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Legge federale sulla verifica degli investimenti esteri (Legge sulla verifica degli investimenti, LVI)

BBl 2026 31 · Foglio federale

Del 7 gen 2026

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bbl-ff-ff/2026-31/it/legge-federale-sulla-verifica-degli-investimenti-esteri-legge-sulla-verifica-degli-investimenti-lvi

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Foglio federale
Fonte

Oggetto parlamentare: Legge sulla verifica degli investimenti (23.086)

FF 2026 31

Legge federale sulla verifica degli investimenti esteri (Legge sulla verifica degli investimenti, LVI)

Preambolo

Legge federale
sulla verifica degli investimenti esteri

(Legge sulla verifica degli investimenti, LVI)

del 19 dicembre 2025

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 95 e 101 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 dicembre 20232,

decreta:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e campo d’applicazione

La presente legge ha lo scopo di impedire le acquisizioni di imprese svizzere da parte di investitori esteri quando tali acquisizioni compromettano o minaccino l’ordine e la sicurezza pubblici della Svizzera.

Si applica alle acquisizioni di imprese svizzere di diritto privato e di diritto pubblico da parte di investitori statali esteri.

Art. 2 Definizioni

Nella presente legge s’intende per:

  1. acquisizione: ogni operazione mediante la quale uno o più investitori assumono il controllo diretto o indiretto di una o più imprese fino allora indipendenti o di una parte di esse, in particolare mediante una fusione, l’acquisto di una partecipazione al capitale o la conclusione di un contratto;

  2. impresa: un richiedente o un offerente di beni e servizi nel processo economico, indipendentemente dal suo statuto giuridico o dalla sua forma organizzativa;

  3. impresa svizzera: un’impresa iscritta nel registro di commercio svizzero;

  4. investitore statale estero: una delle seguenti persone o dei seguenti enti che intendono acquisire un’impresa svizzera:

    1. un organo statale estero,

    2. un’impresa la cui amministrazione centrale non è ubicata in Svizzera e che è controllata direttamente o indirettamente da un organo statale estero,

    3. una società con capacità patrimoniale che è controllata direttamente o indirettamente da un organo statale estero,

    4. una persona fisica o giuridica che agisce per conto di un organo statale estero.

Sezione 2 Obbligo di approvazione

Art. 3 Acquisizioni soggette ad approvazione

Le acquisizioni delle seguenti imprese svizzere da parte di investitori statali esteri necessitano di previa approvazione se, nei due esercizi precedenti la presentazione della relativa domanda, su scala mondiale tali imprese hanno contato in media almeno 50 posti a tempo pieno o hanno realizzato in media una cifra d’affari annua di almeno 10 milioni di franchi:

  1. imprese che producono beni o trasferiscono beni immateriali:

    1. la cui importanza è fondamentale per garantire la capacità d’impiego dell’esercito svizzero, di altre istituzioni federali responsabili della sicurezza dello Stato o di programmi spaziali a cui la Svizzera partecipa nel quadro di accordi internazionali, e

    2. la cui esportazione o trasferimento all’estero sono soggetti ad autorizzazione secondo la legge federale del 13 dicembre 19963 sul materiale bellico o la legge del 13 dicembre 19964 sul controllo dei beni a duplice impiego;

  2. imprese che gestiscono o controllano reti elettriche svizzere di trasporto o di distribuzione del livello di rete 3 o inferiore, se il volume annuale fornito è almeno pari a 450 GWh;

  3. imprese che gestiscono o controllano impianti svizzeri per la produzione di elettricità con una potenza di almeno 100 MW;

  4. imprese che gestiscono o controllano condotte svizzere ad alta pressione per il gas naturale;

  5. imprese che forniscono acqua a più di 100 000 abitanti in Svizzera;

  6. imprese che forniscono alle autorità svizzere sistemi o servizi informatici di cruciale importanza per la sicurezza.

