FF 2026 395
Legge federale sulle attività informative (LAIn) (Disegno)
(LAIn)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 gennaio 20261,
decreta:
I
La legge federale del 25 settembre 20152 sulle attività informative è modificata come segue:
Sostituzione di espressioni
Concerne soltanto il testo tedesco
In tutta la legge «autorità di vigilanza indipendente» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «AVI-AIn».
Art. 1 lett. a e d
La presente legge disciplina:
le attività informative del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC);
il trattamento dei dati da parte del SIC.
Art. 5 cpv. 5–8
Concerne soltanto il testo francese
Il SIC può eccezionalmente acquisire e trattare i dati di cui al capoverso 5 relativi a un’organizzazione o a una persona se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
l’acquisizione o il trattamento sono necessari per verificare se si tratta di dati informativi (art. 45 cpv. 4);
sussistono indizi concreti che l’organizzazione o la persona eserciti i propri diritti per preparare o eseguire attività secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettera a;
è necessario per proteggere un’organizzazione o una persona da un’attività secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettera a;
i dati servono a valutare o a gestire le fonti;
è necessario per la gestione della rete informativa integrata da parte del SIC (art. 58b cpv. 1) o per la definizione delle misure di polizia di sicurezza da parte dei servizi incaricati di ordinare tali misure;
è necessario per l’adempimento dei compiti amministrativi del SIC.
Il SIC anonimizza o cancella i dati personali trattati in virtù del capoverso 6 lettere a–e non appena le condizioni ivi indicate per il loro trattamento non sono più soddisfatte. Anonimizza o cancella i dati personali secondo il capoverso 6 lettera b al più tardi dopo un anno se le attività in questione non sono state comprovate fino a quel momento.
Al fine di valutare le minacce rappresentate da organizzazioni, gruppi e persone, il SIC può acquisire e trattare i dati di cui al capoverso 5 relativi a:
organizzazioni e gruppi della lista d’osservazione (art. 72);
persone che partecipano a un’organizzazione o a un gruppo di cui alla lettera a, mettono a sua disposizione risorse umane o materiale, organizzano azioni propagandistiche a sostegno dei suoi obiettivi, reclutano adepti o promuovono in altro modo le sue attività secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettera a.
Art. 6 cpv. 1 lett. b, 2bis e 5
Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di:
accertare, osservare e valutare fatti rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza che avvengono all’estero e nel ciberspazio;
A questo scopo il SIC gestisce la rete informativa integrata permanente e, se necessario, la rete informativa integrata specifica per la situazione e allestisce il quadro della situazione relativo ai fatti rilevanti per la sicurezza in Svizzera e all’estero.
Il SIC intrattiene contatti con i gestori di infrastrutture critiche e assicura un servizio di preallerta informativa.
Art. 7 cpv. 1 lett. e, 1bis, 1ter e 2
Il SIC adotta misure per garantire la protezione e la sicurezza dei suoi collaboratori, delle sue installazioni e dei dati che tratta. A tal fine può:
analizzare l’utilizzazione dei suoi dati e degli apparecchi messi a disposizione dei suoi collaboratori e dei collaboratori delle autorità d’esecuzione cantonali; in presenza di indizi concreti di minaccia acuta per la sicurezza del SIC o di violazioni di prescrizioni di servizio, può analizzare l’utilizzazione dei dati e degli apparecchi anche all’insaputa della persona interessata.
Le misure di cui al capoverso 1 lettera e necessitano del consenso scritto del direttore del SIC o dell’organo superiore dell’autorità d’esecuzione cantonale.
Il SIC può dichiarare soggetti ad autorizzazione i viaggi privati dei propri collaboratori in o attraverso Paesi con rischi particolari.
Gestisce sistemi e reti informatici protetti per i suoi dati che devono essere particolarmente protetti da accessi non autorizzati.
Art. 7a Acquisizione e trattamento di dati rilevanti per la sicurezza in merito a collaboratori, candidati a un impiego e incaricati
Per i collaboratori del SIC, in presenza di indizi concreti di minaccia per la sicurezza del SIC, al fine di valutare se un controllo di sicurezza relativo alle persone debba essere ripetuto, per una durata di tre mesi il SIC può:
acquisire e trattare informazioni e dati rilevanti per la sicurezza provenienti da fonti accessibili al pubblico;
acquisire e trattare dati provenienti da sistemi d’informazione a esso accessibili;
trattare dati provenienti dalle sue raccolte di dati.
Per le persone che rientrano nella rosa ristretta dei candidati ai fini di un’assunzione presso il SIC, fino a quando il controllo di sicurezza relativo alle persone non è stato portato a termine il SIC può:
acquisire e trattare informazioni e dati rilevanti per la sicurezza provenienti da fonti accessibili al pubblico;
acquisire e trattare dati provenienti da sistemi d’informazione a esso accessibili;
trattare dati provenienti dalle sue raccolte di dati.
Per le persone o le aziende che si candidano per ricevere mandati del SIC o che li eseguono, se non sono stati eseguiti né un controllo di sicurezza relativo alle persone né una procedura di sicurezza relativa alle aziende, il SIC può:
acquisire e trattare informazioni e dati rilevanti per la sicurezza provenienti da fonti accessibili al pubblico;
acquisire e trattare dati provenienti da sistemi d’informazione a esso accessibili;
trattare dati provenienti dalle sue raccolte di dati.
Il SIC deve informare previamente la persona o l’azienda interessata in merito all’acquisizione o al trattamento di cui ai capoversi 1–3.
Il SIC può adottare misure di cui ai capoversi 1–3 anche in riferimento a collaboratori, candidati a un impiego e incaricati delle autorità d’esecuzione cantonali.
Le misure di cui al capoverso 1 necessitano del consenso scritto del direttore del SIC o dell’organo superiore dell’autorità d’esecuzione cantonale.
Art. 8 cpv. 1
Per il loro impiego in Svizzera, i collaboratori del SIC possono essere dotati di armi se la loro funzione e i loro compiti li espongono a minacce particolari.
Art. 9 cpv. 3 e 4
Le autorità d’esecuzione cantonali fanno chiarezza spontaneamente su indizi di minacce secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettera a. Se constatano una minaccia, informano il SIC senza indugio. In tale contesto sono tenute a rispettare quanto previsto dall’articolo 5 capoverso 5.
Il SIC è il titolare del trattamento ai sensi della legge federale del 25 settembre 20203 sulla protezione dei dati (LPD) per quanto concerne i trattamenti di dati effettuati secondo la presente legge dalle autorità d’esecuzione cantonali.
Art. 14 cpv. 3
Durante l’osservazione, il SIC può impiegare un apparecchio di localizzazione sul veicolo o sull’oggetto osservato, qualora ciò sia necessario per garantire la continuità dell’osservazione. L’apparecchio di localizzazione può trasmettere solo dati di localizzazione e dati tecnici. La persona addetta all’osservazione deve sospendere la trasmissione se l’osservazione viene terminata o quando si perde durevolmente il contatto visivo con il veicolo o l’oggetto osservato. I dati memorizzati nell’apparecchio di localizzazione devono essere distrutti al più tardi al termine dell’osservazione.
Art. 15 rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva e 2–4
Concerne soltanto il testo francese
Art. 17 cpv. 2 e 2bis
D’intesa con un’autorità d’esecuzione cantonale o a sua richiesta, può inoltre autorizzare il SIC ad assegnare una copertura a collaboratori dell’autorità.
D’intesa con un servizio svizzero o a sua richiesta, può inoltre autorizzare il SIC ad assegnare una copertura a collaboratori del servizio che operano su mandato del SIC secondo l’articolo 34 capoverso 1.
Art. 18 cpv. 1 lett. b, bbis e c nonché 2
Il capo del DDPS può autorizzare l’assegnazione di un’identità fittizia alle persone indicate di seguito per garantire la loro sicurezza o l’acquisizione di informazioni:
b. collaboratori delle autorità d’esecuzione cantonali che operano su mandato della Confederazione, d’intesa con tale autorità o a sua richiesta;
bbis. collaboratori di servizi svizzeri che operano su mandato del SIC secondo l’articolo 34 capoverso 1, d’intesa con il servizio o a sua richiesta;
c. Concerne soltanto il testo francese
L’identità fittizia può essere utilizzata fintanto che è necessaria per garantire la sicurezza della persona interessata o l’acquisizione di informazioni. L’utilizzazione è limitata come segue:
a cinque anni al massimo per i collaboratori del SIC, delle autorità d’esecuzione cantonali o dei servizi svizzeri che operano su mandato del SIC; se necessario, il termine può essere prorogato di volta in volta di tre anni al massimo;
Concerne soltanto il testo francese
Art. 19 cpv. 2 lett. f e 3, primo periodo
Una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna sussiste quando è a repentaglio un bene giuridico importante quale la vita, l’integrità fisica o la libertà delle persone oppure l’esistenza e il funzionamento dello Stato e la minaccia proviene:
da fatti rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza che avvengono all’estero o nel ciberspazio.
Le autorità e le organizzazioni di cui al capoverso 1 sono tenute a mantenere il segreto nei confronti di terzi in merito alle domande del SIC e alle informazioni fornite al riguardo. …
Art. 20 cpv. 1 lett. b, i e j nonché 2, primo periodo
Le seguenti autorità sono tenute a fornire al SIC le informazioni necessarie all’adempimento dei suoi compiti:
l’Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini (UDSC);
autorità competenti per l’esercizio o la protezione di sistemi informatici o che forniscono prestazioni per la loro protezione;
autorità di vigilanza sul mercato finanziario e autorità che, in virtù della legge del 10 ottobre 19974 sul riciclaggio di denaro (LRD), ricevono comunicazioni concernenti il sospetto riciclaggio di denaro nei casi di finanziamento del terrorismo e di finanziamento di attività in materia di proliferazione NBC.
