FF 2026 511
Messaggio concernente la legge federale sul sostegno alle vittime dell’incendio di Crans-Montana del 1° gennaio 2026 e il decreto federale concernente la prima aggiunta A al preventivo per il 2026
1 Situazione iniziale
Nella notte del 1° gennaio 2026 in un bar di Crans-Montana (VS) è divampato un devastante incendio costato la vita a 41 persone, circa la metà delle quali minorenni-. In totale 115 persone, perlopiù giovani, sono rimaste ferite, molte in modo grave. Gran parte delle vittime proviene dalla Svizzera, ma sono numerose anche quelle provenienti da Francia, Italia e altri Stati europei ed extraeuropei.
Le conseguenze materiali e immateriali per le vittime e i loro congiunti sono considerevoli: oltre alla perdita dei propri cari, molti di loro si trovano ad affrontare problemi di salute a lungo termine, sofferenze psichiche e una considerevole incertezza sul piano finanziario. In questo contesto emerge un particolare bisogno di fornire un sostegno rapido, coordinato e snello da un punto di vista burocratico. Per questo motivo il 14 gennaio 2026 il Consiglio federale ha assicurato il proprio sostegno alle vittime e ai loro congiunti.
Lo stesso giorno il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di identificare, entro il 25 febbraio 2026, eventuali lacune nell’attuale ventaglio di aiuti per le vittime di Crans-Montana e i loro congiunti e di verificare in quale forma la Confederazione possa fornire loro sostegno. Il DFGP è stato inoltre incaricato di proporre una procedura da seguire in vista di un’eventuale indennità per i Cantoni che a causa dell’incendio hanno sostenuto spese particolarmente elevate a titolo di aiuto alle vittime.
Gli accertamenti effettuati fino a questo momento mostrano che le limitazioni constatate nelle prestazioni previste non sono principalmente riconducibili a carenze nell’esecuzione o a lacune normative involontarie, ma derivano dai limiti a livello delle prestazioni e dalle ripartizioni delle competenze in materia di assicurazioni sociali e di aiuto alle vittime, imposti dal quadro legale. Tale assetto vale a prescindere che si tratti di un singolo caso o di un evento con danni di grande entità. Tuttavia, i limiti del sistema emergono in modo particolarmente evidente in caso di eventi di grande entità con un numero molto elevato di danneggiati. In casi di questo genere i limiti sono in particolare imputabili alla scarsa capacità risarcitoria degli eventuali responsabili e alla loro copertura assicurativa limitata, decisivi nei casi di grande sinistro (cfr. rapporto del 25 febbraio 20261 sulle prestazioni in seguito al rogo di Crans-Montana del 1° gennaio 2026).
2 Soluzione scelta
2.1 Contributo di solidarietà fondato su una legge federale urgente
L’incendio di Crans-Montana ha pesantissime conseguenze per le vittime e i loro congiunti: oltre ad aver perso una persona cara o aver subito gravi danni alla salute, molti si trovano ad affrontare serie difficoltà finanziarie, ad esempio a causa di costi di sepoltura, perdite di guadagno, obblighi di assistenza supplementari o spese di assistenza psicologica. Gli strumenti previsti dal diritto in materia di assicurazioni sociali e di aiuto alle vittime possono compensare solo parte di questi oneri, e spesso solo tardivamente.
Le persone danneggiate possono far valere pretese nei confronti dei responsabili per i danni scoperti. Sebbene in linea di massima la responsabilità civile non preveda limiti legali alle prestazioni, essa è di fatto circoscritta alle capacità economiche dei responsabili tenuti a risarcire il danno e all’ammontare della copertura prevista da un’assicurazione di responsabilità civile; i danni scoperti possono pertanto rimanere a carico dei danneggiati. Il rischio di una copertura insufficiente è particolarmente elevato nel presente contesto caratterizzato da un volume dei danni molto ingente – segnatamente a causa del gran numero di vittime, della complessità delle cure agli ustionati e dal pregiudizio a lungo termine per l’avvenire economico delle persone coinvolte.
La nuova legge intende permettere alla Confederazione, alla luce della situazione straordinaria, di versare un contributo di solidarietà in segno di solidarietà della società e di esprimere la vicinanza della Confederazione alle persone colpite dall’incendio. Pensato per sostenere le vittime e i congiunti in modo rapido e semplice sul piano amministrativo, aiutarli a superare difficoltà finanziarie nell’immediato e sgravarli nel breve periodo, in termini giuridici il contributo di solidarietà non serve a coprire i danni non assicurati o scoperti e non subentra né alle pretese di responsabilità civile né alle prestazioni delle assicurazioni sociali o dell’aiuto alle vittime. È però ipotizzabile che il versamento del contributo di solidarietà possa venir considerato in sede transattiva.
