FF 2026 23
Legge federale concernente l’estensione della compensazione delle perdite
Preambolo
Legge federale
concernente l’estensione della compensazione delle perdite
del 19 dicembre 2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 novembre 20241,
decreta:
I
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge federale del 14 dicembre 19902 sull’imposta federale diretta
Art. 6 cpv. 3, secondo periodo
… Se un’impresa svizzera compensa le perdite subite da uno stabilimento d’impresa situato all’estero con degli utili realizzati in Svizzera e lo stabilimento d’impresa registra degli utili nel corso dei dieci anni seguenti, si deve procedere a una revisione della tassazione iniziale, fino a concorrenza dell’ammontare degli utili compensati nello Stato dello stabilimento d’impresa; in questo caso, la perdita subita dallo stabilimento d’impresa all’estero è presa in considerazione a posteriori in Svizzera solo per determinare l’aliquota d’imposta. …
Art. 31 cpv. 1
Le perdite dei dieci esercizi precedenti il periodo fiscale (art. 40) possono essere dedotte, in quanto non se ne sia potuto tenere conto al momento del calcolo del reddito imponibile di tali anni.
Art. 52 cpv. 3, terzo periodo
… Se detto stabilimento d’impresa realizza utili nel corso dei dieci anni successivi, un’ulteriore imposizione verrà effettuata in questi esercizi nella misura in cui i riporti di perdite sono compensati nello Stato dello stabilimento d’impresa. …
Art. 67 cpv. 1
Dall’utile netto del periodo fiscale possono essere dedotte le perdite dei dieci esercizi precedenti il periodo fiscale (art. 79), in quanto non se ne sia potuto tenere conto per il calcolo dell’utile netto imponibile di tali anni.
Art. 205i Disposizione transitoria della modifica del 19 dicembre 2025
Alle perdite subite prima del periodo fiscale 2020 da uno stabilimento d’impresa di un’impresa svizzera situato all’estero si applica l’articolo 6 capoverso 3 del diritto anteriore.
Alle perdite da attività lucrativa indipendente subite prima del periodo fiscale 2020 si applica l’articolo 31 capoverso 1 del diritto anteriore.
Art. 207c Disposizione transitoria della modifica del 19 dicembre 2025
Alle perdite subite prima del periodo fiscale 2020 da uno stabilimento d’impresa di un’impresa svizzera situato all’estero si applica l’articolo 52 capoverso 3 del diritto anteriore.
Alle perdite subite prima del periodo fiscale 2020 da una persona giuridica si applica l’articolo 67 capoverso 1 del diritto anteriore.
2. Legge federale del 14 dicembre 19903 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni
Art. 10 cpv. 2
Le perdite dei dieci esercizi commerciali che precedono il periodo fiscale (art. 15) possono essere dedotte, in quanto non se ne sia potuto tenere conto per il calcolo del reddito imponibile di tali anni.
Art. 25 cpv. 2
Dall’utile netto del periodo fiscale possono essere dedotte le perdite dei dieci esercizi commerciali che precedono il periodo fiscale (art. 31 cpv. 2), in quanto non se ne sia potuto tenere conto per il calcolo dell’utile netto imponibile di tali anni.
Art. 78j Disposizioni transitorie della modifica del 19 dicembre 2025
Alle perdite da attività lucrativa indipendente subite prima del periodo fiscale 2020 si applica l’articolo 10 capoverso 2 del diritto anteriore.
Alle perdite subite prima del periodo fiscale 2020 da una persona giuridica si applica l’articolo 25 capoverso 2 del diritto anteriore.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 19 dicembre 2025 Il presidente: Pierre-André Page | Consiglio degli Stati, 19 dicembre 2025 Il presidente: Stefan Engler |
Data della pubblicazione: 7 gennaio 2026
Termine di referendum: 17 aprile 2026