Le autorità di cui al capoverso 1 sono tenute a mantenere il segreto nei confronti di terzi in merito alle domande del SIC e alle informazioni fornite al riguardo. …
Art. 23 cpv. 2
Può acquisire in modo mirato, per scritto o oralmente, le informazioni necessarie per l’adempimento dei suoi compiti. Può invitare per scritto persone ad audizioni.
Art 25 cpv. 1 lett. a e 3
Se è necessario per individuare, scongiurare o sventare una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l’articolo 19 capoverso 2, in casi specifici il SIC può richiedere le informazioni o registrazioni indicate di seguito:
a persone fisiche o giuridiche che effettuano trasporti a titolo professionale o che mettono a disposizione o procurano mezzi di trasporto oppure che gestiscono impianti infrastrutturali per trasporti oppure dirigono aziende alberghiere, informazioni su una prestazione da loro fornita;
I privati sono tenuti a mantenere il segreto nei confronti di terzi in merito alle domande del SIC e alle informazioni fornite al riguardo.
Art. 26 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a, abis, b, f e g
Le seguenti misure di acquisizione effettuate in Svizzera sono soggette ad autorizzazione:
a. Concerne soltanto il testo francese
abis. Concerne soltanto il testo francese
b. l’impiego di apparecchi di localizzazione per determinare la posizione e i movimenti di persone o oggetti; fa eccezione l’impiego di apparecchi di localizzazione secondo l’articolo 14 capoverso 3;
f. l’acquisizione di informazioni sulle relazioni tra una persona fisica o giuridica e commercianti secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera b LRD5 oppure tra una persona fisica o giuridica e intermediari finanziari secondo l’articolo 2 capoversi 2–4 LRD;
g. la sorveglianza di relazioni secondo la lettera f, con indicazione dei dati da fornire.
Art. 27 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese), nonché lett. a e b
Il SIC può ordinare una misura di acquisizione soggetta ad autorizzazione a condizione che:
sia soddisfatto uno dei presupposti seguenti:
sussiste una minaccia concreta ai sensi dell’articolo 19 capoverso 2,
sussiste una minaccia concreta per interessi internazionali importanti in materia di sicurezza che rientrano in un settore di compiti secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettera a o b ed è soddisfatto uno dei presupposti seguenti:
– un’azione internazionale è indispensabile
– la mancata esplorazione potrebbe portare a reazioni negative da parte degli Stati interessati nei confronti della Svizzera
– la mancata esplorazione potrebbe comportare una grave minaccia per la sicurezza della Svizzera,
la tutela di altri interessi nazionali importanti secondo l’articolo 3 richiede tale misura;
Concerne soltanto il testo francese
Art. 28 cpv. 1
Se sussistono indizi fondati che una persona riguardo alla quale vengono acquisiti dati utilizza locali, veicoli, contenitori, indirizzi postali, collegamenti di telecomunicazione, sistemi o reti informatici di una persona terza per trasmettere o ricevere dati da e verso gli stessi o per conservarvi dati, il SIC può ordinare una misura di acquisizione soggetta ad autorizzazione nei confronti della persona terza.
Art. 29 rubrica, cpv. 1 lett. c e cbis nonché 2–8
Procedura di autorizzazione: domanda
Se intende ordinare una misura di acquisizione soggetta ad autorizzazione, il SIC sottopone al TAF una domanda con:
c. l’esatta designazione della misura di acquisizione, della relativa base legale e delle misure di accompagnamento eventualmente necessarie per attuarla e porvi fine;
cbis. le indicazioni relative a procedimenti penali contro la persona interessata dalla misura di acquisizione e ai provvedimenti coercitivi ordinati nell’ambito di tali procedimenti penali;
Abrogati
Art. 29a Procedura di autorizzazione: decisione
Il presidente della corte competente del TAF decide quale giudice unico in merito alle misure di acquisizione e di accompagnamento di cui è stata fatta domanda entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda del SIC motivando succintamente la sua decisione. Può affidare questo compito a un altro giudice della corte competente del TAF.
La misura di acquisizione di cui è stata fatta domanda non viene autorizzata qualora una misura identica sia già stata autorizzata sulla base di un procedimento penale contro la persona interessata e l’inchiesta penale presenti una correlazione con la minaccia concreta sulla quale si intende fare chiarezza con la misura di acquisizione del SIC.
I pubblici ministeri competenti nonché il servizio di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni forniscono al SIC e al TAF le informazioni necessarie.
Il presidente della corte competente del TAF può:
chiedere l’audizione di uno o più rappresentanti del SIC per decidere;
esigere un completamento degli atti o ulteriori accertamenti;
subordinare a determinate condizioni l’autorizzazione o concederla vincolandola a oneri.
Art. 29b Durata dell’autorizzazione e proroga
Il presidente della corte competente del TAF concede l’autorizzazione per tre mesi al massimo. Nella decisione può stabilire la decorrenza dell’autorizzazione. L’autorizzazione può essere prorogata di volta in volta di tre mesi al massimo.
Se è necessaria una proroga, prima della scadenza della durata autorizzata il SIC presenta al TAF una nuova domanda secondo l’articolo 29. Nel caso in cui la domanda sia stata presentata nei termini stabiliti e la procedura subisca un ritardo dovuto a motivi non prevedibili, il SIC può proseguire l’esecuzione della misura di acquisizione fino al rilascio della decisione relativa all’autorizzazione e al nullaosta.
In caso di mancato rilascio dell’autorizzazione o del nullaosta per la proroga, il SIC distrugge immediatamente i dati acquisiti dopo la scadenza della durata autorizzata.
Art. 29c Rapporto d’attività concernente le misure di acquisizione soggette ad autorizzazione
Il presidente della corte competente del TAF redige ogni anno un rapporto d’attività concernente le misure di acquisizione soggette ad autorizzazione all’attenzione della Delegazione delle Commissioni della gestione (DelCdG) e dell’Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative.
Art. 30 cpv. 3 e 4
In caso di proroghe o leggere estensioni di misure di acquisizione, il capo del DDPS può decidere in merito al nullaosta a condizione che l’autorizzazione del TAF sia disponibile. Il capo del DDPS informa il capo del DFAE e il capo del DFGP in merito alla decisione.
Sono considerati leggere estensioni:
la sorveglianza di altri collegamenti di telecomunicazione o di altri indirizzi postali della persona sorvegliata;
l’impiego di apparecchi di localizzazione su altri veicoli in possesso della persona sorvegliata;
l’infiltrazione in altri sistemi e reti informatici della persona sorvegliata;
la perquisizione di altri locali, veicoli o contenitori in possesso della persona sorvegliata.
Art. 32 rubrica (concerne soltanto il testo tedesco) e cpv. 1 lett. c
Il SIC pone fine senza indugio alla misura di acquisizione soggetta ad autorizzazione se:
Concerne soltanto i testi tedesco e francese
Art. 33 cpv. 1, 2 lett. a e b nonché 2bis, 3 e 4
Entro 30 giorni dalla conclusione dell’operazione, il SIC comunica alla persona sorvegliata il motivo, il genere e la durata della sorveglianza cui è stata sottoposta.
Il SIC può differire la comunicazione oppure rinunciarvi se:
Concerne soltanto il testo francese
Concerne soltanto il testo francese
La comunicazione può essere differita come segue:
fino al verificarsi di un determinato evento;
per un periodo fino a sei mesi, se necessario più volte.
Per la procedura di autorizzazione del differimento si applicano gli articoli 29 e 29a, per la rinuncia alla comunicazione gli articoli 29, 29a e 30.
Se il differimento della comunicazione è richiesto dalle relazioni della Svizzera con l’estero, occorre rilasciare anche il nullaosta secondo l’articolo 30.
Art. 35 cpv. 2 e 3 lett. a e b
Concerne soltanto il testo francese
Per la protezione delle fonti devono essere considerati:
Concerne soltanto il testo francese
Concerne soltanto il testo francese
Art. 37 cpv. 3–6
In caso d’urgenza, il direttore del SIC può ordinare l’esecuzione immediata di una misura secondo il capoverso 2. Informa senza indugio il capo del DDPS ed entro 24 ore gli richiede il proseguimento della misura.
Il capo del DDPS può porre fine con effetto immediato alla misura o decidere in merito al proseguimento dell’esecuzione della misura previa consultazione del capo del DFAE e del capo del DFGP.
Se il proseguimento della misura viene respinto, il capo del DDPS decide in merito a un’eventuale utilizzazione di dati già acquisiti.
Se altri servizi collaborano all’esecuzione della misura, il SIC comunica loro la fine di detta misura.
Art. 39 cpv. 1, 2, secondo periodo, 3 nonché 4 lett. b e c
Il SIC può incaricare il servizio addetto all’esplorazione di rilevare segnali transfrontalieri provenienti da reti filari per acquisire informazioni riguardanti fatti che avvengono all’estero o nel ciberspazio rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza (art. 6 cpv. 1 lett. b) e per tutelare altri interessi nazionali importanti secondo l’articolo 3.
… Concerne soltanto il testo francese
Il servizio addetto all’esplorazione può trasmettere al SIC i dati provenienti dai segnali rilevati soltanto se il loro contenuto corrisponde alle chiavi di ricerca definite per l’adempimento del mandato. Le chiavi di ricerca devono essere definite in modo tale che la loro applicazione determini per quanto possibile ingerenze minime nella sfera privata delle persone. Non è ammesso utilizzare come chiavi di ricerca dati riguardanti persone fisiche o giuridiche in Svizzera.
Il Consiglio federale disciplina:
Concerne soltanto il testo francese
la durata massima del periodo durante il quale il servizio addetto all’esplorazione può conservare i dati relativi ai contenuti e ai collegamenti registrati nell’ambito dell’esplorazione.
