FF 2026 1367
Presunte falsificazioni delle firme necessarie per iniziative popolari e domande di referendum: approccio e misure della Cancelleria federale dal 2019. Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati
1 Introduzione
1.1 Situazione di partenza
A livello federale, l’iniziativa popolare è uno strumento con cui 100 000 aventi diritto di voto possono chiedere una revisione parziale della Costituzione federale1. Per quanto concerne le leggi federali approvate dal Parlamento nonché determinati altri atti, 50 000 aventi diritto di voto possono chiedere che essi siano sottoposti al voto del Popolo2. In entrambi i casi le firme raccolte a questo scopo devono essere depositate presso la Cancelleria federale (CaF)3. Prima del deposito, i Comuni di domicilio attestano il diritto di voto dei firmatari4.
Dall’inizio del 2019 la CaF ha iniziato a ricevere dai Comuni sempre più segnalazioni di presunte falsificazioni di firme a sostegno di iniziative popolari federali. Inizialmente le segnalazioni di irregolarità provenivano unicamente dal Cantone di Vaud, ma nel 2023 si sono aggiunte segnalazioni anche da altri Cantoni. Mentre all’inizio si trattava di segnalazioni isolate, la natura e l’entità dei casi sospetti segnalati a partire dall’inizio del 2024 portavano a supporre abusi perpetrati in modo sistematico. A parere della CaF non ci sono però indizi attendibili a dimostrazione dell’ipotesi che alcune iniziative sarebbero riuscite in modo illecito.
Alcune inchieste giornalistiche hanno portato alla pubblicazione di articoli sugli organi di stampa all’inizio di settembre 2024 in riferimento ai quali la CaF ha immediatamente preso posizione per scritto. Ne è seguito un ampio dibattito pubblico sul tema. Considerato il ruolo centrale che i diritti popolari svolgono all’interno del sistema politico della Svizzera, il 6 settembre 2024 la Commissione della gestione del Consiglio degli Stati (CdG‑S) ha deciso di esaminare in che modo la CaF ha trattato queste segnalazioni. In questo ambito è infatti fondamentale che il corpo elettorale possa confidare nel pieno rispetto delle procedure, motivo per cui eventuali abusi possono minare la credibilità del sistema se non vengono puntualmente identificati e perseguiti.
1.2 Oggetto dell’inchiesta
L’inchiesta ha per oggetto l’operato della CaF in relazione alle presunte falsificazioni di firme. Nello specifico si concentra sulle misure tese a identificare e prevenire falsificazioni che la CaF ha adottato da quando nel 2019 ha ricevuto le prime segnalazioni di casi sospetti.
Nel rispetto dei limiti del suo mandato di alta vigilanza parlamentare, la CdG-S non si è occupata invece di valutare eventuali modifiche legislative, che sono state discusse nel quadro di vari interventi parlamentari e che competono alle Commissioni delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP‑N) e del Consiglio degli Stati (CIP‑S).
1.3 Procedura della CdG-S
Il 6 settembre 2024 la CdG-S ha incaricato la sua sottocommissione DFGP/CaF5 di verificare se e in che modo la CaF ha adempiuto il suo compito in relazione alle presunte falsificazioni di firme.
A ottobre 2024 la sottocommissione ha chiesto alla CaF informazioni scritte e orali in merito agli sviluppi occorsi a partire dal 2019 e alle misure adottate6. A febbraio 2025, la sottocommissione ha deciso che per valutare l’efficacia delle misure adottate avrebbe atteso il rapporto sullo stato di avanzamento delle misure annunciato dalla CaF. Una volta ottenuto questo rapporto7 la sottocommissione ha ripreso i lavori ad agosto 2025 con una seconda audizione della CaF8.
A ottobre 2025 la sottocommissione ha adottato un progetto del presente rapporto e ha consultato la CaF e il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) in merito. Dopo ulteriori approfondimenti e una seconda audizione della CaF, a inizio marzo 2026 la sottocommissione ha apportato alcune modifiche al progetto di rapporto e consultato in merito la CaF.
Il 2 aprile 2026 la CdG-S ha adottato il presente rapporto e deciso di pubblicarlo, sottoponendolo nel contempo al Consiglio federale per parere.
2 Basi legali e competenze
In virtù degli articoli 66 e 72 LDP è compito della CaF accertare se una domanda di referendum o un’iniziativa popolare è riuscita. La CaF deve preliminarmente verificare se la domanda di referendum o l’iniziativa popolare ha ottenuto il numero di firme valide richiesto. A tal fine esamina segnatamente, in applicazione dell’articolo 21 dell’ordinanza del 24 maggio 19789 sui diritti politici (ODP), se le liste delle firme depositate soddisfano le esigenze legali e se il diritto di voto è stato attestato in buona e debita forma. Sono nulle in particolare le firme di coloro il cui diritto di voto non è stato attestato (art. 66 cpv. 2 lett. b e art. 72 cpv. 2 lett. b LDP). In seno alla CaF, questi lavori competono alla Sezione dei diritti politici, che fa capo direttamente al cancelliere della Confederazione.
Competenti per l’attestazione del diritto di voto sono i servizi designati dal diritto cantonale (art. 62 cpv. 1 in combinato disposto con art. 70 LDP), di regola i Comuni10. Ai sensi dell’articolo 62 capoverso 2 LDP essi sono tenuti a controllare che i firmatari di domande di referendum o di iniziative popolari in materia federale hanno effettivamente diritto di voto. In caso di dubbi sull’autenticità delle firme, il Comune è tenuto, sulla base degli articoli 61 e 63 capoverso 1 LDP, a indagare caso per caso, per esempio anche domandando alla persona interessata se ha effettivamente firmato11.