Le acquisizioni delle seguenti imprese svizzere da parte di investitori statali esteri necessitano di previa approvazione se, nei due esercizi precedenti la presentazione della relativa domanda, su scala mondiale tali imprese hanno realizzato in media una cifra d’affari annua o, nel caso delle banche, ricavi lordi annui di almeno 100 milioni di franchi:

  1. ospedali universitari e ospedali generali svizzeri che offrono cure centralizzate;

  2. imprese operanti nel settore della ricerca, dello sviluppo, della produzione o della distribuzione di medicamenti, dispositivi medici, vaccini o dispositivi medici di protezione individuale;

  3. imprese che gestiscono o controllano punti nodali svizzeri importanti per il trasporto di merci e viaggiatori, segnatamente porti, aeroporti e impianti di trasbordo per il traffico combinato;

  4. imprese che gestiscono o controllano infrastrutture ferroviarie svizzere;

  5. imprese che gestiscono o controllano importanti centri svizzeri di distribuzione di derrate alimentari;

  6. imprese che gestiscono o controllano reti di telecomunicazione svizzere;

  7. imprese che gestiscono o controllano infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica secondo l’articolo 25 capoverso 2 della legge del 19 giugno 20155 sull’infrastruttura finanziaria;

  8. banche di rilevanza sistemica secondo l’articolo 8 capoverso 3 della legge dell’8 novembre 19346 sulle banche.

Se necessario per garantire l’ordine e la sicurezza pubblici, il Consiglio federale può estendere l’obbligo di approvazione a ulteriori categorie di imprese svizzere per 12 mesi al massimo. Può prolungare questo termine di 12 mesi al massimo.

Il Consiglio federale può esentare dall’obbligo di approvazione le acquisizioni effettuate da investitori statali esteri di determinati Stati se con tali Stati vi è una cooperazione sufficiente a evitare pericoli e minacce per l’ordine e la sicurezza pubblici. Persegue l’obiettivo dell’esenzione reciproca.

Art. 4 Criteri di approvazione

Un’acquisizione è approvata se non vi è motivo di ritenere che essa comprometta o minacci l’ordine e la sicurezza pubblici.

In particolare, si considera se:

  1. l’investitore statale estero prende o ha preso parte ad attività che hanno o hanno avuto un impatto negativo sull’ordine e la sicurezza pubblici della Svizzera o di altri Stati;

  2. l’investitore statale estero o il suo Stato di origine tenta o ha tentato di ottenere informazioni sull’impresa svizzera ricorrendo ad attività di spionaggio;

  3. l’investitore statale estero pratica o ha praticato attività di spionaggio;

  4. nei confronti dell’investitore statale estero sono state pronunciate, direttamente o indirettamente, sanzioni secondo la legge del 22 marzo 20027 sugli embarghi;

  5. i servizi, i prodotti o le infrastrutture dell’impresa svizzera sono sostituibili in tempo utile;

  6. grazie all’acquisizione l’investitore statale estero accede a informazioni rilevanti ai fini della sicurezza o a dati personali degni di particolare protezione secondo la legge federale del 25 settembre 20208 sulla protezione dei dati.

L’approvazione di un’acquisizione può essere subordinata a oneri o condizioni se in tal modo è possibile evitare che l’ordine e la sicurezza pubblici siano compromessi o minacciati.

Sezione 3 Procedura di approvazione

Art. 5 Decisione preliminare

Le imprese svizzere possono chiedere alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) di determinare preliminarmente in modo vincolante se l’acquisizione è soggetta ad approvazione.

La SECO si pronuncia di norma entro due mesi dalla ricezione della domanda completa.

La decisione preliminare ha una validità di 12 mesi. Su richiesta, la validità può essere prorogata una volta di 12 mesi.

L’impresa svizzera comunica alla SECO ogni modifica essenziale, in particolare quelle riguardanti il suo settore d’attività o le sue dimensioni.

La SECO può revocare la decisione preliminare se sono intervenute modifiche essenziali, in caso di inosservanza dell’obbligo di comunicazione o se la decisione è stata pronunciata sulla base di indicazioni false.

Il Consiglio federale definisce i documenti da accludere alla domanda.

Art. 6 Domanda

L’investitore statale estero deve presentare una domanda alla SECO prima di procedere a un’acquisizione soggetta ad approvazione.