Il 14 gennaio 2026 il Consiglio di Stato vallesano ha deciso di stanziare un contributo di aiuto immediato pari a 10 000 franchi per ogni vittima ospedalizzata e ogni famiglia di una persona deceduta. I beneficiari del contributo di solidarietà della Confederazione corrispondono a quelli dell’aiuto immediato vallesano. Il Cantone ha già svolto, o sta attualmente svolgendo, gli accertamenti necessari per individuare gli aventi diritto, per cui dispone dei dati rilevanti per procedere al versamento del contributo. Si prevede quindi di destinare il contributo di solidarietà della Confederazione agli stessi beneficiari del contributo vallesano di aiuto immediato. Questo approccio permette di versare in modo rapido e snello dal punto di vista burocratico i contributi federali alle singole vittime o alle loro famiglie.
Il Consiglio federale propone al Parlamento di versare alle vittime dell’incendio di Crans-Montana del 1° gennaio 2026, o ai loro congiunti, un contributo di solidarietà pari a 50 000 franchi per ogni persona che a causa dell’incendio, è deceduta o ha necessitato di cure ospedaliere stazionarie. Per i motivi esposti in precedenza, l’importo globale del contributo di solidarietà dovrà essere versato al Cantone del Vallese, il quale provvederà a versare i 50 000 franchi alle vittime o i loro congiunti. In linea di principio, il contributo è versato, sulla base dell’esame del singolo caso, alla vittima, al coniuge della persona deceduta o ai genitori, per un totale di 156 persone/famiglie secondo le informazioni disponibili al momento.
Per finanziare il contributo di solidarietà della Confederazione a favore delle vittime dell’incendio di Crans-Montana del 1° gennaio 2026, il Consiglio federale propone di mettere a preventivo per il 2026 un credito aggiuntivo di 7,8 milioni di franchi.
2.2 Istituzione di una tavola rotonda
Dal rapporto dell’Ufficio federale di giustizia (UFG) del 25 febbraio 2026 sulle prestazioni in seguito al rogo di Crans-Montana del 1° gennaio 2026 risulta, da un lato, che gli strumenti esistenti nel diritto delle assicurazioni sociali e nel diritto dell’aiuto alle vittime sono fondamentalmente efficienti e, in casi chiaramente delimitati, forniscono un sostegno efficace ai singoli interessati. D’altro canto, l’analisi ha anche rivelato che le leggi non prevedono un indennizzo integrale degli interessati. Inoltre l’esercizio dei diritti presuppone – in misura più o meno marcata – accertamenti e procedimenti individuali, e l’efficacia non è immediata. Per i diretti interessati questo si traduce in un’elevata complessità, incertezza sulle competenze e sul ventaglio di prestazioni, nonché un considerevole prolungamento delle tempistiche. Dal punto di vista delle vittime si aggiunge che numerosi oneri – in particolare i costi indiretti, le spese sostenute dai congiunti, le perdite di guadagno e i costi nei casi con elementi di estraneità – rimangono scoperti, del tutto o in parte, dal sistema. I costi che non sono coperti né dalle assicurazioni sociali né dall’aiuto alle vittime possono essere fatti valere in base al diritto della responsabilità civile. Tuttavia l’effettivo esercizio dei corrispondenti diritti – sia nei confronti dei responsabili e delle loro assicurazioni di responsabilità civile sia nei confronti dello Stato – spesso comporta lunghi procedimenti, notevoli rischi finanziari e un elevato onere della prova, il che di fatto lo rende di difficile accesso per molte persone. Ne consegue che una gestione rapida, coordinata ed uniforme di tutte le conseguenze del danno per tutti i danneggiati non è garantita.
È un dato di fatto che parte dei danni può rimanere a carico dei danneggiati se la capacità risarcitoria dei responsabili del danno non è sufficiente o se la copertura dell’assicurazione di responsabilità civile è esaurita, rendendo di fatto impossibile soddisfare, in parte o per intero, le pretese avanzate. In linea di massima tale problema sussiste anche in singoli casi specifici, ma è particolarmente acuto negli eventi di grande entità con molti danneggiati – come nel presente caso – poiché la capacità risarcitoria e la copertura assicurativa sono limitati.
Alla luce di tale situazione la Confederazione istituisce una tavola rotonda, ossia un processo strutturato che funge da piattaforma di coordinamento, dialogo e transazione. La tavola rotonda non è dotata di competenze decisionali o risarcitorie; possono prendervi parte tutte le parti coinvolte. La partecipazione è facoltativa, non implica alcun riconoscimento di responsabilità e non ha effetto pregiudizievole sulle fasi preliminari del procedimento penale o le azioni civili, penali o amministrative avviate in relazione all’incendio.
