FF 2025 2928
Messaggio relativo all’approvazione dell’Accordo multilaterale tra Autorità competenti concernente lo scambio di Dichiarazioni di informazioni Global Anti-Base Erosion
1 Situazione iniziale
1.1 Necessità di agire e obiettivi
Il 16 dicembre 2022 il Parlamento ha licenziato il decreto federale concernente un’imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese (Attuazione del progetto dell’OCSE e del G20 sull’imposizione dei grandi gruppi di imprese)1. A giugno 2023 Popolo e Cantoni hanno approvato la modifica costituzionale prevista dal decreto federale, che costituisce la base giuridica per l’attuazione nazionale dei due pilastri del progetto dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e del G20 sull’imposizione dell’economia digitale.
Il pilastro 2 di questo progetto introduce un’imposizione minima per i grandi gruppi di imprese multinazionali attivi a livello internazionale. L’imposizione minima interessa i grandi gruppi di imprese multinazionali che conseguono una cifra d’affari annuale superiore a 750 milioni di euro e prevede un’aliquota minima d’imposta del 15 per cento secondo una modalità di calcolo della base imponibile standardizzata a livello internazionale. L’aliquota minima d’imposta deve essere raggiunta in ciascuno Stato. Dall’imposizione minima sono esentati gli utili derivanti dal traffico marittimo internazionale.
La disposizione transitoria di cui all’articolo 197 numero 15 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)2 autorizza il Consiglio federale a disciplinare l’imposizione minima provvisoriamente in un’ordinanza. Su questa base, il Consiglio federale ha introdotto, il 1° gennaio 2024, un’imposta integrativa nazionale («qualified domestic minimum top-up tax», QDMTT) e, il 1° gennaio 2025, una regola di inclusione del reddito («income inclusion rule», IIR). In questo modo la Svizzera garantisce, attraverso la QDMTT, l’imposizione minima delle imprese interessate in Svizzera e, attraverso l’IIR, quella delle loro filali all’estero.
A livello internazionale, i competenti gruppi di lavoro dell’OCSE hanno elaborato una dichiarazione volta ad attuare le norme tipo globali del 14 dicembre 20213 in materia di lotta all’erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili (Global Anti-Base Erosion Model Rules [Pillar Two], di seguito «norme tipo GloBE»), denominata «dichiarazione di informazioni GloBE» («GloBE Information Return», GIR; di seguito «dichiarazione GloBE»), nonché il relativo Accordo. La sua adozione da parte dell’organo competente dell’OCSE, ossia l’«Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting» (di seguito «Inclusive Framework on BEPS»), è avvenuta a gennaio 2025.
L’Accordo multilaterale tra Autorità competenti concernente lo scambio di Dichiarazioni di informazioni Global Anti-Base Erosion (Accordo GloBE) è pronto per la firma dall’estate 2025. A inizio agosto 2025 è stato firmato da più di una decina di Stati, tra cui la Francia, il Giappone, l’Italia e il Regno Unito. L’OCSE pubblica l’elenco degli Stati firmatari sul proprio sito Internet4. La Svizzera ha firmato a sua volta l’Accordo GloBE per consentire l’avvio dei lavori successivi, tesi a uno scambio tempestivo di informazioni GloBE.
L’Accordo GloBE costituisce una base di diritto internazionale per lo scambio di informazioni GloBE tra gli Stati che firmano l’Accordo e che attivano lo scambio con gli Stati partner a livello bilaterale presso l’OCSE. Lo scambio è già previsto nelle norme tipo GloBE, che la Svizzera ha recepito nel diritto nazionale.
L’attuazione dell’Accordo GloBE è indipendente dagli sviluppi futuri a livello nazionale e internazionale delle disposizioni concernenti l’imposizione minima. Oggetto del presente progetto non è infatti l’attuazione dell’imposizione minima in sé, bensì lo scambio di informazioni previsto nel contesto della stessa. In sostanza, ciascuna entità costitutiva appartenente a un gruppo di imprese multinazionali e localizzata in uno Stato attuatore è tenuta a presentare all’autorità fiscale di tale Stato una dichiarazione GloBE («local filing»). Il «local filing» viene meno laddove la dichiarazione GloBE è presentata a livello centrale all’interno di un unico Stato e in seguito è trasmessa, attraverso lo scambio di informazioni, agli altri Stati in cui il gruppo di imprese multinazionali dispone di entità costitutive (cosiddetta dichiarazione centralizzata o «central filing»). La dichiarazione GloBE è trasmessa agli Stati partner sulla base dell’approccio di diffusione («dissemination approach»). Si tratta di una procedura stabilita dall’«Inclusive Framework on BEPS», che determina i) quali Stati ii) in quali circostanze e iii) in quale misura ricevono le informazioni della dichiarazione GloBE rilevanti per la determinazione e la riscossione delle imposte integrative nazionali e internazionali. Non tutti gli Stati partner ricevono la totalità delle informazioni contenute nella dichiarazione GloBE. Ottengono unicamente le informazioni che spettano loro in virtù dell’approccio di diffusione. Questo approccio assicura che gli Stati che conformemente alle norme GloBE non hanno diritti di imposizione non ricevano informazioni che per loro non sono rilevanti.
È nell’interesse della Svizzera partecipare a questo scambio di informazioni: le autorità fiscali cantonali hanno infatti in questo modo la possibilità di verificare la plausibilità delle dichiarazioni presentate dalle imprese assoggettate all’imposta integrativa. Per i gruppi di imprese multinazionali in questione la partecipazione allo scambio di informazioni fornisce le premesse per la dichiarazione centralizzata. I gruppi di imprese multinazionali sono responsabili del corretto allestimento delle informazioni contenute nella dichiarazione GloBE. In questo modo segnatamente i gruppi di imprese multinazionali svizzeri possono comunicare le informazioni a livello centrale all’autorità svizzera competente, ossia all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). In seguito, l’AFC trasmette le informazioni agli Stati rilevanti. Di converso, la Svizzera riceve dagli Stati partner informazioni GloBE che sono utilizzabili a livello locale ai fini dell’imposizione minima e che non devono essere presentate aggiuntivamente da ciascuna entità costitutiva locale dei gruppi di imprese multinazionali interessati. L’AFC funge in questo modo da piattaforma per lo scambio di dati, analogamente alla funzione che ricopre per altre forme di scambio di informazioni internazionali (p. es. lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese o lo scambio di informazioni relative a conti finanziari). La dichiarazione centralizzata permette inoltre di garantire il principio di specialità così come la confidenzialità e il rispetto delle norme di protezione dei dati previsti dall’Accordo. In Svizzera questo nuovo scambio di informazioni internazionale necessita di un’attuazione sul piano normativo. Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha elaborato a tal fine una modifica dell’ordinanza del 22 dicembre 20235 sull’imposizione minima (OImM), sottoposta a consultazione dal 30 aprile al 20 agosto 2025.
Se la Svizzera non dovesse partecipare allo scambio di informazioni previsto dall’Accordo GloBE, i gruppi di imprese multinazionali sarebbero tenuti a presentare in Svizzera dichiarazioni separate, mentre la dichiarazione centralizzata verrebbe verosimilmente presentata da un altro Stato. In questo modo si genererebbero doppioni amministrativi. Una mancata partecipazione allo scambio di informazioni sarebbe inoltre pregiudizievole per la piazza economica svizzera se si considera che i gruppi di imprese multinazionali che operano in e a partire dalla Svizzera non troverebbero in questo caso condizioni adeguate ad agevolare l’adempimento degli obblighi di comunicazione internazionali.
1.2 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale
Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 24 gennaio 20246 sul programma di legislatura 2023–2027 né nel decreto federale del 6 giugno 20247 sul programma di legislatura 2023–2027. È tuttavia parte dell’imposizione minima e rientra negli obiettivi 1 (finanze), 3 (economia mondiale) e 11 (multilateralismo).
La trasparenza e lo scambio di informazioni in ambito fiscale internazionale sono parte integrante della strategia del Consiglio federale per una piazza economica svizzera competitiva.