Il Consiglio federale definisce i documenti da accludere alla domanda.

Art. 7 Approvazione diretta o avvio di una procedura di verifica

D’intesa con le unità amministrative cointeressate e previa consultazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), la SECO decide entro un mese dalla ricezione della domanda completa se l’acquisizione può essere direttamente approvata o se occorre avviare una procedura di verifica.

In caso di disaccordo è avviata una procedura di verifica.

La decisione è notificata per scritto all’investitore statale estero e all’impresa svizzera. La comunicazione dell’avvio di una procedura di verifica non costituisce una decisione.

Art. 8 Procedura di verifica

Se è avviata una procedura di verifica, d’intesa con le unità amministrative cointeressate e previa consultazione del SIC la SECO decide entro tre mesi dall’avvio della procedura se approvare l’acquisizione.

La decisione è deferita al Consiglio federale se:

  1. la SECO o un’unità amministrativa cointeressata si oppone all’approvazione dell’acquisizione; o

  2. la decisione ha notevole rilevanza politica.

La decisione è notificata per scritto all’investitore statale estero e all’impresa svizzera.

Gli effetti di diritto civile di un’acquisizione soggetta ad approvazione rimangono sospesi sino all’approvazione.

Art. 9 Approvazione tacita e proroga dei termini

In assenza di una decisione entro i termini di cui agli articoli 7 capoverso 1 e 8 capoverso 1, l’acquisizione si considera approvata.

La SECO può prorogare i termini se:

  1. la verifica è ostacolata da circostanze imputabili all’investitore statale estero o all’impresa svizzera;

  2. sono attese informazioni necessarie da parte di un’autorità estera; o

  3. la decisione è deferita al Consiglio federale.

La proroga è notificata per scritto all’investitore statale estero e all’impresa svizzera.

Art. 10 Unità amministrative cointeressate

La SECO designa caso per caso le unità amministrative cointeressate. Possono essere designate soltanto le unità dell’Amministrazione federale centrale.

Sono considerate in ogni caso unità cointeressate:

  1. la Segreteria di Stato del Dipartimento federale degli affari esteri;

  2. la Segreteria di Stato della politica di sicurezza.

Art. 11 Procedura d’urgenza

Se è necessario per proteggere l’ordine o la sicurezza pubblici, il Consiglio federale può approvare direttamente un’acquisizione soggetta ad approvazione.

Art. 12 Avvio d’ufficio della procedura

Se vi è motivo di ritenere che l’obbligo di approvazione sia disatteso o eluso, la SECO avvia d’ufficio la procedura di approvazione.

In tal caso, il termine di cui all’articolo 7 capoverso 1 decorre dal momento in cui la SECO è in possesso dei documenti che devono essere contenuti nella domanda di cui all’articolo 6.

Art. 13 Obbligo di fornire informazioni

L’investitore statale estero, l’impresa svizzera e le altre persone coinvolte nell’acquisizione sono tenuti a fornire alla SECO le informazioni e i documenti di cui questa necessita per eseguire una verifica approfondita.

Sezione 4 Protezione dei dati e assistenza amministrativa

Art. 14 Trattamento dei dati

Se necessario ai fini della verifica degli investimenti, la SECO, le unità amministrative cointeressate e il SIC possono trattare i seguenti dati personali degni di particolare protezione concernenti le persone fisiche coinvolte nell’acquisizione:

  1. dati concernenti le opinioni o attività religiose, filosofiche o politiche;

  2. dati concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali.

Art. 15 Collaborazione con autorità svizzere

L’organo della SECO preposto alla verifica degli investimenti e altre autorità svizzere si prestano assistenza amministrativa e sostegno nell’adempimento dei rispettivi compiti.

Nel quadro dell’assistenza amministrativa, le autorità svizzere possono comunicare all’organo della SECO preposto alla verifica degli investimenti anche i seguenti dati concernenti persone fisiche e giuridiche coinvolte in un’acquisizione, in quanto siano necessari ai fini dell’esecuzione della presente legge:

  1. dati concernenti le opinioni o attività religiose, filosofiche o politiche;

  2. dati concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali;

  3. dati concernenti segreti professionali, d’affari o di fabbricazione.