La tavola rotonda è un’occasione di scambio, segnatamente tra i rappresentanti delle vittime e dei loro congiunti, le autorità competenti della Confederazione, del Cantone e del Comune, nonché gli assicuratori implicati (nei settori responsabilità civile, cose, infortunio e malattia). Intende agevolare il dialogo, instaurare fiducia e creare le premesse per soluzioni coerenti. In tale ottica l’esito dei lavori della tavola rotonda resta aperto. La gestione coordinata delle richieste delle vittime e dei loro congiunti riduce l’onere causato dalla molteplicità di contatti paralleli da intrattenere con autorità, assicurazioni e altri servizi. La tavola rotonda consente di affrontare insieme questioni assicurative, di responsabilità civile e, se del caso, anche di responsabilità dello Stato, e di discutere possibili soluzioni senza pregiudicare procedimenti in corso o futuri.
La tavola rotonda è uno strumento consolidato, che in situazioni analoghe si è dimostrato efficace e ha contribuito a trovare soluzioni sostenibili evitando lunghi contenziosi in sede giudiziaria. Dopo l’attentato di Luxor, ad esempio, il dialogo mediato dalla Confederazione tra le vittime, i Cantoni e gli assicuratori è sfociato nell’istituzione di un fondo di solidarietà alimentato dalle agenzie di viaggio e i loro assicuratori. Anche per le vittime dell’amianto, una tavola rotonda avviata dalla Confederazione per riunire rappresentanti delle vittime, associazioni di categoria e imprese ha portato all’istituzione di un fondo di risarcimento.
La legge pone particolare attenzione alla promozione di accordi stragiudiziali, al fine di evitare per quanto possibile procedimenti giudiziari lunghi e gravosi per tutte le parti coinvolte, sgravando al contempo la giustizia. Ciò vale in particolar modo per chi risiede all’estero. In quanto piattaforma di scambio e coordinamento senza alcun obbligo di partecipazione, la tavola rotonda non può garantire risultati vincolanti. Il buon esito dipende dalla volontà delle persone e delle istituzioni che vi siedono.
La legge prevede che la Confederazione possa partecipare al finanziamento di soluzioni transattive. A tal scopo il Consiglio federale è autorizzato a partecipare con un importo massimo di 20 milioni di franchi a eventuali transazioni. Lo scopo di questa disposizione è quello di sostenere finanziariamente le transazioni che rispondono a richieste legittime delle vittime e dei loro congiunti. In genere un contributo finanziario della Confederazione è opportuno solo se non è altrimenti possibile giungere a una transazione sostenibile (principio della sussidiarietà). Il contributo della Confederazione deve essere proporzionato a quelli dei soggetti potenzialmente tenuti a versare prestazioni. Esso è concepito per incentivare le parti coinvolte a concludere una transazione, ma deve rimanere accessorio rispetto alle prestazioni di altri attori. Va inoltre rispettato il principio della parità di trattamento: la partecipazione finanziaria della Confederazione deve risultare nel complesso equa e corretta per i danneggiati. L’intento dichiarato non è sollevare le parti, ad esempio gli assicuratori, dai loro obblighi legali, ma piuttosto rendere possibile un compromesso che consenta di indennizzare le vittime, su base volontaria, andando oltre i limiti della copertura, eventualmente anche con il concorso di un contributo della Confederazione. Poiché per definizione, l’esito dei lavori della tavola rotonda deve rimanere aperto, non è possibile e nemmeno ragionevole fissare paletti astratti per eventuali transazioni. A seconda del caso, sorgeranno infatti questioni differenti, segnatamente in funzione del numero di persone coinvolte che accettano una soluzione transattiva, del momento in cui essa viene conclusa, dell’entità delle pretese cui si rinuncia o del grado in cui è tenuta in considerazione la gravità del danno.
Il Consiglio federale nomina il presidente della tavola rotonda, finanziata – come anche la sua segreteria – dalla Confederazione.
Per finanziare la segreteria della tavola rotonda, il Consiglio federale propone un credito aggiuntivo di 1,25 milioni di franchi nel preventivo per il 2026. Per il 2027 presenterà una domanda di aumento del preventivo globale dell’UFG di ulteriori 1,25 milioni di franchi nel preventivo 2027. A seconda dell’andamento del dialogo tra i partecipanti alla tavola rotonda e di eventuali trattative transattive, nel 2028 e nel 2029 occorreranno ulteriori fondi, probabilmente di entità analoga. Il DFGP ne farà richiesta nel quadro dei preventivi ordinari.
Il Consiglio federale chiede al Parlamento un credito d’impegno di 20 milioni di franchi per la partecipazione sussidiaria della Confederazione al finanziamento delle soluzioni transattive in relazone all’incendio di Crans-Montana del 1° gennaio 2026. Possono essere assunti impegni al più tardi sino alla fine del 2029. Attualmente il DFGP prevede una durata di circa quattro anni della tavola rotonda. Il contributo della Confederazione a future transazioni stragiudiziali dovrà quindi essere di fatto erogato, a dipendenza dell’andamento delle trattative, entro la fine del 2029.