2 Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione
Il Consiglio federale ha incaricato il DFF di elaborare un progetto da porre in consultazione relativo all’approvazione dell’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di informazioni GloBE. La consultazione è stata indetta il 29 gennaio 2025 e si è conclusa l’8 maggio 2025. L’avamprogetto del decreto federale e l’Accordo multilaterale sono stati dunque sottoposti per parere agli ambienti interessati.
Sono stati invitati a partecipare alla consultazione i Cantoni, i partiti politici rappresentati nell’Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell’economia e altri ambienti interessati. Complessivamente sono pervenuti 47 pareri8. Quattro partecipanti alla consultazione hanno espressamente rinunciato a prendere posizione.
Una grande maggioranza dei partecipanti (39) approva il progetto. Un numero esiguo di partecipanti (4) lo respinge. Numerosi pareri contengono tuttavia osservazioni critiche in merito a singoli aspetti del progetto e propongono modifiche o chiedono ulteriori precisazioni.
2.1 Riassunto dei risultati della procedura di consultazione
2.1.1 Aspetti positivi del progetto
Dello scambio di dichiarazioni GloBE vengono apprezzati i seguenti aspetti:
− l’introduzione proposta dello scambio di dichiarazioni GloBE contribuirebbe essenzialmente al mantenimento della credibilità e della reputazione della piazza economica svizzera. Lo scambio di informazioni sarebbe infatti il passo successivo da compiere nell’ambito della strategia svizzera per l’attuazione dell’imposizione minima dell’OCSE, poiché garantirebbe il corretto assoggettamento all’imposizione minima sia in Svizzera sia all’estero;
− la partecipazione a questo scambio di informazioni comporterebbe sgravi amministrativi per le imprese interessate. La presentazione della dichiarazione GloBE a livello centrale in Svizzera riduce infatti gli oneri amministrativi delle imprese interessate e aumenta la certezza del diritto. L’accesso a dati rilevanti degli Stati partner migliora inoltre il coordinamento internazionale, riduce le doppie comunicazioni e consente un’attuazione più efficiente dell’imposizione minima;
− nel quadro dello scambio di informazioni, sia la Svizzera sia gli altri Stati notificati sarebbero soggetti a severi requisiti in materia di protezione dei dati, fondamentali per la tutela del segreto d’affari. Una presentazione delle dichiarazioni GloBE a livello locale comporterebbe inoltre una pubblicazione di informazioni molto più ampia, dal momento che nel quadro dello scambio di informazioni previsto dall’Accordo con lo Stato interessato verrebbero scambiate soltanto alcune parti della dichiarazione GloBE;
− si tratta di uno strumento volontario: a differenza dello scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese, le imprese non hanno infatti alcun obbligo di partecipare allo scambio di informazioni GloBE. Questa libertà di scelta contribuirebbe in maniera sostanziale all’accettazione e consentirebbe un adattamento flessibile a diverse situazioni;
− l’utilità dell’Accordo permarrà a prescindere dall’implementazione dell’imposizione minima globale e dalle modalità con cui la Svizzera intende attuarla nel lungo termine. Anche se in seguito si rinunciasse all’introduzione di una QDMTT o di un’IIR, l’Accordo continuerebbe a offrire alle imprese interessate vantaggi significativi sia sul piano amministrativo sia su quello della certezza del diritto. L’Accordo consentirebbe, inoltre, di fornire alle imprese locali interessate la possibilità di presentare la dichiarazione a livello centrale anche negli Stati che non hanno introdotto l’imposizione minima. Questi Stati si limiterebbero a sgravare l’onere amministrativo delle proprie imprese e a garantirne la protezione dei dati, raccogliendo da loro informazioni relative all’imposizione minima e trasmettendole agli Stati rilevanti che ne prevedono l’attuazione («Giurisdizioni attuatrici»). Le imprese interessate sostengono pertanto la ratifica dell’Accordo GloBE da parte della Svizzera, indipendentemente dall’attuazione dell’imposizione minima.
2.1.2 Aspetti negativi del progetto
Tre partecipanti (Cantone di Turgovia, PLR.I Liberali, Unione svizzera delle arti e mestieri) chiedono la sospensione dell’attuazione dell’imposizione minima dell’OCSE o perlomeno un esame dell’opportunità di una simile misura per la competitività dell’economia svizzera. L’intenzione di USA, Cina, India e Brasile di non attuare l’imposizione minima metterebbe in discussione l’intero costrutto, e gli Stati che dovessero assoggettare imprese statunitensi con imposte addizionali ai fini dell’imposizione minima dell’OCSE dovrebbero aspettarsi l’applicazione di sanzioni. Non si tratterebbe quindi di uno standard riconosciuto a livello internazionale, ma di una normativa che frenerebbe l’efficienza fiscale, svantaggiando le imprese operanti su mercati che non partecipano a questa imposizione aggiuntiva. Pertanto, occorre monitorare da vicino gli sviluppi politici relativi all’imposizione minima dell’OCSE ed evitare di trarre conclusioni affrettate. I partecipanti che respingono il progetto puntualizzano che, se la Svizzera dovesse comunque attenersi alla propria strategia sull’introduzione dell’imposizione minima dell’OCSE, sosterrebbero lo scambio di informazioni GloBE quale passo successivo da compiere nel perseguimento della strategia stessa, a condizione che l’attuazione dello scambio sia concepita in modo da essere favorevole alle imprese.
Un partecipante (Unione democratica di centro) respinge il progetto categoricamente, ritenendolo superfluo nonché discutibile sotto il profilo dello Stato di diritto.
Alcuni aspetti materiali necessiterebbero di un riesame o di un chiarimento:
− in generale è auspicato uno scambio di ampia portata con tutti gli Stati che hanno introdotto l’imposizione minima. Per gli Stati che trasmettono informazioni ad altri Paesi ma non ne ricevono, si impongono, secondo diversi partecipanti, soluzioni pragmatiche; in caso contrario le imprese rischierebbero di dover presentare le informazioni GloBE a livello locale, il che comporterebbe una pubblicazione di informazioni di portata più ampia;
− diversi partecipanti lanciano un monito affermando che l’Accordo GloBE aumenterebbe la complessità normativa, in particolare se le prescrizioni internazionali venissero attuate senza tenere conto delle particolarità dei singoli Stati. Questa circostanza potrebbe compromettere a lungo termine l’attrattività della piazza economica svizzera. È quindi importante prevedere un’attuazione delle norme GloBE per quanto possibile semplice e coordinata a livello internazionale;
− alcuni partecipanti rilevano un’incongruenza tra l’Accordo GloBE e l’OImM in relazione alle norme applicabili e ai documenti determinanti ai fini dell’interpretazione. Dal momento che il diritto internazionale prevale sul diritto nazionale, occorrerebbe verificare se tale incongruenza nella definizione delle norme GloBE possa avere un impatto sul diritto svizzero. Poiché l’attuazione nazionale è oggetto di un progetto separato, i pareri tecnici nonché l’aspetto delle norme applicabili e dei documenti determinanti ai fini dell’interpretazione dovranno essere chiariti nel quadro di questi lavori;
− vengono inoltre richiesti chiarimenti e precisazioni in merito all’applicazione e alle procedure sotto il profilo temporale, ad esempio per quanto riguarda i termini o le motivazioni delle notifiche tra autorità competenti, il periodo fiscale oggetto del primo scambio e la portata delle procedure di correzione e di consultazione.
2.2 Valutazione dei risultati della procedura di consultazione
I pareri pervenuti nel quadro della consultazione evidenziano un notevole interesse da parte della maggioranza degli ambienti coinvolti a partecipare a questo scambio di informazioni alla luce della riduzione degli oneri amministrativi che comporterebbe per i gruppi di imprese (grazie alla possibilità di presentare la dichiarazione GloBE a livello centrale, anziché a livello locale, in più Stati, come da procedura standard). Inoltre, attraverso la dichiarazione centralizzata vengono garantiti la confidenzialità e il rispetto delle norme di protezione dei dati così come il principio di specialità previsti dall’Accordo.
