Fonte

FF 2025 3532

Messaggio concernente la modifica della legge sulla navigazione aerea

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

L’attuazione di diverse mozioni accolte dal Parlamento richiede alcuni adeguamenti nella legge federale del 21 dicembre 19481 sulla navigazione aerea. Le mozioni in questione riguardano la giurisdizione penale federale (Candinas 18.3700 Giurisdizione penale federale in caso di incidenti e inconvenienti aerei gravi), l’età dei piloti di elicotteri (CTT-N 21.3020 Istituzione di una licenza nazionale di pilota professionale e Ettlin 21.3095 Creazione di una licenza nazionale per pilota professionista) e l’esonero dall’obbligo di indire un bando di gara pubblico per il rilascio di concessioni aeroportuali (CTT-N 21.3458 Il mercato settoriale degli aeroporti nel contesto degli appalti pubblici).

Il disegno interessa anche altri ambiti che richiedono alcune modifiche alla LNA motivate dalla necessità di disciplinare le attività di vigilanza, da questioni tecniche di applicazione della legge e da esigenze espresse dalle cerchie interessate o dettate dal mutato contesto, in particolare da modifiche del diritto internazionale. I vari argomenti possono essere suddivisi nei seguenti blocchi: attività di vigilanza esercitata dall’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC), «cultura giusta» (just culture), controlli dei precedenti personali, gestione aeroportuale (trattamento degli oggetti trovati, controlli alcolemici nel perimetro aeroportuale, utilizzo dei dati biometrici per il controllo dei passeggeri e del personale), sicurezza aerea (delega di servizi della sicurezza aerea), procedure relative a infrastrutture aeronautiche e sanzioni in caso di violazione dei diritti dei passeggeri. In sintesi, la maggior parte delle modifiche proposte mira a rendere il traffico aereo ancora più sicuro. La revisione parziale è anche l’occasione per apportare qualche aggiustamento di natura sistematica o concettuale che era necessario da tempo.

1.2 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 24 gennaio 20242 sul programma di legislatura né nel decreto federale del 6 giugno 20243 sul programma di legislatura 2023–2027. Tuttavia, la revisione parziale della LNA è necessaria per attuare le mozioni adottate dal Parlamento e per adempiere al mandato costituzionale secondo il quale le norme di diritto più importanti devono essere emanate sotto forma di leggi federali.

Il disegno è in linea con l’obiettivo n. 6 del Piano di legislatura 2023–2027, in quanto contribuisce a garantire un sistema globale dei trasporti efficiente, sicuro e sostenibile e a mantenere la qualità dell’infrastruttura di trasporto.

1.3 Interventi parlamentari

Con la modifica dell’articolo 98 capoverso 1 D-LNA, che ora attribuisce la giurisdizione per i crimini e i delitti nel settore aeronautico alla Confederazione invece che ai Cantoni, si tiene conto della volontà espressa nella mozione Candinas 18.37004, che chiedeva di sollevare le autorità penali cantonali dall’onere del perseguimento e del giudizio di reati ai sensi della legislazione sull’aviazione. Gli argomenti avanzati dall’autore della mozione erano la natura rara e talvolta estremamente complessa di questi reati e la possibilità di evitare in tal modo un’applicazione eterogenea della legge.

L’innalzamento del limite di età da 60 a 65 anni per i piloti di elicotteri ad equipaggio singolo nel trasporto commerciale di passeggeri e merci (nuovo art. 61 D-LNA) attua le mozioni CTT-N 21.30205 e Ettlin 21.30956.

La mozione CTT-N 21.34587 chiedeva di esonerare il mercato settoriale degli aeroporti, in quanto infrastruttura di importanza sistemica, dall’obbligo di indire un bando pubblico. Questa richiesta viene ora adempiuta con il nuovo capoverso 5 dell’articolo 36a D-LNA.

Le seguenti mozioni sono pertanto tolte dal ruolo:

2019

M

18.3700

Giurisdizione penale federale in caso di incidenti e inconvenienti aerei gravi
(N 28.09.2018, Candinas; S 10.09.2019)

2021

M

21.3020

Istituzione di una licenza nazionale di pilota professionale
(N 03.06.2021, CTT-N; S 28.09.2021)

2021

M

21.3095

Creazione di una licenza nazionale per pilota professionista
(S 15.06.2021, Ettlin; N 30.11.2021)

2021

M

21.3458

Il mercato settoriale degli aeroporti nel contesto degli appalti pubblici
(N 17.06.2021, CTT-N; S 28.09.2021)

2 Procedura di consultazione

2.1 Riassunto dei risultati della procedura di consultazione

La procedura di consultazione si è tenuta dal 28 agosto al 30 novembre 2024. Sono pervenuti 128 pareri, tra Cantoni, partiti politici, associazioni economiche, associazioni attive nel settore aeronautico, associazioni ambientali e altri attori8.

Il progetto è stato accolto con favore da un’ampia maggioranza. Il dibattito è stato particolarmente vivace per quanto riguarda la garanzia del mantenimento degli aeroporti nazionali nel loro stato attuale (garanzia dei diritti acquisiti), le deroghe alla legge del 17 dicembre 20049 sulla trasparenza (LTras), le disposizioni riguardanti la «cultura giusta» (just culture) e gli adeguamenti relativi alle infrastrutture aeronautiche.

La garanzia dei diritti acquisiti polarizza le opinioni: gli ambienti economici e aeronautici la accolgono con favore, mentre le organizzazioni ambientaliste e alcuni Cantoni sono contrari. Schieramenti simili si possono osservare per quanto riguarda la LTras, con gli interessi legati alla sicurezza da una parte e le richieste di trasparenza dall’altra. Le disposizioni procedurali sull’infrastruttura riflettono la controversia sulla garanzia dei diritti acquisiti.

La «cultura giusta» (just culture) è accolta con favore unanime, anche se il settore aeronautico sollecita norme di protezione più ampie. Anche il rafforzamento dei diritti delle persone coinvolte nelle inchieste sugli incidenti è accolto positivamente, ma si chiede che sia riconosciuta la facoltà di non deporre e la possibilità di adire le autorità giudiziarie.

L’estensione delle competenze concesse all’UFAC viene criticata dal settore aeronautico, che la ritiene eccessiva e formulata in modo poco chiaro.

La modifica della legislazione sugli appalti pubblici raccoglie consensi nella maggioranza dei pareri. A complemento si chiede, da un lato, che nell’assegnare le concessioni aeroportuali vengano favoriti il Cantone e il Comune di ubicazione dell’aerodromo e le società da essi partecipate e, dall’altro, che si possa decidere quanto prima riguardo a un prolungamento della concessione.

L’estensione della giurisdizione che fa capo al Ministero pubblico della Confederazione (MPC) è generalmente accettata, sebbene alcuni la ritengano eccessiva. I nuovi controlli alcolemici da parte degli esercenti aeroportuali sono accolti con favore e si chiede che abbiano rilevanza penale in caso di infrazione.

Le disposizioni sulla protezione dei dati e sui dati biometrici vengono giudicate in gran parte positivamente. È invece criticata la volontarietà del consenso alla raccolta di dati personali nell’ottica del diritto del lavoro.

In linea di principio, le regole previste in merito ai controlli rafforzati dei precedenti personali raccolgono pareri positivi. Emergono invece preoccupazioni riguardo al carico di lavoro supplementare per le autorità cantonali di polizia. Secondo alcuni, inoltre, Skyguide disporrebbe di un margine di manovra eccessivo per quanto riguarda la definizione del gruppo di persone da sottoporre ai controlli.

L’innalzamento a 65 anni del limite di età per i piloti di elicottero è accolto con favore dalla maggioranza dei partecipanti alla consultazione, sebbene alcune voci critiche segnalino una contraddizione con la legislazione europea in vigore e possibili conseguenze a livello politico e del diritto internazionale.

La maggioranza dei partecipanti appoggia altresì la delega più estesa di servizi della sicurezza aerea a soggetti terzi, ma alcuni mettono in guardia contro il rischio di perdita di controllo, pressione sui salari e perdita di posti di lavoro, richiamando anche le esigenze derivanti dalla digitalizzazione.

Il fatto che il Piano settoriale dei trasporti, parte Infrastruttura aeronautica (PSIA) trovi ora posto nella LNA ha raccolto pareri ampiamente positivi, così come le nuove possibilità per il trattamento degli oggetti trovati negli aeroporti, l’estensione delle sanzioni penali in relazione ai diritti dei passeggeri, l’innalzamento del limite di riferimento per le multe e l’esenzione dalle tasse per il traffico aereo soggetto alle regole del volo a vista.

2.2 Valutazione dei risultati della procedura di consultazione

Oltre alle spiegazioni che seguono, i risultati della consultazione saranno valutati anche nei capitoli 4, 5, 6 e 7, in quanto per la maggior parte delle critiche avanzate sono necessari ulteriori chiarimenti in questa sede oppure perché alcune proposte non contraddicono il senso materiale della disposizione interessata e possono essere adottate in una forma diversa.

2.2.1 Piano settoriale dei trasporti, parte Infrastruttura aeronautica (PSIA)

I partecipanti alla procedura di consultazione hanno in generale condiviso l’introduzione del PSIA nella LNA, ma alcuni hanno suggerito di includere nella legge anche singole disposizioni riguardanti il rapporto sulla politica aeronautica della Svizzera (LUPO) o i programmi di ampliamento delle infrastrutture aeronautiche. Questi suggerimenti non sono stati presi in considerazione poiché ritenuti non necessari: quanto figura nel LUPO in merito alle infrastrutture viene incorporato nel PSIA, che a sua volta contiene indicazioni vincolanti per le autorità in merito allo sviluppo e all’ampliamento dell’infrastruttura aeronautica.

La proposta di revocare la prerogativa del Consiglio federale di determinare il numero di aerodromi civili è stata respinta. La relativa disposizione sugli idroscali di cui all’articolo 36 capoverso 2 LNA fu introdotta nel 199910 come controprogetto indiretto all’iniziativa «Via gli idrovolanti dai laghi svizzeri»11 e conserva la sua ragion d’essere e va estesa a tutti gli aerodromi.

2.2.2 Concessione d’esercizio e diritto degli appalti pubblici

L’esenzione dall’obbligo di indire un bando di gara pubblico non ha incontrato opposizioni. Tuttavia, qualche voce isolata ha chiesto la possibilità di rinnovare le concessioni d’esercizio una volta giunti a due terzi della loro durata e di riservare un trattamento preferenziale al Cantone di ubicazione dell’aerodromo o alle società da esso partecipate.

Nessuna delle due richieste è stata accolta. Secondo l’articolo 36a capoverso 2 LNA, durante il periodo di concessione il titolare della stessa non ha solo il diritto di provvedere all’esercizio, bensì anche l’obbligo di garantirlo. Una concessione non dà alcun diritto al suo rinnovo. Se la concessione non viene rinnovata, la trasmissione dell’infrastruttura esistente avviene secondo quanto previsto dalla legge federale del 20 giugno 193012 sull’espropriazione. L’autorità concedente deve rimanere libera di attribuire la concessione al fornitore più adatto; favorire determinati candidati entrerebbe in contraddizione con questo principio.

2.2.3 Aeroporti nazionali: mantenimento nel loro stato attuale

Nell’ambito della consultazione questo aspetto ha sollevato pareri controversi. Mentre alcuni partecipanti si sono dichiarati favorevoli alla proposta di garantire per legge che anche la portata operativa degli aerodromi venga mantenuta nel suo stato attuale, suggerendo persino di estendere tale garanzia (p. es. agli orari d’esercizio), altri hanno chiesto di rinunciare a una tale estensione o di sopprimere completamente la garanzia.

In realtà, la garanzia di mantenere nel loro stato attuale gli aeroporti nazionali di Zurigo e Ginevra è in vigore dal 1° gennaio 2018, quindi non si tratta di un’estensione materiale, quanto piuttosto di una precisazione linguistica in linea con l’obiettivo originario del legislatore. Considerata l’importanza fondamentale di questi aeroporti per il collegamento internazionale del Paese, abrogare questa regolamentazione non sarebbe opportuno. Essa contribuisce infatti a salvaguardare la piazza economica svizzera e posti di lavoro. D’altra parte, sancire nella legge il diritto di estendere l’esercizio aeroportuale – in particolare per quanto concerne gli orari d’esercizio – non sarebbe giustificato, in quanto contrario all’interesse di proteggere le regioni circostanti gli aeroporti.

2.2.4 Impianti accessori

Dalla consultazione è emersa, da un lato, la richiesta secondo cui la competenza di autorizzare la costruzione e la modifica di impianti accessori non dovrebbe spettare all’UFAC, bensì all’esercente dell’aerodromo; dall’altro, alcuni partecipanti hanno evidenziato che subordinare tale autorizzazione al consenso – anziché alla semplice consultazione – dell’UFAC limiterebbe eccessivamente le competenze cantonali e comunali.

Entrambe le contestazioni sono state respinte. La competenza per gli impianti accessori resta quindi all’autorità cantonale preposta al rilascio delle autorizzazioni edilizie. Il nuovo requisito introdotto, ovvero il consenso dell’UFAC, non è che una restrizione minore. È opportuno che l’UFAC, in quanto autorità di vigilanza, partecipi in modo vincolante alle decisioni riguardanti la navigazione aerea, in particolare a quelle concernenti la sicurezza. Trattandosi di una restrizione delle competenze cantonali, il consenso non può che essere rilasciato da un’autorità federale.

2.2.5 Zone riservate

La proposta di estendere il campo di applicazione delle zone riservate alle aree esposte a rumore o in cui si trovano ostacoli è stata respinta in modo chiaro. Poiché tale esigenza non è emersa nemmeno dall’esperienza pratica, si è deciso di rinunciare all’estensione. Secondo la modifica proposta, sarà tuttavia possibile determinare zone riservate anche per gli impianti della sicurezza aerea; per il resto, invece, il campo di applicazione rimane invariato.

Anche l’adeguamento della procedura ha sollevato discussioni. È stato chiesto che l’effetto preclusivo inizi, come previsto dal diritto vigente, solo a partire dall’emanazione della decisione di delimitazione della zona riservata. Questo, tuttavia, contraddirebbe l’obiettivo di protezione, in quanto sarebbe possibile costruire fino al momento di tale decisione, il che rendere impossibile la realizzazione di futuri impianti. Inoltre, la disposizione proposta, che prevede l’inizio dell’effetto preclusivo sin dal deposito pubblico dei piani, corrisponde alla prassi già in vigore in molti Cantoni per le zone di pianificazione.

Un’altra richiesta emersa dalla consultazione riguardava l’estensione del periodo massimo di validità delle zone riservate, che però è stata respinta, in quanto le scadenze attuali (cinque anni per la delimitazione iniziale, tre anni per la proroga) si sono rivelate adeguate. Termini più lunghi, inoltre, potrebbero costituire un’espropriazione materiale. In casi eccezionali lo strumento delle zone riservate può essere applicato nuovamente, procedendo a una nuova delimitazione.

2.2.6 Restrizione della proprietà fondiaria (piano delle zone di sicurezza)

Alcuni partecipanti alla consultazione hanno respinto le modifiche proposte, temendo in particolare che i Cantoni perdano parte delle loro prerogative e che la protezione garantita dalla legge venga meno. È stato inoltre chiesto di mantenere la procedura esistente, che prevede la consultazione preliminare del Cantone, il deposito pubblico dei piani e la valutazione delle eccezioni da parte dell’esercente aeroportuale.

Queste obiezioni non sono state accolte. La consultazione dei Cantoni prevista, secondo la modifica proposta, nel corso della procedura non interferisce con i loro diritti di partecipazione. Non dovendo apportare alcuna modifica al contenuto dei piani né gestire eventuali opposizioni, i loro oneri amministrativi diminuiranno. La protezione garantita dalla legge rimane invariata in quanto sarà ancora possibile presentare opposizione, e sarà l’UFAC a decidere al riguardo. Inoltre, il fatto che la pubblicazione sarà centralizzata e affidata all’UFAC solleverà gli esercenti aeroportuali da un onere esterno alla procedura.

2.2.7 Giurisdizione

La critica espressa durante la procedura di consultazione, secondo la quale l’estensione delle competenze del MPC andrebbe oltre quanto chiesto dalla mozione Candinas 18.3700, è solo in parte fondata. Secondo la modifica proposta, nelle competenze del MPC rientreranno tre ulteriori casi:

  • – consumo di alcol da parte di membri dell’equipaggio all’esterno del velivolo;

  • – violazione dello spazio aereo con droni o aeromodelli durante divieti di circolazione disposti dal Consiglio federale; e

  • – violazioni dell’obbligo di contrassegnare droni o aeromodelli.

Poiché la mozione chiede espressamente di sollevare le autorità penali cantonali dall’onere di trattare reati complessi e rari legati alla navigazione aerea, è opportuno estendere la giurisdizione federale a tutti i crimini e i delitti in questo settore.

Dalla consultazione è emerso anche che la delimitazione delle singole fattispecie nel testo della legge non era chiara. Il disegno di legge è stato quindi rivisto e il messaggio è stato precisato di conseguenza.

2.2.8 Applicazione della «cultura giusta» (just culture)

Secondo l’ordinanza del 17 dicembre 201413 concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti (OIET), i documenti relativi a inchieste su incidenti possono essere utilizzati nel quadro di procedimenti penali, penali amministrativi e amministrativi. Di conseguenza, una segnalazione al Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) può condurre all’avvio di tali procedimenti. Durante la consultazione, pertanto, alcuni partecipanti si sono chiesti se riservare alle segnalazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 996/201014 la stessa protezione prevista per le segnalazioni di eventi ai sensi del regolamento (UE) n. 376/201415.

Nell’avamprogetto si è deciso di non estendere tale protezione, per evitare conseguenze di vasta portata: le autorità penali e quelle amministrative sarebbero infatti tenute a condurre indagini indipendenti, il che comporterebbe un notevole dispendio di risorse nonché possibili controversie sulle prove. Inoltre, si mescolerebbero due sistemi per i quali il diritto europeo prevede normative diverse. Prima di decidere di estendere i nuovi meccanismi di protezione, è opportuno acquisire una certa esperienza in merito al loro funzionamento.

Infine, l’articolo 24 OIET – corrispondente all’articolo 26 capoverso 2bis D-LNA – fornisce già la base legale che vincola al consenso della persona interessata la possibilità di utilizzare nel quadro di un procedimento penale informazioni provenienti da inchieste su incidenti.

2.2.9 Controlli alcolemici da parte degli aerodromi

Alcuni partecipanti alla consultazione hanno proposto di applicare le disposizioni penali sul consumo di alcol anche al personale di terra, a quello dei servizi di soccorso e al personale responsabile delle operazioni, della lotta antincendio e della manutenzione. Tale proposta non è tuttavia stata accolta.

Sebbene infatti queste persone svolgano compiti rilevanti per la sicurezza, in genere lavorano sotto supervisione e raramente da sole. Ciò consente ad altri di rilevare eventuali errori che potrebbero avere ripercussioni sulla sicurezza. Inoltre, il consumo di alcol sul posto di lavoro costituisce un’infrazione al regolamento d’esercizio, per la quale la direzione aeroportuale ha già la facoltà di adottare provvedimenti disciplinari. In alcuni casi tale infrazione può anche essere punita con una multa conformemente all’articolo 91 capoverso 1 lettera f LNA.

Le persone che si trovano in stato di ebrietà alla guida di veicoli nell’area operativa e che causano danni a persone o a cose agiscono certo in modo pericoloso, ma il pericolo non è direttamente collegato alla sicurezza aerea e dell’aviazione, che rientra nel campo d’applicazione delle disposizioni penali previste dalla LNA.

Diversa è la situazione per i membri dell’equipaggio: in questo caso, il consumo di alcol può mettere direttamente e seriamente a repentaglio la sicurezza aerea. Lo statuto speciale riservato loro dalle disposizioni penali è quindi giustificato. Trattare nello stesso modo il personale di terra sarebbe sproporzionato, ragione per cui questa proposta viene respinta.

2.2.10 Deroghe alla legge sulla trasparenza

Nonostante i timori espressi durante la procedura di consultazione, il principio di trasparenza non sarà abolito, ma semplicemente limitato in presenza di determinate condizioni. Nel rispetto del principio di proporzionalità, l’UFAC esaminerà e giustificherà caso per caso se, e in che misura, divulgare informazioni possa mettere a repentaglio la sicurezza aerea o quella dell’aviazione. Questa regolamentazione si applicherà in modo uniforme a tutti i richiedenti – indipendentemente dal fatto che si tratti di privati, professionisti dei media o altri – e non intende penalizzare singoli gruppi. La critica secondo la quale lo scopo della modifica consisterebbe nel voler nascondere abusi da parte di persone soggette alla vigilanza è infondata. La proposta è stata pertanto accolta.

2.2.11 Personale addetto alla sicurezza aerea: controllo dei precedenti personali

Nell’ambito della consultazione è stato chiesto che le compagnie di trasporto aereo possano estendere la cerchia di persone sottoposte a un controllo rafforzato dei precedenti personali, sulla base di un’analisi dei rischi condotta internamente. Questa disposizione era stata prevista solo per Skyguide, ma è stata giustamente criticata perché arbitraria, motivo per cui è stata scartata. È invece stato introdotto l’obbligo di sottoporre a verifica chiunque abbia accesso a misure sensibili di riduzione del rischio collegate alla sicurezza delle informazioni. In tal modo si tiene adeguatamente conto anche delle osservazioni sollevate da Skyguide.

2.3 Idee di revisione scartate

Come menzionato al numero 2.2.5, la proposta di estendere le zone riservate alle aree esposte a rumore o nelle quali si trovano ostacoli è stata respinta a seguito di obiezioni giustificate. Le altre proposte emerse dalla procedura di consultazione che non sono state respinte ma adattate nei contenuti vengono illustrate nei capitoli seguenti.

3 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

Ad eccezione dell’innalzamento del limite di età per i piloti di elicottero, il disegno qui proposto rispetta i regolamenti dell’UE che sono vincolanti per la Svizzera in quanto recepiti nell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità Europea del 21 giugno 199916 sul trasporto aereo (di seguito «Accordo sul trasporto aereo CH-UE») o in parte ancora da recepire. Inoltre, la Svizzera applica la Convenzione del 7 dicembre 194417 relativa all’aviazione civile internazionale (di seguito «Convenzione di Chicago») e i suoi allegati. Il disegno è in linea con queste disposizioni internazionali vincolanti per la Svizzera.

4 Punti essenziali del progetto

4.1 La normativa proposta

4.1.1 Delega della sorveglianza (art. 4 D-LNA)

L’articolo 4 LNA consente all’UFAC di delegare singoli settori o competenze di vigilanza ai capi d’aerodromo e, con il loro consenso, a Cantoni, Comuni, organizzazioni o persone. La disposizione è in vigore dal 1995 ed è stata modificata nel 2009 per includere esplicitamente la possibilità di delega a persone. Nella pratica, questa possibilità è ampiamente sfruttata: basti ricordare gli accordi contrattuali con la Federazione svizzera di volo libero (FSVL) e con la «Experimental Aviation of Switzerland» (EAS) oppure le deleghe stabilite attraverso atti normativi quali l’ordinanza del DATEC del 20 luglio 200918 sulle misure di sicurezza nell’aviazione (OMSA) e l’ordinanza del DATEC del 24 novembre 200219 sulle categorie speciali di aeromobili (OACS). Quest’ultima si fonda sul diritto europeo recepito nell’ambito dell’Accordo sul trasporto aereo CH-UE.

Nel corso della revisione totale dell’OACS, l’Ufficio federale di giustizia (UFG) aveva rilevato che l’articolo 4 LNA non soddisfaceva più i requisiti necessari per costituire una base legale idonea alla delega a privati di compiti pubblici, in particolare per quanto riguarda la competenza di emanare decisioni e il diritto di riscuotere emolumenti.

La modifica proposta con l’articolo 4 D-LNA chiarisce che l’UFAC continua a esercitare la vigilanza sull’adempimento dei compiti delegati e che il gruppo di destinatari di tale delega rimane invariato. La nuova disposizione stabilisce che i compiti e le competenze oggetto di delega devono essere definiti concretamente e precisa che le organizzazioni interessate sono soggette alla vigilanza dell’UFAC. Alle organizzazioni idonee possono essere espressamente conferiti anche la competenza di emanare decisioni e il diritto di riscuotere emolumenti. Le modifiche apportate allineano la normativa ai principi oggi applicati alla delega di compiti pubblici a organizzazioni private.

4.1.2 Competenze di vigilanza dell’UFAC (art. 16 D-LNA)

L’attuale normativa consente ai collaboratori dell’UFAC, nell’ambito delle loro attività di vigilanza, di accedere a impianti, edifici e aeromobili, nonché di consultare documenti. Audit internazionali hanno tuttavia evidenziato che la legislazione svizzera non definisce tali competenze in modo sufficientemente chiaro e completo. Inoltre, per quanto concerne i diritti di vigilanza l’Accordo sul trasporto aereo CH-UE stabilisce requisiti minimi direttamente applicabili («self-executing»)20, che non sono ancora stati pienamente recepiti nella LNA.

La revisione dell’articolo 16 D-LNA mira a colmare queste lacune e a precisare nella legge le competenze di vigilanza dell’UFAC. La disposizione si ispira al diritto dell’UE. I requisiti minimi che questo prevede vanno incorporati nell’articolo 16 D‑LNA per garantire completezza e trasparenza. Le disposizioni modificate stabiliscono chiaramente che l’UFAC gode, in particolare, del diritto di accesso (al fine di eseguire audit, ispezioni e valutazioni), di consultare documenti presso le organizzazioni sottoposte a vigilanza, di richiedere informazioni e di impartire istruzioni.

4.1.3 Inchieste sugli incidenti (art. 22, titolo marginale, nonché 23 cpv. 1, 24 cpv. 1, 26 cpv. 2bis e 107a cpv. 4 D-LNA, art. 15b cpv. 2bis Lferr)

Gli articoli 22 e seguenti LNA disciplinano le inchieste sugli incidenti aerei. Finora sono stati utilizzati i termini «infortunio» («Unfall», «accident») e «incidente grave» («schwerer Vorfall», «incident grave»). Al fine di armonizzare la legislazione svizzera con il regolamento (UE) n. 996/2010, che utilizza i termini «incidente» («Unfall», «accident»; in inglese: «accident») e «inconveniente» («Störung», «incident»; in inglese: «incident»), i termini utilizzati negli articoli 22, 23 24 e 107a LNA saranno uniformati con quelli della normativa europea. In Svizzera il regolamento UE in questione è direttamente applicabile21 sulla base dell’Accordo sul trasporto aereo CH-UE. Il termine «incidente grave» è sostituito con «inconveniente grave».

