FF 2026 482
Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) (Eccezioni all’obbligo di esercitare l’attività per tre anni: proroga della validità) (Progetto)
(LAMal)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 13 febbraio 20261
visto il parere del Consiglio federale del …2,
decreta:
Minoranza (de Courten, Aellen, Fischer Benjamin, Glarner, Graber, Gutjahr, Silberschmidt, Thalmann-Bieri, Vietze, Wyssmann)
Non entrare in materia
I
La legge federale del 18 marzo 19943 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:
Art. 37 cpv. 1bis, 2 e 3
I Cantoni possono esonerare fornitori di prestazioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettera a in possesso di uno dei titoli federali di perfezionamento elencati di seguito o di un titolo di perfezionamento estero riconosciuto equivalente (art. 21 della legge del 23 giugno 20064 sulle professioni mediche) dall’obbligo di avere lavorato per almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto se l’offerta sanitaria sul territorio cantonale è insufficiente nei settori interessati:
medicina interna generale quale unico titolo di perfezionamento;
medico generico quale unico titolo di perfezionamento;
pediatria;
psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza.
Gli istituti di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettera n sono autorizzati solo se i medici che vi esercitano la propria attività soddisfano le condizioni di cui ai capoversi 1 e 1bis.
I fornitori di prestazioni di cui ai capoversi 1, 1bis e 2 devono affiliarsi a una comunità o a una comunità di riferimento certificate ai sensi dell’articolo 11 lettera a della legge federale del 19 giugno 20155 sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP).
Minoranza (Hässig Patrick, Alijaj, Crottaz, Durrer, Hess Lorenz, Gysi Barbara, Marti Samira, Piller Carrard, Porchet, Roduit, Weichelt, Wyss)
Art. 37 cpv 1bis let. e
psichiatria e psicoterapia.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. (art. 141 cpv. 1 lett. a Cost.6).
2 Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2028.
3 In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
4 La presente legge ha effetto sino al 31 dicembre 2032.