FF 2026 330
Iniziativa parlamentare. Controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Sì al divieto di importazione di foie gras (Iniziativa foie gras)». Rapporto della Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio nazionale
1 Genesi del progetto
Il presente progetto di atto legislativo fa seguito a un’iniziativa parlamentare della Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio nazionale (CSEC‑N) che chiede l’elaborazione di un controprogetto indiretto all’iniziativa popolare 24.089 «Sì al divieto di importazione di foie gras (Iniziativa foie gras)», di seguito: «Iniziativa foie gras».
L’Iniziativa foie gras1 è stata depositata il 28 dicembre 2023 corredata di 102 478 firme valide. Chiede una modifica costituzionale intesa a vietare l’importazione di foie gras e di prodotti derivati dal foie gras2.
Nel suo messaggio del 20 novembre 20243 (di seguito «messaggio del Consiglio federale»), il Consiglio federale invita le Camere federali a raccomandare al Popolo e ai Cantoni di respingere l’iniziativa popolare senza opporvi un controprogetto diretto o indiretto.
La questione dei metodi di produzione delle derrate alimentari e dell’importazione di prodotti ottenuti infliggendo sofferenze agli animali occupa le Commissioni della scienza, dell’educazione e della cultura (CSEC) di entrambe le Camere da diversi anni. A titolo d’esempio, nel 2017 la Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio degli Stati (CSEC‑S) ha trattato la mozione Aebischer Matthias 15.3832 Vietare l’importazione di prodotti ottenuti infliggendo sofferenze agli animali, che ha portato al deposito del postulato CSEC‑S 17.3967 Dichiarazione obbligatoria dei metodi di produzione delle derrate alimentari. Successivamente è stata trasmessa al Consiglio federale la mozione Haab 20.3021 Vietare l’importazione del foie gras ottenuto infliggendo sofferenze agli animali, che chiedeva l’introduzione di un divieto d’importazione del foie gras ottenuto infliggendo sofferenze agli animali. Accolta il 15 giugno 2023 dal Consiglio degli Stati e il 14 settembre 2023 dal Consiglio nazionale in una versione modificata, questa mozione incaricava il Consiglio federale di elaborare un obbligo di dichiarazione per i prodotti ottenuti mediante l’ingozzamento di oche e anatre. La modifica al testo della mozione è legata a un’altra mozione, a sua volta trasmessa al Consiglio federale: la mozione CSEC‑S 20.4267 Dichiarazione dei prodotti ottenuti mediante metodi vietati, accolta il 9 dicembre 2020 dal Consiglio degli Stati e il 16 giugno 2021 dal Consiglio nazionale.
Nella sua seduta del 5 settembre 2024, la CSEC-N è stata informata dall’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) di un progetto di ordinanza4 che mirava ad assoggettare all’obbligo di dichiarazione i metodi di produzione che ledono gravemente il benessere degli animali e sono pertanto contrari alla morale pubblica. Questa ordinanza è entrata in vigore il 1° luglio 2025.
Il 30 gennaio 2025 la CSEC-N ha avviato l’esame dell’Iniziativa foie gras basandosi sul messaggio del Consiglio federale. Dopo avere sentito il comitato d’iniziativa e altre organizzazioni, la Commissione ha ritenuto opportuno contrapporvi un controprogetto indiretto. Il 21 febbraio 2025 ha pertanto depositato, con 13 voti contro 12, una relativa iniziativa parlamentare (25.404). Quest’ultima prevede una modifica del diritto pertinente affinché la Confederazione venga incaricata di monitorare, in seguito all’introduzione dell’obbligo di dichiarazione, l’evoluzione delle importazioni di foie gras, magret e confit di anatre e di oche e di adottare misure supplementari intese a ridurre le importazioni, qualora le quantità importate non siano diminuite in misura significativa entro cinque anni dall’entrata in vigore delle disposizioni.
La CSEC-S, di cui era richiesto il consenso per l’elaborazione del progetto di legge, ha dato seguito all’unanimità all’iniziativa parlamentare il 28 aprile 2025. Ha tuttavia formulato alcune linee guida destinate alla CSEC‑N per l’elaborazione ulteriore del progetto, tra cui la seguente: trascorsi cinque anni dall’entrata in vigore dell’obbligo di dichiarazione e in assenza di una diminuzione delle importazioni, il Consiglio federale dovrà proporre ulteriori misure che potranno arrivare anche a una limitazione qualitativa delle importazioni. In tal modo disporrà di un maggior margine di manovra riguardo alla scelta delle misure.
Nella seduta del 15 e 16 maggio 2025 la CSEC-N ha definito i punti essenziali della modifica di legge. Nella seduta del 23 e 24 ottobre 2025 ha esaminato il progetto preliminare e deciso, con 15 voti contro 10, di entrare in materia sul progetto. Ha poi approvato il progetto preliminare nella votazione sul complesso con 15 voti contro 9 e 1 astensione e ha infine adottato il rapporto esplicativo. Una minoranza ha proposto di non entrare in materia sul progetto di legge. A seguito delle discussioni condotte in seno alla Commissione, la CSEC‑N ha deciso di indire una consultazione di durata abbreviata.
Nella seduta della CSEC-N del 23 gennaio 2026 l’Amministrazione ha presentato il rapporto sui risultati della consultazione. La Commissione ha preso atto di tali risultati (vedi n. 3) e ha poi proseguito l’esame del progetto di legge. Dopo essere entrata in materia con 14 voti contro 11, rispetto al progetto che era stato posto in consultazione ha deciso di precisare due disposizioni (art. 14a cpv. 4 e art. 33) e apportare diverse modifiche redazionali. La CSEC‑N ha infine adottato il progetto di legge con 14 voti contro 10 e 1 astensione e l’ha trasmesso alla propria Camera.
