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Messaggio concernente la modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione (Promozione dell’attività lucrativa dei beneficiari di una protezione provvisoria e agevolazione dell’ammissione di cittadini di Stati terzi che hanno conseguito una formazione in Svizzera)

BBl 2026 1596 · Foglio federale

Del 16 giu 2026

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bbl-ff-ff/2026-1596/it/messaggio-concernente-la-modifica-della-legge-sugli-stranieri-e-la-loro-integrazione-promozione-dell-attivita-lucrativa-dei-beneficiari-di-una-protezione-provvisoria-e-agevolazione-dell-ammissione-di-cittadini-di-stati-terzi-che-hanno-conseguito-una-formazione-in-svizzera

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Foglio federale
Fonte

Oggetto parlamentare: Legge sugli stranieri e la loro integrazione (Promozione dell’attività lucrativa dei beneficiari di una protezione provvisoria e agevolazione dell’ammissione di cittadini di Stati terzi che hanno conseguito una formazione in Svizzera). Modifica (26.045)

FF 2026 1596

Messaggio concernente la modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione (Promozione dell’attività lucrativa dei beneficiari di una protezione provvisoria e agevolazione dell’ammissione di cittadini di Stati terzi che hanno conseguito una formazione in Svizzera)

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

Promozione dell’attività lucrativa di beneficiari di una protezione provvisoria

L’11 marzo 2022 il Consiglio federale ha attivato per la prima volta lo statuto di protezione S per persone provenienti dall’Ucraina1. Di durata indeterminata, lo statuto vale fino alla sua abrogazione da parte del Consiglio federale (art. 76 della legge del 26 giugno 19982 sull’asilo; LAsi). La situazione viene valutata in permanenza e il Consiglio federale emana regolari decisioni in merito al mantenimento della protezione provvisoria in modo da creare una certa sicurezza pianificatoria per le persone interessate, le autorità e i datori di lavoro. L’ultima decisione risale all’8 ottobre 2025, quando il Consiglio federale ha decretato il mantenimento della protezione provvisoria fino al 4 marzo 2027. Sono fatti salvi l’eventuale stabilizzazione duratura della situazione in Ucraina e un eventuale coordinamento con l’Unione europea (UE).

Al 31 marzo 2026 vi erano in Svizzera 72 564 beneficiari di una protezione provvisoria. Quando fu attivato lo statuto di protezione, la legislazione in materia non prevedeva la promozione dell’integrazione dei beneficiari. Il 13 aprile 2022 il Consiglio federale ha tuttavia riconosciuto la necessità di promuovere l’integrazione sociale e professionale di queste persone e ha pertanto adottato il programma «Misure di sostegno per le persone con statuto di protezione S» (Programma S). L’attuazione del programma compete ai Cantoni, i quali in breve tempo hanno aperto le misure cantonali di promozione dell’integrazione alle numerose persone fuggite dall’Ucraina, adeguandole al tempo stesso alle esigenze di queste ultime. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) e i suoi partner monitorano e accompagnano in permanenza l’attuazione del Programma S e la situazione generale dei beneficiari di una protezione provvisoria. Anche il Programma S è stato finora costantemente prorogato, da ultimo fino al 4 marzo 2027 con decisione del Consiglio federale dell’8 ottobre 2025.

La promozione dell’integrazione mira a rafforzare la capacità al ritorno e al tempo stesso a consentire quanto prima possibile l’integrazione in Svizzera nell’eventualità che il soggiorno debba protrarsi. Gli obiettivi perseguiti sono una rapida acquisizione di competenze linguistiche, l’acquisizione di una formazione e l’accesso al mercato del lavoro. La promozione dell’integrazione professionale mira altresì a sviluppare le competenze e a mantenere la capacità al ritorno. La disponibilità al ritorno dipende in prima linea dalla situazione nello Stato d’origine e non diminuisce in modo diretto con l’integrazione professionale (approccio cosiddetto del dual intent).

Nell’ambito del Programma S la SEM sostiene i Cantoni con un contributo finanziario di 250 franchi al mese per ogni beneficiario di una protezione provvisoria (fr. 3000 all’anno per persona). Il Consiglio federale ritiene che vi sia ancora bisogno di intervenire per quanto concerne l’integrazione nel mercato del lavoro dei beneficiari di una protezione provvisoria. Il 28 maggio 2025 ha deciso di aumentare al 50 per cento la quota dei beneficiari di una protezione provvisoria che esercitano un’attività lucrativa e che soggiornano in Svizzera da almeno tre anni. Delle predette 72 564 persone, 45 601 erano in età lavorativa. Al 31 marzo 2026 il tasso di occupazione a livello nazionale dei beneficiari di una protezione provvisoria che soggiornano da almeno tre anni in Svizzera era pari al 46,9 per cento. Per quanto riguarda la totalità dei beneficiari di una protezione provvisoria, tale tasso si attestava al 36,6 per cento.

A giugno 2022 l’allora capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha istituito un gruppo di valutazione. L’obiettivo era quello di garantire un’elaborazione e una valutazione tempestive delle esperienze maturate nel quadro della prima applicazione della protezione provvisoria. Nei suoi rapporti di novembre 20223 e giugno 20234 il gruppo di valutazione era giunto tra l’altro alla conclusione che le basi legali esistenti avevano prodotto buoni risultati, che l’attivazione della protezione provvisoria era indispensabile per sgravare il sistema d’asilo e che fosse necessario coordinare le misure all’interno dello spazio Schengen. Nel quadro di un mandato successivo, nel giugno 20245 il gruppo di valutazione ha presentato un rapporto finale che conferma i buoni risultati conseguiti grazie alla protezione provvisoria. Tuttavia, sono necessari maggiori sforzi per quanto riguarda l’integrazione nel mercato del lavoro. Il 20 settembre 2024 il Consiglio federale ha conferito al DFGP diversi mandati, tra cui quello di elaborare un progetto da porre in consultazione con misure legali volte a promuovere l’integrazione nel mercato del lavoro dei beneficiari di una protezione provvisoria. Il progetto doveva prevedere, nello specifico, agevolazioni per l’assunzione di un’attività lucrativa da parte di titolari di una protezione provvisoria. A livello di legge si trattava di introdurre un obbligo di notifica al servizio pubblico di collocamento (SPC) nonché un diritto di cambiare Cantone per i beneficiari di una protezione provvisoria che esercitano attività lucrativa. A livello di ordinanza, l’obbligo di autorizzazione per contratti di lavoro con beneficiari di una protezione provvisoria doveva essere convertito in un obbligo di notifica e doveva essere prevista la possibilità di obbligare i titolari di una protezione provvisoria a partecipare a misure d’integrazione o reintegrazione professionale. Le modifiche a livello di ordinanza sono entrate in vigore il 1° dicembre 2025.

Nella seduta dell’8 maggio 2024, il Consiglio federale ha preso atto del pacchetto di misure nazionali volte a promuovere l’integrazione nel mercato del lavoro dei beneficiari di una protezione provvisoria. Nell’ambito di queste misure, il 12 maggio 2025 si è svolto il secondo convegno nazionale per migliorare l’integrazione nel mercato del lavoro di beneficiari di una protezione provvisoria, richiedenti l’asilo e persone ammesse provvisoriamente in età lavorativa. In tale occasione le autorità hanno discusso e finalizzato diverse raccomandazioni pratiche6.

Agevolazione dell’ammissione di cittadini di Stati terzi che hanno conseguito una formazione in Svizzera (attuazione dell’affare 22.067)

Il 19 ottobre 2022 il Consiglio federale ha adottato il proprio messaggio concernente una modifica della legge federale del 16 dicembre 20057 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)8. Il progetto mirava ad attuare la mozione Dobler del 17 marzo 2017 (17.3067 «Gli specialisti formati a caro prezzo in Svizzera devono poter lavorare nel nostro Paese»), respinta dal Consiglio federale, ma accolta dal Parlamento nel 2019. Alla fine del 2023 il Parlamento ha rinviato al Consiglio federale il progetto di modifica della LStrI (affare 22.067). In occasione dei dibattiti parlamentari del 12 settembre 2023, il Consiglio degli Stati ha espresso dubbi sulla compatibilità della proposta del Consiglio federale con l’articolo 121a (regolazione dell’immigrazione) della Costituzione federale9 (Cost.)10. Il 19 dicembre 2023 il Consiglio nazionale ha accolto la decisione di rinvio11. La decisione di rinvio del Parlamento chiede al Consiglio federale di proporre delle semplificazioni conformi alla Cost. per l’ammissione degli stranieri con un diploma universitario svizzero, menzionando segnatamente semplificazioni amministrative, un miglioramento della prevedibilità nella procedura di autorizzazione e un prolungamento del termine previsto dall’articolo 21 capoverso 3 LStrI. In occasione dei dibattiti in seno al Consiglio degli Stati nella sessione autunnale 2023, il relatore della Commissione dell’economia e dei tributi (CET-S) ha precisato che la decisione di rinvio comprendeva un elenco indicativo delle nuove possibilità di attuare l’affare 22.067. Il Consiglio federale era libero di definire diversamente le categorie di persone interessate dall’attuazione dell’affare 22.067 o di decidere che non era necessaria alcuna modifica a livello di legge, optando per miglioramenti a livello di ordinanza12.

Contestualmente, il 25 settembre 202313, il Consiglio nazionale ha accolto la mozione Atici del 29 settembre 2022 (22.4105 «Ovviare alla penuria di specialisti impiegando tutti i titolari di una formazione professionale superiore»), che ha gli stessi obiettivi della mozione Dobler, ma mira anche a facilitare l’ammissione sul mercato del lavoro dei cittadini di Stati terzi titolari di un diploma svizzero di formazione professionale superiore (livello terziario B). Il Consiglio nazionale aveva già formulato la stessa richiesta il 16 marzo 2023, in occasione dei dibattiti relativi al progetto di modifica della LStrI (affare 22.067)14. Il Consiglio degli Stati ha respinto la mozione Atici il 13 marzo 2024, adducendo che queste richieste si sarebbero potute prendere in considerazione nel quadro dei lavori legislativi relativi all’affare (22.067)15.

