FF 2025 3533
Legge federale sulla navigazione aerea (LNA) (Disegno)
(LNA)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 novembre 20251,
decreta:
I
La legge federale del 21 dicembre 19482 sulla navigazione aerea è modificata come segue:
Sostituzione di espressioni
Negli articoli 26 capoverso 3, 36d capoverso 4, 37a capoverso 1 e 37f capoverso 1 «legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa» è sostituito con «PA».
Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 4
L’UFAC può delegare singoli settori o competenze di vigilanza:
ai capi d’aerodromo;
ai Cantoni, ai Comuni oppure a organizzazioni o persone idonee, a condizione che diano il loro consenso.
L’UFAC definisce i settori e le competenze oggetto di delega. L’UFAC esercita la vigilanza sull’adempimento dei relativi compiti.
La delega a organizzazioni idonee può prevedere:
la competenza di emanare decisioni;
il diritto di riscuotere emolumenti per l’attività delegata.
I Governi dei Cantoni interessati sono sentiti prima di qualsiasi delega di competenze ai Comuni.
Art. 16
Competenze di vigilanza
Nella misura in cui la vigilanza della navigazione aerea secondo l’articolo 3 e gli accordi internazionali sottoscritti dalla Svizzera lo esigano, l’UFAC è autorizzato, nel quadro delle sue competenze, a svolgere audit, ispezioni e valutazioni.
I collaboratori dell’UFAC sono autorizzati ad accedere ad aeromobili con o senza occupanti, ordigni balistici, altri mezzi di trasporto, locali e aree operative delle organizzazioni e delle imprese sottoposte a vigilanza e ad ispezionarli. Le autorizzazioni di accesso necessarie per motivi tecnici devono essere rilasciate loro immediatamente e gratuitamente.
Presso le organizzazioni e le imprese sottoposte a vigilanza i collaboratori dell’UFAC sono inoltre autorizzati a:
consultare le registrazioni, i documenti, i dati, le procedure e altro materiale che possano essere importanti per la sicurezza aerea o la sicurezza dell’aviazione e farne copie, fotografie e registrazioni oppure richiederne degli estratti;
richiedere informazioni e spiegazioni e impartire istruzioni.
Sono fatte salve le disposizioni del Codice di procedura penale3, della legge federale del 22 marzo 19744 sul diritto penale amministrativo (DPA) e della legge federale del 20 dicembre 19685 sulla procedura amministrativa (PA).
Art. 20
VI. Cultura giusta: sistema di segnalazione degli eventi particolari e limiti nell’utilizzazione delle informazioni contenute nelle segnalazioni
Ai fini di migliorare la sicurezza aerea, il Consiglio federale predispone un sistema di segnalazione degli eventi particolari nel settore dell’aviazione.
Le informazioni contenute nelle segnalazioni di eventi di cui agli articoli 4 o 5 del regolamento (UE) n. 376/20146 sono utilizzabili:
per valutare se vi sono le condizioni per la rinuncia al procedimento penale stabilite dall’articolo 91ter capoverso 1;
per attuare misure sistemiche e non personali intese a mantenere e migliorare la sicurezza aerea;
in procedimenti penali, penali amministrativi o amministrativi ai sensi della presente legge, fatti salvi il capoverso 3 e l’articolo 91ter capoverso 2.
Le informazioni contenute nelle segnalazioni di eventi che possono costituire elementi a carico dell’informatore o di una persona menzionata nella segnalazione possono essere utilizzate in un procedimento amministrativo per il ritiro o la limitazione di autorizzazioni a titolo di ammonimento solo nelle situazioni di cui all’articolo 16 paragrafo 10 del regolamento (UE) n. 376/2014.
Il Consiglio federale disciplina l’organizzazione del sistema di segnalazione. A tal fine tiene conto delle disposizioni dell’Unione europea in materia di cultura giusta, applicabili conformemente all’Accordo del 21 giugno 19997 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo. Può estendere il campo di applicazione di queste disposizioni ad altre categorie di aeromobili e dispensare dall’obbligo di denuncia le persone incaricate di trattare le segnalazioni di eventi.