2 Situazione iniziale
2.1 Necessità di agire e obiettivi
La Svizzera attribuisce grande importanza alla protezione degli animali e, di conseguenza, al loro benessere. Poiché incompatibile con quest’ultimo, nel nostro Paese la pratica dell’ingozzamento è vietata sui volatili domestici (art. 20 lett. e dell’ordinanza del 23 aprile 20085 sulla protezione degli animali [OPAn]), motivo per cui il foie gras non viene prodotto. Il divieto d’ingozzamento non ha tuttavia alcun effetto sull’importazione dall’estero di foie gras e di prodotti derivati dal foie gras. Questa situazione è in parte fonte di incomprensione, come dimostra tra l’altro la riuscita formale dell’Iniziativa foie gras e la decisione della CSEC‑N di contrapporle un controprogetto indiretto. L’iniziativa chiede di inserire nella Costituzione federale un divieto generale di importazione di foie gras e prodotti derivati dal foie gras. Pur respingendo l’introduzione di un divieto diretto, non da ultimo data la sua incompatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera (cfr. il messaggio del Consiglio federale6), la Commissione riconosce gli obiettivi perseguiti dall’iniziativa popolare.
Il controprogetto indiretto mira quindi a ridurre in modo progressivo e permanente l’importazione a titolo professionale di foie gras, magret e confit di anatre e di oche e di derrate alimentari contenenti questi prodotti con l’obiettivo, da un lato, di intervenire a tutela del benessere animale e, dall’altro, garantire una migliore compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera e con il principio di proporzionalità. La regolamentazione non interesserà invece le importazioni private, in quanto non potrebbero essere controllate o, tutt’al più, sarebbero soggette a controlli a campione.
2.2 Proposta di minoranza: non entrare in materia
Una minoranza (Wandfluh, Balmer, Buffat, de Montmollin, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Rüegsegger, Sauter, Tuena) propone di non entrare in materia sul presente progetto. Da un lato, è contraria al principio di introdurre nella legge un controllo statale sul consumo di foie gras. Dall’altro, ritiene in particolare che la limitazione delle importazioni a titolo professionale incentivi il turismo degli acquisti e induca i privati a procurarsi comunque altri prodotti oltre frontiera, ciò che da ultimo danneggia l’economia svizzera. In quest’ottica l’iniziativa popolare è invece coerente poiché vieta in generale l’importazione sia a titolo professionale sia a titolo privato.
3 Procedura di consultazione
3.1 Riassunto dei risultati della procedura di consultazione
La Commissione ha invitato i Cantoni, i partiti rappresentati nell’Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell’economia e altre 36 organizzazioni e cerchie interessate a esprimere il proprio parere in merito al progetto preliminare e al rapporto esplicativo. La consultazione si è svolta dal 3 novembre al 7 dicembre 2025. Sono pervenuti in totale 62 pareri, di cui 22 dai Cantoni, 5 dai partiti politici, 2 dalle associazioni mantello nazionali dell’economia e 33 da altre organizzazioni. Di seguito è riportato un riassunto dei pareri pervenuti7.
Osservazioni generali
Sebbene 12 Cantoni (GE, FR, SO, JU, AI, TG, BL, VD, VS, TI, BS e SG), tre partiti (Il Centro, PS e I Verdi), un’associazione mantello nazionale e 22 organizzazioni abbiano espresso un parere favorevole o tendenzialmente favorevole sul controprogetto indiretto, otto Cantoni (NE, ZH, AG, NW, SH, GR, BE e OW), due partiti (PLR e UDC) e dieci organizzazioni hanno espresso un parere negativo o tendenzialmente negativo. I restanti quattro pareri sono risultati neutrali (LU, GL, Unione svizzera dei contadini USC e Associazione svizzera dei veterinari cantonali ASVC). Il progetto ha ottenuto, da un lato, approvazione, tra le altre cose, perché è considerato un primo passo verso una migliore protezione degli animali e, al contempo, offre una soluzione proporzionata che tiene conto degli impegni internazionali della Svizzera e del patrimonio culturale di una parte della popolazione svizzera. Dall’altro, ha invece incontrato dissenso o perché ritenuto insufficiente e a sostegno dell’Iniziativa foie gras oppure perché si ritiene che l’obbligo di dichiarazione, introdotto nel luglio del 2025, sia sufficiente e non siano necessarie ulteriori misure.
Minoranza – non entrare in materia
Il Cantone OW, PLR e UDC nonché due organizzazioni si sono espressi a favore della proposta di minoranza di non entrare in materia sul controprogetto, tra le altre cose perché l’obbligo di dichiarazione per il foie gras, il magret e il confit è stato introdotto soltanto recentemente e occorre attendere di valutarne i risultati.
Art. 14a PP-LPAn
Il punto centrale del progetto è costituito dall’articolo 14a, che prevede l’obbligo per gli importatori di dichiarare le importazioni a titolo professionale di foie gras, magret e confit e incarica la Confederazione di monitorare l’evoluzione delle importazioni e presentare rapporti al riguardo. Inoltre, al Consiglio federale viene conferita la competenza di adottare misure di portata limitata qualora le importazioni a titolo professionale non dovessero diminuire.
Su questo articolo sono state espresse diverse perplessità da parte dei Cantoni, dei partiti e delle organizzazioni, che hanno proposto modifiche o precisazioni. In particolare, alcuni partecipanti alla consultazione hanno suggerito di includere le definizioni di foie gras, magret e confit per garantire un’interpretazione uniforme da parte delle autorità di esecuzione. Altri partecipanti ritengono sproporzionata la limitazione alle importazioni a titolo professionale, mentre le importazioni private non vengono prese in considerazione. È stato inoltre espresso il timore che, tenendo conto esclusivamente delle importazioni a titolo professionale, si favorisca il turismo degli acquisti. Alcuni Cantoni e la ASVC chiedono che venga specificato che i laboratori cantonali, e non i servizi veterinari cantonali, sono responsabili dell’esecuzione dell’obbligo di dichiarazione. Diverse organizzazioni chiedono che i dipartimenti federali competenti presentino al Consiglio federale un rapporto annuale anziché quinquennale, come previsto dal progetto. Sono stati inoltre chiesti obiettivi più chiari in merito alla riduzione attesa delle importazioni, nonché un ampliamento delle competenze del Consiglio federale affinché possa introdurre misure «mirate» anziché solamente «di portata limitata». Il Cantone VD, USAM e altre quattro organizzazioni ritengono che le potenziali limitazioni alle importazioni non tengano sufficientemente conto degli aspetti qualitativi, poiché sono gli unici in grado di promuovere il benessere degli animali.
