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Protocollo che modifica la Convenzione del 12 marzo 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

BBl 2025 3558 · Foglio federale

Del 16 dic 2025

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bbl-ff-ff/2025-3558/it/protocollo-che-modifica-la-convenzione-del-12-marzo-1999-tra-la-confederazione-svizzera-e-la-repubblica-di-croazia-per-evitare-le-doppie-imposizioni-in-materia-di-imposte-sul-reddito-e-sul-patrimonio

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Foglio federale
Fonte

Oggetto parlamentare: Convenzione tra la Svizzera e la Croazia per evitare le doppie imposizioni. Modifica (25.090)

FF 2025 3558

Protocollo che modifica la Convenzione del 12 marzo 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Croazia,

animati dal desiderio di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione del 12 marzo 19991 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (di seguito «Convenzione»),

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Il preambolo della Convenzione è sostituito dal preambolo seguente:

«Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Croazia,

desiderosi di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio,

desiderosi di sviluppare ulteriormente le loro relazioni economiche e di migliorare la cooperazione in materia fiscale,

nell’intento di eliminare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l’evasione o l’elusione fiscali (incluse le strategie di abuso dei trattati fiscali [«treaty-shopping»] finalizzate a ottenere i benefici previsti dalla presente Convenzione a beneficio indiretto di residenti in Stati terzi),

hanno convenuto quanto segue:»

Art. 2

Il paragrafo 7 dell’articolo 7 (Utili delle imprese) della Convenzione diventa il paragrafo 8.

Il seguente paragrafo 7 è aggiunto all’articolo 7 (Utili delle imprese) della Convenzione:

«7. Uno Stato contraente non può eseguire una rettifica degli utili attribuibili a una stabile organizzazione di un’impresa di uno Stato contraente decorsi sei anni dalla fine dell’anno fiscale in cui gli utili sarebbero stati attribuibili alla stabile organizzazione. Le disposizioni del presente paragrafo non sono applicabili in caso di frode, negligenza grave o omissione volontaria.»

Art. 3

La disposizione dell’articolo 9 (Imprese associate) della Convenzione diventa il paragrafo 1.

I seguenti paragrafi 2 e 3 sono aggiunti all’articolo 9 (Imprese associate) della Convenzione:

«2. Quando uno Stato contraente include negli utili di un’impresa di questo Stato, e tassa di conseguenza, utili sui quali un’impresa dell’altro Stato contraente è stata tassata in questo altro Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall’impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, l’altro Stato procede a una rettifica appropriata dell’ammontare d’imposta prelevato su questi utili. Per determinare la rettifica occorre tener conto delle altre disposizioni della presente Convenzione; se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano.

Uno Stato contraente non può rettificare gli utili di un’impresa nei casi previsti dal paragrafo 1 dopo lo spirare di sei anni a partire dalla fine dell’anno in cui gli utili oggetto di tale rettifica sarebbero stati conseguiti da un’impresa di questo Stato. Il presente paragrafo non è applicabile in caso di frode, negligenza grave o omissione volontaria.»

Art. 4

L’articolo 26 (Scambio di informazioni) della Convenzione è sostituito dall’articolo seguente:

«Art. 26Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per l’esecuzione della presente Convenzione oppure per l’applicazione o l’esecuzione della legislazione nazionale relativa alle imposte di ogni natura e denominazione riscosse per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o dei loro enti locali nella misura in cui l’imposizione prevista non è contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dagli articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell’accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell’esecuzione o del perseguimento penale relativi a tali imposte, della decisione in merito ai ricorsi concernenti tali imposte o del controllo di quanto precede. Dette persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Possono rivelarle nell’ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ricevute per altri fini, se ciò è previsto dalla legislazione di entrambi gli Stati e se l’autorità competente dello Stato richiesto ne ha approvato l’impiego.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretate nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente di:

  1. eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell’altro Stato contraente;

  2. fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell’ambito della sua normale prassi amministrativa oppure di quelle dell’altro Stato contraente;

  3. fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d’affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico.