Il compito di vigilare sul corretto adempimento di questi compiti da parte dei Comuni spetta in primo luogo al rispettivo Cantone. La vigilanza della CaF sui Comuni si limita alla verifica della corretta attestazione del diritto di voto dei firmatari da parte dei Comuni12.
Per quanto concerne l’iscrizione di più nomi e cognomi da parte di un’unica persona, va inoltre sottolineato che l’articolo 61 capoverso 1 LDP stabilisce espressamente che nome, cognome e firma devono essere apposti sulla lista di proprio pugno.
3 Constatazioni
3.1 Sviluppi e misure adottate dalla Cancelleria federale tra il 2019 e agosto 2024
Secondo la CdG-S questi sono gli sviluppi rilevanti e le misure più significative adottate dalla CaF nel periodo tra il 2019 e agosto 202413:
− All’inizio del 2019 vari Comuni segnalavano al Cantone di Vaud presunte falsificazioni di firme14. Il Cantone provvedeva quindi a informare il servizio della CaF competente in materia, ossia la Sezione dei diritti politici. Le segnalazioni riguardavano una trentina di firme.
− La Sezione dei diritti politici trattava il tema di queste segnalazioni in occasione di un incontro dalla stessa organizzato all’inizio del 2020 con i responsabili delle elezioni e delle votazioni dei Cantoni francofoni.
− A partire da settembre 2022 la CaF veniva informata di altri casi sospetti nel Cantone di Vaud; le segnalazioni riguardavano comunque ancora casi isolati.
− A ottobre 2022 la Sezione dei diritti politici sporgeva una denuncia penale contro ignoti al MPC per 34 presunte falsificazioni di firme a sostegno di iniziative popolari (violazione dell’art. 282 del Codice penale [CP]15). Le presunte falsificazioni erano state identificate dai Comuni vodesi di Blonay–Saint-Légier, Bourg-en-Lavaux, Vallorbe, Sainte-Croix, Vevey, Gland e Prilly; inoltre il comitato dell’iniziativa popolare «Per un’imposizione individuale a prescindere dallo stato civile (Iniziativa per imposte eque)» aveva segnalato alla Sezione dei diritti politici i casi sospetti di cui era stato portato a conoscenza da parte del Comune di Prilly. Prima di sporgere denuncia il capo della Sezione dei diritti politici ha informato l’allora cancelliere della Confederazione.
− All’inizio del 2023 la Sezione comunicazione della CaF, su domanda dell’emittente Schweizer Radio und Fernseher (SRF), confermava l’esistenza di casi sospetti e di procedure penali in corso.
− A giugno 2023 la Sezione dei diritti politici invitava i Cantoni francofoni ad adottare misure supplementari e offriva anche il suo sostegno.
− A luglio 2023 la Sezione dei diritti politici integrava la sua denuncia penale con altri 22 casi sospetti. Le presunte falsificazioni erano state identificate dai Comuni vodesi di Etagnières, Savigny, Gingins, Cosier-sur-Vevey, Grens e Saint-Cergue. Tra agosto e ottobre 2023 il Cantone di Vaud segnalava alla Sezione dei diritti politici 50 presunte falsificazioni di firme.
− A novembre 2023 la Sezione dei diritti politici integrava per la seconda volta la sua denuncia penale con 34 casi sospetti. Le presunte falsificazioni erano state identificate dai Comuni vodesi di Jongny, Sainte-Croix, Veytaux e Montreux.
− Tra gennaio e settembre 2024 la Sezione dei diritti politici riceveva da Comuni dei Cantoni di Berna, Friburgo, Vaud, Vallese e Zurigo segnalazioni di liste delle firme che presentavano anomalie.
− All’inizio del 2024 la Sezione dei diritti politici intensificava i controlli delle firme depositate per domande di referendum e iniziative popolari che avevano dato luogo a segnalazioni alla CaF da parte di Cantoni e Comuni. In concreto, il controllo delle firme attestate veniva integrato con il controllo delle firme dichiarate nulle dai Comuni. Fino ad agosto 2024, la CaF limitava questi controlli ulteriori solo ai Cantoni dai quali provenivano le segnalazioni16.
− Con il moltiplicarsi delle segnalazioni di presunte falsificazioni e irregolarità, a luglio 2024 la Sezione dei diritti politici decideva di sporgere una seconda denuncia penale.
− Il 19 agosto 2024 la Sezione dei diritti politici informava del problema il nuovo cancelliere della Confederazione in carica dall’inizio del 202417. Il giorno successivo la CaF acconsentiva a parlare del tema con i giornalisti di Tamedia che il 16 agosto 2024 ne avevano fatto richiesta.