I Cantoni TG, GL, VS e TI chiedono che vengano messe a disposizione le risorse necessarie per l’attuazione delle disposizioni. I Cantoni GL e GR desiderano inoltre che venga esaminata la possibilità di introdurre un tributo a destinazione vincolata sulle importazioni di foie gras, magret e confit, al fine di coprire i costi di esecuzione secondo il principio della causalità.
Il Cantone GE e 22 organizzazioni accoglierebbero con favore la promozione di prodotti a base di fegato alternativi e rispettosi degli animali ottenuti senza alimentazione forzata.
Art. 14a cpv. 4 PP-LPAn, proposta di minoranza
La proposta di minoranza, che chiede l’aggiunta dell’espressione «in modo significativo» affinché i dipartimenti federali competenti siano tenuti a proporre al Consiglio federale misure volte a ridurre le importazioni a titolo professionale qualora queste non siano diminuite «in modo significativo» è stata accolta con favore dal PS, I Verdi e da altre 24 organizzazioni.
Art. 32 cpv. 5 PP-LPAn
Nel complesso, alcuni partecipanti alla consultazione hanno criticato l’aumento degli oneri amministrativi per la sorveglianza, i controlli e l’attuazione.
Art. 12a PP-LDerr e proposta di minoranza concernente questo articolo
I Cantoni AI e SG, Il Centro e 19 organizzazioni accolgono con favore l’introduzione a livello di legge dell’obbligo di dichiarazione per il foie gras, il magret e il confit. I Cantoni GE, GR, TG e GL, il PLR e l’UDC, le organizzazioni mantello nazionali USC e USAM e altre sei organizzazioni sostengono invece la proposta di minoranza di stralciare l’articolo 12a PP‑LDerr, poiché ritengono che l’obbligo di dichiarazione a livello di ordinanza sia sufficiente.
3.2 Valutazione dei risultati della procedura di consultazione
I riscontri ottenuti nell’ambito della consultazione hanno portato ad adeguamenti puntuali. In particolare, l’articolo 33 LPAn è stato integrato in modo tale che il Consiglio federale possa dichiarare competente un’altra autorità cantonale per l’esecuzione delle misure che esso adotta sulla base dell’articolo 14a capoverso 4. Ciò al fine di garantire che, qualora il Consiglio federale introducesse misure il cui controllo rientra nel campo di responsabilità e competenza dell’autorità di esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (ad es. controllo della caratterizzazione), questa autorità possa essere dichiarata competente anche per il controllo e l’applicazione di tali misure.
Alcuni riscontri e proposte di modifica riguardano aspetti che possono o devono essere disciplinati o attuati a livello di ordinanza. In particolare, per quanto riguarda la definizione di foie gras, magret e confit, è necessario ispirarsi alle definizioni impiegate nell’UE e in Francia (v. n. 4). Il Consiglio federale potrebbe affrontare anche le preoccupazioni relative alle importazioni private e alla promozione del turismo degli acquisti mediante una regolamentazione a livello di ordinanza che determini cosa costituisce un’importazione a titolo professionale e cosa no. Si ritiene pertanto opportuno continuare a disciplinare esclusivamente le importazioni a titolo professionale, poiché quelle private, in assenza di un obbligo di dichiarazione, non possono essere né controllate né monitorate. Un obbligo di dichiarazione da parte dei privati comporterebbe infatti un onere amministrativo sproporzionato. Anche la presentazione quinquennale dei rapporti deve essere mantenuta, poiché una frequenza più breve (annuale, come richiesto) non solo comporterebbe un aumento degli oneri amministrativi a livello federale, ma sarebbe anche meno rappresentativa a causa delle fluttuazioni generali delle importazioni. In linea di principio, è opportuno che il Consiglio federale continui ad avere la competenza di emanare misure di portata limitata, poiché un divieto generale di importazione o una misura che comporterebbe una chiara violazione dell’Accordo agricolo andrebbero esaminati e decisi dall’Assemblea federale. Tuttavia, l’articolo viene adeguato in modo che al Consiglio federale vengano fornite già nell’atto legislativo stesso indicazioni e limiti più chiari riguardo alle misure possibili. Infine, poiché in caso una riduzione insufficiente delle importazioni il Consiglio federale dovrebbe adottare eventuali misure tramite ordinanza, le preoccupazioni relative alla prevedibilità per gli importatori e per le autorità di esecuzione (Cantoni) risultano infondate.
Per ora occorre innanzitutto osservare gli effetti dell’obbligo di dichiarazione sul comportamento dei consumatori. L’introduzione di un tributo (a destinazione vincolata) sulle importazioni al fine di coprire i costi generati dal monitoraggio e dal controllo da parte di Confederazione e Cantoni sarebbe quindi prematura. Inoltre, potrebbe rivelarsi problematica dal punto di vista degli impegni internazionali. Qualora le misure del Consiglio federale non dovessero sortire l’effetto desiderato, si dovrebbe valutare se sia opportuno o possibile introdurre un tributo di questo tipo a livello di legge. La Commissione ha valutato se le potenziali limitazioni delle importazioni dovessero prendere in considerazione aspetti qualitativi. Tuttavia, poiché il foie gras proviene per sua natura da animali sottoposti ad alimentazione forzata e risulta quindi problematico dal punto di vista della protezione degli animali e poiché il controllo degli altri aspetti relativi al benessere degli animali (in particolare le effettive condizioni di allevamento degli animali all’estero) non sarebbe attuabile né per la Confederazione né per gli importatori se non attraverso una procedura di certificazione complessa e costosa, tale ipotesi è stata scartata. Tenuto conto della futura riduzione delle importazioni a titolo professionale e del conseguente calo dell’offerta di foie gras in Svizzera, i prodotti alternativi potrebbero conoscere un aumento della domanda, per cui un ulteriore sostegno da parte della Confederazione non appare opportuno, non da ultimo per motivi di risorse.
4 Punti essenziali del progetto
Per ridurre le importazioni a titolo professionale di foie gras, magret e confit di anatre e di oche e di derrate alimentari contenenti questi prodotti, il progetto prevede di introdurre nella legge federale del 16 dicembre 20058 sulla protezione degli animali (LPAn) il nuovo articolo 14a.
