FF 2025 3689
Messaggio concernente la modifica della legge sul libero passaggio
1 Situazione iniziale
1.1 Necessità di agire e obiettivi
Gli istituti di previdenza che assicurano esclusivamente la parte del salario eccedente una volta e mezza l’importo limite superiore di cui all’articolo 8 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 19821 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) (attualmente la parte del salario eccedente fr. 136 080; cfr. art. 56 cpv. 2 in combinato disposto con l’art 8 cpv. 1 LPP), ovvero il limite della copertura del fondo di garanzia, possono offrire ai loro assicurati la scelta tra diverse strategie d’investimento nell’ambito dello stesso piano di previdenza (art. 1ee dell’ordinanza del 18 aprile 19842 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità [OPP 2]). Dall’entrata in vigore dell’articolo 19a della legge del 17 dicembre 19933 sul libero passaggio (LFLP), il 1° ottobre 20174, nell’ambito di questi cosiddetti piani di previdenza 1e è possibile prevedere che agli assicurati uscenti sia versato il valore effettivo dell’avere di previdenza al momento dell’uscita. Per la determinazione della prestazione d’uscita, gli istituti di previdenza 1e non devono pertanto basarsi sul calcolo della prestazione minima secondo gli articoli 15 e 17 LFLP. Per proteggere comunque gli assicurati con una capacità di rischio esigua, questi istituti devono tuttavia offrire almeno una strategia con investimenti a basso rischio5. Attualmente, in caso di cambiamento d’impiego l’intero avere di previdenza dell’assicurato (cioè la parte proveniente dall’istituto di previdenza di base, ovvero dall’istituto o dagli istituti di previdenza che assicurano la parte del salario fino alla soglia del piano di previdenza 1e, e quella proveniente dal piano di previdenza 1e) è trasferito all’istituto o agli istituti di previdenza del nuovo datore di lavoro, anche se quest’ultimo non dispone di un piano di previdenza 1e. Questa disposizione può costringere l’assicurato a subire una perdita. Il nuovo istituto di previdenza garantisce l’avere di previdenza e l’assicurato non corre più alcun rischio di perdita. L’assicurato non può quindi più decidere autonomamente riguardo all’investimento del suo avere, ma si vede accreditare interessi in base a un tasso fissato annualmente dal consiglio di fondazione. Nel nuovo istituto di previdenza può pertanto risultare difficile o addirittura impossibile recuperare un’eventuale perdita.
Nel 2023 gli istituti di previdenza 1e, cui erano affiliati circa 46 000 assicurati, erano 30, ovvero circa il 2,3 per cento di tutti gli istituti di previdenza svizzeri. Sono quindi ancora relativamente pochi i datori di lavoro che dispongono di un istituto di previdenza 1e e in caso di cambiamento d’impiego è dunque perfettamente possibile che il nuovo datore di lavoro non offra tale possibilità di affiliazione.
La richiesta principale della mozione Dittli 21.4142 Proteggere gli averi di vecchiaia in caso di uscita da un piano di previdenza 1e è quella di dare agli assicurati in questa situazione la possibilità di depositare temporaneamente (per al massimo due anni) l’avere di previdenza presso un istituto di libero passaggio, in modo da poter aderire a una strategia d’investimento analoga e avere così l’opportunità di recuperare le perdite subite al momento dell’uscita dalla cassa pensioni del precedente datore di lavoro. Dato che anche gli istituti di libero passaggio sono tenuti a trasferire soltanto il valore effettivo dell’avere di previdenza, è tuttavia possibile che nel corso di questo periodo di al massimo due anni la perdita non possa essere recuperata oppure si aggravi ulteriormente. Spetta però agli assicurati valutare la propria capacità di rischio in base alle informazioni e alla consulenza fornite loro dall’istituto di libero passaggio riguardo ai rischi della strategia d’investimento6. Più le possibilità di rendimento sono buone (migliori rispetto all’interesse corrisposto da un istituto di previdenza), più aumenta il rischio di subire perdite.
1.2 Compatibilità con i principi della previdenza professionale
La domanda di fondo è se la richiesta della mozione sia compatibile con i principi della previdenza professionale.
Con la modifica di legge proposta, gli assicurati interessati potranno in futuro trasferire soltanto la prestazione d’uscita dell’istituto di previdenza di base al nuovo istituto di previdenza, mentre la prestazione d’uscita dell’istituto di previdenza 1e potrà essere versata temporaneamente, per un periodo di due anni, su un conto di libero passaggio. Per il resto, questi assicurati saranno trattati come tutti gli altri salariati del medesimo datore di lavoro.
La prima questione da valutare è quella del rispetto del principio della parità di trattamento7, dato che tutti gli altri assicurati devono trasferire la totalità della loro prestazione d’uscita al nuovo istituto di previdenza (art. 3 cpv. 1 LFLP). Ritenuto che, diversamente dagli altri assicurati, le persone affiliate a un istituto di previdenza 1e devono farsi carico personalmente di eventuali perdite (art. 19a cpv. 1 LFLP), nel loro caso si giustifica una disposizione speciale. Affinché il principio della parità di trattamento sia rispettato, è tuttavia importante che si tratti soltanto di una possibilità temporanea. Come richiesto dalla mozione, gli interessati dovranno quindi avere la possibilità di recuperare in tal modo eventuali perdite al massimo per un periodo di due anni. Scaduto questo termine, dovranno trasferire l’intera prestazione d’uscita al nuovo istituto di previdenza. Non può pertanto essere accolta la richiesta, avanzata anche da alcuni partecipanti alla consultazione, di prevedere un termine più lungo dato che un periodo d’investimento di due anni sarebbe troppo breve per permettere effettivamente di recuperare le perdite subite.
Va inoltre esclusa la possibilità che la prestazione d’uscita venga investita presso l’istituto di libero passaggio sotto forma di risparmio puro. Questo non permetterebbe infatti di recuperare le perdite subite ma, al contrario, rischierebbe di aggravarle ulteriormente rispetto a quanto accadrebbe se la prestazione d’uscita fosse trasferita a un nuovo istituto di previdenza che accredita interessi più elevati di quelli dell’istituto di libero passaggio. Una tale situazione sarebbe in contraddizione con l’obiettivo del progetto.
Occorre inoltre valutare il rispetto del principio della collettività8. Nel messaggio relativo all’introduzione dell’articolo 19a LFLP9, il Consiglio federale aveva spiegato che, per rispettare il principio della collettività, non è possibile proporre un numero di strategie d’investimento talmente elevato da determinare praticamente un’individualizzazione degli averi di previdenza dei singoli assicurati. Per questo motivo il numero massimo di strategie d’investimento che possono essere proposte è stato limitato a dieci per cassa pensioni affiliata10. La possibilità di trasferire una parte della prestazione d’uscita a un istituto di libero passaggio sottrae questa parte alla previdenza collettiva. Negli istituti di libero passaggio, gli assicurati possono scegliere tra innumerevoli strategie d’investimento, il che equivale di fatto a un’individualizzazione dell’avere di previdenza. Anche per questo motivo è importante fissare un limite temporale breve.
Per garantire che il progetto rispetti i principi della parità di trattamento e della collettività, la nuova regolamentazione prevede pertanto le seguenti regole generali (v. anche il cap. 6):
– la prestazione d’uscita del piano di previdenza 1e non può essere trasferita a più di un istituto di libero passaggio (in deroga all’art. 12 OLP);
– al più tardi dopo due anni la prestazione d’uscita deve essere trasferita dall’istituto di libero passaggio all’istituto di previdenza competente;
– la prestazione d’uscita non può essere versata all’assicurato;
– la prestazione d’uscita deve essere versata al competente istituto di previdenza in caso d’insorgenza di un caso di previdenza;
– il trasferimento temporaneo della prestazione d’uscita dal piano di previdenza 1e a un conto di libero passaggio sotto forma di risparmio puro presso un istituto di libero passaggio non è ammesso; l’avere di previdenza deve essere investito in titoli;
Riassumendo, la modifica di legge proposta consente alle persone interessate da un cambiamento della situazione professionale di attenuare per al massimo due anni eventuali ripercussioni negative sulla propria previdenza. Dato il suo carattere temporaneo e il fatto che potranno beneficiarne indistintamente tutti gli assicurati con un piano di previdenza 1e che entrano in un istituto di previdenza in cui non è offerta la possibilità di scegliere la strategia d’investimento, la regolamentazione speciale proposta può essere considerata compatibile con i principi della parità di trattamento e della collettività.