Art. 22
VIII. Incidenti aerei e inconvenienti gravi
Servizio di salvataggio
L’UFAC può emanare disposizioni sull’organizzazione del servizio di salvataggio in caso di incidenti aerei.
Art. 23 cpv. 1 e 2
Il personale aeronautico interessato, gli organi della polizia aerea e le autorità locali devono segnalare senza indugio al DATEC gli incidenti e gli inconvenienti gravi avvenuti nel settore dell’aviazione civile e al DDPS quelli avvenuti nel settore dell’aviazione militare.
Le autorità locali provvedono affinché sul luogo dell’incidente non sia fatto alcun mutamento che possa ostacolare l’inchiesta, salvo le operazioni indispensabili di salvataggio e di soccorso.
Art. 24 cpv. 1 e 2, primo periodo
Per ogni incidente e inconveniente grave avvenuto nel settore dell’aviazione è aperta un’inchiesta intesa a chiarirne le circostanze, lo svolgimento e le cause.
L’inchiesta serve a impedire incidenti analoghi. …
Art. 26 cpv. 2bis
Le informazioni fornite da una persona nell’ambito di un’inchiesta possono essere utilizzate in un procedimento penale soltanto con il suo consenso.
Art. 26a cpv. 3
Il Cantone sul cui territorio si è verificato l’incidente assume le spese di sorveglianza in loco.
Art. 27 cpv. 2 lett. a
L’autorizzazione viene rilasciata se, in vista del tipo di esercizio previsto, l’impresa:
dispone degli aeromobili necessari iscritti nella matricola svizzera degli aeromobili;
Art. 36
I. Aerodromi
Competenza, piano settoriale
Il Consiglio federale emana le prescrizioni particolareggiate sulla costruzione e l’esercizio degli aerodromi.
Nel Piano settoriale dei trasporti, parte Infrastruttura aeronautica (PSIA) stabilisce gli obiettivi e i requisiti per l’infrastruttura aeronautica in Svizzera.
Nel PSIA stabilisce il numero di aerodromi e di idroscali.
L’autorizzazione di progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del territorio e sull’ambiente richiede un fondamento nel PSIA.
Art. 36a cpv. 5
La concessione d’esercizio ai sensi della presente legge non è considerata una commessa pubblica ai sensi dell’articolo 9 della legge federale del 21 giugno 20198 sugli appalti pubblici.
Art. 36abis
b. Mantenimento degli aeroporti nazionali nel loro stato attuale
L’uso degli aeroporti nazionali quali punti nodali del traffico aereo internazionale e come parte del sistema dei trasporti nel suo complesso risponde a un interesse nazionale.
È garantito il mantenimento degli aeroporti nazionali di Ginevra e Zurigo nello stato e nella portata dell’esercizio attuali, in considerazione della funzione loro attribuita nel PSIA. Gli organi incaricati di emanare norme di diritto e quelli preposti alla loro applicazione tengono debitamente conto di tale garanzia, in particolare in relazione alle disposizioni riguardanti la protezione delle paludi e delle zone palustri e alla loro esecuzione.
La garanzia di cui al capoverso 2 comprende anche la portata dell’esercizio e gli orari di esercizio attuali, che devono essere mantenuti.
Art. 36b titolo marginale
c. Autorizzazione d’esercizio
Art. 36c titolo marginale
d. Regolamento d’esercizio
Art. 36d titolo marginale
e. Modifiche
rilevanti del
regolamento d’esercizio
Art. 36dbis
f. Custodia e trattamento di oggetti
Il Consiglio federale può emanare disposizioni sul termine di custodia e sul trattamento degli oggetti trovati negli aerodromi o ritirati ai passeggeri durante i controlli di sicurezza.