Secondo il capoverso 2, l’USAV, in collaborazione con l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), monitorerà lo sviluppo delle importazioni a titolo professionale di foie gras, magret e confit di anatre e di oche alimentate attraverso l’alimentazione forzata e di derrate alimentari contenenti questi prodotti sotto il profilo quantitativo. A tal fine è necessario che le importazioni non soltanto siano dichiarate alla dogana, ma siano anche distinguibili da altri prodotti. Ciò avviene già oggi per il foie gras, contrassegnato dalla propria voce di tariffa (fegati grassi), ma non per il magret e il confit né per le derrate alimentari che li contengono (v. n. 4). Nel capoverso 1 viene pertanto introdotto l’obbligo di dichiarare anche l’importazione di magret e confit come anche di derrate alimentari che contengono foie gras, magret e confit.
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) e il Dipartimento federale delle finanze (DFF) dovranno presentare ogni cinque anni al Consiglio federale un rapporto elaborato sulla base del monitoraggio dell’USAV e dell’UDSC (cpv. 3).
Secondo il capoverso 4, se le importazioni a titolo professionale non sono diminuite, nel rapporto devono essere proposte misure per ridurle. Il Consiglio federale deve adottare le misure necessarie, ad esempio vincolare a determinate condizioni o limitare l’importazione oppure prevedere ulteriori obblighi di caratterizzazione. Le limitazioni quantitative alle importazioni non possono essere fissate in misura inferiore al quantitativo annuo di importazione di cui all’allegato 1 dell’Accordo del 21 giugno 19999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (di seguito Accordo agricolo; v. n. 7.2).
L’efficacia delle misure dovrà essere verificata nel quadro del monitoraggio dell’evoluzione delle importazioni. Il rapporto periodico quinquennale consentirà di stabilire se le misure adottate dovranno essere eventualmente inasprite. L’obiettivo è ridurre progressivamente le importazioni a titolo professionale.
Per attuare le misure stabilite dal Consiglio federale, l’articolo 24 LPAn viene integrato da un nuovo capoverso 2bis. Con tale disposizione viene creata la base legale che conferisce all’autorità competente la facoltà, in caso di violazione delle misure emanate dal Consiglio federale, di disporre mediante decisione le misure necessarie nei confronti della persona interessata. Se necessario, l’autorità competente deve in particolare poter sequestrare, confiscare e distruggere i prodotti.
L’introduzione dell’articolo 14a nella LPAn richiede inoltre la modifica della disposizione penale (art. 27 LPAn) e delle disposizioni esecutive (art. 32 cpv. 5 e art. 33 LPAn). Inoltre, l’introduzione delle abbreviazioni «USAV» e «UDSC» nell’articolo 14a rende necessario un adeguamento degli articoli 20a e 31 LPAn.
Oltre alla LPAn occorre modificare anche la legge del 20 giugno 201410 sulle derrate alimentari (LDerr) in modo che l’obbligo di dichiarazione e caratterizzazione11, già oggi in vigore a livello di ordinanza per il foie gras, il magret e il confit12 di oche e anatre alimentate forzatamente13, venga sancito d’ora in poi a livello di legge. In futuro l’obbligo di dichiarazione dovrà valere anche per le derrate alimentari ottenute da questi prodotti.
5 Commento ai singoli articoli
Art. 14a P-LPAn
Con il nuovo articolo 14a P-LPAn si intende disciplinare l’importazione a titolo professionale di foie gras, magret e confit di anatre e oche alimentate attraverso l’alimentazione forzata e di derrate alimentari contenenti tali prodotti.
Diversamente dall’iniziativa popolare, il tenore di questo articolo si limita alle importazioni «a titolo professionale». Le importazioni private di foie gras, magret e confit, infatti, non dovendo essere dichiarate, risulterebbero difficili da monitorare alle frontiere. Per determinare l’importazione di tali prodotti andrebbero effettuati controlli a campione che genererebbero un onere sproporzionato. Nella categoria delle importazioni a titolo professionale rientrano anche quelle di prodotti ordinati da privati, ad esempio sul sito Internet di un negozio all’estero, che vengono recapitati loro da un’impresa. Anche nel diritto doganale, queste importazioni rientrano nel traffico merci e vanno dichiarate. Sono pertanto considerate importazioni private soltanto quelle effettuate da privati per il consumo privato.
In questo contesto è necessario specificare il significato dei termini «foie gras», «magret», «confit» e «derrate alimentari contenenti tali prodotti». La legislazione svizzera non prevede alcuna definizione di «foie gras», «magret» e «confit». Per l’interpretazione di questi termini risulta pertanto opportuno fare riferimento alle corrispondenti definizioni in uso nell’UE e in Francia, poiché questi prodotti sono in gran parte fabbricati nei Paesi dell’UE (Francia, Ungheria, Bulgaria)14 e da lì importati in Svizzera.
Nel Regolamento (CE) n. 543/200815, il «foie gras» viene definito come fegati di oche o di anatre alimentate in modo da determinare ipertrofia delle cellule epatiche. Nelle sue spiegazioni16 anche il comitato dell’Iniziativa foie gras impiega una definizione analoga. Il «foie gras» corrisponde quindi ai «fegati grassi» indicati nella dichiarazione doganale con la relativa voce di tariffa.
Nel regolamento (CE) n. 543/2008, il magret è descritto come filetto di anatre od oche alimentate in modo da determinare ipertrofia delle cellule epatiche. Una definizione di «confit» può essere invece tratta dalla scheda «Spécification technique no B1‑19‑08»17 del Ministero francese dell’economia, delle finanze e dell’occupazione. Secondo questo documento, si tratta di prodotti ricavati dalle ali e dalle cosce conservate di oche e di anatre ingrassate forzatamente attraverso l’ingozzamento. Diversamente dall’iniziativa popolare, in cui viene utilizzato il termine vago di «prodotti derivati dal foie gras», l’enumerazione dei prodotti interessati rende chiara la formulazione dell’articolo.
