FF 2026 740
Messaggio concernente la legge federale sulle operazioni spaziali
1 Situazione iniziale
1.1 Necessità di agire e obiettivi
1.1.1 La Svizzera e il diritto aerospaziale internazionale
Negli anni Sessanta e Settanta la Svizzera ha ratificato quattro dei cinque trattati internazionali dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) sulle attività spaziali (v. n. 7.2). Questi trattati costituiscono il quadro di diritto internazionale del presente progetto.
I trattati dell’ONU stabiliscono che gli Stati contraenti sono responsabili, secondo il diritto internazionale, delle attività nazionali nello spazio, indipendentemente dal fatto che siano coinvolti enti statali o privati. Gli Stati devono provvedere affinché le attività nazionali siano in linea con il Trattato del 27 gennaio 19671 sulle norme per l’esplorazione e l’utilizzazione, da parte degli Stati, dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti (di seguito: Trattato sullo spazio). I trattati prevedono perciò che gli Stati vincolino le operazioni spaziali dei loro operatori nazionali al rilascio di un’autorizzazione e le pongano sotto vigilanza permanente. I trattati dell’ONU prevedono anche che uno Stato contraente che «effettua o fa effettuare» il lancio di un oggetto nello spazio extra-atmosferico, come pure lo Stato contraente dal cui territorio un oggetto viene lanciato o le cui installazioni servono al lancio, sono responsabili, nella loro qualità di «Stati di lancio» e in base al diritto internazionale, per i danni arrecati, da parte dell’oggetto suddetto o delle sue parti componenti, sulla Terra, nell’atmosfera o nello spazio extra-atmosferico.
1.1.2 Prime discussioni su un diritto spaziale svizzero
Al momento della presentazione di quattro domande per la diffusione di programmi radiotelevisivi con trasmissione diretta via satellite negli anni 1980–1982 ci si è chiesti, per la prima volta, se la Confederazione potesse autorizzare operazioni spaziali senza una base legale che permettesse di attuare i trattati dell’ONU sullo spazio (cfr. rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale [CdG‑N] del 26 agosto 19822 concernente i problemi delle trasmissioni radiofoniche via satellite). La questione è rimasta senza risposta perché il Consiglio federale voleva trasferire l’esercizio dei satelliti per tali programmi all’allora Azienda svizzera delle PTT (cfr. parere del Consiglio federale al suddetto rapporto del CdG‑N3). Con l’emanazione del decreto federale (limitato nel tempo) del 18 dicembre 19874 sulla radiodiffusione via satellite, questo trasferimento di compiti è stato sancito in modo giuridicamente vincolante dal Parlamento. Per coprire i rischi di responsabilità della Confederazione in materia di diritto spaziale, le emittenti di tali programmi furono tenute a concludere un’assicurazione di responsabilità civile o un contratto analogo (cfr. art. 19 e 21 del decreto federale summenzionato). Tuttavia, per motivi economici, non vennero presentate altre domande per l’esercizio di satelliti di radiodiffusione diretta ai sensi del decreto federale. Dato che neppure negli anni seguenti vi sono state altre iniziative private concernenti le operazioni spaziali, l’emanazione di una legge che attuasse i trattati dell’ONU è stata accantonata per un lungo periodo.
Il Consiglio federale ha iniziato a riconsiderare l’elaborazione di un quadro giuridico per il settore spaziale in concomitanza con la revisione della politica spaziale del 30 settembre 20085. L’elaborazione di una legge sulle operazioni spaziali per la Svizzera è stata definita come obiettivo strategico nella linea guida 16 al fine di adempiere gli impegni internazionali della Svizzera e garantire la certezza del diritto, ove necessario e conforme allo scopo. Non è però neppure stata scartata l’opzione di non istituire alcun quadro giuridico, come già fatto da altri Paesi.