1.3 Alternative esaminate
1.3.1 Trasferimento a un istituto di libero passaggio soltanto in caso di perdita
In caso di cambiamento d’impiego si deve sempre trasferire l’intero avere di previdenza all’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro. La mozione chiede di prevedere un’eccezione a questo principio fondamentale, soprattutto per evitare che l’uscita da un piano di previdenza 1e costringa gli assicurati a subire una perdita. È stata pertanto vagliata l’opzione di autorizzare il trasferimento di una parte dell’avere di previdenza del piano 1e a un istituto di libero passaggio soltanto in caso di «perdita» comprovata. Sarebbe tuttavia estremamente difficile definire in modo pertinente quando sussiste una perdita che legittima al trasferimento temporaneo della prestazione d’uscita a un istituto di previdenza. Infatti, l’avere di previdenza subisce variazioni non soltanto a causa della performance della strategia d’investimento scelta; esso viene anche continuamente alimentato dai contributi di risparmio e vi è inoltre la possibilità di effettuare riscatti per accrescerlo. In caso di prelievo anticipato nell’ambito della promozione della proprietà d’abitazioni l’avere di previdenza può diminuire e in caso di rimborso aumentare. Infine, l’avere di previdenza può aumentare o diminuire anche in seguito a un conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio. Non soltanto la definizione astratta dell’eventuale perdita ma anche il suo calcolo effettivo sarebbero pertanto estremamente difficili e molto onerosi per il precedente istituto di previdenza, il che creerebbe incertezza giuridica e causerebbe numerose controversie. Si pone inoltre la questione se, in caso di controversia, il calcolo possa essere verificato e, se sì, da chi.
Per questi motivi nel presente disegno di legge la possibilità del trasferimento temporaneo dell’avere di previdenza a un istituto di libero passaggio non viene limitata soltanto ai casi in cui al momento dell’uscita sussiste una perdita effettiva. La nuova possibilità sarà invece accordata per principio a tutti gli assicurati che escono da un piano di previdenza 1e ed entrano in un istituto di previdenza che non offre la scelta tra diverse strategie d’investimento.
1.3.2 Permanenza presso il precedente istituto di previdenza
È stata anche vagliata la possibilità di autorizzare gli assicurati a lasciare il loro avere di previdenza presso il precedente istituto di previdenza 1e, per al massimo due anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro, prima di doverlo trasferire al nuovo istituto di previdenza. Se alcuni partecipanti alla consultazione hanno approvato espressamente l’obbligo di trasferire l’avere di previdenza a un istituto di libero passaggio, altri hanno invece chiesto che esso possa essere lasciato per due anni presso l’istituto di previdenza 1e.
Già oggi vi è la possibilità che l’avere di previdenza rimanga depositato per un periodo di al massimo due anni presso il precedente istituto di previdenza, se una persona che non entra in un nuovo istituto di previdenza non notifica a quale nuovo istituto di previdenza o di libero passaggio debba essere trasferita la sua prestazione d’uscita (art. 4 cpv. 2 LFLP). È stata esaminata la possibilità di prevedere una soluzione analoga per i casi concernenti gli averi di previdenza 1e.
L’assicurazione nella previdenza professionale presuppone la sussistenza di un rapporto di lavoro. Ogni datore di lavoro è tenuto a fondare uno o più istituti di previdenza propri o ad affiliarsi a un istituto collettivo o comune. In caso di cambiamento d’impiego, l’avere di previdenza deve essere trasferito dal precedente istituto di previdenza al nuovo istituto di previdenza (art. 3 cpv. 1 LFLP). Se dopo l’uscita, nonostante l’affiliazione a un nuovo istituto di previdenza, l’avere di previdenza potesse essere mantenuto nel piano di previdenza 1e del precedente datore di lavoro, si cambierebbe il sistema per un piccolo numero di assicurati, benché questi ultimi siano già affiliati al nuovo istituto di previdenza tramite il nuovo datore di lavoro e la parte dell’avere di previdenza proveniente dall’istituto di previdenza di base venga trasferita a questo nuovo istituto. Al contempo il precedente istituto di previdenza continuerebbe ad assicurare persone che non lo sarebbero più tramite il datore di lavoro affiliato. Sorgerebbero quindi interrogativi riguardo agli aspetti della parità di trattamento e della collettività.
Un vantaggio sarebbe, invece, che si eviterebbe il coinvolgimento di un ulteriore istituto (ovvero l’istituto di libero passaggio). Inoltre l’avere di previdenza non dovrebbe essere disinvestito presso l’istituto di previdenza 1e e reinvestito presso l’istituto di libero passaggio.
L’onere amministrativo sarebbe però solo marginalmente inferiore rispetto a quello derivante dalla soluzione scelta, dato che la comunicazione al nuovo istituto di previdenza rimarrebbe comunque necessaria (v. cap. 3). Anche in questo caso si dovrebbe garantire che l’avere di previdenza venga trasferito al nuovo istituto di previdenza al più tardi dopo due anni. I nuovi compiti spetterebbero quindi all’istituto di previdenza 1e anziché all’istituto di libero passaggio. In altre parole, si dovrebbe imporre all’istituto di previdenza 1e di conservare l’avere di previdenza durante i due anni. Nel caso in cui l’istituto di previdenza 1e potesse decidere autonomamente se conservare temporaneamente l’avere, si dovrebbe comunque introdurre la possibilità del trasferimento intermedio all’istituto di libero passaggio e quindi prevedere tutte le disposizioni del caso. Gli istituti di libero passaggio non hanno invece l’obbligo di contrarre e potrebbero quindi decidere da soli se offrire o meno i nuovi conti o le nuove polizze di libero passaggio biennali e con chi instaurare un rapporto contrattuale.
La mozione chiede espressamente che la prestazione d’uscita possa essere depositata temporaneamente presso un istituto di libero passaggio. Dato che entrambe le varianti presentano vantaggi e svantaggi e che la permanenza presso l’istituto di previdenza 1e non presenta vantaggi nettamente superiori, si rinuncia a scostarsi dalla richiesta della mozione e a optare per questa seconda variante.
1.4 Rapporto con il programma di legislatura e le strategie del Consiglio federale
Il progetto non è annunciato nel decreto federale del 6 giugno 202411 sul programma di legislatura 2023–2027. Invece, l’adozione del messaggio è menzionata negli obiettivi del Consiglio federale per il 2025 (obiettivo 12.3).
1.5 Interventi parlamentari
Il presente progetto attua la mozione Dittli 21.4142 Proteggere gli averi di vecchiaia in caso di uscita da un piano di previdenza 1e, depositata il 29 settembre 2021, che può quindi essere tolta dal ruolo.
2 Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione
La consultazione sull’avamprogetto di modifica della legge sul libero passaggio si è svolta dal 16 ottobre 2024 al 30 gennaio 2025. Sono stati invitati a partecipare i Cantoni, i partiti politici rappresentati nell’Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell’economia, nonché altre organizzazioni e organi esecutivi. Hanno espresso il proprio parere 24 Cantoni, tre partiti, quattro associazioni mantello nazionali dell’economia, 13 altre organizzazioni e organi esecutivi invitati e quattro altri portatori d’interesse.
In totale, 32 partecipanti hanno chiaramente o in gran parte approvato la proposta di permettere agli assicurati che cambiano posto di lavoro di trasferire il loro avere di previdenza dell’istituto di previdenza 1e a un istituto di libero passaggio, per al massimo due anni, qualora il nuovo datore di lavoro non offra un istituto di previdenza 1e. Hanno però espresso diverse critiche riguardo ai dettagli dell’attuazione. Nove partecipanti hanno respinto il progetto. I rimanenti sette partecipanti non si sono dichiarati espressamente favorevoli né contrari al progetto.
I nuovi obblighi di comunicare e di esigere il trasferimento della prestazione d’uscita previsti per tutti gli istituti di previdenza, volti a evitare l’insorgenza di averi dimenticati, sono stati espressamente sostenuti da 26 partecipanti e respinti da sette.
Di seguito sono brevemente illustrate singole proposte e critiche. Nel commento alle singole disposizioni (cap. 6) è spiegato in che misura è stato possibile tenerne conto.
