FF 2026 1181
Iniziativa parlamentare. Proroga limitata nel tempo per le eccezioni all’obbligo di aver lavorato per tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto come previsto dall’articolo 37 capoverso 1 LAMal. Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 13 febbraio 2026. Parere del Consiglio federale
1 Situazione iniziale
Con la modifica del 19 giugno 20201 della legge federale del 18 marzo 19942 sull’assicurazione malattie (LAMal) è stato riveduto anche il relativo articolo 37 e sono state inasprite le condizioni di autorizzazione per i medici. La disposizione prevede ora tra l’altro che i medici debbano aver lavorato, nel campo di specializzazione oggetto della domanda di autorizzazione, per almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto.
Dopo l’entrata in vigore delle condizioni particolari di cui all’articolo 37 capoverso 1 LAMal il 1° gennaio 2022, diversi Cantoni hanno espresso il timore che le stesse potessero portare, in alcuni campi di specializzazione e regioni, a una copertura sanitaria insufficiente nel settore della medicina di base ambulatoriale. La Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) ha risposto a questi timori presentando l’iniziativa parlamentare 22.431 Eccezioni all’obbligo di esercitare l’attività per tre anni di cui all’articolo 37 capoverso 1 LAMal in caso di comprovata penuria di medici. Con la modifica della LAMal del 17 marzo 20233, l’Assemblea federale ha in seguito adottato una disposizione derogatoria limitata nel tempo inserita nell’articolo 37 capoverso 1bis LAMal. Tale disposizione prevede che, se l’offerta sanitaria è insufficiente, i Cantoni possono autorizzare i medici a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) anche se non hanno (ancora) lavorato, nel campo di specializzazione oggetto della domanda di autorizzazione, per almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto. La disposizione derogatoria è valida fino al 31 dicembre 2027 e si applica esclusivamente ai campi di specializzazione seguenti, elencati in maniera esaustiva: medicina interna generale quale unico titolo di perfezionamento, medico generico quale unico titolo di perfezionamento, pediatria, nonché psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza.
Dato l’avvicinarsi della scadenza della validità dell’articolo 37 capoverso 1bis LAMal e poiché la disposizione derogatoria si è dimostrata efficace e i Cantoni ne hanno auspicato una proroga, la CSSS-N ha deciso nella sua seduta del 28 agosto 2025 di elaborare l’iniziativa parlamentare 25.465 Proroga limitata nel tempo per le eccezioni all’obbligo di aver lavorato per tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto come previsto dall’articolo 37 capoverso 1 LAMal. Secondo l’iniziativa la disposizione derogatoria deve essere prorogata fino al 31 dicembre 2032 e il suo campo d’applicazione deve essere esteso al titolo federale di perfezionamento in psichiatria e psicoterapia.
Durante le deliberazioni sull’iniziativa parlamentare, la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati (CSSS-S) ha ritenuto che la copertura sanitaria nel settore della medicina di base ambulatoriale fosse insufficiente e che la proroga della durata di validità della disposizione derogatoria fosse legittima e giustificata. Nella sua seduta del 17 novembre 2025 la CSSS-S ha dunque dato il proprio consenso all’iniziativa parlamentare con 7 voti contro 0 e 4 astensioni. Ha tuttavia raccomandato alla CSSS-N di rinunciare a estendere la disposizione derogatoria al titolo federale di perfezionamento in psichiatria e psicoterapia. Nella sua seduta del 13 febbraio 2026 la CSSS-N ha deciso di entrare in materia sul progetto con 14 voti contro 10 e ha adottato il progetto di atto legislativo e il relativo rapporto con 17 voti contro 7. Con 12 voti contro 12 e il voto decisivo della presidente, la commissione ha deciso di rinunciare all’estensione del campo d’applicazione della disposizione al titolo di perfezionamento in psichiatria e psicoterapia.
Una minoranza (de Courten, …) propone di non entrare in materia sul progetto. A suo avviso sono già state adottate varie misure per rafforzare la medicina di base e la proroga della durata di validità della disposizione derogatoria invierebbe un segnale negativo. Inoltre, il progetto comprometterebbe la modifica di legge approvata dal Parlamento concernente la garanzia della qualità e la gestione delle autorizzazioni.
