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Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) (Garanzia del principio della rilevazione unica dei dati) (Disegno)

BBl 2026 510 · Foglio federale

Del 10 mar 2026

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bbl-ff-ff/2026-510/it/legge-federale-sull-assicurazione-malattie-lamal-garanzia-del-principio-della-rilevazione-unica-dei-dati-disegno

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Foglio federale
Fonte

Oggetto parlamentare: Legge federale sull’assicurazione malattie (Garanzia del principio della rilevazione unica dei dati). Modifica (26.031)

FF 2026 510

Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) (Garanzia del principio della rilevazione unica dei dati) (Disegno)
(LAMal)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 18 febbraio 20261,

decreta:

I

La legge federale del 18 marzo 19942 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

Nell’articolo 23 capoverso 1 «Ufficio federale di statistica» è sostituito con «UST».

Concerne soltanto il testo francese.

Nell’articolo 58f capoverso 7 «Ufficio federale» è sostituito con «UFSP».

Titolo prima dell’art. 21

Sezione 4: Trattamento di dati e statistiche

Art. 22 Dati dei fornitori di prestazioni: obbligo di trasmissione dei dati

I fornitori di prestazioni sono tenuti a trasmettere gratuitamente all’Ufficio federale di statistica (UST) i seguenti dati:

  1. dati necessari a vigilare sull’applicazione delle disposizioni della presente legge relative all’economicità e alla qualità delle prestazioni;

  2. dati necessari a garantire l’applicazione uniforme delle disposizioni della presente legge relative al finanziamento delle prestazioni, alla formazione delle tariffe e dei prezzi, alla pianificazione delle cure e alle misure destinate a contenere l’evoluzione dei costi.

Sono considerati dati ai sensi del capoverso 1 le informazioni relative a:

  1. il genere di attività esercitata, l’infrastruttura e le installazioni nonché la forma giuridica;

  2. il numero e la struttura dei dipendenti e dei posti di formazione;

  3. il numero e la struttura dei pazienti;

  4. il genere, l’entità e i costi delle prestazioni fornite e la fatturazione per queste prestazioni;

  5. gli oneri, i proventi e il risultato d’esercizio;

  6. gli indicatori medici della qualità.

Art. 22a Dati dei fornitori di prestazioni: rilevazione, messa a disposizione e pubblicazione

I dati di cui all’articolo 22 sono rilevati dall’UST.

Ai fini dell’esecuzione della presente legge, l’UST mette a disposizione i dati necessari ai seguenti destinatari:

  1. l’UFSP;

  2. il Sorvegliante dei prezzi;

  3. i Cantoni;

  4. gli assicuratori e le loro federazioni;

  5. i fornitori di prestazioni e le loro federazioni;

  6. le organizzazioni di cui agli articoli 47a e 49 capoverso 2;

  7. la Commissione federale per il monitoraggio dei costi e della qualità nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (art. 54c);

  8. la Commissione federale per la qualità (art. 58b);

  9. gli organi menzionati nell’articolo 84a.

Garantisce l’anonimato dei dipendenti e degli assicurati prima di mettere i dati a disposizione dei destinatari di cui al capoverso 2.

Mette i dati a disposizione dei destinatari di cui al capoverso 2 in forma aggregata e a livello di azienda. Mette inoltre i dati di cui all’articolo 22 capoverso 2 lettere b–d ed f a disposizione dei seguenti destinatari come dati individuali:

  1. l’UFSP e i Cantoni;

  2. gli altri destinatari di cui al capoverso 2, laddove questi dati individuali siano necessari per la formazione delle tariffe e dei prezzi, per lo sviluppo della qualità o per il monitoraggio dei costi e della qualità.

I dati trasmessi dai fornitori di prestazioni secondo l’articolo 22 capoverso 1 non possono essere richiesti nuovamente in virtù degli articoli 47a capoverso 5, 47b capoverso 1 e 49 capoversi 2 terzo periodo, 7 terzo periodo e 8.

L’UFSP pubblica i dati in forma aggregata e per fornitori di prestazioni o gruppi di fornitori di prestazioni.

Il Consiglio federale emana disposizioni dettagliate sul trattamento dei dati, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Art. 23 cpv. 1, secondo periodo

… Utilizza i dati rilevati presso gli assicuratori e i fornitori di prestazioni e rileva i dati necessari a tal fine anche presso la popolazione.

Art. 55a cpv. 4

I fornitori di prestazioni, gli assicuratori e le loro rispettive federazioni comunicano gratuitamente alle autorità cantonali competenti, su richiesta, i dati necessari a determinare i numeri massimi, oltre ai dati trasmessi secondo l’articolo 22.

Art. 59a

Abrogato

Art. 84a cpv. 1 lett. f

Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o la LVAMal3 o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA4:

  1. alle competenti autorità cantonali, qualora i dati rientrino nel campo d’applicazione dell’articolo 22 e siano necessari per la pianificazione degli ospedali e delle case di cura o per l’esame delle tariffe;

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Modifica di altri atti normativi

(cifra II)

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 19 giugno 19595 sull’assicurazione per l’invalidità

Sostituzione di un’espressione

Nell’articolo 78 capoverso 3 «Ufficio federale di statistica» è sostituito con «UST».