2.3 Indennità ai Cantoni secondo la legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati
Le vittime dell’incendio di Crans-Montana e i loro congiunti hanno in linea di massima diritto alle prestazioni previste dalla legge federale del 23 marzo 20072 concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV), comprendenti in particolare la consulenza da parte dei servizi per l’aiuto alle vittime di reati (servizi LAV), come pure l’aiuto immediato e un’assistenza a più lungo termine di carattere medico, psicologico, sociale, materiale o giuridico. A determinate condizioni hanno anche diritto a un indennizzo per il danno subito e a una somma a titolo di riparazione morale. In materia è competente il Cantone del Vallese (art. 26 cpv. 1 LAV). Le prestazioni dell’aiuto alle vittime sono sussidiarie a quelle di terzi, in particolare a quelle delle assicurazioni sociali e delle soluzioni assicurative private. L’esecuzione della LAV compete in prima istanza ai Cantoni.
In base all’articolo 32 capoverso 1 LAV, la Confederazione può accordare indennità finanziarie ai Cantoni colpiti da eventi straordinari che causano spese particolarmente elevate. Finora tale disposizione è stata applicata una sola volta, in relazione all’attentato di Luxor del 1997, quando la Confederazione coprì un terzo dei costi residui. La decisione in merito allo stanziamento di tali contributi spetta all’Assemblea federale.
Con lettera del 22 gennaio 2026 il Consiglio di Stato vallesano ha illustrato la necessità di un sostegno da parte della Confederazione al Cantone, facendone formale richiesta. In primo luogo, il Cantone chiede l’attivazione dell’articolo 32 capoverso 1 LAV. I Cantoni Ticino e Vaud hanno avanzato la stessa richiesta con lettere rispettivamente del 28 gennaio 2026 e del 3 febbraio 2026. L’incendio di Crans-Montana è qualificabile come evento straordinario di cui all’articolo 32 capoverso 1 LAV.
Partecipando ai costi aggiuntivi causati dall’incendio di Crans-Montana del 1° gennaio 2026, la Confederazione sgrava i Cantoni particolarmente colpiti e dimostra in modo tangibile il suo sostegno nei loro confronti. L’indennità della Confederazione secondo l’articolo 32 capoverso 1 LAV è volta ad attenuare i costi aggiuntivi che i Cantoni interessati devono sostenere per le prestazioni per l’aiuto immediato e a più lungo termine previste dal diritto in materia di aiuto alle vittime, come pure per l’aumento degli effettivi presso i consultori LAV e le autorità competenti in materia di indennizzo. Il Consiglio federale propone che la Confederazione contribuisca, fino alla metà al massimo, ai costi supplementari effettivamente comprovati nei settori menzionati. Una partecipazione superiore rispetto al caso Luxor – allora la Confederazione si fece carico di un terzo dei costi residui – si giustifica perché nel presente caso vi è un numero molto elevato di danneggiati, il trattamento dei numerosi feriti è particolarmente oneroso vista la tipologia delle lesioni e l’assistenza all’estero per le vittime e i loro congiunti comporta sfide particolari per i consultori LAV. In base alle informazioni attualmente a disposizione non appare tuttavia opportuno che la Confederazione partecipi, sulla base dell’articolo 32 capoverso 1 LAV, alle future spese cantonali per prestazioni a titolo di indennizzo o di riparazione morale, dal momento che si tratta di costi in linea di principio prevedibili e quindi pianificabili per il Cantone interessato, il Vallese. Allo stesso tempo, non è al momento ancora possibile determinare in modo definitivo se e in che misura, al termine dei procedimenti penali − segnatamente in relazione a eventuali transazioni stragiudiziali – potrebbero sorgere ulteriori prestazioni cantonali secondo la LAV. Va inoltre considerato che, mediante un contributo fino a 20 milioni di franchi a favore di una soluzione transattiva, la Confederazione potrebbe contribuire a creare le condizioni affinché non debbano essere versate – o solo in misura ridotta – prestazioni sussidiarie a titolo di indennizzo e riparazione morale secondo la LAV. Per il momento la questione resta quindi aperta e andrà riesaminata in un secondo momento.
I contributi della Confederazione sono versati ex post in base a conteggi dei costi verificati relativi all’aiuto immediato e a più lungo termine, nonché ai costi di personale supplementare dei consultori LAV e delle autorità competenti in materia di indennizzo. Come per altri sussidi erogati in virtù della LAV, s’intende affidare all’UFG il compito di stabilire, mediante decisione amministrativa, l’ammontare specifico delle singole indennità.
Alla luce di quanto precede, il Consiglio federale propone all’Assemblea federale di approvare, per l’anno 2026, un credito aggiuntivo di 5,5 milioni di franchi nel preventivo 2026 per la concessione di indennità secondo l’articolo 32 capoverso 1 LAV ai Cantoni colpiti dall’incendio di Crans-Montana del 1° gennaio 2026. Per il 2027 iscriverà nel preventivo 2027 un importo di 3 milioni di franchi per lo stesso scopo.
