FF 2025 3702
Messaggio sull’approvazione dell’Accordo globale concernente la promozione e la protezione degli investimenti tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Cile
1 Situazione iniziale
1.1 Necessità di agire e obiettivi
Gli investimenti internazionali contribuiscono alla crescita economica e al benessere, tanto più in un Paese come la Svizzera, con un mercato interno di piccole dimensioni. Con più di 1287 miliardi di franchi di investimenti diretti all’estero (a fine 2023), le imprese elvetiche figurano tra i maggiori esportatori di capitali al mondo. Oltre alle grandi multinazionali, anche centinaia di PMI effettuano importanti investimenti all’estero. Questi consentono loro di accedere a nuovi mercati di sbocco e di sfruttare gli effetti di scala e di rete, spesso determinanti ai fini della competitività. Se il fatturato di un’azienda aumenta a livello mondiale, questo comporta a sua volta un aumento dei posti di lavoro ad alto valore aggiunto nella sua sede in Svizzera (p. es. ricerca e sviluppo, processi produttivi complessi).
Il nostro Paese ha tutto l’interesse a creare condizioni quadro favorevoli agli investimenti esteri e a offrire una protezione giuridica efficace. Poiché nel settore della protezione degli investimenti internazionali non esiste una regolamentazione multilaterale come ad esempio per il commercio transfrontaliero nel quadro dell’OMC, gli accordi bilaterali di promozione e protezione degli investimenti (APPI) assumono un’importanza fondamentale. Insieme agli accordi di libero scambio (ALS) e alle convenzioni contro la doppia imposizione (CDI), costituiscono infatti un pilastro centrale della strategia di politica economica esterna e contribuiscono ad aumentare l’attrattiva della piazza economica elvetica per imprese attive in tutto il mondo.
La Svizzera vanta una rete di oltre 110 APPI bilaterali. A complemento delle legislazioni nazionali dei Paesi ospitanti, questi accordi offrono agli investitori ulteriori certezze giuridiche, unitamente a una protezione contro i rischi politici. Queste garanzie sono necessarie perché in generale gli investimenti esteri presuppongono un impegno di capitali a lungo termine nello spazio giuridico di un altro Stato. Rendendo questi investimenti più sicuri, gli APPI promuovono il trasferimento di capitali e tecnologie verso i Paesi in via di sviluppo ed emergenti, rafforzano la loro integrazione nell’economia globale e contribuiscono a creare posti di lavoro. Ciò spiega l’interesse di tali Stati a concludere accordi di questo tipo con la Svizzera.
La Svizzera ha concluso un primo APPI con il Cile nel 1999, in vigore dal 2 maggio 2002. All’inizio del 2023, Svizzera e Cile hanno convenuto di modernizzare l’APPI parallelamente all’aggiornamento dell’ALS tra gli Stati dell’AELS e il Cile.
1.2 Relazioni bilaterali tra Svizzera e Cile
Sotto il profilo economico e sociale, il Cile è uno dei Paesi più stabili e prosperi dell’America Latina. Primo membro dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) in America del Sud, il Paese è anche noto per la sua politica estera attiva e aperta, e continua a sviluppare la sua rete di ALS e APPI, già ben consolidata a livello globale e regionale.
Svizzera e Cile intrattengono buone relazioni economiche, basate su una serie di accordi economici, tra cui, oltre all’APPI, un ALS e un CDI. Anche l’accordo di libero scambio tra AELS e Cile è stato recentemente modernizzato: il 26 febbraio 2025 il Consiglio federale ha adottato il messaggio corrispondente1 e lo ha trasmesso alle Camere federali per l’approvazione.
Come per i suoi accordi con l’Unione europea (UE), il Cile era intenzionato ad aggiornare anche con la Svizzera le disposizioni sull’accesso al mercato dell’ALS e quelle sulla protezione degli investimenti dell’APPI. Nel 2022 il Paese sudamericano ha inoltre ratificato l’Accordo di partenariato transpacifico globale e progressista (noto con l’acronimo inglese CPTPP)2, che contiene anch’esso un capitolo moderno sulla protezione degli investimenti.
Di norma la Svizzera non negozia nuovi APPI con Stati membri dell’OCSE. Se un tale accordo esiste già, tuttavia, è opportuno mantenerlo e modernizzarlo, mantenendo così la protezione giuridica esistente. Un tale accordo rimane rilevante con un Paese come il Cile, che sta attualmente valutando la nazionalizzazione di alcuni settori chiave (come quello del litio).
La Svizzera è il tredicesimo investitore straniero in Cile. Nel 2022 le imprese svizzere hanno effettuato investimenti diretti pari a 2,2 miliardi di dollari (fonte: Banca centrale del Cile)3 e impiegano circa 19 600 persone (fonte: Banca nazionale svizzera [BNS])4. Gli investimenti cileni in Svizzera sono invece quasi inesistenti.
Gli investimenti diretti svizzeri in Cile sono notevoli in particolare nel settore minerario, nell’industria farmaceutica e chimica, nel settore delle macchine e degli strumenti di precisione, nonché nel settore delle energie rinnovabili. A medio e lungo termine il Cile rimane un mercato interessante per le aziende elvetiche anche grazie al suo ordinamento economico liberale, al suo livello di sviluppo relativamente elevato, alla sua capacità d’innovazione e al suo ruolo di piazza economica regionale. Il potenziale di crescita risiede in particolare nei settori delle tecnologie pulite (cleantech), dell’agritech e nel comparto bancario e assicurativo.
1.3 Svolgimento e risultato dei negoziati
A giugno 2024 Svizzera e Cile avevano avviato trattative per modernizzare l’APPI firmato nel 1999 e in vigore già dal 2022, parallelamente ai negoziati per un accordo di libero scambio modernizzato tra AELS e Cile. Le trattative si sono poi concluse nel gennaio 2025, dopo due cicli negoziali completi e diverse riunioni tecniche, a testimonianza di un ritmo particolarmente sostenuto.
Il presente APPI con il Cile è stato approvato dal Consiglio federale il 21 maggio 2025 e firmato a Parigi il 3 giugno, con riserva di ratifica. L’Accordo contiene standard di protezione moderni che tutelano gli investimenti internazionali e che allo stesso tempo sono in linea con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile.
1.4 Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale
Il presente progetto non è annunciato né nel messaggio del 24 gennaio 20245 sul programma di legislatura 2023–2027 né nel decreto federale del 6 giugno 20246 sul programma di legislatura 2023–2027. È tuttavia conforme al tenore dell’indirizzo politico 1, e in particolare all’obiettivo 3 del programma di legislatura 2023–2027: «La Svizzera contribuisce allo sviluppo di un ordine economico mondiale basato su regole e garantisce alla sua economia l’accesso ai mercati internazionali».
Nella Strategia di politica economica esterna 2021 del 24 novembre 20217, il Consiglio federale ha definito una serie di campi d’azione strategici per il posizionamento internazionale degli interessi economici svizzeri. Il presente Accordo contribuisce in particolare a realizzare i campi d’azione 3 («Garantire apertura e regolamentazione del commercio esterno») e 6 («Contribuire alla sostenibilità ambientale e sociale»). Nel rapporto sulla politica economica esterna del 20178 l’Esecutivo aveva inoltre presentato i principi generali per la conclusione di accordi di promozione e protezione degli investimenti nonché per il loro ulteriore sviluppo e la loro riforma. Il presente Accordo è in linea con questi principi.