Inoltre, l’articolo 26 capoverso 2bis D-LNA e l’articolo 15b capoverso 2bis della legge federale del 20 dicembre 195722 sulle ferrovie (D-Lferr) elevano a rango di legge la disposizione protettiva prevista nell’articolo 24 OIET in vigore. Questa stabilisce che le informazioni che emergono da un’inchiesta sulla sicurezza possono essere utilizzate in un procedimento penale soltanto con il consenso della persona interessata. Trattandosi di una disposizione che incide sul diritto di procedura penale, deve essere sancita a livello di legge.

4.1.4 Autorizzazione di esercizio: modifica delle condizioni di rilascio (art. 27 cpv. 2 lett. a D-LNA)

Secondo l’articolo 27 LNA in vigore, uno dei requisiti per ottenere dall’UFAC un’autorizzazione di esercizio è la prova di disporre dei diritti d’uso sull’aerodromo previsto quale ubicazione d’esercizio. Tuttavia, tale requisito non è menzionato né nel regolamento (CE) n. 1008/200823 né nel regolamento (UE) 2018/113924, entrambi vincolanti per la Svizzera in quanto recepiti nell’Accordo sul trasporto aereo CH-UE. Di conseguenza, nella pratica tale prova non viene più richiesta già da tempo, dato che il diritto europeo direttamente applicabile25 prevale sul diritto nazionale.

Per garantire chiarezza giuridica, l’articolo 27 capoverso 2 lettera a LNA è pertanto stato modificato. Il requisito, in precedenza necessario, di fornire la prova dei diritti d’uso sull’aerodromo sarà eliminato, in modo da armonizzare il diritto nazionale con il diritto europeo sulla navigazione aerea.

4.1.5 Piano settoriale dei trasporti, parte Infrastruttura aeronautica (PSIA) (art. 36 e 37 cpv. 5 D-LNA)

Finora il PSIA ha trovato fondamento nell’articolo 13 della legge federale del 22 giugno 197926 sulla pianificazione del territorio (LPT) ed è menzionato una sola volta nella LNA. Tuttavia, manca una base legale che stabilisca esplicitamente il suo ruolo e i suoi effetti, sebbene alcune precisioni in merito figurino in diverse disposizioni dell’ordinanza del 23 novembre 199427 sull’infrastruttura aeronautica (OSIA).

La modifica proposta mira a integrare nella LNA l’importante disposizione contenuta nell’articolo 3a capoverso 1 OSIA. Sebbene il PSIA sia principalmente uno strumento di pianificazione territoriale, esso svolge anche funzioni rilevanti nella politica dei trasporti e della navigazione aerea. È quindi opportuno che questo strumento di orientamento sia esplicitamente previsto nella LNA. Inoltre, è necessario precisare che nel PSIA il Consiglio federale ha la facoltà di stabilire non solo il numero di idroscali, ma anche, in generale, il numero di aerodromi civili.

4.1.6 Concessione d’esercizio e diritto degli appalti pubblici (art. 36a cpv. 5 D-LNA)

Dal 1° gennaio 2021, data dell’entrata in vigore della revisione della legge federale del 21 giugno 201928 sugli appalti pubblici (LAPub), l’aggiudicazione di commesse pubbliche e di concessioni soggiace in linea di principio alla legislazione sugli appalti pubblici. Tuttavia, sono consentite eccezioni nel caso di disposizioni speciali, sancite a livello di legge o di ordinanza. Alcune leggi federali settoriali prevedono già eccezioni di questo tipo, per esempio la legge federale del 30 aprile 199729 sulle telecomunicazioni (LTC), la legge federale del 20 marzo 200930 sul trasporto di viaggiatori (LTV) e la Lferr.

Per quanto riguarda il settore aeronautico, non esistono invece ad oggi disposizioni analoghe. La mozione CTT-N 21.3458 chiede pertanto che il rilascio delle concessioni d’esercizio per gli aeroporti sia espressamente escluso dal campo d’applicazione della LAPub. L’obiettivo è evitare che infrastrutture rilevanti per la sicurezza nazionale finiscano, attraverso gare d’appalto pubbliche, sotto l’influenza di soggetti esteri, con i rischi che ciò potrebbe comportare per l’economia regionale e la sicurezza nazionale.

La modifica proposta stabilisce ora nella LNA che il rilascio di concessioni da parte della Confederazione non sottostà alla LAPub. Tale disposizione non incide sul rilascio di subconcessioni da parte del concessionario, ad esempio per servizi di assistenza a terra; queste, infatti, resteranno disciplinate dal diritto internazionale, dagli accordi di libero scambio pertinenti e dalla legge federale del 6 ottobre 199531 sul mercato interno.

4.1.7 Mantenimento degli aeroporti nazionali nel loro stato attuale (art. 36abis e 37u D-LNA)

Con la revisione parziale della LNA del 16 giugno 201732 è stata posta la base legale per poter preservare gli aeroporti nazionali di Ginevra e Zurigo nello stato attuale. L’articolo 37u LNA (ex art. 36e) stabilisce che l’uso di questi aeroporti risponde a un interesse nazionale e che la loro funzione quale sistema globale del traffico aereo internazionale deve essere mantenuta. Finora, tale garanzia si riferiva alla funzione assegnata loro nel quadro della pianificazione settoriale, segnatamente nel contesto del PSIA. L’obiettivo principale era fornire una protezione legale agli impianti situati in prossimità di biotopi palustri.

Tuttavia, non era ancora sufficientemente chiaro se tale garanzia coprisse anche il volume delle operazioni, ad esempio gli orari d’esercizio. Tale aspetto è pertanto stato chiarito nel nuovo capoverso 3, che menziona espressamente la tutela del volume delle attuali operazioni aeroportuali. In questo modo si continua ad assicurare che non sarà possibile limitare con facilità i parametri chiave delle operazioni aeroportuali, ad esempio nel contesto di procedure di risanamento previste dal diritto ambientale.

Per ragioni di sistematica interna all’atto normativo, nell’ambito di questa revisione parziale le disposizioni sul mantenimento degli aeroporti nazionali nel loro stato attuale sono state spostate e collocate tra quelle riguardanti le concessioni d’esercizio.

4.1.8 Custodia e trattamento di oggetti (art. 36dbis D-LNA)

Attualmente la LNA non disciplina il trattamento degli oggetti trovati o di quelli ritirati ai passeggeri durante i controlli di sicurezza. Anche se finora nella pratica non si sono riscontrate difficoltà, questa revisione parziale offre l’opportunità di introdurre una base legale formale.

La nuova disposizione completa le attuali competenze del Consiglio federale in materia di regolamentazione della costruzione e dell’esercizio degli aerodromi ispirandosi all’articolo 63 capoverso 3 LTV. L’obiettivo è disciplinare la procedura relativa agli oggetti trovati e a quelli ritirati ai passeggeri prima dell’imbarco perché non possono essere trasportati a bordo degli aeromobili per motivi di sicurezza. Le regole specifiche sulla custodia e il trattamento saranno stabilite dal Consiglio federale a livello di ordinanza, analogamente all’articolo 77 dell’ordinanza del 4 novembre 200933 sul trasporto dei passeggeri (OTV).

4.1.9 Impianti accessori (art. 37m D-LNA)

Gli edifici e gli impianti situati negli aeroporti che non sono utilizzati principalmente per le operazioni aeroportuali sono considerati impianti accessori e sono soggetti al diritto cantonale. Finora, l’autorità cantonale preposta al rilascio delle autorizzazioni era tenuta a consultare l’UFAC, il cui parere, tuttavia, non era vincolante. In pratica, sovente le autorità cantonali non dispongono delle competenze specifiche nel settore aeronautico necessarie per valutare correttamente questo tipo di progetti. Finora, l’UFAC ha compensato tale lacuna consultando internamente gli esercenti aeroportuali o i servizi della sicurezza aerea. Tuttavia, questa procedura non poggia su alcuna base legale.

In virtù della disposizione in oggetto, in futuro la decisione dell’autorità cantonale sarà subordinata all’espresso consenso dell’UFAC. La revisione introduce inoltre basi legali per la consultazione di tutti gli interlocutori più importanti, il che garantirà all’UFAC le informazioni necessarie per valutare gli aspetti specifici alla navigazione aerea e per svolgere la sua funzione di vigilanza. Le autorità cantonali, dal canto loro, saranno sollevate dall’onere dell’esame tecnico. Una procedura analoga esiste già per gli impianti accessori nel settore ferroviario (art. 18m Lferr).

4.1.10 Zone riservate (art. 37n – 37p D-LNA)

In base alla legislazione vigente, le zone riservate sono consentite solo se un impianto aeroportuale o il suo ampliamento è già previsto nella scheda di coordinamento PSIA oppure se il relativo coordinamento PSIA si trova in una fase avanzata. I tribunali hanno confermato34 che non è possibile riservare in anticipo superfici di terreno, ad esempio per corridoi di avvicinamento, se la pianificazione non è sufficientemente avanzata. Allo stato attuale, inoltre, l’effetto preclusivo di una zona riservata inizia solo al momento in cui è emessa la relativa decisione, il che può comportare sviluppi edilizi contrari allo scopo della zona.

La revisione prevista mira a chiarire e ampliare la base legale sulla quale si fondano le zone riservate, permettendo l’istituzione di tali zone anche in una fase precoce della pianificazione, in modo da non ostacolare lo sviluppo degli aeroporti. Inoltre, sarà possibile determinare zone riservate anche per impianti della sicurezza aerea. Viene inoltre disciplinata la procedura per determinare queste zone, compresa la consultazione, il deposito pubblico dei piani e le possibilità di presentare opposizione. Per raggiungere l’efficacia di questo strumento, l’effetto preclusivo inizierà con il deposito pubblico dei piani, analogamente a quanto avviene per i piani delle zone di sicurezza (art. 43 LNA).

4.1.11 Servizi della sicurezza aerea: delega a fornitori esteri (art. 40b cpv. 4–6 D-LNA)

La LNA in vigore consente la delega di servizi della sicurezza aerea a fornitori esteri solo a condizioni restrittive. Questa regolamentazione si applica esclusivamente a Skyguide ed esclude i servizi di importanza nazionale nonché il personale e le installazioni tecniche necessarie per fornirli. Di conseguenza, alcuni progetti attuali non possono essere realizzati, ad esempio quello per attingere alla banca dati europea di informazioni aeronautiche EAD, il che, a lungo termine, potrebbe porre Skyguide in una posizione di svantaggio concorrenziale.

Il nuovo regolamento (UE) 2024/280335 sul cielo unico europeo, che la Svizzera dovrebbe recepire a partire dal 2026, porterà avanti il processo di deframmentazione tecnologica e operativa dello spazio aereo europeo. L’obiettivo è ottenere un sistema di controllo del traffico aereo più efficiente, flessibile e rispettoso dell’ambiente, permettendo, ove possibile, la fornitura oltreconfine di determinati servizi (p. es. servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza, nonché servizi di dati).

La presente revisione della LNA tiene conto di questi sviluppi, allentando l’attuale divieto di esternalizzare parti tecniche e organizzative dei servizi di sicurezza aerea di importanza nazionale. Anche se Skyguide resterà responsabile di questi servizi, in futuro il Consiglio federale potrà stabilire quali sistemi di supporto, quali installazioni e quale personale sarà possibile esternalizzare. Ciò consentirà alla Svizzera di partecipare ai progetti di modernizzazione europei e di tenere il passo con gli sviluppi tecnologici nell’ambito del programma di ricerca Single European Sky ATM36 (SESAR).

4.1.12 Restrizione della proprietà fondiaria (piano delle zone di sicurezza) (art. 42 cpv. 3 e 43 D‑LNA)

In base alla legislazione in vigore, l’esercente aeroportuale deposita pubblicamente i piani delle zone di sicurezza e consulta preventivamente i Cantoni interessati e l’UFAC. Ad oggi, non esiste una base legale che disciplini la competenza in materia di impianti della sicurezza aerea. Inoltre, è il depositante – solitamente l’aeroporto stesso – a valutare le trasformazioni edilizie o le eccezioni rispetto a quanto previsto nei piani di utilizzazione.

Con la presente revisione si stabilisce che, in futuro, i piani delle zone di sicurezza potranno essere elaborati anche per gli impianti della sicurezza aerea, senza che ciò costituisca un obbligo. La procedura sarà riorganizzata sulla falsariga di quella prevista per l’approvazione dei piani: i Cantoni e i Comuni non saranno più consultati e le opposizioni dovranno essere presentate direttamente all’UFAC, che deciderà anche in merito alle eccezioni. I Cantoni non saranno più tenuti a trattare con gli opponenti, non avendo alcuna influenza sull’elaborazione dei piani.

Inoltre, si specifica che il piano delle zone di sicurezza ha un effetto preclusivo già al momento della sua pubblicazione. Le autorizzazioni saranno rilasciate dall’UFAC in luogo del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC). Per motivi di sicurezza, i ricorsi contro le decisioni che approvano piani di questo tipo non hanno effetto sospensivo.

4.1.13 Esenzione dalle tasse di rotta per il traffico aereo soggetto alle regole del volo a vista (traffico VFR) (art. 49 cpv. 1 lett. c D-LNA)

La legislazione vigente prevede che il traffico soggetto alle regole del volo a vista (traffico VFR) sia esente dalle tasse di rotta. Tuttavia, poiché ciò contraddice il principio di causalità, nel 2017 era stata adottata una modifica di legge che permetteva di riscuotere, anche per il traffico VFR, tasse per i servizi aeronautici e per i servizi d’informazione di volo. A causa di notevoli problemi applicativi, tale modifica non è però mai entrata in vigore.

Diverse analisi hanno dimostrato che sistemi di riscossione alternativi per coprire i costi del traffico VFR genererebbero entrate limitate e comporterebbero invece costi amministrativi elevati. Anche l’ipotesi di aumentare l’imposta sugli oli minerali a scopo di finanziamento si è rivelata legalmente e politicamente impraticabile. Inoltre, il traffico VFR contribuisce già indirettamente al finanziamento dei servizi della sicurezza aerea attraverso altre tasse e l’imposta sugli oli minerali.

Alla luce di questi problemi, si propone di non attuare la modifica adottata nel 2017 e di adeguare di conseguenza l’articolo 49 capoverso 1 lettera c LNA. La base legale per riscuotere tasse sul traffico VFR va pertanto nuovamente abrogata.

4.1.14 Integrazione riguardante lo sviluppo di aeromobili e le imprese attive in questo settore (art. 57 D-LNA)

L’articolo 57 LNA disciplina, tra le altre cose, la costruzione di aeromobili che non sono soggetti al diritto aeronautico europeo recepito dalla Svizzera (i cosiddetti aeromobili non-EASA37, quali il Pilatus PC-21) e attribuisce competenze normative al DATEC. Sebbene l’articolo 4 dell’ordinanza del DATEC del 18 settembre 199538 concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA) richieda già oggi che le imprese di sviluppo («imprese di progettazione» nell’ODNA) dispongano di una certificazione, la LNA non prevede alcuna definizione corrispondente.

La modifica dell’articolo 57 LNA consente di creare una base legale esplicita per tale certificazione e di sancire per legge la distinzione tra sviluppo (progettazione) e costruzione.

4.1.15 Piloti di elicotteri: limite di età più elevato (art. 61 D‑LNA)

La normativa europea in vigore, applicabile anche in Svizzera, consente ai piloti di elicotteri di operare a bordo in equipaggio singolo39 solo fino all’età di 60 anni. Dal 2014 i piloti svizzeri hanno tuttavia beneficiato di autorizzazioni eccezionali. Dopo tutti questi anni, l’UE considera che i requisiti legali per concedere tali autorizzazioni, ossia la presenza di «circostanze imprevedibili urgenti» o di «esigenze operative urgenti», non siano più soddisfatti. L’EASA ha quindi introdotto condizioni sempre più restrittive per il loro rilascio. L’attuazione delle mozioni CTT-N 21.3020 ed Ettlin 21.3095 richiede ora che in Svizzera i piloti di elicotteri possano continuare a volare in equipaggio singolo fino all’età di 65 anni.

Poiché l’introduzione di una licenza nazionale violerebbe l’Accordo sul trasporto aereo CH-UE, è stato deciso, con il consenso degli autori della mozione, di rinunciare a questa soluzione. Con la presente revisione, si propone invece di stabilire per legge che le persone già in possesso di una licenza40 possano operare a livello commerciale in Svizzera fino all’età di 65 anni, a condizione che si sottopongano a esami medici estesi e a voli di prova semestrali. Questa soluzione è più facilmente attuabile dal punto di vista legale e, al contempo, tiene conto degli aspetti legati alla sicurezza.

4.1.16 Diritti dei passeggeri: disposizioni penali estese anche agli aeroporti (art. 91 cpv. 4 D-LNA)

Il regolamento (CE) n. 1107/200641 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo è applicabile in Svizzera dal 1° novembre 2009 e riguarda sia le imprese di trasporto aereo sia gli aeroporti. Allo stato attuale, tuttavia, la disposizione penale prevista all’articolo 91 capoverso 4 LNA si riferisce solo ai «trasportatori aerei». Questo complica l’attuazione della normativa europea nei confronti degli esercenti aeroportuali, nonostante anch’essi siano tenuti a rispettare obblighi ben precisi, in particolare per quanto riguarda l’assistenza ai passeggeri prima dell’imbarco.

La modifica proposta estende l’articolo 91 capoverso 4 LNA anche agli esercenti aeroportuali, consentendo l’applicazione del regolamento europeo in modo uniforme a tutte le parti obbligate. La modifica elimina una disparità di trattamento oggettivamente ingiustificata e garantisce una procedura omogenea.

4.1.17 Diritti dei passeggeri: innalzamento del limite di multa nel quadro di procedure penali amministrative contro persone giuridiche (art. 91bis D-LNA)

L’UFAC conduce ogni anno circa 6000 procedimenti penali amministrativi ai sensi della legge federale del 22 marzo 197442 sul diritto penale amministrativo (DPA) per applicare i regolamenti (CE) n. 261/200443 e n. 1107/2006. Questi procedimenti riguardano di norma persone giuridiche, in quanto indagare sulla persona fisica concretamente responsabile sarebbe sproporzionato o impossibile. In questi casi si applica l’articolo 7 DPA, che prevede una multa massima di 5000 franchi.

Al fine di garantire l’efficacia delle sanzioni – in particolare in caso di recidiva – la LNA deve essere modificata per permettere all’UFAC, alle condizioni previste dall’articolo 7 DPA, di comminare alle persone giuridiche multe fino a 10 000 franchi. Ciò semplificherà i procedimenti e ne rafforzerà l’effetto deterrente.

4.1.18 Ritiro della concessione (art. 93 D-LNA)

La revisione della LNA adottata nel quadro della legge federale del 18 giugno 199944 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani non ha comportato modifiche all’elenco delle concessioni previste dalla LNA. Da allora l’articolo 37 LNA disciplina la procedura di approvazione dei piani, mentre la concessione d’esercizio per gli aerodromi è regolata dall’articolo 36a LNA.

La presente revisione permette di correggere il rimando errato che figura attualmente all’articolo 93 LNA.

4.1.19 Giurisdizione (art. 98 cpv. 1 D-LNA)

La mozione Candinas 18.3700 incarica il Consiglio federale di trasferire alla Confederazione la giurisdizione penale per gli incidenti e gli inconvenienti aerei gravi. Attualmente, di questi casi si occupano le autorità cantonali, a meno che non si tratti di contravvenzioni. La modifica proposta all’articolo 98 LNA stabilisce che tutti i crimini e i delitti legati alla navigazione aerea – in particolare quelli commessi a bordo di un aeromobile e quelli che comportano un pericolo o una lesione di persone o di proprietà di terzi – saranno perseguiti e giudicati dal MPC. Le contravvenzioni restano invece di competenza dell’UFAC. La modifica esula leggermente da quanto chiesto dalla mozione, ma ne attua in modo coerente l’intenzione di fondo, ovvero centralizzare il perseguimento penale dei casi complessi.

4.1.20 Applicazione della «cultura giusta» (just culture) (art. 20 e 91ter D-LNA, art. 237 n. 3 D-CP)

I principi della «cultura giusta» (just culture) sono stati sanciti per la prima volta nel diritto aeronautico svizzero nel 200745 e in seguito adattati nel 2016 con il recepimento del regolamento (UE) n. 376/2014. Ad oggi tali principi hanno trovato applicazione, dal punto di vista penale, soltanto nel quadro di procedimenti penali amministrativi condotti dall’UFAC ma non di procedimenti penali ordinari. Questa situazione ha determinato una certa cautela nella segnalazione di aventi per timore di conseguenze negative, cautela accentuata dall’applicazione dell’articolo 237 del Codice penale46 (CP).

Piuttosto che per normative intersettoriali, il Consiglio federale propende per soluzioni adatte alle specificità del singolo settore. La revisione qui proposta implementa i principi fondamentali del regolamento UE e li adatta al diritto nazionale, creando così una chiara base legale per proteggere chi presenta una segnalazione e limitando l’uso delle informazioni in sede penale. Inoltre, nel CP sarà introdotta una disposizione che protegge, a determinate condizioni, le persone che hanno agito solo con negligenza lieve e che collaborano all’inchiesta ufficiale sulla sicurezza. L’obiettivo è rafforzare la fiducia nel sistema di segnalazione e raccogliere tempestivamente informazioni importanti per la sicurezza.

4.1.21 Controlli alcolemici eseguiti dagli aerodromi (art. 90bis lett. b e 100ter cpv. 1, 2, 5 e 6 D-LNA)

In base alla legislazione in vigore, se vi sono segni che un membro dell’equipaggio ha consumato alcol, i capi d’aerodromo possono rivolgersi alle autorità di polizia per far effettuare un controllo; l’UFAC, da parte sua, procede a controlli casuali nell’ambito delle ispezioni a terra. Per altri gruppi di persone rilevanti per la sicurezza – quali il personale aeroportuale, i soccorritori, i vigili del fuoco e il personale addetto alla manutenzione – non esiste, invece, una base legale esplicita per i controlli alcolemici, sebbene il regolamento (UE) n. 139/201447 prescriva la sobrietà in servizio. I regolamenti esistenti, come quelli aeroportuali, non sono sufficienti per soddisfare il requisito costituzionale di una base legale.

La presente revisione definisce questa base legale, in modo che la direzione aeroportuale possa ordinare e fare eseguire dalle autorità di polizia controlli alcolemici anche su questi gruppi di persone. Le relative procedure andranno stabilite nei rispettivi regolamenti aeroportuali. Si chiarisce, inoltre, che queste persone, a differenza dei membri dell’equipaggio, non sono soggette alle disposizioni penali della LNA. La modifica proposta rende più sicure le operazioni di volo, senza ledere in modo sproporzionato i diritti personali.

4.1.22 Trattamento dei dati e diritto di accesso (art. 107a cpv. 3 lett. bbis e g D-LNA)

Il regolamento delegato (UE) 2019/94548 e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/94749 sui sistemi aeromobili senza occupanti («unmanned aircraft system», UAS) sono stati recepiti nel quadro dell’Accordo sul trasporto aereo CH-UE e sono in vigore dal 1° gennaio 2023. Essi stabiliscono i requisiti tecnici e le condizioni di utilizzo dei droni, nonché gli obblighi di sorveglianza del mercato che incombono agli Stati membri. L’UFAC è stato designato come autorità competente per la sorveglianza del mercato svizzero (art. 10 del regolamento [UE] 2019/102050) e assume quindi nuovi compiti correlati all’esecuzione della legge nei confronti di operatori quali fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori.

La modifica dell’articolo 107a LNA è volta a garantire una sorveglianza efficace del mercato e l’applicazione della legislazione di riferimento. In futuro, l’UFAC sarà autorizzato a trattare anche i dati relativi a questi operatori economici, in particolare nel quadro di procedimenti penali e amministrativi e per verificare la conformità al diritto aeronautico. La modifica crea una base legale conforme al diritto per adempiere agli obblighi di vigilanza estesi nel settore degli UAS.

4.1.23 Utilizzo di dati biometrici (art. 107c D-LNA)

I dati personali biometrici sono dati particolarmente sensibili e il loro trattamento da parte di servizi federali richiede una base legale esplicita. Sebbene nel settore aeronautico si trattino già oggi dati personali (art. 107a LNA), non esiste ancora una base legale formale per quanto riguarda l’utilizzo di dati biometrici (ad es. per il controllo degli accessi alle aree di sicurezza o per rendere più efficaci i controlli dei passeggeri). Il diritto europeo vincolante per la Svizzera in quanto parte integrante dell’Accordo sul trasporto aereo CH-UE prevede procedure biometriche (ad es. il regolamento [UE] 2015/199851), ma il livello di dettaglio di tali procedure non è sufficiente per permetterne un’applicazione concreta.

La modifica prevista consente di utilizzare dati biometrici per due gruppi di persone: il personale munito di tesserino di accesso all’aeroporto o di un tesserino di membro dell’equipaggio, nell’ambito di controlli di sicurezza, e i passeggeri che forniscono volontariamente i propri dati biometrici tramite l’applicazione informatica di un fornitore di servizi privato. In entrambi i casi la partecipazione è volontaria e richiede il consenso scritto e informato dell’interessato. Questo consenso può essere revocato in qualsiasi momento, nel qual caso i dati memorizzati dovranno essere cancellati. Per il personale è prevista la possibilità di effettuare sia la verifica (confronto dei dati mediante badge) sia l’identificazione (confronto con dati memorizzati centralmente). I passeggeri possono autorizzare l’utilizzo dei propri dati biometrici per un volo specifico e superare i controlli di sicurezza senza la carta d’imbarco fisica. Sarà obbligatorio continuare a offrire la possibilità di seguire una procedura che non richieda dati biometrici. Gli aeroporti e le compagnie aeree che elaborano dati biometrici sono responsabili della loro protezione e della loro sicurezza conformemente a quanto previsto dalla legge federale del 25 settembre 202052 sulla protezione dei dati (LPD).

4.1.24 Deroghe alla legge sulla trasparenza (art. 107d D‑LNA, art. 15 cpv. 5 Lferr)

Le richieste di accesso a documenti presentate all’UFAC sulla base della LTras riguardano abitualmente rapporti relativi a audit, ispezioni e segnalazioni di eventi ai sensi del regolamento (UE) n. 376/2014. La divulgazione illimitata di queste informazioni, rilevanti per la sicurezza, comporta il rischio che i rapporti vengano redatti in modo meno preciso e che gli autori delle segnalazioni di eventi omettano dati importanti, con conseguenze negative per la sicurezza dell’aviazione e per la sicurezza aerea.