3 Alternative esaminate
Le seguenti alternative sono state esaminate e respinte.
– Istituzione di un fondo della Confederazione per i casi di rigore: impegnativo in termini giuridici e organizzativi, un tale fondo potrebbe essere operativo solo a medio o lungo termine, inficiando l’intento di un aiuto rapido e snello dal punto di vista burocratico a favore di tutte le vittime.
– Contributo alla fondazione del Cantone del Vallese: la fondazione è ancora in fase di progettazione, non esplica effetti tempestivi e persegue uno scopo esclusivamente umanitario, per cui difetta proprio nell’intento fondamentale per la Confederazione, ossia permettere o facilitare accordi e transazioni stragiudiziali. Al momento sussistono inoltre notevoli incertezze in merito al ruolo, al margine operativo e ai limiti di una tale fondazione.
– Istituzione di una fondazione comune: poiché la fondazione del Cantone del Vallese è già stata decisa, risulta superfluo istituire una fondazione comune tra la Confederazione, il Cantone del Vallese e il Comune di Crans-Montana.
4 Consultazione
Non è stata svolta alcuna consultazione. L’articolo 3a capoverso 1 lettera c della legge federale del 18 marzo 20053 sulla procedura di consultazione consente di rinunciare alla consultazione per i progetti di legge urgenti secondo l’articolo 165 Cost.4
Nello specifico s’intende fornire alle vittime dell’incendio di Crans-Montana del 1° gennaio 2026 un sostegno tempestivo sotto forma di contributo di solidarietà. Per questo motivo il Consiglio federale propone una legge federale urgente.
5 Commento ai singoli articoli
Ingresso
Il disegno di legge si fonda, da un lato, sull’articolo 124 Cost., secondo cui la Confederazione e i Cantoni provvedono affinché le vittime di reati ricevano un’equa indennità nel quadro dell’aiuto alle vittime.
Le prestazioni previste nel disegno si basano inoltre sulla competenza tacita della Confederazione di accordare, in caso di eventi straordinari o situazioni di emergenza, contributi una tantum alle persone colpite (officium nobile; v. n. 9.1). Per le competenze federali derivanti dall’esistenza e dalla natura stessa della Confederazione e per le quali la Costituzione federale non contempla l’attribuzione esplicita di una competenza legislativa, nell’ingresso è menzionato l’articolo 173 capoverso 2 Cost. conformemente alla prassi attuale.
Sezione 1: Contributo di solidarietà
Art. 1 Principio
Capoverso 1: la Confederazione accorda alle vittime dell’incendio di Crans-Montana del 1° gennaio 2026 un contributo di solidarietà unico. Si tratta di una prestazione straordinaria e volontaria della Confederazione e tiene conto del carattere particolare e della portata di quanto accaduto. Non fonda alcun diritto a ulteriori prestazioni e non è volto a garantire un indennizzo integrale delle persone colpite.
Il contributo di solidarietà mira a sostenere le vittime dell’incendio e i loro congiunti in modo quanto più rapido e snello. Pensato in particolare per mitigare le spese impellenti, è un segno tangibile della vicinanza dello Stato. Giuridicamente non costituisce un risarcimento per danni non assicurati o non coperti. Non incide nemmeno sulle pretese di responsabilità civile né sulle prestazioni delle assicurazioni sociali, delle assicurazioni private o dell’aiuto alle vittime. Tuttavia, non è escluso che il versamento di un contributo di solidarietà possa essere considerato in eventuali successive soluzioni transattive.
Capoverso 2: questa disposizione stabilisce la cerchia degli aventi diritto al contributo e ne fissa l’importo. Hanno diritto al contributo di solidarietà della Confederazione gli stessi beneficiari del contributo di 10 000 franchi corrisposto dal Cantone del Vallese quale aiuto immediato, vale a dire da un lato la famiglia di ogni persona deceduta e dall’altro ogni persona che a causa dell’incendio ha necessitato di cure ospedaliere stazionarie. Fanno parte della famiglia il coniuge e i genitori della vittima deceduta. Se una persona ospedalizzata muore dopo aver ricevuto il contributo di solidarietà, la somma confluisce nella sua massa ereditaria; in questo caso i congiunti non hanno diritto a un secondo contributo di solidarietà. Il contributo unico e forfettario di 50 000 franchi, uguale per tutti gli aventi diritto, consente di fornire loro sostegno in modo semplice e rapido. Si è infatti scientemente deciso di rinunciare a una valutazione individuale del danno al fine di permettere il versamento del contributo senza dover procedere ad accertamenti onerosi.
Capoverso 3: la spesa unica deve essere approvata dal Parlamento mediante decreto federale semplice.
