FF 2026 1760
Decreto federale concernente l’iniziativa popolare «Per una limitazione dei fuochi d’artificio»
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1;
esaminata l’iniziativa popolare «Per una limitazione dei fuochi d’artificio», depositata il 3 novembre 20232;
visto il messaggio del Consiglio federale del 16 ottobre 20243,
decreta:
Art. 1
L’iniziativa popolare del 3 novembre 2023 «Per una limitazione dei fuochi d’artificio» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.
L’iniziativa ha il tenore seguente:
La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 74a Fuochi d’artificio
La vendita e l’uso di fuochi d’artificio rumorosi sono vietati.
Per eventi d’importanza sovraregionale l’autorità cantonale competente può, su richiesta, accordare autorizzazioni eccezionali.
L’esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione.
Art. 197 n. 154
Disposizione transitoria dell’articolo 74a (Fuochi d’artificio)
Le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 74a entrano in vigore entro due anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.
Art. 2
L’Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l’iniziativa.
Consiglio nazionale, 19 giugno 2026 Il presidente: Pierre-André Page | Consiglio degli Stati, 19 giugno 2026 Il presidente: Stefan Engler |