FF 2025 300
Messaggio concernente la modifica della legge sui disabili
1 Situazione iniziale
1.1 Necessità di agire e obiettivi
1.1.1 Pari opportunità delle persone con disabilità
In base ai dati dell’Ufficio federale di statistica (UST), circa un quinto della popolazione residente in Svizzera vive con una disabilità1. Anche queste persone devono poter vivere in modo autodeterminato e partecipare alla vita pubblica, economica e sociale su base di uguaglianza con gli altri. Negli ultimi anni sono stati adottati vari provvedimenti per perseguire questo obiettivo.
L’entrata in vigore nel 2000 della nuova Costituzione federale (Cost.)2 – in particolare dell’articolo 8 capoverso 2, che vieta la discriminazione a causa di una menomazione – ha segnato un primo passo importante in questo senso. L’articolo 8 capoverso 4 Cost. incarica inoltre la Confederazione e i Cantoni di attuare provvedimenti per eliminare gli svantaggi nei confronti delle persone con disabilità. Sulla base di queste disposizioni costituzionali è stata emanata la legge del 13 dicembre 20023 sui disabili (LDis). Entrata in vigore il 1° gennaio 2004, questa legge mira a eliminare gli svantaggi nei confronti delle persone con disabilità e a creare le condizioni quadro affinché possano partecipare alla vita della società e, in particolare, affinché possano in modo autonomo coltivare contatti sociali, seguire una formazione e una formazione continua ed esercitare un’attività lucrativa. A tal fine la legge fa leva soprattutto sull’accesso alle costruzioni, agli impianti, ai trasporti pubblici e alle prestazioni.
L’adesione, nel 2014, della Svizzera alla Convenzione del 13 dicembre 20064 sui diritti delle persone con disabilità (CDPD) ha costituito una nuova tappa nella protezione dei diritti delle persone con disabilità. La CDPD obbliga gli Stati parte a realizzare pienamente i diritti di queste persone, un compito che in Svizzera incombe a Confederazione, Cantoni e Comuni. Mentre in precedenza l’attuazione delle disposizioni costituzionali era circoscritta a settori specifici, in particolare alle assicurazioni sociali, all’aiuto alle persone con disabilità e alla promozione delle pari opportunità delle persone con disabilità, con l’adesione alla CDPD la Svizzera si è impegnata a coordinare meglio a livello federale e cantonale e a sviluppare in modo coerente i suoi vari strumenti di promozione delle pari opportunità e dell’integrazione.
In questo contesto, il 9 maggio 2018 il Consiglio federale ha adottato la sua politica in favore delle persone disabili 2018–20215 in cui, oltre a proporre misure per migliorare la collaborazione tra Cantoni e Confederazione, ha stabilito le priorità tematiche volte, da un lato, a colmare le lacune emerse dalla valutazione della LDis svolta nel 20156 e, dall’altro, a rafforzare la collaborazione in ambiti essenziali per l’autodeterminazione delle persone con disabilità e per la loro partecipazione alla vita della società. Il primo intento è stato concretizzato con l’adozione dei temi prioritari «Pari opportunità e lavoro» e «Abbattimento delle barriere e digitalizzazione», il secondo è sfociato nel programma tematico «Vita autodeterminata», condotto congiuntamente da Confederazione e Cantoni, in cui l’accento è stato posto sulla libera scelta della forma abitativa e del luogo in cui abitare. Oltre a questi tre temi prioritari, alla Confederazione e ai Cantoni compete una serie di altri aspetti inerenti alla politica in favore delle persone con disabilità.
Pur essendo state per la maggior parte attuate, le misure adottate nel 2018 hanno avuto un impatto limitato sulla quotidianità delle persone con disabilità, che incontrano ancora oggi varie barriere, in particolare, nella fruizione di molte prestazioni fondamentali e continuano inoltre a essere svantaggiate nel mondo del lavoro.
Il Consiglio federale ha pertanto ritenuto che fosse necessario agire a livello legislativo per migliorare l’accesso delle persone con disabilità alle prestazioni e rafforzare la protezione contro gli svantaggi, in particolare nei rapporti di lavoro. Come è emerso dall’analisi d’impatto esterna della regolamentazione condotta parallelamente all’elaborazione del presente progetto, benché vi sia consenso sulla necessità di intervenire, le opinioni divergono sui provvedimenti proposti: mentre le organizzazioni di aiuto alle persone con disabilità ritengono che la regolamentazione proposta sia necessaria, le associazioni economiche dubitano del suo reale impatto in termini di inclusione e temono conseguenze finanziarie sproporzionate per le imprese. Questa divergenza si è confermata anche nella consultazione pubblica sull’avamprogetto (v. n. 2).
La presente revisione parziale s’inserisce anche nel contesto dell’iniziativa popolare federale «Per l’uguaglianza delle persone con disabilità (Iniziativa per l’inclusione)»7, depositata il 5 settembre 2024 e la cui riuscita formale è stata accertata il 16 ottobre 20248. L’iniziativa chiede a Confederazione e Cantoni di adottare misure globali per migliorare l’uguaglianza delle persone con disabilità, in particolare misure di sostegno e di adeguamento necessarie a tal fine. La revisione precorre una delle principali richieste dell’Iniziativa per l’inclusione, in merito alla quale il Consiglio federale definisce la sua posizione in concomitanza con l’adesione del presente messaggio.
1.1.2 Eliminazione degli svantaggi
Se il divieto di discriminare una persona a causa della sua disabilità è essenziale per la realizzazione dei suoi diritti, l’eliminazione di condizioni e ostacoli concreti consente a una persona di partecipare alla vita della società: entrambi questi aspetti devono essere considerati nella LDis.
I concetti centrali del diritto delle persone con disabilità sono le nozioni, sancite nella Costituzione, di «non discriminazione» (art. 8 cpv. 2 Cost.) e di «svantaggio» (art. 8 cpv. 4 Cost.). Quest’ultima («Benachteiligung» / «inégalité») designa lo svantaggio subito da una persona con disabilità. La legge vigente definisce lo svantaggio come segue: «Vi è svantaggio quando i disabili, nei confronti dei non disabili, sono trattati diversamente di diritto o di fatto e, senza giustificazione oggettiva, ne subiscono un pregiudizio oppure quando non è prevista una diversità di trattamento necessaria a ristabilire un’uguaglianza di fatto fra i disabili e i non disabili» (art. 2 cpv. 2 LDis). Questa definizione include tutte le forme di discriminazione, sia quelle dirette che quelle indirette.
Lo svantaggio inteso come un ostacolo di fatto è definito all’articolo 2 capoversi 3–5 LDis in riferimento ad ambiti specifici: la difficoltà o l’impossibilità di accedere a una costruzione, un impianto, un alloggio, un’infrastruttura o un veicolo dei trasporti pubblici (cpv. 3), la difficoltà o l’impossibilità di accedere a una prestazione (cpv. 4) e la difficoltà o l’impossibilità di accedere a una formazione o una formazione continua (cpv. 5).
L’articolo 6 LDis in vigore fissa inoltre il principio seguente: «I privati che forniscono prestazioni al pubblico non devono discriminare un disabile per la sua disabilità». Il Consiglio federale ha tuttavia volutamente limitato la portata degli obblighi dei privati in questo ambito nell’ordinanza del 19 novembre 20039 sui disabili (ODis), definendo la discriminazione come «differenza di trattamento particolarmente marcata e grave con l’intenzione o la conseguenza di umiliare o emarginare un disabile» (art. 2 lett. d ODis). I tribunali, in particolare il Tribunale federale, si sono fondati su questa disposizione per adottare l’interpretazione più restrittiva di discriminazione nel campo della disabilità10. Secondo il diritto vigente, la discriminazione ai sensi della LDis concerne quindi soltanto le situazioni di svantaggio motivate da una ragione totalmente inammissibile o indegna.
Ne consegue una differenza tra la nozione di svantaggio ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 LDis, quella di discriminazione secondo l’ODis e le nozioni costituzionali. Questa distinzione era volta in particolare a limitare l’obbligo di non discriminazione a carico dei privati. Con l’obiettivo di rafforzare la protezione dei diritti delle persone con disabilità, oggi questa distinzione non si giustifica più. Il Consiglio federale propone pertanto l’impiego generalizzato dell’espressione «svantaggio», intesa come discriminazione ai sensi della Costituzione federale e comprendente anche gli ostacoli di fatto di cui all’articolo 2 capoversi 3–5 LDis.
1.1.3 Pari opportunità nel lavoro
Avere la possibilità di svolgere un lavoro e provvedere, integralmente o parzialmente, al proprio sostentamento è una condizione imprescindibile per sentirsi integrati e partecipare a pieno titolo alla vita della società. Nel raffronto internazionale, in Svizzera la partecipazione delle persone con disabilità al mercato del lavoro è elevata. Il «disability employment gap», ossia la differenza tra la partecipazione al mercato del lavoro delle persone con e di quelle senza disabilità, si situa attorno al 15 per cento ed è uno dei valori più bassi tra i Paesi dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)11. In base alle rilevazioni dell’UST, lo scarto è ancora più marcato per le persone in età lavorativa gravemente limitate nelle attività della vita di tutti i giorni12: nel 2019, il 47 per cento aveva un impiego contro l’87 per cento delle persone senza disabilità. Negli ultimi anni non è stata osservata alcuna evoluzione significativa del tasso di partecipazione delle persone con disabilità al mercato del lavoro. Determinati gruppi sono tuttavia più interessati. Stando ai dati più recenti, circa 25 000 persone con disabilità lavorano in laboratori protetti di fornitori di servizi sociali o sono collocate da questi ultimi in imprese (mercato del lavoro complementare). Queste persone sono escluse dal mercato del lavoro generale e limitate nella scelta della loro attività lavorativa.
Inoltre, le persone con disabilità che esercitano un’attività professionale non beneficiano sempre delle stesse condizioni delle persone senza disabilità. Secondo l’UST, sono maggiormente esposte, in particolare, a violenza e mobbing sul lavoro e occupano meno spesso posti corrispondenti alle loro competenze13. Oltre alla situazione personale, sono anche le condizioni generali a determinare se una persona con disabilità possa svolgere un lavoro e quale. Neppure le persone più qualificate riescono a trovare un impiego adeguato se incontrano ostacoli nel contesto professionale. E anche se riescono a inserirsi nel mercato del lavoro, le persone con disabilità non beneficeranno in seguito delle stesse opportunità di formazione continua e carriera professionale degli altri. Condotto dal 2018 al 2022, il programma tematico «Pari opportunità e lavoro» ha permesso di approfondire le conoscenze sull’eliminazione degli svantaggi nel mondo del lavoro, illustrare le buone pratiche e rendere possibile la loro attuazione nelle imprese. Con il sostegno finanziario del Dipartimento federale dell’interno (DFI) e la consulenza dell’Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità (UFPD), diversi partner hanno sviluppato misure per sostenere le imprese nel rendere inclusivo il loro ambiente di lavoro. Tra queste, emergono: l’elaborazione di uno strumento di analisi per rilevare il grado d’inclusione delle imprese tramite sondaggi tra i dipendenti ed evidenziare le lacune («Inclusion Check»), l’ideazione e la realizzazione di workshop di sensibilizzazione e formazione per dipendenti e quadri e l’elaborazione di una guida per creare un ambiente di lavoro inclusivo per le persone affette da disabilità psichiche.
Ancora oggi non è tuttavia scontato che gli ostacoli di fatto che si possono evitare vengano veramente eliminati e che venga progressivamente creato un ambiente di lavoro inclusivo.
1.1.4 Prestazioni
Poter fruire di prestazioni è una condizione imprescindibile per una vita autodeterminata. In altre parole, per poter partecipare alla vita pubblica e sociale in generale è indispensabile avere la possibilità di coprire in modo autonomo il proprio fabbisogno di beni e servizi di uso quotidiano, gestire i propri affari e beneficiare delle offerte formative, culturali e del tempo libero. Con la crescente digitalizzazione, l’accessibilità delle prestazioni digitali diventa sempre più importante. Migliorare tale accessibilità è pertanto stato uno degli obiettivi principali della politica in favore delle persone disabili 2018–2021, che però era incentrata principalmente sulle prestazioni fornite dalla Confederazione e da altri enti pubblici. Tra le misure principali figuravano in particolare la revisione totale dello standard di accessibilità elettronica dei contenuti web degli enti pubblici (eCH-0059) e l’istituzione di una rete tra autorità, fornitori di prestazioni e attori dell’economia, della ricerca e della società civile. Negli ultimi anni, diversi Cantoni e Comuni hanno inoltre adottato misure per migliorare l’accessibilità delle loro prestazioni destinate alle persone con disabilità. Tuttavia l’accessibilità delle prestazioni e degli impianti non è ancora la norma. Persino prestazioni fondamentali come quelle sanitarie, bancarie e in generale le prestazioni online o le offerte di prevenzione e consulenza destinate al pubblico, ad esempio nella lotta alla violenza14, sono tuttora accessibili soltanto parzialmente alle persone con disabilità, soprattutto perché permangono ostacoli di fatto che si possono evitare.
1.1.5 Riconoscimento delle lingue dei segni svizzere
Nel suo rapporto del 24 settembre 202115 «Possibilità di riconoscimento giuridico della lingua dei segni in Svizzera» in adempimento dei postulati Rytz Regula 19.3668, Lohr 19.3670, Romano 19.3672 e Reynard 19.3684, il Consiglio federale illustra in dettaglio le diverse possibilità di riconoscimento delle lingue dei segni svizzere: riconoscimento nel quadro di convenzioni del Consiglio d’Europa, riconoscimento nell’ambito della libertà di lingua, riconoscimento come lingue nazionali, come lingue (semi)ufficiali della Confederazione o come lingue da promuovere.
Successivamente, il Parlamento ha accolto la mozione 22.3373 «Riconoscimento della lingua dei segni mediante una legge sulla lingua dei segni», depositata dalla Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio nazionale (CSEC-N), che chiede al Consiglio federale di riconoscere le tre lingue dei segni svizzere elaborando una legge federale sul riconoscimento della lingua dei segni e sulle pari opportunità delle persone sorde o audiolese.
La presente revisione parziale della LDis offre l’occasione per concretizzare quanto chiesto dalla mozione 22.3373 e per migliorare la protezione generale contro gli svantaggi promuovendo l’uso delle lingue dei segni svizzere.
1.1.6 Obiettivi del progetto
L’obiettivo della presente revisione parziale è migliorare l’inclusione sociale delle persone con disabilità rafforzando la protezione contro gli svantaggi a cui sono esposte. Il progetto amplia pertanto il campo di applicazione personale e materiale della LDis e prevede miglioramenti della situazione delle persone con disabilità negli ambiti del lavoro e delle prestazioni. In linea con la volontà del Parlamento, accorda anche una forma di riconoscimento alle lingue dei segni svizzere e promuove queste lingue, le loro forme di espressione culturale e le pari opportunità delle persone sorde.
1.2 Alternative esaminate e opzione scelta
Lo scopo della LDis è promuovere la partecipazione delle persone con disabilità alla vita della società. Il campo di applicazione del diritto vigente si estende alle costruzioni e agli impianti, alle prestazioni degli enti pubblici e ai rapporti di lavoro nell’Amministrazione federale. La LDis prevede soprattutto provvedimenti finalizzati a promuovere l’accessibilità degli impianti. Questi provvedimenti, abbinati al divieto di discriminazione cui sono subordinati i privati che forniscono prestazioni al pubblico (art. 6 LDis), sono volti a incoraggiare i datori di lavoro e i privati ad adottare provvedimenti analoghi al fine di eliminare gli svantaggi.
Come hanno evidenziato sia la valutazione esterna della LDis svolta nel 201516 sia un rapporto del Consiglio federale17 basato su uno studio condotto dal Centro svizzero di competenza per i diritti umani (CSDU), i risultati sono rimasti al di sotto delle aspettative del legislatore e delle persone con disabilità. Entrambi i rapporti raccomandano di rafforzare la protezione giuridica delle persone con disabilità contro la discriminazione, in particolare nella fruizione di prestazioni e nei rapporti di lavoro.
All’epoca del rapporto del 9 maggio 2018 sulla politica in favore delle persone disabili, il Consiglio federale aveva rinunciato a intervenire nel settore privato privilegiando l’elaborazione di basi e di misure d’informazione e sensibilizzazione.