Art. 2 Versamento
Capoverso 1: la Confederazione versa al Cantone del Vallese l’importo totale del contributo di solidarietà; essa si limita a finanziarlo rinunciando scientemente a versarlo ai singoli aventi diritto.
Capoverso 2: il Cantone del Vallese determina gli aventi diritto nel caso specifico e versa a ciascuno di loro l’importo forfettario di 50 000 franchi. Il Consiglio federale ritiene importante che i beneficiari del contributo di solidarietà della Confederazione corrispondano a quelli del contributo cantonale di aiuto immediato. La cerchia dei beneficiari del contributo di solidarietà della Confederazione secondo l’articolo 1 capoverso 2 coincide infatti con quella del contributo cantonale di aiuto immediato di 10 000 franchi deciso dal Consiglio di Stato vallesano il 14 gennaio 2026. Il Cantone ha già provveduto o sta provvedendo agli accertamenti necessari e dispone o disporrà pertanto dei dati rilevanti per il versamento. Tale modalità operativa consente di versare il contributo di solidarietà alle vittime o alle loro famiglie in modo rapido e amministrativamente snello.
Alla stregua di quanto fatto nel caso di Blatten (cfr. art. 1 cpv. 1 e 2 nonché art. 2 della legge del 20 giugno 20255 sull’aiuto immediato a Blatten), il Consiglio federale propone di rinunciare a una regolamentazione dettagliata concernete gli aventi diritto, in particolare per garantire che il contributo di solidarietà venga versato in modo rapido e snello dal punto di vista burocratico.
Art. 3 Rapporto
Il Cantone del Vallese informa la Confederazione ogni due mesi sull’impiego dei fondi. I rapporti, intesi a garantire trasparenza e tracciabilità del contributo di solidarietà, comprendono in particolare informazioni sullo stato dei singoli versamenti. Il Cantone del Vallese riferisce al DFGP fino al completo versamento di tutti i contributi.
Sezione 2: Tavola rotonda
Art. 4 Principio
Capoverso 1: questa disposizione impone alla Confederazione d’istituire una tavola rotonda per favorire il dialogo sul coordinamento delle diverse prestazioni a favore delle vittime e sulle esigenze delle persone coinvolte nell’incendio.
Capoverso 2: la tavola rotonda offre inoltre un contesto per condurre discussioni transattive ed elaborare transazioni stragiudiziali, sempre che i partecipanti siano d’accordo.
Art. 5 Partecipazione
Capoverso 1: possono partecipare alla tavola rotonda segnatamente le vittime, i loro congiunti e i loro rispettivi rappresentanti, le imprese di assicurazione interessate, altre persone eventualmente chiamate a versare prestazioni, come le assicurazioni sociali, nonché le autorità coinvolte, in particolare a livello federale e cantonale. La tavola rotonda mira a coordinare e raggruppare le prestazioni pecuniarie e non pecuniarie attuali e previste, evitando gli svantaggi inerenti ai procedimenti paralleli, spesso lunghi e complessi, oltre che una frammentazione delle misure di sostegno. Possono prendervi parte tutte le persone e gli attori interessati dall’incendio.
Capoverso 2: la partecipazione alla tavola rotonda è facoltativa; non comporta alcun obbligo giuridico, in particolare non implica alcun riconoscimento di responsabilità. Inoltre, non ha effetto pregiudizievole sulle fasi preliminari del procedimento penale, ossia sulla procedura investigativa della polizia e sull’istruzione del pubblico ministero, né sui procedimenti civili, penali o amministrativi in corso o futuri.
Art. 6 Contributo sussidiario della Confederazione a eventuali soluzioni transattive
Capoverso 1: questa disposizione autorizza il Consiglio federale a partecipare, con un importo (complessivo) massimo di 20 milioni di franchi, al finanziamento delle transazioni che risultano dalla tavola rotonda. Sono anche ipotizzabili transazioni parziali o scaglionate nel tempo per pretese di singole categorie di vittime. Il Consiglio federale dispone di un duplice potere di apprezzamento: decide sia se sostenere finanziariamente una transazione sia in che misura contribuirvi. In altre parole, non essiste alcun diritto soggettivo a un sussidio. La Confederazione può partecipare finanziariamente solo alle transazioni che risultano dalla tavola rotonda. Va precisato che non si tratta di sollevare i responsabili del risarcimento dei danni dai loro obblighi legali.
Capoverso 2: il contributo sussidiario della Confederazione è limitato nel tempo; deve essere versato prima che la legge federale urgente cessi di essere in vigore, quindi entro la fine del 2029.
Art. 7 Presidenza e costi
Capoverso 1: il Consiglio federale nomina il presidente della tavola rotonda; può trattarsi di una persona interna o esterna all’Amministrazione federale.
Capoverso 2: la Confederazione si fa carico dei costi amministrativi della tavola rotonda, tra cui in particolare i costi di una segreteria.