3.2 Sviluppi e misure adottate dalla Cancelleria federale tra settembre 2024 e marzo 2026
Dopo che il 3 settembre 2024, Tages-Anzeiger e 24 heures riferivano di pratiche di falsificazione diffuse nella raccolta di firme a sostegno di iniziative popolari e domande di referendum18, il tema ha trovato ampio spazio nei dibattiti politici e pubblici. La CaF ha prontamente adottato nuove misure19:
− Il 3 settembre 2024 il cancelliere della Confederazione recapitava al Consiglio federale una nota informativa in merito ai casi sospetti nonché alla denuncia penale e alle misure di sensibilizzazione messe in atto presso i Cantoni, i Comuni e i comitati. Nella nota sosteneva che mancassero indizi attendibili a dimostrazione dell’ipotesi che si sia votato su progetti per i quali non sarebbe stato raccolto il numero prescritto di firme valide20. Parallelamente, la CaF pubblicava una presa di posizione in merito all’articolo del Tages-Anzeiger21.
− Il 6 settembre 2024 la Sezione dei diritti politici veniva informata che la presidenza di un comitato d’iniziativa aveva sporto una denuncia penale. Secondo quest’ultima talune organizzazioni avrebbero raccolto firme senza mandato ed esercitato in seguito pressioni su vari comitati affinché le acquistassero. Il cancelliere della Confederazione informava di questa problematica specifica i comitati di domande di referendum e iniziative popolari che il 10 settembre 2024 si trovavano in fase di raccolta delle firme, e offriva loro il sostegno della CaF22. Al contempo, diffondeva un comunicato stampa in merito a questi sviluppi23. Le presidenze delle CdG e delle CIP ne venivano informate (e continuamente aggiornate) tramite e-mail del cancelliere della Confederazione24.
− Il 12 settembre 2024 il cancelliere della Confederazione indirizzava al Consiglio federale un documento interlocutorio per aggiornarlo sull’evoluzione della situazione e sul modo in cui la CaF intendeva procedere. In particolare, comunicava che la CaF avrebbe da subito sottoposto a verifica supplementare tutte le liste delle firme depositate al fine di identificare anomalie e pratiche abusive sistematiche, introducendo a tal fine il principio del doppio controllo. Inoltre spiegava al Consiglio federale perché, a suo avviso, non fosse opportuno effettuare un controllo a posteriori delle firme depositate a sostegno di iniziative popolari la cui riuscita era già stata accertata. A suo parere, simili controlli a posteriori avrebbero richiesto troppo tempo e comportato il mancato rispetto dei termini di legge25 per la trattazione di iniziative popolari da parte del Consiglio federale e del Parlamento26. Il 13 settembre 2024 il Consiglio federale prendeva atto del documento interlocutorio. Il giorno stesso, in una conferenza stampa, il cancelliere della Confederazione faceva il punto della situazione e in particolare rendeva noto che non erano previsti controlli a posteriori27.
− Sempre il 13 settembre 2024 si riuniva per la prima volta il gruppo di lavoro convocato dalla CaF allo scopo di istituire un sistema di monitoraggio. Il gruppo riuniva rappresentanti di diversi Cantoni nonché l’Associazione dei Comuni Svizzeri e l’Unione delle città svizzere. I lavori hanno portato all’introduzione di un’applicazione online che i Comuni possono utilizzare per segnalare casi sospetti alla CaF in modo semplice e rapido28.
− Il 25 settembre 2024 la Sezione dei diritti politici sporgeva la sua seconda denuncia penale al MPC riguardante circa 950 casi sospetti29. Le presunte falsificazioni sono state identificate dai Comuni di Zurigo, Berna, Merzligen (BE), Bassins (VD), Grandson (VD), da un privato e dalla CaF.
− Il 26 settembre 2024, su invito della CaF, si teneva un primo incontro con rappresentanti del Politecnico federale di Zurigo (PFZ) volto a studiare la possibilità di impiegare l’intelligenza artificiale per il controllo delle firme. In un secondo momento, l’invito veniva esteso a esponenti di altre discipline e istituzioni30.
− Il 30 ottobre 2024 si teneva la prima riunione della tavola rotonda «Integrità delle raccolte delle firme». Istituita dalla CaF, la tavola rotonda riuniva circa 30 rappresentanti di comitati d’iniziativa, di organizzazioni per la raccolta di firme, di partiti politici, di gruppi di interesse e di autorità. La tavola rotonda mirava a sviluppare congiuntamente un codice di condotta a cui i comitati d’iniziativa e referendari nonché le organizzazioni per la raccolta di firme potessero aderire e fare riferimento31. Ben presto emergevano però divergenze di opinione tra i partecipanti, tanto profonde da indurre alcuni di loro a ritirarsi dal processo32. Il cancelliere della Confederazione riferiva alla CdG‑S che i lavori della tavola rotonda risultavano difficili e laboriosi per via di profonde divergenze di opinione e impostazione degli attori coinvolti33.
− Secondo il cancelliere della Confederazione, nel quarto trimestre 2024 (come anche nel primo trimestre 2025) le presunte falsificazioni di firme segnalate nel quadro del sistema di monitoraggio erano notevolmente diminuite rispetto al terzo trimestre 202434.
− Alla fine del 2024 la Sezione dei diritti politici rilevava una quota insolitamente elevata di firme nulle in fase di conteggio delle firme depositate e attestate dai Comuni nonché dal Cantone di Ginevra in relazione a un’iniziativa popolare. Il Cantone di Ginevra indicava di avere già precedentemente dichiarato nulle un numero relativamente elevato di firme e di averle segnalate alla CaF35.
− Il 27 gennaio 2025 la Sezione dei diritti politici sporgeva la terza denuncia penale al MPC riguardante circa 21 000 casi sospetti. Le presunte falsificazioni erano state identificate dai Comuni di Meilen (ZH), Sarmenstorf (AG), La-Chaux-de-Fonds (NE), Worb (BE), dal Cantone di Ginevra e dalla CaF. Stando a quanto dichiarato dalla CaF, la «maggior parte» di queste firme risaliva al terzo trimestre 2024 ed era già stata dichiarata nulla dai Comuni36.