Il Consiglio federale comprende l’esigenza di sapere a quali Stati vengono trasmessi dati. Benché la procedura a livello internazionale non sia ancora conclusa, sarà necessario individuare gli Stati che presentano indicatori denotanti una potenziale mancata garanzia dei principi di confidenzialità e di specialità, principi imprescindibili nell’ambito dello scambio di informazioni in materia fiscale. In questo contesto e sulla base degli ampi elenchi di Stati proposti dal Consiglio federale e dei riscontri ottenuti al riguardo nell’ambito della consultazione, sono stati elaborati i primi elenchi, sottoposti informalmente agli ambienti interessati per consultazione. A questo scopo il Consiglio federale ha fatto riferimento agli elenchi e alla procedura adottati nell’ambito dello scambio delle rendicontazioni Paese per Paese. La proposta è di includere nell’elenco dei potenziali Stati partner tutti gli Stati membri dell’«Inclusive Framework on BEPS». A questi si aggiungerebbero, se del caso, altri Stati firmatari dell’Accordo GloBE.
La richiesta di effettuare lo scambio di informazioni GloBE anche con Stati non conformi allo standard è in contrasto con la procedura adottata dalla Svizzera nell’ambito di altre forme di scambio di informazioni nonché con l’Accordo GloBE e con il rispetto delle norme di protezione dei dati per quanto riguarda le informazioni scambiate, che sono premesse di base per l’accettazione dello scambio stesso.
3 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo
L’Unione europea (UE) attua l’Accordo GloBE nel quadro della direttiva relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (DAC 9). Questa prevede che i gruppi di imprese multinazionali situati nell’UE e interessati dall’imposizione minima presentino la dichiarazione GloBE soltanto in uno degli Stati membri dell’UE anziché in tutti e 27. Il Consiglio dell’UE ha adottato la direttiva DAC 9 il 14 aprile 20259. Gli Stati membri dovranno attuarla entro il 31 dicembre 2025. Per attuare lo scambio di informazioni con Stati al di fuori dell’UE, gli Stati membri devono firmare appositi accordi internazionali. La firma di simili accordi da parte dell’UE per conto dei propri Stati membri non è prevista.
A inizio agosto 2025 hanno firmato l’Accordo GloBE più di una decina di Stati, tra cui la Francia, il Giappone, l’Italia, e il Regno Unito. L’OCSE pubblica l’elenco degli Stati firmatari sul proprio sito Internet10.
4 Punti essenziali dell’Accordo multilaterale
In termini di contenuto, l’Accordo GloBE contiene norme concernenti le definizioni (sezione 1), lo scambio di informazioni contenute nella dichiarazione di informazioni GloBE (sezione 2), i tempi e le modalità dello scambio di informazioni (sezione 3), la collaborazione in materia di correzioni, applicazione e attuazione dell’Accordo (sezione 4), la confidenzialità e la protezione dei dati (sezione 5), le consultazioni (sezione 6), le modifiche (sezione 7), le condizioni generali (sezione 8) e il Segretariato dell’Organo di coordinamento (sezione 9).
L’Accordo GloBE prevede che gli Stati si scambino reciprocamente le prime informazioni GloBE a partire dal 1° luglio 2026. Considerato il processo legislativo, l’Accordo GloBE potrà entrare in vigore in Svizzera soltanto a partire da metà 2026. Per poter partecipare allo scambio di informazioni GloBE, la Svizzera deve essere inclusa dagli altri Stati nei rispettivi elenchi di Stati partner. Affinché ciò possa avvenire, è necessario che venga presentata una dichiarazione contenente indicazioni sull’applicazione provvisoria.
Da parte sua, la Svizzera dovrà stabilire giuridicamente, nel quadro di specifici elenchi, da quali Stati intende ricevere informazioni e a quali intende trasmetterne. Gli elenchi definitivi saranno depositati mediante notifica presso il Segretariato dell’Organo di coordinamento dopo l’entrata in vigore dell’Accordo GloBE, dopodiché lo scambio di informazioni viene attivato in modo vincolante se la Svizzera e i suoi Stati partner si sono vicendevolmente inclusi nei rispettivi elenchi di Stati e se adempiono i requisiti del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (di seguito «Forum globale») in materia di confidenzialità e sicurezza dei dati. È nell’interesse della Svizzera disporre di un’ampia rete di scambio per poter contenere i casi in cui i gruppi di imprese multinazionali sono costretti a presentare una dichiarazione GloBE anche nei singoli Paesi. Ad oggi non è del tutto chiaro quali Stati attueranno l’Accordo GloBE. Per questo motivo si propone di conferire al Consiglio federale la facoltà di stabilire tali elenchi di Stati. In vista della dichiarazione relativa all’applicazione provvisoria dell’Accordo GloBE a fine 2025, la Svizzera sottoporrà al Segretariato dell’Organo di coordinamento anche gli elenchi provvisori di Stati, affinché gli Stati partner possano inserire la Svizzera nei propri elenchi di Stati. Gli elenchi provvisori di Stati sono parte integrante dell’applicazione provvisoria dell’Accordo GloBE e sono sottoposti alle Commissioni parlamentari. Se le Commissioni parlamentari li approvano, possono essere presentati al Segretariato dell’Organo di coordinamento. Gli elenchi provvisori servono unicamente a informare i potenziali Stati partner e non esplicano alcun effetto giuridico.
5 Commento ai singoli articoli dell’Accordo multilaterale
Preambolo
Il preambolo fornisce informazioni utili sul contesto, dichiara lo scopo dell’Accordo GloBE e contiene le dichiarazioni dei firmatari.
Il primo considerando conferma che gli Stati firmatari sono le Parti della Convenzione del 25 gennaio 198811 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale o della stessa Convenzione così come emendata dal Protocollo (di seguito «Convenzione sull’assistenza amministrativa») oppure sono i territori contemplati da tale Convenzione. Ciò costituisce un presupposto per poter firmare l’Accordo GloBE.
Il secondo e il terzo considerando enunciano lo scopo delle norme tipo GloBE e delle QDMTT, che assicurano l’imposizione minima di determinati gruppi di imprese multinazionali.
Il quarto considerando statuisce l’obbligo di ciascuna entità costitutiva di un gruppo di imprese multinazionali di presentare la dichiarazione GloBE nello Stato in cui è localizzata.
Il quinto considerando illustra il contenuto della dichiarazione GloBE. Questa si compone di due parti: una sezione generale e una o più sezioni relative agli Stati, che descrivono dettagliatamente l’applicazione delle norme GloBE e delle QDMTT per ciascuno degli Stati in cui il gruppo di imprese multinazionali opera.
Il sesto considerando descrive l’approccio di diffusione in base al quale sono determinate le sezioni della dichiarazione GloBE da trasmettere a ciascuno Stato in cui il gruppo di imprese multinazionali opera.
Il settimo considerando esprime l’aspettativa che le future modifiche delle norme GloBE vengano attuate e la definizione delle norme GloBE sia riferita alla versione aggiornata.
L’ottavo considerando descrive l’esonero di un’entità costitutiva dall’obbligo di presentare una dichiarazione GloBE nello Stato in cui è localizzata se la dichiarazione è presentata a livello centrale, entro il termine previsto, nello Stato dell’entità costitutiva designata a presentare la dichiarazione a livello centrale e se esiste un Accordo qualificato tra gli Stati interessati.
Il nono considerando prevede l’obbligo per cui l’autorità competente dello Stato in cui è localizzata la società madre capogruppo o l’entità costitutiva designata a presentare la dichiarazione deve trasmettere, conformemente all’approccio di diffusione, i dati rilevanti all’autorità competente di uno Stato attuatore o di uno Stato che ha introdotto unicamente una QDMTT (di seguito «Stato QDMTT»).
Il decimo considerando sancisce la Convenzione sull’assistenza amministrativa quale base di diritto internazionale per lo scambio automatico di informazioni.
L’undicesimo considerando precisa che lo scambio di informazioni avviene su base bilaterale, dallo Stato notificante allo Stato notificato, anche se l’accordo è multilaterale.