Art. 37 cpv. 5
Abrogato
Art. 37m
Impianti accessori
L’edificazione e la modifica di costruzioni e impianti non destinati totalmente o prevalentemente all’esercizio dell’aerodromo sono sottoposte al diritto cantonale. Esse richiedono il consenso dell’UFAC.
L’autorità cantonale sente l’UFAC prima di autorizzare il progetto. L’UFAC può sentire l’esercente dell’aerodromo o il fornitore di servizi della sicurezza aerea.
L’UFAC rifiuta il consenso se il progetto pregiudica la sicurezza aerea o compromette l’esercizio dell’aerodromo.
L’UFAC può impugnare le decisioni delle autorità cantonali in applicazione della presente legge e delle sue disposizioni d’esecuzione con i rimedi giuridici previsti dal diritto federale e da quello cantonale.
Art. 37n
Assicurazione della disponibilità di terreni per future infrastrutture
A. Zone riservate
a. Scopo
L’UFAC può, d’ufficio o su proposta del concessionario, del servizio di sicurezza aerea, del Cantone o del Comune, determinare zone riservate in regioni esattamente delimitate, per riservare i fondi destinati a futuri impianti aeroportuali o impianti della sicurezza aerea.
Art. 37nbis
b. Determinazione
L’UFAC sente i servizi federali coinvolti e i Cantoni interessati.
Il progetto per la costituzione di una zona riservata deve essere pubblicato negli organi ufficiali dei Cantoni interessati e depositato pubblicamente per un periodo di 30 giorni. I Comuni e i proprietari fondiari interessati possono presentare opposizione all’UFAC durante il periodo di deposito dei piani.
Le decisioni concernenti la costituzione di zone riservate devono essere pubblicate nei Comuni interessati, con l’indicazione dei termini di ricorso. I ricorsi non hanno effetto sospensivo.
Art. 37o
c. Effetti
A partire dall’inizio del deposito dei piani, nelle zone riservate non possono essere eseguite trasformazioni edilizie contrarie al loro scopo. Sono eccettuati i provvedimenti di manutenzione o per l’eliminazione di pericoli e di immissioni nocive.
Ulteriori provvedimenti richiedono il consenso dell’UFAC. Essi possono essere autorizzati solo se il proprietario rinuncia a qualsiasi successiva indennità per il plusvalore che ne risulta.
Art. 37p titolo marginale e cpv. 2
d. Soppressione
L’UFAC sopprime una zona riservata, d’ufficio o su domanda dell’esercente dell’aeroporto, del servizio della sicurezza aerea, del Cantone o del Comune, quando constata che l’impianto aeroportuale o l’impianto di sicurezza aerea progettato non sarà eseguito.
Art. 37u
Abrogato
Art. 40b cpv. 4–6
La fornitura di servizi della sicurezza aerea d’importanza nazionale non può essere oggetto di delega. Fatto salvo il capoverso 5, ciò vale anche per le installazioni tecniche ed edili e il personale necessari a tale fornitura.
Il Consiglio federale stabilisce:
quali limitazioni sono considerate insostenibili secondo il capoverso 3;
quali servizi della sicurezza aerea sono d’importanza nazionale;
a quali condizioni le installazioni tecniche ed edili e il personale necessari alla fornitura di servizi della sicurezza aerea secondo la lettera b possono essere oggetto di delega.
Nello stabilire quanto previsto dal capoverso 5, il Consiglio federale tiene conto delle disposizioni dell’Unione europea per l’istituzione del cielo unico europeo, applicabili conformemente all’Accordo del 21 giugno 19999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo.
Art. 42 cpv. 3
Ogni esercente di aeroporto in Svizzera elabora un piano delle zone di sicurezza. Un piano delle zone di sicurezza può essere elaborato anche per gli impianti di sicurezza aerea. In esso figurano l’estensione territoriale e la natura delle restrizioni della proprietà in favore dell’aeroporto o dell’impianto di sicurezza aerea. L’esercente dell’aeroporto o il fornitore di servizi della sicurezza aerea sottopone il piano all’UFAC per approvazione.
