FF 2026 1844
Codice delle obbligazioni (Prolungamento del congedo per attività giovanili extrascolastiche) (Disegno)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 giugno 20261,
decreta:
I
Il Codice delle obbligazioni2 è modificato come segue:
Art. 329e cpv. 1
Ogni anno di servizio, il datore di lavoro deve concedere al lavoratore, sino ai 30 anni compiuti, un congedo giovanile della durata massima complessiva di due settimane di lavoro per consentirgli di svolgere un’attività giovanile extrascolastica non retribuita, direttiva, assistenziale o consultiva, in ambito culturale o sociale, nonché di seguire una formazione o una formazione continua in questo campo.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.