− Il 14 marzo 2025 la Sezione dei diritti politici rendeva noti ai Comuni i nomi di un’organizzazione e di una persona fisica che secondo il sistema di monitoraggio (vedi sopra) risultavano avere raccolto firme senza mandato dei comitati d’iniziativa. La Sezione dei diritti politici esortava i Comuni a segnalarle le firme depositate da questi due soggetti, in modo da poterle verificare37. Il 19 marzo 2025 la Sezione dei diritti politici inviava ai comitati di iniziative impegnati nella raccolta di firme una lettera per informarli in merito alle raccolte di firme senza mandato e offriva nuovamente il suo supporto, esortando a segnalare eventuali irregolarità identificate.
− Il 25 marzo 2025 il cancelliere della Confederazione inviava al Consiglio federale una nota informativa per informarlo sullo stato di avanzamento delle attività in corso, in particolare sul sistema di monitoraggio delle segnalazioni, sui contatti intrattenuti con i servizi competenti nei Cantoni e nei Comuni, sulla tavola rotonda e sul progetto del codice di condotta nonché sullo scambio con la comunità scientifica38.
− Il 30 aprile 2025 il Consiglio federale presentava al Parlamento un messaggio concernente un disegno di revisione della LDP39. Il progetto contiene anche una base legale per condurre sperimentazioni con la raccolta elettronica delle firme (cd. «E‑Collecting»)40. A parere del Consiglio federale, l’utilizzo di un mezzo elettronico affidabile per l’identificazione può prevenire falsificazioni di firme41. Anche il Parlamento sostiene la raccolta elettronica delle firme come strumento per prevenire abusi42.
− Il 1° maggio 2025 la Sezione dei diritti politici sporgeva la sua quarta denuncia penale al MPC riguardante circa 300 presunte falsificazioni di firme dichiarate nulle dai Comuni e segnalate alla CaF nel quadro del sistema di monitoraggio43.
− Il 4 giugno 2025 in un rapporto all’attenzione della CIP-S44 la CaF illustrava le misure che aveva adottato fino a quel momento, ciascuna accompagnata da un bilancio intermedio e una prospettiva. Parallelamente, il cancelliere della Confederazione informava il Consiglio federale in merito al rapporto45. Il bilancio intermedio presentato nel rapporto è sostanzialmente positivo. La CaF vi precisa che esperti esterni avrebbero confermato l’efficacia dei controlli intensificati messi in atto dalla Sezione dei diritti politici46. Gli esperti avrebbero inoltre spiegato ai collaboratori della Sezione come identificare anomalie, possibili falsificazioni e firme effettuate con robot47. La CaF valuta positivamente anche il funzionamento del sistema di monitoraggio48 e annuncia che la Sezione dei diritti politici porterà avanti fino a nuovo ordine tutte le misure, verificandone costantemente l’efficacia49.
− Il 10 giugno 2025 la CaF avviava la consultazione pubblica sul progetto di codice di condotta per la raccolta delle firme a sostegno di domande di referendum e iniziative popolari in materia federale elaborato dalla tavola rotonda. La consultazione si è conclusa il 5 settembre 202550.
− Con lettera del 21 luglio 202551 la Sezione dei diritti politici ricordava ai comitati la norma di cui all’articolo 61 capoverso 1 LDP, secondo cui nome, cognome e firma devono essere apposti sulla lista di proprio pugno, ed esortava i comitati a istruire in tal senso le persone incaricate della raccolta di firme.
− Il 7 ottobre 2025 la CaF pubblicava sul suo sito la terza edizione dell’opuscolo concernente l’attestazione del diritto di voto (istruzioni)52, trasmettendola nel contempo ai Cantoni affinché la inoltrassero ai Comuni. Le nuove istruzioni53, redatte con la collaborazione della Conferenza svizzera dei Cancellieri di Stato (CCS)54 e dell’Associazione svizzera dei servizi agli abitanti (ASSA), si applicavano da subito55.
La modifica principale è consistita nell’introduzione della regola secondo cui sono da ritenersi nulle tutte le firme di una lista i cui campi relativi ai nomi e cognomi sono stati palesemente compilati dalla medesima persona56, fermo restando che può essere ritenuta valida la firma della persona che presumibilmente ha precompilato la lista (ad esempio, nel caso delle cosiddette «liste di famiglia», la persona che ha precompilato i campi per i propri famigliari).
La CaF ha motivato l’adeguamento delle istruzioni con il fatto che la falsificazione delle firme risulta più facile se tutti gli altri campi sono compilati da un’unica persona. Ha pertanto «deciso di adoperarsi affinché i Comuni procedano in modo uniforme e conforme alle disposizioni di legge in materia di attestazione del diritto di voto»57.
− Con lettera del 10 novembre 202558 la Sezione dei diritti politici, facendo seguito alle richieste di alcuni comitati, informava della modifica delle istruzioni tutti i comitati i cui oggetti si trovavano nella fase di raccolta delle firme. Inoltre il 12 novembre 2025 pubblicava il documento «Attestazione di firme senza iscrizione di proprio pugno del cognome e dei nomi»59 che informa dell’avvenuta modifica delle istruzioni.