1.1.3 Evoluzione del settore spaziale e necessità di agire
Oggi, le tecnologie e le infrastrutture basate sullo spazio sono parte integrante del quotidiano. Molti servizi dati per scontati dai cittadini si basano direttamente sui sistemi satellitari; a titolo di esempio è possibile citare le previsioni meteorologiche, la comunicazione internazionale, l’interconnessione digitale e i servizi di navigazione e localizzazione. I satelliti consentono il monitoraggio e il controllo delle reti dei trasporti e dell’energia e garantiscono transazioni finanziarie stabili basate su una misurazione del tempo estremamente precisa da parte dei sistemi satellitari. Grazie a questi ultimi è possibile monitorare costantemente i cambiamenti climatici e ambientali e avvalersi di sistemi di preallarme e monitoraggio delle catastrofi naturali nonché di un supporto per le squadre di soccorso. Il settore spaziale contribuisce così in modo decisivo al funzionamento dell’economia e della società, ma anche e sempre più alla sicurezza nazionale ed europea: dalla ricognizione alla comunicazione sicura; senza sistemi spaziali affidabili la nostra società sarebbe molto più vulnerabile nei confronti delle tensioni geopolitiche, dei ciberattacchi e delle catastrofi naturali. Il settore spaziale è anche il motore della ricerca in settori come la robotica, la scienza dei materiali e la ricerca quantistica e apre nuovi campi di applicazione in ambito civile. Inoltre, contribuisce in modo significativo all’acquisizione di nuove conoscenze scientifiche sullo spazio, sulla Terra e sull’umanità, ed è una fonte d’ispirazione per le nuove generazioni. Nonostante si tratti di un settore che richiede capitali ingenti, gli investimenti nelle operazioni spaziali stanno crescendo a livello globale.
Negli ultimi decenni questi sviluppi sono stati più rapidi e marcati a livello globale e la commercializzazione e privatizzazione del settore offrono nuove prospettive. Anche in Svizzera cresce il numero di attori pubblici e privati che operano in ambito spaziale. La produzione di satelliti sempre più piccoli ed economici e i minori costi per il lancio dei satelliti aprono nuove, insospettate possibilità. Ne è un esempio la costruzione di costellazioni costituite da centinaia o addirittura migliaia di piattaforme per la copertura globale della comunicazione o per l’osservazione della Terra praticamente in tempo reale e in alta risoluzione. Oltre alle opportunità, però, queste costellazioni comportano anche nuove sfide. Si possono citare ad esempio la monopolizzazione dei piani orbitali e delle bande di frequenza (diventa sempre più difficile trovare posizioni orbitali consone e risorse di frequenze adeguate), l’interferenza fastidiosa delle onde radio, l’inquinamento luminoso del cielo notturno (che può compromettere le osservazioni astronomiche) e l’urgente necessità di una gestione internazionale del traffico spaziale (Space Traffic Management, STM).
Da notare inoltre che il settore spaziale è influenzato dalle nuove tecnologie, come ad esempio la fabbricazione additiva (stampa 3D), l’intelligenza artificiale, la digitalizzazione dei processi produttivi e di sviluppo, la rimozione di detriti spaziali in orbita (active debris removal, ADR), la manutenzione e la riparazione dei satelliti in esercizio (in‑orbit-servicing, IOS) nonché lo sfruttamento delle risorse spaziali. Da ultimo, occorre rilevare che stanno nascendo nuove norme internazionali rilevanti anche per la Svizzera, come per esempio gli standard internazionali in materia di sicurezza per proteggere meglio dai ciberattacchi i satelliti, i sistemi di comunicazione e i sistemi terrestri6.
Attualmente, nel nostro Paese il lancio e l’esercizio di satelliti o di altri oggetti spaziali non sono soggetti ad alcun obbligo di autorizzazione e vigilanza. Ciò porta a una situazione di incertezza giuridica e a difficoltà pratiche: gli operatori si scontrano sempre più spesso con ostacoli amministrativi o di diritto privato nella collaborazione con le autorità e i partner esteri, dato che non possono presentare alcuna autorizzazione per le loro operazioni spaziali. Inoltre, non conoscono bene le norme da rispettare nel condurre tali operazioni. Da un punto di vista politico-istituzionale e di politica della sicurezza, questa situazione non è soddisfacente neppure per la Confederazione. A seconda della complessità del progetto, le operazioni spaziali possono anche comportare dei rischi e non andrebbero portate avanti senza un certo controllo da parte dello Stato. Manca inoltre una base legale per proibire le operazioni spaziali indesiderate: la Confederazione non ha per esempio la possibilità di disciplinare, controllare ed eventualmente vietare le attività rischiose dal punto di vista della politica di sicurezza portate avanti da operatori satellitari con sede all’estero che gestiscono i satelliti dal territorio svizzero. La nuova legge deve sancire che ai satelliti sotto sovranità svizzera si applica il diritto svizzero. La trasposizione dei trattati dell’ONU nel diritto nazionale s’impone anche per via del fatto che le relazioni fra Stati sono disciplinate dal diritto internazionale. Con una legge federale la Confederazione può garantire l’osservanza di un determinato comportamento anche da parte delle persone fisiche e giuridiche, impegno preso in virtù del diritto internazionale, e trovare soluzioni nazionali alla problematica delle responsabilità.