2 Procedura preliminare
Secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge del 18 marzo 20059 sulla consultazione (LCo), per i trattati internazionali che sottostanno a referendum va di norma indetta una consultazione. In virtù dell’articolo 3a capoverso 1 lettera b LCo se ne può fare a meno «se non v’è da attendersi nessuna nuova informazione poiché le posizioni degli ambienti interessati sono note, in particolare poiché è già stata svolta una consultazione sull’oggetto su cui verte il progetto».
Nel caso specifico non è stata condotta alcuna procedura di consultazione, perché non vi erano da attendersi nuove informazioni. L’APPI con il Cile corrisponde al nuovo approccio negoziale della Svizzera, già applicato all’APPI con l’Indonesia, entrato in vigore il 1° agosto 2024 e per il quale era stata svolta una procedura di consultazione10 nell’ambito della quale un’ampia maggioranza dei partecipanti aveva sostenuto l’accordo. Le posizioni delle Parti interessate sono quindi già note e hanno potuto essere prese in considerazione durante i negoziati con il Cile.
Ai sensi dell’articolo 152 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 200211 sul Parlamento (LParl), le Commissioni di politica estera delle Camere federali (CPE) sono state inoltre consultate in merito al mandato negoziale del 9 giugno 2023 sui negoziati per l’aggiornamento dell’APPI con il Cile.
3 Punti essenziali dell’Accordo
3.1 Contenuto
Lo scopo dell’APPI è garantire, mediante un trattato internazionale, una protezione contro i rischi politici sia agli investimenti effettuati in Cile da imprese e cittadini svizzeri sia a quelli effettuati in Svizzera da investitori cileni. La priorità è data ai seguenti meccanismi: protezione contro le discriminazioni statali nei confronti degli investitori stranieri rispetto a quelli nazionali (trattamento nazionale) e agli investitori di Paesi terzi (trattamento della nazione più favorita), protezione contro le espropriazioni illegali o non adeguatamente compensate, protezione contro le restrizioni al trasferimento di proventi e altri importi connessi agli investimenti e garanzia del trattamento giusto ed equo. I procedimenti di risoluzione delle controversie previsti permettono, se necessario, di adire un tribunale arbitrale internazionale per far rispettare le disposizioni del presente Accordo. L’APPI protegge unicamente gli investimenti effettuati a norma di legge, ovvero conformi alle disposizioni legali del Paese ospitante. Gli investitori che le vìolano (p. es. commettendo reati di corruzione) non possono invocare la protezione dei loro investimenti.
L’Accordo è composto da un preambolo, sette capitoli con note a piè di pagina e otto allegati. Il primo capitolo tratta le definizioni e il campo d’applicazione dell’Accordo, il secondo riguarda la promozione degli investimenti e il terzo le disposizioni sulla loro protezione. Il quarto capitolo è incentrato sulla risoluzione delle controversie tra investitori e Stati e il quinto su quelle tra le Parti. Il sesto capitolo stabilisce le disposizioni generali e le clausole derogatorie, mentre il settimo conclude l’Accordo con le disposizioni finali e transitorie. Gli otto allegati e le note a piè di pagina costituiscono parte integrante dell’Accordo (art. 42).
L’Accordo è stato firmato in inglese, francese e spagnolo. In caso di divergenze d’interpretazione, prevale il testo inglese.
3.2 Valutazione
L’obiettivo della politica economica esterna è assicurare alle imprese svizzere le stesse condizioni di accesso ai mercati esteri applicate ai loro concorrenti all’estero. In quanto importante Paese di provenienza degli investimenti internazionali, la Svizzera ha tutto l’interesse a creare condizioni quadro favorevoli alle attività delle proprie imprese all’estero e a offrire loro una protezione giuridica efficace. Insieme agli accordi di libero scambio e alle convenzioni contro la doppia imposizione, gli APPI costituiscono uno dei principali pilastri della politica economica esterna del Consiglio federale. Il presente APPI va quindi a completare il quadro contrattuale preesistente, che comprende un accordo di partenariato economico e una convenzione contro la doppia imposizione (cfr. n. 1.2). L’Accordo crea una maggiore certezza del diritto per gli investitori svizzeri già attivi in loco o che prevedono di effettuarvi degli investimenti e ha quindi un impatto positivo anche sui flussi d’investimento tra i due Paesi.
Il nuovo APPI con il Cile assicura che gli investitori svizzeri non siano penalizzati rispetto agli investitori di altri Paesi. Il 13 dicembre 2023 l’Unione europea e il Cile hanno firmato un ALS modernizzato che contiene un capitolo sulla protezione degli investimenti. Lo stesso vale per il CPTPP, ratificato dal Cile nel 2022. In questo contesto, il presente Accordo garantisce agli investitori svizzeri condizioni concorrenziali equivalenti a quelle degli investitori stranieri e contribuisce all’attrattiva della piazza economica svizzera.
Dopo l’APPI con l’Indonesia, entrato in vigore nell’agosto 2024, questo Accordo è il secondo APPI della Svizzera basato su un nuovo approccio negoziale. Si rifà alla prassi contrattuale seguita finora dal nostro Paese e mira a creare condizioni stabili e un clima favorevole agli investimenti esteri. Rispetto all’Accordo con l’Indonesia, contiene disposizioni più dettagliate volte a limitare il margine di discrezionalità dei tribunali arbitrali nell’interpretare e attuare l’Accordo. Alcune norme specifiche, in particolare sul diritto di legiferare degli Stati, mirano inoltre a conciliare gli obiettivi della protezione degli investimenti e dello sviluppo sostenibile e a prendere in considerazione anche degli interessi dei Paesi in via di sviluppo.
4 Commento ai singoli articoli
4.1 Preambolo
Il preambolo del presente Accordo enuncia gli obiettivi generali delle Parti, fornendo così una chiave di interpretazione del testo normativo. Indica la volontà di intensificare la cooperazione economica nell’interesse di entrambi gli Stati e di promuovere condizioni favorevoli agli investimenti. Sottolinea in particolare la rilevanza dello sviluppo sostenibile, anche per quanto riguarda la lotta alla corruzione e la condotta aziendale responsabile, nonché il sostegno reciproco delle politiche in materia di investimenti, ambiente e lavoro. Le Parti riaffermano inoltre il loro impegno per i diritti e i principi fondamentali nei settori della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani.
4.2 Capitolo I: Definizioni e campo d’applicazione
Art. 1 Definizioni
Questo articolo definisce i principali termini utilizzati nell’Accordo, in particolare quello di «investitore», che può essere una persona sia fisica che giuridica. Il termine «investimento» è definito anche attraverso una lista, non esaustiva, di forme che può assumere. Gli investimenti nel debito pubblico sono disciplinati in un apposito allegato (allegato D), che limita le possibilità di arbitrato se il debito è soggetto a una ristrutturazione negoziata. L’Accordo rintroduce il concetto di «investimento disciplinato», che corrisponde sostanzialmente all’approccio svizzero seguito nell’APPI con l’Indonesia. Questo concetto designa un investimento sul territorio di una Parte posseduto o controllato, direttamente o indirettamente, da un investitore dell’altra Parte ed effettuato in conformità al diritto della Parte nel cui territorio è effettuato prima o dopo l’entrata in vigore del presente Accordo. Gli investitori che non hanno rispettato le leggi al momento della realizzazione dell’investimento (p. es. in caso di reati di corruzione) non possono quindi invocare la protezione dell’Accordo.
Art. 2 Campo d’applicazione
Secondo questo articolo, l’Accordo si applica agli investitori dell’altra Parte e agli investimenti disciplinati (par. 1). Non si applica invece alle controversie relative ad avvenimenti anteriori alla sua entrata in vigore (par. 2). Gli appalti pubblici sono esclusi dal campo d’applicazione dell’Accordo (par. 3). I principi del trattamento nazionale e della nazione più favorita non si applicano alle sovvenzioni né ai contributi accordati da una Parte (par. 4). Infine, l’Accordo non si applica alle attività che rientrano in un regime pensionistico pubblico o in un regime di sicurezza sociale, a meno che possano essere svolte da investitori in concorrenza con un ente pubblico o un istituto finanziario (par. 5).