1.2 Alternative esaminate e opzione scelta

Promozione dell’attività lucrativa di beneficiari di una protezione provvisoria

La promozione del potenziale di manodopera residente costituisce da diversi anni un importante obiettivo del Consiglio federale. Integrandosi nel mercato del lavoro, le persone rifugiatesi in Svizzera contribuiscono a coprire il fabbisogno di manodopera dell’economia. Ciò consente al tempo stesso di ridurre le spese di aiuto sociale. L’esercizio di una professione è inoltre un fattore importante in termini d’integrazione sociale.

Negli ultimi anni sono state adottate numerose misure volte a promuovere l’integrazione delle persone ammesse provvisoriamente, in particolare nel mercato del lavoro. Le misure si sono dimostrate efficaci. Dall’introduzione dell’Agenda Integrazione Svizzera (AIS)16 nel 2019, le persone ammesse provvisoriamente (e i rifugiati) s’integrano più celermente e più sovente nel mercato del lavoro17. A velocizzare l’accesso all’impiego, oltre all’AIS, sono state anche diverse modifiche delle basi legali. Un fattore decisivo è stata la sostituzione della procedura di autorizzazione tramite un semplice obbligo di notifica per quanto riguarda l’esercizio di un’attività lucrativa da parte delle persone ammesse provvisoriamente. È inoltre stato agevolato il cambiamento di Cantone delle persone che svolgono un’attività lucrativa ed è stato introdotto un obbligo di segnalazione al SPC per le persone ammesse provvisoriamente in cerca di un impiego.

Dato che le predette misure hanno consentito di accrescere l’integrazione nel mercato del lavoro delle persone ammesse provvisoriamente, si punta a conseguire il medesimo risultato anche per quanto riguarda i titolari di una protezione provvisoria. Pertanto, le misure per promuovere l’attività lucrativa di beneficiari di una protezione provvisoria dovranno corrispondere alle misure già in essere per l’integrazione nel mercato del lavoro di persone ammesse provvisoriamente. Sebbene la protezione provvisoria e l’ammissione provvisoria presentino differenze, soprattutto per quanto riguarda la procedura di ammissione, l’obiettivo di promuovere l’integrazione nel mercato del lavoro sussiste per entrambi questi gruppi di persone; in quest’ottica, la rimozione degli ostacoli amministrativi deve permette anche ai beneficiari di una protezione provvisoria di accedere in modo più semplice e rapido al mercato del lavoro.

La misura più efficace per un’integrazione professionale celere, ossia la sostituzione della procedura di autorizzazione tramite un obbligo di notifica per l’assunzione di un impiego, è già entrata in vigore a livello di ordinanza lo scorso 1° dicembre 2025 (v. n. 1.1). A livello di legge occorre ora introdurre un obbligo di notifica da parte delle autorità cantonali di aiuto sociale al SPC per i beneficiari di una protezione provvisoria che non hanno un impiego. Occorre inoltre riconoscere ai beneficiari di una protezione provvisoria che svolgono un’attività lucrativa il diritto di cambiare Cantone.

Agevolazione dell’ammissione di cittadini di Stati terzi che hanno conseguito una formazione in Svizzera (attuazione dell’affare 22.067)

A seguito dei dibattiti parlamentari svolti sinora e della decisione di rinvio relativa all’affare 22.067 sono state vagliate diverse varianti:

1.2.1 Alternativa 1: Proroga dell’ammissione per un periodo di sei mesi dedicato alla ricerca di un impiego dopo il conseguimento di un diploma universitario (modifica dell’art. 21 cpv. 3 LStrI)

La decisione di rinvio relativa all’affare 22.067 menziona espressamente l’esame di questa misura. Il Consiglio federale si è già pronunciato in merito a questa variante nel messaggio del 19 ottobre 202218 relativo alla modifica della LStrI e mantiene la propria posizione. Una tale modifica avrebbe uno scarso effetto concreto poiché il periodo di sei mesi è considerato sufficiente. Inoltre, il presente progetto prevede che d’ora in poi anche gli stranieri che hanno conseguito un diploma universitario o un titolo di formazione professionale superiore svizzeri o ultimato una formazione postdottorato in Svizzera potranno essere ammessi per un periodo di sei mesi al fine di cercare un impiego se la loro attività lucrativa riveste un elevato interesse scientifico o economico.

1.2.2 Alternativa 2: Garantire già prima del conseguimento del diploma l’ammissione per un soggiorno con attività lucrativa

Questa soluzione sarebbe contraria all’attuale regolamentazione delle condizioni d’ammissione. La LStrI richiede, per un’attività lucrativa dipendente, la presentazione di una domanda da parte del datore di lavoro (art. 18 cpv. 1 lett. b LStrI). Generalmente, però, prima che si concluda la formazione non si conosce ancora il futuro datore di lavoro. Inoltre, in tale momento ancora non si può garantire né che la persona interessata adempia effettivamente tutte le condizioni d’ammissione al termine della formazione (art. 18 e segg. LStrI) né che non sussistano motivi di revoca, in particolare quelli legati al rispetto dell’ordine e della sicurezza pubblici (art. 62 cpv. 1 lett. a−c ed e LStrI).

1.2.3 Opzione scelta

Nella prassi è un fatto riconosciuto che, per gli stranieri che hanno conseguito un titolo di formazione professionale superiore svizzero o ultimato una formazione postdottorato in Svizzera nel quadro di un contratto di lavoro o di un accordo di postdottorato, l’esame della priorità (art. 21 cpv. 1 LStrI) costituisce il maggiore ostacolo al rilascio di un permesso di dimora in vista di esercitare un’attività lucrativa. Con la modifica dell’articolo 21 capoverso 3 LStrI si rinuncia a tale esame: l’accesso al mercato del lavoro al termine della formazione in Svizzera è in tal modo agevolato. Assicura inoltre il pari trattamento dei cittadini di Stati terzi che hanno conseguito un diploma universitario o una formazione professionale superiore dopo aver effettuato l’intera formazione in Svizzera e dei cittadini di Stati terzi che hanno ultimato una formazione postdottorato in Svizzera nel quadro di un contratto di lavoro o di un accordo di postdottorato. Questo era il desiderio espresso dal Parlamento conformemente alla decisione di rinvio relativa all’affare 22.067.

A complemento di questo progetto, il DFGP ha inoltre adottato ulteriori misure che non necessitavano di adeguamenti di legge. Queste misure sono entrate in vigore il 1° aprile 2025 e costituiscono la prima fase di attuazione della decisione parlamentare di rinvio al Consiglio federale relativa all’affare 22.067. L’obiettivo era quello di rendere maggiormente prevedibile l’esito della procedura di rilascio di permessi di dimora agli stranieri formati in Svizzera in vista di un’attività lucrativa, come auspicato dal Parlamento (cfr. decisione di rinvio relativa all’affare 22.06719 e v. n. 1.1). Modificando le direttive della SEM il 1° aprile 2025 e l’ordinanza del DFGP del 13 agosto 201520 concernente l’approvazione (OA-DFGP) è stato possibile semplificare le condizioni per l’esame delle domande di concessione di un permesso di dimora per esercitare un’attività lucrativa agli stranieri che hanno conseguito in Svizzera un titolo universitario o di formazione professionale superiore nonché ai postdottorandi come anche la relativa procedura amministrativa21. Queste modifiche rendono inoltre maggiormente prevedibile l’esito della procedura di rilascio dei permessi e accorciano la procedura amministrativa.

L’articolo 21 capoverso 3 D-LStrI e le misure già adottate dal DFGP tengono parimenti conto delle richieste espresse dal Parlamento nell’ambito della mozione Atici, giacché prevedono agevolazioni anche per gli stranieri che hanno conseguito una formazione professionale superiore (v. n. 1.1 e 1.2.4). Queste misure, unitamente al presente progetto, consentono di attuare pienamente la decisione di rinvio.

1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 24 gennaio 202422 sul programma di legislatura 2023–2027 né nel decreto federale del 6 giugno 202423 sul programma di legislatura 2023–2027. Tuttavia, la presente modifica risulta necessaria per adempiere ai mandati conferiti dal Parlamento nel quadro dell’affare 22.067. Inoltre, è in linea con gli obiettivi del Consiglio federale di assicurare una politica rigorosa in materia di asilo e integrazione e di sfruttare le opportunità dell’immigrazione, favorendo l’attività lucrativa dei beneficiari di una protezione provvisoria.

2 Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione

2.1 Osservazioni generali

La consultazione si è svolta dal 26 febbraio al 2 giugno 2025. Sono stati interpellati 144 destinatari. In totale, 69 destinatari hanno trasmesso un parere e 6 hanno dichiarato di rinunciare a pronunciarsi. Tutti i 26 Cantoni, 6 partiti e 37 attori delle cerchie interessate, comprese le associazioni mantello, si sono espressi in merito al progetto.

Il 22 ottobre 2025 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto di consultazione24.

La maggior parte dei Cantoni, dei partiti e delle cerchie interessate approvano l’avamprogetto e quindi l’intenzione del Consiglio federale di migliorare l’integrazione professionale dei beneficiari di una protezione provvisoria e agevolare l’accesso al mercato del lavoro per i cittadini di Stati terzi che hanno conseguito una formazione in Svizzera. Solo l’UDC e SH respingono l’avamprogetto. ZG lo respinge in parte ed esprime un parere negativo solo per quanto riguarda la normativa proposta per gli stranieri che hanno conseguito una formazione professionale superiore.

2.2 Principali risultati della procedura di consultazione

I partecipanti alla consultazione si sono espressi in modo diverso sulla prevista promozione dell’attività lucrativa delle persone con statuto di protezione S e sull’agevolazione dell’ammissione per stranieri che hanno conseguito una formazione professionale superiore. I due progetti sono pertanto stati analizzati separatamente. Per maggiori dettagli rimandiamo al rapporto sui risultati della procedura di consultazione e ai pareri originali dei partecipanti alla consultazione.

Promozione dell’attività lucrativa dei beneficiari di una protezione provvisoria

Un’ampia maggioranza dei partecipanti ha sostanzialmente accolto le misure proposte per migliorare l’integrazione dei beneficiari di una protezione provvisoria nel mercato del lavoro. A seconda della misura sono state tuttavia formulate diverse esigenze. Per la notifica dei beneficiari di una protezione provvisoria senza un impiego al servizio pubblico di collocamento (SPC), per esempio, alcuni partecipanti ritengono siano indispensabili maggiori risorse finanziarie e di personale presso i SPC. Per quanto riguarda il cambiamento di Cantone, alcune cerchie interessate chiedono agevolazioni ancora maggiori di quelli previsti dal progetto. Diversi partecipanti chiedono in maniera generale ulteriori misure per promuovere l’integrazione dei beneficiari di una protezione provvisoria.