Art. 43
b. Procedura
L’UFAC trasmette ai Cantoni interessati il piano delle zone di sicurezza, invitandoli a esprimere il loro parere entro tre mesi. In casi motivati, l’UFAC può ridurre o prorogare tale termine.
Il piano delle zone di sicurezza è pubblicato negli organi ufficiali dei Cantoni e dei Comuni interessati e depositato pubblicamente durante un periodo di 30 giorni. A partire dall’inizio del deposito dei piani è vietato, senza autorizzazione dell’UFAC, modificare i piani di utilizzazione né eseguire trasformazioni edilizie in contrasto con il piano delle zone di sicurezza.
Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della PA10 può, durante il periodo di deposito dei piani, presentare opposizione all’UFAC. Se non presenta opposizione, è escluso dal seguito della procedura. I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione.
L’UFAC decide se approvare il piano delle zone di sicurezza e in merito alle opposizioni. I ricorsi non hanno effetto sospensivo.
Il piano delle zone di sicurezza approvato diviene vincolante per tutti con la pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale.
Art. 49 cpv. 1
I fornitori di servizi della sicurezza aerea riscuotono tasse per:
garantire la sicurezza delle rotte;
garantire la sicurezza degli avvicinamenti e dei decolli su aerodromi;
la fornitura di dati aeronautici e per l’esercizio dell’interfaccia nazionale di registrazione dei dati.
Art. 57
IV. Sviluppo, costruzione ed esercizio di aeromobili
Per garantire in particolare la sicurezza aerea, il DATEC emana prescrizioni sullo sviluppo, la costruzione, l’esercizio, la manutenzione e l’equipaggiamento degli aeromobili, nonché sui documenti che devono trovarsi a bordo.
Il DATEC può emanare prescrizioni sullo sviluppo e la costruzione di talune parti di aeromobili.
Le imprese di sviluppo, di costruzione e di manutenzione necessitano di un’autorizzazione dell’UFAC.
Art. 61
II. Limite di età più elevato per piloti di elicotteri
I titolari di una licenza di pilota di elicotteri commerciali o di linea che sottostà alle disposizioni dell’Unione europea secondo l’Accordo del 21 giugno 199911 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo possono esercitare pienamente i loro diritti nello spazio aereo svizzero fino al compimento del 65° anno di età, a condizione che:
siano titolari di un valido certificato medico della massima classe; e
soddisfino i requisiti medici e per l’attività aviatoria supplementari stabiliti nelle disposizioni d’esecuzione.
Art. 77 cpv. 2
I diritti più ampi derivanti dall’incidente aereo sono acquisiti alla vittima o ai suoi superstiti.
Art. 90bis lett. b
È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:
in qualità di membro dell’equipaggio si oppone o si sottrae intenzionalmente a un prelievo di sangue o a una visita medica completiva, ordinati dall’autorità, oppure fa in modo che questi provvedimenti non possano perseguire il loro scopo.
Art. 91 cpv. 4
L’esercente di aeroporto o il trasportatore aereo che viola ripetutamente e gravemente nei confronti dei suoi passeggeri obblighi sussistenti in virtù di accordi internazionali e per la cui violazione devono essere comminate sanzioni in virtù degli stessi accordi, è punito con la multa fino a 20 000 franchi.
Art. 91bis
Le disposizioni speciali della DPA12 sono applicabili.
Se, nel caso di contravvenzioni di cui all’articolo 91 capoverso 4, la multa applicabile non supera i 10 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l’articolo 6 DPA esige provvedimenti d’inchiesta sproporzionati all’entità della pena, l’autorità può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa l’azienda (art. 7 DPA).