Al momento la Confederazione non svolge alcuna operazione spaziale, ma la situazione può cambiare, visto il dinamico sviluppo a livello globale e in Svizzera. Anche per eventuali attività spaziali statali (incluse quelle militari) occorre stabilire dei requisiti che assicurino la sicurezza e la sostenibilità del settore spaziale e che garantiscano la vigilanza sulle operazioni spaziali statali, incluse quelle militari.
È in questo contesto che il 16 febbraio 2022 il Consiglio federale ha disposto l’aggiornamento della politica spaziale e l’elaborazione di un avamprogetto di legge federale sulle operazioni spaziali da porre in consultazione. Attualmente, oltre 40 Stati firmatari dei trattati sullo spazio dell’ONU dispongono di leggi nazionali in ambito spaziale7. Un disciplinamento in materia è necessario e auspicato anche in Svizzera.
1.1.4 Obiettivo del disciplinamento
La necessità d’intervento è stata accertata e sono stati definiti gli obiettivi da raggiungere per il tramite della nuova legislazione federale (legge e ordinanza):
– attuare i trattati dell’ONU sullo spazio tenendo conto della politica spaziale del Consiglio federale;
– offrire un quadro giuridico certo per gli attori pubblici e privati delle operazioni spaziali;
– mantenere l’attrattiva della piazza economica svizzera per le operazioni spaziali pubbliche e private e promuovere la competitività degli attori svizzeri dello spazio offrendo loro condizioni quadro flessibili e favorevoli all’innovazione ed evitando ostacoli burocratici al fine di permettere lo sviluppo ottimale delle operazioni spaziali;
– integrare le prescrizioni necessarie a limitare i rischi e assicurare una vigilanza delle operazioni spaziali efficiente e orientata alla sicurezza;
– tenere conto della sostenibilità a lungo termine delle attività spaziali e del fatto che occorre evitare l’inquinamento ambientale sulla Terra e nello spazio;
– in caso di danni, trovare soluzioni appropriate per tutelare gli interessi finanziari della Confederazione legati alle operazioni spaziali.
La legge deve limitarsi alle disposizioni fondamentali e importanti (cfr. art. 164 cpv. 1 Cost.8). L’ordinanza disciplina i dettagli. La legge deve altresì garantire, tramite norme di delega, che il Consiglio federale possa reagire tempestivamente agli sviluppi tecnologici ed economici e a eventuali nuove norme internazionali. Quello che oggi è considerato un’innovazione potrebbe essere superato già fra pochi anni: per questo, uno degli obiettivi è elaborare un progetto che sia flessibile, orientato al futuro e tecnologicamente neutro.
L’attuazione a livello giuridico di questi obiettivi deve trovare il giusto equilibrio fra gli interessi, in parte convergenti e in parte divergenti, dello Stato e degli attori privati del settore spaziale. A tal fine, funge da linea guida politica la Politica spaziale 20239.
1.2 Alternative esaminate e opzione scelta
Visti gli impegni della Svizzera sul piano internazionale, il Consiglio federale ha considerato tre possibili alternative: il mantenimento dello status quo (nessuna legge federale), l’elaborazione di una legge federale esaustiva oppure lo sviluppo di un quadro giuridico snello e dinamico. A priori, tutte e tre le opzioni erano valide, ma il Consiglio federale ha dovuto tenere conto di vari aspetti, tra cui la promozione delle competenze in materia di sviluppo tecnologico e capacità innovativa dell’ecosistema spaziale svizzero e l’evoluzione del settore spaziale in Svizzera, in Europa e a livello globale. Partendo da questo contesto occorreva decidere quale procedura fosse più consona e su quali priorità occorresse puntare per soddisfare al meglio gli interessi dello Stato e del settore privato.