Secondo alcuni Cantoni (NE, ZH, SZ, NW) le misure potranno essere efficaci soprattutto se al contempo si affrontano ostacoli strutturali, come l’incertezza dello statuto di soggiorno o le difficoltà legate al riconoscimento dei diplomi.

Solo GL e SH e l’UDC respingono il progetto per intero. I due Cantoni sottolineano come la protezione provvisoria miri comunque al ritorno e ritengono generalmente inopportuno allineare le disposizioni pertinenti a quelle valevoli per l’ammissione provvisoria. L’UDC ritiene le modifiche problematiche dal punto di vista politico e reputa che lo statuto di protezione S non sia un punto di partenza adeguato per un’integrazione più ampia nel mercato del lavoro.

Parere del Consiglio federale

La grande maggioranza dei partecipanti approva le modifiche proposte. Inoltre, entrambe le disposizioni proposte corrispondono alle disposizioni valevoli per le persone ammesse provvisoriamente. Modificando, per esempio, le condizioni per il cambiamento di Cantone dei beneficiari di una protezione provvisoria si creerebbe una situazione di svantaggio o vantaggio rispetto alle persone ammesse provvisoriamente. Il Consiglio federale mantiene pertanto la propria proposta.

Notifica dei beneficiari di una protezione provvisoria senza impiego al SPC (art. 53 cpv. 5 D-LStrI)

La grande maggioranza dei Cantoni, dei partiti e delle cerchie interessate è favorevole all’introduzione di un obbligo di notifica al SPC, ritenuto uno strumento valido per promuovere la responsabilità personale e agevolare l’accesso al mercato del lavoro. Secondo Gewerbeverein la modifica consente alle PMI di sopperire meglio alla necessità urgente di manodopera.

Alcuni Cantoni (BL, GL, OW, ZG, ZH) e la Conferenza dei delegati cantonali, comunali e regionali in materia d’integrazione (CDI) chiedono che l’obbligo di notifica si applichi unicamente alle persone collocabili.

CDDGP chiede che la formulazione vigente venga modificata in modo che l’obbligo di notifica si applichi solo a persone (rifugiati riconosciuti, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di una protezione provvisoria) di cui è stata accertata una sufficiente concorrenzialità sul mercato del lavoro. Con ciò si dovrebbe tenere conto del fatto che la concorrenzialità sul mercato del lavoro non è un concetto dicotomico (sì/no). Inoltre, le eventuali misure d’accompagnamento devono essere efficaci ed efficienti e costituire un valore aggiunto per l’esecuzione nei Cantoni. Si dovrebbe pertanto rinunciare all’obbligo dei Cantoni di rendere conto annualmente delle loro notifiche alla SEM (art. 9 cpv. 3 dell’ordinanza del 15 agosto 201825 sull’integrazione degli stranieri [OIntS]).

Due Cantoni (AR, OW), PLR e diversi rappresentanti delle cerchie interessate (p. es. ACES, AIS, AsyLex, AvenirSocial, Caritas, CRS, Frieda, OSAR, SOS, Travail.Suisse, UCS, UNHCR) considerano indispensabile dotare i SPC di mezzi sufficienti, per promuovere precocemente anzitutto le competenze linguistiche dei beneficiari di una protezione provvisoria. Ritengono altresì necessaria la presenza di personale qualificato presso gli uffici regionali di collocamento (URC). In particolar modo Travail.Suisse critica la Confederazione che da una parte esige dall’assicurazione contro la disoccupazione (AD) ulteriori prestazioni per le persone non assicurate, dall’altra ha temporaneamente soppresso (per gli anni 2025 e 2026) o ridotto (per il 2027) il proprio contributo all’AD.

Molte cerchie interessate avanzano proposte diverse per quanto riguarda l’organizzazione del SPC, per esempio in tema di assistenza alle persone notificate da parte del SPC (p. es. ACES, FP, CDI, OSAR, UNHCR, USS). Per l’UCS le esperienze di alcune città mostrano che l’assistenza ai rifugiati da parte degli URC non sempre è adeguata.

GL, GR e SH nonché UDC e ACS respingono l’obbligo di notifica al SPC. GR invoca motivi organizzativi che richiederebbero un notevole onere aggiuntivo. ACS respinge la modifica, giacché rappresenta un intervento eccessivo della Confederazione sull’autonomia organizzativa dei Cantoni e indebolisce l’autonomia comunale. GL respinge in maniera generale i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, onerosi sotto il profilo dell’assistenza e soprattutto dei costi, tanto più che la Confederazione intende finanziare tali provvedimenti secondo l’articolo 59d LADI. I motivi di rifiuto invocati da SH e UDC sono illustrati al numero 2.2.

Parere del Consiglio federale

Già secondo il diritto vigente vengono notificati al SPC unicamente rifugiati riconosciuti e persone ammesse provvisoriamente in cerca di impiego di cui è stata accertata la concorrenzialità sul mercato del lavoro (art. 9 cpv. 2 OIntS). Lo stesso criterio si applicherà per analogia anche ai beneficiari di una protezione provvisoria.

Per il Consiglio federale è chiaro che la regolamentazione della procedura e la competenza per valutare la concorrenzialità sul mercato del lavoro incomberanno come sinora ai Cantoni. Con la misura proposta esso intende definire le condizioni quadro in modo che, nonostante i fattori strutturali e contestuali esistenti, il maggior numero possibile di persone possa accedere in modo celere e duraturo al mercato del lavoro. Ciò presuppone, oltre a misure efficienti, anche e in particolare una collaborazione mirata tra tutti gli attori coinvolti (Confederazione, Cantoni, Comuni, beneficiari di una protezione provvisoria, datori di lavoro).

Secondo il Consiglio federale la proposta di modificare la formulazione vigente in modo che l’obbligo di notifica si applichi solo a persone di cui è stata accertata una sufficiente concorrenzialità sul mercato del lavoro merita di essere esaminata. Prende pertanto in considerazione una modifica dell’ordinanza esecutiva ai fini di una concretizzazione dei requisiti d’accesso (art. 9 cpv. 2 OIntS). L’obbligo di rendicontazione alla SEM (art. 9 cpv. 3 OIntS), tuttavia, serve a esaminare l’attuazione del mandato legale dell’obbligo di notifica nei Cantoni. I risultati di tale esame vengono impiegati come base per uno scambio di esperienze tra i Cantoni. Per questo motivo il Consiglio federale non può rinunciare alla rendicontazione sulle notifiche.

Già secondo il diritto vigente le persone non aventi diritto alle indennità giornaliere dell’AD possono annunciarsi al SPC per beneficiare di una consulenza o di un collocamento e, a determinate condizioni, partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro messi a disposizione dal Cantone in virtù dell’articolo 59d LADI.

Il Consiglio federale non intende limitare l’autonomia dei Comuni, giacché la gestione dei casi di persone che percepiscono un aiuto sociale rimane appannaggio dei servizi competenti presso i Cantoni. Le persone di cui è stata accertata la competitività sul mercato del lavoro beneficiano presso i SPC delle migliori prestazioni possibili in termini di consulenza e collocamento.

Il Consiglio federale rileva che i requisiti per quanto riguarda le prestazioni di consulenza e collocamento erogate alle persone notificate al SPC non sono oggetto del presente progetto. La Confederazione e i Cantoni hanno elaborato una visione condivisa per quanto riguarda la collaborazione tra la promozione dell’integrazione, l’aiuto sociale e i SPC26. Questa visione è il risultato di una collaborazione interistituzionale (CII) attiva.

Cambiamento di Cantone per i beneficiari di una protezione provvisoria (art. 75a D‑LAsi)

Anche l’introduzione di un diritto di cambiare Cantone per i beneficiari di una protezione provvisoria esercitanti un’attività lucrativa è stata perlopiù valutata positivamente. È particolarmente ben accetta la maggiore flessibilità che viene così a crearsi per i beneficiari di una protezione provvisoria in cerca di un impiego e per i datori di lavoro (p. es. CDDGP, CDI, GastroSuisse, Travail.Suisse, usam). Numerosi partecipanti alla consultazione approvano inoltre l’equiparazione dello statuto giuridico dei beneficiari di una protezione provvisoria a quello delle persone ammesse provvisoriamente (p. es. AG, PSS, ACES, AsyLex, AvenirSocial, Caritas, CFM, CRS, OIM, OSAR, SOS).

Alcuni Cantoni esprimono preoccupazione per quanto riguarda i requisiti elevati per poter cambiare Cantone (p. es. LU) e i possibili abusi (p. es. TI). Piuttosto di recepire semplicemente le condizioni previste per le persone ammesse provvisoriamente, BS propone di tenere conto delle effettive differenze che presenta la situazione professionale dei beneficiari di una protezione provvisoria. GL e SH si oppongono al diritto di cambiare Cantone per le persone che esercitano un’attività lucrativa.

Tre partiti approvano la modifica (Alleanza del Centro, PVL e PSS), mentre I Verdi e il PLR l’approvano solo nel principio. Secondo il PLR sussiste il rischio di squilibri regionali, mentre i Verdi ritengono le condizioni troppo restrittive. L’UDC respinge la modifica (v. n. 2.2).

Molte cerchie interessate chiedono un allentamento delle condizioni. Gewerbeverein chiede di estendere il diritto di cambiare Cantone anche ai beneficiari di una protezione provvisoria che dimostrano di avere ottenuto un’offerta di lavoro concreta. UCS e numerose città ritengono le condizioni per il cambiamento di Cantone troppo restrittive. Molte cerchie interessate (ACES, AIS, AsyLex, AvenirSocial, CRS, OSAR, SCCA e SOS) chiedono ulteriori agevolazioni per quanto riguarda le condizioni. La Federazione dei fornitori di servizi per persone bisognose di assistenza (ARTISET) chiede un cambiamento di Cantone agevolato anche per i beneficiari di una protezione provvisoria che assolvono una formazione professionale superiore (p. es. scuola professionale superiore di cure infermieristiche).

