FF 2026 38
Codice civile svizzero (Protezione degli adulti) (Disegno)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 5 dicembre 20251,
decreta:
I
Il Codice civile2 è modificato come segue:
Sostituzione di espressioni
Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 361 titolo marginale, e cpv. 3
B. Costituzione, deposito, iscrizione e revoca
I. Costituzione
Abrogato
Art. 361a
II. Deposito
I Cantoni provvedono affinché i mandati precauzionali possano essere depositati presso un ufficio pubblico.
Il mandato precauzionale può essere depositato presso l’ufficio pubblico competente al domicilio del mandante.
Art. 361b
III. Iscrizione
Su domanda, l’ufficio dello stato civile iscrive nella banca dati centrale la costituzione del mandato e il luogo in cui lo stesso è depositato. Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie, segnatamente sull’accesso ai dati.
Art. 362 titolo marginale
IV. Revoca
Art. 363 cpv. 1
Quando apprende che una persona è divenuta incapace di discernimento, l’autorità di protezione degli adulti verifica se sussiste un mandato precauzionale. Si informa in particolare presso l’ufficio dello stato civile e l’ufficio pubblico competente per il deposito al domicilio dell’interessato.
Art. 368 cpv. 1
Se gli interessi del mandante sono esposti a pericolo o non sono più salvaguardati, l’autorità di protezione degli adulti prende le misure necessarie, d’ufficio o su avviso di una persona vicina.
Art. 373 cpv. 1, frase introduttiva
L’autorità di protezione degli adulti prende le misure necessarie, d’ufficio o su avviso di una persona vicina, se:
Titolo prima dell’art. 374
Capo secondo:
Delle misure applicabili per legge alle persone incapaci di discernimento
Sezione prima:
Del diritto legale di rappresentanza
Art. 374
A. Condizioni ed estensione del diritto di rappresentanza
Il coniuge, il partner registrato o il convivente di fatto che vive in comunione domestica con una persona che diviene incapace di discernimento o le presta di persona regolare assistenza ha per legge un diritto di rappresentanza se non sussiste un mandato precauzionale né una corrispondente curatela.
Il diritto di rappresentanza comprende:
tutti gli atti giuridici abitualmente necessari al mantenimento;
l’amministrazione del reddito e dei rimanenti beni, ad eccezione degli atti di cui all’articolo 396 capoverso 3 del Codice delle obbligazioni3; e
il potere di aprire e sbrigare la corrispondenza.
Per gli atti giuridici non compresi in questo diritto di rappresentanza, il rappresentante legale deve ottenere il consenso dell’autorità di protezione degli adulti.
Art. 376
C. Intervento dell’autorità di protezione degli adulti
Se gli interessi della persona incapace di discernimento sono esposti a pericolo o non sono più salvaguardati, l’autorità di protezione degli adulti prende le misure necessarie, d’ufficio o su avviso di una persona vicina.
L’autorità di protezione degli adulti può in particolare decidere sul diritto di rappresentanza del rappresentante legale e se del caso:
consegnargli un documento che ne attesta i poteri di rappresentanza;
revocargli in tutto o in parte i poteri di rappresentanza oppure istituire una curatela.
Art. 378 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) nonché n. 3 e 8
Le seguenti persone hanno diritto, nell’ordine, di rappresentare la persona incapace di discernimento e di dare o rifiutare il consenso per i provvedimenti ambulatoriali o stazionari previsti:
il coniuge, il partner registrato o il convivente di fatto che vive in comunione domestica con la persona incapace di discernimento o le presta di persona regolare assistenza;
i nipoti, se prestano di persona regolare assistenza alla persona incapace di discernimento.
Art. 381
E. Intervento dell’autorità di protezione degli adulti
Se gli interessi della persona incapace di discernimento sono esposti a pericolo o non sono più salvaguardati, l’autorità di protezione degli adulti prende le misure necessarie, d’ufficio o su avviso del medico o di una persona vicina.
Può in particolare:
impartire istruzioni per l’esercizio del diritto di rappresentanza;
nominare una persona con diritto di rappresentanza, se è incerto a chi spetti la rappresentanza o se i pareri delle persone con diritto di rappresentanza divergono;
istituire una curatela di rappresentanza.
Inserire prima del titolo del capo secondo
Art. 389a
C. Persone vicine
È considerata vicina la persona che è strettamente legata all’interessato e pare idonea a tutelarne gli interessi.
Lo stretto legame necessario può risultare in particolare dalla parentela, da una relazione personale, da una funzione ufficiale o da un’attività professionale.
