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Decreto federale concernente l’iniziativa popolare «No a una Svizzera da 10 milioni! (Iniziativa per la sostenibilità)»

BBl 2026 17 · Foglio federale

Del 7 gen 2026

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bbl-ff-ff/2026-17/it/decreto-federale-concernente-l-iniziativa-popolare-no-a-una-svizzera-da-10-milioni-iniziativa-per-la-sostenibilita

Consultato il 4 set 2026

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  3. Foglio federale
Fonte

Oggetto parlamentare: «No a una Svizzera da 10 milioni! (Iniziativa per la sostenibilità)». Iniziativa popolare (25.026)

FF 2026 17

Decreto federale concernente l’iniziativa popolare «No a una Svizzera da 10 milioni! (Iniziativa per la sostenibilità)»

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1;
esaminata l’iniziativa popolare «No a una Svizzera da 10 milioni! (Iniziativa per la sostenibilità)», depositata il 3 aprile 20242;
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 marzo 20253,

decreta:

Art. 1

L’iniziativa popolare del 3 aprile 2024 «No a una Svizzera da 10 milioni! (Iniziativa per la sostenibilità)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

L’iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 73a Sviluppo sostenibile della popolazione

Prima del 2050 la popolazione residente permanente della Svizzera non può superare i dieci milioni di abitanti. Dal 2050 il Consiglio federale può, mediante ordinanza, innalzare ogni anno il limite nella misura dell’incremento naturale. La Confederazione assicura che tale limite sia rispettato.

Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni prendono provvedimenti per uno sviluppo sostenibile della popolazione, volti in particolare a proteggere l’ambiente e nell’interesse della conservazione duratura delle basi naturali della vita, dell’efficienza delle infrastrutture, dell’assistenza sanitaria e delle assicurazioni sociali svizzere.

La popolazione residente permanente si compone dei cittadini svizzeri con domicilio principale in Svizzera e dei cittadini stranieri con un titolo di soggiorno di almeno 12 mesi o che risiedono in Svizzera da almeno 12 mesi.

Art. 197 n. 154

Disposizione transitoria dell’art. 73a (Sviluppo sostenibile della popolazione)

Se la popolazione residente permanente della Svizzera supera i nove milioni e mezzo di abitanti prima del 2050, per garantire il rispetto del limite di cui all’articolo 73a capoverso 1 il Consiglio federale e l’Assemblea federale, nell’ambito delle loro competenze, prendono provvedimenti riguardanti in particolare il settore dell’asilo e del ricongiungimento familiare. Il Consiglio federale sottopone un disegno di legge in tal senso all’Assemblea federale. Dal momento del superamento del limite, alle persone ammesse provvisoriamente non sono accordati permessi di dimora o di domicilio né la cittadinanza svizzera o altri diritti di rimanere. Sono fatte salve le disposizioni cogenti del diritto internazionale. Per garantire il rispetto del limite di cui all’articolo 73a capoverso 1, il Consiglio federale si adopera inoltre per rinegoziare gli accordi internazionali che favoriscono la crescita della popolazione, siano essi giuridicamente vincolanti o meno, oppure per negoziare clausole d’eccezione o di salvaguardia. Se un accordo prevede simili clausole, il Consiglio federale le invoca.

Se la popolazione residente permanente della Svizzera supera il limite di cui all’articolo 73a capoverso 1, il Consiglio federale e l’Assemblea federale prendono tutti i provvedimenti a loro disposizione perché questo sia rispettato. Il capoverso 1 si applica per analogia. Devono tuttavia essere denunciati il prima possibile gli accordi internazionali ai sensi del capoverso 1, in particolare il Patto mondiale del 19 dicembre 2018 per una migrazione sicura, ordinata e regolare (Patto globale ONU sulla migrazione), sempre che la Svizzera lo abbia firmato. Se, due anni dopo il primo superamento, il limite di cui all’articolo 73a capoverso 1 non è ancora rispettato e non è stato possibile negoziare o invocare alcuna clausola d’eccezione o di salvaguardia che ne garantisca il rispetto, l’Accordo del 21 giugno 19995 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone) deve essere denunciato il prima possibile.

Entro un anno dall’accettazione dell’articolo 73a da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le disposizioni d’esecuzione. L’ordinanza ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale.

Art. 2

L’Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l’iniziativa.

Consiglio nazionale, 19 dicembre 2025

Il presidente: Pierre-André Page
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 19 dicembre 2025

Il presidente: Stefan Engler
La segretaria: Martina Buol