4.3 Capitolo II: Promozione degli investimenti
Art. 3 Promozione e trasparenza
Secondo l’articolo 3, ogni Parte deve sforzarsi di promuovere gli investimenti effettuati nel proprio territorio da investitori dell’altra Parte e di ammetterli in conformità alle proprie leggi e regolamentazioni. Le Parti devono inoltre garantire la trasparenza rendendo accessibili al pubblico le loro leggi, regolamentazioni e accordi internazionali che possono influire sugli investimenti.
4.4 Capitolo III: Protezione degli investimenti
Art. 4 Trattamento degli investitori e degli investimenti disciplinati
Questo articolo garantisce agli investimenti disciplinati e agli investitori dell’altra Parte un trattamento giusto ed equo nonché piena protezione e sicurezza (par. 1). Il paragrafo 2 contiene una lista esaustiva delle misure che possono costituire una violazione dell’obbligo di garantire un tale trattamento. L’articolo è integrato dall’allegato A, in cui figurano alcuni elementi che il tribunale arbitrario deve considerare per determinare se vi sia stata una violazione di quest’obbligo (par. 3). L’articolo fornisce anche ulteriori indicazioni sulla portata della disposizione di protezione (par. 4–7).
Art. 5 Trattamento nazionale
A norma dell’articolo 5, gli investimenti disciplinati e gli investitori dell’altra Parte beneficiano dello stesso trattamento che lo Stato ospitante riserva ai propri investitori.
Art. 6 Trattamento della nazione più favorita
L’articolo 6 provvede a garantire che gli investimenti disciplinati e gli investitori dell’altra Parte siano trattati allo stesso modo degli investimenti e degli investitori di un Paese terzo (principio della nazione più favorita). Sono fatti salvi, ad esempio, i vantaggi concessi a un Paese terzo nell’ambito di una zona di libero scambio, di un’unione doganale o di un mercato comune o nel quadro di una convenzione contro la doppia imposizione (par. 4). Inoltre, la clausola della nazione più favorita non comprende le disposizioni sui procedimenti di risoluzione delle controversie contenute in altri accordi internazionali (par. 5). Un investitore non può quindi rivendicare l’applicazione di norme procedurali derivanti da un altro trattato internazionale nel caso di un procedimento arbitrale tra un investitore e la Parte ospitante (cfr. art. 12 segg.). Quanto alle disposizioni di protezione materiale, è possibile invocare il trattamento della nazione più favorita solo se, oltre alla disposizione in un altro trattato, esiste anche una discriminazione effettiva dovuta a una misura concreta adottata dalla Parte ospitante (par. 6).
Art. 7 Indennizzo delle perdite
L’articolo 7 sancisce che, in caso di perdite causate da conflitti armati, altri disordini civili o altri eventi simili, gli investitori dell’altra Parte hanno diritto allo stesso trattamento, segnatamente in materia di risarcimento dei danni e interessi, che la Parte ospitante riserva ai propri investitori o agli investitori di un Paese terzo, a seconda di quale sia il trattamento più favorevole (par. 1). In caso di requisizione o distruzione di un investimento ad opera delle forze armate o delle autorità della Parte ospitante, quest’ultima deve versare un risarcimento tempestivo, adeguato ed effettivo (par. 2).
Art. 8 Espropriazione
Secondo il divieto di espropriazione senza indennizzo di cui all’articolo 8, nessun investimento disciplinato può essere espropriato senza che vi sia un interesse pubblico, che sia stata condotta una procedura di espropriazione non discriminatoria e che sia stato pagato un indennizzo equivalente al valore di mercato dell’investimento. L’allegato B specifica in dettaglio cosa si intende per espropriazione e, in particolare, per espropriazione indiretta (par. 1 e 2). L’articolo 8 specifica inoltre il calcolo e le modalità dell’indennizzo (par. 3 e 4). Secondo il paragrafo 5, l’investitore interessato ha inoltre diritto a un rapido riesame da parte delle autorità giudiziarie o di altre autorità indipendenti della Parte che ha effettuato l’espropriazione. Infine, secondo il paragrafo 6, il presente articolo non si applica al rilascio di licenze obbligatorie o ad altre restrizioni dei diritti di proprietà intellettuale, purché conformi all’Accordo dell’OMC del 15 aprile 199412 sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) che figura nell’allegato 1C dell’Accordo OMC.
Art. 9 Trasferimenti
L’articolo 9 stabilisce che i trasferimenti relativi a un investimento disciplinato siano eseguiti liberamente e senza indugio da e verso il territorio della Parte ospitante. Questo vale soprattutto per i conferimenti di capitale, le quote di utile e gli altri redditi e proventi derivanti dalla vendita o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento (par. 1). Tali trasferimenti devono essere effettuati in una valuta liberamente convertibile al tasso di cambio di mercato vigente al momento del trasferimento (par. 2). A norma del paragrafo 3, le Parti possono applicare in modo equo, non discriminatorio e in buona fede le proprie legislazioni nei settori della tutela dei creditori, della fiscalità, delle infrazioni criminali o penali nonché attuare decisioni giudiziarie o amministrative. Secondo il paragrafo 4, questo articolo è soggetto all’allegato C (Trasferimenti – Cile), che si applica alle misure adottate dalla Banca centrale del Cile per limitare i trasferimenti e garantire in tal modo la stabilità della propria moneta e il normale funzionamento dei pagamenti nazionali ed esteri.
Art. 10 Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti
L’articolo 10 conferisce alle Parti la possibilità di limitare provvisoriamente i movimenti di capitali in caso di gravi difficoltà inerenti alla loro bilancia dei pagamenti (par. 1). Tali restrizioni devono soddisfare le condizioni previste dal paragrafo 2 ed essere compatibili con lo Statuto del 22 luglio 194413 del Fondo monetario interazionale.
Art. 11 Surrogazione
Secondo l’articolo 11, le Parti devono riconoscere il trasferimento dei diritti di un investitore all’altra Parte o a un’istituzione da essa designata (surrogazione) se l’investitore è già stato indennizzato da quest’ultima in virtù di una garanzia o di un contratto di assicurazione concluso in relazione a un investimento disciplinato.
4.5 Capitolo IV: Risoluzione delle controversie investitore-Stato
L’Accordo contiene un capitolo specifico sull’arbitrato tra un investitore e la Parte ospitante (cap. 4) e un altro su quello tra le Parti (cap. 5).
Negli APPI conclusi a partire dagli anni Novanta, la Svizzera prevede, come la maggior parte degli altri Stati, un meccanismo di arbitrato investitore-Stato. Questo meccanismo consente a un investitore di sottoporre una controversia con lo Stato ospitante a un tribunale arbitrale internazionale indipendente, direttamente e senza l’intervento del suo Paese d’origine. In caso di controversie, l’investitore può scegliere tra un’azione legale nazionale nel Paese ospitante e l’arbitrato investitore–Stato. La possibilità di appellarsi a un tribunale arbitrale internazionale gli offre una protezione giuridica supplementare, ad esempio nel caso in cui l’indipendenza e l’efficienza dei tribunali del Paese ospitante non fossero garantite al 100 per cento. Per evitare azioni multiple, l’APPI vieta agli investitori di adire contemporaneamente le vie legali nazionali e internazionali per risolvere la medesima controversia (v. anche le spiegazioni all’art. 16). Il ricorso all’arbitrato non è subordinato al previo esaurimento dei rimedi giuridici nazionali, perché ciò richiederebbe diversi anni e implicherebbe un importante ritardo della giustizia. L’investitore che inizialmente opta per la procedura nazionale non perde il diritto di adire l’arbitrato internazionale, perché altrimenti sarebbe incentivato a rinunciare ai rimedi nazionali e questo sarebbe contrario agli interessi del Paese ospitante. Il diritto di azione diretta dell’investitore contro il Paese ospitante evita che, in caso di controversie, il suo Paese d’origine debba agire contro tale Stato sotto protezione diplomatica, rischiando di suscitare un conflitto interstatale.