Per eliminare gli svantaggi viene ora proposta la via dell’applicazione caso per caso, mediante accomodamenti ragionevoli: l’opzione scelta prevede di ridurre, su richiesta delle persone con disabilità, gli svantaggi dove la situazione lo esige. Gli attori privati sono obbligati ad adottare provvedimenti appropriati e ragionevolmente esigibili tenendo conto di tutte le circostanze per ridurre gli svantaggi constatati in una situazione concreta. Il rifiuto di adottare accomodamenti facili da attuare potrà costituire una lesione dei diritti delle persone con disabilità e quindi comportare conseguenze giuridiche. Le persone interessate avranno la possibilità di agire in giustizia. Un rifiuto risulterà per contro giustificato se l’accomodamento richiesto è sproporzionato.
La proposta di imporre soltanto provvedimenti ragionevolmente esigibili in circostanze concrete consente di promuovere le pari opportunità delle persone con disabilità tenendo conto dell’interesse legittimo del settore economico a non doversi sobbarcare oneri eccessivi. Al contempo tiene conto del fatto che gli svantaggi possono variare fortemente a seconda della disabilità e che in numerosi settori mancano ancora requisiti standardizzati per garantire l’inclusività dell’ambiente di lavoro o l’accessibilità delle prestazioni.
Una sfida particolare è costituita dal riconoscimento delle lingue dei segni e dalla promozione delle pari opportunità delle persone sorde o audiolese. Il Consiglio federale propone di inserire questi due aspetti nella LDis. Tale soluzione permetterà di disciplinare e migliorare la promozione delle pari opportunità in modo coerente per tutte le persone con disabilità. Una legge speciale che contempli sia il riconoscimento delle lingue dei segni sia la promozione delle pari opportunità di un gruppo specifico di persone con disabilità avrebbe il vantaggio di mettere in evidenza l’importanza attribuita alle lingue dei segni nella politica linguistica e culturale. Tuttavia, questa normativa produrrebbe il suo effetto soltanto nel quadro istituzionale previsto per promuovere le pari opportunità. L’inserimento nella LDis attesta invece la volontà di condurre una politica globale a favore delle pari opportunità che tenga conto delle esigenze e dei bisogni di tutte le persone con disabilità e che preveda provvedimenti interdisciplinari e coordinati per le questioni che concernono tutte le forme di disabilità.
1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale
Il progetto è annunciato nel messaggio del 24 gennaio 202418 sul programma di legislatura 2023–2027 e nel decreto federale del 6 giugno 202419 sul programma di legislatura 2023–2027 (art. 12 n. 64).
1.4 Interventi parlamentari
Il progetto adempie la mozione 22.3373 della CSEC-N «Riconoscimento della lingua dei segni mediante una legge sulla lingua dei segni», accolta il 12 dicembre 2022, che oltre al riconoscimento della lingua dei segni chiede misure per migliorare la promozione delle pari opportunità delle persone sorde o audiolese (in particolare nella formazione e formazione continua e nell’accesso alle informazioni). La mozione può pertanto essere tolta dal ruolo.
2 Procedura di consultazione
Avviata l’8 dicembre 2023, la consultazione sull’avamprogetto di revisione della LDis si è conclusa il 5 aprile 202420.
La revisione è vista fondamentalmente come un’opportunità per rafforzare la tutela dei diritti delle persone con disabilità, un obiettivo riconosciuto anche dalla maggioranza dei partecipanti alla consultazione. I pareri sulle proposte concrete divergono tuttavia notevolmente. In generale, le organizzazioni di aiuto alle persone con disabilità e i partiti di sinistra criticano il fatto che nel progetto non sono considerati aspetti centrali per le pari opportunità delle persone con disabilità: tra questi rientrano sia quelli contemplati dalla LDis, come i trasporti pubblici e l’accesso a costruzioni e impianti, sia altri che non rientrano nell’ambito di competenza della Confederazione o che riguardano prestazioni di sostegno individuali; è inoltre deplorato lo scarso coinvolgimento delle persone con disabilità nell’elaborazione del progetto. Gli ambienti economici e l’Unione democratica di Centro (UDC) esprimono dubbi sulla necessità di regolamentare ulteriormente la materia, sottolineando che la Svizzera si posiziona già molto bene a livello internazionale. Il PLR.I liberali (PLR), pur dicendosi favorevole agli sforzi in favore delle pari opportunità, propone di sospendere la revisione a causa di riserve sull’estensione della protezione prevista.
Il riconoscimento delle lingue dei segni nella LDis è invece sostenuto dalla maggioranza dei Cantoni e dei Comuni, alcuni dei quali propongono provvedimenti di più ampia portata. Ad eccezione del PLR, i partiti politici e le organizzazioni criticano per contro sia la forma (insistendo sulla necessità di una legge speciale sulla lingua dei segni) sia la sostanza (chiedendo provvedimenti di promozione e finanziamento più audaci o generosi, quali la copertura dei costi di interpretariato nella lingua dei segni).
Altre critiche riguardano le modalità proposte per promuovere le pari opportunità. Alcuni ritengono che i nuovi obblighi non siano abbastanza concreti e che questo non garantirà un’attuazione effettiva. In questo contesto, i Cantoni e le organizzazioni di aiuto alle persone con disabilità sostengono un’altra definizione di discriminazione ai sensi della LDis. Diversi partecipanti chiedono inoltre un nesso più stretto tra i provvedimenti di promozione delle pari opportunità e quelli d’integrazione previsti dalla legge federale del 19 giugno 195921 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI).
Nel complesso, i partecipanti alla consultazione ritengono che l’indirizzo proposto permetta di rafforzare le pari opportunità delle persone con disabilità. Le critiche di fondo espresse dalle organizzazioni di aiuto alle persone con disabilità mirano a promuovere provvedimenti che non rientrano nel campo di applicazione della LDis. Queste critiche sono chiaramente riconducibili all’Iniziativa per l’inclusione.
Il Consiglio federale prende atto delle riserve espresse nel quadro della consultazione, ma intende mantenere in generale la procedura prevista. A seguito della consultazione, ha rivisto il progetto tenendo conto degli elementi seguenti nel disegno (D-LDis):
– definizione ampia di «svantaggio», che include la discriminazione sia diretta che indiretta ai sensi della Costituzione federale (art. 2 cpv. 2, art. 6 e art. 6a D-LDis) e gli svantaggi di fatto (art. 2 cpv. 3 e 5 LDis);
– concretizzazione del concetto di accomodamento ragionevole (art. 2 cpv. 6 D‑LDis);
– estensione del campo di applicazione previsto per le costruzioni e gli impianti (art. 3 lett. c e d D-LDis);
– coinvolgimento delle persone interessate nell’elaborazione dei provvedimenti (art. 5 cpv. 1bis D-LDis);
– riformulazione delle disposizioni sui diritti soggettivi nei rapporti di lavoro per garantire una maggiore coerenza con la legge federale del 24 marzo 199522 sulla parità dei sessi (LPar), mantenendo tuttavia la nozione di «svantaggio» della LDis (art. 9a e 9b D-LDis);
– riformulazione delle disposizioni della sezione 2 «Diritti soggettivi e procedure», in particolare per quanto riguarda il diritto di ricorso e di azione delle organizzazioni di aiuto alle persone con disabilità (art. 9 D-LDis);
– rafforzamento dei provvedimenti di Confederazione e Cantoni per la promozione delle lingue dei segni svizzere (art. 12c, 12d, 12e D-LDis);
– precisazione degli standard di accessibilità che si applicano alla Confederazione e di quelli che si applicano ad altri fornitori nell’ambito delle prestazioni digitali, nonché della delega di competenze al Consiglio federale (art. 14 cpv. 4 e 15 cpv. 2bis–5 D-LDis);
– adeguamento delle disposizioni del Codice di procedura civile (CPC)23 che disciplinano le controversie e la procedura di conciliazione.
3 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo
Numerosi Stati hanno adottato normative più severe rispetto a quelle svizzere in materia di divieto di discriminazione per disabilità, soprattutto per quanto riguarda la discriminazione da parte di fornitori privati24. A differenza del diritto svizzero, gli ordinamenti giuridici di molti altri Paesi disciplinano anche le modalità di esercizio di un’attività lucrativa per le persone con disabilità25, assicurando così una protezione più estesa contro la discriminazione per quanto concerne sia il diritto materiale sia quello procedurale. L’obbligo di adottare accomodamenti ragionevoli per impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi si ritrova nella maggior parte delle legislazioni analizzate nella valutazione, ossia in quella degli Stati Uniti, della Gran Bretagna e della Francia, ma anche di altri Stati, come la Spagna26.
Nel diritto dell’Unione europea, l’articolo 5 della direttiva 2000/78/CE27 stabilisce che «per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, sono previste soluzioni ragionevoli». Per «soluzioni ragionevoli» s’intendono provvedimenti appropriati adottati dal datore di lavoro «in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato».
Da qualche tempo, si osserva inoltre in altri Paesi una tendenza in favore del riconoscimento delle lingue dei segni. Secondo un’analisi condotta nel 201928, 33 dei 47 Stati membri del Consiglio d’Europa riconoscono una o più lingue dei segni a livello costituzionale o legislativo. Le modalità di riconoscimento e gli effetti concreti variano tuttavia considerevolmente da un Paese all’altro. Al momento, a livello europeo non vi è un approccio unitario in questo ambito29.
4 Punti essenziali del progetto
4.1 La normativa proposta
4.1.1 Eliminazione degli svantaggi
Il presente progetto estende il campo di applicazione della LDis alla protezione contro gli svantaggi nei rapporti, in particolare quelli di lavoro, retti dal diritto privato. Amplia inoltre la nozione di discriminazione dell’articolo 6 LDis, che è stata volutamente circoscritta nell’articolo 2 lettera d ODis, integrandola nella nozione generale di «svantaggio» (art. 2 cpv. 2 D-LDis).
Il progetto riprende le disposizioni sulla protezione materiale contro la discriminazione del diritto privato e del diritto del lavoro. L’inserimento nella LDis del divieto di svantaggiare una persona a causa della sua disabilità dovrà contribuire a precisare la portata della protezione generale dei lavoratori, che non è sempre sufficientemente chiara, perlomeno per chi intende far valere i propri diritti. Costituisce inoltre una premessa per introdurre l’obbligo, a carico dei privati, di adottare accomodamenti ragionevoli.
Questo obbligo è l’elemento cardine delle novità proposte. L’espressione «accomodamenti ragionevoli» è stata scelta perché già presente in diversi ordinamenti giuridici in materia di diritto del lavoro, quali il diritto europeo, e perché rispecchia i provvedimenti flessibili e appropriati da adottare per garantire l’accesso alle prestazioni. Di conseguenza, per «accomodamenti ragionevoli» s’intendono modifiche e adattamenti necessari e adeguati nel singolo caso per impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi subiti da una persona con disabilità. Gli accomodamenti ragionevoli devono essere sostenibili per il datore di lavoro o il fornitore di prestazioni.
L’obiettivo è anzitutto incitare le persone con disabilità che sono vittime di svantaggi concreti e chi causa tali svantaggi – di norma involontariamente e senza rendersene conto – a individuare e adottare congiuntamente i provvedimenti per ridurli. Al contempo, l’auspicio è che, al di là dei singoli casi concreti, gli accomodamenti ragionevoli possano contribuire a istaurare un ambiente di lavoro inclusivo e migliorare l’accessibilità delle prestazioni, a beneficio non soltanto di altri lavoratori con disabilità, ma anche delle imprese stesse, che saranno così meglio posizionate sia per reclutare e formare i propri dipendenti sia per ampliare e fidelizzare la clientela.
4.1.2 Lavoro
La partecipazione delle persone con disabilità nel mondo del lavoro è promossa tramite provvedimenti per migliorare la loro situazione individuale o eliminare gli svantaggi nell’ambiente di lavoro.
Il diritto svizzero prevede già una protezione contro la discriminazione attraverso le disposizioni sulla protezione della personalità del lavoratore e sulla protezione della salute (art. 328 cpv. 1 del Codice delle obbligazioni [CO]30, art. 6 della legge federale del 13 marzo 196431 sul lavoro [LL]) e quelle sulla protezione dalla disdetta (art. 336 cpv. 1 lett. a CO). Uno studio del CSDU ha tuttavia evidenziato che raramente le persone con disabilità adiscono le vie legali quando sono svantaggiate nel mondo del lavoro, da un lato perché non conoscono i loro diritti e i datori di lavoro non sono sensibilizzati, dall’altro a causa di ostacoli procedurali e dell’incertezza giuridica in questo ambito32. In molti casi sarebbero tuttavia necessari adattamenti nell’ambiente di lavoro per consentire alle persone con disabilità di trovare un impiego corrispondente alle loro competenze e capacità.
Per queste ragioni, il presente progetto prevede un rafforzamento della protezione delle persone con disabilità dagli svantaggi nella vita lavorativa: a tal fine estende il campo di applicazione della LDis, che attualmente comprende soltanto i rapporti di lavoro retti dalla legge del 24 marzo 200033 sul personale federale (LPers), a tutti i rapporti di lavoro di diritto pubblico e privato, sul modello di quanto previsto dalla LPar.
Dal punto di vista materiale, è previsto il divieto di causare qualsiasi forma di svantaggio, ossia di creare qualsiasi situazione comportante uno svantaggio o una discriminazione sia diretta che indiretta. Per i rapporti di lavoro di diritto pubblico, questo divieto è sancito nell’articolo 8 capoverso 2 Cost. Per quelli di diritto privato, l’obiettivo primario è precisare i diritti che risultano già oggi dalle disposizioni generali sulla protezione della personalità del lavoratore e adeguarli al contesto della disabilità. Il progetto precisa inoltre che il suddetto divieto si applica a tutte le fasi del rapporto di lavoro.
In molte situazioni, l’omissione di un comportamento discriminatorio non è sufficiente per garantire ai lavoratori con disabilità pari opportunità. Spesso l’ambiente e le condizioni di lavoro (configurazione della postazione di lavoro, requisiti e organizzazione del lavoro) non tengono infatti conto delle particolari esigenze delle persone con disabilità o non ne tengono conto in misura sufficiente e possono costituire una disparità di trattamento. Per quanto riguarda la Confederazione nella sua veste di datore di lavoro, la LDis prevede pertanto l’obbligo di garantire ai propri dipendenti, nei limiti del possibile, pari opportunità e un ambiente di lavoro inclusivo. Il progetto rinuncia invece a introdurre un obbligo analogo per i datori di lavoro privati. Per contro, prevede l’obbligo di adottare, su richiesta di persone con disabilità direttamente interessate, accomodamenti ragionevoli.
L’obbligo di adottare accomodamenti ragionevoli, ossia provvedimenti atti a ridurre uno svantaggio in una situazione concreta, sussiste soltanto se tali provvedimenti sono ragionevolmente esigibili dal datore di lavoro. Il principio di proporzionalità è già specificato nel diritto vigente (art. 11 LDis). Il progetto propone di applicarlo anche agli accomodamenti ragionevoli. In altre parole, occorrerà ponderare nel singolo caso le esigenze del lavoratore con disabilità e le possibilità, in particolare finanziarie e organizzative, del datore di lavoro.
Gli accomodamenti ragionevoli riferiti al contesto professionale concernono le condizioni di lavoro offerte dai datori di lavoro e possono includere diversi aspetti. Conformemente all’articolo 12 ODis, la Confederazione è tenuta ad adottare provvedimenti concernenti la sistemazione dei locali di lavoro, l’equipaggiamento del posto di lavoro, l’orario di lavoro, le possibilità di perfezionamento professionale e la pianificazione della carriera professionale. Anche l’accessibilità dell’ambiente di lavoro digitale riveste grande importanza. Esperienze maturate all’estero evidenziano che gli accomodamenti ragionevoli sono prevalentemente di natura organizzativa.
L’obbligo di adottare accomodamenti ragionevoli è in linea con l’obbligo dei datori di lavoro di proteggere la salute dei lavoratori (art. 6 LL). Dal punto di vista materiale, diverge tuttavia da quest’ultimo poiché pone l’accento sull’eliminazione degli svantaggi nell’ambiente di lavoro e non sulla sicurezza e la protezione della salute. Vi sono differenze anche a livello di applicazione: mentre l’obbligo di adottare accomodamenti ragionevoli proposto nel presente progetto è un diritto che possono far valere i lavoratori con disabilità, l’applicazione delle disposizioni del diritto pubblico del lavoro incombe invece agli ispettorati del lavoro.
