FF 2026 1597
Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) (Promozione dell’attività lucrativa dei beneficiari di una protezione provvisoria e agevolazione dell’ammissione di cittadini di Stati terzi che hanno conseguito una formazione in Svizzera) (Disegno)
(LStrI)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 maggio 20261,
decreta:
I
La legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri e la loro integrazione è modificata come segue:
Art. 21 cpv. 3, primo periodo
In deroga al capoverso 1, lo straniero che ha conseguito un diploma universitario o un titolo di formazione professionale superiore svizzeri o ultimato una formazione postdottorato in Svizzera può essere ammesso in Svizzera se la sua attività lucrativa riveste un elevato interesse scientifico o economico. …
Art. 53 cpv. 5
Le autorità cantonali di aiuto sociale annunciano al servizio pubblico di collocamento i rifugiati riconosciuti, le persone ammesse provvisoriamente e le persone bisognose di protezione che non hanno un impiego.
II
La legge del 26 giugno 19983 sull’asilo è modificata come segue:
Inserire prima del titolo della sezione 4
Art. 75a Cambiamento di Cantone in caso di attività lucrativa
La persona bisognosa di protezione che esercita un’attività lucrativa di durata indeterminata o assolve una formazione professionale di base in un Cantone diverso da quello in cui risiede può presentare alla SEM una domanda di cambiamento di Cantone:
La SEM autorizza il cambiamento di Cantone se:
la persona bisognosa di protezione non percepisce l’aiuto sociale né per sé né per i propri familiari; e
il rapporto di lavoro sussiste da almeno 12 mesi oppure, considerato il tragitto per recarsi al lavoro o l’orario di lavoro, non è ragionevole esigere la permanenza nel Cantone di residenza.
Il cambiamento di Cantone non è autorizzato in presenza di un motivo di revoca di cui all’articolo 78.
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.