Per questo motivo si propone di limitare la LTras in tre ambiti chiaramente definiti:

  • – rapporti concernenti audit, ispezioni, perizie e controlli dell’UFAC;

  • – segnalazioni di eventi e relativa documentazione, trasmesse sulla base del regolamento (UE) n. 376/2014;

  • – documenti relativi alle inchieste sulla sicurezza condotte dal SISI.

L’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) si è espresso contro questa limitazione, ritenendo in particolare che le eccezioni contemplate dall’articolo 7 LTras offrano già sufficienti possibilità per limitare o negare l’accesso alle informazioni in questione.

L’eccezione proposta dal Consiglio federale serve a proteggere la cultura della segnalazione e il lavoro di prevenzione in materia di sicurezza. Allo stesso tempo, la revisione prevede che l’UFAC sia tenuto per legge a informare regolarmente il pubblico sulle sue attività di vigilanza. Questa disposizione si ispira a una disposizione analoga della Lferr, che viene completata per garantire un’attuazione coerente in tutte le modalità di trasporto.

4.1.25 Personale addetto alla sicurezza aerea: controlli dei precedenti personali (art. 108b – 108i D‑LNA, art. 46 lett. d n. 3 LCaGi, art. 10 cpv. 4 lett. g, 11 cpv. 5 lett. g, 12 cpv. 6 lett. f, 15 cpv. 1 lett. n e 16 cpv. 2 lett. s LSIP)

I controlli dei precedenti personali di collaboratori cui sono affidati compiti rilevanti per la sicurezza nel settore dell’aviazione civile sono un elemento centrale per la prevenzione delle minacce, in particolare quelle interne (ossia provenienti dai cosiddetti «insider»). Le disposizioni applicabili si basano sui regolamenti (UE) 2019/10353 e (UE) 2019/158354, entrati in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2022. Si distingue tra controlli standard e controlli rafforzati; questi ultimi includono anche accertamenti da parte dei servizi cantonali di polizia.

Il nuovo regolamento (UE) 2022/117455 ha ampliato il gruppo di persone da sottoporre a controlli rafforzati. Un pieno recepimento in Svizzera è possibile solo con una modifica della LNA. È emerso inoltre che le precedenti normative nazionali erano troppo imprecise, in particolare per quanto riguarda la sicurezza delle informazioni (cibersicurezza), le competenze e l’assunzione dei costi.

Al fine di applicare i requisiti UE più recenti recepiti nell’ambito dell’Accordo sul trasporto aereo CH-UE e di migliorare la certezza del diritto e le procedure, si propone di modificare la LNA per:

  • – estendere ad altre categorie la cerchia di persone da sottoporre ai controlli, in particolare nel campo della cibersicurezza;

  • – creare una base legale per il riconoscimento degli accertamenti eseguiti da altri Stati dell’UE/AELS;

  • – precisare i diritti e gli obblighi delle persone sottoposte ai controlli, dei servizi responsabili di questi ultimi e della polizia cantonale;

  • definire le fonti di informazione alle quali è ammesso attingere ai fini della valutazione del rischio per la sicurezza;

  • – regolamentare la copertura dei costi per gli accertamenti eseguiti dalla polizia.

Queste modifiche sono indispensabili per proseguire i controlli dei precedenti personali su una base legale conforme al diritto e rafforzano la protezione dell’aviazione civile.

4.2 Compatibilità tra compiti e finanze

Gli adeguamenti proposti, così come i compiti (nuovi o modificati) che ne derivano, non comportano per la Confederazione, i Cantoni e le parti interessate oneri finanziari supplementari sproporzionati rispetto ai benefici attesi: maggiore sicurezza aerea e dell’aviazione, funzionamento efficace e regolare della navigazione aerea e conformità alle normative internazionali. Le implicazioni finanziarie dettagliate sono presentate nel capitolo 6.

5 Commento ai singoli articoli

5.1 Legge federale sulla navigazione aerea (LNA)

Art. 4

Capoverso 1

Il contenuto dell’articolo 4 capoverso 1 rimane invariato. La modifica è di natura linguistica. In alcuni casi, infatti, la formulazione attuale ha dato adito a fraintendimenti. Ora si chiarisce che la delega di settori o competenze di vigilanza ai Cantoni, ai Comuni oppure a organizzazioni o persone idonee è vincolata al consenso di questi soggetti e non a quello della direzione dell’aerodromo. Tuttavia, in presenza di una tale delega, tutte le parti interessate devono essere consultate.

La responsabilità degli enti o delle persone cui sono stati delegati settori o competenze di vigilanza è disciplinata dall’articolo 19 della legge del 14 marzo 195856 sulla responsabilità (LResp).

Capoverso 2

Il nuovo capoverso 2 – analogo all’art. 180 cpv. 2 della legge federale del 29 aprile 198857 sull’agricoltura (LAgr) – stabilisce che i compiti e le competenze oggetto di delega devono essere definiti. Per tutti i rapporti di delega attualmente esistenti questo requisito è già soddisfatto e figura negli accordi contrattuali oppure nell’ordinanza applicabile. Ne sono un esempio gli articoli 8 OMSA e 37 capoverso 1 OACS. I settori e le competenze che possono essere oggetto di delega non sono elencati né sanciti dalla legge, al fine di continuare a garantire all’UFAC la massima flessibilità possibile. Nela sostanza, tuttavia, si tratta in ultima analisi delle competenze di vigilanza previste dal nuovo articolo 16 D-LNA. Quando si decide di effettuare una delega, le competenze trasmesse andranno specificate di caso in caso.

Si stabilisce inoltre che l’UFAC esercita la vigilanza su tutti i rapporti di delega. Anche questo principio è già espressamente previsto nei contratti di delega e nelle ordinanze del DATEC appena citate a titolo di esempio (art. 8 cpv. 2 OMSA e art. 37 cpv. 2 OACS).

Capoverso 3

Anche il capoverso 3 è nuovo e disciplina espressamente, in applicazione delle prescrizioni legislative, la competenza di emanare decisioni e il diritto di riscuotere emolumenti, ma soltanto in caso di delega a organizzazioni idonee. L’articolo 40 lettera f OACS è un esempio di autorizzazione a riscuotere emolumenti. In base all’articolo 3 capoverso 3 LNA si applicano tuttavia in tutti i casi di delega le regole previste al riguardo nell’ordinanza dell’UFAC del 28 settembre 200758 sugli emolumenti (OEm-UFAC). Per quanto riguarda la competenza di emanare decisioni, le organizzazioni idonee sono tenute a rispettare le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 196859 sulla procedura amministrativa (PA).

Capoverso 4

Il capoverso 4 corrisponde all’attuale capoverso 2.

Art. 16

Oggi la legislazione federale non disciplina in modo esaustivo le competenze di vigilanza. Secondo l’articolo 16 LNA in vigore, gli organi di vigilanza hanno il diritto di ispezionare gli aeromobili e il loro contenuto in qualsiasi momento e di verificare tutti i documenti di cui devono essere muniti. L’articolo 3b capoverso 2bis OSIA stabilisce che le persone che lavorano per l’UFAC hanno il diritto di accedere in qualsiasi momento all’infrastruttura aeronautica per esercitare le loro attività di vigilanza e che i diritti di accesso eventualmente necessari devono essere rilasciati loro gratuitamente. Tuttavia, alcune autorizzazioni, come l’accesso ai locali operativi di un’impresa, si fondano al momento solo sull’articolo 3 LNA, che designa l’UFAC quale autorità di vigilanza della navigazione aerea. I tesserini degli ispettori dell’UFAC si limitano a richiamare questo articolo, indicando genericamente che ai collaboratori dell’autorità di vigilanza deve essere consentito l’accesso in qualsiasi momento.

Nella sua nuova formulazione l’articolo 16 LNA definisce in modo dettagliato i diritti dei collaboratori dell’UFAC, in conformità con la legislazione sovraordinata. Ciò permette alle organizzazioni sottoposte a vigilanza di comprendere meglio l’estensione delle competenze dell’autorità e le implicazioni delle disposizioni europee pertinenti, peraltro imprecise e ancora a uno stato rudimentale. I diritti minimi dell’autorità di vigilanza sono stabiliti nei regolamenti europei pertinenti, che sono vincolanti anche per la Svizzera poiché recepiti nel quadro dell’Accordo sul trasporto aereo CH-UE. Si pensi, ad esempio, all’articolo 3 paragrafo 6 e all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 139/2014 per quanto riguarda gli aerodromi.

Disposizioni analoghe si trovano nell’articolo 5 del regolamento (UE) 2017/37360 – vincolante anche per la Svizzera sulla base dell’Accordo sul trasporto aereo CH-UE – per quanto riguarda i servizi della sicurezza aerea, e nell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 965/201261 per le operazioni di volo.

Non è necessario prevedere un ampliamento dei diritti di intervento e di vigilanza. L’articolo 16 D-LNA si limita alle prerogative essenziali, già applicabili in Svizzera in virtù del diritto europeo. Per motivi di chiarezza e trasparenza, tali prerogative sono ora sancite per legge e riunite in un unico articolo, valido per tutti i settori sui quali l’UFAC esercita la vigilanza.

Titolo marginale

In conformità con le modifiche apportate al contenuto dell’articolo 16 D-LNA, il titolo marginale diventa «5. Competenze di vigilanza».

Capoverso 1

Il primo capoverso dell’articolo 16 D-LNA definisce le competenze dell’UFAC in qualità di autorità di vigilanza ai sensi dell’articolo 3 LNA. nonché le disposizioni internazionali pertinenti che sono vincolanti per la Svizzera sulla base degli accordi da essa sottoscritti. Descrive inoltre gli strumenti ai quali l’UFAC può ricorrere per adempiere ai suoi doveri di vigilanza.

Capoversi 2 e 3

Questi due capoversi disciplinano le competenze concrete dei collaboratori dell’UFAC risultanti dall’attività di vigilanza generale dell’Ufficio. Va da sé che tali diritti possono essere esercitati solo nell’ambito delle attività di vigilanza e nei limiti delle stesse. Inoltre, l’operato delle autorità deve sempre essere guidato dal principio di proporzionalità. Le autorizzazioni di accesso ad hoc (ad es. tesserini o badge aeroportuali) di cui al secondo periodo del capoverso 2 sono ammesse solo per motivi tecnici; quando necessarie, devono essere rilasciate all’autorità di vigilanza immediatamente, in modo da non ostacolare le sue attività, e gratuitamente, in quanto l’UFAC non può sostenere alcun costo nel quadro delle sue attività di vigilanza e un eventuale sistema di rimborso causerebbe oneri e spese amministrativi inutili.

La formulazione «le organizzazioni e le imprese sottoposte a vigilanza» di cui al capoverso 3 è volutamente generica e comprende tutte le organizzazioni private, pubbliche o semipubbliche, imprese, aziende (proprie), loro servizi amministrativi oppure agenzie e filiali nonché, in particolare, persone giuridiche, collettività ecc. che già oggi sottostanno alla vigilanza dell’UFAC. Le «registrazioni» di cui all’articolo 16 capoverso 3 lettera a D-LNA includono sia audio sia video. Le «informazioni e spiegazioni» di cui all’articolo 16 capoverso 3 lettera b D-LNA possono essere fornite oralmente o in forma scritta. Eventuali restrizioni o riserve previste dalle basi legali europee prevalgono in virtù del primato del diritto internazionale.

Capoverso 4

Il capoverso 4 precisa che, nei casi in cui l’UFAC svolge operazioni d’inchiesta nell’ambito del perseguimento di un reato, sono fatte salve le disposizioni del Codice di procedura penale62 (CPP) e della DPA. Ad esempio, alle inchieste condotte dall’UFAC nell’ambito di un procedimento penale amministrativo si applicano le disposizioni degli articoli 37–42 DPA.

Alle procedure intraprese dall’UFAC nell’ambito del diritto amministrativo si applicano le disposizioni pertinenti della PA, come qui esplicitato per maggior chiarezza.

Art. 20

Titolo marginale

Poiché il contenuto di questo articolo viene esteso, il titolo marginale è stato completato aggiungendo il riferimento ai limiti posti all’utilizzazione delle informazioni che figurano nella segnalazione di un evento. È stato inoltre aggiunto il termine «cultura giusta».

Capoverso 1

Sopprimendo il secondo periodo, dal carattere puramente dichiarativo, si chiarisce che il sistema per la segnalazione di eventi particolari è indipendente dalle inchieste sugli incidenti aerei. La revisione qui presentata non modifica in alcun modo questa dualità.

I limiti che l’articolo 20 LNA pone all’utilizzazione delle informazioni concernono quindi solo le segnalazioni di eventi ai sensi del regolamento (UE) n. 376/2014 e non le notifiche al SISI, disciplinate dal regolamento (UE) n. 996/2010 (in merito vigono norme speciali sancite nella OIET). I due obblighi di notifica si sovrappongono, dato che anche gli incidenti e gli inconvenienti gravi ai sensi del regolamento (UE) n. 996/2010 devono essere notificati all’UFAC in base al regolamento (UE) n. 376/2014, ma non possono essere armonizzati in virtù dell’attuale quadro normativo.

Capoverso 2

Le indicazioni per il Consiglio federale sono state chiarite e spostate al capoverso 4.

Capoverso 3

La disposizione in vigore si concentra sulla rinuncia al perseguimento penale nel quadro di procedimenti penali amministrativi di competenza dell’UFAC.

Nell’ambito della presente revisione la rinuncia al perseguimento penale è sancita nell’articolo 91ter D-LNA e si applica sia ai procedimenti penali amministrativi sia ai procedimenti ordinari previsti dal diritto penale accessorio contenuto nella LNA. Ciò rende superflua una regolamentazione per via di ordinanza e quindi una norma di delega.

Osservazioni preliminari sul nuovo tenore degli articoli 20 capoversi 2 e 3, nonché 91ter capoverso 2 LNA (limiti nell’utilizzazione delle informazioni contenute nelle segnalazioni).

Il rischio che quanto figura nella segnalazione di un evento possa essere utilizzato in procedimenti penali, in procedimenti penali amministrativi o in procedimenti amministrativi contro l’informatore o le persone menzionate nella segnalazione compromette in modo significativo la propensione, da parte di chi lavora nell’aviazione, a notificare determinati fatti e, in particolare, il livello di dettaglio delle informazioni trasmesse. Per riuscire a ottenere un quadro quanto più completo dei rischi per la sicurezza nel settore aeronautico, l’UFAC e il settore dell’aviazione hanno bisogno che venga segnalato in modo dettagliato il maggior numero possibile di eventi. A tale scopo le persone coinvolte devono poter contare sul fatto che le informazioni contenute nelle segnalazioni verranno utilizzate contro di loro dalle autorità in un procedimento solo nei casi esclusi dalla protezione garantita da un sistema fondato sulla «cultura dell’errore» o «cultura giusta». Pertanto, ridurre l’utilizzabilità delle informazioni che figurano nelle segnalazioni di eventi è, insieme alla rinuncia al perseguimento penale, un elemento centrale dei meccanismi di protezione stabiliti dal regolamento (UE) n. 376/2014. La legislazione svizzera dispone già di uno strumento analogo con l’articolo 24 OIET – ripreso nell’articolo 26 capoverso 2bis D-LNA – che disciplina l’utilizzo in un procedimento penale delle dichiarazioni rese al SISI nel quadro di un’inchiesta su un incidente.

Tuttavia, in merito all’utilizzabilità delle informazioni contenute nelle segnalazioni di eventi, il regolamento (UE) n. 376/2014 è incompleto e in alcuni casi contraddittorio e inadeguato: ad esempio, dai suoi articoli 15 e 16 emerge solo implicitamente che quanto figura in una segnalazione di evento può essere utilizzato in modo illimitato allo scopo di adottare misure generali e non personali volte a migliorare la sicurezza. L’articolo 15 del regolamento europeo, inoltre, stabilisce che le segnalazioni di eventi non possono essere utilizzate per accertare colpe o responsabilità. Tuttavia si deve verificare, sulla base delle segnalazioni pervenute, se sono date le condizioni per non rinunciare al perseguimento penale.

Il regolamento (UE) n. 376/2014, pur esprimendo chiaramente se l’intenzione del legislatore europeo di limitare l’utilizzabilità delle informazioni che figurano nelle segnalazioni di eventi, ha carattere in parte programmatico63 e, per poter essere applicato in modo appropriato, richiede precisazioni a livello nazionale, consentite dalle riserve previste dal diritto europeo.

Il regolamento (UE) n. 376/2014 prevede diversi tipi di segnalazione, le cui caratteristiche possono combinarsi in diverse varianti:

  • – segnalazione obbligatoria conformemente all’obbligo di segnalazione previsto dal diritto penale amministrativo;

  • – segnalazione spontanea;

  • – segnalazione relativa all’operato dell’informatore e che quindi può essere messa a suo carico;

  • – segnalazione relativa all’operato di terzi;

  • – segnalazione basata su un evento che non va qualificato come «caso» ai sensi dell’articolo 16 paragrafo 10 del regolamento (UE) n. 376/2014 (comunemente detto «caso di lieve entità»);

  • – segnalazione basata su un evento qualificato come «caso» ai sensi dell’articolo 16 paragrafo 10 del regolamento (UE) n. 376/2014 (comunemente detto «caso grave»).

L’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 4 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 376/2014 è garantito, per quanto riguarda la procedura penale e la procedura penale amministrativa, mediante le sanzioni previste dall’articolo 141a lettera d dell’ordinanza del 14 novembre 197364 sulla navigazione aerea (ONA) in combinato disposto con l’articolo 91 capoverso 1 lettera i LNA (e ciò in contraddizione logica con le segnalazioni spontanee di cui all’art. 5 del regolamento [UE] n. 376/2014). Di conseguenza, per la dichiarazione il cui contenuto può costituire un elemento a carico della persona stessa che la rende, va preso in considerazione il principio secondo cui nemo tenetur se ipsum accusare vel prodere («nessuno è tenuto ad accusarsi o a tradirsi», ossia il principio che garantisce alla persona il diritto di non deporre a proprio carico e di non cooperare nel quadro dell’inchiesta in corso). Questo principio, che scaturisce dall’articolo 6 della Convenzione del 4 novembre 195065 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e dagli articoli 29 e 32 della Costituzione federale del 18 aprile 199966 (Cost.), solleva l’imputato dall’obbligo di partecipare attivamente alla propria incriminazione. In particolare, stabilisce che le dichiarazioni rese sotto coercizione non possono essere utilizzate in procedimenti penali o di natura penale.

Il principio in questione, tuttavia, non è assoluto. Nel quadro di procedimenti amministrativi esso può, in particolare, essere limitato (anche) per le persone fisiche, persino quando tali procedimenti, secondo i criteri stabiliti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU), hanno carattere quasi penale67. Non si applica invece ai procedimenti amministrativi privi di tale carattere (ossia che, ad es., si concludono con l’adozione di misure conservative).

Gli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) n. 376/2014 non tengono conto (adeguatamente) delle distinzioni di cui sopra. L’articolo 20 capoversi 2 e 3 D-LNA (e l’art. 91ter cpv. 2 D-LNA per la procedura penale e penale amministrativa) mira a garantire un equilibrio tra l’esigenza di proteggere l’informatore e le persone menzionate nella sua segnalazione e l’interesse pubblico al rispetto delle procedure penali e amministrative previste dal diritto aeronautico, nonché al mantenimento e miglioramento della sicurezza aerea. Questo approccio è coerente con la volontà del legislatore europeo, che persegue lo stesso obiettivo. Una certa divergenza rispetto alla volontà del legislatore europeo consiste nel fatto che, nei procedimenti penali e nei procedimenti penali amministrativi, la legislazione federale consente di utilizzare, sia in casi gravi sia in casi di lieve entità, le segnalazioni di terzi contenenti informazioni a carico; nei procedimenti amministrativi finalizzati all’adozione di misure conservative, è ammesso utilizzare segnalazioni auto-incriminanti e segnalazioni di terzi, sia nei casi gravi sia nei casi di lieve entità. Tuttavia, queste differenze riguardano principalmente aspetti procedurali (limitazione dell’utilizzazione di informazioni) che, come spiegato sopra, anche nell’UE esulano fondamentalmente dalla competenza del legislatore europeo e che, come già rammentato in precedenza, il regolamento (UE) n. 376/2014 riserva espressamente, in diversi punti, al legislatore nazionale.

Il campo d’applicazione delle disposizioni degli articoli 20 capoversi 2 e 3 e 91ter capoverso 2 D-LNA comprende sia i procedimenti penali ordinari condotti dai ministeri pubblici – o, se sarà adottato l’art. 98 cpv. 1 D-LNA, comunque dal MPC – sia i procedimenti penali amministrativi e i procedimenti amministrativi che competono all’UFAC. Le relative disposizioni prevalgono sulle norme procedurali ordinarie, secondo il principio lex specialis derogat legi generali («la norma speciale deroga la norma generale»; cfr. anche art. 8 cpv. 1 CPP e art. 4 PA).

Tuttavia, la presente revisione non implica che le segnalazioni di eventi saranno inoltrate alle autorità penali ordinarie o che l’UFAC le trasmetterà loro a prescindere da ogni valutazione. È vero che le disposizioni concernenti i limiti all’utilizzazione delle informazioni e la rinuncia all’azione penale sono rivolte anche alle autorità penali ordinarie; tuttavia, questo serve solo a garantire che le informazioni che figurano nella segnalazione di un evento pervenuta in un modo o nell’altro a queste autorità (ad es. nell’ambito di un esame degli atti) non possano essere utilizzate nel quadro di un procedimento penale avviato indipendentemente da tale segnalazione. Questo meccanismo supplementare di protezione intende consolidare ulteriormente la fiducia delle persone che partecipano al sistema di segnalazione e ridurre al minimo le deroghe rispetto al diritto europeo in materia.

Capoverso 2

Lettera a

Si chiarisce in primo luogo che le informazioni a carico dell’informatore (o di terzi) contenute nelle segnalazioni di eventi possono essere utilizzate senza restrizioni per esaminare se sussistono le condizioni per rinunciare al procedimento penale, come stabilito dall’articolo 91ter capoverso 1 D-LNA. In assenza di tali condizioni, la decisione in merito alla rinuncia non potrebbe essere presa.

Autorizzando in modo esplicito l’utilizzo di informazioni per decidere se rinunciare o meno al procedimento penale, la disposizione si discosta dal testo letterale, ma non dalla ratio legis (principio ispiratore) degli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) n. 376/2014.

Lettera b

La lettera b chiarisce che tutte le informazioni che figurano nelle segnalazioni di eventi possono essere utilizzate per disporre e attuare misure generali intese a mantenere e migliorare la sicurezza aerea. Si pensi, ad esempio, a una modifica della struttura dello spazio aereo decisa sulla base di una segnalazione oppure a un intervento dell’autorità nel senso di un atto materiale.

Lettera c

Per semplificare la struttura della disposizione, l’articolo 20 capoverso 2 lettera c stabilisce – a prima vista in contrasto con l’obiettivo della revisione – che le informazioni contenute nelle segnalazioni di eventi possono essere utilizzate in tutte le configurazioni sopra descritte. Questo principio, tuttavia, è soggetto alla riserva del capoverso 3 e dell’articolo 91ter capoverso 2, che pongono limiti di ampia portata alla possibilità di utilizzare queste informazioni. Questi limiti si fondano sugli obiettivi perseguiti dal regolamento (UE) n. 376/2014 e su quanto la giurisprudenza ha dedotto dal principio nemo tenetur (diritto di non deporre a proprio carico).

Capoverso 3

Il capoverso 3 stabilisce che nei casi di lieve entità – ossia quelli che non vanno qualificati come casi ai sensi dell’articolo 16 paragrafo 10 del regolamento (UE) n. 376/2014 – le informazioni che possono costituire elementi a carico dell’informatore o di terzi non possono essere utilizzate nell’ambito di procedimenti amministrativi finalizzati all’adozione di misure di ammonimento.

Tuttavia, in assenza di una restrizione al capoverso 3, le informazioni che figurano in una segnalazione e che possono costituire elementi a carico dell’informatore o di terzi sono utilizzabili nei procedimenti amministrativi per adottare misure conservative (ad es. revoca di certificati medici di idoneità, revoca a titolo cautelare di licenze, imposizione di divieti di volo per lo spazio aereo svizzero), sia in casi di lieve entità sia in quelli qualificati come «casi» ai sensi dell’articolo 16 paragrafo 10 del regolamento (UE) n. 376/2014. L’adozione di misure conservative deve essere possibile anche in casi minori, ad esempio quando una violazione di poco conto dello spazio aereo è dovuta a una mancanza di conoscenze e competenze oppure alla compromissione delle condizioni mediche necessarie per l’idoneità al volo. In tali situazioni, l’autorità di vigilanza deve poter intervenire con una misura conservativa, in modo da prevenire future minacce alla sicurezza aerea, basandosi senza restrizioni sulle informazioni che figurano nelle segnalazioni di eventi.

L’articolo 16 paragrafo 10 del regolamento (UE) n. 376/2014 definisce il comportamento per il quale il sistema fondato sulla «cultura giusta» non prevede alcuna protezione. Il comportamento doloso di cui alla lettera a non presenta particolari problemi di interpretazione. Più difficile, invece, è comprendere il comportamento descritto alla lettera b. Nel settore aeronautico questo comportamento viene spesso equiparato alla «negligenza grave» contemplata dal diritto civile. Per distinguere tra un comportamento accettabile e uno inaccettabile nell’ottica della «cultura giusta» si ricorre sovente nella pratica a un test di sostituzione68. Inoltre, la terminologia relativa al concetto di «responsabilità»69 nelle versioni tedesca, francese e italiana è fuorviante: la versione inglese («profound failure of professional responsibility») chiarisce che si tratta di una grave mancanza di responsabilità professionale, rinviando quindi al principio di diligenza. La formulazione non può essere interpretata come una limitazione del campo d’applicazione alle sole attività professionali o commerciali. Sarebbe infatti contrario al senso e allo scopo del regolamento escludere, per esempio, i piloti privati. Presumibilmente proprio a causa di questa formulazione in parte ambigua, la documentazione orientativa («guidance material») sul regolamento (UE) n. 376/2014 descrive a chiare lettere gli obblighi di segnalazione che incombono ai piloti privati (v. n. 5.2).

In linea con la ratio legis e la giurisprudenza della Corte EDU70, le «informazioni che possono costituire elementi a carico» vanno intese in senso ampio. Esse comprendono tutte le informazioni che, in un procedimento amministrativo, influiscono negativamente sulla posizione di una determinata persona.

