FF 2025 773
Messaggio concernente la modifica del Codice penale (Riforma della pena detentiva a vita)
1 Situazione iniziale
Il presente messaggio si basa sull’avamprogetto del Consiglio federale del 2 giugno 2023 sulla modifica del Codice penale (riforma della pena detentiva a vita) e sui risultati della procedura di consultazione. Essenziale è inoltre il rapporto del Consiglio federale del 25 novembre 2020 in adempimento dei postulati Caroni 18.3530 e Rickli (Schwander Pirmin) 18.3531 Riforma delle pene detentive a vita per i reati particolarmente gravi1 (di seguito rapporto «Pena detentiva a vita»).
1.1 Necessità di agire e obiettivi
La mozione Caroni 20.4465 Riforma della pena detentiva a vita incarica il Consiglio federale di elaborare gli adeguamenti legali necessari per attuare le sue proposte di riforma della pena detentiva a vita (cfr. in proposito il rapporto «Pena detentiva a vita», n. 6.4).
In concreto si tratta dei seguenti punti:
posticipazione del primo esame della liberazione condizionale dalla pena detentiva a vita;
abolizione della liberazione condizionale straordinaria;
chiarimento e semplificazione del rapporto tra la pena detentiva a vita e l’internamento.
In merito alla mozione 20.4465, il Consiglio federale sottolinea nel suo parere del 17 febbraio 2021 che, pur negando un’urgente necessità d’intervento, nel rapporto «Pena detentiva a vita» riconosce che per quanto concerne gli aspetti sollevati dalla mozione sussiste un margine di adeguamento del sistema della pena detentiva a vita.
1.2 Alternative esaminate e soluzione scelta
1.2.1 Proposte nei postulati 18.3530 e 18.3531
Dopo un approfondito esame, nel rapporto «Pena detentiva a vita» il Consiglio federale ha respinto le tre proposte presentate dagli autori dei postulati 18.3530 e 18.35312.
– Proposta 1: «La legge permette al giudice, in caso di colpa particolarmente grave, di escludere la liberazione condizionale per un periodo superiore agli attuali 10 o 15 anni (p. es. per 25 o 30 anni)».
Il Consiglio federale ha respinto questa proposta in particolare perché la cosiddetta «constatazione della gravità particolare della colpa» non rientra nel Codice penale svizzero (CP)3. Si tratta di un concetto del diritto penale tedesco, dovuto a specifiche condizioni quadro del reato di assassinio in Germania. Ma nel diritto tedesco non è mai stato possibile definire esattamente la clausola della gravità della colpa. La situazione giuridica in Svizzera è fondamentalmente diversa, poiché la pena detentiva a vita in caso di assassinio non è una conseguenza giuridica imperativa (art. 112 CP). Dal punto di vista pratico e tecnico-giuridico è quasi impossibile concretizzare in maniera sufficientemente precisa nella legge questa clausola per una pena detentiva a vita, senza ripetere gli elementi costitutivi della fattispecie dell’assassinio. Ciò sarebbe insensato e impraticabile4.
– Proposta 2: «La legge consente al giudice, in caso di colpa particolarmente grave, di escludere qualsiasi liberazione condizionale».
Il Consiglio federale ha respinto questa proposta per lo stesso motivo per cui ha respinto la proposta 1. Inoltre, la totale esclusione della liberazione condizionale è contraria alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU)5 e alla Costituzione6.
– Proposta 3: «La legge permette al giudice di pronunciare pene detentive decisamente più lunghe in alternativa alla pena detentiva a vita (la cui entità dipende di fatto dalla durata di vita dell’autore). In caso di rischio di recidiva resterebbero naturalmente necessarie le corrispondenti misure di sicurezza».
Il Consiglio federale ha respinto anche la proposta 3. In linea di principio è possibile punire i crimini più gravi in maniera adeguata anche senza una pena detentiva a vita. Se quest’ultima fosse sostituita da una pena detentiva di durata determinata, sarebbe inoltre possibile ordinare misure di sicurezza aggiuntive senza sovrapposizioni con la pena retributiva. Si ridurrebbe così il rischio di commistione e supposizioni erronee e non si parlerebbe più di «etichetta ingannevole». Dal punto di vista giuridico, questa proposta sarebbe pertanto attuabile e significherebbe di fatto abolire la pena detentiva a vita. Tuttavia, nel decidere se sostituire la pena detentiva a vita con una pena detentiva di durata determinata la cui parte di pena senza condizionale supera 15 anni occorre considerare anche il significato simbolico della pena detentiva a vita. In ultima analisi si tratta di una questione di politica criminale7.
1.2.2 Semplificare il rapporto tra la pena detentiva a vita e l’internamento
Nel rapporto «Pena detentiva a vita» il Consiglio federale ha abbozzato la possibilità di semplificare il rapporto tra la pena detentiva a vita e l’internamento8.
Nell’elaborazione dell’avamprogetto, in deroga al principio di cui all’articolo 57 capoverso 1 CP, è stato esaminato un tipo di «sanzione unica» in caso di concorso di pena detentiva a vita e internamento. Il giudice pronuncerebbe solo una pena detentiva a vita e disporrebbe nella sentenza se la liberazione avviene secondo le disposizioni dell’internamento (art. 64a seg. CP) o dell’internamento a vita (art. 64c CP).
In aggiunta alla pena detentiva a vita sarebbe quindi inutile ordinare un internamento che a causa del disciplinamento previsto dall’articolo 64 capoverso 2 primo periodo CP non potrebbe mai essere eseguito. La pena detentiva a vita assumerebbe quindi anche la funzione dell’internamento.