Un’altra minoranza (Hässig Patrick, …) continua a sostenere che il campo d’applicazione della disposizione derogatoria debba essere esteso al titolo federale di perfezionamento in psichiatria e psicoterapia e che quindi la deroga debba applicarsi anche alla psichiatria e alla psicoterapia per adulti. Questa minoranza ritiene infatti che la richiesta sia in aumento in tale ambito e sottolinea inoltre che l’aggiunta di questo campo di specializzazione è auspicata da diversi Cantoni.
2 Parere del Consiglio federale
2.1 Valutazione generale dell’iniziativa parlamentare
L’articolo 37 capoverso 1bis LAMal vigente prevede un’eccezione al requisito di aver lavorato per tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto in caso di offerta sanitaria insufficiente nei seguenti campi di specializzazione: medicina interna generale quale unico titolo di perfezionamento, medico generico quale unico titolo di perfezionamento, pediatria, nonché psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza. L’eccezione riguarda dunque soltanto il requisito di aver esercitato l’attività per tre anni e la sua applicazione è limitata ai campi di specializzazione menzionati in modo esaustivo. Il criterio principale impiegato per definire tali campi è stato quello della loro appartenenza al settore della medicina di base. La condizione particolare relativa alle conoscenze linguistiche rimane invece invariata. Nel quadro della procedura di consultazione sull’iniziativa parlamentare 22.431, l’introduzione di una disposizione derogatoria era stata ampiamente accolta, ma erano emerse divergenze per quanto riguarda i campi di specializzazione interessati dalla disposizione. Nel suo parere del 25 gennaio 20234 sull’iniziativa parlamentare 22.431, il Consiglio federale aveva proposto di approvare il progetto della CSSS-N.
Il Consiglio federale prende atto delle spiegazioni contenute nel rapporto della CSSS-N, secondo cui la disposizione derogatoria si è dimostrata efficace e i Cantoni ne auspicano una proroga.
La possibilità per i Cantoni di applicare l’articolo 37 capoverso 1bis LAMal continua a limitarsi a una comprovata offerta sanitaria insufficiente. I Cantoni conoscono la situazione concreta dell’assistenza sanitaria sul proprio territorio, in particolare anche per le possibilità di intervento previste dall’articolo 55a LAMal. Poiché l’applicazione della disposizione derogatoria è limitata ai casi di offerta sanitaria insufficiente, al momento di prendere decisioni nei singoli casi i Cantoni possono e devono tenere conto della situazione concreta dell’assistenza sanitaria sul loro territorio.
Grazie al carattere temporaneo della disposizione derogatoria, il legislatore può tenere conto di un’eventuale evoluzione della situazione in materia di assistenza sanitaria, dovuta in particolare anche alle possibilità di intervento dei Cantoni secondo l’articolo 55a LAMal. Pertanto il Consiglio federale è favorevole alla prevista durata di validità limitata nel tempo dell’articolo 37 capoverso 1bis LAMal.
2.2 Disposizione derogatoria per determinati campi di specializzazione medica
Il criterio sul quale la CSSS-N si è basata per determinare i campi di specializzazione interessati dall’iniziativa parlamentare 22.431 è stato quello della loro appartenenza al settore della medicina di base. Nell’articolo 37 capoverso 1bis LAMal ha quindi elencato in modo esaustivo quattro campi: medicina interna generale quale unico titolo di perfezionamento, medico generico quale unico titolo di perfezionamento, pediatria, nonché psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza. Il progetto della maggioranza della CSSS-N prevede, come in precedenza, di limitare ai quattro campi di specializzazione medica menzionati l’eccezione all’obbligo di aver lavorato per tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto. In questo modo l’interesse a evitare un’offerta sanitaria insufficiente in determinate regioni continua a essere considerato preponderante rispetto alla garanzia della qualità delle prestazioni nei campi di specializzazione medica assoggettati alla disposizione derogatoria. Il Consiglio federale accoglie con favore il fatto che i Cantoni possano continuare ad applicare l’articolo 37 capoverso 1bis LAMal soltanto ai campi di specializzazione menzionati e che venga mantenuto il criterio dell’appartenenza al settore della medicina di base. Prende quindi atto dell’allentamento solo parziale che ne risulta e del fatto che il principio di cui all’articolo 37 capoverso 1 LAMal non è messo ulteriormente in discussione.