Art. 41 cpv. 1 lett. b–d, 1bis, 2, 3, secondo periodo, e 4
Se intende assegnare un mandato per l’esplorazione di segnali via cavo, il SIC presenta al TAF una domanda in cui figurano:
la motivazione dell’idoneità, della necessità e della ragionevolezza dell’impiego;
Concerne soltanto il testo francese
Concerne soltanto il testo francese
Il TAF decide entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda del SIC motivando succintamente la sua decisione.
Per il resto, la procedura è retta dagli articoli 29a–32.
... Può essere prorogata di volta in volta di sei mesi al massimo, applicando la medesima procedura.
Nella procedura concernente la proroga di un’esplorazione di segnali via cavo, il coinvolgimento di ulteriori gestori di reti filari e fornitori di servizi di telecomunicazione in un mandato esistente è considerato una leggera estensione.
Art. 42 cpv. 1, 2 primo periodo, 3 e 3bis
Concerne soltanto il testo francese
Concerne soltanto il testo francese …
Concerne soltanto il testo francese
Il servizio addetto all’esplorazione può analizzare i segnali e i dati rilevati nel quadro di mandati in corso al fine di ottenere dati tecnici sui flussi di dati che non può ricevere dai gestori di reti filari e dai fornitori di servizi di telecomunicazione. Il SIC può utilizzare questi riscontri per la formulazione delle domande.
Titolo prima dell’art. 44
Capitolo 4: Trattamento dei dati e controllo della qualità
Sezione 1: Categorie di dati
Art. 44
Il SIC tratta dati appartenenti alle due seguenti categorie:
i dati di cui necessita per l’adempimento dei suoi compiti di cui all’articolo 6 (dati informativi);
i dati di cui necessita per l’adempimento dei suoi compiti amministrativi (dati amministrativi).
I dati informativi sono:
i dati sottoposti alla verifica in entrata di cui all’articolo 45 (dati grezzi);
i dati grezzi per i quali è previsto un ulteriore trattamento approfondito e che sono contrassegnati come tali, nonché i prodotti di tale ulteriore trattamento (dati di lavoro).
Titolo prima dell’art. 45
Sezione 2: Verifica in entrata
Art. 45 Verifica del nesso con i compiti e attribuzione a una categoria di dati
Il SIC verifica se i dati che acquisisce, che gli vengono trasmessi o che riceve in altro modo sono dati informativi o amministrativi e li contrassegna di conseguenza.
Se i dati possono essere attribuiti a entrambe le categorie, il SIC li contrassegna come dati informativi.
Se i dati non possono essere attribuiti a nessuna delle due categorie, il SIC anonimizza o distrugge i dati in questione oppure li rinvia al mittente.
Qualora, per verificare se si tratta di dati informativi, siano necessari ulteriori accertamenti, il SIC può comunicare i dati ad autorità svizzere ed estere nonché a terzi alle condizioni di cui agli articoli 59–62; può richiedere e acquisire dati supplementari che gli consentano di eseguire tale verifica.
Il capoverso 4 vale per analogia per autorità d’esecuzione cantonali nei confronti di autorità svizzere e di terzi.
Art. 46 Verifica dell’applicabilità dell’articolo 5 capoverso 5
Se si tratta di dati informativi, il SIC verifica se si tratta di dati sull’attività politica o sull’esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. Se ciò è il caso e non si è in presenza di un’eccezione di cui all’articolo 5 capoverso 6 o 8, il SIC anonimizza o distrugge i dati personali.
Per i dati provenienti da fonti accessibili al pubblico e per i dati memorizzati separatamente presso il SIC che provengono da misure di acquisizione soggette ad autorizzazione, tale verifica è eseguita solo prima dell’utilizzazione di questi dati come dati di lavoro da parte del SIC.
Art. 47 Delega degli obblighi di verifica
Il SIC può delegare ad altri servizi dell’Amministrazione federale il compito di verificare se si tratta di dati informativi e se è applicabile l’articolo 5 capoverso 5 nonché archiviare in modo automatizzato i dati verificati da tali servizi se, mediante un mandato di acquisizione sufficientemente concreto o apposite formazioni, è garantito che vengano archiviati solo i dati necessari per l’adempimento di un compito di cui all’articolo 6.
Art. 48 Misure di preparazione e di sicurezza
Il SIC può memorizzare separatamente per un periodo di tempo limitato i dati che acquisisce, che gli vengono trasmessi o che riceve in altro modo e prepararli per la verifica in entrata se il volume dei dati, la tutela del segreto o la sicurezza lo esige.
Art. 49 Contrassegnazione dei dati informativi
Il SIC contrassegna i dati informativi in particolare per la determinazione delle autorizzazioni d’accesso e dei termini di conservazione nonché per la direzione politica da parte del Consiglio federale.
Il SIC li attribuisce almeno a una delle seguenti categorie:
dati che servono a individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettera a nonché dati secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettere b–d;
dati provenienti da fonti d’informazione pubbliche (art. 13);
dati provenienti da misure di acquisizione soggette ad autorizzazione (art. 26);
dati provenienti da operazioni di acquisizione all’estero (art. 36 cpv. 5);
dati per la gestione di fonti umane;
dati che servono a gestire la rete informativa integrata (art. 58b cpv. 1);
dati che tratta in applicazione dell’articolo 5 capoverso 6 o 8;
dati delle autorità d’esecuzione cantonali;
dati di cui necessita per ulteriori accertamenti secondo l’articolo 45 capoverso 4;
dati a cui hanno accesso altre autorità e le autorità d’esecuzione cantonali (art. 58e).
Art. 50 Dati provenienti da misure di acquisizione soggette ad autorizzazione
Il SIC fa in modo che i dati provenienti da misure di acquisizione soggette ad autorizzazione siano espressamente contrassegnati e vengano sottoposti a una verifica secondo l’articolo 46 entro la conclusione della relativa operazione, al più tardi però entro sei mesi dalla conclusione della relativa misura. Distrugge i dati che non hanno alcuna correlazione con la specifica situazione di minaccia.
Se la misura di acquisizione soggetta ad autorizzazione riguarda una persona appartenente a una delle categorie professionali menzionate agli articoli 171–173 CPP6, i dati non aventi alcuna correlazione con la specifica situazione di minaccia devono essere sottoposti a cernita e distrutti sotto la direzione del TAF.
Se la misura di acquisizione soggetta ad autorizzazione riguarda una persona che non appartiene a nessuna delle categorie professionali menzionate agli articoli 171–173 CPP, i dati riguardo ai quali una persona di cui agli articoli 171–173 CPP ha facoltà di non deporre devono essere distrutti.
In casi specifici il SIC può contrassegnare come dati di lavoro i dati provenienti da misure di acquisizione soggette ad autorizzazione, sempre che siano necessari all’adempimento dei compiti di cui all’articolo 6 capoverso 1 e che non sia applicabile l’articolo 5 capoverso 5.
Titolo prima dell’art. 51
Sezione 3: Dati di lavoro
Art. 51 Verifica dell’esattezza
Il SIC verifica l’esattezza dei dati grezzi prima di contrassegnarli come dati di lavoro.
Può trattare dati personali, inclusi dati personali degni di particolare protezione, che si sono rivelati essere falsi a livello di contenuto, nella misura in cui ciò sia necessario all’adempimento dei compiti di cui all’articolo 6.
Contrassegna i dati in questione come falsi a livello di contenuto.
Art. 52 Scopi del trattamento
Il SIC può trattare dati personali, inclusi dati personali degni di particolare protezione, in particolare per i seguenti scopi:
gli scopi di cui all’articolo 6, in particolare individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettera a;
svolgere misure di protezione e di sicurezza secondo gli articoli 7 e 7a;
analizzare i dati provenienti da misure di acquisizione soggette ad autorizzazione;
analizzare i dati provenienti da operazioni di acquisizione all’estero comparabili a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione;
valutare e gestire le fonti e i sensori informativi;
gestire la rete informativa integrata (art. 58b cpv. 1);
garantire la legalità del trattamento dei dati e dell’archiviazione (art. 44–68).
Il SIC può trattare dati personali a discarico se tratta già dati personali a carico relativi alla stessa persona o organizzazione.
Art. 53 Profilazioni
Il SIC può eseguire profilazioni, comprese profilazioni a rischio elevato, sulla base dei dati di cui all’articolo 44 capoverso 2 lettera b nella misura in cui ciò sia necessario per valutare la minaccia rappresentata da una persona per la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
Art. 54 Definizione di categorie di stranieri
In un elenco non pubblico il Consiglio federale stabilisce le categorie di stranieri i cui dati d’ingresso e di uscita vengono trattati dal SIC per salvaguardare la sicurezza interna ed esterna della Svizzera. Al riguardo, si fonda sulla situazione di minaccia del momento.
Art. 55 Disposizioni d’esecuzione
Il Consiglio federale disciplina:
il catalogo dei dati personali;
i diritti d’accesso;
la frequenza del controllo della qualità, considerando la gravità dell’ingerenza nei diritti costituzionali che il trattamento dei dati comporta;
la durata di conservazione dei dati, considerando le esigenze specifiche per l’adempimento dei compiti secondo la presente legge;
la cancellazione e la distruzione dei dati;
la sicurezza dei dati.
Titolo prima dell’art. 56
Sezione 4:
Trattamento dei dati da parte delle autorità d’esecuzione cantonali
Art. 56 Ambiente di lavoro
Le autorità d’esecuzione cantonali trattano i dati che hanno ricevuto dal SIC o che hanno acquisito conformemente alla presente legge esclusivamente nell’ambiente di lavoro messo a disposizione dalla Confederazione.