Secondo ACS è importante attenersi ai requisiti proposti per il cambiamento di Cantone. BS chiede di precisare che il cambiamento di Cantone non è autorizzato in presenza di un motivo di revoca riguardante il richiedente o un suo familiare.

Parere del Consiglio federale

Già secondo il diritto vigente è possibile cambiare Cantone senza prerequisiti definiti se entrambi i Cantoni in questione vi acconsentono (art. 22 cpv. 2 i. c. d. con l’art. 44 dell’ordinanza 1 dell’11 agosto 199927 sull’asilo [OAsi 1]). Ciò sarà possibile anche dopo l’entrata in vigore della modifica proposta, poiché le predette disposizioni restano in vigore.

Il cambiamento di Cantone deve essere disciplinato come per le persone ammesse provvisoriamente, per evitare disparità nei loro confronti. Pertanto il Consiglio federale respinge le richieste di una modifica o un allentamento delle condizioni per il cambiamento di Cantone. La disposizione proposta soddisfa già la richiesta di prevedere la possibilità di cambiare Cantone per i beneficiari di una protezione provvisoria che dimostrano di avere ottenuto un’offerta di lavoro concreta, giacché in caso di tragitto di lavoro non ragionevolmente esigibile o di orari di lavoro irregolari è sufficiente un contratto di lavoro.

Agevolazione dell’ammissione di cittadini di Stati terzi che hanno conseguito una formazione in Svizzera (attuazione affare 22.067)

Nozione di «elevato interesse scientifico o economico» (art. 21 cpv. 3 LStrI)

Molti Cantoni (AG, BE, BL, GE, GL, JU, NW, OW, SO, SZ, TI, UR, VD), l’Associazione dei servizi cantonali di migrazione (ASM), la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) e l’Unione svizzera degli imprenditori (USI) auspicano una definizione più chiara della nozione di «elevato interesse scientifico o economico» nelle istruzioni della SEM o nell’ordinanza. Ritengono infatti che questo concorrerebbe a un’interpretazione più univoca e a un’applicazione efficace della modifica proposta.

Parere del Consiglio federale

La giurisprudenza del Tribunale federale concernente l’interpretazione di questa nozione, già applicabile alle persone che hanno conseguito un diploma universitario in Svizzera, è consolidata. Nell’ambito delle misure decise dal DFGP e in vigore dal 1° aprile 2025, la SEM ha precisato le sue istruzioni sulla valutazione di questa nozione (v. n. 1.2.6). Nell’ambito di rimaneggiamenti futuri potranno essere apportate ulteriori precisazioni. Una codifica dei criteri per l’interpretazione di questa nozione all’interno dell’ordinanza non rappresenterebbe un valore aggiunto rispetto al sistema odierno. Al contrario, il sistema potrebbe perdere la propria flessibilità, giacché nell’applicare questa nozione ai diversi settori si potrebbe tenere minor conto delle rispettive specificità.

Attività lucrativa in linea con il diploma conseguito

Il PSS chiede di ammettere nel mercato del lavoro svizzero gli stranieri anche quando l’attività lucrativa esercitata è in linea con il diploma conseguito e non solo quando riveste un «elevato interesse scientifico o economico». UCS sottolinea che secondo alcune Città la deroga all’esame della priorità in vista dell’esercizio di un’attività lucrativa di elevato interesse scientifico o economico non garantisce l’accesso al mercato del lavoro svizzero dato che interessa soltanto gli stranieri titolari di un diploma.

Parere del Consiglio federale

Il Consiglio federale respinge questa variante. Nell’ambito delle deliberazioni in merito all’affare 22.067 il Consiglio nazionale ha proposto di ampliare in tal senso le prescrizioni giuridiche vigenti28. Nei dibattiti successivi in seno al Consiglio degli Stati e alla sua Commissione dell’economia e dei tributi non è più stata questione di un tale ampliamento. Nell’ambito della consultazione solo due partiti (PSS e I VERDI) hanno chiesto un’agevolazione ancora maggiore dell’ammissione per gli stranieri formati in Svizzera. Gli altri partiti, eccettuata l’UDC che ha respinto l’avamprogetto, approvano lo stesso senza proporre altri criteri d’ammissione. I Cantoni auspicano altresì maggiori precisazioni per quanto riguarda l’applicazione della nozione di «elevato interesse scientifico o economico» (v. n. 2.2.3). Alla luce dei pareri presentati non si giustifica l’introduzione di un criterio d’ammissione che potrebbe rivelarsi problematico in sede di applicazione. Quella di «attività lucrativa in linea con il diploma conseguito» è una nozione indeterminata. Nella pratica sarebbe molto difficile stabilire quale attività lucrativa sia o non sia effettivamente in linea con il diploma conseguito.

2.3 Modifiche successive alla consultazione

Vista l’approvazione di fondo alle modifiche proposte per quanto riguarda la promozione dell’attività lucrativa dei beneficiari di una protezione provvisoria, le due disposizioni pertinenti (art. 53 cpv. 5 D-LStrI e art. 75a D-LAsi) non sono più state modificate dopo la consultazione.

S’impone tuttavia una precisazione per quanto riguarda l’agevolazione dell’ammissione di cittadini di Stati terzi formati in Svizzera (attuazione dell’affare 22.067).

Molti partecipanti alla consultazione (AG, GE, GL, JU, NW, OW, SO, SZ, TI, UR, VS, ZH, ARTISET, ASM, CDDGP) chiedono che sia più chiaro a quali scuole specializzate superiori e a quali diplomi sia applicabile l’articolo 21 capoverso 3 D-LStrI. TG e ARTISET hanno inoltre rilevato che la formazione professionale superiore non si limita alle sole scuole specializzate superiori, come sembrerebbe invece indicare l’avamprogetto sottoposto a consultazione, bensì abbraccia anche l’esame di professione e l’esame professionale superiore, che portano a un attestato professionale federale o a un diploma federale. Alcuni Cantoni (AG, GE, SO, VS) hanno proposto in che modo chiarire questo aspetto (p. es. con un elenco delle scuole specializzate superiori nelle istruzioni della SEM o nell’ordinanza).

Il Consiglio federale propone di inserire nell’articolo 21 capoverso 3 LStrI l’espressione «titolo di formazione professionale superiore», così da tenere conto dell’intero settore della formazione professionale superiore (cfr. art. 27 della legge del 13 dicembre 200229 sulla formazione professionale, LFPr). Con ciò è fatta chiarezza come richiesto in particolare dai Cantoni. L’articolo 21 capoverso 3 D-LStrI si applica alle persone che hanno conseguito un titolo di una scuola specializzata superiore in Svizzera riconosciuta dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), ai titolari di un attestato professionale federale o di un diploma federale secondo lista della SEFRI 30, che hanno assolto l’intera formazione professionale di base e formazione professionale in Svizzera. L’iscrizione all’esame federale presuppone che il candidato disponga di un’esperienza professionale pluriennale e risieda da più anni in Svizzera. La formulazione proposta corrisponde per analogia alla mozione Atici (22.4105) e alle richieste formulate dal Parlamento in tale contesto31. Corrisponde altresì alla decisione del Consiglio nazionale nell’ambito delle deliberazioni sul messaggio relativo alla modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (Ammissione agevolata di stranieri con diploma universitario svizzero)32, ovvero considerare nel disegno di legge l’intero settore della formazione professionale superiore. Per maggiori dettagli si rimanda al commento all’articolo 21 capoverso 3 D-LStrI (n. 5).

3 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

Promozione dell’attività lucrativa dei beneficiari di una protezione provvisoria

Nell’UE le persone provenienti dall’Ucraina che beneficiano di una protezione provvisoria sono soggette alla direttiva 2001/55/CE (cosiddetta direttiva sulla protezione temporanea)33. La loro attività lucrativa è retta dall’articolo 12 della direttiva. Secondo tale disposizione gli Stati membri consentono alle persone che godono della protezione temporanea di esercitare qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo, nel rispetto della normativa applicabile alla professione, nonché di partecipare ad attività nell’ambito dell’istruzione per adulti, della formazione professionale e delle esperienze pratiche sul posto di lavoro. Per ragioni legate alle politiche in materia di mercato del lavoro, gli Stati membri possono dare la priorità, per esempio ai cittadini dell’UE o ai cittadini di Stati terzi che soggiornano legalmente e beneficiano di un’indennità di disoccupazione. Si applica la normativa vigente negli Stati membri in materia di retribuzione, di accesso ai regimi di sicurezza sociale connessa all’attività di lavoro dipendente o autonoma, nonché di ogni altra condizione di lavoro.

Pertanto, le disposizioni vigenti nei singoli Stati UE per quanto riguarda la notifica al servizio pubblico di collocamento si applicano anche alle persone bisognose di una protezione temporanea. La proposta disposizione della LStrI sulla notifica dei beneficiari di una protezione provvisoria al SPC (URL) si applica già per analogia ai rifugiati riconosciuti e alle persone ammesse provvisoriamente. Con ciò, la normativa prevista in Svizzera non diverge da quella vigente nell’UE per il medesimo ambito normativo.

La direttiva sulla protezione temporanea non disciplina il trasferimento di residenza all’interno dello Stato UE che ha concesso la protezione provvisoria. Si applicano pertanto le disposizioni del diritto nazionale dello Stato UE in questione.

Agevolazione dell’ammissione di cittadini di Stati terzi che hanno conseguito una formazione in Svizzera (attuazione dell’affare 22.067)

Il personale qualificato proveniente da Stati terzi può chiedere una Carta Blu UE, che consente di vivere e lavorare nella maggior parte degli Stati dell’UE. Il documento è valido in tutti gli Stati dell’UE fuorché in Danimarca e in Irlanda. Il 20 ottobre 2021 il Parlamento dell’UE ha adottato la direttiva (UE) 2021/188334, che disciplina le condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Stati terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati e dei loro familiari.