In linea con il nuovo approccio negoziale della Svizzera, il capitolo 4 contiene disposizioni supplementari e più dettagliate rispetto agli accordi di vecchia generazione in materia di arbitrato investitore–Stato. Alcuni principi procedurali importanti sono disciplinati direttamente nell’APPI. L’Accordo riprende inoltre diversi principi attualmente in discussione a livello multilaterale, in particolare nell’ambito della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL).
Art. 12 Campo d’applicazione
L’articolo 12 definisce il campo d’applicazione del procedimento di arbitrato investitore-Stato. Tale procedimento si applica in caso di presunta violazione di un obbligo del capitolo III da parte del Paese ospitante, il che causa un danno o un pregiudizio a un investitore dell’altra Parte o alla sua impresa stabilita in loco.
Art. 13 Consultazioni
Questo articolo dispone che, per quanto possibile, le controversie in materia di investimenti vanno risolte amichevolmente. Prima di avviare un procedimento di arbitrato, le parti della controversia devono consultarsi (par. 1). A tal fine, il ricorrente deve presentare al resistente una richiesta di consultazioni corredata delle informazioni dettagliate elencate al paragrafo 2. Il diritto dell’investitore di ricorrere contro lo Stato ospitante decade 18 mesi dopo la data di presentazione della richiesta di consultazioni (par. 3).
Art. 14 Presentazione di un’azione al tribunale arbitrale
Le controversie che non sono risolte entro 12 mesi dalla richiesta di consultazioni possono essere sottoposte ad arbitrato internazionale in conformità all’articolo 14. Il ricorrente deve presentare un’azione a suo nome o a nome dell’azienda stabilita in loco che possiede o controlla direttamente o indirettamente (par. 1). Almeno 90 giorni prima di presentare azione, il ricorrente deve informare il resistente per iscritto (par. 2). L’azione deve basarsi sulle informazioni precedentemente identificate nella richiesta di consultazioni (par. 3). Non sono ammessi le azioni di investitori che hanno modificato la struttura aziendale soprattutto per godere della protezione dell’Accordo (pratica nota come treaty shopping) mentre era in corso o era prevedibile una controversia (par. 4). L’APPI offre agli investitori la possibilità di scegliere tra un procedimento di arbitrato secondo le norme del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie relative agli investimenti (CIRDI), le norme di arbitrato UNCITRAL o altre norme arbitrali concordate (par. 5). In caso di incompatibilità, l’APPI prevale sul regolamento di arbitrato applicabile nella misura dell’incompatibilità (par. 6). Infine, una persona fisica che abbia la cittadinanza della parte resistente alla data di presentazione di un’azione non può presentarla (par. 7).
Art. 15 Consenso all’arbitrato
L’articolo 15 stabilisce il principio del consenso preventivo di ciascuna Parte all’arbitrato (par. 1). L’articolo prevede inoltre il rispetto delle regole del CIRDI (Convenzione e Meccanismo supplementare) per quanto riguarda il consenso scritto delle parti della controversia nonché della Convenzione di New York del 10 giugno 195814 sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali estere (Convenzione di New York) per gli accordi scritti (par. 2).
Art. 16 Condizioni e limitazioni del consenso di ogni Parte
Secondo l’articolo 16, il ricorrente non può più presentare un’azione al tribunale arbitrale dopo più di quattro anni dal momento in cui è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto venire a conoscenza della presunta violazione dell’APPI (par. 1). Inoltre, se decide di ricorrere all’arbitrato, l’investitore non può proseguire i procedimenti nazionali e internazionali in corso né avviare nuovi procedimenti per la stessa questione (par. 2). Il paragrafo 3 riserva le misure provvisorie e cautelari richieste dal ricorrente davanti a un tribunale amministrativo del resistente.
Art. 17 Costituzione di un tribunale arbitrale
Secondo l’articolo 17 il tribunale arbitrale è composto da tre arbitri, due dei quali sono nominati dalle parti della controversia. Gli arbitri così nominati nominano il terzo arbitro. (par 1). Nella nomina degli arbitri occorre tenere conto della diversità e di una rappresentanza equilibrata dei sessi (par. 3). Se le parti della controversia non riescono a costituire un tribunale arbitrale entro 90 giorni, questo compito è affidato all’autorità prevista a tale fine (par. 2 e 4). L’articolo dispone inoltre che gli arbitri siano esperti nell’ambito del diritto internazionale pubblico e del diritto internazionale degli investimenti (par. 5). Se un arbitro è impedito o si dimette, il successore viene nominato secondo la stessa procedura ed eserciterà le stesse funzioni (par. 6). Si applica inoltre il codice di condotta UNCITRAL per gli arbitri nelle controversie internazionali in materia di investimenti (par. 7).
Art. 18 Sede dell’arbitrato
Ai sensi dell’articolo 18, le parti della controversia possono concordare il luogo giuridico dell’arbitrato secondo le regole di arbitrato applicabili. In mancanza di consenso, il tribunale arbitrale determina il luogo, a condizione che sia situato nel territorio di uno Stato firmatario della Convenzione di New York.
Art. 19 Diritto applicabile e interpretazione comune
L’articolo 19 definisce il diritto applicabile alla controversia, ovvero l’Accordo stesso e le altre norme di diritto internazionale applicabili tra le parti. Il tribunale arbitrale può anche considerare, se del caso, il diritto interno di una Parte come una questione di fatto (par. 1). Si precisa che il tribunale arbitrale non ha competenza per pronunciarsi sulla legalità della misura controversa basandosi sul diritto interno dello Stato citato in giudizio (par. 2). Questo articolo prevede anche la possibilità per le Parti di adottare un’interpretazione comune in caso di problemi d’interpretazione dell’Accordo. Tale interpretazione comune è vincolante per il tribunale arbitrale (par. 3).
Art. 20 Rapporti di esperti
Per comprendere meglio i punti controversi, il tribunale arbitrale può, su richiesta di una delle parti della controversia o di propria iniziativa, nominare uno o più esperti affinché gli presentino un rapporto scritto, conformemente all’articolo 20.
Art. 21 Finanziamento da parte di un terzo
L’articolo 21 dispone che le parti della controversia devono notificare qualsiasi finanziamento del procedimento da parte di un terzo e fornire maggiori informazioni al riguardo, ad esempio nome e indirizzo di tutte le persone con potere decisionale per conto del finanziatore terzo (par. 1 e 2). La parte della controversia deve rendere note le informazioni richieste al momento della presentazione dell’azione o entro dieci giorni dalla conclusione di un accordo di finanziamento e rispondere tempestivamente alle richieste del tribunale arbitrale (par. 3). Qualsiasi modifica o nuova informazione deve essere comunicata il più rapidamente possibile al tribunale arbitrale e all’altra parte della controversia (par. 4). Se l’obbligo di comunicazione è disatteso, il tribunale arbitrale può tenerne conto nella ripartizione delle spese o ordinare la sospensione o la chiusura del procedimento (par. 5). Questo articolo, ancora più dettagliato rispetto all’APPI con l’Indonesia, riprende gli elementi attualmente in discussione a livello multilaterale (UNCITRAL).