Possono memorizzare per un breve periodo di tempo i dati nell’ambiente di lavoro cantonale al fine di riversarli nell’ambiente di lavoro messo a disposizione dalla Confederazione. Per i dati memorizzati a questo scopo nell’ambiente di lavoro cantonale si applicano le disposizioni della presente legge.
Art. 57 Trattamento secondo il diritto cantonale
Se le autorità d’esecuzione cantonali trattano dati entro le proprie competenze in virtù del diritto cantonale, provvedono affinché tali dati non contengano indicazioni riguardo all’esistenza e al contenuto di dati trattati secondo la presente legge, a meno che il SIC non lo abbia espressamente autorizzato.
Art. 58 Comunicazione
Le autorità d’esecuzione cantonali comunicano autonomamente i dati acquisiti secondo la presente legge ad autorità svizzere e a terzi, nella misura in cui ciò sia necessario per la salvaguardia della sicurezza interna o esterna, per sventare una minaccia considerevole o per adempiere compiti legali. Il Consiglio federale stabilisce a chi e a quale scopo possono essere comunicati questi dati.
La comunicazione ad autorità di polizia estere si limita a quanto previsto dall’articolo 12 capoverso 4.
In occasione della comunicazione di dati personali, inclusi dati personali degni di particolare protezione e dati personali risultanti da una profilazione, compresa una profilazione a rischio elevato, le autorità d’esecuzione cantonali sono tenute a rispettare le prescrizioni di cui agli articoli 59–62.
Art. 58a Durata di conservazione
La durata di conservazione dei dati di autorità d’esecuzione cantonali nell’ambiente di lavoro messo a disposizione dalla Confederazione è di cinque anni al massimo. Ciò vale anche per dati derivanti da accertamenti da cui non sono emerse indicazioni riguardo a un’attività di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a.
Titolo prima dell’art. 58b
Sezione 5: Trattamento dei dati per la rete informativa integrata
Art. 58b
Per gestire la rete informativa integrata (art. 6 cpv. 2bis) il SIC può utilizzare la piattaforma di dati «Presentazione elettronica della situazione per la protezione della popolazione» dell’Ufficio federale della protezione della popolazione.
Il SIC utilizza la rete informativa integrata, unitamente alle autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni, come strumento di condotta e per la comunicazione di dati per definire e attuare misure di polizia di sicurezza, segnatamente in occasione di eventi in cui si temono atti violenti.
Il trattamento dei dati nella rete informativa integrata da parte di altre autorità sottostà alle prescrizioni del diritto in materia di protezione dei dati che si applicano a tali autorità.
Titolo prima dell’art. 58c
Sezione 6: Autorizzazioni d’accesso
Art. 58c Accesso a dati informativi del SIC
I collaboratori del SIC possono accedere, mediante procedura di richiamo, ai dati informativi del SIC necessari all’adempimento dei propri compiti legali. Hanno accesso anche a dati personali degni di particolare protezione e a dati personali risultanti da una profilazione, compresa una profilazione a rischio elevato.
I collaboratori delle autorità d’esecuzione cantonali impiegati temporaneamente dal SIC sono equiparati ai collaboratori del SIC per la durata del loro impiego.
Art. 58d Accesso a dati informativi delle autorità d’esecuzione cantonali
I collaboratori delle autorità d’esecuzione cantonali possono accedere, mediante procedura di richiamo, ai dati informativi della loro autorità d’esecuzione cantonale se necessitano di questi dati per l’adempimento dei propri compiti legali. In tale contesto hanno accesso anche a dati personali degni di particolare protezione e a dati personali risultanti da una profilazione, compresa una profilazione a rischio elevato.
In aggiunta hanno accesso a dati acquisiti dal SIC provenienti da fonti d’informazione pubbliche di cui all’articolo 13, nella misura in cui necessitano di questi dati per adempiere il loro compito legale.
Le autorità d’esecuzione cantonali possono concedersi reciprocamente l’accesso mediante procedura di richiamo ai dati che hanno acquisito in virtù della presente legge.
L’organo di controllo della qualità del SIC ha accesso ai dati informativi di tutte le autorità d’esecuzione cantonali.
I collaboratori del SIC impiegati temporaneamente presso un’autorità d’esecuzione cantonale sono equiparati ai collaboratori dell’autorità d’esecuzione cantonale per la durata del loro impiego.
Art. 58e Accesso delle autorità a dati informativi del SIC
Le seguenti autorità possono accedere, mediante procedura di richiamo, ai dati di lavoro contrassegnati in modo corrispondente dal SIC per identificare una persona, un’organizzazione, un gruppo, un oggetto o un evento, nella misura in cui ciò è necessario per adempiere gli scopi elencati di seguito:
le autorità d’esecuzione cantonali: per l’adempimento dei loro compiti second
o l’articolo 6 capoverso 1;
l’Ufficio federale di polizia (fedpol): per l’adempimento di compiti di polizia di sicurezza, di polizia giudiziaria e di polizia amministrativa, nonché per l’esame di casi di sospetto riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo comunicati da istituti finanziari svizzeri;
i servizi specializzati competenti per i controlli di sicurezza relativi alle persone: per l’esecuzione dei controlli di cui agli articoli 27–48 della legge federale del 18 dicembre 20207 sulla sicurezza delle informazioni (LSIn);
il servizio specializzato competente per le procedure di sicurezza relative alle aziende: per l’esecuzione della valutazione delle aziende di cui agli articoli 55–58 LSIn;
l’UDSC:
per la funzione «perseguimento penale»: per l’adempimento dei suoi compiti nell’ambito del perseguimento penale, nella misura in cui il diritto federale lo preveda,
per la funzione «analisi dei rischi»: per la sorveglianza e il controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone;
l’Aggruppamento Difesa: per la protezione preventiva dell’esercito dallo spionaggio, dal sabotaggio e da altri atti illeciti durante il servizio di promovimento della pace e il servizio attivo.
In caso di identificazione, le autorità possono chiedere al SIC se sono disponibili ulteriori dati relativi alla persona, all’organizzazione o al gruppo oppure all’oggetto o all’evento in questione e richiedere la loro comunicazione. Quest’ultima avviene secondo gli articoli 59 e 60.
Il SIC può accordare alle autorità della Confederazione e dei Cantoni l’accesso mediante procedura di richiamo ai propri prodotti informativi per valutare le ripercussioni delle minacce in materia di politica di sicurezza nonché per la condotta in materia di politica di sicurezza, purché sia garantito il rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 59 e 60.
Le autorità che accedono a prodotti informativi devono provare al SIC, su sua richiesta, l’ammissibilità dei loro accessi. Il SIC verifica a campione l’ammissibilità degli accessi.
Art. 58f Accesso di terzi a dati informativi del SIC
I terzi incaricati hanno accesso ai dati informativi del SIC di cui necessitano per adempiere il loro mandato.
I terzi che partecipano a progetti di individuazione tempestiva o che forniscono un supporto temporaneo al SIC per l’adempimento dei suoi compiti legali hanno accesso ai dati informativi del SIC di cui necessitano per il progetto o per l’adempimento dei compiti.
I terzi di cui ai capoversi 1 e 2 hanno accesso anche a dati personali degni di particolare protezione e a dati personali risultanti da una profilazione, compresa una profilazione a rischio elevato.
Gli accessi sono limitati alla durata del mandato, del progetto o del supporto fornito al SIC.
Art. 58g Accesso ai dati della rete informativa integrata
I collaboratori del SIC, delle competenti autorità della Confederazione e dei Cantoni nonché della Polizia di Stato del Principato del Liechtenstein incaricati della condotta in materia di politica di sicurezza oppure della valutazione o della gestione di eventi che incidono sulla situazione hanno accesso, mediante procedura di richiamo, ai dati della rete informativa integrata per i seguenti scopi:
gestire la rete informativa integrata (art. 58b cpv. 1);
utilizzare la rete informativa integrata come strumento di condotta;
comunicare dati per definire e attuare misure di polizia di sicurezza, segnatamente in occasione di eventi in cui si temono atti violenti.
In occasione di eventi particolari, il SIC può concedere a enti privati e ad autorità di sicurezza e di polizia estere l’accesso temporaneo, mediante procedura di richiamo, ai dati della rete informativa integrata di cui necessitano per l’adempimento dei loro compiti in relazione con la gestione dell’evento.
Art. 58h Accesso a dati amministrativi
I collaboratori del SIC possono accedere, mediante procedura di richiamo, ai dati amministrativi del SIC necessari per l’adempimento dei propri compiti amministrativi.
I collaboratori delle autorità d’esecuzione cantonali possono accedere, mediante procedura di richiamo, ai loro dati amministrativi e a quelli del SIC necessari per l’adempimento dei propri compiti amministrativi.
L’organo di controllo della qualità del SIC ha accesso, mediante procedura di richiamo, ai dati amministrativi di tutte le autorità d’esecuzione cantonali.
Il SIC può concedere a terzi l’accesso temporaneo mediante procedura di richiamo a dati amministrativi nella misura in cui ciò sia necessario all’adempimento di un mandato o per la manutenzione e l’ulteriore sviluppo di sistemi e reti informatici.
Titolo prima dell’art. 58i
Sezione 7: Controllo della qualità
Art. 58i Dati informativi del SIC
Il SIC verifica periodicamente se i dati di lavoro che ha attribuito a una persona o a un’organizzazione in adempimento dei suoi compiti secondo l’articolo 6 capoverso 1 sono ancora necessari. Se ciò non è il caso, anonimizza o cancella i dati non più necessari.
Il SIC rettifica, contrassegna, anonimizza o cancella i dati che in occasione della verifica si sono rivelati inesatti; è fatto salvo l’articolo 51 capoverso 2.