2.1 Trasferimento temporaneo della prestazione di libero passaggio (art. 3a D-LFLP)
Una grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione ha approvato l’attuazione delle richieste della mozione, poiché in questo modo si potrebbero attenuare eventuali ripercussioni negative di un cambiamento della situazione professionale sulla previdenza degli assicurati interessati. I partecipanti che hanno respinto l’avamprogetto erano contrari di principio agli obiettivi della mozione e quindi anche alla loro attuazione.
Criticano in particolare l’onere amministrativo supplementare dovuto ai nuovi obblighi di comunicazione e le conseguenti spese di amministrazione.
Alcuni partecipanti ritengono che l’orizzonte temporale d’investimento di due anni sia troppo breve per permettere l’effettivo recupero delle perdite.
Alcuni partecipanti spiegano che non è chiaro se con la prestazione d’uscita si intenda una prestazione in denaro oppure se vada trasferito il fondo in quanto tale. Alcuni partecipanti chiedono inoltre che il trasferimento all’istituto di libero passaggio sia possibile soltanto se anche presso quest’ultimo l’avere è investito in titoli.
2.2 Nuovi obblighi di comunicare e di esigere il trasferimento della prestazione d’uscita (art. 3, 4 e 11 D-LFLP)
Anche i nuovi obblighi di comunicare e di esigere il trasferimento della prestazione d’uscita sono approvati espressamente dalla grande maggioranza dei partecipanti, in quanto consentirebbero di ridurre il frazionamento degli averi di previdenza. Molti fanno però notare le spese supplementari che deriverebbero dal maggiore onere amministrativo. La richiesta è che siano gli assicurati inadempienti, e non il collettivo d’assicurati, a sostenere queste spese.
Numerosi partecipanti alla consultazione chiedono soluzioni tecniche, segnatamente una piattaforma digitale che consenta di procurarsi le informazioni necessarie. Solo in questo modo si potrebbe limitare l’onere amministrativo.
Alcuni partecipanti propongono che invece degli istituti di previdenza, o in aggiunta a essi, anche gli istituti di libero passaggio abbiano l’obbligo di verificare regolarmente se gli assicurati si siano riaffiliati a un istituto di previdenza.
Alcuni partecipanti ritengono che i nuovi obblighi di procurarsi le informazioni e di esigere il trasferimento della prestazione d’uscita siano poco efficaci senza la contemporanea introduzione di sanzioni contro gli istituti di previdenza inadempienti.
Alcuni partecipanti chiedono di fissare una scadenza ben precisa entro cui gli istituti di previdenza, in mancanza di una comunicazione degli assicurati, dovranno accertare l’eventuale presenza di averi di previdenza.
3 Raccomandazione della Commissione federale della previdenza professionale
Nella sua seduta del 29 aprile 2025 la Commissione federale della previdenza professionale (Commissione LPP) ha discusso in merito al disegno di legge. Alcuni membri hanno formulato nei confronti dell’attuazione della mozione le stesse critiche già espresse dalle loro associazioni in occasione della consultazione. Una parte dei membri ha dunque respinto l’indirizzo generale della mozione in quanto tale e, di conseguenza, anche la sua attuazione. Per altri membri il disegno non era sufficientemente incisivo e hanno chiesto in particolare che l’avere possa essere depositato per più di due anni presso l’istituto di libero passaggio. Alcuni membri erano inoltre favorevoli alla possibilità di lasciare temporaneamente l’avere presso l’istituto di previdenza 1e anziché trasferirlo a un istituto di libero passaggio. È inoltre stato criticato l’onere amministrativo supplementare per gli istituti di previdenza. Per quanto riguarda le disposizioni sugli obblighi di comunicare e di esigere il trasferimento della prestazione d’uscita, valide per tutti gli assicurati, la Commissione ha individuato un bisogno di miglioramento, in particolare per quanto riguarda la necessità di un ulteriore chiarimento di questioni relative alla digitalizzazione. La Commissione ha deciso di istituire un gruppo di lavoro incaricato di elaborare proposte concrete di emendamento del disegno.
Il 13 giugno 2025 il gruppo di lavoro ha sottoposto all’Amministrazione la sua proposta, in cui chiedeva di stralciare l’articolo 3 capoverso 1bis D-LFLP, in quanto non apporterebbe alcun valore aggiunto, dato che nella pratica l’uscita è di regola comunicata all’istituto di previdenza dal datore di lavoro. Proponeva inoltre di integrare gli obblighi di comunicazione degli istituti di libero passaggio di cui all’articolo 4 capoverso 1ter D-LFLP nell’articolo 3 capoverso 1ter D-LFLP. Inoltre sono state formulate proposte di modifica di natura linguistica, soprattutto per quanto riguarda il testo francese dell’articolo 11 D-LFLP. La Commissione auspicava inoltre che negli articoli 3 capoverso 1ter, 4 capoverso 1ter e 11 capoverso 2 D-LFLP fosse prevista la competenza di emanare disposizioni esecutive. Nell’ordinanza si dovrebbe precisare come gli istituti di previdenza possano adempiere i loro obblighi di comunicare e di esigere il trasferimento e come possano procurarsi le informazioni (richiamo di dati presso l’Ufficio centrale del 2° pilastro o una piattaforma per lo scambio elettronico di dati). Le proposte hanno potuto essere accolte soltanto parzialmente. Nel commento alle singole disposizioni (cap. 6) sono fornite spiegazioni dettagliate al riguardo.
4 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo
La libera circolazione delle persone è una delle libertà fondamentali dell’Unione europea (UE) e alcune disposizioni relative ai regimi previdenziali complementari possono ostacolare la mobilità. Alla luce di questa constatazione, il Consiglio dell’UE ha a suo tempo adottato la direttiva 98/49/CE12, applicabile anche alla Svizzera (v. n. 8.2). Questa direttiva è stata integrata nel 2014 da una seconda direttiva13 avente lo scopo di agevolare ulteriormente la mobilità dei lavoratori salariati tra gli Stati membri dell’UE. La situazione dei lavoratori che si trasferiscono da uno Stato membro a un altro è così stata migliorata, in particolare per quanto riguarda la salvaguardia dei loro diritti pensionistici complementari. Quando un rapporto di lavoro cessa e un assicurato lascia il regime di previdenza professionale complementare di uno Stato, i suoi diritti devono rimanere tutelati. Il presente progetto va nella direzione auspicata dal legislatore europeo, in quanto tende a evitare che l’assicurato subisca perdite sul suo capitale di previdenza in caso di cambiamento d’impiego.
5 Punti essenziali del progetto
Le persone assicurate in un piano di previdenza 1e dispongono, oltre che di quest’ultimo, almeno di un piano di previdenza di base. Attualmente l’intero avere di previdenza deve essere versato al nuovo istituto o ai nuovi istituti di previdenza (art. 3 cpv. 1 LFLP).
La soluzione proposta prevede, in un nuovo articolo 3a D-LFLP, che in futuro, in caso di passaggio da un datore di lavoro affiliato a un istituto di previdenza 1e a uno che non offre tale forma di previdenza, un assicurato possa far trasferire la prestazione d’uscita di questa parte della previdenza a un istituto di libero passaggio per un periodo di al massimo due anni a contare dall’insorgenza del caso di libero passaggio. Tutti gli assicurati interessati potranno usufruire di questa possibilità, senza dover dimostrare che, se non lo facessero, subirebbero una perdita. La prestazione d’uscita dell’istituto di previdenza di base, invece, continuerà come oggi a essere versata al nuovo istituto di previdenza.
Per garantire che l’avere di previdenza depositato presso l’istituto di libero passaggio venga versato da quest’ultimo al nuovo istituto di previdenza al più tardi dopo due anni, saranno previsti nuovi obblighi di comunicazione per il precedente istituto di previdenza, che dovrà comunicare all’istituto di libero passaggio il nome del nuovo istituto di previdenza, al nuovo istituto di previdenza il nome dell’istituto di libero passaggio e a entrambi gli istituti la data dell’insorgenza del caso di libero passaggio. Questi obblighi di comunicazione varranno anche per il precedente istituto di libero passaggio, nel caso in cui l’assicurato cambi istituto di libero passaggio nel corso dei due anni.
Se durante il periodo massimo di due anni in cui l’avere di previdenza è depositato presso un istituto di libero passaggio insorgerà un caso di previdenza (vecchiaia, invalidità o morte), l’obbligo di prestazione incomberà al nuovo istituto di previdenza e non all’istituto di libero passaggio. In tal caso la prestazione d’uscita dovrà essere trasferita dall’istituto di libero passaggio al nuovo istituto di previdenza.
