Fonte

FF 2025 889

Decreto federale concernente il programma d’armamento 2025 (Disegno)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 167 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 20252 sull’esercito 2025,

decreta:

Art. 1 Programma d’armamento

Il programma d’armamento 2025 è approvato.

Art. 2 Stanziamento di crediti d’impegno

Sono stanziati i seguenti crediti d’impegno:

mio. fr.

  1. Infrastruttura informatica presso la truppa (prima tranche)

    (ambito di capacità condotta e interconnessione)

110

  1. Servizi trasversali all’interno di una rete integrata (prima tranche)

    (ambito di capacità condotta e interconnessione)

72

  1. Ambiente di test e d’integrazione per tecnologie dell’informazione e della comunicazione critiche per gli impieghi

    (ambito di capacità condotta e interconnessione)

30

  1. Soluzioni di crittografia

    (ambito di capacità condotta e interconnessione)

50

  1. Radar passivi per la sorveglianza dello spazio aereo

    (ambito di capacità Rete informativa integrata e sensori)

80

  1. Mini droni (acquisto complementare)

    (ambito di capacità Rete informativa integrata e sensori)

30

  1. Appoggio di fuoco indiretto a media distanza

    (ambito di capacità efficacia contro obiettivi al suolo)

850

  1. Rimessa in efficienza del carro armato 87 Leopard WE

    (ambito di capacità efficacia contro obiettivi al suolo)

255

  1. Mantenimento del valore del carro armato di recupero 01

    (ambito di capacità efficacia contro obiettivi al suolo)

35

Art. 3 Trasferimenti tra crediti d’impegno

Il Consiglio federale è autorizzato a procedere a trasferimenti tra i crediti d’impegno.

Mediante trasferimenti di credito, i singoli crediti d’impegno possono essere aumentati del 10 per cento al massimo.

Art. 4 Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà a referendum.