L’organo interno di controllo della qualità del SIC può fare rapporto direttamente al direttore del SIC. In particolare svolge i seguenti compiti:
per tutti i dati di lavoro che il SIC tratta in adempimento del suo compito secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettera a numero 5 e ha attribuito a una persona o a un’organizzazione, verifica se il SIC continua a necessitare di tali dati, se i dati sono esatti e se l’articolo 5 capoverso 5 viene rispettato;
controlla a campione la legalità, la proporzionalità e l’esattezza dei dati personali informativi trattati dal SIC negli altri settori di compiti;
insieme al consulente per la protezione dei dati del SIC, organizza formazioni interne dei collaboratori del SIC e delle autorità d’esecuzione cantonali concernenti le prescrizioni della presente legge relative al trattamento dei dati;
controlla l’impiego di programmi in grado di apprendere per il trattamento di dati personali durante l’intero periodo di impiego degli algoritmi.
Art. 58j Dati personali informativi delle autorità d’esecuzione cantonali
L’organo di controllo della qualità del SIC verifica a campione la legalità, la proporzionalità e l’esattezza del trattamento dei dati personali informativi da parte delle autorità d’esecuzione cantonali.
Il SIC informa le autorità d’esecuzione cantonali se queste ultime gli inviano informazioni contenenti dati personali che non sono necessari ai fini dell’adempimento di un compito secondo l’articolo 6 o che rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 5 capoverso 5. Tali dati personali devono essere anonimizzati o distrutti sia presso il SIC sia presso le autorità d’esecuzione cantonali.
Titolo prima dell’art. 59
Capitolo 4a: Disposizioni particolari sulla protezione dei dati
Sezione 1: Comunicazione di dati personali
Art. 59 Verifica dei dati personali prima della comunicazione
Prima di ogni comunicazione di dati personali, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i dati personali risultanti da una profilazione, compresa una profilazione a rischio elevato, il SIC si assicura che i dati soddisfino le prescrizioni legali e che la loro comunicazione sia lecita e necessaria nel caso concreto.
Art. 60 cpv. 1 e 3
Il SIC comunica dati personali, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i dati personali risultanti da una profilazione, compresa una profilazione a rischio elevato, ad autorità svizzere nella misura in cui ciò sia necessario per la salvaguardia della sicurezza interna o esterna. Il Consiglio federale stabilisce a quali autorità i dati vengono comunicati.
Il SIC comunica a un’autorità di perseguimento penale dati personali provenienti da misure di acquisizione soggette ad autorizzazione se i dati contengono indizi concreti di un reato il cui perseguimento può dar luogo a una misura di sorveglianza comparabile in virtù del diritto processuale penale.
Art. 61 cpv. 1
Il SIC può comunicare dati personali, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i dati personali risultanti da una profilazione, compresa una profilazione a rischio elevato, ad autorità estere.
Art. 62
La comunicazione di dati personali a terzi, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i dati personali risultanti da una profilazione, compresa una profilazione a rischio elevato, è ammessa unicamente se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
la persona interessata vi ha acconsentito o la comunicazione è inequivocabilmente nel suo interesse;
la comunicazione è necessaria per sventare una grave minaccia immediata;
la comunicazione è necessaria per motivare una domanda di informazioni;
la comunicazione è necessaria ai fini della verifica di cui all’articolo 45 capoverso 4.
Titolo prima dell’art. 63
Sezione 2: Diritto d’accesso
Art. 63 Principio
Il diritto d’accesso concernente i dati personali informativi e amministrativi è retto dalla LPD8.
Art. 63a Diritto d’accesso concernente i dati personali informativi
Su richiesta il SIC informa se tratta dati personali informativi che concernono il richiedente.
Il SIC può rifiutare o limitare l’informazione per i motivi di cui all’articolo 26 capoverso 1 o 2 lettera b LPD9. Se rifiuta o limita l’informazione, emana una relativa decisione con indicazione dei motivi.
Il SIC può differire l’informazione:
per i motivi di cui all’articolo 26 capoverso 1 o 2 lettera b LPD; o
se non tratta dati personali riguardanti il richiedente.
Se il SIC differisce l’informazione, fornisce al richiedente le informazioni non appena vengono meno i motivi del differimento, ma al più tardi allo scadere della durata di conservazione dei dati.
Se la fornitura delle informazioni comporta un onere sproporzionato, per quanto riguarda i dati che il richiedente ha pubblicato o presentato al SIC, il SIC può fornire le informazioni in modo sommario sotto forma di un indice.
Il SIC informa le persone di cui non ha trattato alcun dato personale entro tre anni dal ricevimento della loro domanda.
Art. 63b Verifica da parte dell’IFPDT
In caso di un differimento secondo l’articolo 63a capoverso 3, il SIC comunica al richiedente che ha il diritto di chiedere all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) di verificare se eventuali dati personali che lo concernono sono stati trattati in modo lecito e se il differimento dell’informazione è giustificato.
Qualora il richiedente renda verosimile che il differimento dell’informazione gli arrecherebbe un danno rilevante e irreparabile, l’IFPDT verifica se gli interessi fatti valere dal richiedente sono preponderanti rispetto all’interesse a individuare, scongiurare o sventare una minaccia per la sicurezza interna o esterna. Se ciò è il caso, l’IFPDT ordina al SIC di fornire immediatamente, a titolo eccezionale, le informazioni richieste.
Art. 64 Comunicazione dell’IFPD
Al termine della verifica di cui all’articolo 63b capoverso 1, l’IFPDT comunica al richiedente che:
nessun dato personale che lo concerne è trattato in modo illecito; o
in caso di errori nel trattamento dei dati oppure di errori riguardanti il differimento dell’informazione, ha aperto un’inchiesta secondo l’articolo 49 LPD10.
La comunicazione secondo il capoverso 1 sostituisce l’informazione secondo l’articolo 49 capoverso 4 LPD.
L’IFPDT fa presente al richiedente che può domandare al TAF di verificare il relativo trattamento dei dati e il differimento dell’informazione.
Se riscontra errori nel trattamento dei dati o errori riguardanti il differimento dell’informazione, l’IFPDT ordina la loro correzione.
Art. 65 Verifica da parte del TAF
Su domanda del richiedente, il TAF effettua la verifica di cui all’articolo 64 capoverso 3 e gli comunica che la stessa ha avuto luogo.
Se riscontra errori nel trattamento dei dati o errori riguardanti il differimento dell’informazione, il TAF invia al SIC una decisione in cui dispone che tali errori vengano corretti.
Art. 66 cpv. 1
Le comunicazioni di cui agli articoli 63b capoverso 1, 64 capoverso 1 e 65 capoverso 1 hanno sempre lo stesso tenore e non vengono motivate.
Art. 66a Disposizioni particolari sul diritto d’accesso
Se la domanda d’accesso si riferisce a dati personali provenienti da fonti accessibili al pubblico o a dati personali memorizzati separatamente che provengono da misure di acquisizione soggette ad autorizzazione, che non sono ancora stati sottoposti alla verifica di cui all’articolo 46 capoverso 2, il SIC svolge questa verifica senza indugio e fornisce successivamente le informazioni in funzione dell’esito della verifica.
Titolo prima dell’art. 68
Sezione 3: Archiviazione
Art. 68 cpv. 1, primo e secondo periodo, nonché 4
Il SIC offre all’Archivio federale, per l’archiviazione, i dati e gli altri documenti non più necessari o destinati alla cancellazione. L’Archivio federale archivia i dati e gli altri documenti in locali particolarmente protetti. …
Il SIC distrugge i dati e gli altri documenti che l’Archivio federale considera privi di valore archivistico nonché eventuali copie dei dati consegnati all’Archivio federale dopo la loro cancellazione o archiviazione.
Art. 70 cpv. 1 lett. c e d nonché 3
Il Consiglio federale assicura la direzione politica del SIC, assumendo in particolare i compiti seguenti:
Abrogata
Abrogata
Il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali riguardanti la collaborazione internazionale in materia di attività informative con riferimento alla protezione delle informazioni, all’acquisizione delle informazioni e alla formazione nonché la partecipazione a sistemi d’informazione automatizzati internazionali secondo l’articolo 12 capoverso 1 lettera e. Inoltre può concludere autonomamente trattati internazionali che sono classificati «segreto» secondo l’articolo 13 capoverso 3 LSIn11.
Art. 74 cpv. 4–7
Abrogati
Art. 75 Autocontrollo da parte del SIC
Mediante adeguate misure di assicurazione della qualità e di controllo il SIC garantisce che tanto da parte del SIC quanto da parte delle autorità d’esecuzione cantonali l’esecuzione della presente legge sia conforme al diritto.
Art. 76 rubrica, nonché cpv. 1 e 2
Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative
La Confederazione dispone di un’Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative (AVI-AIn).
Su proposta del DDPS, il Consiglio federale nomina il capo dell’AVI-AIn per un mandato di sei anni.
Art. 77 cpv. 2, secondo e terzo periodo, nonché 3bis
… Presenta ogni anno, tramite il DDPS, il suo progetto di preventivo al Consiglio federale. Quest’ultimo lo inoltra senza modifiche all’Assemblea federale.
Assume autonomamente il proprio personale.
Art. 78 Compito dell’AVI-AIn
L’AVI-AIn vigila sulle attività informative del SIC, delle autorità d’esecuzione cantonali, dei terzi incaricati dal SIC nonché di altri servizi da esso incaricati. Verifica la legalità, l’adeguatezza e l’efficacia delle attività.
Coordina le proprie attività con le attività di vigilanza parlamentare nonché con le attività di altri servizi di vigilanza della Confederazione e dei Cantoni.
Art. 78a Poteri dell’AVI-AIn
L’AVI-AIn ha accesso a tutte le informazioni utili dei servizi sottoposti a vigilanza nonché a tutti i locali. Può esigere copie di documenti consultati.