Il dodicesimo considerando afferma che gli Stati partner si basano sull’Accordo GloBE per lo scambio di informazioni GloBE.
Il tredicesimo considerando precisa che l’Accordo GloBE è conforme alle norme GloBE.
Il quattordicesimo considerando assicura che al momento del primo scambio di informazioni gli Stati partner dispongano del quadro giuridico e operazionale necessario per garantire il corretto scambio di informazioni.
Il quindicesimo considerando garantisce le protezioni adeguate volte ad assicurare la confidenzialità delle informazioni ricevute e che queste siano impiegate unicamente ai fini previsti dalla Convenzione sull’assistenza amministrativa.
Il sedicesimo considerando precisa che l’applicazione dell’Accordo GloBE può dipendere dal completamento positivo delle procedure legislative nazionali (p. es. l’approvazione del Parlamento). Tale clausola ribadisce inoltre che la conclusione dell’Accordo GloBE presuppone il rispetto delle disposizioni relative alla confidenzialità e alla protezione dei dati e delle altre garanzie previste, comprese le disposizioni che limitano l’impiego delle informazioni scambiate in virtù della Convenzione sull’assistenza amministrativa.
Il diciassettesimo considerando ribadisce lo scopo dell’Accordo GloBE, segnatamente la procedura di trasmissione centralizzata con successivo scambio di informazioni contenute nella dichiarazione GloBE tra Stati partner. Sottolinea, inoltre, che l’Accordo GloBE è inteso a ridurre gli oneri amministrativi delle autorità competenti e dei gruppi di imprese multinazionali.
Il diciottesimo e ultimo considerando chiarisce che l’Accordo GloBE agevola anche lo scambio di informazioni GloBE con uno Stato QDMTT nel quadro dell’approccio di diffusione.
Sezione 1 Definizioni
Nella sezione 1 sono definite le espressioni utilizzate nell’Accordo GloBE.
Paragrafo 1
Il termine «Giurisdizione» designa uno Stato nei confronti del quale sono in vigore la Convenzione sull’assistenza amministrativa e l’Accordo GloBE. Può trattarsi di uno Stato o di un territorio (p. es. i territori d’oltremare di uno Stato).
L’espressione «Autorità competente» include le persone e le autorità dei diversi Stati elencate nell’allegato B della Convenzione sull’assistenza amministrativa. Per la Svizzera è il capo del Dipartimento federale delle finanze o il suo sostituto o la sua sostituta.
L’espressione «Dichiarazione di informazioni GloBE» designa la dichiarazione presentata dalla società madre o da un’entità costitutiva designata conformemente alle norme e/o alle procedure nazionali dello Stato in cui tale entità costitutiva è localizzata. La dichiarazione deve corrispondere alla dichiarazione GloBE standardizzata approvata dall’«Inclusive Framework on BEPS».
Per «Sezione generale» si intende la sezione della dichiarazione GloBE contenente informazioni di carattere generale sui gruppi di imprese multinazionali nel loro insieme, incluse la struttura aziendale e una breve sintesi delle informazioni GloBE. Tale sezione deve corrispondere alla sezione 1 della dichiarazione GloBE approvata dall’«Inclusive Framework on BEPS».
L’espressione «Sezioni relative alle Giurisdizioni» designa le sezioni della dichiarazione GloBE contenenti informazioni dettagliate sull’applicazione delle norme GloBE e delle QDMTT per ciascuno degli Stati in cui il gruppo di imprese multinazionali opera. Queste sezioni corrispondono alle sezioni 2 e 3 della dichiarazione GloBE approvata dall’«Inclusive Framework on BEPS».
L’espressione «Approccio di diffusione» designa l’approccio approvato multilateralmente dall’«Inclusive Framework on BEPS» che determina in quali circostanze e in quale misura le sezioni della dichiarazione GloBE sono trasmesse a uno Stato notificato per l’applicazione delle imposte nazionali:
− la sezione generale deve essere trasmessa agli Stati attuatori in cui sono localizzate la società madre capogruppo o le entità costitutive del gruppo di imprese multinazionali;
− la sezione generale, ad eccezione della breve sintesi alla sezione 1.4 della dichiarazione GloBE, deve essere trasmessa agli Stati QDMTT a) in cui è localizzata un’entità costitutiva del gruppo di imprese multinazionali; b) in cui sono localizzati una joint venture o un membro di un gruppo di joint venture se la QDMTT è applicata alle citate entità costitutive nello Stato in cui sono localizzate, oppure c) in casi in cui la QDMTT è applicata a un’entità costitutiva apolide o a una joint venture apolide del gruppo di imprese multinazionali nello Stato;
− una o più sezioni relative agli Stati devono essere trasmesse dallo Stato notificante agli Stati partner che hanno un diritto di imposizione in virtù delle norme GloBE o nel quadro della QDMTT nei confronti degli Stati a cui queste si riferiscono. Nonostante quello che precede, gli Stati che hanno introdotto una regola sui profitti a bassa imposizione («undertaxed profit rule», UTPR) applicando un’aliquota d’imposta pari a zero ricevono soltanto la parte della dichiarazione GloBE che contiene informazioni sull’imputazione dell’imposta integrativa secondo l’UTPR nei confronti di tale Stato. Lo Stato attuatore in cui è localizzata la società madre capogruppo riceve tutte le sezioni relative agli Stati.
L’espressione «Giurisdizione attuatrice» designa uno Stato che ha attuato l’IIR, l’UTPR o entrambe.
L’espressione «Norme GloBE» designa le norme tipo GloBE, il relativo commentario e tutti gli orientamenti amministrativi concordati ed emanati dall’«Inclusive Framework on BEPS» (comprese la dichiarazione GloBE, l’approccio di diffusione e tutti gli altri orientamenti, condizioni e requisiti concordati in quanto parte del quadro di riferimento per l’attuazione delle norme GloBE).
L’espressione «Organo di coordinamento» designa l’Organo di coordinamento della Convenzione sull’assistenza amministrativa che, conformemente all’articolo 24 paragrafo 3 di tale Convenzione, è composto di rappresentanti delle autorità competenti delle Parti della Convenzione.
L’espressione «Segretariato dell’Organo di coordinamento» designa il Segretariato dell’OCSE che assiste l’Organo di coordinamento.
L’espressione «Accordo in vigore» significa che le seguenti quattro condizioni sono soddisfatte e lo scambio automatico di informazioni GloBE tra due Stati è entrato in vigore:
− entrambi gli Stati devono aver posto in vigore la Convenzione sull’assistenza amministrativa;
− entrambi gli Stati devono aver firmato l’Accordo GloBE;
− entrambi gli Stati devono dichiarare di disporre della legislazione necessaria per attuare le norme GloBE;
− entrambi gli Stati devono aver dichiarato al Segretario dell’Organo di coordinamento di voler scambiare le dichiarazioni GloBE con l’altro Stato su base automatica.
L’espressione «Giurisdizione QDMTT» designa uno Stato che ha attuato soltanto una QDMTT.
Paragrafo 2
Secondo il paragrafo 2, qualsiasi termine che non è definito nell’Accordo GloBE ha il senso che gli attribuisce la legislazione della Parte che applica l’Accordo GloBE nel caso specifico. Il suo significato deve essere conforme a quello definito nelle norme GloBE. Tutti i termini non definiti nell’Accordo GloBE o nelle norme GloBE hanno sostanzialmente il significato che viene loro attribuito dalla legislazione della Parte che applica l’Accordo GloBE nel caso specifico. Le convenzioni per evitare le doppie imposizioni, gli accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale e la Convenzione sull’assistenza amministrativa conclusi dalla Svizzera contengono una disposizione analoga.
Sezione 2 Scambio di informazioni contenute nella dichiarazione di informazioni GloBE
La sezione 2 stabilisce che ciascuna autorità competente trasmette su base automatica le informazioni contenute nella dichiarazione GloBE agli Stati per cui tali informazioni sono rilevanti secondo l’approccio di diffusione e che ha ricevuto da una società madre capogruppo o un’entità costitutiva designata localizzata nel proprio Stato. Ciò presuppone che tra lo Stato notificante e lo Stato notificato vi sia una relazione di scambio attiva. La sezione rimanda all’articolo 6 della Convenzione sull’assistenza amministrativa che, unitamente all’Accordo GloBE, costituisce la base di diritto internazionale per lo scambio.