Anche le «derrate alimentari contenenti tali prodotti», ossia gli alimenti che contengono foie gras, magret e confit – come il paté di foie gras – rientrano nel campo di applicazione della regolamentazione, poiché tra questi ve ne sono alcuni ottenuti con la crudele pratica dell’alimentazione forzata.
Capoverso 1: un prerequisito per monitorare l’evoluzione delle importazioni a titolo professionale di foie gras, magret e confit di anatre e di oche alimentate attraverso l’alimentazione forzata, nonché di derrate alimentari contenenti tali prodotti (v. cpv. 2), è che queste vengano registrate. Conformemente alla legislazione sulle dogane, l’importazione di foie gras («fegati grassi») dev’essere già oggi dichiarata nella dichiarazione doganale tramite la voce di tariffa corrispondente ed è quindi chiaramente identificabile: ciò non è invece il caso del magret, del confit e delle derrate alimentari che contengono questi prodotti. Al fine di garantire un’identificazione univoca del prodotto, occorre pertanto che la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione fornisca l’indicazione corrispondente nella dichiarazione doganale, alla voce di tariffa da dettagliare. La procedura di imposizione doganale è retta dalle disposizioni della legislazione doganale.
Capoverso 2: il monitoraggio dell’evoluzione delle importazioni a titolo professionale di foie gras, magret, confit e di derrate alimentari contenenti tali prodotti dev’essere effettuato dall’USAV in collaborazione con l’UDSC. A essere monitorata sarà la quantità importata. Le importazioni di foie gras («fegati grassi») di oche e di anatre e, in futuro, anche di magret, confit e derrate alimentari contenenti tali prodotti devono essere annunciate e dichiarate di conseguenza. L’UDSC mette pertanto a disposizione dati sul volume delle importazioni che l’USAV potrà analizzare in collaborazione con l’UDSC per trarre prime conclusioni in merito alla sua evoluzione.
Capoverso 3: ogni cinque anni, i dipartimenti responsabili (DFI e DFF) presentano al Consiglio federale un rapporto in cui illustrano l’evoluzione delle importazioni a titolo professionale.
Capoverso 4: se le importazioni a titolo professionale non sono diminuite (ulteriormente) in maniera spontanea o a seguito di misure precedentemente adottate, nel rapporto devono essere proposte misure per ridurle (ulteriormente). Le misure possono spaziare da campagne di informazione a, come ultima ratio, un divieto di importazione. A tale riguardo occorre, tuttavia, tenere conto della competenza limitata del Consiglio federale. È necessario rispettare il principio di proporzionalità, iniziando dapprima con misure più blande da inasprire gradualmente qualora non si riuscisse a raggiungere l’obiettivo.
Per raggiungere l’obiettivo di una riduzione progressiva e duratura delle importazioni a titolo professionale di foie gras e altri prodotti a base di foie gras, il Consiglio federale adotta, sulla base del rapporto, le misure necessarie, ad esempio, la conduzione di campagne di informazione, l’introduzione di obblighi di caratterizzazione aggiuntivi a quelli già vigenti secondo la legislazione sulle derrate alimentari18 (ad es. immagini dell’ingozzamento dei volatili), la limitazione delle importazioni a marchi specifici che rispettano determinate condizioni di allevamento (ad es. «Label Rouge» o «Canard à Foie gras du Sud-Ouest») oppure la limitazione delle importazioni a titolo professionale a determinati periodi (ad es. soltanto durante le festività) o a determinate quantità. Una tassa d’incentivazione, una limitazione quantitativa delle importazioni a un quantitativo inferiore a quello garantito sulla base dell’Accordo agricolo (v. n. 7.2) o un loro totale divieto non possono, tuttavia, essere emanate dal Consiglio federale, ma dovrebbero essere introdotte dal legislatore tramite una modifica di legge. Nel rispetto del principio generale di proporzionalità, occorre quindi iniziare con l’adozione di misure blande. Queste saranno inasprite se, dall’ultimo rapporto, le importazioni non saranno ulteriormente diminuite.
Questo approccio potrebbe inoltre favorire indirettamente nuove tendenze, come la sostituzione del foie gras con alternative che rispettano il benessere animale. Sebbene già oggi sia disponibile una limitata scelta di prodotti alternativi, questi non sono paragonabili al vero foie gras in termini di sapore e consistenza. Potrebbe quindi darsi che in futuro saranno compiuti progressi in questo senso.
Minoranza (Baumann, Alijaj, Brenzikofer, Brizzi, Marti Min Li, Piller Carrard, Prelicz-Huber, Revaz, Stämpfli)
Art. 14a cpv. 4, primo periodo P-LPAn
Una minoranza chiede di aggiungere nel capoverso 4 l’espressione «in modo significativo». Nel rapporto i dipartimenti competenti dovrebbero quindi proporre misure per ridurre le importazioni a titolo professionale, qualora queste ultime non siano diminuite in modo significativo. Sebbene il concetto di «diminuzione significativa» debba essere interpretato, la riduzione cui si mira verrebbe almeno quantificata in senso astratto.
Art. 20a cpv. 1, frase introduttiva P-LPAn
Poiché l’abbreviazione «USAV» viene introdotta già nell’articolo 14a, occorre modificare l’articolo 20a.
Art. 24 cpv. 2bis P-LPAn
Ai fini dell’attuazione delle misure stabilite dal Consiglio federale in virtù dell’articolo 14a, le autorità di esecuzione devono essere autorizzate ad adottare le misure necessarie. A titolo esemplificativo, se viene importato un prodotto non conforme alle prescrizioni (ad es. privo di caratterizzazione o marchio), l’autorità competente può disporre mediante decisione le misure necessarie – come la caratterizzazione a posteriori – oppure, se del caso, la confisca e la distruzione del prodotto. Eventuali spese sono a carico della persona che ha importato il prodotto. Le misure così disposte devono essere adeguate e proporzionate al ripristino dello stato di conformità alla legge.
Art. 27 P-LPAn
La disposizione penale deve essere modificata affinché sia possibile sanzionare le infrazioni all’obbligo di dichiarazione o alle condizioni e limitazioni che il Consiglio federale potrà stabilire. Una condizione è violata, ad esempio, se un eventuale obbligo di caratterizzazione non viene rispettato. Verrebbe invece violata una limitazione se l’importazione di foie gras, magret e confit fosse autorizzata soltanto in un determinato periodo e questi prodotti venissero importati al di fuori di tale periodo.