Può chiedere ad altri servizi della Confederazione e dei Cantoni di fornirle informazioni nonché l’accesso a documenti se vi è un nesso tra tali informazioni e la collaborazione tra questi servizi e i servizi sottoposti a vigilanza.
Può esigere la collaborazione dei fornitori di servizi postali e di telecomunicazione nonché l’accesso ai loro locali.
Per adempiere i propri compiti legali di vigilanza, può accedere a tutti i dati dei servizi sottoposti a vigilanza; può accedere a questi dati anche mediante procedura di richiamo. Il titolare del trattamento verbalizza gli accessi ai dati.
Per adempiere i propri compiti legali di vigilanza e amministrativi, può trattare dati personali, inclusi i dati personali degni di particolare protezione, e profilazioni, comprese profilazioni a rischio elevato.
Distrugge tutti i documenti e cancella tutti i dati di cui al presente articolo non appena non ha più bisogno dei documenti o dei dati.
Art. 78b Risultato delle verifiche e attuazione delle raccomandazioni
L’AVI-AIn comunica per scritto al DDPS il risultato delle proprie verifiche. Può formulare raccomandazioni nei confronti dei servizi sottoposti a vigilanza.
Il DDPS provvede all’attuazione delle raccomandazioni. Se rifiuta una raccomandazione, la sottopone al Consiglio federale per decisione.
L’AVI-AIn comunica per scritto il risultato delle proprie verifiche ai servizi responsabili dei Cantoni. Informa l’organo di vigilanza cantonale in merito alle raccomandazioni che rivolge alle autorità d’esecuzione cantonali.
L’organo di vigilanza cantonale provvede all’attuazione delle raccomandazioni che sono di esclusiva competenza cantonale. Se rifiuta una raccomandazione, la sottopone ai servizi cantonali responsabili per decisione.
Art. 78c Collaborazione con autorità di vigilanza e organizzazioni estere
Considerando l’articolo 70 capoverso 1 lettera f, per l’esecuzione della vigilanza l’AVI-AIn può collaborare con autorità di vigilanza e organizzazioni estere:
ricevendo o trasmettendo dati pertinenti;
organizzando congiuntamente colloqui specialistici e convegni o partecipandovi.
Art. 78d Rapporto d’attività
L’AVI-AIn redige ogni anno un rapporto d’attività; il rapporto è pubblicato.
Art. 78e Archiviazione
L’AVI-AIn offre all’Archivio federale, per l’archiviazione, i dati di vigilanza e i dati amministrativi e gli altri documenti non più necessari o destinati alla cancellazione. Distrugge i dati e gli altri documenti che l’Archivio federale considera privi di valore archivistico nonché eventuali copie dei dati consegnati all’Archivio federale dopo la loro cancellazione o archiviazione.
L’Archivio federale archivia i dati e gli altri documenti legati all’attività di vigilanza in locali particolarmente protetti. I dati e i documenti sottostanno a un termine di protezione di 50 anni.
Art. 79
Abrogato
Art. 80 cpv. 4, primo periodo
Annualmente, o secondo necessità, il DDPS informa il Consiglio federale e la DelCdG in merito allo scopo e al numero di identità fittizie utilizzate dai collaboratori del SIC, delle autorità d’esecuzione cantonali, dei servizi svizzeri che operano su mandato del SIC e da fonti umane. …
Art. 83 cpv. 2
I ricorsi contro decisioni concernenti l’obbligo speciale di informazione dei privati, gli obblighi dei gestori di reti filari e dei fornitori di servizi di telecomunicazione nell’ambito dell’esplorazione di segnali via cavo nonché il divieto di determinate attività e di organizzazioni non hanno effetto sospensivo.
Titolo dopo l’art. 83
Capitolo 6a: Disposizioni penali, giurisdizione e comunicazione
Art. 83a Violazione del divieto di determinate attività
Chiunque intenzionalmente viola un divieto di determinate attività secondo l’articolo 73 capoverso 1 è punito con la multa fino a 100 000 franchi.
Se il colpevole ha agito per negligenza, la multa è di 40 000 franchi al massimo.
Art. 83b Violazione del divieto di organizzazioni
Chiunque partecipa sul territorio svizzero a una delle organizzazioni o a uno dei gruppi vietati secondo l’articolo 74 capoverso 1, mette a disposizione risorse umane o materiale, organizza azioni propagandistiche in suo favore o a sostegno dei suoi obiettivi, recluta adepti o promuove in altro modo le sue attività, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Il giudice può attenuare la pena se l’autore si sforza d’impedire la prosecuzione dell’attività dell’organizzazione o del gruppo.
È punibile secondo il capoverso 1 anche chi commette il reato all’estero, se è arrestato in Svizzera e non è estradato. È applicabile l’articolo 7 capoversi 4 e 5 CP12.
Art. 83c Disobbedienza a decisioni e violazione dell’obbligo del segreto
Sempre che non abbia commesso un reato più grave secondo un’altra legge, è punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente:
non dà seguito nei termini impartiti a una decisione intimatagli dal SIC o dal servizio preposto all’esecuzione con la comminatoria della pena prevista nel presente articolo;
non ha mantenuto il segreto nei confronti di terzi secondo l’articolo 25 capoverso 3 o secondo l’articolo 43 capoverso 3.
Se la multa applicabile non supera i 20 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l’articolo 6 della legge federale del 22 marzo 197413 sul diritto penale amministrativo (DPA) esige provvedimenti d’inchiesta sproporzionati all’entità della pena, si può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa l’azienda (art. 7 DPA).
Art. 83d Giurisdizione
I reati di cui all’articolo 83c sono perseguiti e giudicati dal SIC conformemente alla DPA14. Se i reati di cui all’articolo 83c sono commessi nel quadro dell’esplorazione di segnali via cavo, tale compito compete al servizio addetto all’esplorazione.
Il perseguimento e il giudizio dei reati di cui agli articoli 83a e 83b sottostanno alla giurisdizione federale.
Art. 83e Comunicazione
Le autorità competenti comunicano al SIC senza indugio, gratuitamente e nella loro versione integrale tutte le sentenze, tutti i decreti d’accusa e tutte le decisioni in merito all’abbandono del procedimento.
Art. 85 cpv. 1 e 2
Le autorità d’esecuzione cantonali sono autorizzate ad acquisire e a trattare le informazioni seguenti:
informazioni secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettera a: di propria iniziativa o sulla base di un mandato del SIC;
informazioni secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettera b: sulla base di un mandato del SIC.
A tal fine ricorrono autonomamente alle misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione di cui agli articoli 13–15, 19, 20, 23–25. Nei rapporti destinati al SIC sono tenute a rispettare quanto previsto dall’articolo 5 capoverso 5.
II
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Modifica di altri atti normativi
(n. II)
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge federale del 21 marzo 199715 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna
Art. 2 cpv. 2 lett. f
Sono misure preventive di polizia:
le misure di cui alla sezione 5b atte a prevenire la violenza in occasione di dimostrazioni e manifestazioni.
Art. 10a Assistenza amministrativa tra autorità svizzere
Nel singolo caso le autorità federali, cantonali e comunali sono tenute su richiesta a comunicare a fedpol le informazioni, compresi i dati personali degni di particolare protezione secondo l’articolo 5 lettera c numeri 1, 2 e 4–6 della legge federale del 25 settembre 202016 sulla protezione dei dati (LPD), necessarie per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 2.
Nel singolo caso fedpol è tenuto su richiesta a comunicare alle autorità federali, cantonali e comunali le informazioni, compresi i dati personali degni di particolare protezione secondo l’articolo 5 lettera c numeri 1, 2 e 4–6 LPD, che sono stati rilevati secondo la presente legge, se queste informazioni legate alle misure secondo la presente legge sono necessarie per adempiere i compiti legali dell’autorità richiedente.
Fedpol può rifiutare la comunicazione dei dati secondo il capoverso 2 se la salvaguardia della sicurezza interna o esterna della Svizzera richiede il mantenimento del segreto.
Art. 10b Assistenza amministrativa alle autorità estere
Per adempiere i compiti di cui all’articolo 2 della presente legge nonché per adempiere i compiti di cui agli articoli 67 capoverso 4 e 68 della legge federale del 16 dicembre 200517 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), nel singolo caso fedpol può scambiare informazioni, compresi i dati personali degni di particolare protezione secondo l’articolo 5 lettera c numeri 1, 2 e 4–6 LPD18, con autorità estere che si occupano di compiti simili.
Se fedpol comunica informazioni a un’autorità estera, tali informazioni possono essere utilizzate soltanto per l’atto ufficiale che ha dato origine alla domanda.
Art. 10c Comunicazione di dati tra fedpol e aziende con mandato di diritto pubblico nonché gestori di infrastrutture critiche
Le aziende che hanno un mandato di diritto pubblico e i gestori di infrastrutture critiche sono tenuti su richiesta a comunicare a fedpol le informazioni, compresi i dati personali degni di particolare protezione secondo l’articolo 5 lettera c numeri 1, 2 e 4–6 LPD19, necessarie per adempiere i compiti di cui all’articolo 2 della presente legge nonché per adempiere i compiti di cui agli articoli 67 capoverso 4 e 68 LStrI20.
Fedpol può comunicare informazioni, compresi i dati personali degni di particolare protezione secondo l’articolo 5 lettera c numeri 1, 2 e 4–6 LPD, ad aziende con mandato di diritto pubblico e a gestori di infrastrutture critiche se tali informazioni sono necessarie per sventare un pericolo.
Art. 10d Richiesta a fedpol
Le autorità federali, cantonali e comunali possono chiedere a fedpol di pronunciare misure secondo l’articolo 2 della presente legge nonché misure secondo gli articoli 67 capoverso 4 e 68 LStrI21.