Gli accomodamenti ragionevoli vanno infine distinti anche da altri provvedimenti volti a promuovere l’integrazione professionale, come quelli di tipo professionale previsti dall’assicurazione per l’invalidità (AI): i provvedimenti di intervento tempestivo (art. 7d LAI) e i mezzi ausiliari (art. 21 segg. LAI). Benché possano in parte essere considerate provvedimenti finalizzati a impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi nei confronti delle persone con disabilità nel mondo del lavoro, le prestazioni dell’AI mirano innanzitutto a migliorare la situazione individuale dei beneficiari e sono vincolate a condizioni individuali, da valutare caso per caso. L’accomodamento ragionevole è per contro un provvedimento che i datori di lavoro possono – e devono – adottare per eliminare svantaggi nell’ambiente di lavoro.
Oltre alla protezione materiale, le disposizioni del presente progetto sui rapporti di lavoro prevedono anche provvedimenti di ordine procedurale. Fatti salvi i casi di rifiuto di assunzione o di disdetta abusivi, deve essere possibile ingiungere ai datori di lavoro l’eliminazione di uno svantaggio o l’adozione di un accomodamento ragionevole. Per quanto attiene questo punto, il progetto si ispira alle disposizioni della LPar.
4.1.3 Prestazioni
La presente revisione parziale della LDis mira a rafforzare la protezione contro gli svantaggi nella fruizione di prestazioni. Vista la sua importanza normativa, l’articolo 8 capoverso 2 Cost. si applicherebbe anche alle «relazioni tra privati» (art. 35 cpv. 3 Cost.); in ogni caso, i diritti fondamentali hanno effetti orizzontali «indiretti» derivanti dall’applicazione del diritto e dalla legislazione34. L’articolo 8 capoverso 2 Cost. è pertanto già concretizzato in diverse altre leggi: basti pensare alla protezione dei diritti della personalità prevista nell’articolo 28 e seguenti del Codice civile35, al divieto di discriminazione nell’articolo 261bis del Codice penale36 o ancora alla protezione contro determinate forme di discriminazione nella LPar.
Un altro esempio è l’articolo 6 LDis: il messaggio dell’11 dicembre 200037 relativo all’iniziativa popolare «Parità di diritti per i disabili» e a un disegno di legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili precisa che «la disposizione stabilisce che la discriminazione ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 Cost. è vietata non soltanto nelle relazioni fra lo Stato e i disabili, ma anche in quelle tra i privati (effetto orizzontale)»38. Non è quindi mai stato contestato che le disposizioni della LDis possano applicarsi anche ai privati.
Conformemente all’ODis vigente e alla giurisprudenza del Tribunale federale relativa all’articolo 6 LDis, la protezione contro la discriminazione nelle prestazioni fornite da privati si limita di fatto a comportamenti gravemente segregativi e a svantaggi particolarmente scioccanti nei confronti di persone con disabilità (v. commento al concetto di discriminazione al n. 1.1.2). Questa situazione giuridica limita fortemente l’effettiva protezione contro la discriminazione da parte di privati. A questo si aggiunge che le disposizioni generali sulla protezione della personalità non permettono di tenere sufficientemente conto delle esigenze delle persone con disabilità affinché possano accedere alle prestazioni e fruirne nella stessa misura degli altri, in particolare grazie all’adozione di accomodamenti ragionevoli che facilitino l’accesso ai negozi o ai locali interessati.
Per migliorare l’accessibilità e la fruizione delle prestazioni, il presente progetto modifica l’articolo 6 LDis. Da una parte, il capoverso 1 D-LDis vieta qualsiasi disparità di trattamento o la sua omissione, di diritto e di fatto, che svantaggi una persona a causa della sua disabilità (art. 2 cpv. 2 LDis e D-LDis); dall’altra, il capoverso 2 abbina l’obbligo di impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi nella fruizione di una prestazione (art. 2 cpv. 4 LDis) all’adozione di un accomodamento ragionevole in una situazione concreta.
Le prestazioni contemplate dal diritto vigente non mutano: sono quindi interessate tutte le prestazioni commerciali e culturali accessibili al pubblico, comprese le prestazioni digitali.
Non è possibile specificare nella legge gli accomodamenti ragionevoli che permettono di eliminare gli svantaggi, dal momento che dipendono dal caso concreto e devono essere valutati in base ai principi di obiettività, razionalità e proporzionalità. Il principio di proporzionalità è già esplicitato nel diritto vigente per quanto riguarda l’obbligo di agire per impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi nell’accesso a costruzioni, infrastrutture o veicoli (art. 11 cpv. 1 LDis) e prestazioni (art. 11 cpv. 2 LDis). Il presente progetto propone di estendere questo principio all’obbligo di adottare accomodamenti ragionevoli se i costi sono sostenibili per il fornitore.
Anche i privati che forniscono prestazioni in forma digitale devono adeguarle in modo da impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi. Due tipi di prestazioni e prodotti digitali sono particolarmente rilevanti per garantire la parità di trattamento delle persone con disabilità: i contratti elettronici (acquisti online) e le prestazioni e i prodotti connessi alle tecnologie di informazione e comunicazione (prodotti TIC). In questo ambito vi sono già normative internazionali ed europee che definiscono i provvedimenti appropriati39. Il presente progetto conferisce pertanto al Consiglio federale la facoltà di definire, in conformità alla legislazione internazionale ed europea in materia, uno standard minimo di accessibilità. Sulla base delle disposizioni speciali per la Confederazione, è già stata definita una norma non vincolante per gli enti pubblici (standard di accessibilità eCH-0059).
La protezione materiale contro gli svantaggi è integrata da diritti soggettivi, che i privati possono far valere se ritengono di essere stati svantaggiati. I diritti soggettivi già previsti nella LDis vengono pertanto estesi a provvedimenti classici contemplati dal diritto privato in caso di situazione di svantaggio non giustificata (in analogia al divieto o alla cessazione della discriminazione).
4.1.4 Lingue dei segni svizzere
Oltre alla protezione contro la discriminazione, la presente revisione intende iscrivere nella legge le lingue dei segni svizzere, la loro promozione come pure la promozione delle pari opportunità delle persone sorde o audiolese.
In occasione della trattazione della mozione CSEC-N 22.3373 nelle Camere federali nel dicembre del 2022 e, successivamente, della presentazione della politica in favore delle persone disabili 2023–202640 nel marzo del 2023, il Consiglio federale si era detto disposto a tenere conto delle rivendicazioni delle persone sorde, che giudica legittime, nella revisione della LDis. Sebbene il riconoscimento e la promozione delle lingue dei segni svizzere non siano in linea di massima messi in discussione, l’approccio adottato nell’avamprogetto posto in consultazione è stato criticato sia dalle organizzazioni delle persone sorde sia da diverse organizzazioni di aiuto alle persone con disabilità e dalla maggioranza dei partiti politici, che chiedono una legge specifica con provvedimenti supplementari per sostenere le lingue dei segni e le pari opportunità delle persone sorde o audiolese.
Alla luce di questi risultati, il Consiglio federale ha riesaminato la questione della forma dell’atto legislativo. Senza voler contestare né le preoccupazioni linguistiche e culturali specifiche della comunità delle persone sorde né il desiderio di un riconoscimento e di una visibilità maggiori, è giunto alla conclusione che una legge separata non risolverebbe di per sé i problemi cui le persone sorde continuano a dover far fronte. Lo stesso vale per una legge quadro che, a mo’ di repertorio, non farebbe che rinviare a disposizioni concernenti altri ambiti giuridici. L’inclusione nella LDis del riconoscimento delle lingue dei segni svizzere, dei provvedimenti in favore delle pari opportunità delle persone sorde e della promozione delle loro lingue offre nettamente più vantaggi per le ragioni spiegate qui di seguito.
– Questa soluzione permette di continuare a garantire la coerenza dei diversi provvedimenti a favore delle pari opportunità riguardanti, ad esempio, l’accesso ai trasporti, a costruzioni e impianti pubblici, l’obbligo di adottare accomodamenti ragionevoli nell’ambito delle prestazioni e in quello dei rapporti di lavoro, nonché l’accessibilità della comunicazione e dell’informazione della Confederazione. In effetti, le persone sorde si scontrano con ostacoli paragonabili a quelli cui devono far fronte altre persone con disabilità nell’accesso alla società maggioritaria (udente). Si eviterebbe così di estrarre questi provvedimenti dal contesto della legislazione sulle pari opportunità delle persone con disabilità e di inserirli in una legge ad hoc che si fonderebbe comunque a sua volta sull’articolo 8 capoverso 4 Cost. (uguaglianza delle persone con disabilità).
– Le competenze della Confederazione in materia di promozione delle lingue sono fortemente limitate dalla Costituzione federale (art. 70 Cost.), che si focalizza sulle lingue nazionali. In questo contesto, una legge separata non apporterebbe alcun valore aggiunto. Ne risulterebbe piuttosto un atto normativo «monco», in cui le lingue dei segni svizzere verrebbero semplicemente elencate e promosse mediante disposizioni di carattere generale.
Non è nemmeno opportuno disciplinare nella LDis il rimborso dei costi di interpretariato, poiché questo aspetto, essenziale per la partecipazione delle persone sorde alla società, è oggi principalmente disciplinato nella LAI.
Nella LDis è stata quindi aggiunta una nuova sezione che elenca le tre lingue dei segni svizzere e prevede provvedimenti per promuoverle. Con l’iscrizione negli articoli 12b e 12c delle tre lingue dei segni svizzere e la promozione del loro uso è adempiuto quanto chiesto dalla mozione CSEC-N 22.3373. Questo riconoscimento è di natura dichiarativa e costituisce in primo luogo un segnale sociale e politico rivolto alle persone la cui prima lingua è una delle tre lingue dei segni svizzere. Non comporta nuovi diritti soggettivi oltre a quelli già previsti dalla legislazione vigente. L’articolo 12c D‑LDis conferisce a Confederazione e Cantoni il mandato di adottare provvedimenti per promuovere l’uso delle lingue dei segni svizzere e le loro forme di espressione culturale nel quadro della legislazione vigente e degli strumenti di promozione già in atto. In combinato disposto con l’articolo 12b D-LDis, obbliga la Confederazione e i Cantoni a prendere in considerazione le esigenze specifiche delle persone sorde e a tenerne conto in modo appropriato nella legislazione e nella sua attuazione. Questo obbligo può includere contributi di natura finanziaria. Visti i pareri espressi dai Cantoni e dalla maggioranza dei partiti politici in sede di consultazione, il progetto formula questo mandato in forma vincolante, lasciando tuttavia alla Confederazione e ai Cantoni un margine di manovra, che permette loro di definire le priorità che intendono perseguire.
Per soddisfare la richiesta della comunità delle persone sorde di un riconoscimento e di una visibilità maggiori della loro lingua, il presente progetto ristruttura i provvedimenti per promuovere la lingua e la comprensione delle persone affette da disturbi del linguaggio, audiolese o ipovedenti previsti dall’articolo 14 capoverso 3 LDis. Tali provvedimenti erano stati ripresi nel 2001 dall’avamprogetto di legge sulle lingue in occasione nelle deliberazioni parlamentari sulla LDis. L’articolo 12d D-LDis contiene disposizioni sulla promozione delle lingue dei segni svizzere e sul loro uso, mentre l’articolo 14a D-LDis, di tenore in gran parte analogo, concerne le esigenze delle persone affette da disturbi del linguaggio, audiolese o ipovedenti. È tuttavia mantenuto il carattere sussidiario della disposizione rispetto sia alle competenze cantonali e dell’AI sia alla promozione culturale della Confederazione. È inoltre mantenuta la definizione (formulata volutamente in modo ampio) dei progetti e dei provvedimenti di politica delle lingue e di comunicazione che possono essere promossi. In risposta alle richieste delle organizzazioni delle persone non udenti, l’accento è posto sul sostegno alla formazione di professionisti nel campo delle lingue dei segni (art. 12d cpv. 1 lett. b D‑LDis). Nuovo è anche l’articolo 12e D-LDis: in combinato disposto con l’articolo 20 capoverso 3 LDis e D-LDis, stabilisce che i Cantoni devono garantire che i bambini e gli adolescenti possano imparare una delle lingue dei segni svizzere. Questo vale non soltanto per i bambini sordi, ma anche per i loro fratelli e sorelle.
La mozione CSEC-N 22.3373 incarica il Consiglio federale non solo di presentare un disegno di legge sul riconoscimento delle lingue dei segni, ma anche di promuovere le pari opportunità delle persone sorde o audiolese. Nel suo rapporto del 24 settembre 2021 «Possibilità di riconoscimento giuridico della lingua dei segni in Svizzera» in adempimento dei postulati Rytz Regula 19.3668, Lohr 19.3670, Romano 19.3672 e Reynard 19.3684, il Consiglio federale aveva già svolto un’analisi in proposito, che illustra come può essere ulteriormente migliorata la partecipazione delle persone sorde o audiolese. Nel 2022 ha inoltre incaricato il DFI di istituire un dialogo strutturato con la comunità delle persone sorde e i servizi federali e cantonali coinvolti per accrescere la notorietà delle misure di promozione già in atto ed esaminare le possibilità di miglioramento negli ambiti della lingua e della cultura, della comunicazione, della formazione, dell’accesso al mercato del lavoro e dell’assistenza sanitaria.
Nelle amministrazioni pubbliche è attualmente in fase di attuazione una serie di provvedimenti scaturiti da questo dialogo. Sono inoltre stati o stanno per essere attuati diversi mandati e provvedimenti adottati dal Parlamento e riguardanti le pari opportunità delle persone sorde o audiolese. Il 1° gennaio 2024 è, ad esempio, entrata in vigore una modifica dell’ordinanza del DFI del 29 novembre 197641 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità che facilita l’assunzione dei costi di interpretariato sul posto di lavoro (servizi di terzi) e amplia il margine di manovra degli assicurati. In adempimento delle sei mozioni dello stesso tenore Romano 21.3063, Mäder 21.3064, Grüter 21.3065, Giacometti 21.3066, Piller Carrard 21.3067 e Andrey 21.3068 «Digitalizzazione e ulteriore sviluppo delle chiamate d’emergenza in Svizzera», sono in corso i lavori per istituire un numero di chiamata d’emergenza privo di barriere. Il Consiglio federale ritiene opportuno continuare a integrare questo tipo di provvedimenti nella legislazione specifica corrispondente. È per questo che i miglioramenti perseguiti con il presente progetto si limitano alla promozione delle pari opportunità delle persone sorde o audiolese.
Il presente progetto propone diverse modifiche che vanno in questa direzione. Come per le altre forme di disabilità, è prevista una promozione specifica soltanto se le disposizioni generali non sono sufficienti per tenere debitamente conto della situazione specifica delle persone sorde. Questo rafforzamento mirato dei diritti delle persone sorde costituisce un vantaggio essenziale dell’integrazione nella LDis della promozione delle pari opportunità di queste persone rispetto a una legge ad hoc.
Il presente progetto prevede inoltre di raggruppare a livello di legge (art. 14 D-LDis) le condizioni imposte alle unità amministrative della Confederazione per garantire alle persone con disabilità pari opportunità nell’accesso alle informazioni e alle prestazioni che figurano attualmente negli articoli 14 LDis e 9 ODis. Visto che il presente progetto impone maggiori obblighi ai fornitori privati di prestazioni destinate al pubblico, è opportuno inserire nella legge anche i principi applicabili alla Confederazione. L’obbligo di offrire le principali informazioni anche nelle lingue dei segni svizzere vi è menzionato espressamente. Le modalità di esecuzione continueranno a figurare a livello di ordinanza.
Occorre fare di più per garantire che le persone sorde possano partecipare alla società su un piano di parità. Per questo motivo il Consiglio federale ha incaricato i dipartimenti competenti di elaborare entro l’autunno del 2025, in collaborazione con i Cantoni e la comunità delle persone sorde, un piano d’azione con l’obiettivo di realizzare miglioramenti duraturi nella formazione, nella sanità, nella ricerca e nella cultura. In questo quadro si tratterà di esaminare anche come migliorare le norme vigenti sul rimborso dei costi di interpretariato, in particolare nel settore dell’assicurazione malattie.