I richiedenti devono presentare, tra l’altro, un contratto di lavoro valido o un’offerta di lavoro vincolante per un impiego altamente qualificato della durata minima di sei mesi con uno stipendio lordo annuo pari almeno alla soglia salariale fissata dallo Stato membro interessato. In caso di approvazione della richiesta è rilasciata una Carta Blu UE valida almeno due anni (se il contratto di lavoro di durata determinata è stipulato per uno o più anni). Se il contratto di lavoro si estende su una durata inferiore, la Carta Blu UE è rilasciata per la durata del contratto più tre mesi, ma al massimo per una durata di 24 mesi. La durata di validità della Carta Blu può essere inferiore se il documento di viaggio del titolare della Carta Blu ha una durata inferiore. La durata di validità esatta della Carta Blu è definita dallo Stato membro interessato conformemente alla direttiva. Dopo un soggiorno di 12 mesi, il titolare della Carta Blu UE può trasferirsi e lavorare in un altro Stato membro e sollecitare ivi una nuova Carta Blu UE nel quadro di una procedura semplice e celere. Non devono sussistere motivi di ritenere che il richiedente possa costituire una minaccia per l’ordine pubblico, la salute e la sicurezza.

Oltre alla normativa della Carta Blu UE, gli Stati membri possono applicare anche la normativa nazionale riguardante la manodopera altamente qualificata. La direttiva (UE) 2021/1883, tuttavia, introduce una serie di disposizioni tese a garantire che la Carta Blu UE non comporti svantaggi per i titolari e i loro familiari rispetto ai permessi nazionali.

4 Punti essenziali del progetto

4.1 La normativa proposta

Promozione dell’attività lucrativa dei beneficiari di una protezione provvisoria

Dal 1° luglio 2018 le autorità cantonali di aiuto sociale hanno l’obbligo di annunciare al SPC le persone ammesse provvisoriamente e i rifugiati riconosciuti che potrebbero lavorare, ma non hanno un impiego (art. 53 cpv. 5 LStrI). Questo obbligo è stato introdotto con l’attuazione dell’articolo 121a Cost. per ottimizzare la collaborazione tra l’aiuto sociale e il SPC. In questo modo è possibile sfruttare meglio il potenziale di lavoratori presente sul territorio nazionale con l’obiettivo di integrare questo gruppo di persone in modo quanto più possibile veloce e sostenibile nel mercato del lavoro svizzero.

Attualmente, grazie alla notifica, le persone ammesse provvisoriamente e i rifugiati riconosciuti hanno un migliore accesso alle offerte professionali del SPC. Per consentire un migliore accesso anche ai beneficiari di una protezione provvisoria, occorre estendere l’obbligo di notifica ai beneficiari di una protezione provvisoria che hanno un potenziale lavorativo. L’obiettivo è quello di incrementare la quota di persone che svolgono un’attività lucrativa grazie al sostegno professionale del SPC. Le autorità cantonali di aiuto sociale sono già state invitate, con circolare del 1° gennaio 202435 relativa al programma S, ad annunciare agli URC i beneficiari di una protezione provvisoria che presentano un potenziale lavorativo, ma non hanno un impiego. Il pari trattamento dei beneficiari di una protezione provvisoria rispetto ai rifugiati riconosciuti e alle persone ammesse provvisoriamente favorisce uno sfruttamento quanto più possibile efficace e senza sovrapposizioni delle competenze e dei processi della promozione dell’integrazione. I Cantoni intensificano già oggi la cooperazione interistituzionale e la collaborazione con i SPC. In virtù della Strategia SPC 2030 36 e delle raccomandazioni relative all’integrazione professionale dei rifugiati elaborate congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni37, a medio e lungo termine si punta a consolidare l’accompagnamento e il collocamento da parte del SPC di tutte le persone in cerca di lavoro di cui è accertata la concorrenzialità sul mercato del lavoro.

Dal 1° giugno 2024 le persone ammesse provvisoriamente esercitanti un’attività lucrativa beneficiano di agevolazioni per cambiare Cantone di residenza. Le esperienze maturate sinora sono positive. Nei primi poco meno di due anni dall’entrata in vigore della disposizione, circa 300 persone ammesse provvisoriamente hanno potuto cambiare Cantone di residenza in ragione della loro attività lucrativa. Contrariamente ai timori espressi preliminarmente da più parti, finora la SEM non ha costatato abusi (dipendenza dall’aiuto sociale per propria colpa dopo il cambiamento di Cantone). Riducendo gli ostacoli alla mobilità geografica ci si propone di promuovere l’integrazione duratura nel mercato del lavoro nonché una maggiore flessibilità professionale (cambiamento di settore e funzione) e fisica (trasloco laddove la pendolarità non è fattibile).

Vista l’esperienza positiva maturata sinora con il cambiamento di Cantone agevolato per le persone ammesse provvisoriamente, è opportuno introdurre queste stesse disposizioni anche nei riguardi dei beneficiari di una protezione provvisoria.

Siccome il cambiamento di Cantone quale viene qui proposto per le persone esercitanti attività lucrativa istituisce anche nuovi diritti garantiti per legge, occorre una pertinente codifica nella legge. Le disposizioni applicabili sinora al cambiamento di Cantone per garantire l’unità familiare o per scongiurare una grave minaccia incombente sulla persona bisognosa di protezione provvisoria o di un’altra persona, sono mantenute a livello di ordinanza (art. 22 cpv. 2 i. c. d. con l’art. 44 OAsi 1), come pure la disposizione che consente in qualsiasi momento di cambiare Cantone per i motivi suesposti qualora entrambi i Cantoni diano il proprio consenso.

Agevolazione dell’ammissione di cittadini di Stati terzi che hanno conseguito una formazione in Svizzera (attuazione dell’affare 22.067)

Con la rinuncia all’esame della priorità (art. 21 cpv. 3 D-LStrI) viene abbattuto il principale ostacolo al rilascio di un permesso di dimora in vista di un’attività lucrativa agli stranieri che hanno conseguito una formazione professionale superiore o una formazione postdottorato nel quadro di un contratto di lavoro o di un accordo di postdottorato in Svizzera. Al termine della formazione o formazione continua, queste persone possono inoltre essere ammesse per un periodo di sei mesi allo scopo di cercare un impiego.

Contrariamente a quanto proposto dal Consiglio federale nel suo messaggio del 19 ottobre 202238 (Ammissione agevolata di stranieri con diploma universitario svizzero), secondo il presente progetto le persone interessate continuano a sottostare a misure limitative (art. 20 LStrI). Si evitano così controversie per quanto riguarda la compatibilità con l’articolo 121a Cost. Queste persone restano soggette anche alle altre condizioni d’ammissione (art. 18 segg. LStrI; domanda di un datore di lavoro, condizioni salariali e lavorative in uso nel settore e nella professione, condizioni personali, alloggio adeguato). Siccome il progetto si riferisce a tutte le persone che hanno ultimato una formazione professionale di base (v. n. 2.3), è inoltre giustificato mantenere la condizione vigente secondo cui l’attività lucrativa prevista in Svizzera dopo la formazione deve rappresentare un elevato interesse scientifico o economico (art. 21 cpv. 3 D-LStrI). Ciò garantisce anche la coerenza del sistema d’ammissione di cittadini di Stati terzi sul mercato del lavoro, che prende in considerazione soltanto le persone altamente qualificate (art. 23 LStrI).

4.2 Compatibilità tra compiti e finanze

Promozione dell’attività lucrativa dei beneficiari di una protezione provvisoria

Un aumento del tasso di occupazione dei titolari di una protezione provvisoria va di pari passo con risparmi per quanto riguarda sia l’aiuto sociale concesso dai Cantoni, sia le indennità per tale aiuto sociale versate dalla Confederazione.

Siccome sia la notifica al SPC sia le agevolazioni per il cambiamento di Cantone si applicano ai beneficiari di una protezione provvisoria in maniera analoga alle disposizioni vigenti nei confronti delle persone ammesse provvisoriamente, possono essere applicati le procedure e i processi in essere. L’onere aggiuntivo legato al maggior numero di persone che beneficeranno della consulenza del SPC e al trattamento di un maggior numero di domande di cambiamento di Cantone è proporzionato, vista l’importanza di queste due misure.

Agevolazione dell’ammissione di cittadini di Stati terzi che hanno conseguito una formazione in Svizzera (attuazione dell’affare 22.067)

La normativa proposta è già applicabile ai cittadini stranieri con diploma universitario svizzero. L’esame delle domande per il rilascio di un permesso di dimora a stranieri che hanno conseguito un titolo di formazione professionale superiore svizzero o ultimato una formazione postdottorato compete alle autorità cantonali. La competenza della SEM di concedere o negare l’approvazione al rilascio del permesso interviene unicamente qualora le autorità cantonali reputino che lo straniero espone a pericolo la sicurezza e l’ordine pubblici in Svizzera o all’estero (cfr. art. 1 OA-DFGP). L’aumento del numero di domande presentate da stranieri che, al termine della formazione professionale superiore, desiderano rimanere in Svizzera per cercare un impiego sarà verosimilmente contenuto. Lo stesso vale per le domande di stranieri che hanno conseguito in Svizzera una formazione postdottorato nel quadro di un contratto di lavoro o di un accordo di postdottorato. La nuova normativa non dovrebbe pertanto richiedere ai Cantoni investimenti considerevoli in termini di finanze e di personale (per maggiori dettagli v. n. 6.2).

4.3 Attuazione

La proposta modifica dell’articolo 21 capoverso 3 LStrI non richiede alcuna disposizione di esecuzione.

La proposta modifica dell’articolo 53 capoverso 5 LStrI richiede un adeguamento dell’articolo 9 OIntS riguardante la notifica di rifugiati riconosciuti e persone ammesse provvisoriamente in cerca di un impiego. La disposizione dev’essere integrata con la menzione dei beneficiari di una protezione provvisoria. L’esecuzione compete ai Cantoni, nello specifico alle autorità cantonali di aiuto sociale e al SPC. Siccome queste notifiche sono già effettuate per quanto riguarda i rifugiati riconosciuti e le persone ammesse provvisoriamente, i processi e le procedure cantonali sono già ben collaudati.

Per l’attuazione del cambiamento di Cantone agevolato per i titolari di una protezione provvisoria esercitanti attività lucrativa (art. 75a D-LAsi) occorre integrare l’articolo 44 OAsi 1 in modo che d’ora in poi il cambiamento di Cantone possa essere retto anche dall’articolo 75a LAsi e in analogia all’articolo 67a dell’ordinanza del 24 ottobre 200739 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA). L’esecuzione compete alla Confederazione (SEM).