Con la presente modifica di legge, determinati averi di previdenza, che in realtà spetterebbero dall’inizio del rapporto di lavoro al nuovo istituto di previdenza, saranno trasferiti a un istituto di libero passaggio. È perfettamente possibile che tali averi di previdenza depositati su conti di libero passaggio presentino ancora una perdita allo scadere del periodo di due anni o che la perdita si sia addirittura aggravata. In tal caso, gli assicurati non avrebbero alcun interesse a far trasferire il loro avere di previdenza. È dunque tanto più importante garantire che allo scadere del termine di due anni tutti gli averi di previdenza vengano effettivamente trasferiti ai nuovi istituti di previdenza. Per questo motivo gli istituti di libero passaggio avranno espressamente l’obbligo di trasferire gli averi in questione alla fine del periodo di due anni.
Anche gli altri assicurati hanno già oggi l’obbligo legale di comunicare al nuovo istituto di previdenza, al momento dell’entrata, dov’erano assicurati fino a quel momento e di comunicare al precedente istituto di previdenza a quale nuovo istituto di previdenza deve versare la prestazione d’uscita14. Di regola, gli assicurati adempiono quest’obbligo. Tuttavia, capita di frequente che gli assicurati non effettuino la comunicazione, spesso inconsapevolmente. Alla fine del 2024 la Fondazione istituto collettore LPP gestiva circa 950 000 conti di libero passaggio di titolari irreperibili15, ovvero conti per i quali non si dispone dell’attuale indirizzo del titolare, poiché il precedente istituto di previdenza non l’ha comunicato oppure perché la persona ha traslocato e non ha comunicato il suo nuovo indirizzo. Tali conti possono venirsi a creare, per esempio, anche quando al momento dell’entrata in un nuovo istituto di previdenza gli assicurati non devono trasferire l’intero avere di previdenza, poiché il loro avere disponibile è superiore all’importo che può essere versato per il riscatto integrale delle prestazioni nel nuovo piano di previdenza (art. 13 cpv. 1 LFLP). In caso di nuovo cambiamento d’impiego accade spesso che gli assicurati si dimentichino della parte eccedente dell’avere di previdenza depositata su un conto di libero passaggio.
Se entro tre mesi dall’entrata nel nuovo istituto di previdenza gli assicurati non avranno comunicato a quest’ultimo dove dispongono di averi di previdenza o non glieli avranno fatti versare, in futuro l’istituto di previdenza avrà l’obbligo di cercare attivamente gli averi degli assicurati. Quest’obbligo è giustificato poiché, di regola, gli assicurati dispongono di un avere di previdenza se hanno già esercitato un’attività lucrativa. Gli istituti di previdenza non dovranno però cercare gli averi di tutti gli assicurati in entrata, ma soltanto quelli degli assicurati che omettono la comunicazione relativa agli averi o non chiedono il trasferimento di questi ultimi.
Per contro, gli istituti di libero passaggio non avranno l’obbligo di verificare se un assicurato sia nuovamente affiliato a un istituto di previdenza, come richiesto da più partecipanti alla procedura di consultazione. Vi sono infatti vari motivi per cui un avere di previdenza può trovarsi su un conto di libero passaggio. I conti di libero passaggio sussistono, per esempio, a causa del trasferimento di assicurati all’estero o di una pausa prolungata per maternità oppure perché il limite massimo di riacquisto presso il nuovo istituto di previdenza è stato raggiunto. In questi casi, l’obbligo di chiedere periodicamente, per esempio una volta all’anno, se il titolare sia nuovamente assicurato presso una cassa pensioni causerebbe procedure amministrative superflue. Si pone inoltre la questione di come garantire il rispetto di quest’obbligo, ovvero di chi dovrebbe verificarne l’adempimento. Nella pratica sarebbe tuttavia ragionevole che gli istituti di previdenza, al momento dell’invio del conteggio annuale, segnalassero agli assicurati che in caso di nuova assunzione sono tenuti a trasferire l’avere al nuovo istituto di previdenza.
In virtù dell’articolo 11 capoverso 2 LFLP gli istituti di previdenza hanno già oggi la possibilità di reclamare la prestazione d’uscita dall’istituto di previdenza o di libero passaggio precedente, ma non sono tenuti a farlo. Nella pratica, inoltre, molti istituti di libero passaggio non versano l’avere senza il consenso dell’assicurato. In futuro gli istituti di previdenza saranno tenuti a esigere il trasferimento dell’avere di previdenza. Questo varrebbe non soltanto per i casi previsti dal nuovo articolo 3a D-LFLP, ma per tutti i rapporti di previdenza.
6 Commento ai singoli articoli
Ingresso
L’ingresso della legge sul libero passaggio rimanda ancora agli articoli 34quater e 64 della Costituzione federale del 29 maggio 187416 (vCost). La presente modifica di legge offre la possibilità di aggiornarlo. In occasione della revisione totale della Costituzione federale (Cost.) del 18 aprile 199917, l’articolo 34quater vCost. è diventato l’articolo 113 Cost. L’articolo 64 vCost., che sanciva la competenza legislativa della Confederazione in materia di diritto civile, è stato sostituito dall’articolo 122 Cost. Al momento dell’adozione della legge sul libero passaggio, l’articolo 64 vCost. è stato inserito nell’ingresso, senza però spiegarne il motivo nel messaggio. Dato il carattere di diritto pubblico della LFLP, un rimando all’articolo 122 Cost. non è tuttavia appropriato. In futuro nell’ingresso figurerà pertanto unicamente un rimando all’articolo 113 capoverso 1 Cost.
Art. 3 cpv. 1bis e 1ter
Capoverso 1bis: in virtù dell’articolo 1 capoverso 2 OLP, l’assicurato è già oggi tenuto a indicare al precedente istituto di previdenza a quale nuovo istituto di previdenza o a quale istituto di libero passaggio deve essere trasferita la prestazione d’uscita. Quest’obbligo sarà in futuro sancito a livello di legge, analogamente alla comunicazione all’istituto di libero passaggio di cui all’articolo 4 capoverso 2bis LFLP.
Il gruppo di lavoro della Commissione LPP ha proposto di stralciare la disposizione, poiché nella pratica la comunicazione al precedente istituto di previdenza è di regola effettuata dal datore di lavoro. Il datore di lavoro, tuttavia, non è necessariamente a conoscenza del nuovo istituto di previdenza e l’assicurato non è tenuto a comunicarglielo. Per questa ragione, la disposizione è necessaria al fine di garantire un’uscita ben regolamentata.
Di conseguenza, l’attuale disposizione dell’articolo 1 capoverso 2 OLP potrà essere abrogata.
Capoverso 1ter: in aggiunta a quanto previsto dall’articolo 4 capoverso 2bis LFLP, al momento dell’entrata nel nuovo istituto di previdenza l’assicurato dovrà in futuro comunicare a quest’ultimo non soltanto presso quale istituto di libero passaggio era affiliato in precedenza ma anche presso quale istituto di previdenza. Il nuovo istituto di previdenza potrà esigere che l’assicurato confermi per iscritto la correttezza delle indicazioni fornite. Si può supporre che nella stragrande maggioranza dei casi l’assicurato adempirà il suo obbligo di comunicazione o farà versare una prestazione d’uscita. In tal caso, come già avviene oggi, il nuovo istituto di previdenza non dovrà intraprendere nulla. Se però l’assicurato, entro tre mesi dall’affiliazione al nuovo istituto di previdenza, non comunicherà a quest’ultimo presso quale istituto di previdenza era precedentemente assicurato né provvederà a fargli trasferire l’avere, nonostante una sollecitazione in tal senso, in futuro il nuovo istituto di previdenza dovrà accertare autonomamente se l’assicurato disponga di averi di previdenza. In linea di massima, gli istituti di previdenza saranno liberi di decidere come procurarsi queste informazioni. Attualmente dispongono già di varie possibilità per procurarsele: innanzitutto possono inviare una richiesta all’Ufficio centrale del 2° pilastro. In virtù dell’articolo 24a LFLP, gli istituti di previdenza e gli istituti di libero passaggio devono annunciare entro la fine di gennaio di ogni anno all’Ufficio centrale del 2° pilastro tutte le persone di cui gestivano l’avere nel dicembre dell’anno precedente. Il fondo di garanzia ha così una visione d’insieme di tutti gli averi di previdenza. Una richiesta d’informazioni all’Ufficio centrale del 2° pilastro permette dunque di reperire l’istituto di previdenza competente. Dato che oggi gli istituti di previdenza non hanno accesso al registro, il Consiglio federale esaminerà le disposizioni dell’ordinanza (art. 19abis–19f OLP e, se necessario, l’ordinanza del 22 giugno 199818 sul «Fondo di garanzia LPP» [OFG]) in modo tale che essi possano consultare facilmente le informazioni di cui necessitano. Il Fondo di garanzia LPP si è inoltre detto disposto ad allestire una banca dati che consenta una consultazione automatizzata dei dati. L’importante è che gli istituti di previdenza inviino una richiesta completa all’Ufficio centrale, in base a quanto previsto dall’articolo 24c LFLP, indicando in particolare il numero AVS. Dato però che l’annuncio all’Ufficio centrale del 2° pilastro continuerà a essere effettuato una sola volta all’anno, i relativi dati potrebbero ormai essere obsoleti al momento della consultazione. Ciononostante, in molti casi questi dati forniscono indicazioni sull’eventuale esistenza di averi di previdenza dell’assicurato. Gli istituti di previdenza potranno però anche utilizzare altri canali, quale ad esempio la piattaforma «BVG Exchange Match», creata dalla Fondazione istituto collettore LPP. In seguito alla crescente digitalizzazione si può supporre che le possibilità già esistenti verranno ulteriormente ampliate e saranno utilizzate attivamente da un numero sempre maggiore di istituti. Sono già stati promossi interventi politici in tal senso19. Il Consiglio federale rinuncia pertanto a prescrivere agli istituti di previdenza il modo in cui dovranno procedere agli accertamenti, ma fornirà precisazioni nell’ordinanza (v. n. 8.4).
Art. 3a Deposito temporaneo presso un istituto di libero passaggio
Capoverso 1: questo capoverso stabilisce il principio secondo cui gli assicurati che escono da un istituto di previdenza che propone un piano di previdenza 1e ed entrano in un istituto che non prevede la possibilità di scelta della strategia d’investimento potranno trasferire temporaneamente la prestazione d’uscita del piano di previdenza 1e a un istituto di libero passaggio. La prestazione d’uscita è sempre costituita da una prestazione in denaro e non dai titoli detenuti dall’istituto di previdenza 1e. Questo significa che i titoli in questione dovranno essere venduti dall’istituto di previdenza 1e e la somma corrispondente andrà reinvestita presso l’istituto di libero passaggio in titoli disponibili presso quest’ultimo. Si tratta di una procedura di ordinaria amministrazione. Il deposito su un conto di libero passaggio sotto forma di risparmio puro non sarà invece ammesso, poiché tale forma d’investimento non permetterebbe di raggiungere l’obiettivo del progetto, che è quello di consentire la realizzazione di un utile maggiore di quello che potrebbe essere realizzato trasferendo l’avere al nuovo istituto di previdenza (e di compensare un’eventuale perdita) attraverso l’investimento in una forma di risparmio in titoli.
Già oggi gli istituti di libero passaggio non hanno l’obbligo di aprire un conto di libero passaggio per un assicurato. Lo stesso varrà ovviamente anche per il trasferimento temporaneo della prestazione d’uscita da un istituto di previdenza 1e: gli istituti di libero passaggio potranno decidere liberamente se offrire un tale prodotto e se concludere un tale contratto con un determinato assicurato. Diversamente da quanto previsto per i casi di libero passaggio, nemmeno la Fondazione istituto collettore LPP avrà l’obbligo di aprire un conto di libero passaggio in questi casi, dato che il suo obbligo di cui all’articolo 60 capoverso 5 LPP vale soltanto per i conti di libero passaggio secondo l’articolo 4 capoverso 2 LFLP. Il campo d’applicazione di questo articolo non verrà esteso, il che significa che l’istituto collettore non sarà tenuto ad accettare una prestazione ai sensi del nuovo articolo 3a LFLP. Del resto, l’istituto collettore non offre il risparmio in titoli e non potrebbe quindi accettare tali prestazioni d’uscita già solo per questa ragione.
Al momento del cambiamento d’impiego, in futuro si dovrà dunque trasferire al nuovo istituto di previdenza soltanto l’avere dell’istituto di previdenza di base; quello del piano 1e potrà invece essere versato a un istituto di libero passaggio. L’articolo 12 OLP non sarà applicabile in questo caso, il che significa che l’intera prestazione d’uscita del piano di previdenza 1e potrà essere trasferita a un solo istituto di libero passaggio e su un solo conto di libero passaggio (o una sola polizza di libero passaggio).
Va inoltre segnalato che il trasferimento a un istituto di libero passaggio conformemente alla presente disposizione sarà possibile soltanto se l’assicurato ha un nuovo impiego e sa che il nuovo istituto di previdenza non dispone di un piano di previdenza 1e. In caso contrario, secondo le regole generali dell’articolo 4 capoverso 1 LFLP dovrà trasferire la prestazione d’uscita a un istituto di libero passaggio (o, se lo desidera, a due istituti di libero passaggio) e, in caso di successiva nuova assunzione, secondo l’articolo 3 capoverso 1 LFLP al nuovo istituto di previdenza, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo proponga o meno un piano di previdenza 1e. Dato che l’istituto di previdenza può versare la prestazione d’uscita alla Fondazione istituto collettore LPP al più presto dopo sei mesi (art. 4 cpv. 2 LFLP), l’assicurato potrà attendere un certo tempo prima di trasferire l’avere a un istituto di libero passaggio, se al momento dell’uscita non avrà immediatamente un nuovo impiego. Andranno però rispettati i termini di cui al capoverso 2, il che significa che i due anni inizieranno comunque a decorrere dal momento dell’insorgenza del caso di libero passaggio.
L’avere di previdenza trasferito temporaneamente all’istituto di libero passaggio dovrà essere preso in considerazione dal nuovo istituto di previdenza per il calcolo del riscatto massimo possibile. Il Consiglio federale completerà in tal senso l’articolo 60a capoverso 3 OPP 2.
In caso di divorzio, anche il coniuge creditore avrà la possibilità di trasferire temporaneamente l’avere a un istituto di libero passaggio, se avrà ottenuto una parte della prestazione d’uscita proveniente da un piano di previdenza 1e e non è affiliato personalmente a un istituto di previdenza 1e: l’articolo 22 LFLP stabilisce che gli articoli 3–5 LFLP sono applicabili per analogia all’importo da trasferire. In futuro, questo rinvio includerà anche l’articolo 3a D-LFLP.
Capoverso 2: questo capoverso stabilisce il quadro temporale. L’avere proveniente dal piano di previdenza 1e dovrà essere trasferito dall’istituto di libero passaggio al nuovo istituto di previdenza al più tardi entro due anni. Il termine inizierà a decorrere al momento dell’insorgenza del caso di libero passaggio, ossia alla cessazione del rapporto di lavoro. Se ci si basasse sul momento del trasferimento dell’avere di previdenza all’istituto di libero passaggio, in virtù dell’articolo 4 capoverso 2 LFLP il differimento del trasferimento al nuovo istituto di previdenza potrebbe essere prolungato fino a un massimo di quattro anni (due anni presso il precedente istituto di previdenza e due anni presso l’istituto di libero passaggio). Occorre dunque evitare una deroga tanto ampia ai principi della previdenza professionale (v. n. 1.2).
Nel corso del periodo di due anni, l’assicurato potrà chiedere in qualsiasi momento il trasferimento della prestazione d’uscita al nuovo istituto di previdenza. Alla scadenza del termine di due anni l’istituto di libero passaggio dovrà procedere al trasferimento. A tal fine non sarà necessario un ordine dell’assicurato o il suo consenso, anche perché l’istituto di libero passaggio disporrà dei dati necessari (v. cpv. 3).