Per quanto riguarda la proposta della minoranza (Hässig Patrick, …) e quindi l’estensione al campo di specializzazione «psichiatria e psicoterapia», si osserva che, secondo la statistica medica dell’FMH del 20245, in quell’anno tale settore era al secondo posto per numero di specialisti (4070 persone) dopo la medicina interna generale. A causa della distribuzione eterogenea sul territorio, si presume che vi siano differenze tra i vari Cantoni per quanto riguarda la copertura sanitaria. I Cantoni potrebbero ovviare a questa circostanza per mezzo della limitazione delle autorizzazioni in virtù dell’articolo 55a LAMal. Poiché l’articolo 37 capoverso 1bis LAMal sarà limitato a cinque anni, il Consiglio federale considera opportuno – anche tenuto conto di questo contesto – rinunciare almeno per il momento a estendere la disposizione derogatoria al campo di specializzazione «psichiatria e psicoterapia».
Nel quadro della consultazione svolta nel 2022 sul progetto preliminare dell’iniziativa parlamentare 22.431, alcuni partecipanti si erano detti favorevoli a ulteriori adeguamenti ed estensioni della disposizione derogatoria6. Già allora la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità e alcuni Cantoni avevano richiesto l’aggiunta del titolo di perfezionamento in psichiatria e psicoterapia nell’elenco dei campi di specializzazione. Nel corso delle deliberazioni sull’iniziativa parlamentare 22.431 ci si era però concentrati molto di più su un altro aspetto, ovvero se già solo l’inserimento del campo di specializzazione «psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza» fosse o meno giustificato. A suo tempo la decisione di limitare i campi di specializzazione all’elenco esaustivo ora vigente era stata presa sulla base di questa domanda7. Nel quadro delle deliberazioni sull’iniziativa parlamentare 22.431 era stata depositata al Consiglio degli Stati una proposta di estensione dell’elenco a tutti i campi di specializzazione, che era stata respinta. Recentemente, nel quadro dell’iniziativa 24.300 del Cantone del Vallese Autorizzazioni eccezionali per i medici stranieri in caso di necessità comprovata, il Parlamento ha nuovamente discusso e respinto un’estensione della disposizione derogatoria ad altri campi di specializzazione. Come già menzionato, nell’ambito della procedura di consenso dell’iniziativa parlamentare 25.465, la CSSS-S ha sostenuto all’unanimità che si dovesse rinunciare a un’estensione.
2.3 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Nel quadro delle deliberazioni in merito alla modifica del 19 giugno 20208 della LAMal (Autorizzazione dei fornitori di prestazioni), con la quale è stato deciso tra l’altro l’articolo 37 capoverso 1 LAMal nel suo tenore attuale, è stato fatto notare che l’Unione europea (UE) avrebbe potuto ritenere la disposizione modificata incompatibile con l’Accordo del 21 giugno 19999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC). Il Parlamento ha quindi adottato la modifica della LAMal con piena cognizione di causa. Da allora, nel quadro del Comitato misto per l’ALC, l’UE ha osservato a più riprese che l’articolo 37 LAMal viola il principio di non discriminazione ai sensi dell’articolo 2 ALC e dell’articolo 55 della direttiva 2005/36/CE10 (applicabile in Svizzera in virtù dell’allegato III ALC).
Come si evince dal suo rapporto, la CSSS-N continua a sostenere che le condizioni di cui all’articolo 37 capoverso 1 LAMal sono giustificate. La commissione è comunque consapevole delle correlazioni con l’ALC. Sebbene l’articolo 37 capoverso 1bis LAMal, la cui durata di validità si prevede di prorogare secondo il progetto della CSSS-N, attenui in parte l’effetto della normativa criticata dall’UE nel Comitato misto per l’ALC, l’UE ribadisce che l’incompatibilità con l’ALC rimane immutata. Alla luce di ciò il Consiglio federale non ravvisa alcun motivo per fornire ulteriori precisazioni sulle correlazioni con gli impegni internazionali della Svizzera.
3 Proposte del Consiglio federale
Il Consiglio federale propone di entrare in materia sul progetto della CSSS-N e di approvarlo. Propone inoltre di respingere le due proposte di minoranza.