Su richiesta, i seguenti organi forniscono alla SECO informazioni, in quanto siano necessarie ai fini dell’esecuzione della presente legge e sempre che non vi si oppongano obblighi legali di serbare il segreto o motivi legali di diniego:

  1. l’Ufficio federale della protezione della popolazione;

  2. l’Ufficio federale della cibersicurezza;

  3. l’Ufficio federale di polizia;

  4. l’Ufficio federale dell’armamento;

  5. l’Ufficio federale di statistica;

  6. le rappresentanze svizzere all’estero;

  7. le autorità di vigilanza della Confederazione;

  8. la Banca nazionale svizzera (BNS);

  9. le direzioni cantonali della polizia, della giustizia e dell’economia;

  10. l’unità che gestisce il casellario giudiziale informatizzato VOSTRA;

  11. l’unità che gestisce il registro degli aventi economicamente diritto.

Nel quadro dell’obbligo di fornire informazioni, comunicano anche i dati di cui al capoverso 2 concernenti persone fisiche e giuridiche coinvolte in un’acquisizione, in quanto necessari ai fini dell’esecuzione della presente legge.

Art. 16 Rifiuto di comunicare i dati

La SECO può rifiutarsi di comunicare informazioni non accessibili al pubblico e di trasmettere atti ad autorità federali, alla BNS e ad autorità cantonali se:

  1. le informazioni o gli atti servono unicamente alla formazione interna dell’opinione;

  2. la loro comunicazione o trasmissione potrebbe pregiudicare una procedura in corso; o

  3. la loro comunicazione o trasmissione è incompatibile con lo scopo della verifica degli investimenti.

Art. 17 Collaborazione con autorità estere

La SECO può scambiare informazioni sulla situazione generale di pericolo e di minaccia con le autorità estere competenti.

Ai fini della verifica degli investimenti, nel caso concreto la SECO può scambiare con le autorità estere competenti dati su acquisizioni di imprese svizzere da parte di investitori statali esteri, compresi dati di persone fisiche e giuridiche, se:

  1. le persone interessate hanno dato il proprio consenso; o

  2. sono adempiute le seguenti condizioni:

    1. la reciprocità dell’assistenza amministrativa è garantita,

    2. i dati sono utilizzati esclusivamente come elementi di prova nel contesto di una verifica degli investimenti per la quale è stata presentata una domanda di assistenza amministrativa,

    3. i dati non sono utilizzati nell’ambito di un procedimento penale o civile,

    4. il diritto processuale garantisce i diritti delle parti e il segreto d’ufficio, e

    5. l’autorità che riceve i dati ne assicura il trattamento confidenziale.

Nell’ambito di uno scambio di dati di cui al capoverso 2, la SECO può inoltre comunicare i seguenti dati di persone fisiche o giuridiche coinvolte in un’acquisizione:

  1. dati concernenti le opinioni o attività religiose, filosofiche o politiche;

  2. dati concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali;

  3. dati concernenti segreti professionali, d’affari o di fabbricazione.

Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali sulla cooperazione con autorità estere ai fini della verifica degli investimenti.

Sezione 5 Tutela giurisdizionale

Art. 18

La legge federale del 20 dicembre 19689 sulla procedura amministrativa è applicabile alle procedure di cui alla presente legge, sempre che quest’ultima non disponga altrimenti.

Sono legittimati a ricorrere soltanto l’investitore statale estero e l’impresa svizzera.

La restrizione di cui al capoverso 2 non si applica ai ricorsi contro decisioni pronunciate in virtù dell’articolo 13.

Sezione 6 Misure e sanzioni amministrative

Art. 19 Misure amministrative

Il Consiglio federale ordina le misure necessarie al ripristino della situazione conforme se:

  1. un’acquisizione soggetta ad approvazione è stata perfezionata senza essere stata approvata;

  2. un’acquisizione soggetta ad approvazione è stata perfezionata dopo essere stata approvata sulla base di informazioni false; o

  3. non è stato adempiuto un onere o una condizione.