Art. 91ter
III. Rinuncia al procedimento penale e divieto di utilizzazione dopo la segnalazione di un evento
Le autorità di perseguimento penale prescindono dal procedimento, dal rinvio a giudizio e dalla punizione delle persone che hanno segnalato un evento o che sono menzionate nella segnalazione, se:
si tratta di un’infrazione punibile secondo la presente legge;
l’infrazione è emersa solo in seguito a una segnalazione di cui all’articolo 4 o 5 del regolamento (UE) n. 376/201413;
la segnalazione concerne eventi pertinenti per la sicurezza secondo l’articolo 4 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 376/2014;
la segnalazione di cui agli articoli 4 o 5 del regolamento (UE) n. 376/2014 è stata presentata entro il termine di cui all’articolo 4 paragrafo 7 dello stesso regolamento; e
non si tratta di una situazione di cui all’articolo 16 paragrafo 10 del regolamento (UE) n. 376/2014.
Le informazioni contenute nella segnalazione che possono costituire elementi a carico dell’informatore non sono utilizzabili in un procedimento penale né in un procedimento penale amministrativo. Questo vale anche per le situazioni di cui all’articolo 16 paragrafo 10 del regolamento (UE) n. 376/2014.
Art. 93
Ritiro della concessione
Una concessione accordata conformemente agli articoli 28, 30 o 36a può essere ritirata, in qualsiasi tempo e senza indennità, in caso di contravvenzione grave o ripetuta agli obblighi del concessionario.
Art. 98 cpv. 1 e 2
Fatto salvo il capoverso 2, soggiacciono alla giurisdizione penale federale:
i reati commessi a bordo di un aeromobile;
i reati commessi al suolo che compromettono la sicurezza della navigazione aerea e che ledono o mettono in pericolo persone o proprietà di terzi;
i crimini e i delitti ai sensi della presente legge.
Le contravvenzioni di cui all’articolo 91 sono perseguite e giudicate dall’UFAC secondo le disposizioni procedurali della DPA14.
Art. 100ter cpv. 1, 2, 5, primo periodo, e 6
In caso di indizi di ebrietà oppure di influsso di narcotici o di sostanze psicotrope emersi durante l’esercizio della loro attività di servizio, le seguenti persone vanno sottoposte a un esame adeguato:
i membri dell’equipaggio;
le persone che operano nell’esercizio e nella manutenzione dell’aerodromo, nel servizio di salvataggio e nella lotta antincendio;
altre persone che lavorano nell’area di movimento o in altre aree operative dell’aerodromo.
Concerne soltanto il testo tedesco
Il Consiglio federale disciplina l’esecuzione degli esami e provvedimenti di cui ai capoversi 1 lettera a, 3 e 4. …
Gli esami delle persone di cui al capoverso 1 lettere b e c sono retti per analogia dalle prescrizioni concernenti i controlli alcolemici e i prelievi di sangue applicabili agli utenti della strada.
Art. 107a titolo marginale, e cpv. 3 lett. bbis e g, nonchè 4, primo periodo
IIIa. Protezione dei dati
Trattamento dei dati
personali e dei dati concernenti persone giuridiche
Sono inoltre trattati dati personali concernenti:
bbis. imprese di sviluppo;
g. fabbricanti, rappresentanti autorizzati dei fabbricanti, importatori e distributori di aeromobili senza occupanti.
Ai fini delle inchieste sugli incidenti aerei e gli inconvenienti gravi, i fornitori di servizi della sicurezza aerea civile gestiscono un sistema di registrazione di conversazioni e rumori di fondo in ambienti adibiti al traffico aereo. …
Art. 107c
Biometria
Per accertare l’identità dei passeggeri e del personale in occasione dei controlli degli accessi in aeroporto, l’esercente dell’aeroporto e le imprese di trasporto aereo possono confrontare i relativi dati personali biometrici con dati personali biometrici raccolti in precedenza.
Per gli accertamenti di cui al capoverso 1 è necessario il consenso esplicito della persona interessata. Quest’ultima può ritirare il proprio consenso in qualsiasi momento; in tal caso i dati biometrici raccolti sono distrutti.
