FF 2025 3623
Decreto federale che stanzia un credito d’impegno per impegni eventuali nella promozione dell’alloggio per il periodo 2027–2033 (Disegno)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 167 della Costituzione federale1;
visto l’articolo 43 lettera b della legge del 21 marzo 20032 sulla promozione dell’alloggio;
visto il messaggio del Consiglio federale del 5 dicembre 20253,
decreta:
Art. 1
Per promuovere un’offerta di alloggi a pigioni e prezzi moderati è stanziato un credito d’impegno di 1920 milioni di franchi destinato a finanziare impegni eventuali.
Il credito d’impegno di cui al capoverso 1 può essere impiegato per accordare:
fideiussioni della Confederazione per prestiti della Centrale di emissione per la costruzione di abitazioni;
fideiussioni al regresso della Confederazione a favore della Cooperativa di fideiussione ipotecaria delle società svizzere per la costruzione di abitazioni.
L’Ufficio federale delle abitazioni può destinare i mezzi del credito d’impegno per le misure di promozione di cui al capoverso 2 lettere a e b.
Il credito d’impegno è valido dal 1° luglio 2027 al 31 dicembre 2033.
Art. 2
Il presente decreto non sottostà a referendum.