In ultima analisi, il Consiglio federale ha tuttavia rinunciato a proporre nell’avamprogetto una «sanzione unica» in questo senso per i seguenti motivi:
− rispetto al diritto vigente si tratterebbe di una modifica puramente estetica, senza nulla di materialmente nuovo;
− anche se le sue condizioni fossero adempiute l’internamento non sarebbe più ordinato come sanzione indipendente, ma verrebbe nascosto nella pena detentiva a vita. Ciò potrebbe essere problematico dal punto di vista psicologico;
− una nuova «sanzione unica» causerebbe problemi tecnico-giuridici, in particolare con l’internamento a vita (soprattutto nel caso degli art. 64c cpv. 3 e 6 CP). Infatti, per trasformare l’internamento a vita in una misura terapeutica stazionaria (art. 59 segg. CP) e per la liberazione condizionale da una precedente pena detentiva a vita, si deve dapprima revocare l’internamento a vita. Tuttavia, se non è stato ordinato (perché la «sanzione unica» ne comprende lo scopo), l’internamento non può neppure essere revocato. Non è quindi possibile disciplinare il concorso di una pena detentiva a vita con un internamento mediante semplici rinvii, bensì occorrerebbe emanare nuove disposizioni e modificare o integrare quelle esistenti. Inserire questa nuova «sanzione unica» nel sistema sanzionatorio del CP sarebbe pertanto molto laborioso9: considerato l’elevato grado di complessità dell’attuale diritto in materia di misure, nella prassi un nuovo disciplinamento di questo tipo sarebbe ad ogni modo fonte di incertezza giuridica in un ambito del diritto penale molto invasivo per gli interessati. Gli svantaggi di una tale sanzione unica supererebbero quindi i suoi vantaggi;
– come già illustrato nel pertinente rapporto10, sarebbe possibile risolvere il concorso problematico della pena detentiva a vita con l’internamento sostituendo la pena detentiva a vita con una pena detentiva di durata determinata; tuttavia ciò non appare opportuno dal punto di vista politico.
Nel rapporto esplicativo il Consiglio federale si è pertanto limitato a eliminare le attuali ambiguità che emergono nell’esecuzione di una pena detentiva a vita in concorso con un internamento. Poiché durante la consultazione la decisione di rinunciare a una «sanzione unica» non è stata criticata, il Consiglio federale la mantiene.
1.2.3 Opzione scelta
Come da mandato, il Consiglio federale ha esaminato nel rapporto – oltre alle proposte dei postulati – le seguenti ulteriori possibilità11 che sono state riprese dalla mozione Caroni 20.4465 Riforma della pena detentiva a vita:
posticipazione del primo esame della liberazione condizionale dalla pena detentiva a vita;
abolizione della liberazione condizionale straordinaria;
chiarimento e semplificazione del rapporto tra la pena detentiva a vita e l’internamento.
I principi di attuazione di queste possibilità sono illustrati nel numero 4.
1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale
Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 24 gennaio 2024 sul programma di legislatura 2023–202712 né nel decreto federale del 6 giugno 2024 sul programma di legislatura 2023–202713. Esso adempie la mozione Caroni 20.4465 Riforma della pena detentiva a vita.
Il progetto non è contenuto nel Preventivo con piano integrato dei compiti e delle finanze (PICF).
1.4 Interventi parlamentari
Le modifiche proposte attuano la seguente mozione:
2021 | M | 20.4465 | Riforma della pena detentiva a vita |
Il Consiglio federale propone di togliere dal ruolo la mozione.
2 Consultazione
La procedura di consultazione sull’avamprogetto di modifica del Codice penale (Riforma della pena detentiva a vita) ha avuto luogo dal 2 giugno al 2 ottobre 2023. Hanno presentato un parere 26 Cantoni, 5 partiti e 16 altre organizzazioni.
I risultati della procedura di consultazione sono presentati in modo particolareggiato nel rapporto del 19 febbraio 202514. Per i dettagli si rimanda a tale rapporto.
2.1 Contenuto dell’avamprogetto
L’avamprogetto verteva sui seguenti punti:
– posticipazione della liberazione condizionale dalla pena detentiva a vita;
– abolizione generalizzata della normativa sulla liberazione condizionale straordinaria;
– disciplinamento del regime esecutivo in caso di concorso tra pena detentiva a vita e internamento;
– adeguamento terminologico nella versione tedesca («lebenslang/lebenslänglich»).
2.2 Risultati della procedura di consultazione
2.2.1 Posticipazione del primo esame della liberazione condizionale dalla pena detentiva a vita
12 Cantoni (AG, AI, AR, BS, FR, GE, LU, OW, SG, TG, TI, ZG), 3 partiti (PLR, Il Centro, UDC) e 1 organizzazione (tribunale di esecuzione delle pene e misure del Cantone del Vallese) approvano la posticipazione del primo esame della liberazione condizionale dalla pena detentiva a vita o non vi oppongono obiezioni fondamentali.
12 Cantoni (BL, GL, GR, JU, NE, NW, SH, SO, SZ, UR, VS, ZH), 2 partiti (I Verdi, PS) e 7 organizzazioni (Giuristi democratiche*i della Svizzera, humanrights.ch, Conferenza dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia, Concordato sull’esecuzione delle pene e delle misure della Svizzera orientale, Conferenza svizzera dei ministeri pubblici, Federazione svizzera degli avvocati, Università di Ginevra) ritengono che la posticipazione non sia necessaria perché non apporta alcun valore aggiunto o la rifiutano espressamente.
A prescindere dal fatto che siano favorevoli o contrari alle modifiche proposte, 10 Cantoni (AG, AR, GL, LU, NW, TG, TI, UR, VS, ZG), 2 partiti (PLR, UDC) e 3 organizzazioni (Conferenza dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia, Concordato sull’esecuzione delle pene e delle misure della Svizzera orientale, Conferenza svizzera dei ministeri pubblici) propongono di posticipare oltre i 17 anni il primo esame della liberazione condizionale.
2.2.2 Esecuzione della pena detentiva a vita in caso di concorso con l’internamento
18 Cantoni (AR, BL, BS, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SZ, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH), tutti e 5 i partiti partecipanti (PLR, I Verdi, Il Centro, PS, UDC) e 8 organizzazioni (Giuristi democratiche*i della Svizzera, humanrights.ch, Conferenza dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia, Concordato sull’esecuzione delle pene e delle misure della Svizzera orientale, Conferenza svizzera dei ministeri pubblici, Federazione svizzera degli avvocati, tribunale di esecuzione delle pene e misure del Cantone del Vallese, Università di Ginevra) approvano in via di principio l’introduzione di una normativa sull’esecuzione della pena detentiva a vita nei casi in cui è stato nel contempo disposto l’internamento.
2 Cantoni (BE, TI) si sono espressi contro questa modifica. 1 organizzazione (Università di Ginevra) ritiene che il cambiamento di regime sia solo un cambiamento di etichetta.
16 Cantoni (AR, BL, BS, GE, GR, NW, OW, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH), 1 partito (PLR) e 4 organizzazioni (Giuristi democratiche*i della Svizzera, Conferenza dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia, Concordato sull’esecuzione delle pene e delle misure della Svizzera orientale, tribunale di esecuzione delle pene e misure del Cantone del Vallese) ritengono che determinati punti non siano chiari e che il legislatore debba porvi rimedio.
2.2.3 Abolizione generalizzata della liberazione condizionale straordinaria
7 Cantoni (BS, GE, GR, LU, TG, ZG, ZH), 3 partiti (PLR, Il Centro, UDC) e 1 organizzazione (tribunale di esecuzione delle pene e misure del Cantone del Vallese) acconsentono alla proposta di abolire la liberazione condizionale straordinaria.
4 Cantoni (NW, SH, UR, VS) e 3 organizzazioni (Conferenza dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia, Concordato sull’esecuzione delle pene e delle misure della Svizzera orientale, Conferenza svizzera dei ministeri pubblici) ritengono inutile questa proposta.
6 Cantoni (AG, AR, BE, NE, SO, SZ), 2 partiti (I Verdi, PS) e 4 organizzazioni (Giuristi democratiche*i della Svizzera, humanrights.ch, Federazione svizzera degli avvocati, Università di Ginevra) sono contrari all’abolizione.
3 Cantoni (JU, SH, TI) si chiedono se la riforma della pena detentiva a vita sia l’occasione adeguata per l’abolizione generalizzata di questo strumento.
2.2.4 Adeguamento terminologico
11 Cantoni (AR, BE, GL, GR, NW, SO, TG, UR, VS, ZG, ZH), 1 partito (PS) e 2 organizzazioni (Conferenza dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia, Concordato sull’esecuzione delle pene e delle misure della Svizzera orientale) approvano la rettifica terminologica della versione tedesca del CP che sostituisce il termine «lebenslänglich» con «lebenslang».
2.2.5 Nuova richiesta: lavoro esterno
10 Cantoni (AR, GL, LU, NW, SO, TG, UR, VD, VS, ZH) e 2 organizzazioni (Conferenza dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia, Concordato sull’esecuzione delle pene e delle misure della Svizzera orientale) propongono di integrare l’articolo 177a capoverso 1 CP al fine di chiarire il termine per un lavoro esterno in caso di pena detentiva a vita.
2.3 Valutazione dei risultati della procedura di consultazione
Per quanto concerne i punti centrali dell’avamprogetto, occorre rilevare quanto segue:
– la posticipazione del primo esame della liberazione condizionale è controversa. La consultazione non ha fatto emergere alcuna netta maggioranza, favorevole o contraria. Inoltre non appare semplice stabilire un momento per la liberazione condizionale che soddisfi tutte le aspettative di politica criminale e i requisiti scientifici;
– la necessità di abolire la liberazione condizionale straordinaria è stata messa in dubbio da numerosi partecipanti alla consultazione, mentre non ne è stata contestata la mancanza di rilevanza pratica;
– la normativa sull’esecuzione di una pena detentiva a vita in caso di concorso con un internamento è stata approvata da una forte maggioranza, anche se rimangono dei punti da chiarire.
Il numero 4.1 espone nel dettaglio in quale misura è stato tenuto conto dei pareri espressi nella consultazione.
3 Diritto comparato
Nel 2019 l’Istituto svizzero di diritto comparato (ISDC) ha realizzato una perizia sulla detenzione a vita e le misure preventive di privazione della libertà15 per il rapporto «Pena detentiva a vita». Di seguito un breve riassunto dei risultati di questa perizia16.
3.1 Germania
Il diritto tedesco prevede una pena detentiva a vita in parte obbligatoria, in parte facoltativa, per i crimini particolarmente gravi. Dopo un’espiazione di 15 anni (l’equivalente della durata massima di una pena detentiva a tempo determinato secondo il codice penale tedesco), il giudice, in presenza di determinate condizioni legali, sospende l’esecuzione del resto della pena detentiva a vita, in particolare se l’ulteriore esecuzione non è imposta dalla colpa particolarmente grave dell’autore o se questa decisione non è contraria agli interessi della sicurezza della collettività.
Indipendentemente dalla colpa, in base alla previsione della pericolosità è possibile che, congiuntamente alla pena o al posto di essa, sia ordinato il collocamento dell’autore in un ospedale psichiatrico o una clinica per la disintossicazione, oppure l’internamento di sicurezza.
3.2 Austria
Il diritto austriaco prevede una pena detentiva a vita per i crimini particolarmente gravi. Anche se viene inflitta una pena detentiva a vita, una liberazione condizionale è in linea di principio ammessa dopo un’espiazione di 15 anni e non può essere esclusa a priori.
Oltre alle pene detentive, il diritto austriaco prevede anche tre tipi di misure privative della libertà indipendenti dalla colpa finalizzati a proteggere preventivamente la collettività da autori potenzialmente pericolosi.
3.3 Francia
Anche il diritto francese prevede la pena detentiva a vita. In determinati casi i giudici la infliggono ordinando al contempo un periodo di sicurezza durante il quale non è possibile la liberazione condizionale. In linea di principio i condannati a una pena detentiva a vita vengono rimessi in libertà al più presto dopo 18 anni. La grazia da parte del potere esecutivo è possibile.
Al fine di proteggere la popolazione, il diritto francese prevede misure preventive che privano una persona pericolosa della libertà, congiuntamente a una pena detentiva o al posto di essa.
3.4 Italia
Anche il diritto italiano prevede la pena detentiva a vita; a scontarla sono solo i criminali molto pericolosi per la collettività che non mostrano alcun segno di progresso nella risocializzazione. Nel caso dell’«ergastolo ostativo», una forma di pena detentiva a vita, la liberazione dipende dalla collaborazione dei criminali con le autorità; il rifiuto di collaborare esclude la liberazione. La Corte EDU ritiene che tale forma di esecuzione della pena violi l’articolo 3 CEDU17.
Le «misure di sicurezza» intendono proteggere la collettività dal pericolo rappresentato da una persona che ha commesso un delitto o un cosiddetto «delitto tentato». Le misure possono essere eseguite prima, dopo, durante o al posto di una pena detentiva.
3.5 Paesi Bassi
Nonostante la pena detentiva a vita sia da scontare a vita nei Paesi Bassi, nel 2016 sono state proposte modifiche di legge per tenere conto di una serie di sentenze della Corte EDU, secondo cui la mancata possibilità di esaminare o prospettare una liberazione viola l’articolo 3 CEDU. Sebbene non prevedano alcuna liberazione condizionale per i condannati a vita, le nuove disposizioni di legge prevedono attività di risocializzazione comprensive di congedi e la possibile liberazione attraverso la grazia.
Il Codice penale prevede misure per incarcerare criminali al fine di proteggere la collettività.
3.6 Inghilterra e Galles
Anche gli ordinamenti giuridici inglese e gallese contemplano la pena detentiva a vita. Al momento della sentenza il giudice deve stabilire la durata minima che l’autore deve scontare in un penitenziario prima di poter presentare una domanda di liberazione condizionale anticipata. L’autore può essere liberato soltanto se non è stata pronunciata una pena detentiva a vita con esclusione della liberazione e se si presume che non rappresenti un pericolo per la collettività. In tal caso la liberazione è prevista solo «on compassionate grounds»18.
Il «Secretary of State of Justice» può far ricoverare i criminali affetti da disturbi psichici in una clinica speciale per una terapia e per controlli speciali.
4 Punti essenziali del progetto
4.1 La normativa proposta
4.1.1 Posticipazione del primo esame della liberazione condizionale dalla pena detentiva a vita
(a) Osservazioni generali sulla liberazione condizionale
La liberazione condizionale costituisce l’ultimo gradino del sistema progressivo dell’esecuzione delle pene19, tende al reinserimento sociale e, in ultima analisi, serve alla sicurezza. Durante il periodo di prova imposto alla persona liberata condizionalmente, possono essere ordinate un’assistenza riabilitativa o norme di condotta. Se l’autore trasgredisce tali condizioni, è possibile anche il ripristino dell’esecuzione della pena20.
L’esame della liberazione condizionale verte sulla prognosi del comportamento futuro dell’autore. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale21, nel quadro della valutazione complessiva, oltre ai precedenti e alla personalità, occorre tenere conto soprattutto del nuovo atteggiamento dell’autore nei confronti del reato, del suo eventuale miglioramento e delle sue presumibili condizioni di vita dopo la liberazione. Occorre considerare anche la natura del bene giuridico possibilmente minacciato. Se un detenuto in passato ha commesso, ad esempio, solo reati contro la proprietà, si può correre un rischio maggiore che nel caso di un criminale che ha gravemente leso persone e quindi beni giuridici d’alto valore (integrità fisica, vita, ecc.)22.
La differenza tra i 15 anni previsti dal diritto vigente per la parte senza condizionale della pena detentiva a vita (art. 86 cpv. 5 CP) e i 13,3 anni previsti in caso di pena detentiva di 20 anni (art. 86 cpv. 1 CP) è di soli 1,7 anni e non è quindi sostanziale. Lo scarto tra le due pene si riduce pertanto ampiamente nella fase della liberazione condizionale. Ciò collide in una certa misura con il principio della parità di trattamento23.
L’adeguamento della parte senza condizionale della pena detentiva a vita deve inserirsi in modo armonico nella struttura complessiva del CP (cfr. di seguito lett. c e d). e non ripercuotersi negativamente sul raggiungimento degli scopi della pena24 (cfr. lett. b).
(b) Ripercussioni sul raggiungimento degli scopi della pena e sulla prassi
La pena detentiva a vita ha un carattere eccezionalenel sistema sanzionatorio svizzero ed è difficile da definire dal punto di vista matematico, sistematico o dogmatico. L’avamprogetto Schulz25 del 1987 sulla revisione della parte generale delCP ne proponeva persino l’abolizione.
Le ripercussioni del prolungamento della parte senza condizionale della pena detentiva a vita sulla prevenzione generalenon sono chiare, ma non vi è comunque da aspettarsi un effetto deterrente26. È possibile che il prolungamento renda più attendibili per l’opinione pubblica la comminatoria e la pronuncia della pena detentiva a vita. In ogni caso il prolungamento non eliminerebbe la commistione inappropriata di pena detentiva a vita e internamento (a vita) e non cambierebbe il fatto che, per ragioni costituzionali, una pena detentiva a vita può solo potenzialmente durare a vita; il prolungamento non elimina pertanto la critica dell’«etichetta ingannevole»27.
Sul piano della prevenzione speciale vi sono molti argomenti contrari a una pena detentiva di lunga durata. Diverse indagini ne dimostrano infatti le ripercussioni negative: una pena detentiva di lunga durata non agevola in alcun caso il reinserimento sociale28.
Pertanto, oltre che esaminarlo dal punto di vista matematico, occorre anche relativizzare dal punto di vista normativo il rapporto tra la parte da eseguire senza condizionale della pena massima di durata determinata e quella della pena detentiva a vita (in proposito si veda la lett. d), considerando adeguatamente i seguenti aspetti:
– l’esigenza punitiva della collettività e, in particolare, l’effetto della pena sull’autore del reato diminuiscono con l’aumentare della durata dell’esecuzione;
– poiché una pena detentiva di lunga durata influisce negativamente sulla risocializzazione, non si può compromettere o vanificare questo obiettivo sancito nella legge (art. 75 cpv. 1 CP) prolungando eccessivamente la parte senza condizionale della pena detentiva a vita;
va notato che tra le persone condannate soltanto a una pena detentiva a vita (quindi senza che il giudice ordini una misura terapeutica o un internamento) non è stato registrato alcun caso di recidiva per un reato analogo29. Il diritto vigente permette di raggiungere l’obiettivo di risocializzare gli autori e quindi ridurre il rischio di recidiva. Il prolungamento della parte di pena senza condizionale non deve portare a una diminuzione della sicurezza della collettività;
– la discussione verte soltanto sul prolungamento della parte di pena senza condizionale e non si tratta quindi di proteggere la collettività dalla recidiva di un autore particolarmente pericoloso. A tal fine il, il giudice esamina ed eventualmente ordina l’internamento. La durata della pena non può basarsi sul rischio di recidiva bensì deve essere adeguata alla colpa;
– è verosimile che più aumenta la parte senza condizionale della pena detentiva a vita, meno i giudici infliggeranno questa pena, accentuandone il carattere eccezionale. Tuttavia, sussisterebbe il rischio di un rinnovato maggiore ricorso alla grazia (art. 381 segg. CP)30.
(c) Integrazione nel sistema del CP
Quanto più lunga la parte senza condizionale della pena detentiva a vita, tanto più è probabile che sia necessario adeguare altre disposizioni. Occorrerebbe eventualmente esaminare e adeguare le pene per i reati che ledono i beni giuridici altamente personali (vita, integrità della persona, integrità sessuale) pensando in particolare ai reati molto gravi, ossia quelli più simili all’omicidio31. Potrebbe inoltre emergere la necessità di un ulteriore adeguamento per evitare che il divario tra le cornici edittali si sposti soltanto verso il basso (ossia verso reati meno gravi).
Tuttavia, secondo il Consiglio federale occorre evitare questi adeguamenti dispendiosi delle pene, poiché nel 2021, dopo lunghi dibattiti, il Parlamento ha approvato l’armonizzazione delle pene32. Complessivamente, occorre fare attenzione che tra le pene previste per le lesioni di beni giuridici di gravità simile non vi siano differenze urtanti.
Un prolungamento massiccio della parte senza condizionale della pena detentiva a vita sarebbe inutile anche perché una necessità di adeguamento simile non è richiesta né dal punto di vista della sicurezza né da quello dell’esecuzione33.
Il prolungamento non può pertanto costituire un’anomalia nel sistema del CP vigente.
(d) Difficoltà di una definizione matematica
Come esposto sopra (lett. a), la differenza tra il primo esame della liberazione condizionale da una pena detentiva di 20 anni e quella da una pena detentiva a vita è di 1,7 anni; l’obiettivo del prolungamento della parte senza condizionale della pena è di creare una proporzione adeguata.
A tal fine non è tuttavia possibile basarsi sullecornici edittali: mentre la pena detentiva di 20 anni ha una durata assoluta, la durata massima di una pena detentiva a vita è relativa. La sua fine non è infatti chiaramente determinabile e la sua durata approssimativa dipende dalla speranza di vita del condannato al momento della sentenza.
Il notevole aumento della speranza di vita media in Svizzera34 negli ultimi decenni comporta un potenziale prolungamento della pena detentiva a vita rispetto al passato. Tuttavia, non si può giustificare il prolungamento della parte senza condizionale della pena detentiva con l’aumento della speranza di vita. Tale aumento influisce anche sulle altre pene detentive: a causa della maggiore aspettativa di vita, la perdita della vita in libertà è proporzionalmente minore anche nel caso, ad esempio, di una pena di cinque anni. Poiché le pene in genere non sono adeguate alla speranza di vita, la pena detentiva a vita è diventata potenzialmente più severa rispetto alle pene detentive di durata determinata. Se si volesse considerare l’aspetto della «speranza di vita», occorrerebbe in ogni caso adeguare tutte le pene detentive.
Ipotizzando l’abolizione della pena detentiva a vita e la sua sostituzione con una pena di durata determinata35, è possibile ricavare elementiper un rapporto adeguato. Nel diritto vigente la pena detentiva di 20 anni è quella più severa dopo la pena detentiva a vita (art. 40 cpv. 2 CP). Su questa base sono ipotizzabili due modelli:
– se l’ipotetica pena massima fosse di 30 anni, la parte di pena da scontare conformemente alla regola dei due terzi (art. 86 cpv. 1 CP) sarebbe di 20 anni. Secondo il Consiglio federale, ciò sarebbe sproporzionato rispetto ai 13,3 anni da scontare obbligatoriamente sulla pena di 20 anni. Anche dal punto di vista della prevenzione speciale una privazione della libertà così lunga appare piuttosto problematica. Non si può inoltre escludere che aumenterebbero le domande di grazia, il che non sarebbe auspicabile dal punto di vista dello Stato di diritto e della politica criminale. Infine, risulterebbe accentuato il carattere eccezionale della pena detentiva a vita, che sarebbe possibilmente inflitta più raramente;
– se l’ipotetica pena massima fosse di 25 anni, la parte di pena senza condizionale ammonterebbe secondo la regola dei due terzi a 16,6 anni. In questo caso lo scarto rispetto alla parte senza condizionale della pena detentiva di 20 anni sarebbe più che raddoppiato. Le preoccupazioni precedentemente esposte in merito a risocializzazione, grazia e prassi giudiziaria avrebbero meno peso.
(e) Disegno del Consiglio federale
Considerando i criteri precedentemente esposti, il Consiglio federale propone di posticipare di due anni, a 17 anni, il termine del primo esame della liberazione condizionale dalla pena detentiva a vita (art. 86 cpv. 5 D‑CP), di modo che lo scarto rispetto al primo esame della liberazione condizionale dalla pena detentiva di 20 anni risulti più che raddoppiato. Non è poco se si pensa che in caso di omicidio non è imperativo pronunciare una pena detentiva a vita, ma è possibile anche una pena detentiva da 10 a 20 anni, nel qual caso la liberazione condizionale è possibile dal momento in cui sono stati espiati due terzi della pena detentiva (quindi molto prima).
Alcuni partecipanti alla consultazione hanno definito arbitrario il termine di 17 anni proposto dal Consiglio federale36. Questa critica è difficilmente comprensibile tenuto conto dei punti di vista precedentemente esposti. Il termine di 20 anni proposto da alcuni partecipanti facendo riferimento alla pena detentiva di 20 anni (art. 40 cpv. 2 CP) non appare meno arbitrario, poiché si basa sul paragone tra una cornice edittale assoluta e la parte della pena detentiva a vita da eseguire senza condizionale, elementi difficilmente comparabili. Inoltre, un aumento così radicale non sarebbe coerente con le altre pene detentive né con gli scopi del CP. Il Consiglio federale mantiene pertanto la sua proposta.
4.1.2 Lavoro esterno
Durante la consultazione è stato suggerito che nel diritto vigente manca una normativa sul lavoro esterno per gli autori di reati condannati alla pena detentiva a vita. Il Consiglio federale propone di aggiungere una tale disposizione all’articolo 77a capoverso 1 D‑CP.
Le persone condannate a una pena detentiva di durata determinata devono scontare metà della pena per poter essere liberate condizionalmente a titolo straordinario o eseguire la pena sotto forma di lavoro esterno. Alle persone condannate a una pena detentiva a vita si deve applicare una normativa congrua: se, come per il calcolo della parte da scontare senza condizionale, ci si basa su una pena ipotetica massima di 25 anni37, la metà corrisponde a 12,5 anni, che arrotondati corrispondono a 13 anni. Dopo aver espiato di regola 13 anni, l’autore condannato a una pena detentiva a vita potrà espiare la pena sotto forma di lavoro esterno se le altre condizioni sono adempiute (in particolare se è improbabile che si dia alla fuga o commetta altri reati).