Sezione 3 Tempi e modalità dello scambio di informazioni
Paragrafo 1
L’Accordo GloBE prevede che le informazioni contenute nella dichiarazione GloBE vengano trasmesse entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione vigente nello Stato notificante per il periodo fiscale oggetto di dichiarazione a cui tali informazioni si riferiscono. Il termine di presentazione della dichiarazione GloBE per il corrispondente periodo fiscale oggetto di dichiarazione si evince dall’articolo 8.1.6 delle norme tipo GloBE. Secondo tale disposizione, la dichiarazione GloBE deve essere presentata all’autorità competente entro 15 mesi dalla scadenza del periodo fiscale oggetto di dichiarazione.
Le informazioni rilevanti devono pertanto essere trasmesse entro 18 mesi dalla fine del periodo fiscale oggetto di dichiarazione interessato.
Paragrafo 2
Il paragrafo 2 disciplina il termine di presentazione dello Stato notificante per il primo periodo fiscale oggetto di dichiarazione in cui è entrato in vigore il quadro giuridico e operazionale che consente di presentare le informazioni contenute nella dichiarazione GloBE. Le informazioni contenute nella dichiarazione GloBE devono essere trasmesse entro sei mesi dalla scadenza del termine di presentazione vigente nello Stato notificante per il periodo fiscale oggetto di dichiarazione. Il termine di presentazione della dichiarazione GloBE per il primo periodo fiscale oggetto di dichiarazione si evince dall’articolo 9.4.1 delle norme tipo GloBE. Secondo tale disposizione, la dichiarazione GloBE deve essere presentata all’autorità competente entro 18 mesi dall’ultimo giorno del periodo fiscale oggetto di dichiarazione. Secondo la definizione di cui all’articolo 10.1.1. delle norme tipo GloBE, il periodo di transizione è il primo esercizio in una giurisdizione fiscale durante il quale il gruppo di imprese multinazionali rientra nel campo di applicazione delle norme GloBE per quanto riguarda quella giurisdizione fiscale. Questa proroga del termine di presentazione per lo Stato notificante relativo al primo periodo fiscale oggetto di dichiarazione deve comportare uno sgravio degli oneri amministrativi per i gruppi di imprese multinazionali e per le autorità interessate.
Le informazioni relative al primo periodo fiscale oggetto di dichiarazione devono pertanto essere trasmesse dallo Stato notificante entro 24 mesi dalla fine del periodo fiscale oggetto di dichiarazione interessato.
Paragrafo 3
Nel paragrafo 3 sono disciplinati i casi in cui le informazioni contenute nella dichiarazione GloBE sono trasmesse in ritardo. In queste circostanze le autorità competenti trasmettono le informazioni rilevanti entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione GloBE. Questa regola si applica anche alle informazioni contenute nella dichiarazione GloBE che sono state adeguate o corrette dopo la presentazione della dichiarazione.
Paragrafi 4 e 5
I paragrafi 4 e 5 disciplinano gli aspetti tecnici della trasmissione. Le informazioni devono essere scambiate automaticamente attraverso uno schema comune in linguaggio XML. La trasmissione dei dati avviene tramite il sistema comune di trasmissione dell’OCSE («common transmission system», CTS). Questo sistema di trasmissione sicuro è stato sviluppato congiuntamente ed è utilizzato dalle autorità competenti di tutto il mondo per la trasmissione di informazioni confidenziali a fini fiscali. Le informazioni devono inoltre essere predisposte e cifrate secondo standard stabiliti a livello internazionale. Il CTS è tra l’altro già in uso per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e per lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese. L’obiettivo è di garantire procedure il più possibile uniformi per ridurre al minimo i costi e la complessità.
Sezione 4 Collaborazione in materia di correzioni, applicazione e attuazione dell’Accordo
Paragrafo 1
Il paragrafo 1 disciplina la collaborazione tra autorità competenti in caso di errori di trasmissione o di violazioni degli obblighi di comunicazione o adeguata verifica da parte della società madre capogruppo dichiarante o dell’entità costitutiva designata. Se l’autorità competente notificata riconosce che le informazioni contenute in una dichiarazione GloBE devono essere corrette, adotta senza indebiti ritardi le misure adeguate per ottenere dalla società madre capogruppo interessata o dall’entità costitutiva designata le informazioni corrette e le scambia senza indebiti ritardi con tutte le autorità competenti. Nel presente paragrafo non rientrano le controversie tra Stati riguardanti divergenze di interpretazione o di attuazione delle norme GloBE.
Paragrafo 2
Il paragrafo 2 stabilisce le procedure per la notifica qualora un’entità costitutiva informi l’autorità competente nello Stato in cui è localizzata che le informazioni rilevanti contenute nella dichiarazione GloBE che la concernono devono essere presentate dalla società madre capogruppo o dall’entità costitutiva designata in un altro Stato, ma le informazioni rilevanti non sono state scambiate entro il termine previsto. L’altra autorità competente accerta prontamente il motivo del mancato scambio delle informazioni rilevanti e ne informa la prima autorità competente entro un mese dalla ricezione della notifica, indicando, se necessario, la data prevista per lo scambio delle informazioni rilevanti contenute nella dichiarazione GloBE. La notifica avviene tra le autorità competenti; la motivazione del mancato scambio deve essere verificata a comprova del fatto che non vi è stata un’inosservanza intenzionale dell’Accordo.
Sezione 5 Confidenzialità e protezione dei dati
Paragrafo 1
Il paragrafo 1 rimanda alle disposizioni della Convenzione sull’assistenza amministrativa concernenti la confidenzialità e altre protezioni. Il rimando comprende in particolare l’articolo 22 della Convenzione sull’assistenza amministrativa, che disciplina la confidenzialità e il principio di specialità. Si tratta di principi imprescindibili in relazione allo scambio di informazioni in materia fiscale. Clausole simili sono contenute nell’articolo 26 del Modello di convenzione dell’OCSE per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Modello di convenzione dell’OCSE)12 e nel Modello di accordo sullo scambio di informazioni dell’OCSE13.
In linea di principio tutti gli Stati prevedono norme specifiche in materia di confidenzialità e protezione dei dati fiscali poiché è generalmente riconosciuto che tali dati siano degni di particolare protezione. Quale indicatore utile per verificare se uno Stato garantisca protezioni adeguate in relazione ai dati da scambiare è possibile ricorrere nell’ambito dell’Accordo GloBE in particolare ai risultati delle valutazioni tra pari effettuate dal Forum globale per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari («confidentiality and data safeguards assessments», CDS). In tali occasioni viene infatti verificato il rispetto delle norme concernenti la confidenzialità e la sicurezza dei dati. Su tale base gli Stati partecipanti possono ottenere la certezza e la sicurezza reciproche, necessarie ad assicurare che i requisiti fondamentali per il regolare funzionamento dello scambio automatico di informazioni sono adempiuti, prima di procedere a un primo scambio di dati con gli Stati partner. In caso di mancato rispetto delle norme, lo Stato interessato sarà escluso dalla partecipazione reciproca all’Accordo; lo Stato sarà pertanto tenuto a inviare dati agli Stati partner, ma non ne riceverà in cambio. Questo meccanismo ha dato prova della sua validità. Finora sono stati sottoposti alla verifica del rispetto delle norme concernenti la confidenzialità e la sicurezza dei dati più di 120 Stati, tra cui anche la Svizzera.
Paragrafo 2
Il paragrafo 2 disciplina la procedura di notifica in caso di violazione degli obblighi di confidenzialità o qualsiasi disfunzionamento delle protezioni. Al Segretariato dell’Organo di coordinamento sono altresì da comunicare le sanzioni applicate e le misure correttive adottate. Il Segretariato dell’Organo di coordinamento informa tutte le autorità competenti che in virtù dell’Accordo GloBE scambiano informazioni con lo Stato interessato.