1.2.1 Alternativa esaminata e scartata: «mantenimento dello status quo»
Mantenere lo status quo avrebbe significato non intraprendere nulla e dunque non elaborare alcuna legge federale. Ciò non avrebbe intaccato gli obblighi che la Svizzera ha contratto a livello internazionale riguardo alle proprie operazioni spaziali, ma questi obblighi non sarebbero stati concretizzati nel diritto nazionale né adeguati alle esigenze della Svizzera. Mantenere inalterato il contesto esistente protrarrebbe la situazione di incertezza giuridica avvertita da alcuni attori in Svizzera e avrebbe ripercussioni negative sull’attrattiva del settore spaziale svizzero. Pur non considerando gli ostacoli amministrativi rilevati da alcuni attori, la Confederazione non avrebbe la legittimazione necessaria per disciplinare in modo vincolante né le proprie operazioni spaziali né quelle non statali, e non potrebbe così adempiere in modo efficiente i propri impegni internazionali. Senza un disciplinamento nazionale la Confederazione non potrebbe neppure ridurre determinati rischi correlati alle operazioni spaziali, compresi quelli inerenti alla politica di sicurezza. Inoltre, in caso di responsabilità secondo la Convenzione del 29 marzo 197210 sulla responsabilità internazionale per danni cagionati da oggetti spaziali (di seguito: Convenzione sulla responsabilità), la Confederazione non avrebbe la possibilità di esercitare il diritto di regresso nei confronti dell’operatore privato che ha causato il danno. Fra le altre considerazioni, il Consiglio federale valuta anche il fatto che in futuro potrebbero insediarsi nel Paese grossi operatori satellitari e che, in assenza di un quadro giuridico, questa situazione potrebbe avere risvolti negativi per la Confederazione. Le analisi svolte (consultazione settoriale, comparazione del diritto) hanno inoltre dimostrato che mantenere la situazione immutata non era più un’opzione valida. Il 18 dicembre 2020 il Consiglio federale ha quindi respinto questa possibilità e ribadito la propria decisione il 16 febbraio 202211.
1.2.2 Alternativa esaminata e scartata «legge federale esaustiva»
In una legge federale esaustiva il Consiglio federale potrebbe regolamentare tutte le attività spaziali, comprendendo anche la ricerca nell’universo e la promozione della ricerca, la comunicazione satellitare e la collaborazione internazionale, per esempio con l’ESA. Anche se, viste le attività spaziali condotte in Svizzera, questa alternativa avrebbe potuto essere valida fino a un certo punto, in considerazione degli sviluppi di questo settore non è una soluzione auspicabile. Elaborare e attuare un quadro giuridico esaustivo determinerebbe inoltre adeguamenti considerevoli del diritto federale. Da menzionare anche che la consultazione settoriale ha chiaramente indicato questa alternativa come non auspicabile. Il Consiglio federale non vede la necessità di portare avanti questo approccio.
1.2.3 Opzione scelta: «sviluppo di un quadro giuridico snello e dinamico per attuare i quattro trattati ONU sullo spazio»
Il Consiglio federale ha scelto la terza opzione, ossia l’elaborazione di un quadro giuridico che si limiti a disposizioni riguardanti l’esercizio tecnico degli oggetti spaziali (in particolare dei satelliti), vale a dire alle operazioni spaziali in quanto tali. L’utilizzo di questi oggetti per determinati scopi (p. es. ricerca, comunicazione, osservazione della Terra) deve invece essere disciplinato dalla legislazione settoriale. Una legge snella che si limiti alle operazioni spaziali permette alla Confederazione di introdurre un sistema di autorizzazione e vigilanza delle operazioni spaziali e di immatricolazione degli oggetti spaziali, creando così certezza giuridica e condizioni quadro favorevoli. Questo approccio è guidato dal principio di disciplinare «solo il necessario, tutto il necessario»; si tratta, in altre parole, di trovare un disciplinamento che si limiti all’essenziale ma sia anche consono alle esigenze della Svizzera. Questo desiderio è stato espresso anche dagli attori spaziali svizzeri in occasione di una consultazione informale svolta dallo Swiss Space Industries Group (SSIG), un gruppo specializzato di Swissmem. Con l’emanazione di un’ordinanza del Consiglio federale si dovrà altresì permettere di tenere conto tempestivamente degli sviluppi nel settore spaziale. Pertanto, sulla base di un rapporto del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), il 16 febbraio 2022 il Consiglio federale ha deciso di dare seguito alla terza opzione (quadro giuridico snello e dinamico)12.