Art. 27 cpv. 1bis, 8 e 9, parte introduttiva

I fornitori di provvedimenti sanitari sono tenuti a comunicare gratuitamente all’UFAS i dati necessari per stipulare le convenzioni di cui al capoverso 1. I dati possono essere rilevati dall’Ufficio federale di statistica (UST). In questo caso, l’UST li mette a disposizione dell’UFAS, dell’associazione Commissione delle tariffe mediche LAINF nonché dei fornitori di provvedimenti sanitari e delle loro federazioni per l’esecuzione della presente legge. I dati che ha rilevato non possono essere richiesti nuovamente dai fornitori di prestazioni. Il Consiglio federale emana disposizioni dettagliate sul trattamento dei dati, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Su richiesta, i fornitori di prestazioni, le loro federazioni e le organizzazioni di cui all’articolo 47a LAMal sono tenuti a comunicare gratuitamente al Consiglio federale i dati necessari per adempiere i compiti di cui ai capoversi 3–5. I dati rilevati dall’UST ai sensi del capoverso 1bis non possono essere richiesti nuovamente dai fornitori di prestazioni. Il Consiglio federale emana disposizioni dettagliate sul trattamento dei dati, nel rispetto del principio di proporzionalità.

In caso di violazione dell’obbligo di comunicare i dati di cui al capoverso 8, il DFI può prendere sanzioni contro le federazioni dei fornitori di prestazioni, contro le organizzazioni di cui all’articolo 47a LAMal e contro i fornitori di prestazioni interessati. Le sanzioni consistono:

2. Legge federale del 20 marzo 19816 sull’assicurazione contro gli infortuni

Art. 56 cpv. 1bis, 3bis, primo periodo, e 3ter, parte introduttiva

I fornitori di prestazioni sono tenuti a comunicare gratuitamente agli assicuratori i dati necessari per stipulare le convenzioni di cui al capoverso 1. I dati possono essere rilevati dall’Ufficio federale di statistica (UST). In questo caso, l’UST li mette a disposizione degli assicuratori e delle loro federazioni, dell’associazione Commissione delle tariffe mediche LAINF nonché dei fornitori di prestazioni e delle loro federazioni per l’esecuzione della presente legge. I dati che ha rilevato non possono essere richiesti nuovamente dai fornitori di prestazioni. Il Consiglio federale emana disposizioni dettagliate sul trattamento dei dati, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Su richiesta, i fornitori di prestazioni e gli assicuratori, le rispettive federazioni e le organizzazioni di cui all’articolo 47a della legge federale del 18 marzo 19947 sull’assicurazione malattie (LAMal) comunicano gratuitamente al Consiglio federale i dati necessari per emanare le prescrizioni di cui al capoverso 3. …

In caso di violazione dell’obbligo di comunicare i dati di cui al capoverso 3bis, il Dipartimento federale dell’interno può prendere sanzioni contro i fornitori di prestazioni e gli assicuratori interessati, nonché contro le rispettive federazioni e contro le organizzazioni di cui all’articolo 47a LAMal. Le sanzioni consistono:

3. Legge federale del 19 giugno 19928 sull’assicurazione militare

Sostituzione di espressioni

Nell’articolo 1a capoverso 1 lettera i «in uno stabilimento ospedaliero, di cura o di ricovero oppure in un centro d’accertamento» è sostituito con «in un ospedale, in uno stabilimento di cura o di ricovero oppure in un centro d’accertamento».

Nell’articolo 17 capoverso 1 «lo stabilimento ospedaliero» è sostituito con «l’ospedale».

Art. 26 cpv. 1bis, 3bis, primo periodo, e 3ter, parte introduttiva

I fornitori di prestazioni sono tenuti a comunicare gratuitamente all’assicurazione militare i dati necessari per stipulare le convenzioni di cui al capoverso 1. I dati possono essere rilevati dall’Ufficio federale di statistica (UST). In questo caso, l’UST li mette a disposizione dell’assicurazione militare, dell’associazione Commissione delle tariffe mediche LAINF nonché dei fornitori di prestazioni e delle loro federazioni per l’esecuzione della presente legge. I dati che ha rilevato non possono essere richiesti nuovamente dai fornitori di prestazioni. Il Consiglio federale emana disposizioni dettagliate sul trattamento dei dati, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Su richiesta, i fornitori di prestazioni e gli assicuratori, le rispettive federazioni e le organizzazioni di cui all’articolo 47a LAMal9 comunicano gratuitamente al Consiglio federale i dati necessari per emanare le prescrizioni di cui al capoverso 3. …

In caso di violazione dell’obbligo di comunicare i dati di cui al capoverso 3bis, il Dipartimento federale dell’interno può prendere sanzioni contro i fornitori di prestazioni e gli assicuratori interessati, nonché contro le rispettive federazioni e contro le organizzazioni di cui all’articolo 47a LAMal. Le sanzioni consistono:

Art. 43 cpv. 1, frase introduttiva

Mediante ordinanza, il Consiglio federale adegua integralmente all’indice dei salari nominali determinato dall’UST: