Fonte

FF 2025 774

Codice penale svizzero (CP) (Disegno)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 19 febbraio 20251,

decreta:

I

Il Codice penale2 è modificato come segue:

Art. 64 cpv. 3, primo periodo

Se già nel corso dell’esecuzione della pena detentiva vi è da attendersi che l’autore supererà con successo il periodo di prova in libertà, il giudice dispone la liberazione condizionale dalla pena detentiva al più presto per il giorno in cui l’autore avrà scontato i due terzi della pena detentiva o diciassette anni se la pena detentiva è a vita. …

Art. 64c cpv. 6, secondo periodo

… La soppressione dell’internamento a vita secondo il capoverso 3 è possibile al più presto quando l’autore ha espiato due terzi della pena o diciassette anni di pena detentiva a vita.

Art. 77a cpv. 1

La pena detentiva una cui parte, ma di regola almeno la metà o almeno tredici anni nel caso della pena detentiva a vita, è già stata scontata è eseguita in forma di lavoro esterno se non vi è da attendersi che il detenuto si dia alla fuga o commetta nuovi reati.

Art. 80a

Esecuzione della pena detentiva a vita se è stato ordinato un internamento

Se è stato condannato a una pena detentiva a vita di cui ha espiato venticinque anni e il giudice ha inoltre ordinato un internamento secondo l’articolo 64 capoverso 1 o 1bis, il detenuto può essere collocato in un’istituzione particolare, specializzata nell’esecuzione dell’internamento.

Art. 86 cpv. 4 e 5

Abrogato

In caso di pena detentiva a vita, la liberazione condizionale è possibile al più presto dopo diciassette anni.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.