Art. 22 Trasparenza
L’articolo 22 stabilisce che si applicano le norme di trasparenza UNCITRAL, fatte salve le modifiche apportate dal presente articolo (par. 1). La pubblicazione dei documenti relativi al procedimento arbitrale è quindi garantita e le udienze dei tribunali arbitrali sono aperte al pubblico. Sono escluse da questa regola le informazioni dichiarate confidenziali o protette (segreti commerciali, ecc.). Secondo il paragrafo 2, il Paese d’origine dell’investitore ha il diritto di assistere alle udienze. Può anche presentare osservazioni scritte al tribunale arbitrale (par. 3), unitamente ai terzi che hanno un interesse significativo nel procedimento, come ad esempio una comunità locale (par. 4).
Art. 23 Garanzia per le spese di procedimento
Se vi è motivo di ritenere che una parte della controversia non sia in grado di coprire le spese di procedimento, il tribunale arbitrale può, su richiesta dell’altra parte, esigere una garanzia per le spese di procedimento (par. 1). La disposizione contiene i criteri per la valutazione di tale richiesta (par. 2) e le prescrizioni relative al procedimento (par. 3). Il tribunale arbitrale può sospendere o interrompere il procedimento se una parte della controversia non rispetta l’ordine di fornire una garanzia (par. 4). Il ricorrente deve comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti sostanziali relativi alle garanzie disposte (par. 5). Il tribunale arbitrale può modificare o revocare il proprio ordine in qualsiasi momento, di propria iniziativa o su richiesta di una parte delle controversia (par. 6).
Art. 24 Azioni manifestamente prive di fondamento giuridico
Ai sensi dell’articolo 24, il tribunale arbitrale può respingere in uno stadio precoce del procedimento le azioni manifestamente prive di fondamento giuridico. Lo Stato resistente può sollevare un’eccezione in tal senso, che può riguardare il merito dell’azione o la competenza del tribunale (par. 1 e 2). Ricevuta l’eccezione, il tribunale non avvia il procedimento, ma fissa un termine per trattarla (par. 3). Il tribunale deve pronunciarsi sull’eccezione entro 120 giorni dalla sua presentazione (par. 4). La sua decisione non pregiudica il diritto dello Stato resistente di sollevare un’eccezione di incompetenza del tribunale né di sostenere successivamente, nel corso del procedimento, che l’azione sia manifestamente priva di fondamento giuridico (par. 5).
Art. 25 Raggruppamento dei procedimenti
Se più azioni hanno in comune le stesse questioni di diritto o di fatto e derivano dagli stessi eventi, le parti della controversia possono convenire, ai sensi dell’articolo 25, di raggruppare i procedimenti.
Art. 26 Rinuncia agli atti
Secondo l’articolo 26, se entro sei mesi dalla presentazione dell’azione il ricorrente non compie gli atti necessari, la sua azione viene considerata ritirata. Su richiesta del resistente e dopo aver informato le parti della controversia, il tribunale arbitrale pone fine al procedimento.
Art. 27 Protezione diplomatica
L’articolo 27 dispone che durante il procedimento la Parte dell’investitore che ha presentato azione rinunci alla protezione diplomatica fino all’emissione della sentenza del tribunale arbitrale.
Art. 28 Sentenza definitiva
Secondo l’articolo 28, il tribunale arbitrale può ordinare un risarcimento finanziario o la restituzione dei beni qualora emetta una sentenza definita sfavorevole al resistente. Quest’ultimo ha tuttavia la possibilità di versare un risarcimento finanziario invece della restituzione (par. 1). Il tribunale arbitrale non può pronunciare misure diverse da quelle indicate al paragrafo 1 (par. 2). Il risarcimento ordinato dal tribunale, comprensivo degli interessi applicabili, non può eccedere la perdita subita (par. 3), né essere basato su elementi di prova speculativi (par. 4) né tantomeno avere carattere punitivo (par. 5). Una sentenza definitiva emessa da un tribunale arbitrale ha forza vincolante solo per il caso specifico (par. 6).
Art. 29 Esecuzione della sentenza
Secondo l’articolo 29, la sentenza arbitrale è vincolante per le parti delle controversia. Passa in giudicato se dopo 120 giorni (CIRDI) o dopo 90 giorni (regolamento del meccanismo supplementare del CIRDI, norme di arbitrato UNCITRAL o altri tribunali arbitrali ad hoc) non è stata chiesta la sua revisione o il suo annullamento (par. 1 e 2). Se è stata avviata una procedura di contestazione, la sentenza passa in giudicato al suo termine. Inoltre, ogni Parte garantisce l’esecuzione di una sentenza definitiva nel proprio territorio (par. 3). Una Parte può pretendere l’esecuzione di una sentenza definitiva ai sensi della Convenzione CIRDI o della Convenzione di New York (par. 4). Secondo i paragrafi 5 e 6, l’esecuzione è disciplinata dalla legislazione locale e la sentenza è considerata derivante da un rapporto o una transazione commerciale ai sensi della Convenzione di New York.
Art. 30 Spese
L’articolo 30 conferisce al tribunale arbitrale la competenza di statuire sulla ripartizione delle spese. Di norma, le spese processuali sono a carico della parte soccombente, ma il tribunale può, in via eccezionale, ripartirle in modo diverso a seconda delle circostanze (par. 1). Le altre spese ragionevoli (rappresentanza, assistenza legale) sono a carico della parte soccombente se l’azione è respinta perché manifestamente priva di fondamento giuridico (cfr. art. 24). In altre circostanze il tribunale ne determina la ripartizione considerando l’esito del procedimento e altre circostanze, quali il comportamento delle parti della controversia (par. 2). Inoltre, in caso di parziale accoglimento delle pretese del ricorrente, le spese sono ripartite proporzionalmente alla quota delle pretese accolte dal tribunale arbitrale (par. 3). Tutte le decisioni sulle spese sono inoltre motivate e inserite nella sentenza (par. 4).
Art. 31 Norme speciali per i sevizi finanziari
L’articolo 31 contiene norme speciali per le controversie sui servizi finanziari (par. 1). Ciò consente di tenere conto delle peculiarità di questo tipo di procedimenti di arbitrato, che richiedono conoscenze specifiche. L’articolo 31 prevede innanzitutto che al momento di nominare gli arbitri o gli esperti le Parti tengano conto delle loro competenze o esperienze in materia di diritto o di pratica dei servizi finanziari (par. 2). Introduce poi un sistema di filtro preliminare all’arbitrato: il resistente ha così la possibilità di chiedere alle proprie autorità finanziarie competenti e a quelle dell’altra Parte di determinare congiuntamente se e in che misura l’articolo 39 (Misure prudenziali) possa essere validamente opposto all’azione (par. 3). Le autorità sono chiamate a concordare in buona fede una decisione congiunta entro sei mesi, pur non essendoci un obbligo in tal senso. La decisione congiunta, se concordata, è vincolante per il tribunale. In sua assenza, il procedimento viene portato avanti. Il tribunale arbitrale non trae conclusioni sfavorevoli dal fatto che le autorità finanziarie competenti non abbiano trovato una decisione congiunta (par. 3 lett. a–d). Nell’allegato F sono specificate le autorità competenti di ciascuna Parte.