Art. 31 cpv. 2, secondo periodo P-LPAn
Poiché l’abbreviazione «UDSC» viene introdotta già nell’articolo 14a, occorre modificare l’articolo 31.
Art. 32 cpv. 5 P-LPAn
Di norma l’esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali è di competenza dei Cantoni, a meno che la legge non preveda altrimenti (art. 32 cpv. 2 LPAn). Sono di competenza della Confederazione esclusivamente l’esecuzione della procedura di autorizzazione per l’immissione in commercio di sistemi e impianti di stabulazione fabbricati in serie destinati ad animali da reddito e la sorveglianza dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e di prodotti animali presso i posti d’ispezione frontalieri riconosciuti (art. 32 cpv. 5 LPAn). La modifica proposta prevede che anche il monitoraggio dell’importazione a titolo professionale di foie gras, magret, confit e derrate alimentari contenenti tali prodotti secondo l’articolo 14a rientri tra le competenze della Confederazione poiché è a quest’ultima che deve essere presentata la dichiarazione doganale. Nell’articolo 32 capoverso 5 la competenza in materia di esecuzione della Confederazione viene pertanto estesa a questa attività.
Art. 33 P-LPAn
Il controllo di alcune delle misure che il Consiglio federale potrebbe adottare in virtù dell’articolo 14a capoverso 4 non avverrebbe al momento dell’importazione bensì sul territorio nazionale, al momento della consegna al consumatore. Potrebbe essere soggetto a controlli, ad esempio, il rispetto di un obbligo di caratterizzazione (ad es. immagini dell’ingozzamento dei volatili) in aggiunta all’obbligo di dichiarazione previsto dalle disposizioni in materia di derrate alimentari ed emanato sulla base della legislazione concernente la protezione degli animali. Di norma, l’esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali rientra tra le competenze dei servizi specializzati cantonali diretti dal veterinario cantonale. Attualmente, però, i controlli dei diversi obblighi di caratterizzazione nei negozi vengono effettuati dalle autorità di esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari. Questa sinergia tra i diversi organi dev’essere sfruttata. Per l’esecuzione delle misure che ha adottato in virtù dell’articolo 14a capoverso 4, il Consiglio federale deve pertanto disporre della possibilità di attribuire la competenza di servizio specializzato cantonale a un’altra autorità cantonale.
Cifra II art. 12a P-LDerr
Con l’introduzione dell’articolo 12a nella LDerr viene sancito a livello di legge l’obbligo di dichiarazione per il metodo di produzione dell’alimentazione forzata, problematico dal profilo della protezione degli animali. In futuro chi immette sul mercato in forma preimballata foie gras, magret o confit di oche o di anatre alimentate attraverso l’alimentazione forzata come pure derrate alimentari contenenti questi prodotti deve contrassegnarli con l’indicazione «Ottenuto da oche alimentate forzatamente» o «Ottenuto da anatre alimentate forzatamente». Se questi alimenti vengono immessi sul mercato in forma sfusa, va indicato per scritto che sono stati ottenuti da oche o anatre alimentate attraverso l’alimentazione forzata. In tal modo, l’obbligo introdotto con la modifica dell’ODerr entrata in vigore il 1° luglio 2025 viene elevato a livello di legge ed esteso alle derrate alimentari che contengono tali prodotti.
Minoranza (Wandfluh, Buffat, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Rüegsegger, Tuena)
Una minoranza è contraria a sancire questa misura a livello di legge e propone di mantenere l’attuale quadro legale a livello di ordinanza.
Cifra III cpv. 2
La presente modifica di legge costituisce il controprogetto indiretto all’Iniziativa foie gras. Il controprogetto indiretto è quindi a disposizione del comitato d’iniziativa se quest’ultimo desidera ritirare l’iniziativa popolare, ciò che è possibile sotto espressa condizione che il controprogetto indiretto non sia respinto in votazione popolare (art. 73a cpv. 2 della legge federale del 17 dicembre 197619 sui diritti politici). Nel caso in cui l’Iniziativa fosse accettata in votazione popolare, il presente progetto non entrerà in vigore.
Numerazione degli articoli
La numerazione degli articoli e dei capoversi modificati nella LPAn dal controprogetto indiretto all’Iniziativa foie gras (ad es. art. 14a o art. 24 cpv. 2bis) andrà coordinata con i nuovi articoli e capoversi del controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)»20. Anche la modifica della LDerr (art. 12a) va coordinata con la sua revisione totale nel quadro della concordata estensione del campo di applicazione dell’Accordo agricolo all’intera filiera agroalimentare (v. n. 7.2).
6 Ripercussioni
6.1 Ripercussioni per la Confederazione
Le informazioni supplementari che andranno indicate nella dichiarazione doganale per importare magret, confit nonché derrate alimentari contenenti tali prodotti e foie gras comporteranno a livello federale, per l’UDSC, un iniziale onere aggiuntivo minimo, legato all’implementazione tecnica. Anche il monitoraggio dell’evoluzione delle importazioni a titolo professionale per quanto concerne la quantità potrà essere gestito dall’USAV e dall’UDSC con risorse interne. Per i dipartimenti (DFI e DFF) e gli uffici federali (USAV e UDSC) competenti, la valutazione dei dati raccolti e l’elaborazione del rapporto, come pure l’esame di possibili misure, comporteranno invece un onere supplementare.
Anche le eventuali misure per ridurre l’importazione a titolo professionale potrebbero comportare un onere aggiuntivo per la Confederazione: la portata dipenderà dalle misure adottate nello specifico. Al momento non è possibile effettuarne una stima.
Infine, comporterà un onere supplementare per la Confederazione anche lo svolgimento di procedure penali amministrative in caso di infrazioni alle eventuali misure stabilite per l’importazione, infrazioni che saranno accertate presso i posti d’ispezione frontalieri riconosciuti (aeroporti di Zurigo e di Ginevra) (art. 31 cpv. 2 LPAn).