Sezione 6 Consultazioni
Paragrafi 1 e 2
Il paragrafo 1 prevede che, in caso di difficoltà relative all’esecuzione o all’interpretazione dell’Accordo GloBE, un’autorità competente possa richiedere consultazioni con altre autorità competenti al fine di elaborare misure appropriate. Se consentito dalla legislazione applicabile, nella ricerca di una soluzione possono essere coinvolte, anche attraverso il Segretariato dell’Organo di coordinamento, altre autorità competenti di Stati per i quali l’Accordo GloBE è in vigore. L’autorità competente che ha richiesto la consultazione conformemente al paragrafo 1 deve informare, nel miglior modo possibile, il Segretariato dell’Organo di coordinamento in merito alle misure adottate, affinché quest’ultimo possa informare le altre autorità competenti. Va osservato che il Segretariato dell’Organo di coordinamento non può ricevere dati fiscali su contribuenti o dati che potrebbero rivelare la loro identità. Nel paragrafo 1 non rientrano le controversie tra Stati riguardanti divergenze di interpretazione o di attuazione delle norme GloBE.
Paragrafo 3
Il paragrafo 3 stabilisce che le informazioni contenute nella dichiarazione GloBE trasmesse da un’autorità competente a un’altra autorità competente possono essere condivise da quest’ultima con altre autorità competenti. Ciò presuppone che le altre autorità competenti abbiano già ricevuto le stesse informazioni nel quadro dell’Accordo GloBE.
Sezione 7 Modifiche
La sezione 7 statuisce che l’Accordo GloBE può essere modificato con il consenso scritto di tutte le autorità competenti per cui l’Accordo GloBE è effettivo. Secondo l’ordine delle competenze e la procedura legislativa svizzeri, l’Accordo GloBE verrà sottoposto per approvazione all’Assemblea federale. Di conseguenza, l’autorità competente svizzera può avallare una modifica dell’Accordo GloBE soltanto dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea federale.
Sezione 8 Condizioni generali
La sezione 8 indica le condizioni che devono essere soddisfatte affinché l’Accordo GloBE diventi effettivo tra due Stati (attivazione). Precisa, inoltre, in quali circostanze uno Stato può sospendere o denunciare l’Accordo GloBE in relazione a un determinato Stato partner e disciplina la denuncia dell’Accordo GloBE.
Paragrafo 1
Secondo il paragrafo 1 l’autorità competente trasmette, al momento della firma dell’Accordo GloBE o il più presto possibile, una notifica che contenga le seguenti dichiarazioni:
– una dichiarazione secondo cui uno Stato attuatore intende trasmettere informazioni nel quadro dell’Accordo GloBE e che comprende:
– una conferma che lo Stato in questione dispone del quadro giuridico e operazionale necessario per la trasmissione nazionale della dichiarazione GloBE e per lo scambio internazionale delle informazioni rilevanti contenute nella dichiarazione GloBE, inclusa la data di inizio del primo periodo fiscale oggetto di dichiarazione a partire dal quale saranno scambiate le informazioni rilevanti contenute nella dichiarazione GloBE e l’indicazione del periodo di applicazione provvisorio; e
– un elenco degli Stati cui intende trasmettere informazioni;
– una dichiarazione secondo cui uno Stato attuatore intende ricevere informazioni nel quadro dell’Accordo GloBE e che comprende:
– un’indicazione se lo Stato in questione abbia attuato l’IIR, l’UTPR o la QDMTT;
– una conferma dell’attuazione di misure adeguate volte ad assicurare la confidenzialità e la protezione dei dati; e
– un elenco degli Stati da cui intende ricevere i dati.
Al Segretariato dell’Organo di coordinamento deve inoltre essere comunicata prontamente qualsiasi modifica successiva che le autorità competenti intendono apportare a una delle notifiche di cui sopra.
Gli articoli 2 e 3 del disegno di decreto federale che approva l’Accordo multilaterale tra Autorità competenti concernente lo scambio di Dichiarazioni di informazioni GloBE (di seguito «decreto federale») disciplinano le competenze e i contenuti delle notifiche della Svizzera in virtù dell’Accordo GloBE.
Secondo l’Accordo GloBE la Svizzera scambierà le prime informazioni contenute nella dichiarazione GloBE a partire dal 1° luglio 2026 con gli Stati partner (sez. 3 par. 2 in combinato disposto con gli art. 8.1 e 9.4.1 delle norme GloBE). Uno scambio tempestivo presuppone tuttavia l’esistenza di una relazione di scambio attiva con gli Stati partner (v. di seguito sez. 8 par. 2). Per instaurare una relazione di scambio attiva, l’Accordo GloBE non presuppone necessariamente che si tratti di uno Stato attuatore o uno Stato QDMTT (cfr. sez. 1 par. 1 lett. g e l dell’Accordo GloBE). Tuttavia, esige che uno Stato aderente allo scambio disponga del quadro giuridico e operazionale necessario per permettere la trasmissione e lo scambio delle informazioni contenute nella dichiarazione GloBE.
Considerata la procedura legislativa svizzera, il progetto potrà essere discusso in Parlamento soltanto nella sessione invernale 2025 o nella sessione primaverile 2026, ragione per cui il termine di referendum non scadrà prima dell’autunno 2026. Per questo motivo le basi di diritto internazionale devono essere applicate provvisoriamente, almeno per un breve periodo, con riserva dell’approvazione dell’Assemblea federale. La Svizzera può partecipare allo scambio di informazioni GloBE soltanto se gli altri Stati la includono nei loro elenchi di Stati partner. Ciò comporta tuttavia che l’Accordo GloBE venga applicato provvisoriamente all’inizio del 2026 conformemente all’articolo 7b della legge del 21 marzo 199714 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) e all’articolo 152 capoverso 3bis lettera a e capoverso 3ter della legge del 13 dicembre 200215 sul Parlamento (LParl), affinché la Svizzera possa presentare all’OCSE la notifica con le dovute indicazioni ai fini dell’applicazione provvisoria. Questo aspetto è previsto dall’Accordo stesso e consente alla Svizzera di essere inclusa a partire da tale momento negli elenchi degli altri Stati e di poter scambiare in questo modo informazioni GloBE a partire da metà 2026. La possibilità di un’applicazione provvisoria è disciplinata dall’Accordo GloBE. Se la Svizzera non dovesse attuare l’Accordo GloBE tempestivamente, rischierebbe di impedire ai gruppi di imprese multinazionali interessati di beneficiare delle agevolazioni amministrative, con il conseguente danno per la reputazione e per la piazza economica nazionale. Per la Svizzera vi sono dunque importanti interessi e una particolare urgenza che giustificano un’applicazione provvisoria del trattato internazionale.
Appena il termine di referendum sarà decorso infruttuosamente o il trattato internazionale sarà stato accettato in votazione popolare a seguito di un referendum, il Consiglio federale dichiarerà che la Svizzera dispone della legislazione necessaria per attuare l’Accordo GloBE. A tal fine deve indicare la data di inizio del primo periodo fiscale oggetto di dichiarazione a partire dal quale saranno scambiate le informazioni rilevanti contenute nella dichiarazione.
Sostanzialmente, nel quadro dello scambio di informazioni previsto dall’Accordo GloBE, la Svizzera trasmetterà e riceverà informazioni da Stati partner per utilizzarle a fini fiscali locali. In questo modo il Consiglio federale tiene conto dell’obiettivo dichiarato dell’Accordo GloBE di ridurre gli oneri amministrativi per le autorità e i gruppi di imprese multinazionali interessati. Ad oggi non è certo quali Stati attueranno l’Accordo GloBE, approvato soltanto di recente dall’«Inclusive Framework on BEPS». È presumibile che gli Stati che hanno introdotto l’imposizione minima attueranno anche l’Accordo GloBE. Questi Stati non sono però tenuti a recepirlo nel diritto nazionale. Entro fine 2025, al più tardi, si dovrebbe avere più chiarezza al riguardo.