− Il 2 dicembre 2025 la CaF informava nuovamente il Consiglio federale sulle misure più recenti. Comunicava inoltre che da inizio novembre non aveva più ricevuto segnalazioni confermate di casi sospetti da parte dei Comuni tramite il sistema di monitoraggio e che nell’ambito dei propri controlli constatava una diminuzione del numero di firme scartate per sospetto di falsificazione. La CaF precisava di aspettarsi che il numero di firme potenzialmente falsificate sarebbe rimasto basso anche in futuro60.
− Il 3 dicembre 2025 la CaF sporgeva la quinta denuncia penale presso il MPC, relativa a circa 9500 firme potenzialmente falsificate. Con questa denuncia, la CaF ha trasmesso alle autorità di perseguimento penale i casi di firme potenzialmente falsificate concernenti tutte le domande di referendum e le iniziative depositate presso di essa sino a tale momento61.
− Nell’ambito dei procedimenti per presunta falsificazione di firme, il 27 gennaio 2026 il MPC e l’Ufficio federale di polizia procedevano a diverse perquisizioni presso organizzazioni che raccolgono firme dietro compenso62.
− Il 12 febbraio 2026 il cancelliere della Confederazione concludeva il dialogo con il mondo scientifico, avviato nell’autunno 2024, finalizzato a rafforzare l’integrità delle raccolte di firme63.
− Il 26 marzo 2026 il cancelliere della Confederazione presentava ufficialmente il codice di condotta per la raccolta delle firme, cui possono aderire i comitati promotori di iniziative popolari o referendum, le organizzazioni di raccolta delle firme, i partiti, le associazioni di categoria e altre cerchie interessate. In tale occasione la CaF informava inoltre sugli sviluppi recenti, sottolineando che dall’autunno 2024 i casi di presumibili falsificazioni di firme sono nettamente diminuiti. A detta della CaF, si sono ridotti a poche unità anche i casi sospetti segnalati attraverso il sistema di monitoraggio e la CaF stessa non ne ha praticamente rilevati nell’ambito dei propri controlli64.
4 Valutazione della CdG-S
4.1 Misure della Cancelleria federale per identificare e prevenire falsificazioni di firme
La Commissione parte dalla constatazione della CaF secondo cui il numero dei casi sospetti, rimasto basso per molto tempo, avrebbe iniziato ad aumentare sensibilmente a partire dal primo semestre del 2024, prima di tornare a diminuire in seguito. Nel 2019, le segnalazioni dei Comuni alla CaF concernenti presunte falsificazioni hanno riguardato una trentina di firme; all’inizio del 2020 sono emersi indizi di eventuali irregolarità che però non hanno portato a segnalazioni concrete alla CaF; nel 2021 nessun Comune ha segnalato alla CaF casi di presunte falsificazioni di firme; nel 2022 i Comuni hanno segnalato complessivamente un centinaio di siffatti casi, nel 2023 circa 75; nel 2024 i Comuni (a partire da novembre 2024 mediante il nuovo sistema di monitoraggio) e un privato hanno segnalato alla CaF circa 850 presunte falsificazioni di firme. Nello stesso periodo, la CaF ha constatato circa 31 890 presunte falsificazioni di firme65. Nel 2025, fino al mese di settembre alla CaF sono pervenute segnalazioni per 3007 firme sospette. Nello stesso periodo, la CaF ha constatato 5044 presunte falsificazioni di firme66. È importante sottolineare che secondo la CaF non vi sarebbero mai stati indizi attendibili a dimostrazione dell’ipotesi che una domanda di referendum o un’iniziativa popolare sarebbe riuscita in modo illecito67.
La portata delle misure adottate dalla CaF ha avuto un’evoluzione coerente in risposta alle segnalazioni. La CdG‑S saluta con favore questa capacità di adattamento alla situazione nell’ottica del principio di proporzionalità e di un impiego delle risorse commisurato al rischio.
4.1.1 Misure adottate tra il 2019 e agosto 2024
La Commissione constata che la CaF è intervenuta dopo che all’inizio del 2019 il numero di irregolarità segnalate dai Comuni era cresciuto oltre il normale. Fino al mese di agosto 2024, la CaF ha reagito rafforzando le misure di sensibilizzazione e sporgendo una denuncia penale relativa ai casi segnalati (cfr. n. 3.1). Il lavoro di sensibilizzazione ha avuto luogo nel quadro di vari scambi con i Cantoni, i Comuni e i comitati interessati. La Sezione dei diritti politici ha offerto supporto e consulenza ai Cantoni interessati. La CdG‑S giudica queste misure opportune e proporzionate al numero limitato e localmente circoscritto delle irregolarità segnalate fino alla fine del 2023.
All’inizio del 2024 la CaF ha intensificato i controlli delle firme depositate verificando non più solo le firme attestate ma anche quelle dichiarate nulle dai Comuni68. Questi controlli intensificati hanno riguardato solo le domande di referendum e le iniziative popolari per le quali la CaF aveva ricevuto segnalazioni di casi sospetti da Cantoni e Comuni e soltanto le firme relative ai Cantoni da cui sono giunte segnalazioni (cfr. n. 3.1). Anche queste misure e la relativa limitazione sono ritenute condivisibili.