4.1.3 Esecuzione della pena detentiva a vita in caso di concorso con l’internamento
(a) In generale
Non tutti gli autori di un assassinio sono pericolosi al punto da rendere necessario un internamento38. Solo se sono adempite le condizioni di cui all’articolo 64 capoverso 1 o 1bis è possibile ordinare un internamento (a vita). Nei casi di assassinio come ad esempio quello di Rupperswil39, l’autore è talmente pericoloso che, oltre alla pena detentiva a vita, si deve esaminare ed eventualmente ordinare l’internamento.
(b) Diritto vigente
Con il disciplinamento di cui all’articolo 64 capoverso 3 CP, il legislatore presupponeva la possibilità di ordinare l’internamento insieme alla pena detentiva a vita. Questo disciplinamento particolare relativo alla liberazione condizionale da una pena detentiva a vita da espiare prima dell’internamento non avrebbe senso se oltre a tale pena non fosse possibile ordinare un internamento. Quindi anche secondo la giurisprudenza del Tribunale federale40 un internamento può essere ordinato in aggiunta a una pena detentiva a vita. Conformemente all’articolo 64 capoverso 2 CP in questo caso non sono tuttavia applicabili le disposizioni in materia di liberazione condizionale dalla pena detentiva, bensì quelle sulla liberazione condizionale dall’internamento conformemente al capoverso 3.
I requisiti per la liberazione condizionale dall’esecuzione della pena detentiva accompagnata da un internamento ordinato secondo l’articolo 64 capoverso 1 CP sono superiori dal punto di vista formale e materiale rispetto a quelli per la liberazione condizionale dall’esecuzione della pena detentiva senza internamento: in particolare, il suo esame rientra nella competenza del giudice e non dell’autorità d’esecuzione41, sono necessari una perizia di un esperto indipendente e il parere della commissione specializzata incaricata di valutare la pericolosità degli autori42 ed è previsto un periodo di prova minimo di due anni43. Inoltre, le condizioni per il ripristino dell’esecuzione nel caso dell’internamento sono meno severe che nel caso della sola pena detentiva: è infatti sufficiente che ci si attenda seriamente una recidiva, senza che questa debba necessariamente verificarsi44. L’inasprimento dei requisiti di liberazione che ne deriva è quindi determinante per la condanna contemporanea a una pena detentiva a vita e a un internamento.
Secondo l’articolo 64 capoverso 2 primo periodo CP l’esecuzione dell’internamento è differita fintanto che l’autore sconta una pena detentiva. Tuttavia, poiché in caso di concorso tra pena detentiva a vita e internamento la liberazione condizionale dalla pena detentiva (da eseguire prima dell’internamento) va esaminata secondo le prescrizioni dell’internamento conformemente all’articolo 64 capoverso 2 secondo periodo e capoverso 3 (in combinato disposto con l’articolo 64a CP), l’autore non eseguirà mai l’internamento: o sarà liberato condizionalmente dall’esecuzione della pena detentiva a vita secondo i requisiti della liberazione condizionale dall’internamento o proseguirà l’esecuzione della pena detentiva (a vita). Quindi, almeno dal punto di vista giuridico-formale, l’internamento ordinato non viene mai eseguito. Dopo 15 anni, la pena detentiva a vita, quindi la pena retributiva, si trasforma tuttavia de lege lata in una sorta d’internamento senza che la persona incarcerata sia mai sottoposta a tale tipo di esecuzione45, il che è discutibile.
(c) Disegno del Consiglio federale
L’esecuzione della pena detentiva si distingue dall’esecuzione dell’internamento: mentre le pene vertono chiaramente sulla risocializzazione (art. 75 CP), nel caso dell’internamento riveste un’importanza centrale la garanzia della sicurezza pubblica (art. 64 cpv. 4 secondo periodo in combinato disposto con l’art. 76 cpv. 2 CP). Per ragioni costituzionali devono essere concesse, se possibile, determinate libertà alla persona internata affinché organizzi la sua quotidianità (art. 74 CP); tanto più che le persone internate sono sempre più anziane46.
Nel quadro dell’esecuzione la particolare situazione delle persone internate gode di crescente considerazione47. L’istituto di esecuzione delle pene di Soletta ha ad esempio istituito una nuova sezione «internamento in piccoli gruppi»48, in cui vengono collocate e separate dal resto dei detenuti le persone internate dopo l’espiazione della pena detentiva. Esse dispongono anche di determinate libertà per organizzare la loro quotidianità. Secondo il diritto vigente questa forma d’esecuzione non è prevista per una persona condannata a una pena detentiva a vita e all’internamento, poiché privata della sua libertà (potenzialmente) a vita in virtù della pena detentiva a vita.
Occorre pertanto disciplinare in modo più chiaro il regime d’esecuzione in caso di concorso di una pena detentiva a vita con l’internamento. La pena detentiva a vita è eseguita secondo le disposizioni sull’esecuzione delle pene detentive e si applicano le disposizioni particolari sull’esecuzione della pena, che precede l’internamento (in particolare l’art. 64 cpv. 2 CP). Dopo l’espiazione di una determinata parte della pena, alcuni aspetti della restante privazione della libertà potranno essere eseguiti alle condizioni dell’internamento. Il disegno prevede che il detenuto possa essere collocato in un istituto speciale, specializzato nell’esecuzione dell’internamento (art. 377 cpv. 2 CP), dopo aver espiato 25 anni della pena detentiva a vita (art. 80aa D‑CP).
La normativa proposta non modifica tuttavia il fatto che non è in alcun caso possibile iniziare a scontare un internamento se è stata nel contempo inflitta una pena detentiva a vita49. La designazione giuridica della privazione di libertà non cambia: dal punto di vista giuridico l’autore sconta ancora una pena detentiva a vita.
Ci si chiede a partire da quale momento il regime d’esecuzione debba cambiare. Così come per il calcolo della parte di pena senza condizionale, occorre fare i conti con il fatto che anche la durata della pena «a vita» è relativa, anche in questo caso manca quindi il punto di riferimento per un calcolo matematico.