Anche se le lingue dei segni svizzere non sono riconosciute come lingue nazionali o lingue (semi)ufficiali, il loro riconoscimento come lingue da promuovere e i provvedimenti previsti a tal fine hanno ripercussioni sulla legislazione federale sulle lingue. Dato che oggi gli strumenti di promozione culturale della Confederazione e dei Cantoni sono già aperti anche a progetti di promozione della cultura delle persone sorde e che la LDis prevede altre possibilità di promozione, su questo piano non sono previsti cambiamenti. Per contro, dev’essere completato l’articolo 8 della legge del 5 ottobre 200742 sulle lingue (LLing), che riguarda le lingue di lavoro dell’Assemblea federale. Secondo il capoverso 1 di questo articolo, nelle deliberazioni nell’Assemblea federale e nelle commissioni i deputati si esprimono nella lingua nazionale di loro scelta. Sulla scia del riconoscimento delle lingue dei segni svizzere, è necessario precisare espressamente nella LLing che i deputati sordi possono esprimersi in una delle lingue dei segni svizzere di loro scelta. Questo implica che l’Assemblea federale metta a disposizione le risorse necessarie per l’interpretariato, come nel caso delle lingue nazionali parlate. Non è invece indispensabile un adeguamento dell’articolo 9 LLing, che riguarda le lingue di lavoro del Consiglio federale e dell’Amministrazione federale, poiché al capoverso 2 è già precisato che i datori di lavoro della Confederazione ai sensi della legislazione sul personale federale devono mettere a disposizione gli strumenti necessari. La modifica proposta non ha suscitato opposizioni in sede di consultazione.
4.1.5 Costruzioni e impianti
Secondo l’articolo 2 capoverso 3 LDis «vi è svantaggio nell’accesso a una costruzione, a un impianto, a un alloggio, a un’infrastruttura o a un veicolo dei trasporti pubblici, quando questi sono concepiti in modo tale che l’accesso da parte dei disabili risulti impossibile o difficile».
Poiché il settore delle costruzioni è di competenza dei Cantoni, il campo di applicazione della LDis è limitato alle costruzioni e agli impianti accessibili al pubblico per i quali l’autorizzazione a costruire o a effettuare lavori di rinnovo delle parti accessibili al pubblico è accordata dopo l’entrata in vigore della legge (art. 3 lett. a LDis e art. 2 lett. c ODis). Le costruzioni e gli impianti accessibili al pubblico (art. 2 lett. c ODis) sono quelli aperti a una cerchia determinata di persone (n. 1) o soltanto a una cerchia determinata di persone che sono in un rapporto giuridico speciale con l’ente pubblico o con il fornitore di prestazioni che offrono le loro prestazioni in tale costruzione o impianto (n. 2). La LDis elenca esplicitamente: le costruzioni e gli impianti utilizzati per i trasporti pubblici che sottostanno a leggi federali specifiche (art. 3 lett. b LDis), gli immobili d’abitazione con più di otto unità abitative (art. 3 lett. c LDis) e gli edifici con più di 50 posti di lavoro (art. 3 lett. d LDis). L’articolo 11 LDis stabilisce il principio di proporzionalità in questo ambito, con precisazioni nell’ODis.
La LDis disciplina unicamente l’accessibilità degli edifici e, fatti salvi quelli della Confederazione (art. 15 cpv. 2 LDis), non il loro impiego. Va inoltre sottolineato che i provvedimenti edili per garantire l’accesso alle persone con disabilità non sono specificati né nella LDis né nell’ODis, ma in norme tecniche43.
Per gli edifici di cui la Confederazione non è proprietaria o che non sovvenziona, la LDis costituisce una legge quadro i cui principi diventano effettivi soltanto se sono stati trasposti nel diritto della costruzione cantonale. Ciascun Cantone ha adottato una propria normativa, per cui, nel settore della costruzione, è necessario fare riferimento alle normative cantonali per determinare la norma applicabile. Tuttavia, una perizia giuridica44 ha dimostrato che gli standard cantonali sono attualmente superiori ai requisiti minimi federali previsti dalla LDis. Il presente progetto propone pertanto di innalzare la soglia di applicazione del diritto federale ai valori applicati nei Cantoni (art. 3 lett. e e d D-LDis).
4.2 Compatibilità tra compiti e finanze
Il progetto non comporta nuovi costi per la Confederazione e i Cantoni. Anche per i privati l’onere si situerà entro i limiti della proporzionalità, anche dal punto di vista economico. Non è possibile stimare l’importo complessivo né dei costi né dei risparmi o dei guadagni che possono essere conseguiti grazie all’eliminazione degli svantaggi.
4.3 Attuazione
I provvedimenti per impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi devono essere ponderati con altri interessi pubblici, quali il costo economico, la protezione della natura o la sicurezza operativa, e rispettare il principio di proporzionalità. Oltre all’ODis, altre due ordinanze concretizzano la LDis: l’ordinanza del 12 novembre 200345 concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (OTDis) e l’ordinanza del DATEC del 23 marzo 201646 concernente i requisiti tecnici per una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (ORTDis).
È previsto di sottoporre a revisione l’articolo 2 ODis sulle definizioni – abrogandone in particolare la lettera d – e di precisare il principio di proporzionalità. Le novità materiali che conterrà non sono ancora note. Per quanto attiene alle prestazioni digitali, si prevede di disciplinare le norme di accessibilità vigenti per via di ordinanza.
L’entrata in vigore della revisione della LDis è prevista il 1° gennaio 2027.
Parallelamente alla revisione parziale della LDis, il DFI (UFPD) ha elaborato, in collaborazione con altri servizi federali, i Cantoni, nonché attori dell’economia e della società civile, i quattro programmi prioritari «Lavoro», «Prestazioni», «Alloggio» e «Partecipazione», che prevedono misure volte ad accompagnare efficacemente le disposizioni previste dal progetto, prima e dopo la sua entrata in vigore.
L’analisi d’impatto della regolamentazione ha rivelato che è molto difficile valutare gli effetti della presente revisione. L’impatto potenziale è di vasta portata, se si pensa che in Svizzera vivono 1,5 milioni di persone con disabilità. I benefici concreti e i costi effettivi sono però difficili da quantificare. Le imprese, per esempio, non sono state in grado di stimare concretamente le conseguenze organizzative e finanziarie del presente progetto. Al di là della complessità intrinseca di una valutazione di questo genere, la difficoltà risiede anche nell’approccio scelto, ossia quello di adottare accomodamenti ragionevoli in situazioni specifiche. Il progetto è pensato anche come complemento ai provvedimenti già in atto. I diritti previsti favoriranno probabilmente la definizione di norme e valori indicativi che, di conseguenza, faciliteranno anche l’attuazione. Fornire un contributo in tal senso è inoltre uno degli obiettivi perseguiti con i programmi prioritari «Lavoro» e «Prestazioni» della politica in favore delle persone disabili 2023–2026, condotti parallelamente ai lavori legislativi.
5 Commento alle singole disposizioni
5.1 Considerazioni generali
Uno degli obiettivi principali nell’elaborazione della LDis è stato definire alcune nozioni relative alla disabilità. Dato che, quando si parla di diritti umani, la terminologia è importante e in continua evoluzione, è opportuno adattare o precisare alcune definizioni. A questa conclusione è giunto anche il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità, che raccomanda alla Svizzera di «eliminare dal suo quadro legale e politico a livello federale, cantonale e comunale ogni espressione sminuente riferita alle persone con disabilità e sostituirla con una terminologia che rispetti la dignità delle persone con disabilità»47. È in particolare sulla base di questa raccomandazione che l’Amministrazione federale s’impegna ad adottare un linguaggio non discriminatorio nei confronti delle persone con disabilità. Nel suo rapporto del 15 settembre 202348 «Modernizzare la lingua nella legge sull’assicurazione contro l’invalidità» in adempimento del postulato 20.3002 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati (CSSS-S), il Consiglio federale ha riconosciuto la fondatezza delle critiche mosse a determinati termini considerati sminuenti e obsoleti dalle persone direttamente interessate. Ha lasciato intravvedere la possibilità di esaminare in modo approfondito una serie di espressioni in vista di una loro eventuale sostituzione quando saranno trattate materialmente le disposizioni che le contengono nel quadro di future revisioni della LAI. Tra queste rientrano, oltre a «invalidità», «grande invalidità» e «infermità» o «infermità congenita», anche l’aggettivo sostantivato «disabile» (in tedesco «Behinderter» «Behinderte»).
5.2 Legge sui disabili
Titolo
In linea con quanto esposto al numero 5.1, nella versione francese il titolo breve viene modificato in «loi sur l’égalité des personnes handicapées». L’espressione «personnes handicapées» è da preferirsi all’aggettivo sostantivato «handicapés». Inoltre «sur l’égalité pour» è più che altro una formulazione politica e non può più essere considerata adeguata a un atto legislativo. Questa modifica non comporta alcuna conseguenza materiale.
Un cambiamento analogo è stato operato nella versione italiana, dove il titolo lungo «legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili» è stato sostituito con «legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti delle persone con disabilità» e il titolo corto «legge federale sui disabili» con «legge federale sulle persone con disabilità».
Ingresso
L’ingresso è stato modificato per includervi gli articoli costituzionali supplementari su cui si fonda il Consiglio federale e che conferiscono alla Confederazione la facoltà di legiferare in questi ambiti:
– esercizio dell’attività economica privata (art. 95 cpv. 1 Cost.);
– protezione dei lavoratori e delle lavoratrici (art. 110 cpv. 1 lett. a Cost.);
– diritto civile (art. 122 Cost.), inclusi i rapporti di lavori retti dal CO.
Sostituzione di espressioni
Dato che «disabile» e «disabili» (in tedesco «Behinderter» «Behinderte» e «behindert») sono espressioni chiave della LDis, è stata colta l’occasione della presente revisione per sostituirle con «persona con disabilità» e «persone con disabilità» (in tedesco «Mensch mit Behinderungen» und «Menschen mit Behinderungen»). Questa sostituzione non pone alcun problema concreto: le parole sono usate come sinonimi nel linguaggio quotidiano, il campo lessicale è lo stesso e sono facilmente comprensibili. Il cambiamento non comporta alcuna conseguenza materiale.
Gli adeguamenti terminologici si applicano a tutti i gruppi di destinatari interessati, per cui l’espressione «donne disabili» (in tedesco «behinderte Frauen»; art. 5 cpv. 1) è sostituita con «donne con disabilità» (in tedesco «Frauen mit Behinderungen») e «fanciulli e adolescenti disabili» (in tedesco «behinderte Kinder und Jugendliche»; art. 20) con «fanciulli e adolescenti con disabilità» (in tedesco «Kinder und Jugendliche mit Behinderungen»).
Art. 1 cpv. 2
L’articolo 1 capoverso 2 è completato dall’aggiunta «scegliere la propria forma abitativa, accedere alle prestazioni» in modo che rifletta, per quanto possibile, gli ambiti più importanti per le persone con disabilità disciplinati dal diritto vigente. La nuova formulazione tiene così conto delle priorità della politica in favore delle persone con disabilità condotta dalla Confederazione negli ultimi anni.
Art. 2 cpv. 1, 2 e 6
Uno degli obiettivi principali nell’elaborazione della LDis è stato definire alcune nozioni relative alla disabilità. La presente revisione prevede per contro un approccio alla disabilità basato sui diritti umani e l’esplicitazione del divieto generale di causare svantaggi alle persone con disabilità.
Nel capoverso 1 la definizione di «persona con disabilità» è modificata per armonizzarla con quella della CDPD. Come nella convenzione, il divieto di discriminazione di cui all’articolo 8 capoverso 2 Cost. e i provvedimenti per eliminare gli svantaggi di cui all’articolo 8 capoverso 4 Cost. si basano su una concezione ampia della disabilità. La definizione della CDPD, ripresa anche in leggi cantonali recenti, esprime in modo più preciso l’interazione tra le condizioni personali della persona con disabilità e gli ostacoli presenti nel suo ambiente circostante, senza tuttavia comportare modifiche materiali rispetto alla definizione prevista dal diritto vigente. Nella versione italiana, l’espressione «deficienza» è sostituita con il termine «menomazione». Nella versione francese le espressioni «déficience» e «déficience corporelle» sono sostituite con, rispettivamente, «incapacité» e «incapacité physique»: l’espressione «incapacité» è tuttavia mantenuta al singolare, come nel diritto vigente, in contrapposizione all’espressione «capacités fonctionnelles», impiegata nell’ambito dell’AI. Alle menomazioni elencate nel diritto vigente è aggiunta quella «sensoriale» (cfr. art. 1 CDPD), che si riferisce a problemi di natura visiva, auditiva o verbale.
I confini tra le diverse categorie di disabilità possono essere sfumati. A prescindere dalla loro natura fisica, psichica o sensoriale, la LDis, come la CDPD, adotta una concezione ampia di disabilità, che include condizioni come i disturbi dello spettro autistico (ASD) o i disturbi cosiddetti «DIS», quali la dislessia e la disprassia, che possono comportare difficoltà di apprendimento. Inoltre, l’origine della limitazione, sia essa legata alla nascita, a una predisposizione genetica, a una malattia o a un infortunio, è irrilevante per la definizione di disabilità ai sensi della LDis. Questa nozione include anche le persone che hanno perso l’uso delle loro capacità a causa dell’età.
Alcune persone possono presentare diverse menomazioni e alcune necessitano di assistenza nella loro vita quotidiana, altre invece no. In questo senso non si tratta di riflettere le diverse esigenze delle persone con disabilità, ma soprattutto di riconoscere la loro diversità come componente essenziale della società. Inoltre, considerata l’importanza che riveste la partecipazione sociale e civile nell’esercizio dei diritti, il fatto di essere impossibilitati a partecipare effettivamente e pienamente alla società è ciò che caratterizza la disabilità.
Nel capoverso 2 è soppressa la formulazione «senza giustificazione oggettiva», in quanto costituisce un doppione del principio di proporzionalità, che deve essere applicato scrupolosamente in tutti i casi49. La caratteristica della disabilità, tutelata dall’articolo 8 capoverso 2 Cost., è anche un criterio cosiddetto «di sospetto», poiché il suo impiego dà luogo a una presunzione di differenziazione inammissibile. Questa presunzione può essere confutata da una giustificazione «qualificata»; la differenziazione deve perseguire un interesse pubblico legittimo e prevalente, essere necessaria e appropriata e rispettare il principio di proporzionalità50.
Si è dunque in presenza di uno svantaggio quando una persona con disabilità è trattata diversamente, di diritto o di fatto, rispetto a una persona senza disabilità e subisce quindi un pregiudizio, oppure quando non è prevista una diversità di trattamento necessaria a ristabilire un’uguaglianza di fatto fra una persona con disabilità e una persona senza disabilità. Lo svantaggio comprende in effetti tutte le forme di discriminazione diretta o indiretta. La CDPD vieta ogni forma di discriminazione basata sulla disabilità (art. 2 par. 3 e 4 e art. 5). La Costituzione federale (art. 8 cpv. 2) vieta la discriminazione basata su «menomazioni fisiche, mentali o psichiche», ossia su una disabilità. Questo divieto si applica alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni, alle istituzioni di diritto pubblico e agli enti che svolgono compiti pubblici, nonché ai datori di lavoro e ai fornitori di prestazioni destinate al pubblico.
In analogia alla definizione fornita dalla direttiva 2000/78/CE, nel capoverso 6 la nozione di «accomodamento ragionevole» è definita come una modifica o un adattamento necessario e adeguato al caso specifico. Gli accomodamenti comprendono sia i provvedimenti che incombono ai datori di lavoro nel quadro dei rapporti di lavoro con i loro impiegati (art. 6a) sia i provvedimenti che favoriscono l’accesso alle prestazioni e la loro fruizione (art. 6).
Gli «accomodamenti ragionevoli» non devono rappresentare un onere sproporzionato o iniquo per il datore di lavoro. In altre parole, possono essere richiesti adattamenti appropriati, il cui rifiuto avrebbe effetti paragonabili a quelli di una discriminazione, tenendo conto del vantaggio che ne traggono i beneficiari e dell’onere che ne deriva per le parti tenute ad adottarli (v. art. 12a). La CDPD assimila in effetti il rifiuto di adottare un accomodamento ragionevole a una discriminazione (art. 2 par. 3 secondo periodo e art. 5 par. 3 CDPD).
Si ritiene che le basi legali per l’attuazione della CDPD debbano essere formulate in modo sufficientemente flessibile, affinché i vari accomodamenti (modifiche o adattamenti) possano essere adeguati alle situazioni individuali concrete51. Se l’accomodamento richiesto è ingiustificato o impone un onere sproporzionato, la rinuncia del datore di lavoro o dell’impresa ad adottarlo non si traduce in uno svantaggio.