Può in particolare ordinare il disinvestimento.

La SECO può interrompere la procedura di approvazione se una persona soggetta all’obbligo di fornire informazioni ha ripetutamente disatteso tale obbligo.

Art. 20 Sanzioni amministrative

All’impresa risultante dall’acquisizione è addebitato sino al dieci per cento della cifra d’affari media annua realizzata su scala mondiale dall’impresa svizzera nei due esercizi precedenti l’acquisizione se:

  1. un’acquisizione soggetta ad approvazione è stata perfezionata senza essere stata approvata;

  2. un’acquisizione soggetta ad approvazione è stata perfezionata dopo essere stata approvata sulla base di informazioni false;

  3. una misura decisa per il ripristino della situazione conforme non è stata attuata; o

  4. non è stato adempiuto un onere o una condizione.

Se la cifra d’affari annua non è nota o la sua determinazione comporta un onere considerevole, la SECO procede a una stima.

Agli investitori statali esteri o alle imprese svizzere che non adempiono o adempiono solo in parte l’obbligo di fornire informazioni di cui all’articolo 13 è addebitato un importo fino a 100 000 franchi.

Art. 21 Perseguimento e prescrizione delle infrazioni

Le infrazioni di cui all’articolo 20 capoversi 1 e 3 sono perseguite e giudicate dalla SECO.

Le infrazioni di cui all’articolo 20 capoverso 1 si prescrivono cinque anni dopo l’acquisizione, le infrazioni di cui all’articolo 20 capoverso 3 si prescrivono cinque anni dopo la ricezione della domanda.

Sezione 7 Disposizioni finali

Art. 22 Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.

Ogni quattro anni la SECO informa il pubblico in merito all’esecuzione della presente legge e, in particolare, in merito alle decisioni di prima istanza concernenti sanzioni amministrative.

Art. 23 Valutazione

La SECO verifica la necessità, l’efficacia, l’adeguatezza e l’economicità della presente legge.

Entro dieci anni dall’entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio federale un rapporto sui risultati della valutazione. Il rapporto è pubblicato.

Art. 24 Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

Art. 56 cpv. 1 lett. bbis

Per la valutazione dell’idoneità, il servizio specializzato PSA può raccogliere dati:

  • bbis. presso l’organo della Segreteria di Stato dell’economia preposto alla verifica degli investimenti;

2. Legge del 17 giugno 200510 sul Tribunale amministrativo federale

Art. 33 lett. b n. 12

Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:

  1. del Consiglio federale concernenti:

    1. l’esito di una procedura di approvazione secondo la legge del 19 dicembre 202511 sulla verifica degli investimenti.

3. Legge del 17 giugno 201612 sul casellario giudiziale

Art. 51 lett. k

Le seguenti autorità non collegate possono consultare su richiesta scritta tutti i dati figuranti nell’estratto 2 per autorità (art. 38), nella misura necessaria per adempiere i compiti elencati qui appresso:

  1. l’organo della Segreteria di Stato dell’economia preposto alla verifica degli investimenti: per verificare un’acquisizione nel quadro di una procedura di approvazione secondo la legge del 19 dicembre 202513 sulla verifica degli investimenti.

4. Legge del 26 settembre 202514 sulla trasparenza delle persone giuridiche

Art. 26 cpv. 2 lett. k

Le seguenti autorità possono consultare in linea i dati del registro per la trasparenza, eccettuati i dati cancellati conformemente all’articolo 24:

  1. la Segreteria di Stato dell’economia, per l’adempimento dei compiti secondo la legge del 19 dicembre 202515 sulla verifica degli investimenti.

Art. 25 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

L’articolo 15 capoverso 3 lettera k non entra in vigore prima della legge del 26 settembre 202516 sulla trasparenza delle persone giuridiche.

Consiglio nazionale, 19 dicembre 2025

Il presidente: Pierre-André Page
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 19 dicembre 2025

Il presidente: Stefan Engler
La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 7 gennaio 2026

Termine di referendum: 17 aprile 2026