4. Qualora uno Stato contraente chieda informazioni ai sensi del presente articolo, l’altro Stato contraente usa i poteri a sua disposizione per ottenerle, anche qualora non gli fossero utili per fini fiscali propri. L’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3, che tuttavia non possono essere interpretate in nessun caso come la facoltà di uno Stato contraente di rifiutare la comunicazione di informazioni unicamente perché, per tali informazioni, non sussiste alcun interesse nazionale.

5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 possono essere interpretate come la facoltà di uno Stato contraente di rifiutare la comunicazione di informazioni unicamente perché tali informazioni sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona.»

Art. 5

Il seguente articolo 27a è aggiunto alla Convenzione:

«Art. 27aDiritto ai benefici

Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, un beneficio ai sensi della presente Convenzione non è concesso in relazione a un elemento di reddito o di patrimonio se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti, che l’ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che venga stabilito che la concessione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all’oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.»

Art. 6

La disposizione ad articolo 7 del Protocollo della Convenzione diventa il numero 2 del Protocollo della Convenzione.

Al Protocollo della Convenzione è aggiunto il seguente numero 1:

«1. In generale

Resta inteso che le disposizioni della Convenzione non impediscono agli Stati contraenti di applicare le disposizioni del diritto interno sull’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese multinazionali emanate sulla base delle norme tipo globali in materia di lotta all’erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili («Global Anti-Base Erosion Model Rules» [«Pillar Two»]) elaborate dall’Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici e degli Stati del G20.»

Al Protocollo della Convenzione è aggiunto il seguente numero 3:

«3. Ad art. 26

  1. Resta inteso che lo Stato richiedente presenta una domanda di scambio di informazioni solo dopo aver esaurito le fonti di informazione usuali secondo la sua procedura fiscale interna.

  2. Resta inteso che nella domanda di assistenza amministrativa ai sensi dell’articolo 26 le autorità fiscali dello Stato richiedente forniscono le seguenti informazioni alle autorità fiscali dello Stato richiesto:

    • (i) l’identità della persona oggetto della verifica o dell’inchiesta;

    • (ii) il periodo oggetto della domanda;

    • (iii) una descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni dallo Stato richiesto;

    • (iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono richieste;

    • (v) se sono noti, il nome e l’indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste.

  3. Resta inteso che il riferimento alle informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Sebbene la lettera b) contenga importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», i numeri (i)–(v) della lettera b) devono essere interpretati in modo da non ostacolare uno scambio effettivo di informazioni.

  4. Resta inoltre inteso che, sulla base dell’articolo 26 della Convenzione, gli Stati contraenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico.

  5. Resta inteso che nel caso di uno scambio di informazioni si applicano le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente in vigore nello Stato richiesto. Resta inoltre inteso che queste norme servono a garantire al contribuente una procedura regolare e non mirano a ostacolare o ritardare indebitamente lo scambio di informazioni.»

Art. 7

I due Stati contraenti si notificheranno per via diplomatica l’adempimento dei presupposti legali interni necessari all’entrata in vigore del presente Protocollo.

Il Protocollo entrerà in vigore alla data in cui perviene l’ultima notificazione. Esso si applica:

  1. con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, ai redditi pagati o accreditati il 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello dell’entrata in vigore del Protocollo, o dopo tale data;

  2. con riferimento alle altre imposte, agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello dell’entrata in vigore del Protocollo, o dopo tale data.

Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, le modifiche previste agli articoli 2 e 3 del presente Protocollo si applicano dalla data dell’entrata in vigore del Protocollo senza tenere conto del periodo fiscale considerato.

Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, le modifiche effettuate dagli articoli 4 e 6 del presente Protocollo relative all’articolo 26 (Scambio di informazioni) si applicano alle informazioni concernenti gli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello dell’entrata in vigore del Protocollo, o dopo tale data.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto in duplice esemplare a Zagabria, il 18 luglio 2025, nelle lingue tedesca, croata e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze d’interpretazione fra il testo tedesco e quello croato, prevarrà il testo inglese. Per il Consiglio federale svizzero: … Per il Governo della Repubblica di Croazia: …