Art. 14 cpv. 1, primo periodo
Fedpol e i Cantoni raccolgono le informazioni, compresi i dati personali degni di particolare protezione secondo l’articolo 5 lettera c numeri 1, 2 e 4–6 LPD22, necessarie all’adempimento dei compiti secondo la presente legge nonché secondo gli articoli 67 capoverso 4 e 68 LStrI23. …
Art. 23h e 23i
Abrogati
Art. 23r cpv. 2
Fedpol fornisce assistenza sul piano dell’esecuzione.
Art. 24a cpv. 4
Le autorità di polizia e di perseguimento penale nonché i tribunali di Confederazione e Cantoni, l’UDSC e la polizia dei trasporti sono tenuti a trasmettere a fedpol i dati su persone che hanno avuto un comportamento violento in occasione di manifestazioni sportive in Svizzera e all’estero.
Art. 24c cpv. 2
Il divieto di recarsi in un Paese determinato può essere pronunciato anche nei confronti di una persona non colpita da un divieto di accedere a un’area determinata o dall’obbligo di presentarsi, se sulla base di indizi concreti e attuali si suppone che parteciperà ad atti violenti nel Paese di destinazione.
Titolo dopo l’art. 24c
Sezione 5b:
Misure contro la violenza in occasione di dimostrazioni e manifestazioni
Art. 24d Divieto di recarsi in un Paese determinato
Fedpol può vietare a una persona, per un periodo determinato, di lasciare la Svizzera per recarsi in un Paese determinato se:
sulla base di una condanna penale o a informazioni di polizia o di intelligence è comprovato che la persona ha partecipato ad atti violenti contro persone o oggetti; e
sulla base di indizi concreti e attuali si suppone che essa lascerà la Svizzera per partecipare ad atti violenti contro persone o oggetti in occasione di una manifestazione o dimostrazione nel Paese di destinazione.
Durante il divieto è vietato lasciare la Svizzera per raggiungere il Paese di destinazione. Fedpol può autorizzare eccezioni, se la persona interessata fa valere motivi gravi per recarsi nel Paese di destinazione.
Il divieto è segnalato nel Sistema di ricerca informatizzato di polizia. Fedpol lo comunica alle autorità di frontiera ed eventualmente alle autorità richiedenti.
Art. 24e Durata del divieto di recarsi in un Paese determinato
Il divieto di recarsi in un Paese determinato inizia al più presto tre giorni prima della manifestazione e termina al più tardi un giorno dopo la sua conclusione.
Titolo prima dell’art. 24f
Sezione 5c: Disposizioni comuni alle sezioni 5, 5a e 5b
Art. 24f cpv. 2
Le misure di cui agli articoli 23o e 24d sono pronunciate solo nei confronti di persone che hanno compiuto i 15 anni.
Art. 24g cpv. 1 e 2
Le decisioni di fedpol concernenti le misure di cui alle sezioni 5, 5a e 5b e le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi di cui all’articolo 23p possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
Il diritto di ricorso è retto dall’articolo 48 della legge federale del 20 dicembre 196824 sulla procedura amministrativa. Sono parimenti legittimati a ricorrere in procedimenti secondo la sezione 5:
l’autorità richiedente cantonale o comunale, contro le decisioni di fedpol;
fedpol, contro le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi.
Art. 28 cpv. 2
La Confederazione accorda un’equa indennità ai Cantoni che devono in ampia misura adempiere compiti di protezione ai sensi della sezione 4a o in caso di avvenimenti straordinari.
2. Legge federale del 18 dicembre 202025 sulla sicurezza delle informazioni
Art. 45 cpv. 6 lett. c e 7
I dati di cui al capoverso 4 possono essere raccolti automaticamente e sistematicamente mediante interrogazione dei seguenti sistemi d’informazione:
Abrogata
Per raccogliere i dati di cui al capoverso 4 i servizi specializzati CSP inoltre possono accedere automaticamente e sistematicamente ai dati di cui all’articolo 49 capoverso 2 lettera j della legge federale del 25 settembre 201526 sulle attività informative (LAIn).
Art. 56 cpv. 3
Il Servizio specializzato PSA può raccogliere automaticamente e sistematicamente mediante interrogazione i dati di cui all’articolo 49 capoverso 2 lettera j LAIn27.
Art. 73d cpv. 2
Se dalla segnalazione di un ciberincidente o dalla sua analisi emergono informazioni necessarie a individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna, a valutare la situazione di minaccia o ad assicurare un servizio di preallerta informativa per la protezione di infrastrutture critiche secondo l’articolo 6 capoversi 1 lettere a e b, 2 e 5 della LAIn28, l’UFCS inoltra queste informazioni al SIC.
Art. 76a cpv. 2
Concede al SIC l’accesso a informazioni che riguardano l’identità e il modo di operare degli autori di ciberattacchi al fine di individuare tempestivamente e sventare minacce alla sicurezza interna o esterna, valutare la situazione di minaccia e assicurare un servizio di preallerta informativa per la protezione di infrastrutture critiche secondo l’articolo 6 capoversi 1 lettere a e b, 2 e 5 LAIn29.
3. Legge federale del 16 dicembre 200530 sugli stranieri e la loro integrazione
Art. 75 cpv. 3
Allo scopo di garantire l’attuazione della procedura d’espulsione, la competente autorità cantonale può far incarcerare per sei mesi al massimo, durante la preparazione della decisione in merito alla sua espulsione, lo straniero in possesso di un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio, che secondo informazioni di fedpol o del SIC costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
Art. 101 cpv. 1
La SEM, fedpol, le autorità cantonali competenti in materia di migrazione e, nei limiti delle sue competenze, il Tribunale amministrativo federale possono trattare o far trattare dati personali, inclusi dati personali degni di particolare protezione, concernenti gli stranieri nonché i terzi coinvolti in procedure secondo la presente legge, purché abbisognino di tali dati al fine di adempiere i loro compiti legali.
4. Legge federale del 20 giugno 200331 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo
Art. 9 cpv. 1 lett. l n. 1 e cpv. 2 lett. l
La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d’informazione:
Servizio delle attività informative della Confederazione:
per l’identificazione delle persone in adempimento dei compiti secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettere a e b della legge federale del 25 settembre 201532 sulle attività informative (LAIn),
La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell’asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d’informazione:
Servizio delle attività informative della Confederazione, esclusivamente per l’identificazione delle persone in adempimento dei suoi compiti secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettere a e b LAIn, nonché per adempiere i suoi compiti di verifica della minaccia per la sicurezza interna o esterna ai sensi dell’articolo 11 lettera c LCit, nonché della LStrI e della LAsi;
5. Legge del 13 dicembre 200233 sul Parlamento
Art. 142 cpv. 2 e 3
Riprende nel suo disegno di preventivo e nel consuntivo della Confederazione, senza modificarli, i progetti di preventivo e i consuntivi dell’Assemblea federale, dei tribunali della Confederazione, del Controllo federale delle finanze, del Ministero pubblico della Confederazione, dell’IFPDT, dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione e dell’Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative (AVI-AIn).
Il Tribunale federale difende i progetti di preventivo e il consuntivo dei tribunali della Confederazione dinnanzi all’Assemblea federale. Per l’Assemblea federale questo compito è assunto dalla Delegazione amministrativa, per il Controllo federale delle finanze dalla Delegazione delle finanze, per il Ministero pubblico della Confederazione dall’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione. L’IFPDT, l’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione e l’AVI‑AIn difendono essi stessi i loro progetti di preventivo e i loro consuntivi dinnanzi all’Assemblea federale.
6. Legge del 17 giugno 200534 sul Tribunale amministrativo federale
Art. 23 cpv. 2 lett. b
Sono fatte salve le competenze particolari del giudice unico secondo:
gli articoli 29a, 29b, 31, 33 e 41 della legge federale del 25 settembre 201535 sulle attività informative (LAIn);
7. Codice penale36
Art. 66a cpv. 1 lett. p
Il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per uno dei seguenti reati, a prescindere dall’entità della pena inflitta:
infrazione secondo l’articolo 83b capoverso 1 della legge federale del 25 settembre 201537 sulle attività informative (LAIn).
8. Codice di procedura penale38
Art. 269 cpv. 2 lett. n
La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:
legge federale del 25 settembre 201539 sulle attività informative: articolo 83b capoverso 1.
Art. 286 cpv. 2 lett. l
L’inchiesta mascherata può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:
legge federale del 25 settembre 201540 sulle attività informative: articolo 83b capoverso 1.
9. Legge del 17 giugno 201641 sul casellario giudiziale
Art. 46 lett. a n. 11, b n. 1, frase introduttiva e quarto trattino, nonché c, frase introduttiva e quarto trattino
Le seguenti autorità collegate possono consultare mediante procedura di richiamo tutti i dati figuranti nell’estratto 2 per autorità (art. 38), nella misura necessaria per adempiere i compiti elencati qui appresso:
| 11. per pronunciare e revocare misure atte a prevenire attività terroristiche secondo la sezione 5 della LMSI nonché misure contro la violenza in occasione di dimostrazioni e manifestazioni secondo la sezione 5b della LMSI; | |
| 1. per individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna secondo l’art. 6 cpv. 1 della legge federale del 25 settembre 201542 sulle attività informative (LAIn), in particolare per:
| |
| per individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna secondo l’articolo 6 capoverso 1 LAIn, in particolare per:
|
10. Assistenza in materia penale del 20 marzo 198143
Art. 11a cpv. 3, primo periodo
L’Ufficio federale di polizia, la Segreteria di Stato della migrazione e il Servizio delle attività informative della Confederazione, nella misura in cui quest’ultimo adempie compiti a salvaguardia della sicurezza interna, hanno accesso ai dati di cui al capoverso 2 lettera a mediante una procedura di richiamo. …
11. Legge federale del 13 giugno 200844 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione
Art. 15 cpv. 1 lett. j
Fedpol gestisce, in collaborazione con i Cantoni, un sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti. Il sistema serve a sostenere le autorità federali e cantonali nell’adempimento dei compiti seguenti:
segnalare le persone nei confronti delle quali è stato pronunciato un divieto di recarsi in un Paese determinato ai sensi dell’articolo 24c o 24d LMSI;
Art. 18 cpv. 5 lett. d, 6 e 7, secondo periodo
I sistemi contengono inoltre, separatamente dagli altri dati:
le informazioni necessarie per ordinare le seguenti misure:
la messa al sicuro, il sequestro e la confisca di materiale di propaganda con contenuti che incitano alla violenza secondo l’articolo 13e LMSI,
il sequestro di oggetti pericolosi secondo l’articolo 13f LMSI,
il divieto di recarsi in un Paese determinato atto a prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive secondo la sezione 5a LMSI,
il divieto di recarsi in un Paese determinato atto a prevenire la violenza in occasione di dimostrazioni e manifestazioni secondo la sezione 5b LMSI.