Poiché più è lunga la privazione della libertà più è difficile la risocializzazione, si potrebbe stabilire in modo pragmatico che dopo l’esecuzione di 20 anni di una pena detentiva a vita la pena rimanente sia eseguita secondo le disposizioni sull’internamento (o internamento a vita). Secondo il Consiglio federale un tale pragmatismo è inappropriato. L’esecuzione sarebbe infatti identica per una persona condannata a una pena detentiva di 20 anni e all’internamento (a vita). Questa sarebbe quindi trattata alla stregua dell’autore di un reato condannato a una pena detentiva a vita e a un internamento (a vita), senza motivo materiale e nonostante la diversa entità della pena. Le difficoltà di risocializzazione determinate dalla durata della pena non giustificano una tale parità di trattamento; sarebbe inoltre implicitamente relativizzata l’importanza in termini di politica criminale della pena detentiva a vita, soprattutto rispetto alla pena detentiva di 20 anni.
Per stabilire la durata appropriata – come già fatto per determinare la parte della pena da eseguire senza condizionale e per il lavoro esterno50 – ci si può fondare su una pena ipotetica massima di 25 anni. Dopo questo periodo di esecuzione della pena detentiva a vita, la persona detenuta dovrà poter essere collocata in un istituto per persone internate a lungo termine.
Rispetto all’avamprogetto, la formulazione del disegno è più restrittiva e precisa; collocando la nuova norma tra le regole sull’esecuzione delle pene detentive si tiene conto della critica espressa nella consultazione e si precisano i punti ambigui sui quali è stata attirata l’attenzione.
4.1.4 Abolizione generalizzata della liberazione condizionale straordinaria
L’articolo 86 capoverso 5 CP in combinato disposto con l’articolo 86 capoverso 4 CP consente, a titolo eccezionale, la liberazione condizionale di un detenuto dall’esecuzione di una pena detentiva a vita già dopo 10 anni, qualora circostanze straordinarie inerenti alla sua persona lo giustifichino.
Per quanto concerne il campo d’applicazione di questo disciplinamento, il messaggio sulla modifica del Codice penale svizzero del 199851 (di seguito «Messaggio 1998») cita casi con una rilevanza pratica minima, come ad esempio quello del detenuto che si mette spontaneamente a disposizione, nell’ambito dell’aiuto in caso di catastrofe, per un intervento molto pericoloso52. In tali casi estremamente rari si potrebbe ricorrere anche alla grazia secondo gli articoli 381–385 CP. Tuttavia va notato che in caso di grazia non esiste alcuna tutela giurisdizionale e alcuna garanzia della via giudiziaria: nel CP la procedura per la grazia è disciplinata in maniera molto rudimentale. Sotto il profilo della politica criminale, in questi casi la liberazione condizionale straordinaria potrebbe anche essere legittimata dal fatto che limita il campo d’applicazione della grazia, problematica sul piano dello Stato di diritto53.
I casi di malattia grave citati nel messaggio 1998 (decorso irreversibile di una malattia e speranza di vita limitata) che dovrebbero legittimare una liberazione condizionale sono oggi difficili da conciliare con lo scopo di questo alleggerimento dell’esecuzione (reinserimento sociale): la liberazione di un detenuto malato in fase terminale è prima di tutto dovuta a motivi umanitari e non di reinserimento sociale. In tali casi sarebbe opportuno prendere piuttosto in considerazione l’applicazione della disposizione sull’interruzione della pena (art. 92 CP)54.
Nella dottrina, l’articolo 86 capoverso 4 CP è controverso: da un lato si chiede che le «circostanze straordinarie» siano legate a considerazioni di prevenzione speciale55 e si propone di rivedere ed estendere la disposizione56; dall’altro si sottolinea che le «esigenze di punizione» della collettività potrebbero osteggiare una rinuncia troppo ampia a questa pena57.
I giudici sono cauti nell’accettare le circostanze particolari come motivo per la liberazione condizionale straordinaria. Si chiede all’autorità d’esecuzione di lasciarsi guidare dai motivi che giustificano una grazia58. Da un’analisi si evince che le circostanze finora invocate nelle domande di liberazione condizionale straordinaria non erano in prevalenza inerenti alla persona del detenuto, come presuppone invece l’articolo 86 capoverso 4 CP59. Indagini statistiche mostrano che la liberazione condizionale per ragioni straordinarie non ha grande rilevanza pratica60.
Il disciplinamento della liberazione condizionale straordinaria di cui all’articolo 86 capoverso 4 CP non ha quindi praticamente alcuna rilevanza pratica e vi sono altre disposizioni che permettono di trovare soluzioni adeguate nelle circostanze di fatto molto rare contemplate da questa disposizione. Il Consiglio federale propone pertanto l’abolizione generalizzata della liberazione condizionale straordinaria, non solo per quanto riguarda la pena detentiva a vita.
4.2 Rinuncia a un adeguamento terminologico nella versione tedesca
Nel quadro della consultazione, la sostituzione di «lebenslänglich» con «lebenslang» nella versione tedesca è stata approvata da tutti i partecipanti. È tuttavia possibile rinunciarvi perché non ha alcuna importanza sotto i profili giuridico e fattuale.
4.3 Compatibilità tra compiti e finanze
La modifica del CP non richiede alcuna armonizzazione tra compiti e finanze.
4.4 Attuazione
Secondo l’articolo 123 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)61, l’organizzazione dei tribunali e l’amministrazione della giustizia in materia penale, nonché l’esecuzione delle pene e delle misure competono ai Cantoni, salvo diversa disposizione della legge. La modifica del CP non pone particolari problemi di attuazione.
5 Commento dei singoli articoli
5.1 Posticipazione del primo esame della liberazione condizionale dalla pena detentiva a vita
Art. 64 cpv. 3 primo periodo, art. 64c cpv. 6 secondo periodo e art. 86 cpv. 5 D-CP
L’articolo 86 capoverso 5 D-CP fissa a 17 anni la durata della parte senza condizionale della pena detentiva a vita, conformemente alle considerazioni del Consiglio federale (v. per i dettagli in proposito n. 4.1.1).
Le disposizioni in materia di liberazione condizionale dall’internamento ordinario (art. 64 cpv. 3 primo periodo D‑CP) o dall’internamento a vita (art. 64c cpv. 6 secondo periodo D‑CP) devono essere adeguate alla nuova parte senza condizionale della pena detentiva a vita.
Poiché questa modifica riguarda il regime di esecuzione della pena62, il Consiglio federale ritiene che il diritto transitorio sia retto dall’articolo 388 capoverso 3 CP63. La regola proposta varrebbe quindi già per le persone che nel momento dell’entrata in vigore della presente modifica non hanno ancora espiato 17 anni della loro pena detentiva a vita.