Art. 107d
IIIb. Informazione in merito all’attività di vigilanza e limitazioni del principio di trasparenza
L’UFAC informa periodicamente il pubblico in merito alla propria attività di vigilanza.
La legge del 17 dicembre 200415 sulla trasparenza non è applicabile all’accesso ai dati personali e ai dati concernenti persone giuridiche che figurano nei documenti ufficiali elencati qui di seguito né è applicabile se l’accesso a tali documenti compromette la sicurezza aerea e la sicurezza dell’aviazione:
rapporti relativi ad audit, ispezioni, perizie e controlli dell’UFAC;
segnalazioni di eventi e relativa documentazione, trasmesse all’UFAC sulla base del regolamento (UE) n. 376/201416;
documenti ufficiali concernenti inchieste del Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza.
Art. 108b
IVb. Controllo rafforzato dei precedenti personali
Principi
Il controllo rafforzato dei precedenti personali serve a valutare se la persona che svolge un’attività sensibile sotto il profilo della sicurezza o che lavora, senza alcuna sorveglianza, nell’area di sicurezza rappresenta un rischio per la sicurezza del traffico aereo.
Sono tenuti a eseguire controlli rafforzati dei precedenti personali i seguenti servizi responsabili:
le imprese di trasporto aereo con sede in Svizzera, per i loro membri d’equipaggio e il loro personale che ha accesso a misure sensibili di riduzione del rischio collegate alla sicurezza delle informazioni;
gli esercenti di aeroporti, per le altre persone che hanno accesso all’area di sicurezza di un aeroporto o a misure sensibili di riduzione del rischio collegate alla sicurezza delle informazioni o a cui si intende consentire tale accesso;
il servizio della sicurezza aerea Skyguide, per le altre persone che hanno accesso a centri di calcolo di importanza critica e a misure sensibili di riduzione del rischio collegate alla sicurezza delle informazioni;
le altre imprese con sede in Svizzera attive nel trasporto aereo, per il loro personale, se disposizioni nazionali o internazionali prevedono un controllo rafforzato dei precedenti personali, e per le persone che hanno accesso a misure sensibili di riduzione del rischio collegate alla sicurezza delle informazioni.
Il controllo rafforzato dei precedenti personali comprende:
la verifica dell’identità dell’interessato;
l’accertamento di eventuali precedenti penali e procedimenti penali in corso;
la verifica del curriculum vitae, in particolare delle informazioni su precedenti impieghi, formazioni e soggiorni all’estero;
la valutazione di ulteriori informazioni rilevanti per la sicurezza, in particolare quelle di cui all’articolo 108c capoversi 2–4, nella misura in cui queste siano importanti per lo svolgimento dell’attività concreta.
A tal fine i servizi responsabili possono trattare i dati personali dell’interessato, inclusi i dati personali degni di particolare protezione di cui all’articolo 5 lettera c numeri 1, 2 e 5 della legge federale del 25 settembre 202017 sulla protezione dei dati (LPD).
I controlli rafforzati dei precedenti personali possono essere eseguiti solo con il consenso dell’interessato.
Art. 108c
Competenza e trattamento dei dati
Il servizio di polizia cantonale competente valuta il rischio per la sicurezza nell’ambito del controllo rafforzato dei precedenti personali. I servizi responsabili gli forniscono i dati necessari a tale scopo, inclusi i dati personali degni di particolare protezione di cui all’articolo 5 lettera c numeri 1, 2 e 5 LPD18.
Il servizio di polizia cantonale competente rileva o controlla i dati concernenti l’interessato attingendo dalle seguenti fonti:
casellario giudiziale;
registri dell’Ufficio federale di polizia, del Servizio delle attività informative della Confederazione e della Segreteria di Stato della migrazione, nella misura in cui questi contengano dati necessari all’identificazione e alla valutazione del rischio per la sicurezza;
registri e atti di servizi di polizia cantonali, nella misura prevista dalla legislazione cantonale.