Considerata l’analogia71 con la revoca della licenza di condurre prevista dalla legislazione sulla circolazione stradale, i procedimenti amministrativi finalizzati alla revoca o alla limitazione di autorizzazioni potrebbero essere riconosciuti dalla giurisprudenza come aventi carattere penale72. In tal caso si applicherebbero le garanzie dell’articolo 6 paragrafo 1 CEDU e il principio nemo tenetur. La validità di questo principio, tuttavia, non è assoluta. Tenuto conto della natura limitata delle garanzie e del fatto che, al momento di intraprendere la loro attività nel settore aeronautico, le persone interessate si sono volontariamente sottoposte a un rapporto di vigilanza speciale, l’obbligo di notifica appare compatibile con l’articolo 6 paragrafo 1 CEDU73. La decisione sull’utilizzabilità delle informazioni contenute nella segnalazione di un evento va presa alla luce delle circostanze di ogni singolo caso.

Capoverso 4

Il capoverso 4 riprende, in forma modificata, le indicazioni per il Consiglio federale e la delega di competenza legislativa che figurano attualmente nell’articolo 20 capoversi 2 e 3 LNA. Al Consiglio federale è espressamente conferita la facoltà di emanare ordinanze riguardanti questioni organizzative legate al sistema di segnalazione ufficiale nonché la possibilità di estendere ad altre categorie di aeromobili il campo d’applicazione delle norme europee concernenti la «cultura giusta» recepite in Svizzera conformemente all’allegato I del regolamento (UE) n. 2018/1139. Può inoltre dispensare dall’obbligo di denuncia le persone incaricate di trattare le segnalazioni di eventi.

Considerata la disposizione che impone la rinuncia al perseguimento penale, non è necessario esonerare esplicitamente dall’obbligo di procedere i collaboratori dell’UFAC incaricati di svolgere compiti di vigilanza o le autorità di perseguimento penale, né nella LNA né, tramite una norma di delega, nell’ONA. Per quanto riguarda i collaboratori che non esercitano compiti di vigilanza, la questione non si pone.

Art. 22, titolo marginale, art. 23 cpv. 1 e art. 24 cpv. 1

In questi tre articoli il termine «incidente» è sostituito con «inconveniente».

Art. 26 cpv. 2bis

Il tenore dell’articolo 24 OIET, secondo il quale le informazioni fornite da una persona nell’ambito di un’inchiesta sulla sicurezza possono essere utilizzate in un procedimento penale soltanto con il suo consenso, è ripreso senza modifiche nel nuovo capoverso 2bis. Quando entrerà in vigore la presente revisione della LNA, l’articolo 24 OIET sarà modificato di conseguenza.

Non avrebbe invece senso reintrodurre la facoltà di non rispondere, soppressa con la revisione dell’OIET entrata in vigore il 1° gennaio 202574, che ha abrogato l’articolo 40 OIET. Tale facoltà si fonda sull’articolo 158 capoverso 1 lettera b CPP, secondo il quale la polizia e il pubblico ministero sono tenuti a informare l’imputato del diritto di rifiutare di rispondere e di collaborare. Il SISI non è un’autorità ai sensi di questa disposizione, né conduce procedimenti penali. Infine, la facoltà di non rispondere sarebbe incompatibile con i principi della «cultura giusta» (collaborare alla procedura di inchiesta allo scopo di migliorare la sicurezza aerea). L’introduzione del capoverso 2bis nell’articolo 26 D-LNA stabilisce un meccanismo di protezione conforme a una cultura orientata all’apprendimento dagli errori.

Art. 27 cpv. 2 lett. a

Dall’articolo 27 capoverso 2 lettera a D-LNA è stata eliminata la prova dei diritti d’uso sull’aerodromo previsto quale ubicazione dell’esercizio.

Art. 36

Titolo marginale

Oltre a delegare al Consiglio federale la competenza di limitare il numero di aerodromi, che già figura nel testo in vigore, l’articolo 36 D-LNA introduce disposizioni concernenti il Piano settoriale. Per queste ragioni, il titolo marginale diventa «1. Competenza, piano settoriale».

Capoverso 1

Il primo capoverso è ripreso senza modifiche.

Capoverso 2

Il nuovo capoverso 2 sancisce a livello di legge quanto figura già nell’articolo 3a capoverso 1, primo periodo, OSIA. Nella LNA non è necessario ribadire che i piani settoriali della Confederazione vincolano, oltre a tutte le autorità, anche le organizzazioni e le persone di diritto pubblico e privato che non fanno parte dell’Amministrazione, quando sono incaricate di svolgere compiti pubblici. Ciò è già stabilito dall’articolo 22 dell’ordinanza del 28 giugno 200075 sulla pianificazione del territorio. La menzione del PSIA nella LNA non modifica il principio di equivalenza tra il piano settoriale e i piani direttori cantonali, principio che deriva dalla legislazione sulla pianificazione territoriale.

Capoverso 3

Il capoverso 3 riprende quanto stabilito dal capoverso 2 in vigore, secondo il quale il Consiglio federale può limitare il numero di idroscali. Oggi in Svizzera esiste un solo idroscalo, che è situato nella parte superiore del Lago di Zurigo, presso Wangen (SZ). Non sono previsti né sono pensabili ulteriori idroscali. Nella presente revisione la disposizione è stata estesa in modo che sia il Consiglio federale a stabilire in generale il numero di aerodromi civili nel PSIA. Tale prassi è già applicata attraverso la definizione della rete di infrastrutture aeronautiche nel PSIA, dalla quale deriva anche il numero di idroscali.

Capoverso 4

Il capoverso 4 riprende l’articolo 37 capoverso 5 LNA, secondo il quale l’approvazione di piani per infrastrutture aeroportuali è subordinata all’esistenza di un PSIA, se tali infrastrutture incidono in modo rilevante sull’ambiente e sulla pianificazione del territorio. Nell’articolo 36 capoverso 4 D-LNA tale requisito viene esteso a tutti i progetti nel settore delle infrastrutture aeronautiche, in particolare all’approvazione dei regolamenti d’esercizio e di loro modifiche ai sensi dell’articolo 36c, nonché all’adozione di piani delle zone di sicurezza (art. 43). Questo requisito non è nuovo per i regolamenti d’esercizio, che possono essere approvati solo se conformi a quanto definito nel PSIA, come previsto dall’articolo 25 OSIA.

Art. 36a cpv. 5

Il nuovo capoverso 5 dell’articolo 36a D-LNA esclude esplicitamente il rilascio di concessioni d’esercizio aeroportuali dalle disposizioni generali della LAPub in materia di trasferimento di compiti pubblici e rilascio di concessioni, in linea con il principio «lex specialis derogat legi generali». In tal modo il rilascio delle concessioni d’esercizio continuerà a non essere soggetto alla legislazione sugli appalti pubblici.

Questa eccezione non si applica però alle cosiddette subconcessioni rilasciate dal concessionario. Secondo agli articoli 36a capoverso 3 LNA e 15 OSIA, l’esercente dell’aeroporto può trasferire determinati compiti a terzi. La prassi ammette anche il trasferimento a terzi dell’intera gestione aeroportuale. Conformemente all’ultimo periodo dell’articolo 36a capoverso 3 LNA, il concessionario rimane comunque responsabile nei confronti della Confederazione per l’adempimento degli obblighi che risultano dalla legge o dalla concessione. Se desidera trasferire singoli compiti o l’intera gestione a terzi, è peraltro vincolato alle disposizioni del diritto internazionale. Nel settore delle operazioni di assistenza a terra, è rilevante soprattutto la direttiva 96/67/CE76; inoltre, vanno rispettati gli obblighi derivanti da accordi bilaterali o multilaterali, in particolare quelli di libero scambio, che garantiscono il reciproco accesso al mercato.

Art. 36abis

L’articolo 37u LNA è stato spostato e ora figura come articolo 36abis D-LNA. In tal modo, la garanzia di mantenere gli aeroporti nazionali nel loro stato attuale figura subito dopo le norme riguardanti la concessione d’esercizio. ​

Al capoverso 2 è aggiunto il capoverso 3, in cui si precisa che, vista la funzione che il PSIA attribuisce agli aeroporti nazionali di Ginevra e Zurigo in quanto parte del sistema dei trasporti, il mantenimento del loro stato attuale è garantito non solo per quanto riguarda gli edifici e le strutture, ma anche il volume delle operazioni, in particolare gli orari d’esercizio. La protezione si estende quindi non solo alle strutture esistenti, ma anche ai parametri delle operazioni aeroportuali definiti nel PSIA e nei regolamenti d’esercizio. In questo modo si garantisce anche in futuro, ad esempio, che gli orari d’esercizio non subiscano limitazioni, nemmeno nell’ambito di procedure di risanamento previste dalla legislazione sulla protezione dell’ambiente.

Art. 36b–36d, titolo marginale

Il nuovo articolo 36abis D-LNA comporta una modifica alla numerazione dei titoli marginali degli articoli 36b–36d LNA.

Art. 36dbis

Il tenore del nuovo articolo 36dbis D-LNA si rifà a quello dell’articolo 63 capoverso 3 LTV, che delega al Consiglio federale la facoltà di emanare disposizioni riguardanti il trattamento (vendita all’incanto) di oggetti trovati. La base legale contempla anche gli oggetti ritirati ai passeggeri aerei durante i controlli di sicurezza. L’espressione «vendita all’incanto», utilizzata nella LTV, è sostituita da un più generico «trattamento», poiché in pratica gli oggetti in questione potranno essere venduti anche tramite trattative private o su portali Internet a prezzi fissi. In analogia all’articolo 77 OTV, si precisa che il Consiglio federale può emanare disposizioni dettagliate per via di ordinanza.

Art. 37 cpv. 5

Il capoverso 5 dell’articolo 37 LNA è abrogato, poiché la disposizione è ripresa nell’articolo 36 capoverso 4 D-LNA.

Art. 37m

In base al secondo periodo inserito nell’articolo 37m capoverso 1 D-LNA, l’autorizzazione di impianti accessori da parte dell’autorità cantonale competente è subordinata al consenso dell’UFAC. Le relative disposizioni procedurali figurano già all’articolo 29 OSIA, ma a seguito della modifica dell’articolo 37m D-LNA anche l’OSIA sarà adeguata.

Inoltre, un’aggiunta al capoverso 2 dà all’UFAC il diritto di consultare l’esercente dell’aerodromo e il fornitore di servizi della sicurezza aerea in merito agli impianti accessori. Questa valutazione permetterà poi all’UFAC di meglio giustificare il suo consenso o la sua decisione di rifiutare un impianto accessorio.

Con la modifica all’articolo 37m capoverso 3 D-LNA, inoltre, non sarà più l’autorità cantonale bensì l’UFAC a stabilire se un impianto accessorio può pregiudicare la sicurezza aerea o compromettere l’esercizio dell’aerodromo.

Tuttavia, l’autorità cantonale rimane responsabile di verificare tutti gli altri requisiti previsti per il rilascio dell’autorizzazione.

Il capoverso 4 rimane invariato.

Art. 37n

Il capoverso 1 dell’articolo 37n D-LNA è integrato con una precisazione. Le zone riservate servono a mantenere libere determinate superfici: si tratta di parcelle destinate a future strutture aeroportuali o, d’ora in poi, anche a futuri impianti della sicurezza aerea. L’UFAC potrà continuare a delimitare queste zone di sua iniziativa o su richiesta del Cantone o dei Comuni, ma la cerchia dei possibili richiedenti è stata ampliata per includere anche i fornitori di servizi della sicurezza aerea. Inoltre, si afferma esplicitamente che il diritto di presentare una richiesta in tal senso non è aperto a tutti gli esercenti di aerodromo, bensì solo agli aeroporti.

Il precedente capoverso 2 è spostato senza modifiche al capoverso 3 dell’articolo 37nbis D-LNA.

Art. 37nbis

I capoversi 1 e 2 del nuovo articolo 37nbis D-LNA stabiliscono la procedura per determinare le zone riservate, finora disciplinata dal primo e dal secondo periodo dell’articolo 37n capoverso 1 LNA. La procedura è armonizzata con quella di approvazione dei piani stabilita negli articoli 37–37k LNA. In tal modo viene meno la consultazione dei Comuni e dei proprietari fondiari interessati, che in precedenza spettava ai Cantoni. Come nella procedura di approvazione dei piani, i Cantoni saranno invitati dall’UFAC a esprimere il loro parere. Saranno sentiti anche i servizi federali interessati.

L’articolo 37nbis capoverso 2 D-LNA disciplina la pubblicazione, il deposito pubblico e la possibilità di presentare opposizione. La richiesta di delimitare una zona riservata e il progetto elaborato dall’UFAC saranno depositati per un periodo di 30 giorni presso i Cantoni e i Comuni interessati, analogamente a quanto avviene per la procedura di approvazione dei piani. Il deposito sarà reso noto negli organi di pubblicazione ufficiali, indicando che è possibile presentare opposizione. Conformemente alla nuova disposizione, i Comuni e i proprietari fondiari potranno e dovranno partecipare alla procedura, nell’ambito della quale avranno la possibilità di presentare opposizione, mentre non saranno più sentiti dal Cantone. Ciò corrisponde a quanto avviene per la già collaudata procedura di approvazione dei piani.

Il capoverso 3 corrisponde all’attuale articolo 37n capoverso 2 LNA.

Art. 37o

Con la modifica dell’articolo 37o capoverso 1 D-LNA, la procedura per delimitare zone riservate sarà organizzata in modo tale che l’effetto preclusivo inizi con il deposito pubblico dei piani. Il diritto aeronautico riconosce già questa preclusione immediata nel caso delle zone di sicurezza (art. 43 LNA). Gli effetti del deposito pubblico di una zona riservata corrispondono sostanzialmente a quelli del deposito pubblico di una zona di pianificazione ai sensi dell’articolo 27 LPT. In particolare, non possono essere eseguite trasformazioni edilizie contrarie allo scopo della zona riservata. Resta possibile intervenire a scopo di manutenzione oppure per eliminare pericoli o prevenire danni.

Il capoverso 2 precisa la deroga per ulteriori progetti attualmente prevista all’articolo 37o, terzo periodo. Le condizioni per l’autorizzazione dei provvedimenti rimangono invariate; in particolare, il proprietario deve rinunciare a qualsiasi successiva indennità per il plusvalore che ne risulta o per la sua perdita. Secondo la modifica proposta, inoltre, la valutazione di questi provvedimenti spetterà all’UFAC.

Art. 37p, titolo marginale, e cpv. 2

Poiché il campo d’applicazione della zona riservata è stato esteso agli impianti di sicurezza aerea, anche i servizi attivi in questo ambito devono poterne richiedere la soppressione. Occorre pertanto completare l’articolo 37p D-LNA e adattare il titolo marginale («d. Soppressione»).

Art. 37u

L’articolo è abrogato. Il suo contenuto è ripreso nel nuovo articolo 36abis D-LNA.

Art. 40b cpv. 4–6

In base alla legislazione in vigore, la collaborazione tra Skyguide e un fornitore estero di servizi della sicurezza aerea non deve comportare «limitazioni insostenibili per il servizio della sicurezza aerea in Svizzera» (art. 40b cpv. 3 LNA).

La fornitura di servizi della sicurezza aerea di importanza nazionale non può essere oggetto di delega (art. 40b cpv. 4 LNA). Secondo il diritto vigente, questo divieto include le installazioni tecniche ed edili nonché il personale necessari alla fornitura di tali servizi. La modifica proposta conferma il principio secondo cui la fornitura di servizi della sicurezza aerea di importanza nazionale non può essere oggetto di delega (cpv. 4). Tali servizi continueranno a essere definiti dal Consiglio federale. Tuttavia, considerata la rapida modernizzazione del sistema ATM europeo, e in particolare l’obiettivo della separazione spaziale tra infrastrutture (impianti di sicurezza aerea) e servizi, occorre lasciare al Consiglio federale la possibilità di decidere in quali casi è consentita la delega di determinati servizi di telecomunicazione, navigazione e sorveglianza («communication, navigation and surveillance services» CNS), di servizi di informazione aeronautica («aeronautical information services» AIS) e di servizi di dati sul traffico aereo («air data services» ADS) necessari per la fornitura di servizi della sicurezza aerea di importanza nazionale. In questo modo, sarà possibile acquistare tali servizi a condizioni di mercato o in collaborazione con terzi, o di offrirli attraverso Skyguide (anche al di fuori del territorio svizzero).

Nel definire i presupposti per la delega, il Consiglio federale terrà conto delle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2803 relativo all’attuazione del cielo unico europeo, in particolare dell’articolo 11 (v. rimando inserito nell’art. 40b capoverso 6 D‑LNA). Quest’ultimo stabilisce che i fornitori di servizi di traffico aereo possono, se del caso, acquistare servizi CNS, AIS o ADS o MET (questi nel caso in cui gli Stati membri non abbiano designato un fornitore di MET) a condizioni di mercato, anche mediante appalti pubblici o altre forme di accordi.

Pertanto, la modifica dell’articolo 40b capoverso 4 secondo periodo D-LNA mira ad attenuare l’attuale divieto di delega concernente le installazioni tecniche e il personale necessari alla fornitura di servizi della sicurezza aerea. La modifica del capoverso 5 permetterà al Consiglio federale di determinare per quali servizi di importanza nazionale sarà possibile prevedere una delega riguardo alle installazioni (tecniche ed edili) e al personale necessari.

I presupposti per la delega saranno determinati dal Consiglio federale (a livello di ordinanza), ma sin dall’inizio saranno vincolati alla condizione che non si verifichino «limitazioni insostenibili» per la navigazione aerea in Svizzera. Come dimostrato da recenti casi occorsi nell’ambito della sicurezza aerea (caso «clear the sky» del 15 giugno 2022), una perdita di controllo (ad es. a causa di un guasto hardware o software) può verificarsi anche sotto la responsabilità di Skyguide. Allo stesso tempo, in linea di principio la posizione di monopolio occupata da Skyguide nella fornitura di servizi della sicurezza aerea di importanza nazionale non cambierà. Anche i servizi MET continueranno a essere forniti integralmente da MeteoSvizzera.

Nel definire i presupposti per la delega, il Consiglio federale terrà altresì, e in prima linea, conto della necessità di mantenere e proteggere la sovranità dello spazio aereo svizzero. I servizi di navigazione aerea nell’ambito della sicurezza e della difesa militare non dovranno in alcun caso subire limitazioni. Inoltre, l’eventuale delega di determinati servizi o l’acquisizione di dati sul traffico aereo dovrà avvenire solo dopo una valutazione d’impatto e un’analisi costi-benefici completa, i cui risultati confermino che sarà possibile raggiungere gli obiettivi strategici stabiliti dalla Confederazione in qualità di proprietaria di Skyguide.

Come già in passato, i seguenti servizi della sicurezza aerea non potranno essere delegati all’estero:

  • – servizi della sicurezza aerea e condotta strategica per l’aviazione militare;

  • – servizi di controllo d’aerodromo degli aeroporti nazionali;

  • – servizi di controllo degli avvicinamenti e dei decolli degli aeroporti nazionali;

  • – servizi di controllo dei voli di rotta, se necessari per i voli da e verso la Svizzera.

Le condizioni quadro e i requisiti ai quali è vincolata la delega di servizi CNS, AIS e ADS necessari per la fornitura dei servizi della sicurezza aerea sopra elencati andranno specificati nell’ordinanza del 18 dicembre 199577 concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA).

Come già previsto dal diritto in vigore (art. 9b OSA), l’UFAC esamina le condizioni per la delega di questi servizi tenendo conto di tutti gli aspetti della sicurezza (sicurezza aerea e sicurezza dell’aviazione) e autorizza la delega a fornitori esteri solo se questi ultimi soddisfano tutte le disposizioni pertinenti della legislazione aeronautica.

Art. 42 cpv. 3

Conformemente alla nuova procedura per adottare il piano delle zone di sicurezza (art. 43 D-LNA), l’esercente aeroportuale non deve più sentire i Governi dei Cantoni interessati e l’UFAC. Il secondo periodo della disposizione in oggetto stabilisce che è possibile elaborare piani delle zone di sicurezza anche per gli impianti di sicurezza aerea; a differenza degli aeroporti, tuttavia, non vi è alcun obbligo in tal senso. Secondo la modifica proposta, spetta all’esercente aeroportuale o al fornitore di servizi della sicurezza aerea presentare il piano all’UFAC per approvazione.

Art. 43

Capoversi 1 e 2

I capoversi 1 e 2, primo periodo, corrispondono all’articolo 37d relativo alla procedura di approvazione dei piani. Il secondo periodo del capoverso 2 corrisponde al capoverso 1, secondo periodo, attualmente in vigore. Il tenore dell’articolo è precisato per chiarire che l’effetto preclusivo del piano delle zone di sicurezza decorre dal deposito pubblico. Inoltre, le eccezioni alle indicazioni che figurano nei piani di utilizzazione e le trasformazioni edilizie in contrasto con il piano devono essere valutate e autorizzate dall’UFAC. Secondo il diritto vigente, questo compito spetta al depositante, che di solito è l’aeroporto.

Capoverso 3

Il capoverso 3 corrisponde all’articolo 37f capoversi 1 e 3 relativi alla procedura di approvazione dei piani. Le opposizioni non saranno più presentate al Cantone, bensì direttamente all’UFAC. Di conseguenza, i Cantoni non saranno più tenuti a condurre trattative con gli opponenti.

Capoversi 4 e 5

Il capoverso 4, primo periodo, riprende sostanzialmente il precedente capoverso 3, salvo che l’UFAC ha sostituito il DATEC in veste di autorità. Poiché il piano delle zone di sicurezza dispiega il suo effetto preclusivo sin dal deposito pubblico dei piani e, per motivi di sicurezza, tale effetto deve essere mantenuto durante tutta la procedura di approvazione, viene introdotta la disposizione secondo la quale il ricorso non ha effetto sospensivo.

Il capoverso 5 corrisponde all’attuale capoverso 4.

Art. 49 cpv. 1

Ad eccezione della lettera c, il contenuto dell’articolo 49 D-LNA rimane invariato. Non è possibile stralciare completamente l’articolo 49 capoverso 1 lettera c LNA, in quanto i costi per l’infrastruttura, l’esercizio e gli accantonamenti connessi alla fornitura di informazioni e dati aeronautici e alla gestione della banca dati nazionale centralizzata devono essere coperti dalle tasse riscosse dai fornitori di servizi della sicurezza aerea presso gli utenti dei dati e delle informazioni. Pertanto, la necessità di una base legale permane e l’articolo in questione è stato modificato di conseguenza. È stato soppresso unicamente il prelievo di tasse, previsto finora, per i servizi d’informazione di volo, i servizi d’informazione aeronautica e i servizi di meteorologia aeronautica. Gli investimenti nella tecnologia necessaria per la fornitura di dati aeronautici (costi completi) possono essere inclusi nella base di costi per il calcolo della tassa ai sensi dell’articolo 49 capoverso 1 lettera c D-LNA. Per quanto riguarda i servizi d’informazione di volo e i servizi d’informazione aeronautica, i costi sono coperti dai sistemi di tariffazione esistenti e dalle sovvenzioni federali per i voli e gli aerodromi esentati della categoria 2.

Art. 57

In linea con il diritto aeronautico internazionale, l’articolo 4 ODNA stabilisce che occorre un’autorizzazione non solo per l’impresa che costruisce un aeromobile, ma anche per quella che lo sviluppa. Tuttavia, nell’attuale articolo 57 LNA, sul quale si fonda l’articolo 4 ODNA, non vi è alcun riferimento a «sviluppo» e «impresa di sviluppo». Occorre quindi completare in tal senso la disposizione e il suo titolo marginale.

Art. 61

L’articolo 61 D-LNA stabilisce che nello spazio aereo svizzero i titolari di una licenza di pilota di elicottero commerciale o di linea per il trasporto di passeggeri e di merci possono operare in equipaggio singolo («single pilot») anche dopo aver compiuto il 60° anno di età. Sarà loro permesso di esercitare i diritti legati alla loro licenza fino al compimento del 65° anno di età. Al fine di garantire la sicurezza dei passeggeri e di terze persone, questi piloti dovranno tuttavia soddisfare ulteriori condizioni (art. 61 lett. a–b D-LNA): dovranno essere titolari di un valido certificato medico della massima classe, ossia la classe 1 così come definita nel regolamento (UE) n. 1178/2011, nonché soddisfare requisiti medici e di pilotaggio supplementari (ad es. un volo di prova semestrale superato con successo). I dettagli relativi agli esami medici supplementari e ai voli di controllo da superare in conformità alla lettera b figureranno nelle disposizioni di esecuzione che saranno adottate con la presente revisione di legge.

Il nuovo articolo, dal titolo marginale «Limite di età più elevato per piloti di elicotteri», sostituisce l’articolo 61 abrogato il 1° aprile 2011.

Esso non ha alcuna incidenza sulle operazioni di servizi medici di emergenza con elicotteri a equipaggio singolo («helicopter emergency medical services», cosiddetti voli HEMS), in quanto la versione del regolamento (UE) 2024/2076 in vigore dal 2025 consente già ai piloti di volare fino all’età di 65 anni. Tuttavia, questa modifica contraddice la normativa europea78 per quanto riguarda le operazioni di volo commerciale, che è vincolante per la Svizzera in base all’Accordo sul trasporto aereo CH-UE. Conformemente alla cosiddetta «prassi Schubert», se il Parlamento adotta espressamente questa deroga al diritto internazionale in vigore, in caso di controversia giudiziaria la regolamentazione federale avrebbe la priorità. Secondo la «prassi Schubert», infatti, una legge federale emanata successivamente prevale su un trattato internazionale già ratificato, a condizione che il legislatore abbia accettato consapevolmente il conflitto tra le norme79.

Art. 90bis lett. b

La modifica riguarda i controlli alcolemici previsti dall’articolo 100ter D-LNA. Secondo l’articolo 90bis LNA è punibile con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque: a) svolge funzioni di membro dell’equipaggio in stato di ebrietà o sotto l’influsso di sostanze stupefacenti o psicotrope; oppure b) si oppone o si sottrae intenzionalmente a un prelievo di sangue o a una visita medica completiva ordinati dall’autorità o vanifica lo scopo di tali misure. Come si evince anche dal titolo marginale («Facoltà menomate dei membri dell’equipaggio»), la disposizione penale riguarda esclusivamente gli equipaggi di volo. Tuttavia, ciò non è esplicitato nell’articolo 90bis lettera b LNA, il che potrebbe indurre a ritenere che, considerata anche l’estensione del campo d’applicazione dell’articolo 100ter D-LNA, la disposizione sia applicabile anche ad altre persone. Aggiungendo «in qualità di membro dell’equipaggio» si chiarisce quindi che anche la lettera b si applica solo a questa categoria.

