FF 2026 22
Legge federale sul materiale bellico (LMB)
Preambolo
Legge federale
sul materiale bellico
(LMB)
Modifica del 19 dicembre 2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 febbraio 20251,
decreta:
I
La legge federale del 13 dicembre 19962 sul materiale bellico è modificata come segue:
Sostituzione di espressioni
Negli articoli 16 capoverso 2 e 19 capoverso 2 «circostanze eccezionali» è sostituito con «circostanze straordinarie».
Nell’articolo 23 «eventi straordinari» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «circostanze straordinarie».
Art. 18 Dichiarazioni di non riesportazione; deroghe
Se necessario per motivi di politica estera, di politica di neutralità o di politica di sicurezza, il Consiglio federale può esigere dal destinatario statale finale una dichiarazione di non riesportazione.
In linea di principio, si rinuncia alla dichiarazione di non riesportazione per le componenti o gli assemblaggi di materiale bellico qualora sia appurato che la fornitura si inserisce in una catena internazionale di creazione del valore.
Art. 22a cpv. 2bis
Il capoverso 2 lettera a non si applica ai Paesi per i quali il Consiglio federale prevede deroghe al rilascio di autorizzazioni specifiche in base agli articoli 15 capoverso 2, 16a capoverso 2 e 20 capoverso 3. Le domande d’esportazione verso tali Paesi sono accolte, salvo nel caso in cui circostanze straordinarie e gli interessi della Svizzera in materia di politica estera, di politica di neutralità o di politica di sicurezza impongano un rifiuto.
Art. 22b Deroga del Consiglio federale ai criteri per l’autorizzazione di affari con l’estero
Il Consiglio federale può, ferme le condizioni di cui all’articolo 22, derogare ai criteri di autorizzazione di cui all’articolo 22a:
se subentrano circostanze straordinarie; e
se necessario alla salvaguardia degli interessi di politica estera o di politica di sicurezza del Paese.
Se la deroga è concessa mediante decisione, il Consiglio federale informa le Commissioni della politica di sicurezza dell’Assemblea federale al più tardi 24 ore dopo la propria decisione.
Se la deroga è concessa mediante ordinanza, il Consiglio federale ne limita adeguatamente la durata di validità; questa è di quattro anni al massimo. Il Consiglio federale può prorogare l’ordinanza una sola volta. In tal caso, l’ordinanza decade sei mesi dopo l’entrata in vigore della proroga qualora entro tale termine il Consiglio federale non sottoponga all’Assemblea federale un disegno di adeguamento dei criteri di autorizzazione di cui all’articolo 22a.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 19 dicembre 2025 Il presidente: Stefan Engler | Consiglio nazionale, 19 dicembre 2025 Il presidente: Pierre-André Page |
Data della pubblicazione: 7 gennaio 2026
Termine di referendum: 17 aprile 2026