Lo stretto legame necessario e l’idoneità sono presunti nel caso del coniuge, del partner registrato, del convivente di fatto nonché dei genitori, dei discendenti, dei fratelli e sorelle e degli avi.
Art. 390 cpv. 2 e 3
L’onere che sopportano le persone vicine e i terzi e la loro protezione devono essere considerati.
La curatela è istituita su richiesta dell’interessato, su avviso di una persona vicina o d’ufficio.
Art. 400 cpv. 1 e 1bis
L’autorità di protezione degli adulti nomina quale curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti.
Esamina se può affidare in tutto o in parte i compiti a una persona vicina all’interessato o a un altro curatore privato.
Art. 401 cpv. 2
Per quanto possibile, l’autorità di protezione degli adulti tiene conto dei desideri delle persone vicine all’interessato.
Art. 401a
III. Desiderio espresso in anticipo per scritto dall’interessato
L’interessato può esprimere i suoi desideri anche in anticipo per scritto e depositare questa dichiarazione presso l’ufficio pubblico competente per il deposito dei mandati precauzionali.
La disposizione sull’iscrizione del mandato precauzionale nella banca dati centrale si applica per analogia.
Per quanto necessario, prima dell’istituzione della curatela l’autorità di protezione degli adulti s’informa presso l’ufficio dello stato civile e l’ufficio pubblico competente per il deposito dei mandati precauzionali al domicilio dell’interessato per sapere se è stata depositata una dichiarazione relativa al curatore.
Art. 402
IV. Conferimento dell’ufficio a più persone
In presenza di circostanze particolari è possibile nominare quale curatore più persone.
Quando conferisce la curatela a più persone, l’autorità di protezione degli adulti stabilisce se l’ufficio va esercitato congiuntamente o ne ripartisce i compiti fra i singoli curatori.
L’esercizio congiunto di una curatela è disposto soltanto con l’accordo delle persone alle quali essa è conferita.
Art. 403 cpv. 1
Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 406 titolo marginale, e cpv. 3
B. Relazione con l’interessato e le persone vicine
Per quanto ciò sia nell’interesse dell’assistito, il curatore coinvolge le persone vicine nell’adempimento dei suoi compiti.
Art. 413 cpv. 2 e 3
Il curatore è tenuto alla discrezione, eccetto che interessi preponderanti vi si oppongano o l’interessato lo abbia liberato dall’obbligo di discrezione.
Le persone vicine e i terzi sono informati sulla curatela, per quanto ciò sia necessario al debito adempimento dei compiti del curatore.
Titolo prima dell’art. 420
Sezione ottava:
Delle agevolazioni per le persone vicine all’interessato
Art. 420
Qualora una persona vicina all’interessato sia nominata curatore, l’autorità di protezione degli adulti può, se le circostanze lo giustificano:
dispensarla dall’obbligo di ottenere dall’autorità di protezione degli adulti il consenso per determinati atti o negozi oppure l’autorizzazione per determinati investimenti;
concederle agevolazioni riguardo all’obbligo di compilare un inventario, di presentare periodicamente un rapporto o di presentare i conti.
Art. 424
Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 426 cpv. 2
L’onere che sopportano le persone vicine e i terzi e la loro protezione devono essere considerati.
Art. 431 cpv. 1
Al più tardi sei mesi dopo l’inizio del ricovero, l’autorità di protezione degli adulti al domicilio dell’interessato accerta se le condizioni dello stesso sono ancora adempiute e se l’istituto è ancora idoneo.
Art. 439 cpv. 1, frase introduttiva
L’interessato o una persona a lui vicina può adire per scritto il giudice competente del luogo in cui si trova l’istituto nei seguenti casi:
Art. 441a
Bbis. Statistica
La Confederazione allestisce una statistica sulle misure di protezione dei minori e degli adulti.
Il Consiglio federale ordina le rilevazioni necessarie conformemente alla legislazione sulla statistica federale.
Art. 443
A. Diritti di avviso
Quando una persona pare bisognosa di aiuto, chiunque può avvisarne l’autorità di protezione degli adulti.
Le persone vincolate dal segreto professionale secondo il Codice penale4 possono avvisare l’autorità di protezione degli adulti se una persona pare bisognosa di aiuto. La presente disposizione non si applica agli ausiliari vincolati dal segreto professionale secondo il Codice penale.