6.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni e per le Città, gli agglomerati e le regioni di montagna
Sebbene l’attuazione dell’articolo 14a P-LPAn rientri principalmente nell’ambito di competenza della Confederazione, eventuali misure adottate dal Consiglio federale sulla base del capoverso 4 potrebbero ripercuotersi sui Cantoni. Sono ad esempio ipotizzabili nuove attività di controllo nel quadro dell’esecuzione cantonale della legislazione sulla protezione degli animali; poiché non tutti i prodotti devono essere controllati al momento dell’importazione, potrebbe ad esempio essere necessario verificare nei negozi se l’obbligo di caratterizzazione è stato rispettato.
Un onere supplementare per i Cantoni potrebbe essere generato anche dallo svolgimento di procedure penali amministrative in caso di infrazioni alle eventuali misure stabilite per l’importazione, infrazioni che saranno accertate al di fuori dei posti d’ispezione frontalieri riconosciuti (art. 31 cpv. 2 LPAn a contrario), in particolare le importazioni effettuate tramite il trasporto terrestre, oppure infrazioni a misure non legate all’importazione ma a procedure nazionali.
La modifica della LDerr non ha in generale nuove ripercussioni per i Cantoni, dato che l’obbligo di dichiarazione è già stato introdotto a livello di ordinanza. Dal momento che però vanno ora dichiarate anche le «derrate alimentari contenenti tali prodotti» (vale a dire foie gras, magret e confit), l’onere nell’ambito dei controlli cantonali risulterà maggiore. Se, come chiesto dalla proposta di minoranza (Wandfluh, …), si rinuncia alla modifica della LDerr, questo onere supplementare verrebbe ovviamente meno.
6.3 Ripercussioni sull’economia
L’articolo 14a P-LPAn avrà ripercussioni dirette sugli importatori di foie gras, magret, confit e derrate alimentari contenenti tali prodotti, poiché impone loro di dichiararli separatamente o diversamente al momento dell’importazione. A seconda della misura adottata dal Consiglio federale, vi saranno possibili ripercussioni non solo per gli importatori, bensì anche per i fornitori che potrebbero ugualmente essere soggetti a ulteriori obblighi (ad es. caratterizzazione a posteriori dei prodotti se la mancanza viene accertata soltanto nei punti vendita). Infine, le decisioni che potrebbero essere prese qualora le importazioni non diminuissero spontaneamente a causa di una domanda ridotta, come pure l’inasprimento delle misure comporteranno un calo del fatturato per gli importatori e i fornitori. Le modalità e l’impatto delle ripercussioni dipenderanno da quali misure saranno adottate nello specifico. L’ulteriore dichiarazione per le derrate alimentari contenenti foie gras, magret o confit, riconducibile alla modifica della LDerr, comporterà un onere supplementare per i fornitori nei settori della gastronomia e del commercio al dettaglio. In caso di rinuncia alla modifica della LDerr (proposta di minoranza [Wandfluh, …]) questo onere supplementare verrebbe meno.
6.4 Ripercussioni sulla società
L’introduzione dell’articolo 14a P-LPAn non avrebbe inizialmente alcuna ripercussione sui consumatori. Se, in assenza di una riduzione delle importazioni risultante da un calo generale della domanda, il Consiglio federale adottasse delle misure, a lungo termine queste comporterebbero per i consumatori una riduzione dell’offerta di foie gras, magret e confit, nonché di derrate alimentari contenenti questi prodotti. Poiché l’obiettivo è ottenere un calo progressivo e permanente, l’offerta continuerebbe a diminuire e i costi per questi prodotti in Svizzera aumenterebbero di conseguenza, al punto che i consumatori si troverebbero costretti a optare per prodotti alternativi, importare foie gras per uso privato oppure rinunciare del tutto al suo consumo.
Con l’introduzione dell’articolo 12a P-LDerr e la conseguente estensione degli obblighi di caratterizzazione vi sarà maggiore trasparenza riguardo ai metodi di produzione degli alimenti in questione, il che consentirà ai consumatori di operare scelte più consapevoli al momento dei loro acquisti. La trasparenza sarebbe data anche con la proposta di minoranza (Wandfluh, …), anche se, secondo il disciplinamento a livello di ordinanza, si limiterebbe al foie gras, al magret e al confit.
6.5 Ripercussioni sull’ambiente
Non sono previste ripercussioni sull’ambiente.
6.6 Altre ripercussioni
Limitare le importazioni di foie gras, magret, confit e derrate alimentari contenenti tali prodotti si ripercuoterà sugli impegni internazionali della Svizzera. Sebbene eventuali controversie commerciali con i partner e possibili sanzioni non si possano escludere del tutto, una limitazione graduale è decisamente più compatibile con gli obblighi internazionali del nostro Paese rispetto a un divieto diretto e totale delle importazioni, così come richiesto dall’Iniziativa foie gras (v. n. 7.2).
7 Aspetti giuridici
7.1 Costituzionalità
La disposizione costituzionale rilevante per la protezione degli animali è l’articolo 80 della Costituzione federale (Cost.)21, il cui capoverso 1 incarica la Confederazione di emanare prescrizioni sulla protezione degli animali. La Confederazione è inoltre incaricata di disciplinare l’importazione di animali e di prodotti animali (art. 80 cpv. 2 lett. d Cost.). Questa disposizione rappresenta la base costituzionale per l’introduzione nella LPAn della nuova regolamentazione prevista dal controprogetto indiretto concernente le importazioni a titolo professionale di foie gras, magret e confit, nonché di derrate alimentari contenenti tali prodotti. La modifica della LDerr serve, a sua volta, all’informazione dei consumatori e si basa sull’articolo 97 capoverso 1 Cost., secondo cui la Confederazione prende provvedimenti a tutela dei consumatori.