4.1.2 Misure adottate tra settembre 2024 e marzo 2026
A partire da settembre 2024 la CaF ha ampliato notevolmente il ventaglio dei suoi strumenti di controllo (cfr. n. 3.2), dimostrando un approccio che la CdG‑S ritiene essere di ampia scala. In tale contesto la CaF ha sfruttato, e continua a sfruttare, il margine d’azione consentito dal diritto vigente. La CaF ha motivato la rinuncia a effettuare un controllo a posteriori delle firme depositate e già dichiarate valide con il dispendio di tempo necessario per svolgere tali controlli e con il conseguente ritardo nella trattazione delle iniziative popolari interessate. La Commissione comprende questa motivazione.
In linea di principio, la CdG-S giudica opportune le misure adottate per prevenire e identificare falsificazioni di firme in futuro. La loro efficacia potrà però essere valutata solo in un secondo momento.
Raccomandazione 1 Attuazione sistematica e tempestiva delle misure La Commissione invita il Consiglio federale ad adoperarsi affinché la CaF attui in modo sistematico e tempestivo le misure avviate e verifichi costantemente se le stesse sono ancora adeguate o se servono ulteriori misure. |
La Commissione ritiene che la prassi applicata dalla CaF fino a ottobre 2025, secondo cui tutte le firme delle cosiddette «liste di famiglia»69 venivano di norma dichiarate valide70, non fosse conforme alla legge. Valuta pertanto positivamente in particolare l’adeguamento delle regole per l’attestazione della validità delle firme, deciso nell’ottobre 2025 (v. n. 3.2), e la conseguente modifica della prassi per quanto riguarda i casi in cui più nomi e cognomi sono iscritti dalla stessa persona. Sebbene comprenda i motivi che hanno spinto la CaF ad adottare in passato questa soluzione – intesa, nel dubbio, a favorire l’esercizio dei diritti popolari – la Commissione sottolinea che tale prassi contraddiceva il chiaro dettato dell’articolo 61 capoverso 1 LDP, che prescrive l’iscrizione autografa anche del nome e del cognome precisamente allo scopo di prevenire irregolarità71. Per ritenere legalmente valide le firme associate a campi compilati da terzi (ad esempio nelle «liste di famiglia») sarebbe necessaria una modifica della LDP72.
La Commissione considera cionondimeno importante che nelle «liste di famiglia» una firma venga dichiarata valida. Nei casi in cui il Comune o la CaF ritiene di avere a che fare con una tale lista, secondo la Commissione non vi sono impedimenti legali al riconoscimento di una delle firme. In occasione dell’incontro con la Commissione il cancelliere della Confederazione ha peraltro chiaramente affermato che in questi casi una firma della lista va riconosciuta73. La Commissione non comprende quindi come mai le nuove istruzioni prevedano al riguardo una formula potestativa, lasciando agli organi incaricati dell’attestazione delle firme un margine di apprezzamento.
Raccomandazione 2 Attestazione di una delle firme nelle «liste di famiglia» La Commissione invita il Consiglio federale ad adoperarsi affinché nei casi in cui su una lista più nomi e cognomi sono iscritti dalla medesima persona («liste di famiglia») gli organi incaricati dell’attestazione delle firme riconoscano come valida perlomeno la firma autografa della persona che ha precompilato i campi, e che la CaF faccia altrettanto in occasione dei controlli e della dichiarazione di validità. |
4.1.3 Osservazioni generali riguardo alle misure
La Commissione condivide l’approccio della CaF mirante ad applicare anzitutto soluzioni basate sul diritto vigente, e quindi rapidamente praticabili, piuttosto che avviare sin d’ora modifiche legislative, ferma restando l’opzione di valutare siffatte modifiche in un secondo tempo qualora le soluzioni adottate dovessero rivelarsi insufficienti a prevenire efficacemente le falsificazioni74. Il Consiglio nazionale ha peraltro incaricato il Consiglio federale di redigere, entro la fine del 2026, un rapporto che illustri in modo esaustivo le misure atte ad aumentare la sicurezza nella raccolta delle firme per domande di referendum e iniziative popolari75.
La Commissione concorda con la CaF di portare avanti le misure attuali e di adeguarle in base all’evoluzione della prassi e delle tecnologie. In quest’ottica saluta con favore anche i lavori del Consiglio federale per introdurre la raccolta elettronica delle firme e sostiene le basi legali proposte per la fase di sperimentazione (cfr. n. 3.2). La fiducia del corpo elettorale nella sicurezza dei dati sarà decisiva per il successo delle nuove possibilità tecnologiche e deve pertanto essere oggetto di grande attenzione.
La CdG-S condivide anche il principio più volte ribadito dal cancelliere della Confederazione secondo cui l’esercizio dei diritti politici deve rimanere il più agevole possibile. Le misure non devono condurre a un onere sproporzionato a carico dei comitati e dei firmatari perché in tal modo si metterebbe a rischio l’esercizio di questi diritti politici.
Per quanto riguarda l’aspetto della legittimità si rinvia agli articoli 66 e 72 LDP, che incaricano la CaF di accertare la riuscita delle domande di referendum e delle iniziative popolari. Ciò presuppone che le firme vengano controllate e se necessario sottoposte a controlli intensificati. Anche le altre misure adottate sono finalizzate alla protezione dei diritti politici e si conciliano quindi con la ratio della LDP.