Art. 91 cpv. 4

Lo scopo dell’articolo 91 capoverso 4 LNA è sanzionare con una multa le contravvenzioni costituite dall’infrazione e dalla violazione ripetuta degli obblighi stabiliti dai regolamenti che tutelano i diritti dei passeggeri. I trasportatori aerei sono già menzionati espressamente. Tuttavia, poiché il regolamento (CE) n. 1107/2006 si applica anche agli aeroporti, ora occorre introdurre la possibilità di procedere anche contro gli esercenti aeroportuali. L’articolo è modificato di conseguenza. ​

Art. 91bis

Il capoverso 1 riprende immutato l’unico capoverso che figura nell’attuale articolo 91bis LNA.

Il capoverso 2 introduce una deroga all’applicazione dell’articolo 7 DPA, secondo il quale, in caso di infrazioni commesse da un’impresa, la multa non è superiore a 5000 franchi. Aumentando l’importo della multa a 10 000 franchi si semplifica la procedura, nel senso che fino a questa soglia si può agire contro la persona giuridica (impresa) e non necessariamente contro la persona fisica che ha commesso il reato. Le condizioni per rinunciare all’azione penale nei confronti della persona fisica rimangono invariate rispetto all’articolo 7 DPA, ossia quando l’inchiesta sulle persone perseguibili ai sensi dell’articolo 6 DPA richiederebbe provvedimenti sproporzionati rispetto all’entità della pena prevista.

Art. 91ter

Capoverso 1

Rinuncia al procedimento penale dopo la segnalazione di un evento

A differenza del diritto federale previgente, il regolamento (UE) n. 376/2014 intende proteggere dall’azione penale anche chi, in casi comunemente detti di lieve entità, non ha notificato l’evento di persona, ma è menzionato nella segnalazione. L’articolo 91ter capoverso 1 D-LNA stabilisce la portata di questa rinuncia all’azione penale. Questa disposizione è necessaria perché, conformemente all’articolo 16 paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 376/2014, il diritto nazionale prevale sulla rinuncia all’azione penale prevista dal regolamento. L’obbligo di procedere vigente in Svizzera impone dunque di inserire tale rinuncia in una norma di legge.

La rinuncia all’azione penale si applica a tutti i procedimenti penali e penali amministrativi concernenti reati punibili secondo le disposizioni previste dal titolo quinto capitolo 1 sezioni I–IIa LNA. Ciò significa che, secondo la modifica proposta, essa viene estesa ai procedimenti ordinari concernenti reati previsti dalla LNA. Tuttavia, si può presumere che saranno interessati solo pochi procedimenti che rientrano nelle competenze delle autorità penali ordinarie. Alla luce di quanto esposto sopra (n. 4.1.20.1) e nel commento all’articolo 20 capoverso 3 D-LNA in merito all’importanza della fiducia che il personale aeronautico deve riporre nei confronti dei meccanismi di protezione offerti dalla cosiddetta «cultura giusta», è giustificato prevedere la rinuncia all’azione penale anche per i procedimenti che competono alle autorità di perseguimento penale ordinarie. In questo modo si evita anche un disallineamento maggiore rispetto al regolamento (UE) n. 376/2014 (v. anche sotto, in fine).

Fatta eccezione per i tempi di segnalazione, le condizioni per la rinuncia all’azione penale riflettono sostanzialmente quelle stabilite nel regolamento (UE) n. 376/2014 e, in particolare, quanto figura all’articolo 16 paragrafi 6 e 10, e vi fanno riferimento. La formulazione «... si astengono dal perseguire ...», utilizzata nell’articolo 16 paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 376/2014, è equivalente a quelle utilizzate nella legislazione svizzera, quali «rinunciare al perseguimento penale» o «prescindere dal rinvio a giudizio o dalla punizione».

Le autorità di perseguimento penale possono rinunciare a procedere se l’infrazione in questione è prevista dalla LNA e se è emersa da una segnalazione di cui all’articolo 4 o 5 del regolamento (UE) n. 376/2014. Inversamente, ciò significa che non vi sono ostacoli al procedimento se le autorità sono venute a conoscenza dell’evento (anche) in altri modi. In merito va sottolineato che, com’è il caso allo stato attuale, le segnalazioni di eventi ai sensi del regolamento (UE) n. 376/2014 non dovranno essere indirizzate alle autorità di perseguimento penale, bensì trasmesse, attraverso i canali previsti a questo scopo, all’organizzazione competente o ai portali di segnalazione elettronica gestiti dall’EASA e dall’UFAC. La presente revisione non apporta alcuna modifica in merito. Tuttavia, il fatto che l’articolo 91ter capoverso 1 si rivolga a tutte le autorità preposte al perseguimento penale (quindi anche ai ministeri pubblici e ai tribunali ordinari) garantisce che i meccanismi di protezione della «cultura giusta» (in relazione ai reati penali secondo la LNA) si applichino in tutti i casi, ossia anche quando, ad esempio, un evento è portato all’attenzione di queste autorità in un altro modo (si pensi ai casi in cui l’informazione è stata trasmessa da terzi o scoperta accidentalmente, in particolare durante la consultazione di documenti). Sebbene queste situazioni siano verosimilmente rare, per il corretto funzionamento del sistema di segnalazione è essenziale che gli informatori nutrano fiducia nei meccanismi di protezione offerti dalla «cultura giusta» e possano fare affidamento su di essi anche negli scenari più improbabili.

L’evento segnalato deve essere rilevante per la sicurezza aerea ai sensi dell’articolo 4 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 376/2014. L’accento è posto sulla sicurezza aerea, ossia la «safety». Tuttavia, in base all’articolo 4 paragrafo 1 lettera a) punto viii) del regolamento (UE) n. 376/2014, è possibile rinunciare al perseguimento anche in caso di segnalazioni di eventi legati alla sicurezza dell’aviazione, ossia la «security». Sono comunque escluse da campo di applicazione del regolamento UE e quindi dalla rinuncia all’azione penale le segnalazioni di eventi specifici del settore aeronautico non correlati alla sicurezza del traffico aereo. Ad esempio, l’impiego di un aeromobile munito di contrassegni contraffatti o alterati oppure privo dei contrassegni prescritti, se portato all’attenzione delle autorità attraverso la segnalazione di un evento resta perseguibile senza restrizioni sulla base dell’articolo 89 LNA, anche in caso di colpa lieve.

Un’ulteriore condizione da soddisfare affinché l’autorità rinunci al procedimento penale è la scadenza della segnalazione: gli eventi devono essere segnalati entro 72 ore dal momento in cui sono noti. Questo consente, da un lato, di consolidare la scadenza stabilita dall’articolo 4 paragrafo 7 del regolamento (UE) n. 376/2014 e, dall’altro, di limitare in modo adeguato i casi. A differenza della normativa europea, lo stesso margine di tempo si applica anche alle segnalazioni spontanee di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 376/2014. Un trattamento differenziato delle segnalazioni obbligatorie e di quelle spontanee non sarebbe appropriato: ciò che conta, infatti, è che la segnalazione sia trasmessa il prima possibile dopo l’evento, a prescindere dal fatto che sia obbligatoria o spontanea. Solo in questo modo è possibile adottare con rapidità le contromisure eventualmente necessarie. Ponendo anche la tempestività tra i presupposti per la rinuncia all’azione penale, si incoraggia a trasmettere senza indugi una segnalazione spontanea. Tuttavia, va notato che, considerati i vasti obblighi di segnalazione sanciti dall’articolo 4 del regolamento (UE) n. 376/2014, è probabile che saranno pochi gli eventi specifici la cui segnalazione non sarà obbligatoria e che potrebbero avere rilevanza penale (o penale amministrativa).

Il quinto presupposto cumulativo per la rinuncia all’azione penale è che il caso non rientri nel campo d’applicazione dell’articolo 16 paragrafo 10 del regolamento (UE) n. 376/2014 e che possa essere definito, in termini colloquiali, come un «caso di lieve entità». Il riferimento all’articolo 16 paragrafo 10 del regolamento (UE) n. 376/2014, formulato in modo negativo, può apparire macchinoso, ma è dovuto alla struttura stessa del regolamento, che descrive solo il caso qualificato.

In presenza di più persone coinvolte e di più segnalazioni possono configurarsi situazioni complesse, che non possono essere disciplinate nel dettaglio a livello di legge e che sono quindi rimesse alle autorità competenti. In base alla ratio legis, ad esempio, la protezione accordata a chi segnala tempestivamente un evento dovrebbe valere anche quando, a seguito della segnalazione tardiva di un’altra persona coinvolta secondo il capoverso 1, si potrebbe avviare un procedimento penale e se, in virtù della possibilità derivante dal capoverso 2 di utilizzare informazioni a carico di terzi, tali informazioni potrebbero essere imputate alla persona che ha effettuato la segnalazione in tempo utile. Se, tuttavia, anche quest’ultima ha trasmesso la segnalazione in ritardo, entrambe le parti potrebbero essere perseguite e condannate sulla base della segnalazione dell’altra.

I presupposti per la rinuncia all’azione penale sono generalmente valutati sulla base delle segnalazioni di evento. Se non è possibile accertarli con certezza, il procedimento può essere avviato. Qualora successivamente emerga che i presupposti sono soddisfatti, il procedimento va abbandonato immediatamente. In base all’articolo 8 capoverso 1 CPP e al principio lex specialis derogat legi generali, queste disposizioni prevalgono su quelle del CPP e della DPA.

Capoverso 2

Divieto di utilizzare le informazioni

In merito si rimanda anche alle «Osservazioni preliminari sul nuovo tenore degli articoli 20 capoversi 2 e 3 e 91ter capoverso 2 LNA (limiti nell’utilizzazione delle informazioni contenute nelle segnalazioni)» (v. n. 5.1).

Secondo la giurisprudenza, il diritto di non deporre a proprio carico (principio nemo tenetur se ipsum accusare vel prodere, che garantisce alla persona il diritto di non accusarsi e di non cooperare con l’autorità giudiziaria nel quadro dell’inchiesta in corso) è valido senza restrizioni solo entro i limiti del diritto penale fondamentale. In questo contesto, tuttavia, esso si estende anche ai procedimenti di diritto penale accessorio e ai procedimenti di diritto penale amministrativo, nonché alle segnalazioni spontanee. In concreto, le autorità giudiziarie non possono avviare procedimenti penali e penali amministrativi sulla base delle informazioni che possono essere utilizzate contro l’informatore e che figurano nella sua segnalazione, né in casi di lieve entità né in casi ai sensi dell’articolo 16 paragrafo 10 del regolamento (UE) n. 376/2014. Tali informazioni rimangono quindi protette anche se mancano i presupposti di cui al capoverso 1 (ad es. segnalazione tardiva o evento notificato in altro modo all’autorità di perseguimento penale).

Diversamente, le informazioni contenute in una segnalazione che potrebbero essere utilizzate contro terzi restano ammissibili nel quadro di procedimenti penali e di procedimenti penali amministrativi, a condizione che manchino i presupposti di cui al capoverso 1. Chi non ha segnalato l’evento in prima persona (o lo ha segnalato troppo tardi), e quindi non ha contribuito ad aumentare la sicurezza aerea, non può beneficiare dei meccanismi di protezione.

Questo approccio si discosta da quanto previsto dall’articolo 15 del regolamento (UE) n. 376/2014, che vieta in generale l’uso delle segnalazioni, anche quando non sussistono i presupposti per la rinuncia all’azione penale. Tale divieto assoluto sarebbe inappropriato, poiché impedirebbe di condurre un procedimento senza ulteriori disagi e oneri per gli imputati, soprattutto nell’ambito del diritto penale accessorio e del diritto penale amministrativo. Inoltre, l’approccio stabilito dal diritto europeo entra in conflitto con l’effetto indiretto (ma non assoluto) di divieti probatori (apertura del procedimento solo sulla base di una segnalazione di evento). Come già spiegato, esiste un margine di manovra legislativo, grazie alle riserve che il diritto europeo stabilisce a favore dei diritti nazionali e al modo in cui attribuisce le competenze. Tuttavia, come già ricordato, il disallineamento riguarda solo i pochi casi in cui non si applica la rinuncia di cui al capoverso 1. Inoltre, tutte le parti coinvolte possono, presentando una segnalazione tempestiva, far scattare sia il divieto completo di utilizzare le informazioni che potrebbero essere utilizzate contro di loro sia, in riferimento alla propria segnalazione, la rinuncia all’azione penale (per i casi che coinvolgono più persone e che danno adito a più segnalazioni, si rimanda al commento relativo al cpv. 1).

La coesistenza tra la rinuncia all’azione penale (cpv. 1) e il divieto di utilizzare le informazioni (cpv. 2) è in una certa misura ridondante, in quanto il divieto di utilizzazione ha effetto solo se non si verificano i presupposti per la rinuncia all’azione penale. Tuttavia, questa parziale ridondanza è necessaria: da un lato, come già detto più volte, per il funzionamento del sistema di segnalazione è essenziale che i diretti interessati ripongano fiducia nell’efficacia dei meccanismi di protezione. La sovrapposizione dei meccanismi di protezione e la conseguente semplificazione del testo giuridico garantiscono la tutela degli informatori e delle persone menzionate nelle loro segnalazioni anche nelle situazioni più disparate e rendono comprensibile la normativa ai diretti interessati. Dall’altro lato, bisogna considerare che i meccanismi di protezione previsti dal regolamento (UE) n. 376/2012 contano fortemente sulla coesistenza dei due strumenti, ossia il divieto di utilizzare le informazioni e la rinuncia all’azione penale. Se la Svizzera non applicasse questo principio, si allontanerebbe senza alcuna necessità dalla base stessa sulla quale si fonda il regolamento europeo. Ciò potrebbe comportare reclami da parte dell’EASA nell’ambito della vigilanza che essa esercita sul sistema aeronautico svizzero per gli aspetti concernenti la standardizzazione e, in ultima istanza, controversie con le istituzioni europee.

Art. 93

Si corregge il rimando, che non è all’articolo 37 LNA bensì all’articolo 36a D-LNA.

Art. 98 cpv.1 e 2

Come spiegato in precedenza, l’obiettivo perseguito con la modifica proposta è porre sotto la giurisdizione federale tutti i crimini e i delitti relativi alla navigazione aerea, al fine di fare chiarezza per quanto concerne la direzione dei procedimenti, centralizzare la procedura penale nel settore aeronautico presso un’unica autorità e rafforzare in tal modo le competenze specialistiche. I reati che rientrano nella giurisdizione penale federale sono suddivisi in tre diversi gruppi.

Come nel diritto in vigore, vi figurano, conformemente alla lettera a, i reati commessi a bordo di un aeromobile, che includono:

  • – azioni che mettono concretamente in pericolo una persona o proprietà di terzi: perdita di controllo, schianto, avvicinamento pericoloso in volo («airprox»), collisione in volo o al suolo con un altro aeromobile oppure con un ostacolo (art. 237 CP, art. 90 LNA, art. 125 CP, art. 117 CP ecc.), in particolare:

    • – errore di pilotaggio;

    • – preparazione insufficiente del volo; o

    • – incidente di questo genere provocato da passeggeri o da membri dell’equipaggio;

  • – tutti gli altri reati commessi a bordo di un aeromobile (ad es. dirottamenti).

La lettera b comprende tutti i reati commessi al suolo che compromettono la sicurezza della navigazione aerea e che ledono o mettono in pericolo persone o proprietà di terzi. Tra questi figurano:

  • – atti commessi prima del volo, in particolare:

    • – errore meccanico o sabotaggio;

    • – lacuna organizzativa di un’impresa, ad esempio una compagnia aerea (impiego di un pilota senza licenza ecc.);

    • – minacce di attacco alla bomba contro un aeromobile o un aeroporto; o

    • – ciberattacchi a Skyguide o ad altri sistemi rilevanti per la sicurezza della navigazione aerea;

  • – atti commessi durante il volo, in particolare:

    • – pilotaggio illecito a distanza di un drone / aeromodello;

    • – istruzioni errate impartite da un collaboratore di Skyguide;

    • – istruzioni errate impartite da un istruttore di volo a suoi allievi;

    • – attacchi laser contro un pilota; o

    • – abbattimento di un aeromobile.

Infine, la lettera c garantisce che tutti i crimini e i delitti ai sensi della LNA siano perseguiti e giudicati dal MPC (art. 88–90bis LNA), nella misura in cui non siano già coperti dalle lettere a e b. Tra questi figurano:

  • – violazioni dello spazio aereo commesse con droni o aeromodelli durante un divieto di circolazione deciso dal Consiglio federale (art. 88 LNA);

  • – volo di un aeromobile o di un drone / aeromodello privo di contrassegni o munito di contrassegni falsi (art. 89 LNA); o

  • – membro dell’equipaggio che, a bordo o durante la preparazione al volo, svolge le sue funzioni in stato di ebrietà o sotto l’influsso di narcotici o sostanze psicotrope (art. 90bis LNA).

Il tenore proposto riprende quanto chiesto dalla mozione Candinas 18.3700, ma è formulato in termini più generali, per includere sia gli «incidenti» sia gli «inconvenienti gravi» menzionati nella mozione. Il MPC è già responsabile in caso di incidenti gravi e disastri aerei, in quanto questi riguardano generalmente reati commessi a bordo di un aeromobile. La modifica di cui all’articolo 98 capoverso 1 D-LNA si spinge oltre il testo della mozione e, in vista della ripartizione chiara e completa delle competenze da esso auspicata, include anche:

  • – il consumo punibile di alcolici da parte di membri dell’equipaggio che non si trovano ancora a bordo dell’aeromobile;

  • – violazioni dello spazio aereo commesse con droni o aeromodelli durante un divieto di circolazione deciso dal Consiglio federale; e

  • – droni muniti di contrassegni errati.

I Cantoni rimangono responsabili del perseguimento di reati penali non direttamente legati alla navigazione aerea e che non rientrano nelle competenze dell’UFAC. Se il reato presenta un nesso con la navigazione aerea, deve anche comportare una compromissione rilevante della sicurezza. Ad esempio, le autorità penali cantonali continueranno a essere responsabili di perseguire e giudicare l’ingresso non autorizzato in un perimetro aeroportuale (violazione di domicilio, art. 186 CP), a condizione che tale reato non abbia causato lesioni o messo a repentaglio la sicurezza di persone o beni.

Per la direzione dei procedimenti penali da parte del MPC valgono le disposizioni del CPP, che disciplinano anche la cooperazione con le autorità cantonali penali, nella misura in cui il MPC le coinvolga nell’inchiesta. La cooperazione tra le autorità incaricate delle inchieste sugli incidenti e le autorità penali è disciplinata dall’OIET e si è dimostrata efficace.

L’UFAC rimane responsabile in caso di contravvenzioni. Dal punto di vista materiale, l’articolo 98 capoverso 2 D-LNA non introduce quindi alcuna modifica. Per ragioni di tecnica legislativa, la denominazione estesa della DPA è sostituita con la sua abbreviazione.

Art. 100ter

Secondo il diritto vigente, i controlli del consumo di alcol, di narcotici e di sostanze psicotrope sono consentiti solo sui membri dell’equipaggio. L’articolo 100ter capoverso 1 D-LNA allarga il gruppo di destinatari. Tutte le persone da sottoporre a controllo in caso di sospetto sono ora elencate nelle lettere a–c del capoverso 1. Il tenore delle lettere b e c si basa sulle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) n. 139/2014 (ADR.OR.C.045). La lettera b si riferisce principalmente al personale aeroportuale ordinario coinvolto nel funzionamento e nella manutenzione dell’aerodromo, nonché ai servizi medici, ai servizi di salvataggio e ai servizi antincendio, indipendentemente dal tipo di rapporto di lavoro. La lettera c comprende tutte le altre persone che lavorano nell’area operativa o di movimento dell’aerodromo, ma non i visitatori né i passeggeri, che non svolgono alcuna attività nell’aerodromo. Secondo la documentazione orientativa pubblicata dall’EASA80, le persone di cui all’articolo 100ter capoverso 1 lettera c D-LNA sono le seguenti:

  • – le persone impiegate dall’esercente aeroportuale o da imprese e servizi ad esso associati contrattualmente e che non sono coinvolti nel funzionamento, nel salvataggio, nella lotta antincendio o nella manutenzione dell’aerodromo (ad es. il personale di sicurezza dell’aerodromo);

  • – le persone impiegate da altre imprese (ad es. società di assistenza a terra).

In caso di sospetto, i controlli vanno effettuati solo se la persona sta svolgendo attività lavorative, per evitare verifiche su chi consuma alcolici fuori dall’orario di lavoro nel perimetro aeroportuale. La modifica di cui all’articolo 100ter D-LNA non esclude l’esecuzione di test in caso di sospetto consumo di sostanze psicotrope e farmaci. Tuttavia, i dispositivi e le procedure attualmente in uso sono considerati inaffidabili e i loro risultati incerti, motivo per cui tali controlli sono di fatto raramente effettuati.

Il contenuto dell’articolo 100ter capoverso 2 D-LNA rimane invariato; la versione tedesca introduce una formulazione inclusiva di genere. In base alla legislazione in vigore, il capo d’aerodromo è già oggi autorizzato, in caso di un primo sospetto di consumo di alcol, a effettuare un controllo diretto, anche mediante un dispositivo di misurazione. Tuttavia, è tenuto a rivolgersi alla polizia per ottenere una conferma. Un controllo da parte di un’autorità ordinaria di perseguimento penale protegge la persona da possibili conseguenze ingiustificate (ad es. causate da dispositivi di misurazione difettosi) e, viceversa, legittima l’adozione di misure da parte del capo d’aerodromo.

In seguito alla modifica del gruppo di destinatari di cui al capoverso 1, i rimandi nel capoverso 5 sono stati adeguati di conseguenza. Le regole per l’esecuzione di controlli alcolemici sui membri dell’equipaggio sono già stabilite nel capoverso 5. In base al nuovo capoverso 6, alle persone di cui all’articolo 100ter capoverso 1 lettere b–c D‑LNA si applicano per analogia le prescrizioni della legislazione federale in materia di circolazione stradale, anche in caso di eventuali conseguenze penali e amministrative. All’interno dell’area operativa dell’aerodromo, tuttavia, la legislazione sulla circolazione stradale non si applica e vige invece quanto previsto nel regolamento dell’aerodromo (sistemi di punti, ritiro del tesserino di ingresso all’aeroporto ecc.).

Per quanto riguarda i valori limite previsti in caso di consumo di alcol, si applicano quelli indicati nell’articolo 38 ONA per i membri dell’equipaggio. La lettera b) del numero ADR.OR.C.045 allegato al regolamento (UE) n. 139/2014 stabilisce che le persone «non consumino alcolici durante il loro periodo di servizio» e «non esercitino funzioni sotto l’influenza di alcol». Il diritto europeo non ammette deroghe. L’ONA andrà quindi modificata di conseguenza, in quanto attualmente disciplina solo i valori limite previsti in caso di consumo di alcol da parte dei membri dell’equipaggio.

Art. 107a, titolo marginale, e cpv. 3 lett. bbis e g, e 4, primo periodo

Attualmente l’elenco delle persone giuridiche di cui l’UFAC è autorizzato a trattare i dati non comprende le imprese di sviluppo: l’articolo. 107a capoverso 3 lettera bbis D‑LNA lo completa, così da includere anche queste ultime.

Per quanto riguarda la vigilanza sul mercato degli aeromobili senza occupanti, l’UFAC è chiamato ad assumere un nuovo compito. In questo ramo del settore aeronautico emergono anche nuovi operatori. Oltre ai dati degli operatori già attivi, il trattamento va esteso anche ai dati concernenti i fabbricanti, i loro rappresentanti autorizzati, gli importatori e i distributori, ossia gli «operatori economici» secondo l’articolo 3 punto 17 del regolamento delegato (UE) 2019/945, ragione per la quale questi sono ora espressamente menzionati nell’articolo 107a capoverso 3 lettera g D-LNA.

Nel primo periodo del capoverso 4, come negli articoli 22, 23 e 24 D-LNA, il termine «incidenti» viene sostituito da «inconvenienti».

Art. 107c

Questa disposizione introduce una base legale per l’utilizzo di dati biometrici (cpv. 1).

Un controllo basato su dati biometrici può avere luogo solo se l’interessato, una volta informato dei suoi diritti, dà il proprio consenso esplicito a questa forma di accertamento (cpv. 2); ciò vale sia per il personale dell’esercente aeroportuale e dell’impresa di trasporto aereo (ossia per le persone in possesso di un tesserino di accesso all’aeroporto o un tesserino di membro dell’equipaggio), sia per i passeggeri. Prima di dare il suo consenso, l’interessato deve essere informato per iscritto, in particolare riguardo al modo in cui saranno utilizzati i suoi dati biometrici. Gli deve essere garantita la possibilità di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, con la garanzia che, in caso di revoca, i dati saranno cancellati in modo permanente.

Il ricorso a dati biometrici è proposto come alternativa alle procedure in uso finora per i controlli di sicurezza presso dispositivi automatizzati (in particolare per le operazioni di bag drop, check-in, controllo delle carte d’imbarco e boarding). Per il personale degli operatori aeroportuali e delle compagnie aeree sono previste sia la verifica (confronto dei dati mediante badge) sia l’identificazione (confronto con dati memorizzati centralmente). Per i passeggeri è possibile utilizzare un’identificazione.

Ponendo come presupposto il consenso dell’interessato e lasciandogli la possibilità di scegliere tra la procedura convenzionale con documenti fisici e la nuova procedura con i dati biometrici, si intende garantire un trattamento dei dati trasparente e permettere una decisione consapevole. Di conseguenza, la rinuncia all’utilizzo dei dati biometrici non deve comportare alcuno svantaggio, né per il personale degli operatori aeroportuali e delle compagnie aeree né per i passeggeri. In particolare, il ricorso a dati biometrici dovrebbe permettere di accelerare i controlli di accesso all’aeroporto. Se gli operatori aeroportuali e le compagnie aeree desiderano proporre l’utilizzo di dati personali biometrici come alternativa, devono rispettare le pertinenti disposizioni della legislazione sulla protezione dei dati. Nel caso delle imprese titolari di una concessione, si rinvia in particolare all’obbligo di effettuare un esame preliminare dei rischi e, se necessario, una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati.

Un confronto con altri Paesi mostra che i dati biometrici sono utilizzati anche in altri aeroporti europei. Ad esempio, nel 2019 l’aeroporto di Dublino ha avviato un test insieme all’aeroporto di Bristol e a una compagnia aerea partner, che ha permesso ai passeggeri di utilizzare un sistema biometrico. Nel frattempo, i dati biometrici sono utilizzati per il controllo degli accessi in vari aeroporti europei. Gli aeroporti di Francoforte, Monaco, Amburgo, Vienna e Oslo, ad esempio, offrono un servizio di questo tipo.