Viene inoltre precisato che, fintanto che sarà depositato solo temporaneamente presso l’istituto di libero passaggio, l’avere non potrà essere versato all’assicurato. Soltanto al momento in cui l’avere non potrà più essere versato ad alcun istituto di previdenza non si applicheranno più le disposizioni particolari bensì le regole generali di libero passaggio (v. anche cpv. 5). Senza questa restrizione l’assicurato avrebbe la possibilità di riscuotere l’avere di libero passaggio in un momento diverso rispetto al rimanente avere di previdenza, depositato presso l’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro. Questo consentirebbe un frazionamento fiscalmente vantaggioso dell’avere di previdenza, di cui non potrebbero beneficiare le persone che devono trasferire l’integralità del loro avere al nuovo istituto di previdenza. Il divieto di versamento concerne il versamento anticipato della prestazione di vecchiaia, qualora l’assicurato abbia già compiuto i 60 anni (art. 16 OLP), come pure i motivi per il pagamento in contanti di cui all’articolo 5 LFLP. In questi casi l’istituto di libero passaggio dovrà versare la prestazione d’uscita al nuovo istituto di previdenza, che valuterà il pagamento dell’intero avere. Saranno invece possibili prelievi anticipati nell’ambito della promozione della proprietà d’abitazioni (art. 30a–30g LPP), dato che con tali prelievi l’avere non lascia il sistema previdenziale. Non occorre precisare questo punto nella legge, dato che nel caso di tali prelievi i versamenti non vengono mai effettuati direttamente agli assicurati.
Capoverso 3: l’assicurato dovrà comunicare al precedente istituto di previdenza sia il nuovo istituto di previdenza cui trasferire la prestazione d’uscita dell’istituto di previdenza di base sia l’istituto di libero passaggio cui trasferire temporaneamente la prestazione d’uscita del piano di previdenza 1e (conformemente agli art. 3 cpv. 1bisbis D‑LFLP e art. 4 cpv. 1 LFLP). In aggiunta agli obblighi di comunicazione attuali, in futuro il precedente istituto di previdenza 1e dovrà:
– comunicare al nuovo istituto di previdenza che verserà la prestazione di libero passaggio del piano di previdenza 1e a un istituto di libero passaggio, indicando il nome di questo istituto; dovrà inoltre comunicargli la data dell’insorgenza del caso di libero passaggio;
– comunicare all’istituto di libero passaggio il fatto che la prestazione d’uscita trasferita è una prestazione d’uscita proveniente da un piano di previdenza 1e; dovrà inoltre comunicargli il nome del nuovo istituto di previdenza, cui dovrà essere trasferita la prestazione d’uscita, e la data dell’insorgenza del caso di libero passaggio.
I nuovi obblighi di comunicazione previsti per l’istituto di previdenza 1e servono a garantire che l’avere di previdenza venga effettivamente trasferito al nuovo istituto di previdenza entro due anni dall’insorgenza del caso di libero passaggio, in quanto tutte le parti interessate disporranno delle informazioni necessarie. Questo comporterà un certo onere amministrativo supplementare per gli istituti di previdenza, che tuttavia è necessario per garantire che il trasferimento dell’avere di previdenza all’istituto di libero passaggio abbia una durata limitata.
Se nel corso dei due anni l’assicurato cambierà nuovamente il posto di lavoro e quindi l’istituto di previdenza, conformemente alla presente disposizione l’istituto di previdenza competente in quel momento dovrà a sua volta informare del cambiamento l’istituto di previdenza successivo e l’istituto di libero passaggio, comunicando loro le medesime informazioni.
Capoverso 4: se nel corso dei due anni l’assicurato cambierà istituto di libero passaggio, il precedente istituto di libero passaggio dovrà trasmettere al nuovo istituto di libero passaggio le informazioni di cui al capoverso 3 lettera b. In questo modo si garantisce che il nuovo istituto di libero passaggio sappia che l’avere di libero passaggio trasferitogli è un avere di previdenza particolare ai sensi dell’articolo 3a D-LFLP, che dovrà essere trasferito al più tardi due anni dopo l’insorgenza del caso di libero passaggio all’istituto di previdenza competente.
Inoltre il precedente istituto di libero passaggio dovrà comunicare al nuovo istituto di previdenza l’affiliazione dell’assicurato a un nuovo istituto di libero passaggio, affinché il nuovo istituto di previdenza possa esigere dal nuovo istituto di libero passaggio il trasferimento della prestazione d’uscita dopo la scadenza dei due anni, se esso non adempirà il suo obbligo di trasferire l’avere.
Capoverso 5: se entro il termine di due anni l’assicurato cesserà l’attività presso il nuovo datore di lavoro e non intraprenderà alcuna nuova attività lucrativa dipendente che comporti un obbligo assicurativo nel 2° pilastro, si verificherà un nuovo caso di libero passaggio. Per evitare un’ulteriore frammentazione dell’avere di previdenza, l’avere della previdenza di base potrà in tal caso essere trasferito a un solo ulteriore istituto di libero passaggio. In questo modo l’assicurato sarà trattato come tutti gli altri assicurati (cfr. art. 12 OLP) e disporrà dunque di al massimo due conti (o polizze) di libero passaggio. In tal caso la prestazione d’uscita trasferita dal piano di previdenza 1e a un istituto di libero passaggio non potrà più essere trasferita a un nuovo istituto di previdenza e rimarrà quindi depositata presso l’istituto di libero passaggio, diventando una «normale» prestazione di libero passaggio. A questo punto sarà anche possibile un pagamento in contanti secondo l’articolo 5 LFLP, se le relative condizioni sono adempiute.
Capoverso 6: questo capoverso precisa che, se nel corso del periodo di due anni insorgerà un caso di previdenza (vecchiaia, invalidità o morte), l’obbligo di prestazione incomberà al nuovo istituto di previdenza e non all’istituto di libero passaggio. La disposizione corrisponde alla giurisprudenza del Tribunale federale relativa agli articoli 4 capoverso 2bis e 11 capoverso 2 LFLP20: l’obbligo di trasferire la prestazione d’uscita dal precedente istituto di previdenza o dall’istituto di libero passaggio continua a sussistere anche se nel frattempo è insorto un caso di previdenza e l’assicurato non ha adempiuto il suo obbligo di comunicazione. In linea di massima la prestazione d’uscita avrebbe dovuto essere trasferita interamente al nuovo istituto di previdenza al momento del cambiamento d’impiego. Soltanto in virtù della disposizione derogatoria del capoverso 1 ha potuto essere trasferita temporaneamente all’istituto di libero passaggio. L’istituto di libero passaggio dovrà pertanto trasferire la prestazione d’uscita all’istituto di previdenza, affinché quest’ultimo possa versare le proprie prestazioni regolamentari.
In virtù del principio della parità di trattamento, il trasferimento dovrà però avvenire anche se, in un caso specifico, il nuovo istituto di previdenza non dovrà fornire prestazioni o se il valore delle prestazioni sarà inferiore all’avere di previdenza totale dell’assicurato, per esempio in caso di decesso di una persona non coniugata. Il 2° pilastro si basa infatti sui principi fondamentali della condivisione dei rischi e della solidarietà tra gli assicurati. Ogni assicurato contribuisce non soltanto alla costituzione del proprio capitale a risparmio ma anche alla copertura dei rischi collettivi, quali la morte o l’invalidità, secondo regole uniformi che non tengono conto delle circostanze individuali. È quindi essenziale che in caso di insorgenza di un caso di morte o d’invalidità l’integralità della prestazione di libero passaggio venga trasferita al nuovo istituto di previdenza. Far dipendere questo trasferimento dalla situazione personale del singolo assicurato equivarrebbe a introdurre una logica di individualizzazione, che sarebbe in contrasto con il principio di solidarietà su cui si fonda il 2° pilastro. Questo comprometterebbe l’equilibrio del sistema di finanziamento delle prestazioni di rischio, minando la solidarietà su cui è basato e causando un aumento dei contributi e dei premi.
Art. 4 cpv. 2bis e 2ter
Capoverso 2bis: nella versione tedesca della frase introduttiva di questo capoverso è ripresa la formulazione dell’articolo 3 capoverso 1ter D-LFLP («müssen melden»). Inoltre, mentre nell’attuale frase introduttiva si menzionano gli «istituti di libero passaggio», nelle lettere a e b è usata la forma singolare. Di fatto, però, un assicurato può avere più conti o polizze di libero passaggio. Al momento dell’entrata in un nuovo istituto di libero passaggio, in linea di massima tutti gli averi di libero passaggio devono essere trasferiti al nuovo istituto di previdenza (cfr. art. 13 cpv. 1 LFLP). Affinché ciò sia chiaro, in tutta la disposizione gli istituti di libero passaggio saranno in futuro menzionati nella forma plurale. Gli assicurati avranno l’obbligo di comunicare al nuovo istituto di previdenza, entro tre mesi, tutti gli istituti di libero passaggio presso cui hanno averi.
