FF 2025 3237
Legge federale sugli esplosivi (LEspl) (Progetto)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio nazionale del 24 ottobre 20251;
visto il parere del Consiglio federale del …2,
decreta:
Minoranza (Hug, Balmer, Freymond, Heimgartner, Huber, Riem, Rüegsegger, Sauter, Vontobel, Wandfluh)
Non entrare in materia
I
La legge federale del 25 marzo 19773 sugli esplosivi è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 2
Abrogato
Art. 7 cpv. 2
Il Consiglio federale disciplina la classificazione dei fuochi d’artificio nelle categorie rischio potenziale molto ridotto, ridotto, medio o elevato.
Art. 8b Pezzi pirotecnici vietati
Le operazioni con fuochi d’artificio destinati esclusivamente a produrre uno scoppio sono vietate. Fanno eccezione le operazioni con fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale molto ridotto e un livello di rumorosità trascurabile.
Art. 9 cpv. 2bis
Nel traffico turistico è consentito importare senza autorizzazione unicamente fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale molto ridotto e un livello di rumorosità trascurabile. Complessivamente è consentito importare fuochi d’artificio fino a un peso lordo totale di 2,5 kg.
Art. 14 cpv. 2
La stessa norma si applica all’impiego di pezzi pirotecnici che servono a fini industriali, tecnici o agricoli nonché a pezzi pirotecnici da spettacolo che presentano un rischio potenziale medio o elevato. Il Consiglio federale può limitare o estendere tale esigenza a pezzi pirotecnici di un determinato genere.
Minoranza I (Baumann, Alijaj, Brenzikofer, Brizzi, Marti Min Li, Piller Carrard, Prelicz-Huber, Rosenwasser)
La stessa norma si applica all’impiego di pezzi pirotecnici che servono a fini industriali, tecnici o agricoli nonché a pezzi pirotecnici da spettacolo che presentano un rischio potenziale ridotto, medio o elevato. Il Consiglio federale può limitare o estendere tale esigenza a pezzi pirotecnici di un determinato genere.
Minoranza II (Sauter, Balmer, Freymond, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rüegsegger, Vontobel, Wandfluh)
Secondo il diritto vigente
Art. 44 cpv. 2
I Cantoni possono limitare temporaneamente e localmente l’accensione di fuochi d’artificio a determinate occasioni, vincolarla a altre condizioni o vietarla completamente.
Art. 44 cpv. 2 e 3
Minoranza (Baumann, Alijaj, Brenzikofer, Brizzi, Marti Min Li, Piller Carrard, Prelicz-Huber, Rosenwasser)
L’accensione di fuochi d’artificio richiede un’autorizzazione, salvo nei casi in cui il rischio potenziale sia molto ridotto o ridotto. L’autorizzazione è rilasciata dall’autorità cantonale competente; può essere accordata soltanto per fuochi d’artificio professionali per eventi pubblici.
I Cantoni possono limitare temporaneamente e localmente l’accensione di fuochi d’artificio a determinate occasioni, vincolarla a altre condizioni o vietarla completamente.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l’iniziativa popolare «Per una limitazione dei fuochi d’artificio» sarà stata ritirata o respinta in votazione popolare.
3 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.