1.2.4 Semplificazioni per le piccole e medie imprese
Nell’elaborazione del progetto è stato verificato, conformemente all’articolo 4 della legge del 29 settembre 202313 sullo sgravio delle imprese (LSgrI), se per le piccole e medie imprese (PMI) potessero essere previste norme semplificate o comportanti costi inferiori (cpv. 1 lett. a LSgrI). Stando alla normativa proposta, le aziende che intendono svolgere operazioni spaziali dovranno richiedere un’autorizzazione (v. n. 4.1.1); questa regola riguarda senza distinzioni anche le PMI. Le aliquote degli emolumenti per il rilascio dell’autorizzazione sono stabilite dal Consiglio federale e possono essere costituite da importi fissi per determinati servizi o importi variabili in base al tempo impiegato (v. n. 5.11). Come misura di sgravio per tutte le imprese viene proposto il loro esonero da una tassa di vigilanza per la gestione del registro e per la vigilanza permanente, come previsto per esempio nel settore bancario. Neppure nel settore della navigazione aerea viene riscosso un emolumento di vigilanza di questo tipo. Non sono invece previste semplificazioni o agevolazioni specifiche per le PMI. La complessità della materia impone di tenere conto del rischio che presentano le operazioni spaziali. Non è giustificabile operare una differenziazione in base alle dimensioni dell’impresa. Le agevolazioni vengono concesse per i progetti per i quali l’impresa può dimostrare che l’operazione spaziale da autorizzare comporta rischi limitati e possono riguardare le garanzie da fornire sull’affidabilità e la competenza del personale e la prova dell’esistenza di un piano finanziario d’emergenza (v. art. 10 cpv. 1 e 2). Per le operazioni spaziali ad alto rischio l’autorità di vigilanza può esigere che venga conclusa un’assicurazione di responsabilità civile. Queste norme valgono per tutte le imprese.
1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale
1.3.1 Programma di legislatura
Il progetto è annunciato nel messaggio del 24 gennaio 202414 sul programma di legislatura 2023–2027 e nel decreto federale del 6 giugno 202415 sul programma di legislatura 2023–2027.
1.3.2 Pianificazione finanziaria
Il progetto figura nel Preventivo 2026 con piano integrato dei compiti e delle finanze 2027–2029 sotto «Affari relativi agli obiettivi del Consiglio federale 2026», Legge federale sulle operazioni spaziali: adozione del messaggio (Preventivo 2026 con PICF 2027–2029 (DEFR) / Volume 2, pag. 102). Le ripercussioni finanziarie, in particolare quelle legate all’istituzione di una nuova autorità di vigilanza a carico del bilancio federale, non sono ancora incluse nelle cifre. Il Consiglio federale definirà la forma concreta di questa autorità di vigilanza civile e militare a livello di ordinanza e ne terrà debitamente conto nella pianificazione finanziaria della relativa unità amministrativa.