Art. 32 Futuri accordi di investimento internazionali
L’articolo 32 stabilisce che se dovesse entrare in vigore un accordo di investimento multilaterale o plurilaterale separato (compreso un meccanismo d’appello o un tribunale multilaterale in materia di investimenti) firmato da entrambe le Parti, queste ultime si adoperano per concordare un adeguamento dell’APPI al fine di allinearlo al processo di riforma attualmente in corso degli accordi internazionali sugli investimenti.
Art. 33 Trasmissione dei documenti
L’articolo 33 dispone che gli avvisi e gli altri documenti devono essere trasmessi alle Parti al recapito indicato nell’allegato E.
4.6 Capitolo V: Risoluzione delle controversie tra le Parti
Art. 34 Controversie tra le Parti
Secondo l’articolo 34, ogni Parte può chiedere consultazioni qualora l’interpretazione o l’applicazione dell’Accordo sia controversa (par. 1). Se, nonostante le consultazioni, le Parti non raggiungono un’intesa entro sei mesi, la controversia può essere sottoposta al tribunale arbitrale (par. 2). Quest’ultimo è composto da due arbitri nominati da ciascuna Parte e da un presidente nominato da entrambe le Parti di comune accordo. Il presidente del tribunale arbitrale non può essere cittadino né residente di una delle Parti, né essere in alcun modo coinvolto nella causa. Qualora il tribunale non sia stato costituito entro due mesi, il Segretario generale della Corte permanente di arbitrato o, in caso di impedimento, il successivo membro di maggiore anzianità della Corte si occuperà di istituirlo (par. 3 e 4). Il tribunale arbitrale stabilisce autonomamente la propria procedura e statuisce sulla base dell’APPI e delle altre norme applicabili del diritto internazionale. La sentenza è definitiva e vincolante per entrambe le Parti. (par. 5). Di norma, le spese del tribunale arbitrale sono sostenute dalle Parti in ugual misura, salvo decisione contraria del tribunale (par. 6). La data di costituzione del tribunale arbitrale corrisponde a quella in cui è nominato il presidente (par. 7). Le decisioni sono prese a maggioranza degli arbitri (par. 8). Tutti gli arbitri devono disporre di esperienze e conoscenze dettagliate in materia di diritto internazionale pubblico, diritto internazionale degli investimenti o di arbitrato nelle controversie in materia di investimenti (par. 9). Infine, in caso di controversie relative al settore finanziario, al momento di nominare gli arbitri occorre prendere in considerazione la loro competenza in materia (par. 10).
4.7 Capitolo VI: Disposizioni generali ed eccezioni
Art. 35 Diritto di legiferare
All’articolo 35 le Parti riconfermano il proprio diritto di emanare regolamentazioni adeguate per raggiungere legittimi obiettivi politici, come la salute pubblica, la sicurezza e la protezione dell’ambiente (par. 1). Il paragrafo 2 precisa che l’Accordo non limita il diritto di una Parte di modificare la propria legislazione, neppure se ciò dovesse incidere negativamente sugli investimenti disciplinati o sulle aspettative di utile degli investitori. Il paragrafo 3 stabilisce che la decisione di una Parte di non concedere sovvenzioni o di non concederne più (rifiuto, modifica, ecc.) non costituisce di per sé una violazione dell’APPI in assenza di un impegno specifico qualsiasi. Inoltre, le Parti ribadiscono nell’allegato H di poter adottare misure contro il cambiamento climatico alla luce dei loro impegni derivanti dall’Accordo di Parigi sul clima del 12 dicembre 201515. In caso di arbitrato, il tribunale è invitato a prendere in considerazione gli impegni assunti dalle Parti a questo titolo e i loro rispettivi obiettivi climatici.
Art. 36 Condotta d’impresa responsabile
Ciascuna Parte si impegna a incoraggiare le imprese che operano nel proprio territorio o che rientrano nella propria giurisdizione a rispettare le norme, le linee guida e i principi riconosciuti a livello internazionale in materia di condotta d’impresa responsabile (par. 1), riconoscendo nel contempo l’importanza di un processo di dovuta diligenza adottato dalle imprese (par. 2). Questa disposizione mira a conciliare la protezione degli investimenti e lo sviluppo sostenibile.
Art. 37 Sviluppo sostenibile
L’articolo 37 è dedicato allo sviluppo sostenibile, sebbene tale principio sia stabilito anche in altre disposizioni dell’Accordo (cfr. preambolo e art. 36). Le Parti riconoscono l’importante ruolo degli investimenti per raggiungere l’obiettivo dello sviluppo sostenibile e si impegnano a promuovere gli investimenti che contribuiscono a tale obiettivo (par. 1). Convengono che è inopportuno ridurre il livello di protezione e derogare alle norme in materia di salute, sicurezza, lavoro e ambiente al fine di incoraggiare gli investimenti (par. 2).
Art. 38 Misure anticorruzione
La lotta contro la corruzione e il riciclaggio di denaro è disciplinata dall’articolo 38, secondo cui le Parti si impegnano ad adottare misure volte a prevenire e combattere la corruzione e il riciclaggio di denaro in conformità al loro diritto nazionale e ai loro impegni internazionali (par. 1 e 2). Inoltre, l’articolo vieta esplicitamente agli investitori di compiere atti di corruzione prima o dopo aver effettuato un investimento (par. 3) e di rendersi complici di tali atti (par. 4).
Art. 39 Misure prudenziali
L’articolo 39 stabilisce che l’Accordo non impedisce alle Parti di adottare misure prudenziali relative ai servizi finanziari per proteggere gli investitori o garantire la stabilità del sistema finanziario (par. 1). Tali misure non devono essere utilizzate in modo abusivo come mezzo per eludere gli obblighi previsti dall’Accordo (par. 2).
Art. 40 Misure fiscali
Le misure fiscali della Parte ospitante sono oggetto di un articolo specifico. L’articolo precisa che, in caso di incompatibilità tra l’APPI e una convenzione fiscale, quest’ultima prevale (par. 1 e 2). Sono escluse anche le misure relative alla riscossione di imposte dirette che operano una distinzione tra contribuenti che non si trovano nella stessa situazione e quelle che mirano a evitare l’evasione o la frode fiscale (par. 3). L’articolo introduce inoltre un sistema di filtro preliminare all’arbitrato (par. 4): in caso di azione di un investitore in merito a un’espropriazione, lo Stato citato in giudizio può chiedere alle proprie autorità competenti e a quelle dell’altra Parte di decidere congiuntamente se la misura fiscale costituisca o meno un’espropriazione ai sensi dell’articolo 8. La domanda ha l’effetto di sospendere i termini procedurali applicabili di cui al capitolo IV (Risoluzione delle controversie investitore-Stato). Se entro sei mesi le autorità interessate giungono a una decisione congiunta, questa è vincolante per il tribunale. In mancanza di una tale decisione entro sei mesi, il procedimento prosegue. Il tribunale arbitrale non trae conclusioni sfavorevoli dal fatto che le autorità competenti non siano giunte a una decisione congiunta. Nell’allegato G sono specificate le autorità competenti di ciascuna Parte.
Art. 41 Sicurezza essenziale
L’articolo 41 specifica che l’Accordo non impedisce a una Parte di adottare le misure necessarie per proteggere i suoi interessi essenziali di sicurezza in determinati casi particolari. Questo vale in particolare per le misure volte a proteggere informazioni rilevanti per i propri interessi essenziali in materia di sicurezza (lett. a) o necessarie per proteggere interessi essenziali in materia di sicurezza in relazione alla produzione o al commercio di armi o di materiale fissile o fusibile. Sono inoltre escluse le misure basate sullo Statuto delle Nazioni Unite o su qualsiasi decisione autonoma simile che miri al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale (lett. c). Ciò riguarda in particolare le sanzioni decise dalla Svizzera.
