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Decreto federale concernente l’iniziativa popolare «Per la protezione della democrazia diretta in relazione ai parchi eolici (Iniziativa per la protezione dei Comuni)» (Disegno)

BBl 2026 1803 · Foglio federale

Del 1 lug 2026

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bbl-ff-ff/2026-1803/it/decreto-federale-concernente-l-iniziativa-popolare-per-la-protezione-della-democrazia-diretta-in-relazione-ai-parchi-eolici-iniziativa-per-la-protezione-dei-comuni-disegno

Consultato il 4 set 2026

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  3. Foglio federale
Fonte

Oggetto parlamentare: «Per la protezione della democrazia diretta in relazione ai parchi eolici (Iniziativa per la protezione dei Comuni)». Iniziativa popolare (26.055)

FF 2026 1803

Decreto federale concernente l’iniziativa popolare «Per la protezione della democrazia diretta in relazione ai parchi eolici (Iniziativa per la protezione dei Comuni)» (Disegno)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1;
esaminata l’iniziativa popolare «Per la protezione
della democrazia diretta in relazione ai parchi eolici
(Iniziativa per la protezione dei Comuni)», depositata il 25 luglio 20252;
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 giugno 20263,

decreta:

Art. 1

L’iniziativa popolare del 25 luglio 2025 «Per la protezione della democrazia diretta in relazione ai parchi eolici (Iniziativa per la protezione dei Comuni)», è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

L’iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 89 cpv. 64

I progetti di impianti eolici con un’altezza complessiva pari o superiore a 30 metri richiedono il consenso del Popolo del Comune di ubicazione, nonché dei Comuni limitrofi particolarmente interessati da tali impianti. La documentazione relativa ai progetti deve fornire informazioni concrete sulle singole ubicazioni, sulle dimensioni delle costruzioni, sull’urbanizzazione nonché sulle principali ripercussioni degli impianti eolici.

Art. 197 n. 165

Disposizione transitoria dell’art. 89 cpv. 6 (Impianti eolici)

Gli impianti eolici le cui torri il 1° maggio 2024 non erano ancora state erette, necessitano del consenso successivo del Popolo del Comune di ubicazione e dei Comuni limitrofi particolarmente interessati da tali impianti, salvo che tale consenso sia già stato dato.

Se il consenso non è dato, gli impianti eolici e tutti gli impianti e le costruzioni connessi devono essere demoliti entro 18 mesi a spese dei costruttori. Lo stato anteriore deve essere ripristinato.

Sono eccettuati da tali disposizioni i progetti di impianti eolici di La Joux-du Plâne, Crêt-Meuron, Monteperreux e Montagne de Buttes nel Cantone di Neuchâtel, sempre che gli stessi non subiscano dopo il 1° maggio 2024 modifiche che richiedono un adeguamento del piano di utilizzazione o una nuova procedura per l’ottenimento del permesso di costruzione.

Art. 2

L’Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l’iniziativa.