Art. 3 lett. a, c, d e g
Per quanto riguarda l’accessibilità delle costruzioni e degli impianti, i Cantoni hanno adottato regolamenti e pratiche più stringenti dei requisiti minimi stabiliti dalla LDis.
È pertanto proposto di abbassare la soglia di applicazione della LDis agli immobili d’abitazione con più di sei unità abitative, invece delle attuali otto (lett. c).
Per quanto riguarda la lettera d, il presente progetto prevede che la LDis si applichi a tutti gli edifici con più di 25 posti di lavoro (invece degli attuali 50). La maggior parte delle legislazioni cantonali fissa regole più severe della LDis per questo tipo di edifici. Alcuni prevedono che le regole di accessibilità si applichino a «tutti gli edifici destinati all’attività professionale»52. Il Consiglio federale si è fondato su questo livello più elevato di requisiti, oltre che sulla priorità del progetto di legge di migliorare l’inclusività dell’ambiente di lavoro. In considerazione della tendenza dei datori di lavoro a permettere forme di lavoro flessibili, come il telelavoro o gli «open space», la nozione di «luogo di lavoro» potrà essere precisata nell’ODis.
Determinante per l’applicazione della LDis è l’anno della sua entrata in vigore, ovvero il 2004. In caso di revisione della legge, le opere realizzate negli ultimi 20 anni non vi sarebbero assoggettate53. Sulla base delle normative cantonali, il Consiglio federale rinuncia a fissare un termine di assoggettamento nelle lettere a, c, d e g e considera che la LDis si applichi in questi casi non appena è richiesta un’autorizzazione a costruire o a effettuare lavori di rinnovo.
La lettera g stabilisce che la LDis si applichi a tutti i rapporti di lavoro, sia a quelli del settore privato retti dal CO sia a quelli del settore pubblico retti dal diritto del personale della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni. Da notare che la LDis si applica anche ai rapporti di lavoro soggetti ad altre leggi che disciplinano il settore privato, ad esempio la legge del 6 ottobre 198954 sul collocamento.
Art. 5 cpv. 1 e 1bis
Il capoverso 1 è modificato per permettere una formulazione positiva dell’obbligo di Confederazione e Cantoni di adottare provvedimenti per garantire le pari opportunità di diritto e di fatto delle persone con disabilità. La seconda frase del capoverso fa riferimento all’eterogeneità delle forme di disabilità. La disabilità è, come l’origine, la razza, il sesso, l’età, la lingua, la posizione sociale, il modo di vita e le convinzioni religiose, filosofiche e politiche, una caratteristica tutelata dall’articolo 8 capoverso 2 Cost.
È mantenuta la menzione delle esigenze particolari delle donne con disabilità: il Consiglio federale ribadisce la sua volontà di eliminare la doppia discriminazione di cui possono essere vittima le donne e la necessità di un approccio intersezionale alla discriminazione55.
Il nuovo capoverso 1bis esplicita l’obbligo di Confederazione e Cantoni di coinvolgere le persone con disabilità nella definizione dei provvedimenti volti a impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi. A titolo di esempio, si possono citare l’istituzione di un gruppo incaricato di assicurare il monitoraggio di un provvedimento della Confederazione, di cui facciano parte persone con disabilità o persone che ne rappresentano gli interessi. In questo modo si favorisce la partecipazione delle persone con disabilità ai processi decisionali delle autorità. Il presente progetto concretizza così l’obbligo che incombe agli Stati parte sancito all’articolo 4 paragrafo 3 CDPD.
In numerosi ambiti, gli enti pubblici sono tenuti ad adottare provvedimenti per garantire la parità di trattamento delle persone con disabilità. Una persona con disabilità può, ad esempio, essere svantaggiata dall’assenza di un provvedimento necessario per garantire i suoi diritti56. Conformemente all’articolo 5 capoverso 1 LDis, la Confederazione e i Cantoni sono tenuti ad adottare «provvedimenti per impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi». In considerazione dell’introduzione della nozione di accomodamento ragionevole, occorre evitare qualsiasi confusione: l’articolo 5 capoverso 2 LDis autorizza esplicitamente i provvedimenti positivi in determinate circostanze.
Art. 6
Il capoverso 1 è modificato per garantire una migliore accessibilità e fruizione delle prestazioni; rimanda inoltre alla definizione generale di svantaggio, che include ogni differenza di trattamento o la sua omissione, di diritto o di fatto, che penalizza una persona a causa della sua disabilità.
Il nuovo capoverso 2 introduce l’obbligo di impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi mediante l’adozione di accomodamenti ragionevoli. Questi accomodamenti devono rendere possibile l’accesso a prestazioni o la loro fruizione.
Per «privati che forniscono prestazioni» s’intendono le persone fisiche o giuridiche che offrono qualsiasi tipo di servizio destinato al pubblico, a livello sia di infrastrutture che di prestazioni digitali.
Tra le prestazioni fornite da privati rientrano quelle commerciali e culturali, incluse quelle digitali, accessibili al pubblico (cinema, teatri, ristoranti, alberghi, stadi, commerci al dettaglio, provider di servizi Internet ecc.)57. Benché vi siano contemplate tutte le prestazioni digitali, la disposizione si applica soltanto ai fornitori di prestazioni che esercitano un’attività economica.
Dato che l’accomodamento è di norma richiesto da una persona con disabilità, non è possibile fare una riflessione generale in abstracto sui provvedimenti da adottare. Si può tuttavia partire dal presupposto che questi abbiano un carattere pratico e temporaneo, ad esempio fornire una cannuccia a una persona per consentirle di bere un caffè, prevedere personale supplementare per garantire la sicurezza di un parco giochi in caso di visita di un gruppo di bambini che necessitano di assistenza speciale o prevedere un codice QR in modo che l’offerta di un salone di bellezza possa essere letto da tutti. Gli esempi e le buone pratiche non mancano, soprattutto nel settore culturale. Alcune istituzioni culturali prevedono «relaxed performances», in cui la rappresentazione artistica è cioè resa accessibile (personale supplementare nella zona di entrata, strumenti di mediazione culturale adattati, spettacolo adeguato alla disabilità) a persone che altrimenti ne sarebbero escluse senza alterare fondamentalmente l’offerta culturale.
Il capoverso 2 è da leggere in combinato disposto con l’articolo 11 e seguenti, in particolare con l’articolo 12a capoverso 1, che stabilisce i criteri da prendere in considerazione per valutare gli accomodamenti che possono essere imposti al fornitore di prestazioni (v. commento all’art. 12a).
Il rifiuto di adottare un accomodamento ragionevole in un caso concreto può avere conseguenze giuridiche, perché mantiene uno svantaggio o non lo elimina. Il rifiuto può però anche essere giustificato se l’accomodamento richiesto è sproporzionato o se collide con un interesse preponderante, quale la sicurezza pubblica. Può, ad esempio, essere considerato sproporzionato esigere da un ristorante che metta a disposizione il menu in Braille, quando ci sono alternative semplici e poco onerose, come un codice QR. Mentre è ragionevole esigere da un parco acquatico che le informazioni sulla sicurezza siano facili da leggere e da capire per tutti, sarebbe invece sproporzionato chiedere al personale di fornire le istruzioni ai clienti in lingua dei segni. Se i clienti devono fare la fila per accedere a una prestazione, è ad esempio ragionevole che il fornitore preveda posti a sedere nella zona di attesa. Potrebbe per contro essere sproporzionato esigere che offra un sistema di prenotazione. Il carattere sproporzionato deve essere in tutti i casi valutato caso per caso (v. commento all’art. 12a).
Gli accomodamenti implicano soltanto lievi adattamenti architettonici; i provvedimenti relativi all’edificio rimangono per contro soggetti al diritto vigente in materia di costruzioni e impianti. Il presente progetto non impone quindi alle imprese private alcun obbligo architettonico aggiuntivo.
Art. 6a
Il capoverso 1 vieta ai datori di lavoro di svantaggiare un lavoratore a causa della sua disabilità. Sono vietate sia le discriminazioni dirette (regole o provvedimenti riferiti alla disabilità che comportano un trattamento meno favorevole per le persone con disabilità senza alcun valido motivo) sia le discriminazioni indirette (regole o provvedimenti che non prevedono una differenziazione sulla base della disabilità, ma che svantaggiano in modo evidente le persone con disabilità senza alcuna giustificazione valida). Il divieto si applica sia ai rapporti di lavoro di diritto pubblico sia a quelli di diritto privato. È opportuno sancire esplicitamente questo divieto nella LDis, poiché le regole generali previste dal diritto privato per proteggere le persone con disabilità dalla discriminazione sono risultate poco efficaci.
La seconda parte del capoverso 1 precisa che il divieto si applica a tutte le fasi e a tutti gli aspetti del rapporto di lavoro, ossia già dalla sua costituzione.
Il capoverso 2 obbliga i datori di lavoro ad adottare accomodamenti ragionevoli per impedire, eliminare o ridurre gli svantaggi nei confronti delle persone con disabilità. È così esplicitato che, oltre all’eliminazione o alla cessazione di uno svantaggio, possono risultare necessari adattamenti dell’ambiente o delle condizioni di lavoro per consentire alle persone con disabilità di svolgere un’attività lavorativa su un piano di parità con gli altri lavoratori. Gli accomodamenti ragionevoli sono provvedimenti che, in una situazione (lavorativa) specifica, permettono di impedire, eliminare o ridurre la discriminazione (imminente o esistente) dovuta a una disabilità. Gli adattamenti possono comprendere, ad esempio, la configurazione dei locali, il capitolato d’oneri, le attrezzature, il ritmo, l’orario e il luogo di lavoro, le misure di formazione e formazione continua o il cambiamento di funzione.
Gli accomodamenti devono essere proporzionati, obiettivi e ragionevoli. Devono essere interpretati alla luce dell’articolo 11 e seguenti, in particolare dell’articolo 12a capoverso 2, che stabilisce i criteri da prendere in considerazione per valutare gli accomodamenti che possono essere imposti al fornitore di prestazioni.
Il rifiuto di adottare un accomodamento ragionevole in un caso concreto può costituire uno svantaggio. Può però anche essere giustificato se l’accomodamento richiesto comporta un onere sproporzionato. È per esempio ragionevole esigere da un datore di lavoro che renda più flessibile l’orario di lavoro, ma sarebbe irragionevole chiedergli di modificare sostanzialmente il capitolato d’oneri. Mentre può essere ragionevole tenere conto di alcune esigenze specifiche della persona con disabilità, come la possibilità di lavorare da casa, sarebbe sproporzionato sacrificare per questo motivo la parità di trattamento degli altri dipendenti pretendendo da loro, ad esempio, una maggiore presenza in ufficio per assicurare un servizio di picchetto. In caso di controversia, i criteri di proporzionalità devono essere scrupolosamente valutati caso per caso (v. commento all’art. 12a).
L’obbligo di adottare accomodamenti ragionevoli vige per tutti i datori di lavoro. Poiché l’accomodamento ragionevole dipende da circostanze specifiche, le diverse condizioni e possibilità dei datori di lavoro sono debitamente prese in considerazione.
La finalità degli accomodamenti ragionevoli è comparabile a quella della compensazione degli svantaggi nel settore della formazione e della formazione continua già prevista all’articolo 2 capoverso 5 LDis. L’obiettivo è rimuovere ostacoli inutili o evitabili; questo non significa tuttavia che un datore di lavoro debba rinunciare a pretese o aspettative oggettive nei confronti dei propri dipendenti con disabilità. Un accomodamento ragionevole non impone l’obbligo di garantire in generale l’accessibilità o l’inclusività dell’ambiente di lavoro, diversamente da quanto previsto dall’articolo 13 LDis per la Confederazione in qualità di datore di lavoro. Si può partire dal presupposto che, a lungo termine, si affermeranno norme che faciliteranno l’attuazione degli obblighi legali, come accade già oggi in larga misura per l’accessibilità elettronica.
Art. 8
L’articolo 8 precisa i diritti soggettivi che possono essere fatti valere in caso di svantaggio ai sensi dell’articolo 6 (prestazioni di privati).
Il nuovo capoverso 3 permette a chi ritiene di essere svantaggiato ai sensi dell’articolo 6 di chiedere al giudice, a seconda del caso, di proibire uno svantaggio imminente (azione di prevenzione; lett. a), far cessare uno svantaggio attuale (azione di cessazione; lett. b), accertare uno svantaggio se continua a produrre effetti (azione d’accertamento; lett. c) o chiedere un risarcimento dei danni o il versamento di un’indennità per torto morale (lett. d). L’azione di risarcimento consente alla vittima, se del caso, di chiedere cumulativamente la riparazione sia del danno che del torto morale.
Di norma si parte dal presupposto che la discriminazione sia «attuale», ossia che abbia un carattere chiaro e anticipabile. Ci sono però casi in cui non pur non essendo ancora subentrata la discriminazione di per sé, è comunque chiaro e prevedibile che un provvedimento avrà un impatto discriminatorio.
Il caso specifico di uno svantaggio dovuto al rifiuto di adottare un accomodamento ragionevole è disciplinato negli articoli 8 capoverso 4 e 8a capoverso 5 D-LDis. È in effetti difficile anticipare il carattere discriminatorio di un rifiuto e vietare un pregiudizio imminente. Di norma, l’accomodamento è individuale e concreto; è riferito a un caso specifico ed è adottato per garantire la parità di trattamento. Il rifiuto di adottarlo deve essere motivato per scritto affinché sia valido e possa eventualmente essere impugnato. Non è quindi immaginabile intentare un’azione di prevenzione contro uno svantaggio che potrebbe derivare dal rifiuto di adottare un accomodamento. Le azioni speciali previste nel caso di un rifiuto di adottare un accomodamento ragionevole corrispondono alla cessazione dello svantaggio (cpv. 1 lett. b) e al versamento di un’indennità (cpv. 1 lett. d).
La possibilità già prevista oggi di chiedere un risarcimento per uno svantaggio di fatto da parte di privati è mantenuta. È utile, ad esempio, nei casi di discriminazione cosiddetta «ostile», quando un accomodamento ragionevole non consente più di riparare il danno subito (ad es. se a una persona è negato l’accesso a una prestazione soltanto perché è disabile). In questo caso, l’unico rimedio è la riparazione del torto morale (non c’è altro modo per «ristabilire» la parità di trattamento).
Il nuovo capoverso 4 stabilisce che l’interessato può chiedere al giudice di ordinare l’adozione di un accomodamento ragionevole o il versamento di un’indennità riparatoria per fare cessare lo svantaggio.
Art. 8a
L’articolo 8a stabilisce quali diritti soggettivi possono essere fatti valere in caso di svantaggio ai sensi dell’articolo 6a (rapporti di lavoro). Alle controversie concernenti rapporti di lavoro di diritto privato si applica il CO. Il personale dello Stato è assunto con un contratto di diritto pubblico. A livello federale si applica la LPers e a livello cantonale e comunale si applicano le corrispondenti leggi sul personale. In caso di controversie concernenti i rapporti di lavoro di diritto pubblico, la procedura varia a seconda dell’autorità competente, che differisce da Cantone a Cantone.
Il capoverso 1 disciplina i diritti soggettivi in caso di svantaggio ai sensi dell’articolo 6a capoverso 1. La disposizione prevede gli stessi diritti soggettivi derivanti dalla tutela dei diritti della personalità o dall’articolo 5 capoverso 1 LPar. È possibile chiedere al giudice o all’autorità amministrativa di proibire una discriminazione imminente, ad esempio se sta per essere comunicata una promozione che discrimina in modo ingiustificato un lavoratore con disabilità (azione di prevenzione; lett. a), di far cessare una discriminazione attuale (azione di cessazione; lett. b), di accertare una discriminazione se continua a produrre effetti molesti (azione di accertamento; lett. c) o di chiedere un risarcimento dei danni o il versamento di un’indennità per torto morale (lett. d). L’impossibilità di intentare un’azione di prevenzione contro uno svantaggio che potrebbe derivare dal rifiuto di adottare un accomodamento all’articolo 8 D-LDis vale anche per l’articolo 8a. L’azione di risarcimento consente alla vittima, se del caso, di chiedere cumulativamente la riparazione sia del danno che del torto morale.