Esso può inoltre rilevare o controllare dati concernenti l’interessato attingendo dalle seguenti fonti:
il Ministero pubblico della Confederazione, i ministeri pubblici cantonali e i tribunali penali, chiedendo informazioni e atti in merito a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati;
fonti pubblicamente accessibili.
Esso può richiedere a un servizio di polizia estero i dati necessari al controllo rafforzato dei precedenti personali, inclusi i dati personali degni di particolare protezione di cui all’articolo 5 lettera c numeri 1, 2 e 5 LPD, e trattare tali dati, purché sia assicurata una protezione adeguata dei dati trasmessi.
Esso trasmette ai servizi responsabili i dati ottenuti sulla base dei capoversi 2, 3 e 4, inclusi i dati personali degni di particolare protezione di cui all’articolo 5 lettera c numeri 1, 2 e 5 LPD, che sono necessari per valutare i precedenti personali dell’interessato.
Art. 108d
Rischio per la sicurezza
Esiste un rischio per la sicurezza se, sulla base dei dati rilevati, vi sono dubbi che l’interessato non svolga in modo affidabile e conforme alle disposizioni un’attività nel settore della sicurezza aerea.
Possono esistere dubbi sull’affidabilità dell’interessato in particolare in presenza di:
condanne per reati;
procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati; o
informazioni e riscontri che lo riguardano rilevanti per le attività informative.
Art. 108e
Valutazione
Il servizio di polizia cantonale competente presenta ai servizi responsabili una valutazione motivata secondo la quale l’interessato rappresenta o meno un rischio per la sicurezza del traffico aereo.
Se constata un rischio per la sicurezza, trasmette la sua valutazione ai competenti servizi di polizia degli altri Cantoni.
Art. 108f
Decisione e
rimedi giuridici
I servizi responsabili decidono se esiste un rischio per la sicurezza secondo l’articolo 108b capoverso 1 e stabiliscono le conseguenze. Informano l’interessato sull’esito del controllo rafforzato dei suoi precedenti personali. Nel caso di un controllo rafforzato decidono sulla base della valutazione di cui all’articolo 108e; è fatta salva la possibilità di prendere in considerazione ulteriori informazioni.
Su richiesta dell’interessato, l’esercente dell’aeroporto e il servizio della sicurezza aerea Skyguide emettono una decisione formale. La decisione deve essere motivata per sommi capi e indicare i rimedi giuridici.
Se il controllo dei precedenti personali ha esito negativo per l’interessato, la motivazione per sommi capi deve includere almeno:
le ragioni di tale esito;
le conseguenze.
L’interessato può chiedere alle autorità competenti di consultare gli atti di cui all’articolo 108c capoversi 2, 3 e 4. Si applicano le disposizioni procedurali previste dalla legislazione federale o cantonale pertinente.
Art. 108g
Ripetizione
Il controllo rafforzato dei precedenti personali è ripetuto a intervalli regolari. È eseguito anzitempo se vi è motivo di ritenere che siano emersi nuovi rischi.
Art. 108h
Comunicazione ad autorità e imprese estere
I servizi responsabili possono comunicare alle autorità di uno Stato membro dell’Unione europea o dell’Associazione europea di libero scambio (UE/AELS) competenti in virtù della legislazione estera, come pure alle imprese di uno Stato membro dell’UE/AELS responsabili in virtù di tale legislazione, la conferma che un controllo rafforzato dei precedenti personali ha avuto esito positivo per l’interessato, come pure i dati di cui agli articoli 108c capoverso 4 e 108e capoverso 1, inclusi i dati personali degni di particolare protezione.
I dati possono essere comunicati solo se:
l’interessato ha dato il suo consenso; e
è assicurata una protezione adeguata dei dati trasmessi.
Art. 108i
Attribuzione delle spese
Le spese sostenute dal competente servizio di polizia cantonale per il rilevamento dei dati di cui all’articolo 108c capoversi 2–4 e per la valutazione del rischio per la sicurezza sono a carico del servizio responsabile.