Art. 107d

Titolo marginale

Poiché questo articolo comporta anche una limitazione del principio di trasparenza per quanto riguarda le attività di vigilanza dell’UFAC e le inchieste sugli incidenti del SISI, il titolo marginale deve essere cambiato in «Informazione in merito all’attività di vigilanza e limitazioni del principio di trasparenza».

Capoverso 1

Questo capoverso enuncia il principio secondo il quale l’UFAC è tenuto a informare periodicamente il pubblico sulla sua attività di vigilanza. Ciò avviene già oggi, ma non è ancora stato stabilito espressamente. Un esempio di questa informazione è il rapporto sulla sicurezza che l’UFAC pubblica ogni anno81.

I Cantoni e i Comuni fanno parte del pubblico. Poiché l’obiettivo è fornire informazioni sulle attività di vigilanza dell’UFAC, non sarebbe pertinente fornire informazioni supplementari e mirate ai Cantoni e ai Comuni. Lo scambio diretto di informazioni con i Cantoni e i Comuni avviene per analogia attraverso strumenti politici e nell’ambito di procedure formali finalizzate all’adozione di decisioni amministrative.

Capoverso 2

Questa disposizione limita il campo d’applicazione del principio di trasparenza, conformemente a quanto permette di fare l’articolo 4 LTras. L’obiettivo è garantire che l’UFAC continui a ricevere dai privati e dalle imprese sottoposti alla sua vigilanza tutte le informazioni necessarie per mantenere la sicurezza del settore aeronautico. Le disposizioni del presente articolo introducono nel settore dell’aviazione civile una regolamentazione simile a quella già in vigore dal 1° luglio 2020 nel settore ferroviario (cfr. art. 14 Lferr). Una restrizione analoga è tanto più giustificata nel settore aeronautico, in quanto la sicurezza aerea e quella dell’aviazione sono esposte a un rischio maggiore. Tuttavia, nel rispetto del principio di proporzionalità, che impone di prevedere limitazioni solo quando strettamente necessario, per diversi aspetti la formulazione proposta è meno restrittiva rispetto all’articolo 14 Lferr.

Capoverso 2 lettera a

È interesse dell’UFAC, in qualità di autorità di vigilanza, ottenere un quadro il più possibile completo e non falsato degli errori e dei pericoli. Solo così può individuare i rischi e adottare contromisure adeguate. Di conseguenza, non bisogna in alcun modo indurre le imprese e i privati a celare informazioni rilevanti per la sicurezza. Se un’impresa teme che la segnalazione di una situazione critica possa farla apparire come particolarmente pericolosa agli occhi del pubblico o se un privato teme di subire una perdita di fiducia e un danno alla reputazione, l’esperienza insegna che vi è un’alta probabilità che la segnalazione non sarà fatta. Questo è particolarmente vero quando vige un obbligo legale di segnalazione ma, date le circostanze, non vi è di fatto il rischio che l’infrazione a tale obbligo venga scoperta. Un semplice obbligo di segnalazione sancito nella legge, senza misure di accompagnamento supplementari, non è pertanto sufficiente a garantire che l’UFAC riceva tutte le informazioni rilevanti per la sicurezza, e questo tanto nel settore ferroviario quanto in quello aeronautico. Neppure la cooperazione delle parti alla procedura di cui all’articolo 13 PA consente di risolvere il problema. Nei rapporti relativi ad audit e ispezioni redatti da esperti figurano sovente dettagli tecnici molto complessi, destinati agli addetti ai lavori, che il grande pubblico faticherebbe a comprendere. Alcuni rapporti, ad esempio quelli riguardanti la sicurezza dell’aviazione, possono anche rivelare vulnerabilità e lacune nel sistema generale, che potrebbero essere sfruttate da persone con intenzioni criminali o terroristiche per pianificare attacchi o reati di altro genere (ad es. nell’ambito della cibersicurezza).

Il campo d’applicazione della LTras va quindi limitato nella misura necessaria a garantire l’interesse pubblico costituito dalla massima sicurezza possibile del traffico aereo. Il termine «sicurezza» include sia la sicurezza aerea sia la sicurezza dell’aviazione. Poiché l’eccezione all’applicazione della LTras si riferisce esclusivamente alla categoria di rapporti legati all’attività di vigilanza in senso stretto (ossia, in primo luogo, quelli redatti dalle divisioni dell’UFAC che si occupano di sicurezza), essa deve e può essere ulteriormente limitata in virtù del principio di proporzionalità: essa si applica solo nella misura in cui, in un caso specifico, la divulgazione delle informazioni comprometterebbe il corretto adempimento dei compiti di vigilanza dell’UFAC.

Il testo qui presentato non limita l’accesso ai documenti ufficiali che non riguardano la sicurezza tecnica o dell’esercizio, come quelli relativi alle sovvenzioni degli enti pubblici. Inoltre, nel senso di un’ulteriore restrizione rispetto all’analogo articolo 14 Lferr, non è prevista un’eccezione supplementare per i documenti ufficiali che contengono dati personali relativi alla sicurezza tecnica o alla sicurezza dell’esercizio. In questo caso le restrizioni sui dati personali previste dalla stessa LTras sono sufficienti. Inoltre, l’UFAC può pubblicare d’ufficio dati personali di questo tipo sulla base dell’articolo 36 capoverso 3 LPD se, tra le altre cose, la loro divulgazione presenta un interesse pubblico preponderante.

Infine, va sottolineato che l’elenco di eccezioni attualmente previsto dalla LTras non rende superflua la disposizione proposta, in quanto qui non si tratta, in particolare, di divulgazioni che potrebbero perturbare l’esecuzione appropriata di misure concrete decise da un’autorità (art. 7 cpv. 1 lett. b LTras). L’UFAC, infatti, non può adottare misure (o definirle e stabilirle concretamente) finché non dispone, nella sua veste di autorità di vigilanza, di tutte le informazioni necessarie per pianificare e adottare misure in funzione del rischio.

Capoverso 2 lettera b

Tutti gli eventi, gli inconvenienti gravi e gli incidenti che coinvolgono aeromobili con o senza occupanti e che rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 376/2014, vincolante anche per la Svizzera in virtù dell’Accordo sul trasporto aereo CH-UE, devono essere segnalati all’UFAC attraverso l’apposito portale UE entro 72 ore dal momento in cui la persona ne viene a conoscenza. L’articolo 141a lettera d ONA stabilisce inoltre che chi viola questo obbligo di segnalazione sarà punito in virtù dell’articolo 91 capoverso 1 lettera i LNA.

Come spiegato sopra (v. n. 4.1.20, Applicazione della «cultura giusta»), il regolamento (UE) n. 376/2014 mira a migliorare la sicurezza aerea garantendo che le informazioni relative all’aviazione civile e rilevanti in questo ambito siano segnalate, raccolte, registrate, protette, scambiate, diffuse e analizzate. Anche qui si può fare riferimento a quanto già detto in merito al capoverso 2 lettera a: nulla deve indurre le imprese e i privati a celare informazioni rilevanti per la sicurezza. È quindi necessario garantire che le informazioni da loro trasmesse siano utilizzate esclusivamente per lo scopo previsto.

I requisiti posti dal regolamento (UE) n. 376/2014 costituiscono diritto internazionale e sono direttamente applicabili in Svizzera82, prevalendo quindi sulle disposizioni della legislazione nazionale. Tuttavia, la dottrina e la giurisprudenza non hanno ancora chiarito, perlomeno non in modo definitivo, in che misura un regolamento UE possa rientrare nel campo d’applicazione dell’articolo 4 LTras «Riserva di disposizioni speciali».

È dunque tanto più necessario precisare, con un’esplicita disposizione speciale ai sensi dell’articolo 4 LTras, che la LTras non si applica alle segnalazioni di eventi pervenute all’UFAC sulla base del regolamento (UE) n. 376/2014.

Capoverso 2 lettera c

Qui si introduce una terza restrizione rispetto a quanto previsto dalla LTras, che tuttavia non riguarda l’UFAC bensì il SISI, e da esso auspicata. Per le argomentazioni di fondo si rimanda a quanto detto sopra. Per i dettagli, questa eccezione relativa al SISI richiede le precisazioni riportate qui di seguito.

Il SISI è incaricato di svolgere inchieste su eventi specifici. Non è però un’autorità di vigilanza e non ha un obbligo generale in tal senso. Gli esiti delle sue inchieste sono pubblici e non costituiscono una decisione amministrativa che limiti o tolga autorizzazioni o diritti a persone o organizzazioni. Un’inchiesta di qualità sugli aspetti legati alla sicurezza e l’adozione di misure preventive efficaci costituiscono un interesse pubblico. Limitare il principio di trasparenza anche per quanto riguarda la divulgazione dei documenti ufficiali su cui si basano i rapporti presentati dal SISI è quindi una misura proporzionata.

Per tutti i servizi essenziali al funzionamento dello Stato di diritto e per i diretti interessati, l’accesso ai documenti è regolamentato in modo dettagliato e esaustivo nell’OIET. Lo stesso vale per il coordinamento con le autorità di vigilanza e con le autorità penali in merito alle attività di inchiesta e alla relativa documentazione.

Art. 108b

L’attuale articolo 108b LNA fissa i principi per i controlli dei precedenti personali, sia standard sia rafforzati. Poiché i requisiti posti dal diritto europeo83 per i controlli standard sono direttamente applicabili84 e sufficientemente definiti, in futuro la LNA conterrà solo le disposizioni riguardanti i controlli rafforzati necessarie a completare il diritto europeo. Per questo motivo, il titolo marginale è stato modificato in modo che le disposizioni degli articoli 108b–108i D-LNA si applichino esclusivamente ai controlli rafforzati dei precedenti personali.

Capoversi 1 e 2

L’articolo 108b D-LNA presenta una revisione completa della disposizione in vigore e stabilisce, al capoverso 1, che lo scopo dei controlli rafforzati dei precedenti personali è verificare in che misura una persona rappresenti un rischio per la sicurezza del traffico aereo. Le persone interessate sono quelle che svolgono un’attività sensibile sotto il profilo della sicurezza (a seconda della mansione svolta può trattarsi, ad es., del personale addetto ai controlli di sicurezza, dei membri dell’equipaggio o dei responsabili della sicurezza in un’impresa attiva nella sicurezza dell’aviazione) e quelle che lavorano senza alcuna sorveglianza nell’area di sicurezza di un aeroporto (ad es. il personale addetto alla manutenzione e alla pulizia) e che, di conseguenza, sono state autorizzate ad accedere all’area di sicurezza. Le persone che svolgono una mansione solo temporanea in quest’area e che sono accompagnate o sorvegliate, invece, non devono essere sottoposte a un controllo rafforzato dei precedenti personali. Secondo la disposizione, la persona deve «lavorare […] nell’area di sicurezza»: ciò esclude l’obbligo di sottoporre al controllo rafforzato anche i passeggeri.

L’elenco dei servizi che sono tenuti a effettuare controlli rafforzati sul proprio personale di sicurezza continuerà a figurare nella LNA, ma all’articolo 108b capoverso 2 D-LNA. La portata del controllo non sarà più disciplinata nel capoverso 2, ma nel capoverso 3.

L’esecuzione di controlli rafforzati dei precedenti personali su collaboratori addetti alla sicurezza dell’aviazione spetta ai competenti organi federali conformemente all’articolo 5 lettera i LPD (esercenti aeroportuali e fornitori di servizi della sicurezza aerea), nonché a vari operatori privati (ad es. imprese di trasporto aereo, imprese che si occupano di provviste di bordo e di forniture aeroportuali, imprese di trasporto merci e imprese postali). Questi operatori sono ora raggruppati sotto la denominazione «servizi responsabili». Poiché il diritto europeo non stabilisce chi, a livello nazionale, è tenuto a eseguire controlli rafforzati dei precedenti personali e a trattare i relativi dati, la LNA introduce ora condizioni più precise.

Capoverso 2 lettere a e b

L’elenco che figura al capoverso 2 specifica per quali persone i servizi responsabili sono tenuti a eseguire controlli rafforzati dei precedenti personali.

In base alla legislazione in vigore, il personale aeronautico e il personale aeroportuale con accesso all’area di sicurezza di un aeroporto sono già tenuti a sottoporsi a tali controlli. Gli aerodromi che non dispongono di un’area di sicurezza sono invece esentati dall’obbligo. Poiché il termine «personale aeronautico» nell’attuale 108b LNA è generalmente inteso come riferito esclusivamente ai membri dell’equipaggio, è stato modificato per garantire una maggiore coerenza terminologica all’interno della LNA.

Il capoverso 2 lettere a e b include ora anche le persone che hanno accesso a misure sensibili di riduzione del rischio collegate alla sicurezza delle informazioni e che, di conseguenza, sono a conoscenza dell’esistenza di tali misure. In questo modo si tiene conto anche della protezione da ciberattacchi interni. Per «misure sensibili di riduzione del rischio» si intendono misure di importanza critica per la sicurezza che possono avere un impatto significativo sulla sicurezza delle informazioni. Queste misure sono particolarmente vulnerabili ad abuso, manipolazione o ciberattacchi mirati. Le persone che vi hanno accesso rappresentano un potenziale rischio per la sicurezza e devono quindi essere sottoposte a controlli rafforzati. Può trattarsi, ad esempio, delle seguenti funzioni:

  • – persona con diritti di amministratore per la sicurezza informatica o per le reti, in grado di assegnare o modificare autorizzazioni (gestione dei controlli di accesso);

  • – tecnico o responsabile della sicurezza informatica incaricato della sorveglianza e della protezione di sistemi di importanza critica (sorveglianza dell’infrastruttura critica);

  • – collaboratore che gestisce chiavi, password o altri meccanismi di autenticazione decisivi per la protezione dei dati sensibili (gestione della crittografia e dell’autenticazione);

  • – specialista che indaga sugli incidenti di sicurezza e adotta contromisure per bloccare o scongiurare gli attacchi («incident response team»); oppure

  • – persona che lavora allo sviluppo o all’implementazione di strategie di sicurezza in imprese con elevati requisiti di protezione (accesso a documenti e strategie di importanza critica per la sicurezza).

Spetta ai servizi responsabili definire quando vi è accesso a misure sensibili di riduzione del rischio collegate alla sicurezza delle informazioni.

Capoverso 2 lettere c–d

Alle lettere c e d figurano i nuovi destinatari della disposizione, per i quali devono essere eseguiti controlli rafforzati dei precedenti personali.

L’accesso ai locali di Skyguide è consentito al personale interno ed esterno sulla base di una valutazione del rischio e avviene mediante tesserini e chiavi aziendali. Secondo l’analisi di Skyguide, ciò comporta un rischio residuo che persone interne all’organizzazione possano commettere un reato. È quindi necessario sottoporre a controlli rafforzati le persone che hanno accesso a centri di calcolo di importanza critica, nonché, come nel caso delle compagnie di trasporto aereo e degli aeroporti, le persone che hanno accesso a misure sensibili di riduzione del rischio collegate alla sicurezza delle informazioni (lett. c).

La lettera d stabilisce una nuova regola generale in base alla quale anche altre persone che lavorano nella sicurezza del settore aeronautico devono essere sottoposte a controlli rafforzati dei precedenti personali se ciò è previsto da disposizioni nazionali o internazionali (ad es. il diritto europeo in materia di sicurezza dell’aviazione) o se hanno accesso a misure sensibili di riduzione del rischio collegate alla sicurezza delle informazioni. Questa norma si riferisce ai seguenti casi:

  • – a seguito dell’adozione del punto 11.1.2 lettera b) del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1174, che ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998, tutti i responsabili della sicurezza («security manager») devono superare annualmente controlli rafforzati dei precedenti personali. Ciò riguarda non solo i responsabili della sicurezza degli aeroporti e delle imprese di trasporto aereo, ma anche quelli delle imprese di trasporto merci, delle imprese postali e delle imprese che si occupano di provviste di bordo e di forniture aeroportuali;

  • – considerate le esperienze raccolte finora, non è escluso che future modifiche del diritto europeo renderanno obbligatori controlli rafforzati anche per altre categorie di persone;

  • – per alcune categorie di persone, il diritto europeo lascia agli Stati la facoltà di scegliere se effettuare controlli standard oppure rafforzati. Si tratta del personale addetto ai controlli (di accesso) o ad altri controlli di sicurezza in zone diverse dalle aree di sicurezza, che ha accesso senza scorta a beni e materiali protetti (merci e posta aerea, posta e materiale di imprese di trasporto aereo, provviste di bordo e forniture aeroportuali) o che lavora in settori nei quali la cibersicurezza svolge un ruolo fondamentale85. Per quanto riguarda la cibersicurezza, la modifica della LNA introduce un controllo rafforzato per le persone che hanno accesso a misure sensibili di riduzione del rischio collegate alla sicurezza delle informazioni. L’OMSA stabilirà se altre categorie di persone, per le quali il diritto europeo prevede la possibilità di scelta, dovranno essere sottoposte a controlli standard o rafforzati. Secondo l’attuale analisi dei rischi, i gruppi di persone per i quali è prevista la scelta tra una modalità di controllo e l’altra vanno, per il momento, sottoposti a controlli standard, con possibilità di passare a quelli rafforzati nel caso di un intensificarsi delle minacce.

Capoversi 3–5

Attualmente la LNA non definisce in modo esaustivo la portata di un controllo rafforzato dei precedenti personali. Al momento solo il diritto europeo86 indica in che modo tale controllo si differenzi da quello standard. Per motivi di chiarezza e completezza, il capoverso 3 del disegno definisce la portata del controllo rafforzato, in particolare l’obbligo di valutare ulteriori informazioni rilevanti in considerazione dell’attività specifica esercitata dalla persona. I dati da verificare secondo l’articolo 108b capoverso 3 lettera d D-LNA derivano soprattutto dall’articolo 108c capoversi 2–4 D-LNA (v. commento all’art. 108c). Tuttavia, la precisazione «in particolare» chiarisce che possono essere considerate anche altre informazioni (v. art. 108f cpv. 1 in merito alle ulteriori informazioni di cui può disporre il servizio responsabile). In questo contesto, il diritto europeo87 stabilisce anche che le verifiche riguardanti l’estratto del casellario giudiziale, il curriculum vitae e le eventuali interruzioni nell’attività professionale devono risalire almeno ai cinque anni precedenti.

L’articolo 107a LNA disciplina la competenza di trattare dati, in particolare quelli personali e degni di particolare protezione. Allo stato attuale, questo articolo costituisce base legale anche per l’esecuzione di controlli rafforzati dei precedenti personali, ma in seguito all’ampliamento dell’elenco dei servizi responsabili (art. 108b cpv. 2 D-LNA), non sarà più sufficiente, perché non copre, ad esempio, imprese singole che operano nel settore della sicurezza del trasporto aereo di merci o che forniscono provviste di bordo. Per questa ragione, l’articolo 108b capoverso 4 D-LNA attribuisce esplicitamente a tali servizi la facoltà di trattare i dati necessari. Informazioni di carattere ideologico, medico o penale possono mettere in luce un rischio per la sicurezza. Per consentire ai servizi responsabili di includere tali informazioni, qualora ne dispongano, nella loro valutazione finale, è attribuita la competenza necessaria per trattare i dati personali degni di particolare protezione di cui all’articolo 5 lettera c numeri 1, 2 e 5 LPD.

Poiché il capoverso 4 introduce la competenza di trattare i dati, l’obbligo cui sono soggetti i servizi responsabili di chiedere il consenso esplicito dell’interessato è stato spostato al nuovo capoverso 5.

La facoltà dell’esercente aeroportuale di emanare una decisione è stata spostata, per motivi di sistematica interna, dall’attuale capoverso 3 all’articolo 108f D-LNA.

Art. 108c

Titolo marginale

L’articolo 108c D-LNA disciplina, oltre alla trasmissione dei dati da parte dei servizi responsabili, anche il trattamento dei dati da parte della polizia cantonale. Ciò va precisato con un’aggiunta nel titolo marginale («2. Competenza e trattamento dei dati»).

Capoverso 1

In base alla normativa europea in vigore, gli esercenti aeroportuali e le compagnie di trasporto aereo sono tenuti a raccogliere informazioni complete, e a sottoporle poi a una valutazione. Poiché non hanno accesso diretto a tutte le informazioni rilevanti per la sicurezza dell’aviazione civile, la responsabilità di chiarire il rischio rimane ai servizi di polizia cantonali competenti. Questi devono quindi essere consultati in ogni caso. Di conseguenza, la formulazione potestativa («può») che figura attualmente nella LNA non è più corretta, dato che ora si tratta di un obbligo, conformemente a quanto previsto dal diritto europeo.

Poiché la modifica di cui all’articolo 108b capoverso 2 D-LNA amplia la cerchia dei servizi responsabili tenuti a eseguire controlli rafforzati, tutti i servizi menzionati dovranno rivolgersi ai servizi di polizia cantonale competenti al fine di chiarire il rischio per la sicurezza.

I servizi responsabili dovranno fornire alla polizia i dati personali necessari per raccogliere e verificare le informazioni di cui all’articolo 108b capoverso 3 D-LNA.

Capoversi 2–5

Il diritto europeo non specifica esplicitamente quali banche dati e fonti di informazioni le autorità debbano consultare per valutare il rischio. Il punto n. 11.1.3 lettera d) del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 si limita a stabilire che occorre verificare «dati di intelligence e ogni altra informazione pertinente a disposizione delle autorità nazionali competenti che possono, a loro avviso, essere rilevanti ai fini dell’idoneità di una persona a svolgere mansioni che richiedono un controllo rafforzato dei precedenti personali». Tuttavia, il punto n. 11.0.9 dell’allegato stabilisce che, nel determinare l’affidabilità di una persona, gli Stati membri devono considerare come minimo i reati di cui all’allegato II della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio88 e i reati di terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio89 (questi ultimi sono considerati reati che comportano l’interdizione).

Nel rispetto del principio di proporzionalità, le autorità cantonali di polizia tratteranno solo i dati strettamente necessari per accertare il rischio. Attualmente, la LNA prevede la possibilità di verificare il casellario giudiziale dell’interessato e di chiedere informazioni al Servizio delle attività informative della Confederazione. Oltre a ciò, oggi le autorità di polizia verificano anche se nelle banche dati delle polizie cantonali e in quelle della Confederazione figurino, in merito all’interessato, informazioni rilevanti per la sicurezza. Tuttavia, per chiarire i rischi nel settore aeronautico, al momento non hanno accesso ai vari sistemi d’informazione dell’Ufficio federale di polizia (fedpol), in quanto non esiste una base legale corrispondente, né a livello di legge né a livello di ordinanza. Si tratta dei seguenti sistemi di informazione e registri:

  • – sistemi della rete di sistemi d’informazione di polizia (art. 10–12 della legge federale del 13 giugno 200890 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione; LSIP);

  • – sistema di ricerca informatizzato di polizia (art. 15 LSIP);

  • – parte nazionale del Sistema d’informazione Schengen (art. 16 LSIP);

  • – registro nazionale di polizia (art. 17 LSIP); e

  • – sistema d’informazione di polizia di Interpol (cfr. art. 3 e 4 dell’ordinanza del 21 giugno 201391 sull’Ufficio centrale nazionale Interpol Berna; ordinanza Interpol).

Poiché il casellario giudiziale non fornisce informazioni su indagini di polizia e le informazioni del Servizio delle attività informative della Confederazione perseguono talvolta scopi diversi da quelli della polizia, l’accesso ai sistemi informativi menzionati è necessario per delineare un quadro dei rischi il più completo possibile. Inoltre, le esperienze degli ultimi due anni hanno dimostrato che l’accesso al Sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) e al Sistema d’informazione per documenti d’identità (ISA) di fedpol è necessario per identificare in modo adeguato le persone da sottoporre a controllo. L’elenco delle fonti di dati da consultare è pertanto stato ampliato (lett. c dell’art. 108c cpv. 2 D-LNA).

L’articolo 108c capoverso 2 D-LNA non disciplina quali sistemi informativi e banche dati sono consultati, né in quale forma e in quale misura. Il tipo e le modalità di accesso sono regolati, in termini generali, dalle basi legali in virtù delle quali sono stati istituiti i sistemi informativi pertinenti, e specificati nelle rispettive disposizioni di esecuzione. I diritti dei servizi di polizia cantonali riguardo al SIMIC (art. 9 cpv. 2 lett. a della legge federale del 18 dicembre 202092 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo), l’ISA (art. 12 cpv. 2 della legge federale del 22 giugno 200193 sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri) e il registro nazionale di polizia (art. 17 LSIP) sono già disciplinati a livello di legge. La presente revisione parziale della LNA aggiunge la base legale mancante per i sistemi informativi di polizia, modificando la LSIP di conseguenza. Ove necessario, nelle disposizioni d’esecuzione di queste leggi occorrerà integrare anche lo scopo (la valutazione del rischio per la sicurezza nell’ambito di controlli rafforzati dei precedenti personali) e la portata (consultazione). Le ordinanze interessate sono le seguenti:

  • – ordinanza del 15 ottobre 200894 sul sistema nazionale di indagine (ordinanza SNI);

  • – ordinanza del 26 ottobre 201695 sul sistema di ricerca informatizzato di polizia (ordinanza RIPOL);

  • – ordinanza del 15 ottobre 200896 sul Registro nazionale di polizia;

  • – ordinanza dell’8 marzo 201397 sulla parte nazionale del Sistema d’informazione di Schengen (N-SIS) e sull’ufficio SIRENE (ordinanza N-SIS); e

  • – ordinanza Interpol.

L’accesso al SIMIC e all’ISA è già garantito per via di ordinanza. L’articolo 9 lettera a dell’ordinanza del 12 aprile 200698 concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (ordinanza SIMIC) stabilisce che le autorità di polizia cantonali possono accedere al SIMIC per l’identificazione delle persone mediante procedura di richiamo. Inoltre, anche i servizi di polizia designati dai Cantoni hanno accesso all’ISA per gli accertamenti di identità. Spetta quindi ai Cantoni concedere questo accesso alle autorità di polizia cantonali responsabili di chiarire il rischio per la sicurezza nell’ambito di controlli rafforzati dei precedenti personali.

Per quanto riguarda l’accesso al registro nazionale di polizia, va notato che in futuro sarà sostituito dalla cosiddetta «piattaforma di consultazione di polizia» (POLAP). Nel corso della revisione parziale della LSIP prevista a tale scopo e i cui lavori sono affidati a fedpol, i diritti delle autorità cantonali di polizia di accedere a POLAP mediante procedura di richiamo dovranno essere nuovamente regolamentati.