Il capoverso 2 prevede che – in analogia all’articolo 5 capoverso 2 LPar – un risarcimento possa essere preteso soltanto se lo svantaggio consiste nel rifiuto di un’assunzione o nella disdetta di un rapporto di lavoro. Un datore di lavoro non può pertanto essere obbligato a costituire un rapporto di lavoro o a revocare una disdetta. Il giudice fissa l’indennità tenendo conto di tutte le circostanze (art. 11 cpv. 2 D-LDis).
Il capoverso 3 fissa l’importo massimo dell’indennità in presenza di uno svantaggio: in caso di rifiuto dell’assunzione, tale importo non può superare l’equivalente di tre mesi di salario e, in caso di disdetta di un rapporto di lavoro retto dal CO, l’equivalente di sei mesi di salario. La stessa regolamentazione è prevista all’articolo 5 capoverso 4 LPar.
Il capoverso 4 precisa che. in caso di disdetta abusiva del rapporto di lavoro. rimane applicabile l’importo massimo previsto dall’articolo 336a CO.
In caso di rifiuto di adottare un accomodamento ragionevole, il capoverso 5 prevede la possibilità di chiedere al giudice o all’autorità amministrativa di compensare lo svantaggio ordinando i provvedimenti necessari e ragionevolmente esigibili, in conformità ai diritti di cui al capoverso 1.
Se la prosecuzione del rapporto di lavoro risulta difficile o impossibile a causa del rifiuto di adottare un accomodamento ragionevole, può anche essere richiesto che al datore di lavoro sia ingiunto il versamento di un’indennità al posto dell’adozione degli accomodamenti ragionevoli. Come per i casi di rifiuto di assunzione o di disdetta abusivi, l’indennità deve essere stabilita tenendo conto di tutte le circostanze.
Art. 9 cpv. 1–3
L’articolo 9 capoverso 1 LDis stabilisce i criteri che le organizzazioni devono adempiere per essere legittimate ad agire o a ricorrere: devono essere di importanza nazionale, devono essere organizzazioni di «aiuto ai disabili», devono esistere da almeno dieci anni e possono far valere diritti per svantaggi che hanno ripercussioni su un gran numero di persone con disabilità.
Questa disposizione è più restrittiva dell’articolo 89 CPC, che disciplina il diritto di azione delle organizzazioni in casi retti dal diritto civile. In effetti, secondo il CPC tutte le organizzazioni di importanza nazionale o regionale autorizzate dagli statuti a difendere gli interessi di determinati gruppi di persone possono proporre azione in proprio nome per lesione della personalità degli appartenenti a tali gruppi.
L’articolo 89 CPC non prescrive né una durata di esistenza minima delle organizzazioni né che la lesione debba interessare un «gran numero» di persone. Tuttavia, essendo riferito alle lesioni degli «appartenenti dei gruppi», è limitato alle violazioni collettive.
L’articolo 9 D-LDis conferisce il diritto di agire o ricorrere a tutte le organizzazioni e associazioni costituite da almeno dodici mesi che, in base agli statuti o all’atto costitutivo, perseguono lo scopo di tutelare gli interessi delle persone con disabilità. Questo diritto non è necessariamente limitato a lesioni di cui sono oggetto i membri dell’associazione o dell’organizzazione. Il progetto s’ispira alla revisione del CPC (D‑CPC)58, attualmente dibattuta in Parlamento, in quanto sopprime la condizione dell’«importanza nazionale o regionale». Inoltre, stabilisce che le organizzazioni devono essere costituite da «almeno dodici mesi», analogamente al progetto di revisione del CPC (art. 89 cpv. 1 lett. b D-CPC).
Mentre il progetto di revisione summenzionato prevede una soglia di dieci persone a partire dalla quale le organizzazioni sono autorizzate a proporre un’azione per far valere pretese di risarcimento (art. 307b D-CPC) e l’articolo 89 D-CPC fa riferimento a un «gruppo di persone», è generalmente accettato che la natura collettiva della lesione sia data a partire da due persone.
Le modifiche del capoverso 1 sono volte ad adeguare le condizioni (durata di esistenza dell’organizzazione o dell’associazione) a quelle previste dall’articolo 89 D‑CPC. Le organizzazioni potranno di norma far valere tutti i diritti previsti dalla LDis.
L’azione per far valere pretese di risarcimento è oggetto del progetto di revisione in corso del CPC e sarà possibile alle condizioni previste dalle norme generali del CPC, una volta che queste saranno entrate in vigore. Data la complessità delle questioni che si pongono, non è giustificato prevedere, nel quadro specifico della LDis, un’azione per far valere pretese di risarcimento per le organizzazioni. È per contro legittimo accordare alle organizzazioni la facoltà di agire per promuovere azioni e far valere altri diritti (cpv. 3 lett. a), essendo questi simili a quelli previsti dall’articolo 89 D‑CPC.
Il capoverso 2 è abrogato. La revisione del CPC e il presente progetto sono volti a facilitare l’attuazione dei diritti in caso di danni di massa.
Le modifiche apportate al capoverso 3 sono puramente redazionali. L’abrogazione del capoverso 2 rende necessaria una riformulazione della frase introduttiva dell’articolo 3 per migliorare la leggibilità garantendo maggiore coerenza con il capoverso 1. Queste modifiche redazionali permettono inoltre di eliminare un’incongruenza tra la versione tedesca e quella francese e italiana nella LDis vigente.
Art. 9a
In analogia alla LPar, l’articolo 9a disciplina la procedura nei casi di rifiuto di assunzione o di disdetta, che costituiscono uno svantaggio per una persona con disabilità.
Il capoverso 1 conferisce a chi, candidato a un posto di lavoro, sostiene di non essere stato preso in considerazione il diritto a una motivazione scritta della decisione. Questo diritto vige per i rapporti di lavoro di diritto sia privato che pubblico. In assenza di una comunicazione scritta e se il rifiuto non è noto con certezza, la persona candidata a un posto deve cercare di scoprire, entro un periodo di tempo ragionevole, se sia stata presa una decisione nei suoi confronti.
Il capoverso 2 stabilisce che il diritto all’indennità decade se l’azione non è proposta entro tre mesi dal momento in cui il datore di lavoro ha comunicato il rifiuto di assunzione. In caso di controversia, il giudice o l’autorità amministrativa esaminerà anche se il rifiuto di assunzione sia motivato da ragioni economiche, quale l’anticipazione dell’obbligo di adottare accomodamenti ragionevoli in considerazione della situazione personale del candidato.
Il capoverso 3 prevede che, in caso di disdetta abusiva di un rapporto di lavoro, si applichi l’articolo 336b CO. Il diritto all’indennità può essere fatto valere soltanto se viene fatta opposizione per scritto entro scadenza del termine di disdetta. Se l’opposizione è valida e le parti non si accordano per la continuazione del rapporto di lavoro, il destinatario della disdetta può far valere il diritto all’indennità. Il diritto decade se non è fatto valere mediante azione entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 9b
L’articolo 9b prevede, anch’esso in analogia alla LPar, un alleviamento dell’onere della prova, poiché i lavoratori oggetto di uno svantaggio non dispongono, di norma, delle informazioni necessarie per provare lo svantaggio.
Nella LPar questa norma è giustificata «dalla necessità di correggere la disparità di fatto risultante dalla concentrazione dei mezzi di prova nelle mani del datore di lavoro»59. L’obbligo della verosimiglianza permette di evitare che l’imposizione dell’onere della prova al solo datore di lavoro finisca per essere un incentivo a intraprendere azioni poco fondate; la persona che ritiene di essere stata lesa deve fornire gli indizi che rendano verosimile lo svantaggio. A seconda del caso, può trattarsi di un certificato medico che attesti la disabilità o di una prova che la richiesta di adottare un accomodamento è stata formulata in modo sufficientemente chiaro.
L’alleviamento dell’onere della prova è previsto anche per i diritti di cui all’articolo 8. Senza questo alleviamento, la persona che si ritiene lesa dovrebbe dimostrare la ragionevolezza di un accomodamento, il che presuppone una conoscenza molto dettagliata della situazione del fornitore di prestazioni, in particolare delle sue possibilità finanziarie.
Il capoverso 2 prevede una deroga in caso di svantaggio all’assunzione.
Art. 10 cpv. 1
Il capoverso 1 è rivisto per correggere il rimando e per estendere la gratuità della procedura ai nuovi diritti soggettivi di cui all’articolo 8a.
Art. 11 cpv. 2
La LDis conferisce diritti soggettivi in materia di accesso a costruzioni e prestazioni. In virtù del principio di proporzionalità, questi diritti sono riconosciuti soltanto se l’interesse concreto delle persone con disabilità ad accedere alla costruzione o alla prestazione è preponderante rispetto agli interessi opposti di un altro privato o della collettività.
Questo principio non cambia. Tuttavia, a seguito dell’introduzione dell’obbligo di adottare accomodamenti ragionevoli, nel presente progetto è precisata la procedura da applicare in caso di rifiuto della loro adozione nel contesto dei rapporti di lavoro o dell’accesso alle prestazioni.
Poiché il progetto prevede diversi rimedi giuridici, il capoverso 2 è modificato in modo che rimandi ai pertinenti diritti soggettivi di cui agli articoli 8 e 8a.
La nozione indeterminata di «valore della prestazione» è soppressa, come pure l’indennità di 5000 franchi per evitare che limiti indirettamente l’onere sostenibile per adottare gli accomodamenti ragionevoli.
Art. 12 cpv. 2
La modifica puramente redazionale dell’articolo 12 capoverso 2 concerne soltanto il testo tedesco. La costruzione verbale «Rechnung tragen» è sostituita con «berücksichtigen», per armonizzare la formulazione delle disposizioni materialmente identiche degli articoli 12 capoverso 2 e 12a D-LDis.
Art. 12a
Il nuovo articolo 12a stabilisce determinati criteri da prendere in considerazione per valutare la proporzionalità degli accomodamenti ragionevoli. Il suo scopo è garantire una certa sicurezza giuridica elencando criteri non cumulativi di cui tenere conto in caso di controversia.
Il capoverso 1 stabilisce i criteri generali di valutazione della proporzionalità in caso di rifiuto di adottare accomodamenti ragionevoli nel quadro dell’accesso a prestazioni e il capoverso 2 quelli nel quadro dei rapporti di lavoro. I due casi si differenziano per i criteri di cui tenere conto, fatta eccezione per i seguenti tre, che valgono per entrambi.
– Le dimensioni e le possibilità finanziarie dell’impresa (cpv. 1 lett. a e 2 lett. a): è più semplice esigere accomodamenti da un grande distributore che da una piccola o media impresa, quale un negozio o un parrucchiere di quartiere. L’attenzione sarà posta in particolare sulle conseguenze per la redditività dell’impresa. Non sono stabilite dimensioni minime, poiché molti adattamenti sono facilmente realizzabili anche dalle piccole imprese. Questo criterio garantisce sia l’appropriatezza dei provvedimenti adottati per le persone interessate sia la loro sostenibilità finanziaria per le imprese.
– Le soluzioni alternative atte impedire, ridurre o eliminare lo svantaggio (cpv. 1 lett. c e 2 lett. b): il giudice o l’autorità amministrativa deve tenere conto delle «soluzioni alternative» – per riprendere l’espressione usata nell’articolo 12 capoverso 3 vigente – proposte dall’impresa e corrispondenti all’accomodamento richiesto.
– Il pregiudizio ai diritti e alle libertà di terzi (cpv. 1 lett. d e 2 lett. c): questo criterio include i diritti dei consumatori, la libertà economica e i diritti che ne derivano, ma anche i diritti degli altri lavoratori.
Nel caso delle prestazioni, il tribunale dovrà inoltre tenere conto del numero di persone che vi ricorrono (cpv. 1 lett. b): più grande sarà il numero di utenti e maggiore sarà la necessità di adottare accomodamenti ragionevoli per accedervi o fruirne.
In entrambi i capoversi, l’espressione avverbiale «in particolare» consente all’autorità interpretativa di considerare altri interessi preponderanti in una situazione concreta.
Sezione 3a
Alle lingue dei segni svizzere è dedicata una nuova sezione per conferire un quadro appropriato all’adempimento della mozione 22.3373 e per sottolineare l’importanza della richiesta avanzata.
Art. 12b
Come richiesto dalla mozione 22.3373 della CSEC-N, con il presente articolo sono riconosciute le tre lingue dei segni svizzere: la Deutschschweizer Gebärdensprache, la Langue des signes française e la Lingua italiana dei segni. Il riconoscimento è di natura dichiarativa; da esso non derivano altri diritti soggettivi che non siano già considerati dal divieto di discriminazione di cui all’articolo 8 Cost. e concretizzati dal diritto delle pari opportunità delle persone con disabilità. Ciò vale anche per il settore dell’AI. Tuttavia, questo riconoscimento è legato a un mandato di promozione generale (art. 12c D-LDis) e a provvedimenti di promozione della Confederazione (art. 14a D-LDis). In questo modo, sono conferite una visibilità e una rilevanza maggiori alle rivendicazioni legittime della comunità delle persone sorde in Svizzera. Inoltre, è riconosciuto il torto inflitto per decenni alle persone sorde con la repressione della loro lingua ed è sottolineata la volontà del Parlamento di porre definitivamente fine a questa pratica60.
Art. 12c
A complemento dell’articolo 5 capoverso 1 D-LDis, il presente articolo conferisce alla Confederazione e ai Cantoni un mandato generale di adottare provvedimenti per promuovere l’uso delle lingue dei segni e delle loro forme di espressione culturale nonché la comprensione tra persone sorde e persone udenti nel quadro della legislazione vigente e degli strumenti di promozione in atto. Da questo mandato generale non derivano diritti soggettivi. La sua formulazione vincolante mette tuttavia in evidenza l’obbligo, a carico di Confederazione e Cantoni, di prendere sul serio gli interessi della comunità delle persone sorde e di tenerne debitamente conto nell’attuazione della presente disposizione. Le modalità di attuazione possono includere contributi di natura finanziaria.
Art. 12d
Il presente articolo concretizza la possibilità, per la Confederazione, di sostenere progetti che promuovono le lingue dei segni svizzere e le loro forme di espressione culturale. L’espressione «forme di espressione culturale» sottolinea l’eterogeneità delle forme e dei contenuti culturali che possono essere sostenuti.
Per mettere in evidenza la dimensione linguistica e culturale del riconoscimento delle lingue dei segni svizzere, i provvedimenti di promozione della Confederazione in questo ambito sono raggruppati in una disposizione specifica, la cui struttura e parte del tenore sono ripresi dall’articolo 14 LDis vigente. Materialmente, l’articolo 12d D‑LDis corrisponde in gran parte all’articolo 14a D-LDis. Quest’ultimo concerne le esigenze delle persone affette da disturbi del linguaggio, audiolese o ipovedenti che comunicano in lingua parlata, mentre il presente articolo pone l’accento su progetti e provvedimenti per promuovere le lingue dei segni e il loro uso. L’articolo 12d non istituisce nuovi obblighi in termini di sostegno finanziario.
È mantenuto il carattere sussidiario della disposizione vigente per quanto concerne sia la competenza dei Cantoni sia le prestazioni dell’AI e la promozione culturale della Confederazione. È inoltre mantenuta la definizione dei progetti e dei provvedimenti in materia di lingua e comunicazione che possono essere promossi. Questa definizione volutamente ampia si è dimostrata valida e conferisce alla Confederazione la flessibilità necessaria per sostenere progetti in numerosi ambiti.
Su suggerimento della comunità delle persone sorde, è ad esempio menzionato il sostegno alla formazione di interpreti in lingua dei segni (cpv. 1 lett. b). Già oggi la Confederazione sostiene gli sforzi in favore della formazione degli interpreti in lingua dei segni, che rientra tra i compiti dei Cantoni dall’entrata in vigore nel 2008 della nuova perequazione finanziaria. Gli articoli 16 e 17 LDis offrono inoltre un quadro adeguato per la promozione di progetti d’integrazione in generale e d’integrazione professionale in particolare.
Gli articoli 12d capoverso 2 e 14a capoverso 2 D-LDis prevedono la possibilità, per la Confederazione, di sostenere adattamenti per rendere le trasmissioni televisive accessibili alle persone audiolese e ipovedenti (incluso il fabbisogno specifico di contenuti in lingua dei segni per le persone sorde secondo l’art. 12d). Da sottolineare che le priorità del sistema mediatico secondo la legge federale del 24 marzo 200661 sulla radiotelevisione (LRTV) pongono l’accento sui media del servizio pubblico. Gli aiuti finanziari sono destinati in primo luogo ai media titolari di una concessione (SSR e televisioni regionali).