Sezione 3: Entrata in vigore e durata di validità
Art. 8
Capoverso 1: secondo l’articolo 165 Cost. possono essere dichiarate urgenti le leggi federali la cui entrata in vigore non possa essere ritardata. Sempre secondo tale disposizione la validità delle leggi federali dichiarate urgenti deve essere limitata nel tempo. Per le vittime dell’incendio di Crans-Montana del 1° gennaio 2026 e i loro congiunti è estremamente importante che il sostegno accordato arrivi in tempi brevi. Per questo motivo il capoverso 1 prevede che la legge sia emanata sotto forma di legge federale urgente. Poiché rimane in vigore per più di un anno, la legge sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).
Capoverso 2: la Costituzione resta muta sulla durata ammissibile delle leggi federali dichiarate urgenti. La legge prevede l’istituzione di una tavola rotonda che deve servire in particolare agli scambi su eventuali soluzioni transattive. Poiché potrebbe volerci molto tempo prima di giungere a tali soluzioni, il capoverso 2 stabilisce il periodo di validità dal 21 marzo 2026 al 31 dicembre 2029.
È prevista la pubblicazione urgente ai sensi dell’articolo 7 capoverso 3 della legge del 18 giugno 20046 sulle pubblicazioni ufficiali (LPubb).
6 Contenuto del decreto federale
6.1 Contributo di solidarietà
Sulla base del messaggio e del disegno di legge federale urgente limitata nel tempo, il Consiglio federale propone di stanziare 7,8 milioni di franchi per il contributo di solidarietà una tantum a favore delle vittime dell’incendio di Crans-Montana del 1° gennaio 2026. Per il finanziamento chiede una prima aggiunta A al preventivo 2026.
6.2 Tavola rotonda
Sulla base del messaggio e del disegno di legge federale urgente limitata nel tempo, il Consiglio federale propone, per l’organizzazione e la conduzione di una tavola rotonda (segreteria) da parte della Confederazione nel 2026, un credito aggiuntivo di 1,25 milioni di franchi nel preventivo 2026 sotto forma di prima aggiunta A al preventivo 2026. Ulteriori 1,25 milioni di franchi saranno iscritti nel preventivo per il 2027.
Il Consiglio federale chiede inoltre un credito d’impegno di 20 milioni di franchi per la partecipazione sussidiaria della Confederazione al finanziamento delle soluzioni transattive in relazione all’incendio di Crans-Montana del 1° gennaio 2026. Possono essere assunti impegni fino al più tardi alla fine del 2029. Attualmente il DFGP prevede che la tavola rotonda durerà circa quattro anni. Il contributo della Confederazione a eventuali future transazioni stragiudiziali dovrà pertanto essere effettivamente versato, a seconda di come evolveranno le trattative, al più tardi entro la fine del 2029.
6.3 Indennità ai Cantoni secondo la LAV
In virtù dell’articolo 32 capoverso 1 LAV, il Consiglio federale propone di indennizzare i Cantoni che a causa dell’incendio di Crans-Montana del 1° gennaio 2026 sono incorsi in spese particolarmente elevate, versando un importo massimo pari alla metà dei costi aggiuntivi effettivamente sostenuti per le prestazioni per l’aiuto immediato e più lungo termine previste dal diritto in materia di aiuto alle vittime, come pure per l’aumento degli effettivi presso i consultori LAV e le autorità competenti in materia di indennizzo.
Al momento non è possibile quantificare con precisione tali costi supplementari. Sulla base delle prime stime dei Cantoni interessati, il DFGP prevede le seguenti spese aggiuntive per l’aiuto immediato, l’aiuto a più lungo termine e il personale supplementare dei consultori LAV e delle autorità competenti in materia di indennizzo: circa 11 milioni di franchi nel 2026 e circa 6 milioni di franchi nel 2027, per un totale di circa 17 milioni di franchi sull’arco di due anni.
Per indennizzare i Cantoni direttamente interessati, il Consiglio federale propone per il 2026 un credito aggiuntivo di 5,5 milioni di franchi nel preventivo 2026 (prima aggiunta A). Ulteriori 3 milioni di franchi saranno iscritti nel preventivo per il 2027.
7 Ripercussioni
7.1 Ripercussioni per la Confederazione
Conformemente al decreto federale proposto nel presente messaggio, la Confederazione verserà un contributo di solidarietà una tantum alle vittime dell’incendio di Crans-Montana del 1° gennaio 2026 per un totale di 7,8 milioni di franchi.
Per l’organizzazione e la conduzione di una tavola rotonda da parte della Confederazione si prevedono costi pari a 1,25 milioni di franchi sia nel 2026 e ulteriori 1,25 milioni di franchi nel 2027.
Per la partecipazione sussidiaria della Confederazione al finanziamento di eventuali transazioni stragiudiziali concluse in relazione all’incendio di Crans-Montana del 1° gennaio 2026 è previsto un importo di 20 milioni di franchi una tantum, da versare fino alla fine 2029.
