FF 2026 1770
Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (Conferimento del carattere obbligatorio generale ai salari minimi inferiori ai salari minimi cantonali)
Preambolo
Legge federale
concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro
(Conferimento del carattere obbligatorio generale ai salari minimi inferiori ai salari minimi cantonali)
Modifica del 19 giugno 2026
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 13 dicembre 20241,
decreta:
I
La legge federale del 28 settembre 19562 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 4 e 5
Le disposizioni sul salario minimo contenute in un contratto collettivo di lavoro cui è conferito carattere obbligatorio generale prevalgono sulle disposizioni di diverso tenore del diritto cantonale.
Nei Cantoni in cui, all’entrata in vigore della modifica del 19 giugno 2026, le disposizioni cantonali sul salario minimo prevalevano su quelle di un contratto collettivo di lavoro cui è conferito carattere obbligatorio generale, il capoverso 4 si applica soltanto se le disposizioni sul salario minimo di siffatto contratto prevedono un salario minimo superiore al salario minimo cantonale vigente all’entrata in vigore del capoverso 4. Sino a quando ciò non sia il caso, si applica il salario minimo cantonale dell’importo vigente all’entrata in vigore del capoverso 4.
Art. 2 n. 4
Il conferimento del carattere obbligatorio generale è subordinato alle condizioni seguenti:
il contratto collettivo non deve violare l’eguaglianza davanti alla legge né essere contrario alle disposizioni imperative del diritto federale o cantonale, riservato l’articolo 358 del Codice delle obbligazioni3; le disposizioni sul salario minimo possono essere dichiarate di carattere obbligatorio generale anche se sono contrarie alle disposizioni imperative del diritto cantonale;
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 19 giugno 2026 Il presidente: Pierre-André Page | Consiglio degli Stati, 19 giugno 2026 Il presidente: Stefan Engler |
Data della pubblicazione: 30 giugno 2026
Termine di referendum: 8 ottobre 2026