Per questo motivo l’articolo 2 del decreto federale prevede che la competenza di includere Stati e territori negli elenchi di Stati con cui la Svizzera intende scambiare le dichiarazioni GloBE sia delegata al Consiglio federale. Lo scambio di dichiarazioni GloBE ha efficacia se lo Stato o il territorio che figura nell’elenco svizzero indica a sua volta la Svizzera quale Stato partner con cui intende scambiare le dichiarazioni. Se gli Stati o i territori non giungono a un’inclusione reciproca nei rispettivi elenchi, lo scambio non avviene. Vengono presi in considerazione quali Stati partner della Svizzera soltanto gli Stati o i territori che adempiono gli obblighi in materia di confidenzialità, protezione dei dati e impiego appropriato delle informazioni e ricorrono alle consultazioni secondo la sezione 6 dell’Accordo GloBE. Questi obblighi sono parte integrante dell’Accordo GloBE. In caso di inadempimento, la Svizzera può sospendere lo scambio delle dichiarazioni GloBE con lo Stato partner in questione (sez. 8 par. 5 dell’Accordo GloBE). Il Consiglio federale notificherà inoltre al Segretariato dell’Organo di coordinamento gli elenchi di Stati partner a cui la Svizzera intende trasmettere informazioni e da cui intende riceverne (cfr. art. 3 cpv. 2 del decreto federale).
La delega di competenze al Consiglio federale presenta il vantaggio di fornirgli la possibilità di attendere e osservare l’attuazione da parte degli altri Stati. Nel quadro dell’applicazione provvisoria dell’Accordo GloBE, il Consiglio federale potrà pertanto determinare gli Stati e i territori a cui trasmettere e da cui ricevere informazioni e predisporre i relativi elenchi per il periodo fiscale oggetto di dichiarazione 2024.
I Cantoni e gli ambienti interessati sono stati consultati informalmente sulla determinazione dei futuri Stati partner per lo scambio automatico di dichiarazioni GloBE. La proposta di procedere adottando una definizione quanto più ampia possibile degli Stati partner è stata accolta favorevolmente poiché ritenuta adeguata e mirata. Un elenco esaustivo di potenziali Stati partner, comprensivo segnatamente di tutti gli Stati membri dell’«Inclusive Framework on BEPS» e/o di altri Stati firmatari dell’Accordo GloBE, assicura che l’applicazione sia quanto più ampia possibile e i gruppi di imprese multinazionali debbano presentare in Svizzera una sola dichiarazione GloBE. In questo modo si ottiene una riduzione efficace degli oneri amministrativi dei gruppi di imprese svizzeri attivi a livello internazionale. Anche il vincolo relativo agli standard emanati dall’OCSE in materia di confidenzialità e sicurezza dei dati è ritenuto opportuno.
La tempistica in vista dell’attuazione dell’Accordo GloBE è la seguente:
− seconda metà del 2025: firma dell’Accordo GloBE, con riserva dell’approvazione parlamentare;
− dicembre 2025: dichiarazione nei confronti del Segretariato dell’Organo di coordinamento dell’OCSE per cui l’Accordo GloBE è applicato provvisoriamente dal 1° gennaio 2026 nonché deposito degli elenchi provvisori di Stati; a partire da tale momento la Svizzera può essere inclusa da altri Stati come Stato partner nei loro elenchi e scambiare informazioni con questi Stati a partire da metà 2026; la dichiarazione riguarda soltanto l’applicazione provvisoria («consent to be bound») e non costituisce una ratifica da parte della Svizzera, che avverrà soltanto attraverso la prevista presentazione delle notifiche, successiva all’approvazione definitiva dell’Accordo GloBE;
− prima metà del 2026: approvazione del decreto federale da parte del Parlamento e inizio della decorrenza del termine di referendum;
− entro metà 2026: ratifica dell’Accordo da parte della Svizzera attraverso la presentazione presso l’OCSE delle notifiche di cui alla sezione 8 dell’Accordo GloBE; è soltanto così che l’Accordo acquista efficacia tra gli Stati che hanno comunicato all’OCSE l’attivazione dello scambio di informazioni.
Il Consiglio federale dichiarerà inoltre nei confronti del Segretariato dell’Organo di coordinamento quali parti delle regole per l’imposizione minima (QDMTT, IIR, UTPR) siano state attuate in Svizzera (cfr. art. 3 cpv. 3 del decreto federale).
Inoltre, secondo l’articolo 3 capoverso 4 del decreto federale il Consiglio federale dovrà dichiarare che la Svizzera dispone delle misure adeguate per garantire la confidenzialità necessaria e il rispetto delle norme di protezione dei dati. A tal fine ricorrerà, in particolare, ai risultati della valutazione tra pari relativa alla Svizzera effettuata dal Forum globale ai fini dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari.
Infine, l’articolo 3 capoverso 5 del decreto federale prevede che, conformemente alla sezione 8 paragrafo 1 dell’Accordo GloBE, il Consiglio federale notifichi prontamente al Segretariato dell’Organo di coordinamento qualsiasi modifica ulteriore che intende apportare alle notifiche menzionate.
Paragrafo 2
Secondo il paragrafo 2 l’Accordo GloBE ha effetto tra gli Stati a partire dalla data in cui (i) lo Stato notificante trasmette al Segretariato dell’Organo di coordinamento una notifica secondo la sezione 8 paragrafo 1 lettera a, includendo tra l’altro lo Stato dell’autorità competente notificata, e (ii) lo Stato notificato trasmette al Segretariato dell’Organo di coordinamento una notifica secondo il paragrafo 1 lettera b, includendo tra l’altro lo Stato notificante.
Paragrafi 3 e 4
Secondo il paragrafo 3, l’OCSE pubblicherà sul proprio sito Internet un elenco delle autorità competenti che hanno firmato l’Accordo GloBE.
Secondo il paragrafo 4, il Segretariato dell’Organo di coordinamento mette a disposizione degli altri firmatari le informazioni fornite conformemente alla sezione 8 paragrafo 1 lettere a e b attraverso mezzi adeguati. Queste informazioni non vengono pubblicate sul sito Internet dell’OCSE.
Paragrafo 5
Uno Stato può sospendere una relazione di scambio secondo l’Accordo GloBE mediante una comunicazione scritta al Segretariato dell’Organo di coordinamento. Il Segretariato dell’Organo di coordinamento ne informa prontamente le autorità competenti degli Stati interessati. La sospensione ha effetto per i periodi fiscali oggetto di dichiarazione che iniziano dopo tale comunicazione. Nonostante quanto precede, la sospensione ha effetto immediato se è riconducibile a una violazione degli obblighi di confidenzialità o delle norme di protezione dei dati.
Paragrafo 6
Il paragrafo 6 disciplina le modalità di denuncia. Un’autorità competente può terminare la propria partecipazione all’Accordo GloBE per scritto nei confronti del Segretariato dell’Organo di coordinamento. Salvo indicazione diversa dell’autorità competente, la denuncia ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine di 30 mesi a partire dalla data della denuncia. Tutte le informazioni ricevute fino a quel momento in virtù dell’Accordo GloBE resteranno confidenziali e continueranno a essere soggette alle disposizioni della Convenzione sull’assistenza amministrativa. Ove necessario, l’autorità competente può derogare al termine normalmente previsto di 30 mesi e fissarne un altro (ad es. a seguito di procedure legislative nazionali o di una sentenza giudiziaria).
Sezione 9 Segretariato dell’Organo di coordinamento
La sezione 9 stabilisce che tutte le autorità competenti siano informate in merito a qualsiasi notifica ricevuta e che i firmatari dell’Accordo GloBE siano messi al corrente quando una nuova autorità competente firma l’Accordo GloBE.
6 Attuazione
L’imposizione minima trova applicazione dal 2024 e il primo scambio di informazioni è previsto per il 2026. Il Consiglio federale mira a porre in vigore l’attuazione prevista a livello di ordinanza delle disposizioni nazionali contenute nell’Accordo GloBE a partire dal 1° gennaio 2026. L’AFC prevede di emanare una direttiva tecnica per la prassi.