I dati di cui al capoverso 5 lettera b sono conservati per una durata massima di 15 anni. I dati di cui al capoverso 5 lettera c sono conservati in conformità alla durata della misura ordinata. I dati di cui al capoverso 5 lettera d sono conservati per una durata massima di dieci anni.
… Hanno accesso ai sistemi allo scopo di trattare i dati di cui al capoverso 5 lettere b–d i collaboratori di fedpol responsabili del trattamento di questi dati nonché i collaboratori competenti dell’UFG per adempiere i compiti di quest’ultimo secondo la legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale.
Inserire prima del titolo della sezione 4
Art. 18a Acquisizione e trattamento di dati rilevanti per la sicurezza in merito a candidati a un impiego e incaricati
Fino a quando un controllo di sicurezza relativo alle persone non è stato portato a termine, in merito a una persona che rientra nella rosa ristretta dei candidati ai fini di un’assunzione presso fedpol, fedpol può:
acquisire e trattare informazioni e dati rilevanti per la sicurezza provenienti da fonti accessibili al pubblico;
acquisire e trattare dati provenienti da sistemi d’informazione a esso accessibili;
acquisire e trattare dati provenienti dalle sue raccolte di dati.
Se non sono stati eseguiti né un controllo di sicurezza relativo alle persone né una procedura di sicurezza relativa alle aziende, in merito a una persona o a un’azienda che si candida per mandati di fedpol o che li esegue, fedpol può:
acquisire e trattare informazioni e dati rilevanti per la sicurezza provenienti da fonti accessibili al pubblico;
acquisire e trattare dati provenienti da sistemi d’informazione a esso accessibili;
acquisire e trattare dati provenienti dalle sue raccolte di dati.
Fedpol deve informare previamente la persona o l’azienda interessata in merito all’acquisizione o al trattamento di cui al capoverso 1 o 2.
12. Legge militare del 3 febbraio 199545
Art. 99 cpv. 5, secondo periodo
... La vigilanza sul servizio informazioni è retta dagli articoli 78–78d LAIn.
13. Legge del 20 giugno 199746 sulle armi
Art. 9 cpv. 2
L’autorità chiede previamente il parere dell’autorità cantonale di cui all’articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 25 settembre 201547 sulle attività informative.
Art. 32c cpv. 7
I dati del sistema d’informazione di cui all’articolo 32a capoverso 3 possono essere resi accessibili, per mezzo di una procedura di richiamo, alle autorità di perseguimento penale e alle autorità giudiziarie dei Cantoni e della Confederazione, alle autorità di polizia cantonali, all’Ufficio federale di polizia, al Servizio delle attività informative della Confederazione nonché all’UDSC e ai servizi competenti dell’amministrazione militare per l’adempimento dei loro compiti legali.
14. Legge federale del 19 dicembre 195848 sulla circolazione stradale
Art. 89e lett. abis
Le autorità e i servizi qui appresso possono accedere mediante procedura di richiamo ai seguenti dati:
abis. le autorità di polizia e il Servizio delle attività informative della Confederazione, per quanto attiene ai dati di cui necessitano per il controllo o l’accertamento dell’autorizzazione a condurre e dell’ammissione alla circolazione, per l’identificazione del detentore e del suo assicuratore e per la ricerca di veicoli;
15. Legge federale del 18 marzo 201649 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni
Art. 14 Trasmissione a fedpol dei dati raccolti durante la sorveglianza
I dati contenuti nel sistema di trattamento possono essere trasmessi all’Ufficio federale di polizia (fedpol) mediante procedura di richiamo, sempre che:
quest’ultimo sia autorizzato a procedere al trattamento dei dati; e
sia garantito che abbiano accesso ai dati soltanto le persone che ne hanno bisogno per adempiere i loro compiti legali.
Fedpol può contrassegnare e memorizzare i dati dal sistema di trattamento in un sistema d’informazione secondo gli articoli 10, 12, 13 e 18 della legge federale del 13 giugno 200850 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione.
Art. 14a Trasmissione al SIC dei dati raccolti durante la sorveglianza
I dati contenuti nel sistema di trattamento possono essere trasmessi al SIC mediante procedura di richiamo, sempre che:
quest’ultimo sia autorizzato a procedere al trattamento dei dati; e
sia garantito che abbiano accesso ai dati soltanto le persone del SIC che ne hanno bisogno per adempiere i loro compiti secondo la LAIn.
Il SIC può contrassegnare e memorizzare i dati dal sistema di trattamento come dati provenienti da misure di acquisizione soggette ad autorizzazione secondo l’articolo 49 capoverso 2 lettera c LAIn.
Art. 15 cpv. 1 lett. b
Il Servizio fornisce informazioni sui dati di cui agli articoli 21 e 22 esclusivamente alle autorità seguenti su loro richiesta e soltanto ai fini indicati qui di seguito:
a fedpol e alle autorità di polizia cantonali e comunali, al fine di adempiere compiti di polizia;
Art. 21 cpv. 3
Il Consiglio federale può prevedere che i fornitori di servizi di telecomunicazione consentano di accedere ai dati di cui al capoverso 1 che vengono utilizzati da autorità di polizia della Confederazione e dei Cantoni o dal SIC solo a determinate persone all’interno della loro organizzazione. Può prevedere ulteriori misure per garantire la confidenzialità.
Art. 33 cpv. 4
Abrogato
Art. 39 cpv. 4
Se la multa applicabile non supera i 20 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l’articolo 6 della legge federale del 22 marzo 197451 sul diritto penale amministrativo (DPA) esige provvedimenti d’inchiesta sproporzionati all’entità della pena, si può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa l’azienda (art. 7 DPA).
16. Legge federale del 20 dicembre 194652 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Art. 50a cpv. 1 lett. dbis
Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA53:
dbis. al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o alle autorità d’esecuzione cantonali a destinazione del SIC, qualora sussista una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l’articolo 19 capoverso 2 della legge federale del 25 settembre 201554 sulle attività informative;
17. Legge federale del 19 giugno 195955 sull’assicurazione per l’invalidità
Art. 66a cpv. 1 lett. c
Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge nonché di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all’obbligo del segreto di cui all’articolo 33 LPGA56:
al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o alle autorità d’esecuzione cantonali a destinazione del SIC, qualora sussista una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l’articolo 19 capoverso 2 della legge federale del 25 settembre 201557 sulle attività informative;
18. Legge federale del 25 giugno 198258 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Art. 86a cpv. 2 lett. g
Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, i dati possono essere comunicati:
al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o alle autorità d’esecuzione cantonali a destinazione del SIC, qualora sussista una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l’articolo 19 capoverso 2 della legge federale del 25 settembre 201559 sulle attività informative.
19. Legge federale del 18 marzo 199460 sull’assicurazione malattie
Art. 84a cpv. 1 lett. gbis
Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o la LVAMal61 o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA62:
gbis. al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o alle autorità d’esecuzione cantonali a destinazione del SIC, qualora sussista una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l’articolo 19 capoverso 2 della legge federale del 25 settembre 201563 sulle attività informative;
20. Legge federale del 20 marzo 198164 sull’assicurazione contro gli infortuni
Art. 97 cpv. 1 lett. hbis
Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA65:
hbis. al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o alle autorità d’esecuzione cantonali a destinazione del SIC, qualora sussista una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l’articolo 19 capoverso 2 della legge federale del 25 settembre 201566 sulle attività informative;
21. Legge federale del 19 giugno 199267 sull’assicurazione militare
Art. 95a cpv. 1 lett. hbis
Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA68:
hbis. al SIC o alle autorità d’esecuzione cantonali a destinazione del SIC, qualora sussista una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l’articolo 19 capoverso 2 della legge federale del 25 settembre 201569 sulle attività informative;
22. Legge del 25 giugno 198270 sull’assicurazione contro la disoccupazione
Art. 97a cpv. 1 lett. ebis
Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA71:
ebis. al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o alle autorità d’esecuzione cantonali a destinazione del SIC, qualora sussista una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l’articolo 19 capoverso 2 della legge federale del 25 settembre 201572 sulle attività informative;
23. Legge federale del 25 settembre 202073 sui precursori di sostanze esplodenti
Art. 18 cpv. 1, frase introduttiva e lett. h
Per trattare le domande di autorizzazione di acquisto e di autorizzazione eccezionale, per verificare tali autorizzazioni e per trattare le segnalazioni di eventi sospetti, i servizi competenti di fedpol possono accedere automaticamente ai sistemi d’informazione e ai dati seguenti:
dati di cui all’articolo 49 capoverso 2 lettera j della legge federale del 25 settembre 201574 sulle attività informative;