4.8 Capitolo VII: Disposizioni finali
Art. 42 Allegati e note a piè di pagina
Gli otto allegati e le note a piè di pagina costituiscono parte integrante dell’Accordo, come indicato all’articolo 42.
Art. 43 Entrata in vigore, durata e denuncia
L’entrata in vigore, la durata e la denuncia dell’Accordo sono stabilite dall’articolo 43. Esso entra in vigore 90 giorni dopo la data dell’ultima notifica con cui entrambe le Parti si sono notificate reciprocamente l’espletamento delle rispettive procedure nazionali (par. 1) e resta in vigore per dieci anni, dopodiché si rinnova automaticamente e può essere denunciato con un preavviso di dodici mesi (par. 2). In caso di denuncia, gli investimenti effettuati precedentemente sono protetti per altri dieci anni, salvo diversamente convenuto dalle Parti (par. 3).
Art. 44 Relazione con l’accordo del 1999
Secondo l’articolo 44 il presente Accordo, a partire dalla sua entrata in vigore, sostituisce quello del 1999 (par. 1). Tuttavia, un’azione al tribunale arbitrale può essere presentata secondo le norme dell’accordo precedente se l’azione deriva da una violazione avvenuta prima dell’entrata in vigore del presente Accordo e se non sono trascorsi più di tre anni da tale entrata in vigore (par. 2).
4.9 Allegati
Allegato ATrattamento degli investitori e degli investimenti disciplinati
L’allegato A fornisce ulteriori informazioni per affiancare i tribunali arbitrali chiamati a determinare se una misura o una serie di misure costituisca una violazione dell’obbligo di garantire un trattamento giusto ed equo di cui al paragrafo 2 dell’articolo 4 (Trattamento degli investitori e degli investimenti disciplinati). L’allegato elenca diversi criteri per determinare se una misura statale possa costituire, in particolare, un diniego di giustizia (par. 1 e 2), una violazione fondamentale del principio del giusto processo (par. 2), una manifesta arbitrarietà (par. 3, 4 e 5), una discriminazione mirata (par. 5) o un trattamento abusivo degli investitori (par. 6). Il contenuto di questo allegato si ispira ampiamente al progetto di accordo di libero scambio modernizzato tra il Cile e l’UE.
Allegato BEspropriazione
L’allegato B definisce i termini «espropriazione diretta» ed «espropriazione indiretta». Contiene inoltre un elenco di criteri (p. es. l’impatto economico, la durata e la natura di una misura) che consentono di determinare, in casi specifici, se le misure statali costituiscono un’espropriazione indiretta. Con l’inserimento di tali precisazioni nell’Accordo si vogliono evitare possibili interpretazioni estensive nei procedimenti di arbitrato e aumentare così la certezza del diritto per la Parte ospitante e gli investitori.
Allegato CTrasferimenti – Cile
L’allegato C si applica a tutti i trasferimenti a cui fa riferimento l’articolo 9. Sono fatte salve le misure adottate dalla Banca centrale del Cile e basate sulle leggi elencate nell’allegato per garantire la stabilità della moneta e il normale funzionamento dei pagamenti nazionali ed esteri. Tali misure devono essere adottate su base non discriminatoria, in quanto il Cile non deve operare alcuna discriminazione tra gli investitori dell’altra Parte e gli investitori di qualsiasi Parte terza riguardo alle transazioni della stessa natura.
Allegato DTitoli di debito pubblico
Per quanto riguarda i titoli di debito pubblico, l’allegato D prevede limitazioni alla possibilità di presentare un’azione al tribunale arbitrale ai sensi del capitolo IV (Controversie investitore-Stato) nel caso di una ristrutturazione negoziata di un titolo di debito emanato da una Parte. Nessuna controversia è quindi sottoposta ad arbitrato né, se già sottoposta, continua ad essere oggetto di arbitrato se la ristrutturazione è una ristrutturazione negoziata al momento della presentazione dell’azione, o se lo diventa dopo tale presentazione, a meno che non si sostenga che la ristrutturazione violi gli articoli 5 (Trattamento nazionale) e 6 (Trattamento della nazione più favorita). Il presente allegato corrisponde in larga misura a un allegato analogo facente parte del progetto di accordo di libero scambio modernizzato tra il Cile e l’UE e del CPTPP.
Allegato ETrasmissione di documenti a una Parte secondo il capitolo IV (Risoluzione delle controversie investitore-Stato)
L’allegato E elenca le autorità delle Parti alle quali vanno inviate le notifiche e gli altri documenti relativi alle controversie in materia di investimenti di cui al capitolo IV (Risoluzione delle controversie investitore-Stato).
Allegato FAutorità competenti ai fini dell’articolo 31 (Norme speciali per i servizi finanziari)
Le autorità competenti di ciascuna Parte ai fini dell’articolo 31 sono indicate nell’allegato F.
Allegato GAutorità competenti ai fini dell’articolo 40 (Misure fiscali)
Le autorità competenti di ciascuna Parte ai fini dell’articolo 40 sono indicate nell’allegato G.
Allegato HAccordo di Parigi
A norma dell’allegato H, le Parti ribadiscono il loro diritto di legiferare e adottare misure contro il cambiamento climatico. I tribunali arbitrali sono invitati a prendere in considerazione gli impegni assunti dalle Parti nell’ambito dell’Accordo di Parigi e dei rispettivi obiettivi in materia di neutralità climatica, in modo da consentire loro di proseguire le rispettive politiche di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
5.1.1 Ripercussioni sul personale
L’Accordo non ha ripercussioni sull’effettivo del personale della Confederazione.
5.1.2 Ripercussioni finanziarie
L’Accordo non ha ripercussioni finanziarie per la Confederazione. Non si può tuttavia escludere che la Svizzera sia citata a giudizio dall’altra Parte o da uno dei suoi investitori nell’ambito di un procedimento arbitrale internazionale o che, viceversa, sia indotta ad avviare un procedimento arbitrale contro l’altra Parte per far valere i propri diritti. Non si tratta tuttavia di una particolarità dell’APPI con il Cile, ma riguarda tutti gli accordi di questo tipo conclusi dalla Svizzera e attualmente in vigore. A seconda delle circostanze, questi procedimenti possono avere ripercussioni finanziarie. In una tale evenienza spetterebbe al Consiglio federale chiarire la questione dei costi e chiedere tempestivamente al Parlamento, nell’ambito del preventivo o dell’apposita procedura di domanda, i crediti aggiuntivi necessari. A tal fine l’Esecutivo deve attenersi, come di consueto, ai requisiti della legge federale del 7 ottobre 200516 sulle finanze della Confederazione (LFC) o orientarsi alle International Public Sector Accounting Standards17, rilevanti per la Confederazione in virtù dell’articolo 48 LFC.
5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni
Per i Cantoni e i Comuni l’APPI con il Cile non ha ripercussioni finanziarie o sul personale né non genera nuovi compiti d’esecuzione.
5.3 Ripercussioni sull’economia
Per il nostro Paese gli investimenti internazionali svolgono un ruolo di primo piano. Secondo le statistiche della BNS, gli investimenti diretti esteri in Svizzera nel 2023 hanno raggiunto i 1287 miliardi di franchi, mentre le persone occupate presso filiali di imprese svizzere all’estero sono più di 2,5 milioni. Dal 2000 il volume degli investimenti diretti svizzeri all’estero è quasi quadruplicato. Viceversa, nel 2023 gli investimenti diretti esteri in Svizzera hanno raggiunto circa 930 miliardi di franchi18.
Oltre alle grandi multinazionali, anche centinaia di PMI effettuano importanti investimenti all’estero. Questi consentono loro di accedere a nuovi mercati di sbocco e di sfruttare effetti di scala e di rete, spesso determinanti ai fini della competitività. L’importanza pratica degli APPI è quella di collocare le relazioni d’investimento tra la Svizzera e i suoi Paesi partner su una base di diritto internazionale. Per gli investitori questi accordi contribuiscono pertanto ad aumentare la certezza del diritto e a ridurre il rischio di essere discriminati o trattati in maniera altrimenti svantaggiosa.
Le ripercussioni degli APPI non possono essere quantificate come nel caso delle convenzioni contro la doppia imposizione o degli accordi di libero scambio, per i quali esistono dati su imposte o dazi doganali. Svolgono tuttavia un ruolo importante sul piano economico, tanto più per un Paese come la Svizzera con un mercato interno di piccole dimensioni. Aiutando le nostre imprese ad affermarsi nel contesto della concorrenza internazionale attraverso investimenti esteri, gli APPI contribuiscono anche a rafforzare la piazza economica elvetica. Se il fatturato di un’azienda aumenta a livello mondiale, questo comporta a sua volta un aumento dei posti di lavoro ad alto valore aggiunto nella sua sede in Svizzera (p. es. ricerca e sviluppo) e un incremento degli introiti fiscali.
5.4 Ripercussioni per la società e l’ambiente
In linea con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, la politica economica esterna della Svizzera contribuisce a mantenere e ad aumentare il benessere della popolazione. Fornisce quindi un importante contributo ai suddetti obiettivi. I suoi strumenti mirano in primo luogo a rafforzare la dimensione economica. Un ruolo centrale è riconosciuto anche alle dimensioni ambientale e sociale, che a loro volta vanno rafforzate o comunque non devono essere pregiudicate in questo contesto19. Gli APPI tengono conto dei requisiti di sostenibilità in quanto considerano anche aspetti ecologici e sociali. Per quanto riguarda il concetto di sostenibilità, l’obiettivo è rafforzare le prestazioni economiche e aumentare la prosperità mantenendo al contempo l’impatto ambientale e il consumo di risorse o portandolo a un livello sostenibile e garantendo la coesione sociale. L’impatto degli investimenti sulle condizioni ambientali delle Parti è determinato sia dalla regolamentazione nazionale sia dai settori in cui gli investimenti affluiscono. In generale, gli investimenti favoriscono il trasferimento di capitali, tecnologie e conoscenze verso i Paesi emergenti e in via di sviluppo, il che crea posti di lavoro. Questo meccanismo ha un impatto positivo sull’economia locale ed è finalizzato a promuovere lo sviluppo sostenibile.
Mediante apposite disposizioni, l’APPI con il Cile intende garantire che l’attuazione della dimensione economica si svolga in conformità con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile. Nel preambolo dell’Accordo, le Parti riconoscono pertanto la necessità di promuovere le attività commerciali reciprocamente vantaggiose e lo sviluppo sostenibile, preservando al contempo il diritto delle parti di legiferare nell’interesse pubblico. Nel preambolo le Parti ribadiscono inoltre il loro impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile, riconoscendo al tempo stesso l’importanza del sostegno reciproco delle politiche in materia di investimenti, ambiente e lavoro. Le Parti riaffermano inoltre il loro impegno per i diritti e i principi fondamentali nei settori della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani. Secondo la definizione di investimento di cui all’articolo 1 lettera b, sono protetti solo gli investimenti realizzati in conformità con la legislazione dello Stato ospitante, comprese le disposizioni sociali e ambientali. All’articolo 35 le Parti ribadiscono il loro diritto di adottare regolamenti adeguati a tutela degli interessi pubblici, in particolare della salute pubblica, della sicurezza e della protezione dell’ambiente (diritto di legiferare). A questo riguardo le Parti ribadiscono, nell’allegato H, il loro diritto di adottare misure contro i cambiamenti climatici, alla luce degli impegni assunti nell’ambito dell’Accordo di Parigi. In caso di arbitrato, il tribunale è invitato a considerare gli impegni assunti dalle Parti a questo titolo e dei rispettivi obiettivi climatici. All’articolo 37 (Sviluppo sostenibile) le Parti riconoscono che è inopportuno indebolire o abbassare il livello di protezione previsto dalle proprie leggi, regolamentazioni e norme in materia di salute, sicurezza, lavoro e ambiente al solo fine di promuovere gli investimenti. Secondo l’articolo 36, ciascuna Parte si impegna a incoraggiare le aziende situate nel proprio territorio a rispettare le norme, le linee guida e i principi riconosciuti a livello internazionale sulla condotta d’impresa responsabile. Infine, l’articolo 38 vieta agli investitori di compiere atti di corruzione prima o dopo la realizzazione di un investimento.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
Ai sensi dell’articolo 54 capoverso 1 Cost., gli affari esteri rientrano nelle competenze della Confederazione. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost. l’Assemblea federale approva i trattati internazionali, salvo se rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio federale in virtù di una legge o di un trattato internazionale (cfr. anche art. 24 cpv. 2 LParl20 e art. 7a cpv. 1 LOGA21).
Il Consiglio federale non dispone di una base giuridica o di un trattato internazionale che lo autorizzi a stipulare il presente Accordo in modo autonomo. Inoltre, visti il suo contenuto e la sua portata, questo Accordo non è classificabile come un trattato internazionale di portata limitata che può essere concluso autonomamente dal Consiglio federale ai sensi dell’articolo 7a capoverso 2 LOGA. La sua approvazione compete quindi all’Assemblea federale.
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Il presente Accordo non contiene disposizioni che siano incompatibili con gli impegni internazionali della Svizzera, compresi quelli assunti nel quadro dell’OMC.
6.3 Forma dell’atto
In base all’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., sottostanno a referendum facoltativo i trattati internazionali comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali. Secondo l’articolo 22 capoverso 4 LParl contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono inoltre importanti le disposizioni che in virtù dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. devono essere emanate sotto forma di legge federale.
Finora gli APPI non sottostavano a referendum facoltativo nella misura in cui non contenevano disposizioni che andassero oltre gli impegni già assunti dalla Svizzera in altri trattati internazionali analoghi. Il 22 giugno 2016 il Consiglio federale ha tuttavia deciso di abbandonare questa pratica dei cosiddetti accordi standard e di proporre, in futuro, di sottoporre gli accordi internazionali standard a referendum facoltativo qualora contenessero importanti disposizioni legislative. Il presente Accordo ne contiene in quanto disciplina i diritti fondamentali degli investitori e offre loro la possibilità di sottoporre direttamente eventuali controversie ad arbitrato internazionale. Di conseguenza, contiene disposizioni fondamentali in materia di diritti e doveri delle persone ai sensi dell’articolo 164 capoverso 1 lettera c Cost.
Il decreto federale che approva l’Accordo sottostà pertanto a referendum facoltativo ai sensi dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.
6.4 Entrata in vigore
Ai sensi dell’articolo 43 paragrafo 1 il presente Accordo entra in vigore 90 giorni dopo la data del ricevimento dell’ultima notifica con la quale entrambe le Parti si sono informate reciprocamente dell’espletamento delle rispettive procedure nazionali pertinenti.
Abbreviazioni
AELS | Associazione europea di libero scambio |
APPI | Accordo di promozione e protezione reciproca degli investimenti |
BNS | Banca nazionale svizzera |
CIRDI | Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti |
CNUDCI | Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale |
CPTPP | Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (Accordo di partenariato transpacifico globale e progressista) |
UE | Unione europea |
OCSE | Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico |
OMC | Organizzazione mondiale del commercio |