Capoverso 2ter: analogamente a quanto previsto dall’articolo 3 capoverso 1ter D‑LFLP (v. sopra), se l’assicurato non adempirà il suo obbligo di comunicazione, l’istituto di previdenza dovrà cercare anche gli averi di vecchiaia depositati presso istituti di libero passaggio. La Commissione LPP aveva proposto di integrare questa disposizione nell’articolo 3 capoverso 1ter D-LFLP. Questa proposta va respinta per motivi di sistematica legislativa. La procedura in caso di entrata in un istituto di previdenza e di uscita da esso è stabilita nell’articolo 4 LFLP. Gli obblighi di comunicazione degli assicurati figurano già oggi nell’articolo 4 capoverso 2bis LFLP. È pertanto opportuno che anche i relativi obblighi di accertamento degli istituti di previdenza siano disciplinati nell’articolo 4 LFLP. Per il resto si rinvia al commento all’articolo 3 capoverso 1ter D-LFLP.
Art. 11 cpv. 2 e 3
Già oggi gli averi di previdenza rimangono spesso depositati presso un istituto di libero passaggio, pur dovendo essere trasferiti all’attuale istituto di previdenza. Già nel messaggio concernente il disegno di legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità21 si spiegava che «l’assicurato, al momento del cambiamento d’istituto di previdenza, non può decidere liberamente in quale maniera intende proseguire la previdenza acquisita; la sua prestazione d’uscita dev’essere versata al nuovo istituto di previdenza» (cfr. art. 3 cpv. 1 e art. 4 cpv. 2bis LFLP). Questo costituisce la migliore protezione previdenziale per l’assicurato, in particolare contro i rischi di morte e invalidità.
Con l’introduzione del nuovo articolo 3a gli istituti di libero passaggio riceveranno ulteriori averi di previdenza, che in base al sistema della previdenza professionale apparterrebbero in realtà agli istituti di previdenza. Inoltre non vi è la certezza che eventuali perdite precedentemente subite in un istituto di previdenza 1e possano essere recuperate nei due anni supplementari e vi è persino il rischio che si aggravino ulteriormente. In tal caso l’assicurato potrebbe non avere interesse a trasferire l’avere all’istituto di previdenza. È dunque importante garantire che questa parte dell’avere di previdenza venga versata all’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro al più tardi dopo la scadenza del termine di due anni. Questa disposizione corrisponde alla richiesta della mozione.
Capoverso 2: attualmente questa disposizione ha una formulazione potestativa, il che significa che l’istituto di previdenza può reclamare per conto dell’assicurato la prestazione d’uscita proveniente da rapporti previdenziali anteriori, ma non è tenuto a farlo. Per questa ragione, molti istituti di previdenza non intraprendono nulla o richiedono la prestazione d’uscita soltanto se è insorto un caso di previdenza. Inoltre, molti istituti di previdenza o di libero passaggio versano l’avere di previdenza soltanto previo accordo dell’assicurato. Tuttavia la legge prevede l’obbligo di versare l’avere al nuovo istituto di previdenza, sia in caso di passaggio diretto da un altro istituto di previdenza (art. 3 cpv. 1 LFLP) che nel caso in cui l’avere di previdenza sia depositato presso un istituto di libero passaggio (art. 4 cpv. 2bis LFLP). Per garantire che tutte le prestazioni d’uscita di precedenti istituti di previdenza e di libero passaggio vengano effettivamente trasferite all’attuale istituto di previdenza, si propone una modifica del presente capoverso: se un avere di previdenza è depositato presso un istituto di previdenza o di libero passaggio precedente e questo istituto non lo versa al nuovo istituto di previdenza, quest’ultimo dovrà esigerne il versamento. La disposizione indica esplicitamente che il consenso dell’assicurato non sarà necessario. Come detto, ciò è già oggi desumibile dagli articoli 3 e 4 LFLP, secondo i quali gli averi di previdenza devono essere trasferiti al competente istituto di previdenza. Ciononostante, nella pratica gli averi di previdenza vengono spesso trasferiti soltanto con l’esplicito consenso dell’assicurato. Affinché la nuova disposizione possa essere efficace, è stabilito espressamente che tale consenso non è necessario. Per contro, l’istituto di previdenza dovrà informare in anticipo l’assicurato che esigerà il trasferimento. A quel punto l’assicurato potrà anche decidere di chiedere personalmente il trasferimento.
Se l’istituto di previdenza è collegato a una piattaforma per lo scambio di dati che provvede automaticamente a esigere il trasferimento della prestazione d’uscita in caso di concordanza, l’obbligo di esigere il trasferimento sarà considerato adempiuto. Il Consiglio federale preciserà questo punto nell’ordinanza.
Il gruppo di lavoro della Commissione LPP ha proposto che l’obbligo di esigere il trasferimento della prestazione d’uscita sia considerato adempiuto, se l’istituto di previdenza ha inviato per iscritto al precedente istituto di previdenza una richiesta in tal senso. Questa soluzione diminuirebbe però la portata della nuova disposizione. Si può presumere che nella stragrande maggioranza dei casi gli istituti di libero passaggio e gli istituti di previdenza adempiano questa richiesta, anche perché hanno l’obbligo legale di farlo (cfr. art. 3 cpv. 1 e art. 4 cpv. 2bis LFLP). Se tuttavia un istituto, pur disponendo di tutti i dati necessari e avendo ricevuto un’esplicita richiesta, dovesse rifiutare di effettuare il trasferimento, l’istituto di previdenza dovrebbe considerare l’adozione dei necessari provvedimenti. In caso contrario, la disposizione rimarrebbe di fatto altrettanto inefficace come quella attuale.
Non vengono introdotte nuove sanzioni da adottare nel caso in cui gli istituti non adempiano i propri obblighi, ovvero nel caso in cui il nuovo istituto di previdenza non accerti l’esistenza di eventuali averi di previdenza o, pur essendo a conoscenza della loro esistenza, non ne chieda il trasferimento, oppure qualora un istituto di previdenza o di libero passaggio non effettui il trasferimento della prestazione d’uscita al nuovo istituto di previdenza nonostante una richiesta in tal senso. Le disposizioni legali vigenti sono sufficienti. L’autorità di vigilanza potrebbe per esempio rilevare un’inosservanza di prescrizioni d’ordine ai sensi dell’articolo 79 LPP ed emanare una decisione al riguardo, se viene a sapere che un istituto di previdenza non adempie i propri obblighi.
Capoverso 3: conformemente all’articolo 2 capoverso 3 LPP, i beneficiari di indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione sottostanno all’assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità. Un beneficiario può mantenere facoltativamente tale copertura, se cessa di essere assoggettato all’assicurazione obbligatoria (art. 47 cpv. 2 LPP). Questa assicurazione è attuata dalla Fondazione istituto collettore LPP22.
Se una persona muore durante questo periodo d’assicurazione, l’istituto collettore versa rendite ai suoi superstiti. Se invece diventa invalida, l’istituto collettore le versa una rendita d’invalidità. Per il calcolo delle prestazioni si tiene conto, tra l’altro, dell’importo della prestazione di libero passaggio precedentemente acquisita (cfr. art. 6 cpv. 2 dell’ordinanza del 3 marzo 199723 sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati). Il diritto alla rendita d’invalidità versata dall’istituto collettore si estingue tuttavia al più tardi alla nascita del diritto a una prestazione di vecchiaia24. Il rischio vecchiaia non è assicurato, ragion per cui non vengono versate prestazioni di vecchiaia.
Trattandosi quindi di un’assicurazione di rischio pura e non di un’assicurazione per la vecchiaia, le prestazioni di libero passaggio non vengono versate a questa assicurazione. Se una persona è parzialmente invalida e può ancora lavorare, la prestazione di libero passaggio è versata all’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro. In caso contrario, la prestazione di libero passaggio rimane depositata presso l’istituto di libero passaggio cui l’assicurato l’ha fatta versare dopo la cessazione dell’attività lucrativa. L’assicurato può poi riscuoterla a partire dal compimento del 60° anno d’età. La disposizione derogatoria del capoverso 3 serve a garantire che non debbano essere versati all’istituto collettore averi cui l’assicurato ha diritto per le prestazioni di vecchiaia e di cui l’istituto collettore non necessita per la copertura delle prestazioni di rischio. L’istituto collettore non sarà dunque tenuto a esigere il trasferimento della prestazione d’uscita.