Inoltre, in base all’articolo 32 capoverso 1 LAV, la Confederazione intende versare ai Cantoni direttamente interessati un’indennità di 5,5 milioni di franchi nel 2026 e di 3 milioni di franchi nel 2027. Il DFGP esaminerà secondo il suo libero apprezzamento le domande di aiuto finanziario, fermo restando che l’indennità non potrà in ogni caso superare i crediti approvati dal Parlamento.
7.2 Ripercussioni per i Cantoni
I Cantoni beneficiano di uno sgravio finanziario grazie all’indennità versata dalla Confederazione per spese particolarmente elevate in materia di aiuto alle vittime secondo l’articolo 32 LAV.
8 Rapporto con il programma di legislatura
L’incendio di Crans−Montana del 1° gennaio 2026 alla base del presente progetto non era prevedibile, ragion per cui il progetto non figura nel programma di legislatura.
9 Aspetti giuridici
9.1 Costituzionalità
Il presente progetto si fonda sull’articolo 124 Cost. (aiuto alle vittime di reati), secondo cui la Confederazione e i Cantoni provvedono affinché chi sia stato leso nella sua integrità fisica, psichica o sessuale in seguito a un reato riceva aiuto, nonché un’equa indennità qualora gliene siano derivate difficoltà economiche. Tale base costituzionale si applica in particolare all’indennità da versare ai Cantoni che hanno sostenuto spese particolarmente elevate in materia di aiuto alle vittime secondo l’articolo 32 LAV.
Le altre prestazioni della Confederazione a favore delle vittime dell’incendio o dei loro congiunti corrisposte nei singoli casi specifici (contributo di solidarietà e contributo sussidiario della Confederazione a eventuali transazioni) si fondano inoltre sulla competenza della Confederazione di concedere aiuto in situazioni straordinarie. Si tratta di una competenza inerente della Confederazione, che non si fonda su una disposizione espressa della Costituzione federale, bensì sull’esistenza e la natura stessa della Confederazione. Una simile competenza esiste, secondo la prassi, nell’ambito del cosiddetto officium nobile: la Confederazione può concedere, entro certi limiti, contributi una tantum in caso di eventi straordinari, quali incidenti o catastrofi naturali, o di situazioni di emergenza eccezionali7. Anche la riparazione secondo la legge federale del 30 settembre 20168 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 si è potuta basare su una competenza federale a titolo di officium nobile9. L’incendio di Crans-Montana è un evento estremamente eccezionale che, da un lato, per la sua portata va oltre quanto ci si potesse attendere o prevedere e, dall’altro, impone sfide straordinarie alle persone colpite e alla società. In questo contesto, la Confederazione è competente per fornire le prestazioni di aiuto previste nel disegno. Tali prestazioni non mirano a risarcire integralmente le persone colpite, poiché la competenza federale inerente nell’ambito dell’officium nobile non risulterebbe sufficiente a tale scopo. Conformemente alla prassi attuale, quando un atto legislativo si basa su una competenza federale inerente e nella Cost. manca un’esplicita attribuzione della competenza, nell’ingresso dell’atto è citato in via sostitutiva l’articolo 173 capoverso 2 Cost.
Le prestazioni straordinarie sotto forma di officium nobile sono conformi al principio dell’uguaglianza giuridica (art. 8 cpv. 1 Cost.) poiché l’eccezionalità dell’incendio di Crans-Montana del 1° gennaio 2026 giustifica un trattamento speciale.
9.2 Forma dell’atto
Per sostenere le vittime dell’incendio di Crans-Montana del 1° gennaio 2026 viene creata una nuova base legale sotto forma di legge federale limitata nel tempo. Data l’urgenza, è chiesto al Parlamento di dichiararla urgente conformemente all’articolo 165 Cost.
9.3 Subordinazione al freno alle spese
I crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).
Alla luce di tale disposizione, i contributi della Confederazione previsti nella legge federale urgente vanno considerati separatamente. Sebbene alla loro base vi sia lo stesso evento, il contributo di solidarietà e il contributo sussidiario della Confederazione a eventuali soluzioni transattive perseguono infatti obiettivi diversi: il primo mira a sostenere in modo diretto, rapido e incondizionato le vittime e i loro congiunti; il secondo invece a incoraggiare una composizione amichevole e transazioni stragiudiziali. Funzionalmente indipendenti tra loro, i due contributi non formano un’unità materiale inscindibile e pertanto le spese che ne risultano non vanno contabilizzate insieme.
Poiché nel caso di specie, si tratta di spese uniche, che separatamente non raggiungono il limite di 20 milioni di franchi, i contributi federali a favore delle vittime dell’incendio di Crans-Montana del 1° gennaio 2026 non sono soggetti al freno alle spese.