5 Commenti ai singoli articoli

5.1 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)

Art. 21 cpv. 3, primo periodo

La disposizione vigente esime dall’esame della priorità unicamente gli stranieri con diploma universitario svizzero la cui attività lucrativa riveste un elevato interesse scientifico o economico40. Ciò significa che queste persone sono ammesse a svolgere un’attività lucrativa in Svizzera senza che sia necessario dimostrare l’impossibilità di reclutare personale adeguato in Svizzera o nello spazio UE/AELS. L’articolo 21 capoverso 3 D-LStrI estende questa disciplina ai cittadini di Stati terzi che hanno conseguito un titolo di formazione professionale superiore o ultimato una formazione postdottorato nel quadro di un contratto di lavoro o di un accordo di postdottorato in Svizzera. D’ora in poi anche queste persone potranno essere ammesse in Svizzera per un periodo di sei mesi allo scopo di cercare un impiego al termine dello studio o allo scadere del contratto di lavoro o dell’accordo di postdottorato (art. 21 cpv. 3 D-LStrI).

Oltre agli stranieri che hanno conseguito un diploma universitario svizzero, le altre condizioni d’ammissione in vista di un soggiorno con attività lucrativa si applicano ora anche agli stranieri che hanno conseguito un titolo di formazione professionale superiore o ultimato una formazione postdottorato nel quadro di un contratto di lavoro o di un accordo di postdottorato in Svizzera (art. 18–20 e 22–24 LStrI). Continuano ad applicarsi le misure limitative per primi permessi di soggiorno di breve durata o di dimora (art. 20 LStrI, art. 19 e 20 nonché all. I e II OASA). Negli scorsi anni i contingenti massimi cantonali non sono mai stati interamente esauriti41. Nel caso in cui vengano interamente esauriti, i Cantoni possono attingere a unità di contingente federali provenienti dalla riserva federale (art. 20 cpv. 3 LStrI), la quale tuttavia negli ultimi anni non è mai stata esaurita.

L’articolo 21 capoverso 3 D-LStrI si applica solo agli stranieri che hanno assolto l’intera formazione professionale di base o l’intera formazione presso una scuola universitaria professionale in Svizzera. Non si applica alle persone che hanno conseguito un diploma a distanza presso una scuola superiore estera (v. sotto). Infatti, le ammissioni eccezionali in virtù dell’articolo 21 capoverso 3 D-LStrI (esame della priorità e ammissione per un soggiorno di 6 mesi per cercare un impiego) presuppongono che l’interessato abbia assolto l’intera formazione in Svizzera e vi abbia risieduto. Ciò corrisponde all’intento delle mozioni Dobler (17.3067) e Atici (22.4105), secondo cui per lottare contro la penuria di manodopera qualificata occorre creare una base legale affinché gli specialisti stranieri formati a caro prezzo in Svizzera non debbano lasciare il Paese.

La SEFRI pubblica in forma elettronica il cosiddetto «Elenco delle professioni»42, che contempla i titoli protetti della formazione professionale di base e della formazione professionale superiore nonché i partner della formazione professionale associati ai rispettivi titoli protetti (art. 38 dell’ordinanza del 19 novembre 200343 sulla formazione professionale; OFPr). L’elenco menziona anche le scuole specializzate superiori e i cicli di formazione SSS. Per stabilire quali scuole specializzate superiori, cicli di formazione, diplomi ed esami sono interessati dall’articolo 21 capoverso 3 D-LStrI occorre riferirsi a tale elenco.

Formazione professionale superiore

La formazione professionale di base serve a conferire e ad acquisire le qualifiche necessarie all’esercizio di un’attività professionale più complessa o implicante elevate responsabilità (art. 26 cpv. 1 della legge del 13 dicembre 200244 sulla formazione professionale; LFPr). Per «formazione professionale superiore» s’intende una formazione riconosciuta dalla Confederazione presso una scuola specializzata superiore oppure una formazione che si conclude con un esame federale di professione o un esame professionale federale superiore (art. 27 LFPr) secondo l’elenco delle professioni della SEFRI (v. sopra).

Scuole specializzate superiori

L’ammissione a una formazione riconosciuta dalla Confederazione e dispensata da una scuola specializzata superiore presuppone un’esperienza professionale nel settore interessato, sempreché tale esperienza non sia integrata nel ciclo di formazione. Inclusi i periodi di pratica, la formazione a tempo pieno dura almeno due anni, quella acquisita parallelamente all’esercizio di un’attività professionale, almeno tre. In collaborazione con le organizzazioni competenti, il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) stabilisce le esigenze minime per il riconoscimento federale dei cicli di formazione e della formazione postdiploma dispensati da scuole specializzate superiori. Esse riguardano le condizioni d’ammissione, il programma d’insegnamento, le procedure di qualificazione, i certificati e i titoli (art. 29 LFPr). Conformemente all’elenco delle professioni della SEFRI la Svizzera annovera 344 scuole specializzate superiori e i cicli di formazione SSS abbracciano 106 professioni (stato marzo 2026). Si tratta per esempio di specializzazioni nei settori dell’industria alberghiera e della ristorazione, delle drogherie, dell’economia aziendale, della tecnica degli edifici o del soccorso sanitario.

Esami di professione ed esami professionali superiori

Gli esami di professione e gli esami professionali superiori rientrano nella sfera di competenza delle organizzazioni del mondo del lavoro, le quali disciplinano le condizioni di ammissione, il programma d’insegnamento e le procedure di qualificazione, fatta salva l’approvazione della SEFRI (art. 28 LFPr e art. 24 segg. OFPr). In ogni ramo la Confederazione approva soltanto un esame federale di professione e un esame professionale federale superiore per indirizzo specifico.

L’esame di professione porta all’attestato professionale federale, l’esame professionale superiore al diploma federale. L’attestato professionale e il diploma sono rilasciati dalla SEFRI. Secondo l’elenco delle professioni della SEFRI (stato marzo 2026), 432 professioni possono essere riconosciute con un attestato professionale (284 esami federali di professione) o un diploma (148 esami professionali superiori).

I corsi di preparazione rientrano nella formazione continua45 e non sono disciplinati dalla Confederazione. Di norma i candidati frequentano corsi di preparazione offerti da istituti privati o dalle organizzazioni del mondo del lavoro. I contenuti e i programmi messi a disposizione dalle organizzazioni del mondo del lavoro sono improntati ai regolamenti d’esame riconosciuti dalla SEFRI. I corsi vengono assolti parallelamente all’esercizio della professione e durano da due a quattro semestri. I candidati possono prepararsi anche da autodidatti. Alcuni corsi, in particolare nei settori delle RU e delle assicurazioni sociali, possono essere assolti anche sotto forma di e-Learning. Secondo la lista dei corsi di preparazione della SEFRI46, nel 2026 sono proposti 4794 corsi di preparazione (stato marzo 2026) (2025: 6488; 2024: 6452; 2023: 6262).

L’applicazione dell’articolo 21 capoverso 3 D-LStrI agli stranieri con un diploma di una formazione professionale superiore presuppone tuttavia che abbiano assolto tale formazione in Svizzera e che abbiano vissuto nel nostro Paese (v. sopra). Se adempiono questi prerequisiti, gli interessati sono già autorizzati a svolgere un’attività lucrativa, per esempio in qualità di Esercente albergatrice/albergatore diplomata/o, Capo della ristorazione con diploma federale, Esperta/o in cure geriatriche e psicogeriatriche con diploma federale o Assistente specializzata/o in cure di lungodegenza e assistenza con attestato professionale federale.

Postdottorato

Il postdottorato è un livello accademico riconosciuto in Svizzera ma non disciplinato a livello di legge. Si tratta di un’attività didattica successiva al conseguimento di un dottorato, il quale rappresenta una formazione universitaria al terzo livello di studio i cui aspetti formali sono retti dall’ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie sul coordinamento dell’insegnamento nelle scuole universitarie svizzere47. Solitamente di durata determinata, il postdottorato è un ciclo di formazione di livello superiore che consente ai titolari di un dottorato di approfondire le proprie competenze scientifiche, di sviluppare ulteriormente la propria autonomia nella ricerca e di consolidare il proprio profilo accademico. Le università svizzere e alcune imprese o istituti di ricerca propongono posti di postdottorato. Lo statuto dei postdottorandi dipende dal contratto di lavoro o dall’accordo di postdottorato stipulato con l’università, l’impresa o l’istituto di ricerca. Le università e gli istituti di ricerca (p. es. PF Zurigo, PF Losanna, università cantonali, SUP, FNS – Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica) definiscono autonomamente le norme e i criteri per quanto riguarda la durata, la retribuzione e le condizioni di lavoro. L’applicazione dell’articolo 21 capoverso 3 D-LStrI a postdottorandi stranieri presuppone che gli interessati abbiano assolto il loro postdottorato in Svizzera nel quadro di un contratto di lavoro o di un accordo di postdottorato. Non è invece necessario aver conseguito il dottorato in Svizzera. Secondo una pubblicazione dell’Ufficio federale di statistica (UST)48, nel 2015 vi erano in Svizzera 2788 persone che avevano iniziato un postdottorato (periodo in esame: 2015–2023). Il 53,3 per cento dei titolari di un dottorato che hanno iniziato un postdottorato nel 2015 proveniva da Stati dell’UE, il 25,3 per cento da Stati terzi e il 21,4 per cento erano cittadini svizzeri. Solo l’8,3 per cento di questi postdottorandi non aveva mai vissuto in Svizzera prima di allora, ossia 697 persone nel periodo in esame (2015–2023).

Art. 53 cpv. 5

D’ora in poi le autorità cantonali di aiuto sociale dovranno annunciare al SPC, oltre ai rifugiati riconosciuti e alle persone ammesse provvisoriamente che non hanno un impiego, anche i titolari di una protezione provvisoria. In tal modo questi ultimi avranno un migliore accesso alle prestazioni del SPC (p. es. consulenza, collocamento o misure relative al mercato del lavoro).

L’obbligo di notifica vale solo per le persone cui è già stata concessa una protezione provvisoria e di cui è accertata la concorrenzialità sul mercato del lavoro.