La Confederazione non ha alcuna competenza normativa in merito all’elaborazione dei dati che figurano nei sistemi informativi cantonali (cfr. art. 108c cpv. 2 lett. c D‑LNA), poiché essa spetta ai Cantoni. Pertanto, ai fini di accertare il rischio per la sicurezza, i servizi cantonali di polizia possono consultare i propri sistemi d’informazione nella misura consentita dal diritto cantonale. Se queste basi mancano o servono informazioni da altri Cantoni, spetta al rispettivo Cantone introdurre le basi legali necessarie.

Il capoverso 3 lettera a consente ai servizi di polizia cantonale competenti di ottenere, se necessario, ulteriori informazioni dal MPC, dal ministero pubblico cantonale e dai tribunali penali. Ciò può avvenire, ad esempio, quando l’estratto del casellario giudiziale contiene un’informazione relativa a un procedimento in corso, ma non riporta le circostanze specifiche. La lettera b riguarda il trattamento di informazioni provenienti da fonti pubblicamente accessibili. Le informazioni che figurano sulle reti sociali e che sono destinate esclusivamente a una cerchia ristretta di persone non sono considerate pubblicamente accessibili e non possono essere raccolte.

Le modifiche introdotte con l’articolo 108c capoversi 2 e 3 D-LNA mirano non solo a facilitare una valutazione approfondita del rischio per la sicurezza da parte della polizia e a garantire la qualità delle verifiche, ma anche a rendere il trattamento dei dati più trasparente e conforme al principio dell’uguaglianza davanti alla legge.

I capoversi 3 e 4 dell’articolo 108c LNA, che riguardano il trattamento dei dati in relazione ai servizi di polizia esteri e ai servizi responsabili, sono stati spostati, a causa del nuovo capoverso 3, diventando i capoversi 4 e 5 dell’articolo 108c D-LNA. Il contenuto è ripreso senza sostanziali modifiche, eccezion fatta per l’adattamento dovuto al nuovo gruppo di destinatari previsto dall’articolo 108b capoverso 2 D-LNA («servizi responsabili» invece di «esercente dell’aeroporto» e «impresa di trasporto aereo»). In considerazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati, è stata specificata la portata dei dati personali degni di particolare protezione che già oggi sono oggetto di trattamento.

Art. 108d

Riguardo all’analisi del rischio per la sicurezza, i servizi di polizia cantonale competenti hanno chiesto di esplicitare un quadro e criteri di valutazione specifici. Nell’articolo 108d D-LNA è stata pertanto introdotta una definizione del rischio per la sicurezza.

Secondo l’articolo 108d capoverso 1 D-LNA, esiste un rischio se, sulla base dei dati rilevati, vi è il dubbio che l’interessato non svolga in modo affidabile e conforme alle disposizioni un’attività nel settore della sicurezza aerea. I concetti di «affidabile» e «conforme alle disposizioni» non si riferiscono all’affidabilità di una persona così come inteso nel diritto del lavoro. Ciò che conta è che la persona da valutare non abusi delle opportunità e delle conoscenze acquisite grazie alla sua attività per compiere o favorire un atto illecito contro l’aviazione civile (sia durante sia al di fuori dell’orario di lavoro). L’articolo 108d capoverso 2 D-LNA indica alcuni esempi di fronte ai quali possono sorgere dubbi sull’affidabilità dell’interessato. Si è rinunciato a introdurre ulteriori esempi concreti a livello di legge. Questi criteri di valutazione sono attualmente stabiliti dal Programma nazionale di sicurezza nell’aviazione (NASP), che è un documento confidenziale. Si tratta principalmente di un elenco di fattispecie penali. Questo elenco sarà tolto dal NASP, sottoposto a revisione, definito in modo più chiaro e preciso e integrato nell’OMSA. Una norma di delega che autorizza il DATEC a emanare criteri di valutazione di questo tipo figura già nell’articolo 122d lettera a ONA.

La valutazione deve rispettare il principio di proporzionalità e tenere conto delle circostanze specifiche del singolo caso. L’interesse a evitare atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione deve sempre essere soppesato rispetto all’interesse della persona a (continuare a) svolgere la propria attività. In tal caso, ciò che conta è soprattutto il tipo di attività svolta dalla persona in relazione alla sicurezza dell’aviazione. A seconda dell’attività, infatti, determinate informazioni rilevanti per la sicurezza potrebbero non avere un impatto considerevole sulla sicurezza dell’aviazione.

Sulla base dei riscontri emersi durante la consultazione, è stato esaminato se sia necessario considerare anche le informazioni sulla situazione finanziaria dell’interessato. Per quanto riguarda la sicurezza dell’aviazione, il criterio di rischio principale sarebbe la corruttibilità, che potrebbe spingere l’interessato a compiere o facilitare un atto illecito in cambio di un beneficio finanziario. Tuttavia, la situazione finanziaria in sé non fornisce informazioni dirette e può essere considerata principalmente come un indizio. Pertanto, ai fini della valutazione del rischio per la sicurezza, l’analisi esplicita delle informazioni sulla situazione finanziaria non è di primaria importanza.

Art. 108e

A seguito dell’introduzione dell’articolo 108d D-LNA (Rischio per la sicurezza), nell’articolo 108e D-LNA sono stati definiti i fondamenti della valutazione che la polizia competente deve trasmettere ai servizi responsabili dei controlli. In questo articolo si stabilisce in modo esplicito che la valutazione deve essere motivata. Ciò tiene conto del fatto che la decisione finale concernente la persona sottoposta al controllo – ovvero se assumerla o se mantenerla nel rapporto di impiego e nella funzione ad esso associata – spetta al servizio stesso. Se la persona rappresenta un rischio per la sicurezza, nel peggiore dei casi il rapporto di impiego dovrà essere risolto e, per questo, è necessario fornire motivazioni sufficienti, in particolare nei casi in cui il servizio (l’esercente aeroportuale e Skyguide) deve emettere una decisione (obbligo di motivare).

Al fine di evitare doppioni nei controlli sul territorio svizzero, bisogna riservare ai servizi di polizia cantonale competenti la possibilità di trasmettere una valutazione negativa ad altri servizi di polizia cantonale incaricati di accertare il rischio per la sicurezza (art. 108e cpv. 2 D-LNA).

Art. 108f

L’esperienza maturata da quando è stato introdotto il regime di controlli rafforzati dei precedenti personali ha dimostrato che, nella pratica, vi sono talvolta incertezze riguardo allo svolgimento della procedura e al processo decisionale. Il nuovo articolo 108f D-LNA amplia e chiarisce i requisiti relativi alla decisione e ai rimedi giuridici.

Capoverso 1

Come già accennato, spetta al servizio che esegue il controllo dei precedenti personali decidere, una volta chiarito il rischio per la sicurezza, se il controllo è stato superato con esito positivo. È il servizio stesso a notificare all’interessato la sua decisione. Poiché i servizi di polizia cantonale competenti hanno più esperienza nel valutare il rischio che una persona può rappresentare, il servizio che esegue il controllo deve, in linea di massima, attenersi alla valutazione della polizia, conformemente all’articolo 108e capoverso 1 D-LNA. Tuttavia, se dispone di informazioni supplementari che, in conclusione, portano a una decisione diversa, deve essere prevista la possibilità, in casi eccezionali, di discostarsi dalla valutazione della polizia. Ciò può accadere, ad esempio, se dispone di informazioni interne relative al rapporto di lavoro con l’interessato che sono rilevanti per la sicurezza, ma alle quali la polizia non ha un accesso completo.

Capoversi 2–4

L’esercente aeroportuale mantiene la facoltà di emanare decisioni. Questa facoltà viene estesa a Skyguide. Come in passato, se l’interessato lo richiede sarà emessa una decisione formale. Gli altri servizi che eseguono i controlli sono persone private (giuridiche). Eventuali modifiche o risoluzioni del rapporto di lavoro a seguito di una decisione negativa sono disciplinate dalle pertinenti disposizioni del diritto privato.

Condurre controlli rafforzati dei precedenti personali è una mansione di vasta portata. Nel 2022, solo per quanto riguarda Flughafen Zürich SA e Aéroport International de Genève, le polizie cantonali di Zurigo e Ginevra hanno effettuato rispettivamente circa 11 000 e 7500 valutazioni dei rischi per la sicurezza. Per queste ragioni la decisione emessa dall’esercente aeroportuale o da Skyguide su richiesta dell’interessato va giustificata solo sommariamente. L’articolo 108f capoverso 3 D-LNA stabilisce che nella motivazione devono essere indicate almeno le ragioni che hanno portato a un esito negativo e le rispettive conseguenze (ad es. la risoluzione del rapporto di lavoro).

Per salvaguardare il diritto di essere sentito, all’interessato deve essere riservata la possibilità di rivolgersi all’autorità che gestisce le relative informazioni per chiedere di consultare gli atti pertinenti (art. 108f cpv. 4 D-LNA). In tal caso si applicano le disposizioni procedurali ordinarie previste dalla legislazione federale e cantonale pertinente. Ad esempio, sono fatte salve le restrizioni al diritto di essere sentito previste in caso di interessi al mantenimento del segreto (cfr. art. 108 CPP e art. 63 della legge federale del 25 settembre 201599 sulle autorità informative). Ciò è esplicitato nel secondo periodo del capoverso 4.

Art. 108g

In seguito alle modifiche intervenute a livello di sistematica, anche l’obbligo di ripetere con regolarità i controlli dei precedenti personali è stato spostato più avanti e ora figura nell’articolo 108g D-LNA. Il tenore dell’articolo rimane invariato rispetto al diritto vigente. Il termine entro il quale i controlli rafforzati vanno ripetuti è definito nel diritto europeo ed è di 12 mesi100.

Art. 108h

Ogni singolo Paese è competente per l’esecuzione e per il recepimento di un controllo dei precedenti personali. Ai fini del riconoscimento di un controllo di questo tipo eseguito in un altro Paese, deve essere possibile verificarne i risultati in modo adeguato. L’articolo 108h D-LNA consente alle autorità competenti di Paesi membri dell’UE/AELS di ottenere informazioni sul riconoscimento di un controllo dei precedenti personali eseguito e superato in Svizzera. Anche in questo caso va rispettato il principio di proporzionalità e, di conseguenza, i servizi responsabili sono tenuti a trasmettere solo le informazioni strettamente necessarie per valutare i precedenti personali.

Tuttavia, la divulgazione di queste informazioni è ammessa solo previo consenso esplicito dell’interessato e deve avvenire nel rispetto delle disposizioni in materia di trasmissione di dati personali all’estero (art. 108h cpv. 2 D-LNA).

Art. 108i

L’articolo 108i D-LNA stabilisce esplicitamente che le spese derivanti dalla valutazione del rischio per la sicurezza e sostenute dal servizio di polizia cantonale nell’ambito dei controlli rafforzati dei precedenti personali sono a carico del servizio che esegue i controlli. Ciò include non solo le spese dei servizi di polizia stessi, ma anche gli emolumenti e i costi sostenuti in questo contesto da altre autorità nazionali o da servizi di polizia esteri nell’applicazione dell’articolo 108c capoversi 2–4 D-LNA.

Disposizione transitoria

In linea di principio, le nuove disposizioni si applicano a partire dalla data di entrata in vigore. Tuttavia, nel caso dei procedimenti pendenti davanti a un’autorità di perseguimento penale o a un tribunale penale cantonale al momento dell’entrata in vigore della modifica, il Consiglio federale propone di adottare una disposizione transitoria per disciplinare la competenza procedurale. Secondo tale disposizione, le autorità penali cantonali porteranno a termine anche questi procedimenti. Un cambio di giurisdizione ai sensi dell’articolo 98 capoverso 1 D-LNA nel corso di un procedimento non presenterebbe alcun vantaggio né sarebbe funzionale.

Il diritto penale materiale è retto dall’articolo 2 CP.

5.2 Codice penale (CP)

Art. 2 37 n. 3

Nel rapporto sulla «cultura dell’errore» e sulle possibilità e i limiti di una sua possibile iscrizione nella legge, il Consiglio federale afferma che, nell’ambito di futuri cantieri legislativi andrebbe presa in considerazione la possibilità, in particolare per quanto riguarda l’aviazione civile, di abolire determinate fattispecie di esposizione a pericolo che figurano (anche) nel diritto penale fondamentale101.

L’articolo 52 della parte generale del CP contiene una disposizione che prevede, a titolo eccezionale, un’impunità per i reati di lieve entità. Tuttavia, lo scopo della disposizione non è un’esenzione generale di determinati reati dal perseguimento penale. L’articolo 52 CP stabilisce espressamente che le conseguenze del fatto devono essere di lieve entità in relazione al rispettivo reato102. Pertanto, esso non è adatto a limitare in modo generale il campo d’applicazione dell’articolo 237 CP.

Il nuovo numero 3 dell’articolo 237 CP intende escludere dal perseguimento penale le persone che hanno contribuito all’evento per negligenza e solo per colpa lieve, a condizione che abbiano intrapreso quanto ragionevolmente esigibile per assistere l’inchiesta ufficiale sulla sicurezza. Questo approccio si basa sul concetto di «cultura giusta» (just culture), senza tuttavia presupporre necessariamente una segnalazione dell’evento ai sensi del regolamento (UE) n. 376/2014. L’obiettivo è incoraggiare chi ha causato rischi per i trasporti pubblici a contribuire alla prevenzione di altri eventi appoggiando l’inchiesta. Ai fini dell’unità dell’ordinamento giuridico pertinente, si considera colpa di lieve entità un comportamento che non rientra nel campo d’applicazione dell’articolo 16 paragrafo 6 in combinato disposto con l’articolo 16 paragrafo 10 del regolamento (UE) n. 376/2014. Il dolo o la colpa grave escludono un trattamento privilegiato. Di conseguenza, solo in caso di colpa lieve gli interessati possono scegliere se collaborare apertamente all’inchiesta sull’incidente per beneficiare di un trattamento privilegiato ai sensi dell’articolo 237 numero 3 D-CP e se consentire all’utilizzo delle relative informazioni in un procedimento penale ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 24 OIET e dell’articolo 26 capoverso 2bis D-LNA.

Un’inchiesta ufficiale sulla sicurezza è un’inchiesta ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 OIET, intesa a chiarire le circostanze a livello tecnico, di esercizio, umano, organizzativo e di sistema che hanno condotto all’evento imprevisto. Nei diversi settori – ossia aviazione civile, navigazione marittima, trasporto ferroviario, trasporto a fune, autoservizi e trasporto filoviario – questi accertamenti sono condotti dal SISI o dalle corrispettive autorità estere. Se non viene svolta un’inchiesta ufficiale sulla sicurezza, manca qualsiasi contributo sistemico e pubblico alla prevenzione. Di conseguenza, l’autore non può beneficiare di alcun trattamento privilegiato nell’ambito del diritto penale.

La prassi definirà cosa si intende con «tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere», tenendo conto delle caratteristiche dei singoli vettori di trasporto. In merito, tuttavia, non vanno posti requisiti eccessivi. La valutazione deve considerare il comportamento dell’imputato dopo l’evento (ad es. il rispetto degli obblighi di notifica vigenti) e la sua collaborazione all’inchiesta sulla sicurezza. Non deve essere dato un peso eccessivo al comportamento degli interessati subito dopo l’incidente / evento, in quanto le persone coinvolte in un avvenimento di questo tipo vivono sovente momenti emotivamente molto intensi. Se, in casi eccezionali, il SISI conduce interrogatori sul luogo dell’incidente (cosa generalmente possibile solo in casi minori), ma le persone coinvolte necessitano di un periodo di riflessione, ciò non deve essere considerato un comportamento non cooperativo, purché collaborino successivamente. Anche eventuali conflitti procedurali con il SISI non devono necessariamente essere considerati un comportamento non cooperativo: le autorità di perseguimento penale sono libere di ritenere giustificati i passi compiuti dagli interessati e di concludere che siano stati fatti sforzi ragionevoli per assistere l’inchiesta sull’incidente. Per quanto riguarda l’obbligo di indagine e l’onere della prova a carico delle autorità di perseguimento penale, si può presumere che la giurisprudenza si orienterà in funzione della prova di circostanze esimenti e che quindi all’imputato spetterà, in una certa misura, un onere di allegazione sugli sforzi compiuti per collaborare.

Applicare la limitazione della responsabilità penale a tutti i vettori di trasporto soggetti all’articolo 237 CP permette di concretizzare l’approccio specifico a ogni settore auspicato dal Consiglio federale e di rispettare il principio della parità di trattamento nel settore dei trasporti pubblici. Considerato che l’articolo 237 CP riguarda un reato di esposizione a pericolo e che, pertanto, la fattispecie richiede solo una messa in pericolo concreta di persone, la revisione incide in misura minima, e quindi accettabile, sull’interesse per le vittime all’apertura di un procedimento penale. Si esclude un allineamento con la formulazione dell’articolo 91ter LNA, in quanto gli altri vettori di trasporto che rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 237 CP non sono soggetti al regolamento (UE) n. 376/2014 e pertanto non esiste un sistema di segnalazione corrispondente.

5.3 Legge sul casellario giudiziale (LCaGi)

Art. 46 lett. d n. 3

L’articolo 46 lettera d numero 3 della legge federale del 17 gennaio 2016103 sul casellario giudiziale (LCaGi) disciplina l’accesso dei servizi cantonali di polizia al casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (procedura di richiamo) ai fini di accertare il rischio per la sicurezza nell’ambito di controlli dei precedenti personali secondo la LNA. Poiché negli articoli 108b–108i D-LNA figureranno solo disposizioni sui controlli rafforzati dei precedenti personali, ciò va precisato nell’articolo 46 lettera d numero 3 LCaGi. A seguito delle modifiche e delle nuove disposizioni introdotte nella LNA è necessario rettificare anche il rimando e una formulazione.

5.4 Legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP)

Art. 10 cpv. 4 lett. g, art. 11 cpv. 5 lett. g, art. 12 cpv. 6 lett. f

Per consentire ai servizi cantonali di polizia di accedere mediante procedura di richiamo ai dati del Sistema nazionale di indagine (SNI) gestito da fedpol, ai fini di chiarire il rischio pe la sicurezza nel quadro di controlli rafforzati dei precedenti personali, occorre introdurre nella LSIP le disposizioni necessarie, concernenti in particolare il sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione (nuova lett. g dell’art. 10 cpv. 4 D-LSIP), il sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali (nuova lett. g dell’art. 11 cpv. 5 D-LSIP) e il sistema di trattamento dei dati relativi alla cooperazione di polizia internazionale e intercantonale (nuova lett. f dell’art. 12 cpv. 6 D-LSIP). Inoltre, lo scopo e la portata (consultazione) del trattamento dei dati sono completati nell’articolo 11 e nell’allegato 2 dell’ordinanza SNI (v. anche il n. 5.1 in merito all’art. 108c).

Art. 15 cpv. 1 lett. o, cpv. 3 lett. j, cpv. 4 lett. abis e art. 16 cpv. 2 lett. t e cpv. 5 lett. l

Come per il SNI, anche per il Sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) e per la parte nazionale del Sistema d’informazione di Schengen (N-SIS) è necessario introdurre una base legale che consenta ai servizi cantonali di polizia di accedere ai dati mediante procedura di richiamo. Nel contesto generale di tutti i dati a disposizione delle polizie cantonali, queste informazioni possono chiarire se una persona rappresenta un rischio per la sicurezza. Per questo motivo, l’articolo 15 LSIP è completato con una nuova lettera o nel capoverso 1, una nuova lettera j nel capoverso 3 e una nuova lettera abis nel capoverso 4, mentre l’articolo 16 LSIP è completato con una nuova lettera t nel capoverso 2 e una nuova lettera l nel capoverso 5.

Come già menzionato al numero 5.1 in merito all’articolo 108c D-LNA, nelle diverse ordinanze che regolano questi sistemi si specificherà a quali categorie di segnalazioni RIPOL e N-SIS i servizi cantonali di polizia hanno accesso ai fini di accertare il rischio per la sicurezza. Secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza RIPOL, i servizi cantonali di polizia hanno già il diritto di consultare, in relazione a segnalazioni di persone e di reati non chiariti, le informazioni necessarie per svolgere i loro compiti legali. Gli accertamenti ai fini di valutare il rischio per la sicurezza nel contesto di controlli rafforzati dei precedenti personali non richiedono la consultazione delle segnalazioni relative a reati non chiariti. Nell’ordinanza N-SIS, lo scopo e la portata (consultazione) saranno completati sia nell’articolo 7 sia nella tabella dell’allegato 3 alla voce «Segnalazioni di persone». Secondo le lettere d e h, le persone scomparse e le persone bisognose di protezione sono escluse dalle categorie di segnalazioni di cui al numero 1. Tali persone non sono rilevanti ai fini di controlli rafforzati dei precedenti personali. La concessione di nuovi diritti di consultazione del sistema N-SIS è in linea con le pertinenti disposizioni del diritto Schengen, in particolare con l’articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1861104 e con l’articolo 44 del regolamento (UE) 2018/1862105.

5.5 Legge federale sulle ferrovie (Lferr)

Art. 15 cpv. 5

Poiché non sarebbe opportuno limitare l’accesso ai documenti ufficiali del SISI solo nel caso delle inchieste sugli incidenti aerei, l’esclusione dalla LTras va introdotta anche nella Lferr, in modo analogo a quanto fatto all’articolo 107d D-LNA (nuovo cpv. 5 dell’art. 15 D-Lferr).

Art. 15b cpv. 2bis

Il tenore dell’articolo 24 OIET, secondo cui le informazioni fornite da una persona nell’ambito di un’inchiesta sulla sicurezza possono essere utilizzate in un procedimento penale soltanto con il suo consenso, è ripreso senza modifiche nel nuovo capoverso 2bis. L’articolo 18aa della legge federale del 23 giugno 2006106 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (legge sugli impianti a fune, LIFT) e l’articolo 1 capoverso 4 della legge federale del 3 ottobre 1975107 sulla navigazione interna (LNI) rimandano alle disposizioni della Lferr, ragione per la quale non necessitano di modifiche.

6 Ripercussioni

6.1 Ripercussioni per la Confederazione

6.1.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale

In linea di massima, le disposizioni oggetto di questa revisione parziale non avranno ripercussioni significative sulle finanze e sul personale della Confederazione. Eventuali ripercussioni potranno essere compensate internamente dai vari servizi federali. Al contrario, diverse modifiche – in particolare quelle riguardanti il diritto procedurale – comporteranno una riduzione del carico di lavoro (v. quanto spiegato in seguito).

L’attuazione della mozione Candinas 18.3700, invece, potrà avere ripercussioni per le finanze e il personale della Confederazione. Maggiori dettagli in merito si trovano al numero 6.1.2.8.

6.1.2 Ripercussioni nel dettaglio

6.1.2.1 Concessione d’esercizio e diritto degli appalti pubblici

La disposizione derogatoria di cui all’articolo 36a capoverso 5 D-LNA chiarisce che il rilascio di una concessione d’esercizio non costituisce una commessa pubblica ai sensi della LAPub. Essa solleva quindi l’autorità concedente dagli oneri che comporta la procedura prevista dalla LAPub.

6.1.2.2 Aeroporti nazionali: mantenimento nel loro stato attuale

L’integrazione all’articolo 36abis capoverso 2 D-LNA (art. 37u LNA) garantisce che i due aeroporti nazionali di Ginevra e Zurigo siano protetti, anche per quanto riguarda la loro portata operativa, da eventuali provvedimenti restrittivi che potrebbero fondarsi su disposizioni dell’attuale o futura legislazione federale. Questa integrazione non ha alcuna ripercussione sul personale o sulle finanze della Confederazione.

6.1.2.3 Servizi della sicurezza aerea: delega a fornitori esteri

La possibilità di separare geograficamente i servizi della sicurezza aerea e la fornitura di dati sul traffico aereo a essa necessari consentirà di adattare più rapidamente ed efficientemente, in funzione del luogo e del momento, la capacità dello spazio aereo alla domanda di trasporto, che nello spazio aereo europeo è altamente variabile. Grazie alla maggiore flessibilità operativa, Skyguide potrà ottenere una razionalizzazione potenzialmente significativa e una maggiore efficienza dei costi legati alla fornitura dei servizi di sicurezza aerea. La possibilità di affidare servizi della sicurezza aerea a fornitori esteri non avrà alcuna ripercussione sul personale o sulle finanze della Confederazione.

6.1.2.4 Restrizione della proprietà fondiaria (piano delle zone di sicurezza)

La nuova regolamentazione comporterà un lieve aumento dei costi per l’UFAC, che sarà chiamato a gestire da solo la procedura di approvazione. D’altro canto, la SG‑DATEC vedrà ridursi leggermente il suo carico di lavoro, in quanto non sarà più responsabile dell’approvazione. Verranno meno anche le spese dovute alla necessità di coordinare le procedure con i Cantoni. Nel complesso, la modifica è neutrale sotto il profilo dei costi.

6.1.2.5 Piloti di elicottero: innalzamento del limite di età

Innalzando il limite di età dei piloti di elicotteri che effettuano trasporti commerciali di merci e di passeggeri, la Svizzera adotta norme che entrano in conflitto con il diritto internazionale al quale è soggetta.

Nel rispetto di quanto chiesto dalle mozioni summenzionate, la modifica deroga in modo deliberato all’Accordo sul trasporto aereo CH-UE, e questo nonostante il rischio che l’UE metta in atto misure di salvaguardia. La Commissione europea ha annunciato che adotterà misure nel caso in cui la Svizzera introduca regole sull’età dei piloti difformi dagli accordi in vigore. Queste misure metterebbero a repentaglio il buon funzionamento dell’Accordo sul trasporto aereo CH-UE. Per consentire a due piloti di elicotteri (dati aggiornati al 26 marzo 2025) di continuare a volare da soli, il legislatore federale è pronto a entrare in conflitto con quanto stabilito dall’Accordo sul trasporto aereo CH-UE, che consente alle compagnie aeree di stabilire collegamenti con l’UE e agli operatori svizzeri del settore aeronautico di accedere al mercato europeo senza ostacoli e a pari condizioni di concorrenza.

Per la Confederazione non vi saranno costi aggiuntivi, dato che verranno meno gli attuali costi per il personale addetto alla verifica e all’elaborazione di autorizzazioni eccezionali per singoli piloti.

6.1.2.6 Diritti dei passeggeri: disposizioni penali estese anche agli aeroporti

Quale organismo responsabile dell’applicazione, l’UFAC potrà applicare agli aeroporti la stessa procedura che applica alle imprese di trasporto aereo, per le quali vige la stessa normativa europea. Ciò semplificherà la procedura e ridurrà il carico di lavoro assunto dall’UFAC in questo suo ruolo.

6.1.2.7 Diritti dei passeggeri: innalzamento del limite di multa nel quadro di procedure penali amministrative contro persone giuridiche

Aumentando il limite massimo e introducendo la possibilità di comminare una multa fino a 10 000 franchi all’impresa, il carico di lavoro dell’UFAC si ridurrà notevolmente, in quanto si eviteranno inchieste preliminari lunghe e costose e si accelererà la procedura.