Art. 443a
Abis. Obblighi di avviso
Salvo che siano vincolate dal segreto professionale secondo il Codice penale5, le seguenti persone sono tenute ad avvisare l’autorità di protezione degli adulti se vi sono indizi concreti che una persona è bisognosa di aiuto ed esse non possono rimediarvi nell’ambito della loro attività:
i professionisti del settore della cura della persona che nella loro attività professionale sono regolarmente in contatto con persone bisognose di aiuto;
chi, nello svolgimento di un’attività ufficiale, apprende che una persona versa in tali condizioni.
Adempie l’obbligo di avviso anche chi avvisa il proprio superiore.
I Cantoni possono prevedere ulteriori obblighi di avviso.
Art. 446 cpv. 2bis
Si accerta se vi siano persone vicine all’interessato e, per quanto possibile, le coinvolge nell’accertamento dei fatti.
Art. 448 titolo marginale, nonché cpv. 1bis, 2 e 3
F. Collaborazione e assistenza amministrativa
Se il procedimento riguarda una persona maggiorenne che pare bisognosa di aiuto, le persone vincolate dal segreto professionale secondo il Codice penale6 possono collaborare senza farsi previamente liberare dal segreto professionale. La presente disposizione non si applica agli ausiliari vincolati dal segreto professionale secondo il Codice penale.
Le persone vincolate dal segreto professionale secondo il Codice penale sono tenute a collaborare se sono state autorizzate a farlo dal titolare del segreto o se, su richiesta dell’autorità di protezione degli adulti, l’autorità superiore o l’autorità di vigilanza le ha liberate dal segreto professionale. È fatto salvo l’articolo 13 della legge del 23 giugno 20007 sugli avvocati.
Abrogato
Art. 449bbis
J. Diritti delle persone vicine nel procedimento
Le persone vicine all’interessato possono far valere i seguenti diritti nel procedimento, per quanto interessi preponderanti non vi si oppongano:
il diritto di essere informate se l’autorità di protezione degli adulti ha avviato un procedimento od ordinato una misura nei confronti dell’interessato;
il diritto di essere coinvolte nell’accertamento dei fatti;
il diritto di consultare gli atti;
il diritto che siano loro comunicate le decisioni.
Art. 449c titolo marginale, nonché cpv. 1 n. 1 e 2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. a
K. Obbligo di comunicazione
Qualora ordini, modifichi o revochi misure, l’autorità di protezione degli adulti comunica senza indugio la sua decisione, non appena essa è esecutiva, alle autorità seguenti:
Abrogato
al Comune di domicilio se:
per una persona maggiorenne ha istituito una curatela generale, a causa di durevole incapacità di discernimento, o
Art. 451 cpv. 1bis, 2 e 3
Essa informa le persone a lui vicine e i terzi, per quanto ciò sia nell’interesse dell’assistito.
Chi rende verosimile un interesse può chiedere all’autorità di protezione degli adulti se sussiste una misura di protezione degli adulti e quali ne siano gli effetti.
Le autorità amministrative e i giudici possono esigere le informazioni necessarie all’adempimento dei loro compiti legali.
Titolo finale art. 14, titolo marginale
V. Protezione degli adulti
Misure sussistenti
a. All’entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008
Titolo finale art. 14a
b. All’entrata in vigore della modifica del …
La protezione degli adulti è retta dal nuovo diritto non appena la modifica del … entra in vigore.
Per le curatele con dispensa totale secondo l’articolo 420 nella versione del 19 dicembre 2008 l’autorità di protezione degli adulti provvede d’ufficio ai necessari adeguamenti entro cinque anni dall’entrata in vigore della modifica del ….
Art. 14b
Ex art. 14a
Titolo finale art. 14b, titolo marginale
Procedimenti pendenti
a. All’entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008
Titolo finale art. 14c
b. All’entrata in vigore della modifica del …
Ai procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del … si applica il nuovo diritto.
L’autorità decide se e in quale misura il procedimento di cui si tratta debba essere completato.
II
La legge del 17 giugno 20058 sul Tribunale federale è modificata come segue:
Art. 76 cpv. 1bis
Nell’ambito della protezione dei minori e degli adulti hanno diritto di ricorrere contro le decisioni di cui all’articolo 72 capoverso 2 lettera b numero 6 anche le persone vicine all’interessato secondo l’articolo 450 capoverso 2 numero 2 del Codice civile9, se hanno partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore o sono state private della possibilità di farlo.
Art. 132b Disposizione transitoria della modifica del …
La procedura di ricorso contro le decisioni pronunciate prima dell’entrata in vigore della modifica del … è retta dal diritto anteriore.
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.