5.2 Legge sull’asilo (LAsi)

Art. 75a Legge sull’asilo (LAsi)

D’ora in poi i beneficiari di una protezione provvisoria che esercitano un’attività lucrativa avranno il diritto di cambiare Cantone alle stesse condizioni delle persone ammesse provvisoriamente. Queste ultime hanno il diritto di cambiare Cantone quando non percepiscono l’aiuto sociale e il rapporto di lavoro sussiste da almeno 12 mesi oppure se, considerato il tragitto per recarsi al lavoro o l’orario di lavoro, non è ragionevole esigere la loro permanenza nel Cantone di residenza (art. 85b cpv. 3 LStrI).

Giuridicamente parlando non è possibile limitarsi a modificare la disciplina del cambiamento di Cantone per i beneficiari di una protezione provvisoria a livello di ordinanza (art. 44 i. c. d. con l’art. 22 cpv. 2 OAsi 1). Il diritto di cambiare Cantone per le persone esercitanti attività lucrativa dev’essere sancito nella legge, poiché si tratta di una disposizione che concede dei diritti agli interessati (art. 164 cpv. 1 lett. c Cost.).

I motivi riconosciuti attualmente per un cambiamento di Cantone, ossia la tutela dell’unità della famiglia o una grave minaccia per la salute della persona ammessa provvisoriamente o di altre persone, restano a livello di ordinanza (OAsi 1).

Cpv. 1

La norma relativa al cambiamento di Cantone prevista all’articolo 22 OAsi 1 è stata originariamente istituita per i richiedenti l’asilo (FF 1996 II 1, 54–55); tuttavia, mediante un rimando nell’OAsi 1, è applicata anche ai beneficiari di una protezione provvisoria. Lo statuto dei richiedenti l’asilo è molto diverso da quello dei beneficiari di una protezione provvisoria. Mentre per i beneficiari di una protezione provvisoria l’integrazione nel mercato del lavoro viene richiesta e promossa esplicitamente, l’attività lucrativa e l’integrazione non sono un obiettivo del soggiorno dei richiedenti l’asilo. Pertanto, devono valere anche condizioni diverse per il cambiamento di Cantone. Inoltre, il tenore della norma per le persone ammesse provvisoriamente, che inizialmente era identico, è stato cambiato con decisione dell’Assemblea federale del 17 dicembre 2021 (in vigore dal 1° giugno 202449). Per I beneficiari di una protezione provvisoria devono pertanto valere le stesse condizioni che per le persone ammesse provvisoriamente.

Per promuovere l’integrazione nel mercato del lavoro occorre istituire un diritto di cambiare Cantone se il beneficiario di una protezione provvisoria svolge un’attività lucrativa di durata indeterminata o assolve una formazione professionale di base al di fuori del Cantone di residenza, a condizione che l’interessato non percepisca l’aiuto sociale né per sé né per i propri familiari, che non sia ragionevole esigere la sua permanenza nel Cantone di residenza considerato il tragitto per recarsi al lavoro o l’orario di lavoro, o che il rapporto di lavoro sussista da almeno 12 mesi. Se sono soddisfatti questi requisiti, la SEM autorizza il cambiamento di Cantone.

Non è considerato ragionevole esigere la permanenza nel Cantone di residenza segnatamente se il tragitto per recarsi al lavoro è molto lungo (oltre 90 minuti per tragitto) o il luogo di lavoro non è raggiungibile con i trasporti pubblici o lo è solo difficilmente. Inoltre, può non essere ragionevole esigere spostamenti regolari tra luogo di residenza e luogo di lavoro a causa di lavoro notturno o a turni nonché se devono essere svolti incarichi di lavoro con breve preavviso. I criteri determinanti vanno stabiliti a livello di ordinanza analogamente alla normativa in vigore per le persone ammesse provvisoriamente (art. 67a OASA).

Se il beneficiario di una protezione provvisoria provoca per sua colpa lo scioglimento del rapporto di lavoro dopo il cambiamento di Cantone, secondo il diritto vigente possono essere ridotte o soppresse totalmente le prestazioni di aiuto sociale da esso percepite (art. 82 cpv. 2 i. c. d. con l’art. 83 cpv. 1 lett. e LAsi).

Cpv. 2

In presenza di una situazione che giustifica il diritto di cambiare Cantone secondo il capoverso 1, non devono sussistere motivi per la revoca dello statuto di protezione provvisoria secondo l’articolo 78 LAsi. Tra questi figura per esempio il fatto di aver ottenuto la protezione facendo dichiarazioni false o dissimulando fatti essenziali e l’aver attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera.

Questa disposizione corrisponde all’approccio normativo applicato per quanto riguarda il diritto di cambiare Cantone delle persone con permesso di dimora o di domicilio (art. 37 cpv. 2 e 3 LStrI) nonché delle persone ammesse provvisoriamente (art. 85b cpv. 4 LStrI).

6 Ripercussioni

6.1 Ripercussioni per la Confederazione

Promozione dell’attività lucrativa dei beneficiari di una protezione provvisoria

La notifica dei beneficiari di una protezione provvisoria che non hanno un impiego al SPC non ha alcuna ripercussione diretta sulle finanze o sul personale della Confederazione. La modifica di legge proposta genera tuttavia costi aggiuntivi per quanto riguarda l’AD. L’AD è finanziata principalmente grazie ai contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro. A ciò si aggiunge una partecipazione finanziaria annua della Confederazione e dei Cantoni al SPC e all’attuazione dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML), che copre circa la metà dei costi del SPC e dei PML.

A livello federale la modifica di legge proposta genera costi aggiuntivi al fondo di compensazione dell’AD, pari a circa 3000 franchi per persona in cerca d’impiego supplementare annunciata, calcolati secondo l’articolo 4 dell’ordinanza del 29 giugno 200150 sull’indennizzo delle spese d’esecuzione della LADI. A ciò si aggiungono spese pari a circa 1500 franchi per persona in cerca d’impiego notificata per i PML secondo l’articolo 59d LADI, più precisamente secondo l’articolo 2 dell’ordinanza del DEFR del 19 novembre 201951 sul rimborso dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Non è possibile quantificare la totalità delle ripercussioni finanziarie, giacché il calcolo dipende da varie componenti, tra cui il numero di persone interessate, il tasso di persone in cerca d’impiego del Cantone, le prestazioni di cui fruiscono le persone bisognose di protezione e la quota parte di beneficiari di una protezione provvisoria di cui è accertata la concorrenzialità sul mercato del lavoro che fruiscono già oggi (senza obbligo di notifica) delle offerte del SPC. In questo contesto va rilevato che le prestazioni del SPC devono essere finanziate per metà con i contributi della Confederazione e dei Cantoni all’AD stabiliti dalla legge (art. 90 lett. b, 90a cpv. 1 e 92 cpv. 7bis LADI). Se in futuro a fruire delle prestazioni del SPC vi sarà un numero chiaramente maggiore di persone in cerca d’impiego che non beneficiano delle indennità giornaliere, occorrerà eventualmente riesaminare l’entità di questi contributi. Al di là di ciò non si prevedono altre ripercussioni sulle finanze o sull’effettivo del personale.

Le domande di cambiamento di Cantone da parte di beneficiari di una protezione provvisoria secondo le diposizioni proposte saranno trattate dalla SEM come avvenuto finora, senza che siano necessari mezzi aggiuntivi in termini di finanze o personale. Vi potrebbe essere un certo aumento del carico di lavoro del personale del Tribunale amministrativo federale (TAF) a causa dell’estensione della possibilità di interporre ricorso contro le decisioni relative al cambiamento di Cantone. Le esperienze maturate sinora nel quadro delle possibilità di interporre ricorso contro le decisioni relative al cambiamento di Cantone per le persone ammesse provvisoriamente dimostrano tuttavia che il numero di ricorsi al TAF è quasi nullo.

L’aumento del tasso di occupazione dei beneficiari di una protezione provvisoria dovrebbe permettere alla Confederazione di risparmiare per quanto riguarda il sovvenzionamento (indennizzo delle spese di aiuto sociale dei Cantoni). Per ogni persona supplementare di età compresa tra i 25 e i 60 anni che esercita un’attività lucrativa e percepisce un salario lordo di oltre 600 franchi al mese, i contributi della Confederazione legati alla somma forfettaria si riducono in ragione di 18 882 franchi all’anno (stato 2026).

Agevolazione dell’ammissione di cittadini di Stati terzi che hanno conseguito una formazione in Svizzera (attuazione dell’affare 22.067)

Il rilascio di un permesso in vista di un soggiorno con attività lucrativa a un cittadino di Stato terzo che ha assolto in Svizzera uno studio superiore (università o scuola specializzata superiore) o una formazione postdottorato nel quadro di un contratto di lavoro o di un accordo di postdottorato compete alle autorità cantonali. Le loro decisioni preliminari sono sottoposte per approvazione alla SEM solo in casi particolari oppure laddove gli interessati violano in modo grave o ripetuto o espongono a pericolo la sicurezza e l’ordine pubblici in Svizzera o all’estero o costituiscono una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera (art. 1 lett. b OA-DFGP). Pertanto il progetto non ha ripercussioni finanziarie o sull’effettivo del personale per la Confederazione.

6.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Promozione dell’attività lucrativa dei beneficiari di una protezione provvisoria

Non si prevedono altre ripercussioni sulle finanze o sul personale dei Cantoni, oltre a quelle menzionate al numero 6.1, quali conseguenze della notifica dei beneficiari di una protezione provvisoria al SPC.

Grazie all’agevolazione del cambiamento di Cantone per i beneficiari di una protezione provvisoria che esercitano un’attività lucrativa è possibile promuovere una loro integrazione duratura nel mercato del lavoro. In tal modo, dopo cinque anni di permanenza in Svizzera, si ridurranno anche i costi per l’aiuto sociale sostenuti dai Cantoni. Tuttavia, non è possibile quantificare la portata di questa misura. Il cambiamento di Cantone potrebbe portare al versamento dell’aiuto sociale nel nuovo Cantone, se l’attività lucrativa non è duratura. Ciononostante, con la modifica proposta, in questi casi interverrà prima l’AD, poiché di norma gli interessati avranno rispettato il termine quadro per la fruizione delle prestazioni necessario a tal fine. Complessivamente non risultano quindi oneri aggiuntivi per i Cantoni.

Aumentando la quota di beneficiari di una protezione provvisoria che esercitano un’attività lucrativa si prevede di risparmiare sull’aiuto sociale. Non è possibile quantificare questi risparmi, che tuttavia dovrebbero superare nettamente i costi aggiuntivi per il SPC.