5.2 Lavoro esterno
Art. 77a cpv. 1 D-CP
A un autore condannato a una pena detentiva a vita può essere concesso il lavoro esterno, di regola se ha espiato 13 anni ed è improbabile che si dia alla fuga o commetta nuovi reati.
5.3 Esecuzione della pena detentiva a vita in caso di concorso con l’internamento
Art. 80a D-CP Esecuzione della pena detentiva a vita se è stato ordinato l’internamento
Per tenere conto della critica espressa durante la consultazione, la presente disposizione è stata considerevolmente rielaborata e spostata in un altro titolo della PG‑CP.
Se il detenuto è stato condannato a una pena detentiva a vita e il giudice ha in aggiunta ordinato l’internamento, per l’esecuzione di quest’ultimo il detenuto può essere collocato in uno speciale istituto ai sensi dell’articolo 377 capoverso 2 CP, a condizione che abbia espiato una certa parte della pena detentiva a vita e siano adempiute le condizioni per l’ammissione in un tale istituto. Queste speciali condizioni sono disciplinate nel diritto cantonale o negli atti normativi dei concordati sull’esecuzione penale64. Secondo la proposta del Consiglio federale, il detenuto può essere collocato in un tale istituto dopo 25 anni (v. per i dettagli in proposito n. 4.1.3).
La presente revisione non modifica il fatto che, per legge, non è in alcun caso possibile iniziare a scontare un internamento se è stata nel contempo inflitta una pena detentiva a vita. La designazione giuridica della privazione della libertà non cambia: l’autore sconta ancora una pena detentiva a vita. Se un internamento (art. 64 cpv. 1 o 1bis CP) è ordinato in aggiunta a una pena detentiva a vita, si applicano le disposizioni particolari sull’esecuzione della pena detentiva, che precede l’internamento (ordinario o a vita). Affinché sia chiaro che l’esecuzione continua ad aver luogo sotto la designazione giuridica della pena detentiva a vita, la disposizione figura ora nel nuovo articolo 80a CP sotto il titolo «Esecuzione della pena detentiva».
La presente modifica riguarda il regime di esecuzione della pena detentiva a vita, ragion per cui il diritto transitorio è retto dall’articolo 388 capoverso 3 CP. La modifica è quindi applicabile anche agli autori condannati secondo il diritto anteriore.
5.4 Abolizione generalizzata della liberazione condizionale straordinaria
Art. 86 cpv. 4 D-CP
La liberazione condizionale straordinaria secondo l’articolo 86 capoverso 4 CP è abolita. Vi sono altre disposizioni che permettono di trovare soluzioni adeguate nelle circostanze molto rare contemplate da questa disposizione (v. per i dettagli in proposito n. 4.1.2).
6 Ripercussioni
6.1 Ripercussioni per la Confederazione
Il progetto ha ripercussioni per la Confederazione se viene inflitta una pena detentiva a vita in un caso che sottostà alla giurisdizione federale (art. 23 seg. del Codice di procedura penale65). L’esecuzione di tali pene è di competenza dei Cantoni ma è pagata dalla Confederazione (art. 372 cpv. 1 CP). Vi saranno quindi maggiori spese se la parte senza condizionale della pena sarà più lunga di due anni. In generale, le pene detentive a vita sono pronunciate molto raramente66. Nei casi che sottostanno alla giurisdizione federale la loro rilevanza è più teorica che pratica e i reati tipici in tali casi non sono omicidi. Le possibili maggiori spese sono quindi trascurabili.
6.2 Ripercussioni per i Cantoni
Conformemente all’articolo 123 capoverso 2 Cost. l’esecuzione delle pene e delle misure compete ai Cantoni.
Il prolungamento di due anni dell’esecuzione senza condizionale della pena detentiva a vita previsto dall’articolo 86 capoverso 5 D‑CP comporta per i Cantoni costi aggiuntivi non quantificabili. Considerando la rarità della pena, tali costi saranno presumibilmente piuttosto bassi. Poiché secondo il Consiglio federale il nuovo diritto è applicabile anche alle persone condannate a una pena detentiva a vita che attualmente si trovano ancora nella fase dell’esecuzione, anche in questi casi la nuova normativa sarà fonte di maggiori spese.
7 Aspetti giuridici
7.1 Costituzionalità
Secondo l’articolo 123 capoverso 1 Cost. la legislazione nel campo del diritto penale e della procedura penale compete alla Confederazione.
L’esecuzione delle pene e delle misure compete ai Cantoni, salvo diversa disposizione della legge (art. 123 cpv. 2 Cost.). La Confederazione può emanare prescrizioni concernenti l’esecuzione delle pene e delle misure (art. 123 cpv. 3 Cost.), ma agisce con ritegno.
7.2 Compatibilità con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU)
Nel prolungare la parte senza condizionale della pena detentiva a vita occorre rispettare67 determinate disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).
Considerato il potere discrezionale degli Stati nell’ambito della giustizia penale e della commisurazione della pena, nella sentenza Vinter e altri contro Regno Unito la Corte EDU non ha ritenuto di dovere stabilire in quale forma e quando avrebbe dovuto essere esaminata la liberazione condizionale; tuttavia ha osservato che il diritto comparato e il diritto internazionale pubblico suggerivano l’istituzione di un meccanismo secondo cui il primo esame avrebbe luogo entro 25 anni dalla condanna a una pena detentiva a vita e sarebbe seguito da ulteriori esami periodici68.
Nelle sentenze successive la Corte EDU si è sempre basata sui principi fondamentali sviluppati nella sentenza Vinter e altri contro Regno Unito, specialmente per quanto riguarda la garanzia di un primo esame entro i 25 anni, ritenendo tale termine un criterio comunemente applicabile, sebbene gli Stati dispongano di un certo potere discrezionale in merito69.
Benché la Corte EDU riconosca agli Stati un grande potere discrezionale riguardo al regime di detenzione e alle condizioni di carcerazione, la detenzione deve essere organizzata in modo da garantire alla persona detenuta la possibilità, un giorno, – anche in un futuro lontano – di essere liberata. Per rendere tangibile e reale tale possibilità, è necessario che le autorità offrano ai condannati la possibilità di un effettivo reinserimento sociale70.
Il disegno tiene conto di queste esigenze ed è compatibile con la CEDU.