Vi sono pertanto diverse modalità linguistiche (lingua dei segni, audiodescrizione, sistema automatizzato «speech to text» ecc.). In un’ordinanza potrà essere stabilito un periodo di transizione per l’attuazione dei requisiti più ampi imposti dalla LDis ai privati che forniscono servizi digitali.
Infine, questi media sono già presenti su diversi canali (servizi online, piattaforme, app). L’espressione «trasmissioni televisive» è stata quindi sostituita con «trasmissioni redazionali», definita all’articolo 2 lettera c LRTV.
Art. 12e
In analogia all’articolo 12d D-LDis, il compito dei Cantoni, attualmente incluso nell’articolo 20 LDis, è precisato all’articolo 12e per quanto riguarda le lingue dei segni: i Cantoni provvedono affinché i fanciulli e gli adolescenti che ne hanno bisogno possano imparare una delle lingue dei segni svizzere. Questo non comporta cambiamenti nella ripartizione delle competenze né istituisce ulteriori diritti.
Art. 13 cpv. 1 e 1bis
Il capoverso 1 è modificato per disciplinare in modo più chiaro l’obbligo della Confederazione di garantire pari opportunità al proprio personale.
Il nuovo capoverso 1bis riprende la seconda frase dell’articolo 1 vigente e viene adeguato alla logica della legge: la Confederazione non deve soltanto adottare accomodamenti per integrare le persone con disabilità ma, in quanto datore di lavoro modello, deve anche rendere inclusivo l’ambiente di lavoro.
Art. 14
Conformemente all’articolo 14 capoverso 1 LDis, le autorità federali sono tenute a considerare le esigenze particolari delle persone affette da disturbi del linguaggio, audiolese o ipovedenti. Ciò implica che devono essere rese accessibili informazioni in lingua dei segni (ad es. sotto forma di video). Conformemente all’articolo 11 ODis, su richiesta di una persona affetta da disturbi del linguaggio, audiolesa o ipovedente, le unità amministrative devono adottare i provvedimenti necessari affinché tale persona possa incontrare e comunicare con chi è responsabile del suo caso. In base a questa disposizione, l’Amministrazione federale si assume i costi di trascrizione o di interpretariato in lingua dei segni necessari per i contatti con le autorità, gli eventi ecc.
L’articolo 14 D-LDis raggruppa i requisiti imposti alle unità amministrative federali per garantire l’accessibilità delle informazioni e delle prestazioni di cui all’articolo 14 LDis e all’articolo 9 ODis. Tenuto conto che la presente revisione parziale della LDis impone maggiori obblighi ai fornitori privati di prestazioni, è opportuno disciplinare a livello di legge anche i principi applicabili alla Confederazione. Le disposizioni puramente attuative continueranno a essere disciplinate per via di ordinanza. Questa riorganizzazione strutturale darà maggiore visibilità ai diritti vigenti.
Di conseguenza, il vigente articolo 14 è scisso in due disposizioni: l’articolo 14 con il nuovo titolo «Accessibilità e comunicazione» e l’articolo 14a «Provvedimenti in favore delle persone affette da disturbi del linguaggio, audiolese o ipovedenti».
Al capoverso 1 dell’articolo 14 D-LDis è integrata l’aggiunta, ripresa dall’articolo 9 capoverso 1 ODis, che, oltre ai provvedimenti edili e tecnici, devono essere adottati, se necessario, anche provvedimenti comunicativi per rendere accessibili alle persone con disabilità le prestazioni dell’amministrazione pubblica. In questo modo si tiene conto del fatto che le persone sorde o audiolese, ma anche quelle con difficoltà di apprendimento, incontrano soprattutto barriere comunicative e dipendono da forme di comunicazione alternative.
Il capoverso 2 corrisponde al vigente articolo 11 ODis ed elenca tre gruppi di persone che necessitano di un particolare sostegno nell’ambito della comunicazione e dell’informazione. Per persone sorde s’intendono in primo luogo le persone la cui prima lingua è una lingua dei segni. Le persone audiolese richiedono un sostegno a livello di comunicazione parlata, quelle ipovedenti invece a livello di informazione e comunicazione scritta e visiva (ad es. interpretariato scritto o apprendimento del Braille). Indipendentemente dalla causa, le persone con disturbi del linguaggio hanno difficoltà nell’articolazione e/o nell’uso conforme all’età della lingua madre parlata e/o scritta.
Secondo il capoverso 3, le autorità federali sono tenute a strutturare la loro comunicazione in modo che sia comprensibile anche alle persone con disabilità. Il gruppo di destinatari è più esteso rispetto al capoverso 1 vigente, che menziona esplicitamente soltanto le esigenze delle persone affette da disturbi del linguaggio, audiolese o ipovedenti. Nella versione riformulata è chiaramente specificato che sono considerate anche le esigenze delle persone con difficoltà di apprendimento e delle persone sorde che comunicano in lingua dei segni. In seguito all’integrazione delle lingue dei segni svizzere nella legge e sulla base dei risultati della consultazione, è espressamente specificato l’obbligo di fornire informazioni importanti in lingua dei segni. La legge non precisa che cosa s’intenda per informazioni importanti né in quale forma e in che misura debbano essere offerte in lingua dei segni. Questo dovrà essere stabilito caso per caso sulla base di disposizioni attuative, norme tecniche (ad es. lo standard di accessibilità eCH-0059) e d’intesa con i gruppi di destinatari interessati. Generalmente, basta fornire anche in lingua dei segni soltanto alcune delle informazioni accessibili al pubblico (ad es. in forma sintetica o di panoramica a carattere indicativo). L’essenziale è garantire l’affidabilità e la pertinenza delle informazioni.
Il diritto vigente obbliga già le autorità a rendere accessibili le loro prestazioni digitali alle persone con disabilità. Questo obbligo, rivolto alle unità amministrative secondo il capoverso 1 D-LDis, si esplica con l’aggiunta del capoverso 4, che mantiene la delega legislativa prevista al capoverso 2 vigente, la quale conferisce al Consiglio federale la facoltà di emanare le necessarie prescrizioni tecniche. Le modalità saranno disciplinate a livello di ordinanza.
Art. 14a
La disposizione corrisponde in ampia misura al tenore dell’articolo 14 capoverso 3 vigente, che nel 2001 era stato ripreso nei dibattimenti parlamentari sulla LDis dall’avamprogetto della legge sulle lingue. Con l’ampliamento dell’articolo 14 capoversi 1 e 2 vigente in un nuovo articolo 14, è opportuno raggruppare i provvedimenti di sostegno in un articolo separato e disciplinare parallelamente i provvedimenti di promozione che si riferiscono principalmente alle lingue dei segni svizzere in un’altra disposizione (art. 12d). L’ambito di sostegno di cui alla lettera a deve inoltre essere integrato con l’istruzione prescolare (sostegno precoce).
È mantenuto il carattere sussidiario della disposizione per quanto concerne la competenza dei Cantoni, le prestazioni dell’AI e la promozione culturale della Confederazione. È inoltre mantenuta l’ampia definizione dei progetti e dei provvedimenti di politica linguistica e comunicativa che possono essere promossi. Questa definizione volutamente ampia si è dimostrata valida in passato e conferisce alla Confederazione la flessibilità necessaria per sostenere progetti in numerosi ambiti quali la formazione, la cultura o la sanità. Gli articoli 16 e 17 LDis offrono inoltre un quadro adeguato per la promozione di progetti d’integrazione in generale e d’integrazione professionale in particolare.
Art. 15 cpv. 2bis–5
L’accessibilità delle prestazioni digitali è oggetto di due direttive europee di riferimento: la direttiva (UE) 2016/210262 e la direttiva (UE) 2019/88263. Entrambe definiscono una serie di norme, tra cui la norma europea per l’accessibilità digitale per le persone con disabilità (EN 301 549).
Per quanto concerne i prodotti (ad es. gli smartphone), le norme europee sono riprese direttamente nella legislazione svizzera. Per le prestazioni (ad es. i numeri di emergenza), invece, l’UFCOM deve emanare o modificare ordinanze (ad es. l’ordinanza del 25 novembre 201564 sugli impianti di telecomunicazione). La Confederazione è libera di prevedere altre disposizioni o di definire norme proprie, come la norma eCH-5009.
Ai privati si applicano le norme internazionali ed europee, che vanno ben oltre la norma eCH-5009 e gli standard del World Wide Web Consortium (W3C).
Nella LDis bisogna pertanto distinguere tra le norme che si applicano alla Confederazione e quelle che si applicano ad altri fornitori di prestazioni. È questo lo scopo del nuovo capoverso 2bis, che conferisce al Consiglio federale la facoltà di emanare prescrizioni che facciano riferimento a norme nazionali o internazionali armonizzate.
I capoversi 3, 4 e 5 sono modificati per includere le prestazioni digitali nelle prescrizioni tecniche che il Consiglio federale può emanare.
Art. 22 (nessuna modifica nella D-LDis)
I termini per l’adeguamento dei trasporti pubblici sono scaduti il 31 dicembre 2023. Si pone quindi la domanda se sia opportuno modificare il presente articolo. Tenuto conto che finora soltanto una parte delle fermate dei trasporti pubblici è conforme alle esigenze delle persone con disabilità, nel quadro della consultazione diversi partiti e le organizzazioni di aiuto alle persone con disabilità hanno chiesto provvedimenti supplementari, in particolare la proroga della scadenza legale fino al 2030, un calendario scaglionato con obiettivi intermedi vincolanti, un controllo rigoroso del raggiungimento degli obiettivi e sanzioni in caso di mancato rispetto, come pure la garanzia di un finanziamento per l’attuazione della LDis.
La proposta è di mantenere il tenore vigente dell’articolo 22, per garantire che l’obbligo di adeguare le costruzioni, gli impianti e i veicoli dei trasporti pubblici entro la scadenza resti inequivocabile e non vi siano dubbi sul fatto che conservi il suo carattere vincolante. Adeguare la scadenza non accelererebbe le cose. Le sanzioni comporterebbero oneri e avrebbero un effetto limitato. Una proroga della scadenza fino al 2030 (cioè tre anni dopo l’entrata in vigore prevista della presente revisione) non cambierebbe di molto l’orizzonte temporale a disposizione dei gestori dell’infrastruttura ferroviaria per la loro pianificazione. Inoltre, i gestori dell’infrastruttura e le imprese di trasporto non dovrebbero essere sollevati dalle loro responsabilità. Per garantire che l’attuazione proceda il più rapidamente possibile, l’Ufficio federale dei trasporti (UFT) continuerà a seguire da vicino l’adeguamento dell’infrastruttura ferroviaria e, se necessario, potrà influire sul processo di gestione. Lo stesso vale per la pianificazione e l’attuazione dei provvedimenti transitori e le sostituzioni. Le modifiche all’infrastruttura ferroviaria legate alla LDis sono finanziate con il Fondo per l’infrastruttura ferroviaria, conformemente alle convenzioni sulle prestazioni di attuazione stipulate con i gestori dell’infrastruttura. La pianificazione, l’approvazione e il finanziamento delle fermate degli autobus sono di competenza dei Cantoni e dei Comuni.
Art. 23
L’articolo 23 concerne gli aiuti finanziari che giungono a termine nel 2024.
I capoversi 1 e 2 possono essere abrogati.
L’articolo comprenderà quindi un solo capoverso in cui è mantenuto il rimando all’articolo 22. L’esecuzione o l’annullamento delle decisioni relative ai fondi già concessi in applicazione dell’ORTDis continueranno pertanto a fondarsi sull’articolo 22 LDis.
In futuro, l’obiettivo non è più quello di erogare aiuti finanziari, ma di sorvegliare la corretta applicazione delle condizioni stabilite nelle decisioni di concessione già emanate dall’UFT (ad es. nessuna riduzione intenzionale della durata di vita delle misure sostenute) e, in casi estremi, di esigere il rimborso dei fondi. L’ORTDis, che disciplina, tra l’altro, le modalità di concessione degli aiuti finanziari di cui all’articolo 23 LDis, è in fase di revisione.
5.3 Codice di procedura civile
Le norme del CPC applicabili alle controversie ai sensi della LPar vengono riprese, per analogia, per le controversie ai sensi della LDis. Gli articoli 6 capoverso 2 lettera d, 199 capoverso 2 lettere c e d, 210 capoverso 1 lettera d e 243 capoverso 2 lettera g CPC sono completati con l’aggiunta delle controversie concernenti le prestazioni di privati (art. 6 LDis). Viene così mantenuta la coerenza dei rimandi con gli articoli 113 capoverso 2 lettera b e 114 lettera b. Sono fatte salve le norme della LDis che riguardano gli enti pubblici e che non rientrano nel campo di applicazione del CPC, non applicandosi questo alle controversie che li riguardano. Lo stesso ragionamento vale per la LPar quando si applica ai rapporti di lavoro di diritto pubblico.
5.4 Legge sulle lingue
Art. 8 cpv. 1bis
Conformemente all’articolo 8 capoverso 1 LLing, nelle deliberazioni in seno alle Camere federali e alle loro commissioni i deputati possono esprimersi nella lingua nazionale di loro scelta. Tenuto conto dell’integrazione delle lingue dei segni svizzere nella LDis, è opportuno prevedere espressamente nella LLing che i deputati che nella loro vita quotidiana utilizzano la lingua dei segni potranno esprimersi in una delle lingue dei segni svizzere di loro scelta.
6 Ripercussioni
6.1 Ripercussioni per la Confederazione
Il presente progetto non ha ripercussioni finanziarie per la Confederazione.
6.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna
Il presente progetto non ha ripercussioni specifiche per i Cantoni e i Comuni.
Va ricordato che l’articolo 8 capoverso 4 Cost. conferisce alla Confederazione e ai Cantoni il mandato di prevedere «provvedimenti per eliminare svantaggi nei confronti dei disabili»65. Alcuni Cantoni hanno inoltre preso provvedimenti per migliorare la situazione delle persone con disabilità, possibilità questa prevista dall’articolo 4 LDis.
Alcune legislazioni cantonali contemplano in effetti già l’obbligo, per le autorità e i privati, di adottare accomodamenti ragionevoli. In alcune, esso è implicito: per esempio, l’articolo 8 capoverso 3 della Costituzione del 23 marzo 200566 del Cantone di Basilea Città stabilisce che «per i disabili, l’accesso a edifici e impianti, nonché la fruizione di installazioni e prestazioni destinate al pubblico sono garantiti per quanto ragionevolmente esigibile sotto il profilo economico». Analogamente, la Costituzione del 14 ottobre 201267 della Repubblica e Cantone di Ginevra sancisce, all’articolo 16 capoverso 1, che «per i disabili, l’accesso a edifici, impianti e attrezzature, nonché la fruizione di prestazioni destinate al pubblico sono garantiti». Il Cantone di Ginevra sta inoltre elaborando un progetto di legge sulle pari opportunità e sui diritti delle persone con disabilità68.
In altre legislazioni cantonali il suddetto obbligo è invece sancito espressamente. Il Cantone del Vallese, ad esempio, stabilisce nella legge del 31 gennaio 199169 sui diritti e l’inclusione delle persone con disabilità che le persone non devono essere svantaggiate, direttamente o indirettamente, a causa della loro disabilità senza una ragione imperiosa (art. 35b cpv 1), e che il Cantone, i Comuni, gli organi che svolgono compiti pubblici cantonali o comunali e i fornitori di prestazioni accessibili al pubblico «adottano gli accomodamenti necessari per impedire, eliminare o ridurre le discriminazioni delle persone con disabilità» (art. 35b cpv. 2).
Anche la legge del Cantone di Basilea Città del 18 settembre 201970 sui diritti delle persone con disabilità prevede l’obbligo di adottare accomodamenti ragionevoli. In base al capoverso 6 (accessibilità e comunicazione), il Cantone, i Comuni, gli organi responsabili di compiti pubblici e i fornitori di prestazioni accessibili al pubblico devono adottare provvedimenti appropriati per rendere le loro prestazioni accessibili alle persone con disabilità ed evitare così che siano svantaggiate.
A livello cantonale, anche il riconoscimento delle lingue dei segni si trova a uno stadio più avanzato che a livello federale. Singole costituzioni cantonali riconoscono espressamente la rispettiva lingua dei segni come parte integrante della libertà di lingua (Zurigo) o il suo uso come un diritto delle persone con disabilità (Ginevra, Ticino). Il Cantone di Neuchâtel riconosce la lingua dei segni a livello di legge. In altri Cantoni il riconoscimento è oggetto di interventi politici e parlamentari in corso di trattazione71.