Agevolazione dell’ammissione di cittadini di Stati terzi che hanno conseguito una formazione in Svizzera (attuazione dell’affare 22.067)

Il progetto agevola l’accesso al mercato del lavoro nei riguardi dei cittadini di Stati terzi che hanno assolto una formazione professionale superiore o una formazione postdottorato nell’ambito di un contratto di lavoro o di un accordo di postdottorato in Svizzera. Il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora per esercitare un’attività lucrativa compete alle autorità cantonali (v. sopra). Ci si deve aspettare un leggero aumento delle domande presentate da stranieri con un diploma professionale superiore, che tuttavia dovrebbe poter essere gestito con le risorse attuali.

Non tutti gli stranieri che hanno assolto una formazione professionale superiore o una formazione postdottorato nell’ambito di un contratto di lavoro o di un accordo di postdottorato in Svizzera desiderano rimanere in Svizzera. Inoltre, chi desidera rimanere in Svizzera deve soddisfare anche le condizioni d’ammissione previste dalla LStrI (cfr. art. 18–24 LStrI) e svolgere in particolare un’attività lucrativa che rivesta un elevato interesse scientifico o economico (art. 21 cpv. 3 LStrI). A queste persone si applicano inoltre le misure limitative (art. 20 LStrI). Per beneficiare della normativa proposta, gli stranieri devono inoltre aver conseguito il loro diploma di scuola professionale superiore presso un istituto riconosciuto dalla SEFRI.

Queste persone, in particolare quelle tra loro che sostengono un esame federale di professione o un esame professionale federale superiore, vivono da diversi anni in Svizzera. Infatti, questi esami presuppongono una formazione di base in Svizzera e la prova di una formazione pluriennale. La maggior parte di queste persone dispone pertanto già di un permesso di dimora o di domicilio che consente di esercitare un’attività lucrativa.

Formazione professionale superiore

Secondo la statistica dei diplomi (SBA) dell’UST, nel 2024 hanno superato un esame di formazione professionale superiore in Svizzera 737 cittadini di Stati terzi, più precisamente 386 diplomi di una scuola specializzata superiore, 316 attestati professionali federali e 27 diplomi federali52. I cittadini dei Balcani e della Turchia rappresentano di gran lunga la maggior parte di questi neodiplomati. Si può pertanto presumere che la grande maggioranza dei cittadini di Stati terzi che conseguono in Svizzera un diploma di formazione professionale superiore dispongano già di un permesso di domicilio che li autorizza a svolgere un’attività lucrativa. Non è possibile stimare quanti entrano in Svizzera per assolvere una formazione professionale superiore. Con molta probabilità si tratta tuttavia di poche persone che svolgono perlopiù una formazione in una scuola professionale alberghiera.

Al momento le persone che hanno assolto una scuola professionale alberghiera svizzera sono ammesse solo molto di rado sul mercato del lavoro. Qualora il progetto venisse accettato il numero di domande per il rilascio di un permesso di soggiorno in vista di esercitare un’attività lucrativa dovrebbe aumentare leggermente. Nella maggior parte dei casi i richiedenti saranno persone che hanno assolto la loro formazione presso una scuola professionale alberghiera svizzera, ma anche persone che hanno portato a termine una formazione superiore in ambito sanitario.

Dottorato e postdottorato

Anche il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora agli stranieri che assolvono una formazione di dottorato o postdottorato in Svizzera compete alle autorità cantonali. Il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) non contiene statistiche che distinguono tra dottoranti stranieri e postdottorandi stranieri. Nel 2025 le autorità cantonali hanno rilasciato 1198 permessi di soggiorno di breve durata e di dimora a dottorandi o postdottorandi cittadini di Stati terzi (2024: 1165, 2023: 1404, 2022: 1204, 2021: 1308, 2020: 1108).

Non è quindi possibile determinare con precisione il numero di postdottorandi interessati dalla modifica proposta. Sono tuttavia possibili stime sulla base delle statistiche dell’UST.

Secondo un’analisi longitudinale dell’UST per il periodo 2015–202153, 2788 persone hanno conseguito nel 2015 una formazione postdottorato presso un’università svizzera (85,6 %), un istituto all’estero con borsa di mobilità del Fondo nazionale svizzero (FNS, 9,5 %) o un istituto partecipante a un progetto finanziato dal FNS (4,9 %).

Al momento di assumere l’impiego di postdottorato, il 53,3 per cento delle persone erano cittadini di uno Stato UE/AELS (1486 persone), il 25,3 per cento erano cittadini di Stati terzi (705 persone) e il 21,4 per cento erano cittadini svizzeri (597 persone). Prima di assumere l’impiego, il 61,8 per cento delle persone aveva vissuto fino a cinque anni in Svizzera. Solo l’8,3 non aveva mai vissuto in Svizzera.

Delle persone che hanno assunto un posto di postdottorato nel 2015 al massimo 705 sarebbero interessate dal progetto. Non tutte però desiderano rimanere in Svizzera al termine della formazione postdottorato. Secondo l’analisi longitudinale dell’UST, circa il 44 per cento degli stranieri che avevano iniziato la loro formazione postdottorato presso un’università svizzera hanno lasciato la Svizzera entro sei anni.

Con il presente progetto s’intende agevolare l’ammissione di queste persone in Svizzera. Già oggi, tuttavia, esse non hanno nessuna difficoltà a ottenere un permesso per esercitare un’attività lucrativa in Svizzera.

Di conseguenza, la valutazione più realistica è che le modifiche del presente progetto riguarderanno ogni anno alcune centinaia di postdottorandi.

6.3 Ripercussioni sull’economia

La promozione dell’integrazione nel mercato del lavoro consente la partecipazione attiva alla vita economica della Svizzera. Ciò contribuisce alla copertura del fabbisogno di manodopera.

Grazie alle numerose misure del Consiglio federale nell’ambito del collocamento nel mercato del lavoro, delle qualifiche e della comunicazione, l’integrazione nel mercato del lavoro dei beneficiari di uno statuto di protezione provvisoria è in costante aumento. Lo dimostra il tasso di occupazione di queste persone, che dal 2022 non ha cessato di aumentare54 per attestarsi a fine 2025 al 36 per cento (tra le persone entrate nel 2022 tale tasso è del 46 %). Parallelamente va diminuendo la dipendenza di queste persone dall’aiuto sociale.

Anche l’ammissione agevolata di cittadini di Stati terzi formati presso istituti di formazione riconosciuti in Svizzera contribuisce alla copertura del fabbisogno di manodopera. Questo in particolare in settori che in futuro vedranno aumentare ulteriormente il fabbisogno di manodopera a causa dello sviluppo demografico e che presentano una rilevanza sistemica come per esempio il settore sanitario, nel quale dalla pandemia da Covid la penuria di personale di cura è andata viepiù inasprendosi: prima della pandemia, infatti, nel settore delle cure vi erano oltre 9000 posti vacanti (terzo trimestre 2019), mentre secondo il monitoraggio nazionale delle cure, nel terzo trimestre 2025 tale cifra è salita a 13 38555.

6.4 Ripercussioni sulla società

Il principale motore dell’immigrazione è il mercato del lavoro. A causa dell’andamento demografico e della crescente penuria di manodopera, anche in futuro ci sarà bisogno di manodopera supplementare se si vorranno garantire a lungo termine benessere e sviluppo economico sostenibile. Al tempo stesso l’immigrazione e la crescita della popolazione che ne consegue comportano anche delle criticità. Per consentire alle imprese svizzere di reclutare la manodopera di cui abbisognano, per quanto possibile, all’interno del Paese, il Consiglio federale intende continuare a sfruttare il potenziale della manodopera residente.

Promuovendo l’integrazione nel mercato del lavoro dei beneficiari di una protezione provvisoria si favorisce anche la loro integrazione nella società svizzera, il che influisce positivamente sull’accettazione di queste persone da parte della società. La partecipazione al mercato del lavoro degli stranieri, in particolare quelli provenienti dal settore dell’asilo, è un importante fattore d’integrazione.

Il Consiglio federale prevede effetti positivi sull’offerta di manodopera qualificata già residente in Svizzera. Oltre a ciò, ci si aspetta che l’ammissione agevolata di cittadini di Stati terzi formati presso istituti riconosciuti in Svizzera contribuisca a valorizzare la formazione professionale superiore e a rafforzare la buona reputazione della formazione svizzera all’estero.

7 Aspetti giuridici

7.1 Costituzionalità

Il progetto si basa sull’articolo 121 capoverso 1 Cost., secondo cui la legislazione sull’entrata, l’uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri nonché sulla concessione dell’asilo compete alla Confederazione.

La proposta agevolazione dell’accesso al mercato del lavoro per stranieri che hanno conseguito una formazione professionale superiore o una formazione postdottorato nell’ambito di un contratto di lavoro o di un accordo di postdottorato in Svizzera e la cui attività riveste un elevato interesse scientifico o economico (art. 21 cpv. 3 D-LStrI) è compatibile con l’articolo 121a Cost. Infatti, il rilascio di un primo permesso di soggiorno di breve durata o di dimora per esercitare un’attività lucrativa continua a sottostare a disposizioni limitative (art. 20 LStrI). Con questo la Svizzera conserva la possibilità di gestire autonomamente l’immigrazione di questo gruppo di persone applicando tetti massimi e contingenti.

7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Negli ambiti interessati non sussistono impegni internazionali rilevanti della Svizzera. Inoltre, le modifiche di legge proposte sono conformi al diritto europeo, giacché lo stesso non prevede pertinenti obblighi.

7.3 Forma dell’atto

Il presente progetto mira ad agevolare l’ammissione sul mercato del lavoro di cittadini di Stati terzi formati in Svizzera e di beneficiari di una protezione provvisoria e a ridurre, in tal modo, la loro dipendenza dall’aiuto sociale. Le modifiche di legge necessarie a tal fine devono pertanto essere presentate nel medesimo progetto. Secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost. tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale.

7.4 Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non prevede né nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa. Il progetto non sottostà pertanto al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

7.5 Protezione dei dati

L’obbligo di notifica dei beneficiari di una protezione provvisoria che non hanno un impiego presso il SPC necessita di una base legale per quanto riguarda lo scambio di dati, base che viene istituita con il presente progetto.