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Legge federale sulla riabilitazione dei volontari della Resistenza francese e della Resistenza italiana

BBl 2026 1761 · Foglio federale

Del 30 giu 2026

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bbl-ff-ff/2026-1761/it/legge-federale-sulla-riabilitazione-dei-volontari-della-resistenza-francese-e-della-resistenza-italiana

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Foglio federale
Fonte

FF 2026 1761

Legge federale sulla riabilitazione dei volontari della Resistenza francese e della Resistenza italiana

Preambolo

Legge federale
sulla riabilitazione dei volontari
della Resistenza francese
e della Resistenza italiana

del 19 giugno 2026

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 60 capoverso 1, 121 capoverso 1 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale1;
visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 31 ottobre 20252;
visto il parere del Consiglio federale del 14 gennaio 20263,

decreta:

Art. 1 Scopo

La presente legge intende rendere giustizia alle persone che sono state sanzionate per aver difeso la libertà e la democrazia sostenendo la Resistenza francese o la Resistenza italiana durante la Seconda guerra mondiale.

Art. 2 Riabilitazione

Le persone che sono state sanzionate per aver partecipato o tentato di partecipare alle ostilità durante la Seconda guerra mondiale al fianco della Resistenza francese o della Resistenza italiana, o per aver prestato sostegno a uno di questi movimenti, sono riabilitate.

Art. 3 Conseguenze giuridiche

La riabilitazione determina l’annullamento delle sentenze e delle decisioni emanate da autorità federali o cantonali, nella misura in cui abbiano pronunciato una pena, sanzione amministrativa o pena accessoria:

  1. connessa con uno degli atti menzionati nell’articolo 2;

  2. per violazione di altre disposizioni del diritto penale o amministrativo strettamente connesse con gli atti menzionati nell’articolo 2.

La riabilitazione non dà diritto né a risarcimento del danno né a indennità a titolo di riparazione morale per le sanzioni pronunciate o per le conseguenze indirette di sentenze penali o di decisioni amministrative.

Art. 4 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 19 giugno 2026

Il presidente: Pierre-André Page
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 19 giugno 2026

Il presidente: Stefan Engler
La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 30 giugno 2026

Termine di referendum: 8 ottobre 2026