Benché siano relativamente recenti e sia quindi difficile, se non impossibile, stabilire al momento la loro efficacia, queste disposizioni del diritto cantonale sono espressione di una mobilitazione a più livelli a favore delle persone con disabilità e segno di una necessità di armonizzazione a livello di diritto federale, nel rispetto delle competenze costituzionali.
6.3 Ripercussioni sull’economia
Parallelamente all’elaborazione del presente progetto è stata commissionata a un organo esterno un’analisi d’impatto della regolamentazione, che ha confermato la necessità di intervenire in favore delle pari opportunità delle persone con disabilità, riconoscendo tuttavia che il timore che la revisione parziale possa rimanere inefficace non è del tutto infondato.
La fetta di popolazione potenzialmente interessata è molto ampia, dato che in Svizzera vivono 1,5 milioni di persone con disabilità. Nel settore economico, circa 258 000 imprese sono interessate dalle disposizioni riguardanti l’ambito del lavoro e addirittura 468 000 da quelle riguardanti le prestazioni. Tuttavia, tenuto conto del principio di proporzionalità, il numero effettivo di imprese interessate dovrebbe essere nettamente inferiore.
Dall’analisi d’impatto della regolamentazione emerge dunque che l’efficacia della regolamentazione prevista e le sue ripercussioni sull’economia nazionale sono difficili da stimare e che l’effettiva eliminazione degli svantaggi dipenderà dall’interazione tra le disposizioni legali e i provvedimenti di accompagnamento, quali i provvedimenti di sostegno e di consulenza.
6.4 Ripercussioni sulla società
Il presente progetto promuove le pari opportunità delle persone con disabilità e quindi la coesione sociale.
6.5 Ripercussioni sull’ambiente
Il presente progetto non ha ripercussioni sull’ambiente.
7 Aspetti giuridici
7.1 Costituzionalità
Benché di per sé non conferisca alcuna competenza, l’articolo 8 capoverso 4 Cost. contempla tuttavia un mandato legislativo, ossia quello di prevedere nella legge provvedimenti per eliminare gli svantaggi nei confronti delle persone con disabilità, in particolare negli ambiti di competenza della Confederazione (il mandato è rivolto anche al legislatore cantonale). Il legislatore federale ha già concretizzato nella LDis alcune nozioni, in particolare quelle che necessitavano di un’interpretazione, connesse al suo mandato di eliminare gli svantaggi nei confronti delle persone con disabilità72.
In base all’articolo 35 capoversi 2 e 3 Cost., chi svolge un compito statale deve contribuire ad attuare i diritti fondamentali e le autorità devono provvedere affinché i diritti fondamentali, per quanto vi si prestino, siano realizzati anche nelle relazioni tra privati. In quest’ultimo ambito, l’uguaglianza può confliggere con altre libertà fondamentali relative all’autonomia individuale, come la libertà economica. Il presente progetto contribuisce all’attuazione dell’articolo 8 capoverso 4 Cost., sia nelle relazioni tra autorità e privati sia in quelle tra privati. Questo modo di procedere è già stato adottato in progetti legislativi riguardanti altri settori in cui era necessario limitare la libertà contrattuale o economica per proteggere i diritti fondamentali73. Per adottare provvedimenti concreti, il legislatore federale può avvalersi delle competenze particolari che gli sono conferite in determinati ambiti.
Lavoro
Per quanto riguarda le pari opportunità nella vita professionale e nei rapporti di lavoro, il presente progetto si fonda sugli articoli 110 capoverso 1 lettera a e 122 Cost., che conferiscono alla Confederazione la competenza di emanare prescrizioni sulla protezione dei lavoratori e di legiferare nel campo del diritto privato, compresi i rapporti di lavoro retti dal CO. Nel diritto pubblico, il legislatore federale può far uso della facoltà organizzativa conferitagli dall’articolo 173 capoverso 2 Cost. per emanare disposizioni sulla protezione dalla discriminazione vincolanti per le autorità e le unità amministrative. Il legislatore si è già avvalso della possibilità di disciplinare i rapporti di lavoro di diritto sia pubblico che privato, sancendo nell’articolo 3 LPar il divieto di discriminare i lavoratori in base al sesso.
Prestazioni
Per l’adozione di disposizioni applicabili alle prestazioni fornite da privati, il presente progetto si fonda sugli articoli 122 e 95 capoverso 1 Cost., che conferiscono alla Confederazione la competenza, rispettivamente, di legiferare nel campo del diritto civile e di emanare prescrizioni sull’esercizio dell’attività economica privata. Poiché il tenore dell’articolo 95 capoverso 1 Cost. non è soggetto ad alcuna restrizione in termini di contenuto, la Confederazione è libera di definire i propri obiettivi legislativi. L’obbligo di non discriminare una persona a causa della sua disabilità costituisce una restrizione alla libertà economica dei fornitori di prestazioni, ma è proporzionata e giustificata da un interesse pubblico preponderante. Inoltre, il presente progetto non supera le competenze della Confederazione in questo ambito, poiché il suo campo di applicazione è limitato all’attività economica privata di cui all’articolo 95 capoverso 1 Cost.
Sebbene sia già stato definito che cosa s’intende per «fornitore privato di prestazioni destinate al pubblico»74, il requisito di un legame con un’attività economica limita il campo di applicazione: il fornitore è soggetto alle disposizioni della LDis soltanto se rende accessibile la sua prestazione nell’esercizio della sua attività economica.
Lingue dei segni
Come sottolineato dal Consiglio federale nel suo rapporto del 24 settembre 2021 «Possibilità di riconoscimento giuridico della lingua dei segni in Svizzera» in adempimento dei postulati Rytz Regula 19.3668, Lohr 19.3670, Romano 19.3672 e Reynard 19.3684, questo riconoscimento solleva diversi interrogativi di diritto costituzionale, a seconda della forma di riconoscimento accordata. Il riconoscimento come lingue nazionali o (semi)ufficiali richiederebbe, ad esempio, un adeguamento del regime di trattamento linguistico a livello costituzionale (art. 4 e 70 Cost.). Lo stesso vale per una menzione esplicita nella disposizione costituzionale sulla libertà di lingua (art. 18 Cost.). Nel rapporto, il Consiglio federale ha menzionato anche la possibilità di riconoscimento come lingue da promuovere (n. 5.2.4). Questa è proprio l’opzione scelta nel presente progetto, perché permette di abbinare il riconoscimento di natura dichiarativa a provvedimenti di promozione concreti, senza che si renda necessaria una modifica della Costituzione federale. In questo modo è inoltre sottolineata anche la dimensione politico-culturale del riconoscimento75.
7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Nel 2014 la Svizzera ha aderito alla CDPD, impegnandosi così ad attuare i diritti delle persone con disabilità.
La promozione dell’accessibilità è un elemento centrale della CDPD (art. 9). Oltre a questo obbligo, che mira a un miglioramento generale delle condizioni quadro, la Convenzione prevede che gli Stati parte riconoscano l’uguaglianza di tutte le persone di fronte alla legge e prendano misure specifiche per eliminare le discriminazioni nelle situazioni concrete (art. 5). Nei suoi lavori, il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità fa spesso riferimento a un modello di disabilità fondato sui diritti umani e alle nozioni di accessibilità e di accomodamento ragionevole. Per «accomodamento ragionevole» la CDPD intende «le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un carico sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali» (art. 2). Di conseguenza, secondo il Comitato, negare a una persona un accomodamento ragionevole può costituire una discriminazione a causa della disabilità76. Richiamandosi a questo principio, ogni persona con disabilità può far valere il proprio diritto di chiedere che gli organi facciano il necessario per tenere conto della sua situazione specifica, a condizione che questo non imponga loro un onere eccessivo. L’accomodamento ragionevole deve quindi essere inteso come una forma di trattamento non discriminatorio e come un mezzo per far progredire effettivamente le pari opportunità rimediando ai pregiudizi di cui sono vittima le persone con disabilità (in riferimento alla LDis, impedendo, riducendo o eliminando gli svantaggi). Il Comitato è del parere che la protezione è incompleta se il divieto della discriminazione non comprende l’obbligo di adottare accomodamenti ragionevoli.
Per molto tempo si è ritenuto che l’ordinamento giuridico svizzero fosse in linea con la definizione di discriminazione della CDPD: se vi è discriminazione ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 Cost., questa va eliminata. L’articolo 8 capoverso 4 Cost. è servito soprattutto per introdurre la nozione di svantaggio nei confronti delle persone con disabilità, successivamente esplicitato nella LDis. Nelle sue osservazioni conclusive dell’aprile del 2022 al primo rapporto della Svizzera, il Comitato ha messo in evidenza alcune lacune nel diritto svizzero, in particolare che non è ancora garantita una protezione completa ed efficace contro la discriminazione. Ha pertanto raccomandato alla Svizzera di modificare il diritto vigente per estenderne il campo di applicazione a tutte le infrastrutture e a tutte le prestazioni accessibili al pubblico fornite da enti privati77 e di adottare provvedimenti a livello federale, cantonale e comunale per garantire che le persone con disabilità abbiano accesso, senza discriminazioni, a un’occupazione inclusiva nel mercato del lavoro primario nel settore pubblico o privato78.
Il 27 gennaio 2023, in occasione del quarto esame periodico universale della Svizzera, il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha a sua volta formulato una serie di raccomandazioni alla Svizzera sull’attuazione dei diritti delle persone con disabilità nel suo ordinamento giuridico, in particolare per quanto riguarda la loro integrazione nel mercato del lavoro, che raccomanda di migliorare79.
La Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) ritiene che il divieto di discriminazione debba essere letto alla luce di quanto prescritto dalla CDPD e che le persone con disabilità abbiano il diritto di attendersi un accomodamento ragionevole per ovviare agli svantaggi di fatto di cui sono vittima80.
Il presente progetto permette pertanto di adeguare il diritto agli impegni internazionali della Svizzera.
La Svizzera ha assunto anche diversi altri impegni internazionali riguardanti le persone con disabilità, tra cui quelli derivanti dagli articoli 6 e 8 del Patto internazionale del 16 dicembre 196681 relativo ai diritti economici, sociali e culturali, entrato in vigore per la Svizzera il 18 settembre 1992, e da due convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro: la Convenzione n. 111 del 25 giugno 195882 concernente la discriminazione nell’impiego e nella professione, entrata in vigore per la Svizzera il 13 luglio 1962, e la Convenzione n. 159 del 20 giugno 198383 concernente la riabilitazione professionale e l’impiego delle persone andicappate, entrata in vigore per la Svizzera il 20 giugno 1986.
Nell’ambito dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, la Svizzera si è inoltre impegnata a migliorare l’inclusione delle persone con disabilità e la loro partecipazione alla società.
La questione del riconoscimento della lingua dei segni è diventata sempre più importante anche a livello internazionale negli ultimi decenni. La CDPD prevede espressamente che gli Stati parte riconoscano la lingua dei segni e la cultura delle persone non udenti (art. 21 lett. e, art. 24 par. 3 lett. c e art. 30 par. 4), ma lascia tuttavia agli Stati parte un ampio margine di manovra per quanto riguarda le modalità del riconoscimento e gli effetti attesi. Nel quadro dell’esame del rapporto della Svizzera, il Comitato per i diritti delle persone con disabilità ha raccomandato al nostro Paese di riconoscere le tre lingue dei segni svizzere come lingue ufficiali a livello federale e cantonale, di promuoverne l’accesso e l’uso in tutti gli ambiti della vita, di assicurare la disponibilità di interpreti in lingua dei segni e di garantire una stretta collaborazione con la comunità delle persone sorde e audiolese84.
7.3 Subordinazione al freno alle spese
Il presente progetto non propone nuove disposizioni in materia di sussidi, crediti d’impegno o limiti di spesa che comportino spese uniche di oltre 20 milioni di franchi né spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi.
7.4 Conformità alla legge sui sussidi
7.4.1 Importanza dei sussidi per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalla Confederazione
Il progetto non propone né disposizioni di legge in materia di sussidi né crediti d’impegno o limiti di spesa.
Conformemente agli articoli 14 capoverso 3 lettere a e b e 16 LDis, la Confederazione può sostenere con aiuti finanziari misure, progetti e programmi di Cantoni e organizzazioni a scopo non lucrativo volti a promuovere l’integrazione professionale e sociale delle persone con disabilità. Secondo l’articolo 17 LDis, la Confederazione può inoltre realizzare progetti pilota volti a favorire l’integrazione professionale delle persone con disabilità. La concessione degli aiuti è sussidiaria alle prestazioni dell’AI. Questi strumenti di promozione sono una delle poche possibilità di cui la Confederazione dispone per sostenere i Cantoni o la società civile nella promozione delle pari opportunità delle persone con disabilità in ambiti che esulano dalle prestazioni dell’AI. L’obiettivo è in particolare di sperimentare nuove forme e misure d’integrazione.
Il presente progetto mantiene le possibilità di sostegno attuali, che si sono dimostrate valide. L’integrazione delle disposizioni sulla promozione delle lingue dei segni svizzere nel nuovo articolo 12c D-LDis non istituisce nuovi obblighi rispetto al vigente articolo 14 LDis e non ha neppure ripercussioni finanziarie.
Questi aiuti finanziari rientrano nel preventivo dell’UFPD. I crediti pianificati, che ammontano a circa 2,2 milioni di franchi l’anno, sono stati regolarmente utilizzati negli ultimi anni. Per poter attuare la politica in favore delle persone disabili 2023–2026 del Consiglio federale, il credito per gli anni 2025–2027 è stato innalzato di 0,5 milioni di franchi l’anno e ammonta a circa 2,7 milioni di franchi. Di norma, i contributi ai progetti vengono erogati a fondo perso.
7.4.2 Gestione strategia materiale e finanziaria
I criteri per il sostegno ai progetti sono definiti negli articoli 16–18 ODis. L’UFPD supervisiona i progetti e si assicura che i fondi siano utilizzati in conformità con gli obiettivi. Per ottenere un aiuto finanziario, i richiedenti devono fornire un contributo proprio ragionevolmente esigibile o la prova di un finanziamento da parte di terzi (art. 19 ODis). Di norma, il contributo proprio richiesto rappresenta il 50 per cento dell’importo preventivato e l’UFPD esige un rapporto intermedio annuale e una valutazione interna o esterna al termine del progetto (art. 24 e 25 ODis).
7.4.3 Procedura di concessione
Gli aiuti finanziari vengono concessi secondo una procedura che prevede due termini annuali per la presentazione delle domande (art. 20–23 ODis). L’UFPD e la SG-DFI valutano le domande utilizzando una griglia di valutazione uniforme (criteri: «prova del bisogno», «effetti», «carattere continuativo», «trasferibilità», «carattere innovativo»), tenendo conto anche della misura in cui i progetti contribuiscono ai programmi prioritari del Consiglio federale e rispondono alle esigenze delle donne con disabilità. Per questa valutazione l’UFPD può fare capo a periti esterni. La trasparenza nell’assegnazione dei sussidi è garantita dal fatto che i progetti sostenuti sono elencati sulla piattaforma di gestione dei sussidi PBV dell’UFPD. Quest’ultimo fornisce inoltre informazioni su progetti particolarmente rilevanti sul proprio sito web.
Nel 2022, l’UFPD ha commissionato una valutazione esterna dell’assegnazione degli aiuti finanziari, nell’ambito della quale sono stati presi in esame 35 progetti in favore delle pari opportunità delle persone con disabilità nel settore dello sport che hanno beneficiato di un sostegno tra il 2004 e il 2021. La valutazione è giunta alla conclusione che i sussidi hanno dimostrato la loro utilità e che i loro effetti e il loro carattere continuativo possono essere giudicati positivamente. Ha inoltre permesso di identificare un potenziale di miglioramento nella comunicazione delle opportunità di sostegno e dei risultati dei progetti, nonché nell’accessibilità della procedura di richiesta. L’UFPD sta attuando le raccomandazioni che gli sono state rivolte85.
7.5 Delega di competenze legislative
Il progetto prevede che il Consiglio federale emani le prescrizioni tecniche necessarie in materia di accessibilità e comunicazione riferendosi alle norme nazionali o internazionali armonizzate. È inoltre previsto di adeguare le ordinanze vigenti.