7 Ripercussioni
Le disposizioni di legge proposte non avranno ripercussioni né sulle finanze né sull’effettivo del personale di Confederazione, Cantoni e Comuni. Le modifiche di legge non avranno ripercussioni nemmeno per i datori di lavoro.
Per contro, i nuovi obblighi di comunicare e di esigere il trasferimento della prestazione d’uscita causeranno maggiore lavoro e quindi spese di amministrazione supplementari agli istituti di previdenza e di libero passaggio. Gli istituti di libero passaggio non saranno tuttavia tenuti a offrire i nuovi conti o le nuove polizze di libero passaggio temporanei e, se lo faranno, potranno tenere conto dell’onere amministrativo supplementare nei loro emolumenti.
Gli istituti di previdenza dovranno mettere in conto queste spese di amministrazione supplementari. I nuovi obblighi di comunicazione permetteranno di garantire che gli averi vengano trasferiti al più tardi dopo due anni agli istituti di previdenza competenti. In questo modo si potrà evitare che vi siano sempre più averi di previdenza che rimangono depositati presso istituti di libero passaggio pur essendo in realtà destinati al mantenimento della copertura previdenziale.
Anche i nuovi obblighi di procurarsi le informazioni e di esigere il trasferimento della prestazione d’uscita comporteranno spese di amministrazione supplementari agli istituti di previdenza. Tuttavia, gli assicurati sono già oggi tenuti a far trasferire il loro avere di previdenza al nuovo istituto di previdenza. Gli assicurati che adempiono i loro obblighi non causeranno quindi spese supplementari agli istituti di previdenza. Nel caso degli assicurati inadempienti, gli istituti di previdenza avranno invece la possibilità di prevedere nei loro regolamenti che le spese supplementari occorse debbano essere sostenute dagli assicurati che le hanno causate violando il proprio obbligo di comunicazione. In questo modo si potrà evitare che le spese supplementari debbano essere sostenute dal collettivo di assicurati. Tali spese di amministrazione individuali vengono già oggi addebitate agli assicurati, per esempio nel caso dei prelievi anticipati nell’ambito della promozione della proprietà d’abitazioni o dei pagamenti in contanti. Non è possibile fare una stima delle spese supplementari (art. 5 della legge del 29 settembre 202325 sullo sgravio delle imprese [LSgrI]).
Gli istituti dispongono inoltre già oggi di piattaforme digitali che possono semplificare l’esecuzione della modifica di legge (art. 4 cpv. 1 lett. c LSgrI). È anche previsto di dare agli istituti di previdenza l’accesso al registro dell’Ufficio centrale del 2° pilastro e di semplificare la procedura per la sua consultazione. Sia la connessione a BVG Exchange Match che le consultazioni del registro dell’Ufficio centrale del 2° pilastro sono gratuite. La connessione richiederebbe soltanto la creazione di un’interfaccia. Attualmente, 489 dei 1285 istituti di previdenza esistenti26 sono già connessi a BVG Exchange Match27. La modifica di legge potrebbe quindi accelerare il processo di digitalizzazione presso gli istituti di previdenza.
Si può inoltre presupporre che le misure previste consentiranno di ridurre il numero degli averi dimenticati. Vi sarebbe quindi una corrispondente riduzione delle spese per la ricerca di tali averi.
Non è possibile prevedere disposizioni diverse per gli istituti di previdenza più piccoli (art. 4 cpv. 1 lett. a LSgrI). Dato che le disposizioni valgono soltanto per gli istituti della previdenza professionale svizzeri, la disposizione sui requisiti più severi rispetto a quelli previsti da regolamentazioni comparabili di altri Paesi (il cosiddetto «Swiss finish», art. 4 cpv. 1 lett. b LSgrI) non è applicabile. L’abrogazione di una regolamentazione nello stesso settore (art. 4 cpv. 1 lett. d LSgrI) non è né prevista né possibile.
8 Aspetti giuridici
8.1 Costituzionalità
Il presente progetto di modifica si fonda sull’articolo 113 Cost. La normativa proposta è conforme alla Costituzione federale.
8.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Dall’entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell’Accordo del 21 giugno 199928 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) la Svizzera partecipa al sistema di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nazionali introdotto dall’UE. In quest’ambito la Svizzera applica il regolamento (CE) n. 883/200429 e il regolamento (CE) n. 987/200930 (cfr. allegato II ALC, Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale). In virtù della Convenzione del 4 gennaio 196031 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS), questo vale anche nelle relazioni tra la Svizzera e gli altri Stati membri dell’AELS (cfr. allegato K appendice 2 della Convenzione AELS).
Nell’ambito dell’allegato II ALC, rispettivamente dell’allegato K appendice 2 della Convenzione AELS, è applicabile anche il regolamento 98/49/CE (cfr. cap. 4).
I summenzionati regolamenti europei si riferiscono unicamente alla previdenza minima secondo la LPP e non sono quindi determinanti in questo contesto. La direttiva 98/49/CE, che diversamente dalla direttiva 2014/50/UE è applicabile anche alla Svizzera, concerne invece ambiti della previdenza professionale o aziendale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità cui non si applicano le disposizioni di questi regolamenti, in particolare il regime sovraobbligatorio. Essa stabilisce requisiti minimi affinché i diritti pensionistici acquisiti in un tale sistema vengano mantenuti, il pagamento all’estero delle relative rendite sia garantito e in caso di distacco vengano evitate sia lacune assicurative che doppi assoggettamenti. Le normative svizzere adempiono i requisiti della direttiva europea. La presente revisione non comporta modifiche incompatibili con quest’ultima.
Nessun altro strumento internazionale vincolante per la Svizzera concerne in modo specifico l’oggetto del presente progetto, che può dunque essere considerato compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera.
8.3 Forma dell’atto
Secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost., tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto vanno emanate sotto forma di legge federale. Le presenti modifiche della LFLP avvengono pertanto secondo la procedura legislativa ordinaria.
8.4 Delega di competenze legislative
Il disegno non prevede alcuna delega di competenze legislative. L’articolo 26 capoverso 1 LFLP contiene tuttavia una norma di delega generale al Consiglio federale per l’emanazione delle disposizioni d’esecuzione, di cui il Governo farà uso. L’articolo 1 capoverso 2 OLP verrà abrogato, dato che la sua disposizione sarà trasferita nella legge. Inoltre, gli articoli 19abis–19f OLP e l’OFG saranno riveduti e adeguati al fine di garantire che gli istituti di previdenza possano avere accesso al registro dell’Ufficio centrale del 2° pilastro del Fondo di garanzia LPP per accertare se gli assicurati dispongano di averi presso altri istituti di previdenza o di libero passaggio (art. 3 cpv. 1ter e art. 4 cpv. 2ter D-LFLP). Infine, l’articolo 60a capoverso 3 OPP 2 verrà completato per chiarire che anche gli averi di previdenza depositati temporaneamente presso un istituto di libero passaggio conformemente all’articolo 3a D-LFLP devono essere presi in considerazione dal nuovo istituto di previdenza per il calcolo del riscatto massimo possibile.
8.5 Protezione dei dati
Gli istituti di previdenza potranno in futuro consultare il registro dell’Ufficio centrale del 2° pilastro, in modo da poter accertare se e dove un assicurato disponga di averi di previdenza. La consultazione avverrà mediante il numero AVS. Secondo l’articolo 34 capoverso 2 lettera a della legge federale del 25 settembre 202032 sulla protezione dei dati (LPD) per il trattamento di dati personali degni di particolare protezione è necessaria una base legale sancita in una legge in senso formale. Il numero AVS non fa parte dei dati personali degni di particolare protezione (cfr. art. 5 lett. c LPD) e nemmeno altri dati annunciati annualmente dagli istituti di previdenza al fondo di garanzia (cfr. art. 24c LFLP). Una base giuridica a livello di ordinanza è dunque sufficiente. Di conseguenza, gli articoli 19abis–19f OLP verranno riveduti e adeguati. Visto quanto precede, la modifica di legge proposta non pone problemi di compatibilità con il diritto in materia di protezione dei dati.