II
Disposizioni transitorie concernenti la modifica del …
I procedimenti penali pendenti di fronte a un’autorità penale cantonale all’entrata in vigore della modifica del … sono portati a termine da tale autorità.
III
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
IV
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Modifica di altri atti normativi
(cifra III)
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Codice penale19
Art. 237 n. 3 Codice penale19
Se il colpevole ha agito per negligenza, l’autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione se la colpa è di lieve entità e se il colpevole ha intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui per assistere l’inchiesta ufficiale sulla sicurezza aperta in merito al fatto.
2. Legge federale del 17 giugno 201620 sul casellario giudiziale
Art. 46 lett. d n. 3
Le seguenti autorità collegate possono consultare mediante procedura di richiamo tutti i dati figuranti nell’estratto 2 per autorità (art. 38), nella misura necessaria per adempiere i compiti elencati qui appresso:
| 3. per valutare il rischio per la sicurezza nell’ambito di controlli rafforzati dei precedenti personali secondo gli articoli 108b–108i della legge federale del 21 dicembre 194821 sulla navigazione aerea; |
3. Legge federale del 13 giugno 200822 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione
Art. 10 cpv. 4 lett. g
Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo:
il servizio di polizia cantonale cui compete la valutazione del rischio per la sicurezza nell’ambito di controlli rafforzati dei precedenti personali secondo gli articoli 108b–108i della legge federale del 21 dicembre 194823 sulla navigazione aerea (LNA).
Art. 11 cpv. 5 lett. g
Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo:
il servizio di polizia cantonale cui compete la valutazione del rischio per la sicurezza nell’ambito di controlli rafforzati dei precedenti personali secondo gli articoli 108b–108i LNA24.
Art. 12 cpv. 6 lett. f
Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo:
il servizio di polizia cantonale cui compete la valutazione del rischio per la sicurezza nell’ambito di controlli rafforzati dei precedenti personali secondo gli articoli 108b–108i LNA25.
Art. 15 cpv. 1 lett. o, 3 lett. j e 4 lett. abis
Fedpol gestisce, in collaborazione con i Cantoni, un sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti. Il sistema serve a sostenere le autorità federali e cantonali nell’adempimento dei compiti seguenti:
valutare il rischio per la sicurezza nell’ambito dei controlli rafforzati dei precedenti personali secondo gli articoli 108b–108i LNA26.
Le seguenti autorità possono diffondere segnalazioni per mezzo del sistema informatizzato:
le autorità cantonali di polizia, per l’adempimento dei loro compiti di cui al capoverso 1 lettere a–m;
Nell’adempimento dei loro compiti, le autorità e i servizi seguenti possono consultare i dati del sistema informatizzato mediante procedura di richiamo:
abis. le competenti autorità cantonali di polizia, per l’adempimento dei loro compiti di cui al capoverso 1 lettera o;
Art. 16 cpv. 2 lett. t e 5 lett. l
Il N-SIS serve a sostenere gli uffici federali e cantonali nell’adempimento dei compiti seguenti:
valutare il rischio per la sicurezza nell’ambito di controlli rafforzati dei precedenti personali secondo gli articoli 108b–108i LNA27.
I seguenti uffici possono accedere, per mezzo di una procedura di richiamo, ai dati che figurano nel N‑SIS per svolgere i compiti di cui al capoverso 2:
le competenti autorità cantonali di polizia, per l’adempimento dei loro compiti di cui al capoverso 2 lettera t.
4. Legge federale del 20 dicembre 195728 sulle ferrovie
Art. 15 cpv. 5
I documenti ufficiali relativi alle inchieste del SISI non sottostanno alla LTras29.
Art. 15b cpv. 2bis
Le informazioni fornite da una persona nell’ambito di un’inchiesta possono essere utilizzate in un procedimento penale soltanto con il suo consenso.