7 Ripercussioni
Il presente progetto costituisce unicamente la base per l’attuazione dell’Accordo GloBE e del correlato scambio di informazioni. Le ripercussioni si manifesteranno quindi soltanto con l’entrata in vigore delle disposizioni nazionali. Per garantire la trasparenza, il presente messaggio deve illustrare le ripercussioni previste. A tal fine vengono in parte formulate ipotesi, oggetto di consultazione nell’ambito dell’attuazione nazionale, in particolare per quanto riguarda il ruolo dell’AFC quale piattaforma di scambio.
7.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni
L’attuazione dello scambio automatico di informazioni secondo l’Accordo GloBE da parte della Svizzera richiede risorse finanziarie e umane supplementari a livello nazionale, in particolare in ambito informatico. Come già avviene per altre forme di scambio internazionale di informazioni, si propone che anche nell’ambito dello scambio previsto dall’Accordo GloBE l’AFC diventi la piattaforma per lo scambio di dati con gli Stati partner e con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni per le informazioni ricevute dall’estero. Sia l’AFC sia i Cantoni dovranno pertanto prepararsi per tempo al nuovo quadro normativo e adottare le misure del caso (sviluppo di un sistema IT; introduzione o adeguamento di processi operazionali all’interno dell’AFC e con i gruppi di imprese multinazionali, con gli Stati partner e con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni; predisposizione delle istruzioni concernenti la prassi ecc.).
L’impiego della dichiarazione GloBE da parte dei Cantoni ai fini della verifica della plausibilità della dichiarazione dell’imposta integrativa dovrà garantire la correttezza dell’imposizione. L’introduzione dell’Accordo GloBE non dovrebbe comportare oneri supplementari per le autorità cantonali delle contribuzioni poiché queste ultime elaboreranno e valuteranno le informazioni GloBE indipendentemente da un loro scambio internazionale. In assenza di un Accordo GloBE, i Cantoni riceverebbero tali informazioni attraverso la presentazione delle dichiarazioni (più ampia) a livello locale.
I costi sono di difficile stima, considerato che un fattore determinante è dato anche dal numero di Stati partecipanti con cui la Svizzera intratterrà una relazione di scambio.
7.2 Ripercussioni sull’economia
Conformemente all’articolo 8.1 delle norme tipo GloBE i gruppi di imprese con entità costitutive in Svizzera sono obbligati a presentare la dichiarazione GloBE per ogni entità costitutiva. Questo in virtù di un rimando alle norme tipo GloBE contenuto nell’articolo 2 capoverso 1 OImM. Per ogni guppo di imprese multinazionali è tenuta a presentare la dichiarazione GloBE un’unica entità costitutiva (principio dello «sportello unico»).
Attraverso lo scambio internazionale, l’Accordo GloBE facilita ai gruppi di imprese la presentazione della dichiarazione GloBE. Infatti, i gruppi di imprese per i quali la Svizzera riceve le informazioni contenute nella dichiarazione GloBE attraverso lo scambio previsto dall’Accordo GloBE vengono esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione GloBE in Svizzera.
7.3 Ripercussioni sulle imposte
L’Accordo GloBE persegue lo scopo di consentire la verifica della plausibilità delle dichiarazioni presentate dai gruppi di imprese multinazionali assoggettati all’imposta integrativa. Con l’attuazione si intende assicurare nel limite del possibile il corretto assoggettamento nell’ambito dell’imposizione minima sia in Svizzera sia all’estero.
7.4 Altre ripercussioni
Poiché non sono da attendersi ripercussioni per l’ambiente e la società, tale aspetto non è stato approfondito.
8 Aspetti giuridici
8.1 Costituzionalità
Il decreto federale che approva l’Accordo GloBE si fonda sull’articolo 54 capoverso 1 Cost., che conferisce alla Confederazione la competenza generale in materia di affari esteri. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost. l’Assemblea federale ha la competenza di approvare trattati internazionali, a meno che una legge federale o un trattato internazionale approvati dall’Assemblea federale attribuiscano questa competenza al Consiglio federale (art. 7a cpv. 1 LOGA). Nel presente caso si tratta di un trattato internazionale la cui approvazione non è di competenza del Consiglio federale, ma dell’Assemblea federale.
L’Accordo non prevede una ratifica vera e propria; gli Stati esprimono il proprio consenso ad essere vincolati dal trattato direttamente con la firma e l’invio delle notifiche di cui alla sezione 8 dell’Accordo GloBE (firma definitiva). La Svizzera deve tuttavia dichiarare nei confronti dell’OCSE che si tratta di una firma con riserva di ratifica, ragione per cui non deposita ancora le notifiche necessarie («attivazione») che produrranno da ultimo la ratifica. Effettuerà pertanto tutte le notifiche necessarie all’attuazione soltanto una volta che il decreto federale diverrà esecutivo, per cui la ratifica da parte della Svizzera avverrà di fatto soltanto in tale momento. Inoltre, la Svizzera attiverà lo scambio soltanto con gli Stati e i territori che adempiono i requisiti in materia di confidenzialità e sicurezza dei dati definiti dal Forum globale.
8.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Il progetto relativo all’approvazione dell’Accordo GloBE non ha ripercussioni sugli impegni internazionali in essere della Svizzera, in particolare sulle convenzioni per evitare le doppie imposizioni concluse con gli Stati partner con cui viene introdotto lo scambio di informazioni GloBE.
8.3 Forma dell’atto
In virtù dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., i trattati internazionali comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali sono sottoposti a referendum facoltativo. Secondo l’articolo 22 capoverso 4 LParl contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che devono essere emanate sotto forma di legge federale sulla base dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. L’Accordo GloBE contiene importanti norme di diritto che devono essere attuate a livello nazionale. Il decreto federale che approva l’Accordo GloBE è pertanto sottoposto a referendum facoltativo.
L’attuazione verrà elaborata dall’AFC con un progetto separato nel quadro di una modifica dell’OImM. Attualmente è in corso la consultazione relativa a tale progetto.
8.4 Delega di competenze legislative
Ai sensi dell’articolo 2 del decreto federale al Consiglio federale viene delegata la competenza di decidere a quali Stati e territori la Svizzera intende trasmettere informazioni GloBE e da quali Stati e territori intende riceverne. La notifica che indica definitivamente a quali Stati e territori la Svizzera intende trasmettere informazioni o da quali intende riceverne può essere depositata soltanto dopo che l’Assemblea federale avrà approvato l’Accordo GloBE e non sarà stato lanciato, né tantomeno approvato dal Popolo, un referendum. Dopo che l’Assemblea federale avrà preso la decisione di principio in merito all’attuazione dell’Accordo GloBE, il Consiglio federale potrà decidere definitivamente, in virtù della delega di competenze, con quali Stati e territori la Svizzera intende effettuare lo scambio. La delega di competenze al Consiglio federale presenta il vantaggio di fornirgli la possibilità di attendere e osservare l’attuazione da parte degli altri Stati. Questo perché, come affermato in principio, allo stato attuale non è certo quali Stati o territori attueranno l’Accordo GloBE. Tale competenza può essere delegata al Consiglio federale in virtù dell’articolo 166 capoverso 2 Cost. Su decisione dell’Esecutivo, al momento dell’entrata in vigore del decreto federale, la Svizzera potrà presentare all’OCSE gli elenchi definitivi degli Stati e dei territori a cui intende trasmettere e da cui intende ricevere informazioni. Poiché il Consiglio federale è autorizzato a decidere a quali Stati e territori la Svizzera trasmetterà le informazioni rilevanti della dichiarazione GloBE e da quali intende riceverne, a metà 2026 lo scambio potrà essere attivato rapidamente, permettendo in questo modo di assicurare le garanzie dell’Accordo.
8.5 Protezione dei dati
Per assicurare il rispetto dei principi di protezione dei dati sono stati introdotti sul piano internazionale diversi meccanismi (v. cap. 5). Nel quadro dell’attuazione nazionale, il rispetto dei principi di protezione dei dati può essere gestito attraverso le notifiche, ovvero attivando lo scambio automatico di dichiarazioni GloBE soltanto con gli Stati che adempiono effettivamente tali requisiti.