4.2 Informazione dell’opinione pubblica e del Parlamento
La CaF ha cominciato a informare attivamente l’opinione pubblica e il Parlamento in merito alla falsificazione di firme soltanto dopo che il tema aveva destato scalpore mediatico. In questo modo ha dato l’impressione di avere affrontato seriamente il problema solamente sulla spinta delle pressioni dei media, del Parlamento e dell’opinione pubblica. Se ciò sia vero o meno è secondario rispetto alla percezione esterna. La fiducia del corpo elettorale nelle istituzioni della democrazia diretta può essere salvaguardata solo se gli elettori possono fare affidamento sulle autorità competenti, sulle procedure e sui meccanismi di controllo. Per questo, a parere della Commissione sarebbe stata più opportuna una comunicazione più tempestiva (almeno nei confronti del Parlamento).
Di fronte alla Commissione il cancelliere della Confederazione ha giustificato il riserbo nella comunicazione con il fatto che il MPC aveva richiesto un simile modo di procedere in ragione delle denunce penali76. In concreto, il MPC ha chiesto alla CaF di non rendere pubblica la prima denuncia per proteggere il segreto delle indagini in vista di una perquisizione di domicilio. Tale richiesta appare giustificata nell’interesse di un’indagine condotta senza interferenze esterne. Tanto più che di regola sono le autorità di perseguimento penale a informare, se necessario, l’opinione pubblica sui procedimenti pendenti77.
Occorre inoltre ricordare che fino all’inizio del 2024 il numero di presunte falsificazioni di firme note alla CaF era relativamente basso. La CaF doveva quindi contemperare l’interesse pubblico alla trasparenza con quello di salvaguardare la fiducia nel regolare funzionamento della raccolta delle firme, che sarebbe stata indebolita in caso di comunicazione. Una comunicazione avrebbe potuto essere criticata perché sproporzionata rispetto al numero relativamente basso di casi sospetti o persino per avere suscitato inutili malumori e un clima di insicurezza generale che avrebbe minato la fiducia nei diritti politici.
La CdG-S ritiene che la comunicazione della CaF nei confronti del Parlamento e dell’opinione pubblica da settembre 2024 sia stata tempestiva, attiva e abbia generato fiducia.
Alla luce di ciò e del fatto che la CaF ha riconosciuto a posteriori l’assente comunicazione come una mancanza78, la Commissione rinuncia a formulare una raccomandazione generica in merito alla comunicazione riguardante il tema in oggetto.
Vi è tuttavia un aspetto per il quale la Commissione considera problematico l’approccio informativo adottato recentemente dalla CaF, nello specifico il modo in cui è stata comunicata la modifica delle istruzioni concernenti l’attestazione del diritto di voto, entrata in vigore in ottobre 2025 (v. n. 3.2): sebbene in passato abbia reso attenti i comitati a più riprese sulle norme di legge applicabili, la CaF ha omesso di informarli tempestivamente della prevista entrata in vigore delle nuove istruzioni e delle ripercussioni pratiche che avrebbe comportato. Inoltre l’opinione pubblica non è stata informata attivamente (cosa che avrebbe potuto avvenire ad esempio mediante un comunicato stampa), e i comitati sono stati informati attivamente soltanto dopo che alcuni di essi avevano chiesto chiarimenti alla CaF.
Anche se la prassi precedente non era conforme alla legge (v. n. 4.1.2), gli aventi diritto di voto e i comitati potevano legittimamente fare affidamento sul fatto che essa continuava ad applicarsi e che una sua modifica sarebbe stata comunicata per tempo. La Commissione ritiene pertanto che la CaF avrebbe dovuto rendere noti con adeguato anticipo l’adeguamento delle istruzioni e la nuova prassi, per non contravvenire al principio costituzionale della buona fede. Occorre tuttavia anche sottolineare che, stando alla CaF, per quanto riguarda i quattro oggetti esaminati dopo l’entrata in vigore delle nuove istruzioni, le firme non attestate o dichiarate nulle poiché associate a campi non compilati dalle persone firmatarie sono soltanto alcune centinaia in tre casi, mentre in un caso ammontano a un cifra compresa tra 1000 e 2000, il che, secondo le informazioni a disposizione della Commissione, corrisponde a una percentuale infima delle firme complessive depositate79.
Raccomandazione 3 Comunicazione delle modifiche della prassi nell’ambito dei diritti popolari La Commissione raccomanda al Consiglio federale di assicurare che l’opinione pubblica e i comitati d’iniziativa e di referendum siano informati tempestivamente delle modifiche della prassi decise dalla CaF nell’ambito dei diritti popolari come pure delle modifiche di istruzioni che comportano un cambiamento della prassi seguita dai Comuni. |
4.3 Comunicazione interna alla Cancelleria federale
La CdG-S ravvisa inoltre problemi nella comunicazione interna alla CaF. In carica dall’inizio del 2024, il cancelliere della Confederazione è venuto a conoscenza del problema solo sette mesi dopo l’assunzione del mandato e precisamente solo il giorno prima di parlarne con i media80. Il fatto è ancora più singolare se si considera che la competente Sezione dei diritti politici fa capo direttamente al cancelliere della Confederazione.
La Commissione constata quindi che le informazioni sulle falsificazioni di firme sono circolate in maniera non ottimale all’interno della CaF e della sua direzione. Si sorprende che fino ad agosto 2024 la direzione della CaF non se ne sia occupata e non ne fosse nemmeno informata. La CdG‑S imputa la comunicazione tardiva del cancelliere alle sezioni implicate, che non hanno riconosciuto la componente politica sensibile del tema. La protezione del procedimento penale in corso può spiegare la rinuncia a una comunicazione attiva con l’opinione pubblica ma non l’omessa comunicazione all’interno della CaF. Poiché si tratta di procedure puramente interne, la Commissione rinuncia a formulare una raccomandazione al Consiglio federale. Manifesta tuttavia l’auspicio che all’interno della CaF ci si adoperi per garantire la circolazione tempestiva delle informazioni rilevanti.