7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
In linea di principio, la limitazione delle importazioni, così come il loro divieto, è in contrasto con diversi impegni internazionali della Svizzera, in particolare con l’Accordo generale del 30 ottobre 194722 su le tariffe e il commercio (GATT), l’Accordo del 12 aprile 197923 sugli ostacoli tecnici agli scambi (Accordo OTC), l’Accordo del 22 luglio 197224 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (Accordo di libero scambio), nonché l’Accordo agricolo25. Questi Accordi prevedono tuttavia eccezioni che possono giustificare l’inosservanza delle disposizioni. Il prerequisito per una restrizione commerciale è, in tutti i casi, il perseguimento di uno scopo legittimo. Nel caso in esame, le limitazioni avrebbero l’obiettivo di tutelare la morale pubblica, nonché di proteggere la sanità o la vita delle persone e degli animali, conformemente all’articolo XX GATT, e sarebbero giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, conformemente all’articolo 20 dell’Accordo di libero scambio. La misura deve, al tempo stesso, rispettare il principio di proporzionalità e non portare a discriminazioni ingiustificate tra Paesi con le stesse condizioni. L’Accordo agricolo obbliga inoltre la Svizzera ad accordare concessioni tariffarie per un quantitativo annuo di 20 tonnellate di fegati grassi di anatre o di oche provenienti dall’UE (Accordo agricolo, allegato 1). Una limitazione delle importazioni di foie gras di portata tale da impedire anche l’importazione del quantitativo annuo garantito di 20 tonnellate sarebbe in contrasto con la suddetta concessione tariffaria all’UE (il Consiglio federale non potrebbe tuttavia imporre una misura di questo tipo di propria iniziativa, data la portata limitata delle misure che può adottare secondo quanto previsto dal capoverso 4, v. cap. 4). Quest’obbligo, inoltre, rimarrebbe in vigore anche se venisse adottata l’estensione del campo di applicazione dell’Accordo agricolo all’intera filiera agroalimentare tra la Svizzera e l’UE26, attualmente oggetto di negoziati, in quanto tale modifica non interesserà l’allegato I.
A differenza dell’Iniziativa foie gras, che prevedendo un divieto di importazione diretto non soddisfa il requisito di proporzionalità27, la soluzione proposta dal controprogetto indiretto permetterebbe di tenere maggiormente conto di questo principio. Si può quindi ritenere che l’articolo 14a P‑LPAn e le misure stabilite sulla base di questa disposizione siano fondamentalmente compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera. Se tuttavia le misure dovessero avere una portata tale da impedire anche l’importazione del quantitativo garantito di 20 tonnellate di foie gras dall’UE, si ravviserebbe una violazione dell’Accordo agricolo.
7.3 Forma dell’atto
In virtù dell’articolo 14 capoverso 1 LPAn, per motivi inerenti alla protezione degli animali, il Consiglio federale può vincolare a determinate condizioni, limitare o vietare l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e di prodotti animali. È fatta salva l’importazione di carne koscher e di carne halal a determinate condizioni. Con l’introduzione del nuovo articolo 14a P‑LPAn, verrà aggiunta, per l’importazione di foie gras, magret, confit e derrate alimentari contenenti tali prodotti, una disposizione speciale complementare all’articolo 14 LPAn. Questa integrazione richiede una modifica a livello di legge. È inoltre necessario procedere all’adeguamento di determinati articoli (art. 24 cpv. 1bis, 27, 32 cpv. 5 e 33) che contengono disposizioni importanti contenenti norme di diritto e quindi devono essere emanati sotto forma di legge federale (art. 164 cpv. 1 Cost.).
La prevista modifica della LDerr è attuabile in linea di massima anche mediante una modifica di ordinanza, dato che l’articolo 13 LDerr rappresenta già una base legale sufficiente. Proprio in virtù di tale articolo sono stati introdotti gli obblighi di dichiarazione e caratterizzazione per il foie gras, il magret e il confit nell’ODerr. A causa del nesso con la modifica della LPAn e per conferire maggiore importanza a questa caratterizzazione, il relativo obbligo sarà introdotto a livello di legge e verrà leggermente esteso.
7.4 Subordinazione al freno alle spese
Il progetto non contiene né nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa e non è pertanto assoggettato al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).
7.5 Rispetto del principio di sussidiarietà
Secondo l’articolo 5a Cost., nell’assegnazione e nell’adempimento dei compiti statali va osservato il principio della sussidiarietà. La Confederazione assume unicamente i compiti che superano la capacità dei Cantoni o che esigono un disciplinamento uniforme da parte sua (art. 43a cpv. 1 Cost.). L’esecuzione della LPAn spetta ai Cantoni se la legge non prevede altrimenti (art. 32 cpv. 2 LPAn). L’articolo 32 capoverso 5 LPAn stabilisce che l’esecuzione della procedura di autorizzazione per l’immissione in commercio di sistemi e impianti di stabulazione fabbricati in serie destinati ad animali da reddito e la sorveglianza dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e di prodotti animali presso i posti d’ispezione frontalieri riconosciuti (aeroporti di Zurigo e Ginevra) sono di competenza della Confederazione. Con la modifica dell’articolo 32 capoverso 5, rientrerà tra le competenze federali anche il monitoraggio delle importazioni a titolo professionale di foie gras, magret e confit nonché di derrate alimentari contenenti tali prodotti secondo l’articolo 14a. Essendo infatti la dichiarazione doganale di competenza federale, anche il monitoraggio dovrà essere effettuato dalla Confederazione. La ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni non è modificata e il rispetto del principio di sussidiarietà è pertanto garantito.
7.6 Delega di competenze legislative
Secondo l’articolo 164 capoverso 2 Cost., eventuali competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la Costituzione non lo escluda. Nell’articolo 14a capoverso 4 P‑LPAn, il progetto prevede una delega di competenze normative al Consiglio federale, che dovrà adottare le misure necessarie qualora le importazioni a titolo professionale di foie gras, magret, confit e derrate alimentari contenenti tali prodotti non si siano ridotte (v. cap. 4). Inoltre, nell’articolo 33 è prevista una delega che consente al Consiglio federale di conferire a un’altra autorità cantonale l’esecuzione delle misure che ha emanato fondandosi sull’articolo 14a capoverso 4. La Costituzione non esclude tali deleghe: esse sono pertanto consentite.
7.7 Protezione dei dati
L’attuazione del progetto non richiede alcun trattamento di dati personali né altri provvedimenti che potrebbero avere ripercussioni sulla protezione dei dati. Non ha dunque alcuna rilevanza sotto il profilo della protezione dei dati.