6.1.2.8 Giurisdizione

L’estensione della giurisdizione federale comporterà un compito supplementare per le autorità giudiziarie federali. I casi relativi all’aviazione che, secondo il diritto in vigore, sono di esclusiva competenza cantonale, generalmente non sono portati all’attenzione del MPC, che non è quindi in grado di stimare il numero di casi rilevanti che ci si può attendere. Inoltre, è probabile che attualmente il MPC non sia a conoscenza di tutti i casi che rientrano nella giurisdizione mista o esclusivamente federale. Il MPC e la Polizia giudiziaria federale (PGF) apporteranno adeguamenti tecnici alla gestione delle risorse, ma i dettagli non sono ancora stati definiti. Al momento, tuttavia, la PGF è raramente coinvolta in inchieste penali nel settore aeronautico e, pertanto, non svolge un ruolo chiave. Si presume che i Cantoni e le loro polizie continueranno a fornire supporto nell’applicazione della legge. In caso contrario, occorrerà assegnare soprattutto a fedpol risorse aggiuntive, proporzionali alla perdita di supporto cantonale, per sviluppare le competenze necessarie (in particolare mezzi e esperienza) ad assumere i compiti supplementari.

6.1.2.9 Applicazione della «cultura giusta» (just culture)
Art. 20 e 91ter LNA

Poiché nella maggior parte dei casi un evento viene portato all’attenzione del MPC indipendentemente da segnalazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 376/2014 e, di conseguenza, queste segnalazioni svolgono un ruolo minore nei procedimenti penali ordinari, la presente revisione non avrà un impatto significativo sul numero di procedimenti avviati dal MPC e sul loro svolgimento.

Per quanto riguarda i procedimenti penali amministrativi che competono all’UFAC, non vi saranno cambiamenti, essendo questi già conformi ai principi della «cultura giusta».

Art. 237 n. 3 CP

Il numero 3 dell’articolo 237 D-CP porterà il MPC a decretare più sovente l’abbandono del procedimento. Tuttavia, poiché un abbandono è il risultato di un esame approfondito delle condizioni per la punibilità, ciò non ridurrà il carico di lavoro del MPC. ¨

6.1.2.10 Deroghe alla legge sulla trasparenza

In caso di domande di accesso a documenti ufficiali ai sensi della LTras, sarà possibile riferirsi alla nuova disposizione della LNA. Ciò significa che non saranno più necessari lunghi scambi di corrispondenza tra l’UFAC e i richiedenti né eventuali procedure di mediazione di fronte all’IFPDT, nelle quali finora si è argomentato analogamente a quanto figura nelle considerazioni relative all’articolo 107d LNA.

6.1.2.11 Personale addetto alla sicurezza aerea: controllo dei precedenti personali

L’accesso mediante procedura di richiamo alle fonti di dati di cui dispongono fedpol e la SEM così come previsto dall’articolo 108c capoverso 2 lettera b D-LNA richiede l’adattamento dei sistemi di informazione corrispondenti. Ciò potrebbe condurre a una più stretta collaborazione tra le polizie cantonali e le due autorità federali. Una cooperazione analoga sarà necessaria anche per quanto riguarda le eventuali richieste di informazioni che la polizia rivolgerà al MPC, al Tribunale penale federale e al Tribunale federale in seguito all’introduzione dell’articolo 108c capoverso 3 lettera a D‑LNA.

Per quanto riguarda i collaboratori di Skyguide, i costi per i controlli rafforzati dei precedenti personali eseguiti dalla polizia ammonteranno presumibilmente a circa 50 000 franchi l’anno. I costi per i controlli rientrano generalmente nei costi del personale e pertanto sono inclusi nella base dei costi utilizzata per determinare le tariffe applicate agli utenti.

6.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

6.2.1 Impianti accessori

Anche se, conformemente alla modifica proposta, per gli impianti accessori sarà necessario il consenso dell’UFAC, non cambierà sostanzialmente nulla per i Cantoni e i Comuni, che sono già obbligati dalla legislazione in vigore a sottoporre all’esame dell’UFAC le domande che ricevono in merito a impianti accessori. Il consenso dell’UFAC, vincolante per l’autorità cantonale preposta al rilascio delle autorizzazioni, la solleva dall’onere decisionale.

6.2.2 Restrizione della proprietà fondiaria (piano delle zone di sicurezza)

I Cantoni non dovranno più farsi carico della procedura di approvazione, in quanto non saranno più i destinatari delle opposizioni e, di conseguenza, non dovranno più condurre trattative con gli opponenti. Poiché finora hanno potuto prelevare emolumenti per le loro spese, per loro la modifica proposta non comporterà alcun cambiamento dal punto di vista dei costi.

6.2.3 Giurisdizione

Una volta attuata la mozione Candinas, tutti i procedimenti penali relativi all’aviazione saranno condotti dal MPC. Di conseguenza, le autorità cantonali saranno esentate da gran parte dei compiti di coordinamento. Nei Cantoni in cui il ministero pubblico è d’accordo, il MPC collaborerà direttamente con la polizia cantonale. Nella pratica i servizi cantonali di polizia sono solitamente i primi a giungere sul luogo di un incidente e a fornire un contributo attivo alle indagini, in conformità con i principi di assistenza giudiziaria sanciti dagli articoli 43 e seguenti CPP. Già oggi tra singoli Cantoni e il MPC esiste una cooperazione diretta e ben funzionante nel settore aeronautico; pertanto, in linea di principio, non sarà più necessario coinvolgere il ministero pubblico cantonale.

6.2.4 Applicazione della «cultura giusta» (just culture)

Art. 20 e 91ter LNA

Per quanto riguarda le autorità penali cantonali, vale in linea di principio quanto detto sopra per il MPC (n. 6.1.2.9). Tuttavia, la revisione della LNA qui proposta prevede di trasferire alla Confederazione anche la competenza di perseguire reati rilevanti per la navigazione aerea, definiti nel diritto penale fondamentale e in quello accessorio, ma non commessi a bordo di un aeromobile. Se questo trasferimento di giurisdizione sarà accettato, l’applicazione dei principi della «cultura giusta» di cui agli articoli 20 e 91ter D-LNA non concernerà, se non in misura molto limitata, i ministeri pubblici e i tribunali penali cantonali.

I Comuni non sono interessati, in quanto non sono competenti in materia.

Art. 237 n. 3 CP

Una volta entrata in vigore la nuova ripartizione delle competenze, per le nuove procedure in ambito aeronautico la modifica del CP non concernerà più le autorità cantonali di perseguimento penale. Non vi saranno invece cambiamenti di giurisdizione per quanto riguarda gli altri vettori di trasporto e l’articolo 237 numero 3 CP potrebbe comportare un aumento dei decreti di abbandono o di non luogo a procedere.

I Comuni non sono interessati, in quanto non sono competenti in materia.

6.2.5 Controlli alcolemici da parte degli aerodromi

I controlli alcolemici ordinati dall’esercente aeroportuale saranno eseguiti dai servizi cantonali di polizia. Gli agenti della polizia cantonale dispongono già della formazione, dell’esperienza e delle attrezzature necessarie per i test alcolemici, che già eseguono sui membri degli equipaggi. Inoltre, il numero di casi nei quali la polizia cantonale dovrà effettuare controlli alcolemici su persone che lavorano a terra, a seguito di un sospetto, sarà limitato: all’aeroporto di Zurigo si prevedono circa 20–30 casi all’anno, mentre all’aeroporto di Ginevra si è contato un solo caso negli ultimi due anni. Di conseguenza, la prevista modifica di legge non comporterà oneri supplementare di rilievo né a livello finanziario né a livello di personale.

6.2.6 Utilizzo di dati biometrici

L’utilizzo di dati biometrici per il controllo dei passeggeri permetterà a questi ultimi di non dover portare con sé carte d’imbarco fisiche o elettroniche. La possibilità di ricorrere alla biometria semplificherà le procedure cui i passeggeri devono sottoporsi prima di prendere posto nel velivolo. Questa procedura, potenzialmente più efficiente, potrebbe rendere gli aeroporti che la adottano più interessanti, con ripercussioni positive anche sui rispettivi Cantoni.

Il ricorso alla biometria è volontario. I costi supplementari derivanti da eventuali acquisti, in particolare di sistemi hardware e software, saranno a carico dell’aeroporto.

6.2.7 Personale addetto alla sicurezza aerea: controllo dei precedenti personali

L’ampliamento del gruppo di persone da sottoporre a controlli conformemente all’articolo 108b capoverso 2 D-LNA comporterà un aumento dei costi organizzativi e di personale per i servizi di polizia cantonale chiamati ad accertare il rischio per la sicurezza: l’introduzione dell’articolo 108b capoverso 2 lettere c–d, infatti, comporterà l’estensione dei controlli rafforzati dei precedenti personali a circa 2500 persone in più (2000 addetti alla sicurezza, 500 collaboratori di Skyguide). Il numero di persone che hanno accesso a misure sensibili di riduzione del rischio collegate alla sicurezza delle informazioni dipende dalla definizione interna e dall’organizzazione del servizio responsabile. In molte imprese si tratterà di una sola persona, peraltro già responsabile internamente della sicurezza. Si ritiene quindi che la modifica di legge riguarderà circa 200 persone in più in tutta la Svizzera.

Pertanto, presso i servizi di polizia cantonale andranno predisposte le risorse corrispondenti. Poiché non aumenterà solo il numero di persone da controllare, ma anche quello dei servizi responsabili dei controlli, è necessario avviare con un certo anticipo i lavori per organizzare tale cooperazione, con un impegno significativo nella fase iniziale. Tuttavia, molte delle imprese che dovranno sottoporre a un controllo parte del proprio personale hanno sede in Cantoni in cui la polizia ha già familiarità con le procedure di controllo rafforzato. In questi casi i costi provocati dagli accertamenti saranno limitati e, inoltre, andranno a carico dei servizi responsabili dei controlli, conformemente a quanto stabilito dall’articolo 108i D-LNA (principio di causalità).

In seguito all’introduzione dell’articolo 108c capoverso 3 lettera a D-LNA sarà necessario avviare un’adeguata cooperazione anche in vista delle eventuali richieste di informazioni che la polizia potrà rivolgere ai ministeri pubblici e ai tribunali penali cantonali.

Come mostra l’esperienza degli ultimi anni, il numero di valutazioni negative emesse dalle polizie cantonali è molto basso. Ciò significa che anche l’onere necessario per trasmettere queste valutazioni ad altre polizie cantonali sarà gestibile. Le polizie cantonali dispongono già di mezzi e meccanismi adeguati per lo scambio di informazioni.

6.3 Ripercussioni sull’economia

6.3.1 Concessione d’esercizio e diritto degli appalti pubblici

Il fatto che il rilascio di una concessione d’esercizio non sia considerato una commessa pubblica ai sensi della LAPub significa che questo tipo di concessione non soggiace a un regime di concorrenza economica. La disposizione derogatoria qui proposta non modifica la situazione attuale, poiché le concessioni d’esercizio per gli aeroporti non rientravano nel campo d’applicazione della LAPub nemmeno prima della sua revisione.

6.3.2 Servizi della sicurezza aerea: delega a fornitori esteri

La possibilità di delegare servizi della sicurezza aerea a fornitori esteri stimola la concorrenza tra i fornitori di questi servizi e migliora l’efficienza dei costi in questo settore. Skyguide potrà fornire i propri servizi su mandato di fornitori esteri di servizi della sicurezza aerea e, viceversa, potrà riceverne da essi. La concorrenza impone soluzioni innovative (maggiore automazione e digitalizzazione) che permettano una gestione sicura ed efficiente del crescente traffico aereo. Al momento non è possibile valutare con certezza se questo avrà effetti positivi sulle tasse riscosse per i servizi della sicurezza aerea. Se i fornitori esteri riusciranno ad offrire i propri servizi a prezzi più competitivi, si potrebbero verificare ripercussioni negative per il personale di Skyguide. D’altro canto, il personale di Skyguide trarrebbe vantaggio dalla possibilità di fornire i propri servizi anche per conto di fornitori esteri.

6.3.3 Piloti di elicotteri: limite di età più elevato

Se l’UE dovesse prendere misure contro la Svizzera in seguito all’adozione da parte di quest’ultima di disposizioni che si discostano deliberatamente da quelle in vigore, ciò potrebbe comportare riduzioni significative del traffico aereo svizzero verso destinazioni internazionali. Al momento non è chiaro quali misure potrebbe adottare l’UE, che però si è detta pronta a esaminare i passi da intraprendere in questa direzione. Potrebbe, ad esempio, sospendere il riconoscimento nell’UE delle licenze svizzere, con gravi conseguenze per tutti i piloti svizzeri che operano a livello internazionale, poiché non potrebbero più esercitare i loro diritti all’estero. Per i piloti di linea su velivoli ad ala fissa questo equivarrebbe a un divieto di fatto di esercitare la loro professione e all’esclusione dal mercato del lavoro internazionale. Le compagnie aeree svizzere non potrebbero impiegare piloti con licenza svizzera sui loro aerei in volo all’estero. L’UE dispone quindi di strumenti per colpire duramente la Svizzera, limitando l’accesso delle imprese svizzere al mercato. Questo potrebbe anche avere ripercussioni negative sull’economia, che tuttavia al momento non è possibile quantificare.

6.3.4 Controlli alcolemici da parte degli aerodromi

Diversi esercenti aeroportuali effettuano già controlli alcolemici sul personale che mostra segni di ebrietà. Per altri, invece, l’introduzione di questi controlli o l’ampliamento del gruppo di persone da sottoporre a verifica potrebbe comportare un onere amministrativo e organizzativo supplementare, a seconda del numero di casi. Per la persona sottoposta a controllo, in alcuni casi gravi le conseguenze amministrative o penali possono essere molto pesanti (ritiro del tesserino di ingresso all’aeroporto o della licenza di condurre, fino al possibile licenziamento). Tuttavia, considerata l’importanza della sicurezza nell’aviazione civile, nei casi particolarmente gravi queste conseguenze drastiche sono giustificate.

6.3.5 Utilizzo di dati biometrici

Se molti passeggeri utilizzeranno i dati biometrici nelle procedure aeroportuali, sarà possibile velocizzare il flusso di viaggiatori. Inoltre, il ricorso a questa tecnologia all’avanguardia può rafforzare la competitività della Svizzera in questo settore.

Il ricorso alla biometria è volontario. I costi supplementari derivanti da eventuali acquisti, in particolare di sistemi hardware e software, saranno a carico dell’aeroporto.

6.3.6 Personale addetto alla sicurezza aerea: controllo dei precedenti personali

Con la modifica proposta, oltre agli esercenti aeroportuali e alle imprese di trasporto aereo, anche altre imprese attive nel settore dovranno sottoporre parte del loro personale di sicurezza a un controllo rafforzato dei precedenti personali, con il sostegno della competente polizia cantonale. Si tratta in particolare di imprese di trasporto merci e posta, imprese di assistenza a terra, piccole compagnie di trasporto aereo, imprese che si occupano di provviste di bordo e di forniture aeroportuali, nonché Skyguide. Ad eccezione di Skyguide (circa 500 persone), gli oneri finanziari e di personale saranno contenuti, in quanto il numero di controlli sarà limitato. Si calcolano al massimo due persone supplementari per ogni servizio incaricato di svolgere i controlli (un responsabile della sicurezza e il suo sostituto). Per quanto riguarda le persone che hanno accesso a misure sensibili di riduzione del rischio collegate alla sicurezza delle informazioni, si può ipotizzare che saranno necessarie circa 200 persone in più in tutta la Svizzera (v. n. 6.2.7).

I costi sono stabiliti dai servizi cantonali di polizia e attualmente si aggirano fra 30 e 120 franchi per persona da sottoporre a controllo.

Le imprese interessate dovranno avviare tempestivamente la collaborazione con i competenti servizi cantonali di polizia, il che comporterà un certo onere organizzativo.

6.4 Ripercussioni sull’ambiente

6.4.1 Aeroporti nazionali: mantenimento nel loro stato attuale

Sancire nella legge il mantenimento degli aeroporti nazionali nel loro stato attuale anche per quanto riguarda la portata delle operazioni non comporta modifiche rispetto alla prassi attuale. Già oggi le operazioni, compresi gli orari d’esercizio, non possono essere limitate con facilità, ad esempio a causa di procedure di risanamento previste dal diritto ambientale. Di conseguenza, la modifica introdotta con l’articolo 36abis D‑LNA non avrà alcuna ripercussione sull’ambiente.

7 Aspetti giuridici

7.1 Costituzionalità

Il progetto è retto dall’articolo 87 Cost., che conferisce alla Confederazione la competenza legislativa in materia di aviazione civile. La presente revisione di legge rientra nell’ambito di questa competenza.

7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La presente revisione della LNA riguarda diversi ambiti del traffico aereo nei quali la Svizzera si è impegnata a rispettare obblighi derivanti da accordi internazionali. La Svizzera ha stipulato accordi con l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (OACI), con l’UE e con altri Paesi. Gli obblighi internazionali derivano principalmente dai due trattati:

  • – la Convenzione di Chicago; e

  • – l’Accordo sul trasporto aereo CH-UE.

Oltre ai regolamenti UE menzionati nel presente messaggio, diversi altri atti normativi europei, per la maggior parte di natura tecnica, sono vincolanti per la Svizzera conformemente a quanto previsto dall’Accordo sul trasporto aereo CH-UE.

Per garantire la conformità con il diritto internazionale, le misure previste a livello nazionale devono essere compatibili con i suddetti obblighi. Tale condizione è soddisfatta per tutte le modifiche proposte, eccezion fatta per la modifica concernente l’età massima dei piloti di elicottero, che viola il regolamento (UE) n. 1178/2011, valido anche in Svizzera. Se il legislatore federale intende attuare la nuova norma, accettando di violare il diritto internazionale, dovrà adottare espressamente l’articolo in questione conformemente alla cosiddetta «prassi Schubert» (v. n. 5.1 in merito all’art. 61). Ai sensi del diritto internazionale, tuttavia, l’attuazione resterebbe illegale e, come spiegato sopra (n. 6.1.5 e 6.3.3), ciò potrebbe indurre l’UE a prendere adeguate misure di salvaguardia provvisorie.

7.3 Forma dell’atto

Il progetto prevede disposizioni importanti che contengono norme di diritto e che, conformemente all’articolo 164 capoverso 1 Cost. e all’articolo 22 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 2002108 sul Parlamento (LParl), devono essere emanate sotto forma di legge federale. L’atto normativo sottostà a referendum facoltativo.

7.4 Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non introduce nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa che comporterebbero spese superiori alle soglie previste.

7.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale

7.5.1 Impianti accessori

Il requisito previsto con la presente revisione, ossia il consenso dell’UFAC all’edificazione o modifica di impianti accessori, interferisce con le prerogative dei Cantoni in materia di pianificazione territoriale, che includono anche la competenza di disciplinare la procedura di autorizzazione edilizia. Tuttavia, poiché la Confederazione ha la competenza di legiferare in materia aeronautica e poiché la valutazione degli impianti accessori riguarda aspetti della navigazione aerea, in particolare la sua sicurezza, una lieve ingerenza nella sovranità cantonale in materia di autorizzazioni edilizie è ammissibile dal punto di vista costituzionale. Il consenso dell’UFAC, vincolante per l’autorità cantonale preposta al rilascio delle autorizzazioni, solleva quest’ultima dall’onere decisionale.

7.5.2 Restrizione della proprietà fondiaria (piano delle zone di sicurezza)

In base alla legislazione in vigore, i Cantoni nei quali si trovano aeroporti devono raccogliere le opposizioni ai piani delle zone di sicurezza depositati pubblicamente condurre poi trattative di conciliazione con gli opponenti. In seguito alla modifica proposta, questi Cantoni non dovranno più occuparsi di tali procedure, poiché non riceveranno più le opposizioni né dovranno condurre trattative. Questo compito spetterà all’UFAC, analogamente a quanto avviene con la procedura di approvazione per la pianificazione delle infrastrutture aeroportuali. Tuttavia, i Cantoni continueranno a essere consultati e potranno prendere posizione in merito ai piani delle zone di sicurezza.

7.5.3 Personale addetto alla sicurezza aerea: controllo dei precedenti personali

Secondo l’articolo 108c D-LNA, la responsabilità di valutare il rischio per la sicurezza nell’ambito di controlli rafforzati dei precedenti personali spetta alla polizia cantonale. Sebbene questa competenza interferisca con la sovranità organizzativa dei Cantoni, è oggettivamente giustificata: anche prima dell’introduzione del regime attuale, i servizi di polizia cantonali svolgevano saltuariamente accertamenti su richiesta di aeroporti o di compagnie di trasporto aereo. Dall’entrata in vigore dei nuovi requisiti, le polizie cantonali di Berna, Ginevra, San Gallo, Ticino, Vaud e Zurigo in particolare si sono affermate come centri di eccellenza in questo tipo di controllo.

L’assegnazione della responsabilità alla polizia cantonale è giustificata anche in caso di un eventuale ampliamento del gruppo di persone da sottoporre a controllo. La vicinanza alle strutture locali consente un’attuazione più efficiente e adeguata alle esigenze. Inoltre, la cooperazione intercantonale già in atto contribuisce a migliorare la qualità dei controlli.

L’articolo 108i D-LNA disciplina l’attribuzione delle spese: il servizio responsabile dei controlli deve sostenere i costi dell’analisi dei rischi eseguita dalla polizia. Anche se ciò interferisce con l’autonomia finanziaria dei Cantoni, è conforme al principio di causalità sancito dal diritto pubblico e, in ultima analisi, alleggerisce l’onere delle autorità cantonali.

7.6 Delega di competenze legislative

7.6.1 Applicazione della «cultura giusta» (just culture)

Il disegno di legge riformula e completa la norma di delega dell’attuale articolo 20 LNA, conferendo al Consiglio federale la possibilità di sottoporre ulteriori categorie di aeromobili ai principi della «cultura giusta» e di esonerare dall’obbligo di notifica le persone incaricate di elaborare le segnalazioni di eventi (v. art. 20 D-LNA).

7.6.2 Custodia e trattamento di oggetti

Oltre alla facoltà di regolamentare la costruzione e l’esercizio degli aerodromi conferita al Consiglio federale dal diritto vigente, l’articolo 36dbis D-LNA gli attribuisce anche quella di emanare disposizioni sul trattamento degli oggetti trovati o sequestrati negli aerodromi, analogamente a quanto previsto dall’articolo 77 OTV.

7.6.3 Servizi della sicurezza aerea: delega a fornitori esteri

L’articolo 40b capoverso 5 LNA autorizza già il Consiglio federale a stabilire a livello di ordinanza (OSA) quali limitazioni derivanti dalla cooperazione con fornitori esteri di servizi della sicurezza aerea e con terzi sono considerate insostenibili e quali servizi della sicurezza aerea sono di importanza nazionale e pertanto non possono essere oggetto di delega. Il disegno amplia marginalmente questa norma di delega, prevedendo che il Consiglio federale specifichi anche le condizioni alle quali potranno essere delegati a fornitori esteri tanto le installazioni tecniche ed edili quanto il personale necessario alla fornitura di servizi della sicurezza aerea. Anche queste condizioni saranno disciplinate nell’OSA.

Nel definire le relative disposizioni a livello di ordinanza, il Consiglio federale dovrà rispettare le restrizioni generali imposte dai regolamenti europei per l’istituzione del cielo unico europeo (cfr. art. 40b cpv. 6 D-LNA).

7.7 Protezione dei dati

7.7.1 Competenze di vigilanza dell’UFAC

Le prerogative per il trattamento dei dati, necessarie all’UFAC per esercitare la sua vigilanza, sono già definite. Per quanto riguarda il possibile accesso a segreti commerciali nell’esercizio di tale vigilanza, il personale dell’UFAC è già tenuto al segreto d’ufficio.

7.7.2 Controlli alcolemici da parte degli aerodromi

La protezione dei dati nel quadro di controlli alcolemici ordinati dall’esercente aeroportuale è disciplinata, per quanto riguarda il settore accessibile al pubblico, dalle disposizioni in materia, che sono applicate anche nella legislazione sulla circolazione stradale. Internamente all’impresa, l’esercente aeroportuale è tenuto ad applicare le disposizioni e i requisiti previsti dal diritto europeo, dalla legislazione federale sulla protezione dei dati e dalla LNA. Già oggi le informazioni su eventuali mancanze commesse dal personale aeroportuale e da persone esterne devono essere trattate in conformità con le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati. Dal punto di vista della protezione dei dati, anche la polizia è autorizzata a trasmettere i risultati dei controlli all’esercente aeroportuale, come previsto dall’articolo 107a LNA. Non è quindi necessario introdurre ulteriori disposizioni nella LNA.

7.7.3 Trattamento dei dati e diritti di accesso

Nel quadro della vigilanza sul mercato, occorre prevedere la possibilità di trattare anche i dati dei fabbricanti, dei loro rappresentanti autorizzati, degli importatori e dei distributori di aeromobili senza occupanti. Queste categorie sono state incluse nell’elenco di cui all’articolo 107a capoverso 3 LNA.

7.7.4 Utilizzo di dati biometrici

I dati biometrici, che identificano in modo univoco una persona, sono dati personali degni di particolare protezione conformemente all’articolo 5 lettera c numero 4 LPD. Il loro utilizzo richiede quindi una base legale in una legge in senso formale. Per quanto riguarda il tenore della modifica proposta, si rimanda ai numeri 4.1.23 e 5.1. La modifica soddisfa i requisiti previsti dalla legislazione sulla protezione dei dati per l’utilizzo di dati biometrici.

7.7.5 Personale addetto alla sicurezza aerea: controllo dei precedenti personali

Le modifiche alla LNA riguardanti i controlli dei precedenti personali ai quali sottoporre il personale addetto alla sicurezza dell’aviazione riflettono sostanzialmente la prassi esistente e precisano la normativa in vigore.

L’ampliamento della cerchia di servizi tenuti a eseguire controlli rafforzati (art. 108b cpv. 2) e dell’elenco delle fonti di informazione che i servizi di polizia cantonale competenti possono consultare ai fini di accertare il rischio per la sicurezza (art. 108c cpv. 2–3 D-LNA), nonché la possibilità di trasferire dati personali all’estero (art. 108h D-LNA) hanno un impatto sulla protezione dei dati. Tuttavia, le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati e la loro protezione sono adeguatamente regolamentate e garantite dalle disposizioni in vigore della LNA e da quelle proposte nel quadro della presente revisione, nonché dalla corrispondente normativa di esecuzione.