Per quanto riguarda la trasmissione delle informazioni, la Commissione lamenta anche che il tema non sia stato oggetto del passaggio di consegne dal precedente all’attuale cancelliere della Confederazione alla fine del 2023. A questo riguardo la CdG‑S ricorda che altre inchieste hanno condotto a risultati analoghi81.
4.4 Gestione dei rischi
La cronologia dei fatti mostra che la CaF non ha monitorato il rischio di una enfatizzazione (in particolare anche mediatica) del problema nel quadro del suo sistema di gestione dei rischi. Altrimenti il cancelliere della Confederazione ne sarebbe stato al corrente.
A preoccupare la Commissione non è solo il rischio (almeno teorico) che una domanda di referendum o un’iniziativa popolare possa essere effettivamente riuscita in virtù di firme falsificate, ma anche il rischio di reputazione. Ritiene che entrambi i rischi avrebbero dovuto essere monitorati al più tardi a partire dal 2019. Pertanto, per la Commissione è incomprensibile che la CaF (l’allora cancelliere della Confederazione, l’allora direzione e anche la sezione competente) non abbia controllato questo rischio almeno nell’ambito della gestione dei rischi interna.
Raccomandazione 4 Gestione dei rischi La Commissione invita il Consiglio federale ad adoperarsi in futuro per assicurare che la CaF riconosca per tempo gli sviluppi essenziali in ambiti che sono o potrebbero diventare importanti per la fiducia dell’opinione pubblica nelle istituzioni politiche e li monitori nel quadro del sistema di gestione dei rischi della CaF. Trattare questi sviluppi a livello della direzione permette di garantire che i vertici della CaF siano adeguatamente informati, così da potere anche puntualmente predisporre e comunicare le misure necessarie. |
5 Conclusioni e procedura ulteriore
L’importanza della democrazia diretta in Svizzera non è circoscritta alla sua funzione di meccanismo decisionale: la democrazia diretta è un tratto identitario del funzionamento dello Stato in Svizzera e una conquista che contraddistingue il sistema politico elvetico da quello di altri Stati. Di conseguenza, i media, la popolazione e la politica sono particolarmente sensibili di fronte a tutto ciò che può mettere in pericolo la democrazia diretta, come ben dimostrano le reazioni suscitate dalle notizie di presunte falsificazioni di firme pubblicate a settembre e ottobre 2024 sugli organi di stampa.
In veste di autorità preposta a garantire i diritti politici a livello federale, la CaF svolge un ruolo centrale in materia e pertanto finisce nel mirino e diventa bersaglio di critiche quando la credibilità dell’esercizio dei diritti politici viene messa in dubbio. Anche questo è stato dimostrato dalle reazioni suscitate nell’autunno del 2024.
La Commissione ritiene quindi molto importante che la CaF sia consapevole del suo ruolo e di come viene percepita nell’opinione pubblica. L’approccio risoluto e la comunicazione attiva della CaF da settembre 2024 testimoniano di tale consapevolezza e hanno probabilmente contribuito ad aumentarne la credibilità. Secondo la CdG‑S, le misure adottate sono in linea di principio adeguate, anche se la loro efficacia potrà essere valutata solo in un secondo momento.
La Commissione ritiene corretto l’approccio della CaF di attuare preferibilmente le misure consentite dal diritto vigente e di verificarne l’efficacia piuttosto che valutare possibili modifiche legislative. A questo proposito la CdG‑S sostiene anche la posizione del cancelliere della Confederazione secondo cui il ricorso agli strumenti della democrazia diretta deve rimanere il più agevole possibile.
Come però anche dimostrato dalla Commissione nel presente rapporto, il modo di procedere della CaF, segnatamente al suo interno, non è sempre stato adeguato. Occorre quindi porvi rimedio secondo le raccomandazioni formulate in questa sede.
La CdG-S chiede al Consiglio federale di prendere posizione sulle constatazioni e sulle raccomandazioni contenute nel presente rapporto entro la fine di giugno 2026 e di comunicare alla Commissione con quali misure intende attuare le raccomandazioni ed entro quando.
2 aprile 2026 | In nome della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati: La presidente, Maya Graf La segretaria, Ursina Jud Huwiler Il presidente della sottocommissione DFGP/CaF, Carlo Sommaruga Il segretario della sottocommissione DFGP/CaF, Nico Häusler |
Indice delle abbreviazioni
ASSA | Associazione svizzera dei servizi agli abitanti |
CaF | Cancelleria federale |
CCS | Conferenza svizzera dei Cancellieri di Stato |
CdG-S | Commissione della gestione del Consiglio degli Stati |
CIP | Commissioni delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati |
CIP-S | Commissioni delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati |
Cost. | Costituzione federale (RS 101101) |
DFGP | Dipartimento federale di giustizia e polizia |
LDP | Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (RS 161.1161.1) |
MPC | Ministero pubblico della Confederazione |
ODP | Ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (RS 161.11161.11) |
RS | Raccolta sistematica del diritto federale |
SRF | Schweizer Radio und Fernsehen |