1.3.3 Strategie del Consiglio federale
La Politica spaziale 2023 adottata dal Consiglio federale il 19 aprile 2023 costituisce la linea guida del progetto. Nella sua politica spaziale il Consiglio federale definisce alcuni orientamenti per il futuro ed elabora così una politica efficace, coordinata fra gli attori svizzeri operanti nel settore spaziale e integrata a livello internazionale. In questo modo il Consiglio federale istituisce inoltre una base per l’elaborazione di strategie parziali della Confederazione e fornisce una bussola per il mondo economico e scientifico, garantendo al contempo la gestione strategica delle misure statali e la verifica della loro efficacia. Sviluppare ulteriormente le condizioni quadro nazionali è un ambito d’intervento della Politica spaziale 2023 (n. 3.3 della Politica spaziale). L’obiettivo del Consiglio federale è migliorare l’attrattiva della Svizzera per l’insediamento di imprese del settore spaziale e garantire la certezza del diritto. Il quadro giuridico deve contribuire a mantenere e rafforzare la competitività degli attori (n. 2.2 della Politica spaziale). Inoltre, deve garantire la flessibilità necessaria per un adeguamento allo stato dell’arte in ambito scientifico e tecnologico e a eventuali sviluppi giuridici. Un altro importante aspetto riguarda le esigenze in materia di politica di sicurezza nell’esercizio e nell’utilizzo dei satelliti (n. 1.2 della Politica spaziale). Infine, occorre tenere conto della sostenibilità nello spazio (n. 1.3 della Politica spaziale). L’obiettivo è evitare la formazione di detriti spaziali (space debris) e garantire un accesso a lungo termine allo spazio nonché l’utilizzo pacifico di quest’ultimo per le generazioni future. Il progetto tiene conto di tutti gli aspetti elencati ed è compatibile con la Politica spaziale 2023. Al momento dell’attuazione verranno considerate anche le altre strategie del Consiglio federale, come ad esempio la strategia di politica estera e la politica di sicurezza.
1.4 Stralcio di interventi parlamentari
Il 19 dicembre 2024 il Consiglio degli Stati ha trasmesso il postulato 24.3821 Misure nazionali volte a rafforzare il settore spaziale della Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio degli Stati (CSEC‑S). Il postulato incarica il Consiglio federale di presentare, in un rapporto, l’ampliamento delle misure nazionali volte a rafforzare il settore spaziale nell’interesse delle aziende, della sicurezza e della difesa nonché di esaminare, nell’ambito della prevista legge federale sullo spazio e tenendo conto delle istituzioni esistenti, provvedimenti strutturali quali la creazione di un centro di competenza nazionale. Nel quadro del presente progetto non sono previste né nuove misure di promozione né misure strutturali quali un centro di competenza nazionale. Gli attuali strumenti di promozione, segnatamente le misure previste dalla legge federale del 14 dicembre 201216 sulla promozione dell’innovazione (LPRI), non sono interessati dalla presente legge. Il rapporto del Consiglio federale in risposta al postulato 24.3821 sarà presentato nel corso del 2026.
2 Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione
2.1 Progetto posto in consultazione
Il 16 febbraio 2022 il Consiglio federale ha incaricato il DEFR, in collaborazione con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), il Dipartimento federale delle finanze (DFF), il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) di sottoporgli un avamprogetto da porre in consultazione per attuare i trattati dell’ONU sullo spazio ratificati dalla Svizzera.
La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) ha preparato il dossier e istituito due gruppi di lavoro interdipartimentali, un gruppo di coordinamento a livello dipartimentale e un gruppo di accompagnamento a livello di uffici e servizi federali. Nei gruppi erano rappresentati:
– DEFR: Segreteria di Stato dell’economia (SECO);
– DFAE: Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), divisione Sicurezza internazionale (DSI) e divisione Prosperità e sostenibilità (DPS);
– DFF: Amministrazione federale delle finanze (AFF);
– DATEC: Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), Ufficio federale delle strade (USTRA), Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC);
– DDPS: Segreteria generale (SG), Segreteria di Stato della politica di sicurezza (SEPOS), Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP), Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), Ufficio federale dell’armamento (armasuisse) e Aggruppamento difesa.
Questi gruppi hanno partecipato a tutti i lavori, in particolare alla redazione della bozza di atto normativo. La Commissione federale per le questioni spaziali (CFQS), il Comitato di coordinamento interdipartimentale per le questioni spaziali (IKAR) e la divisione Affari spaziali della SEFRI hanno assunto il ruolo di gruppi consultivi. La direzione di progetto della SEFRI è stata sostenuta da un accompagnamento giuridico esterno e da un pool di specialisti in diritto. L’ESA ha svolto perizie tecniche e giuridiche e durante i lavori preliminari è stata chiesta una perizia esterna di diritto comparato (v. n. 3.1).
La consultazione è stata avviata con la decisione del Consiglio federale del 29 gennaio 2025 e si è conclusa il 6 maggio 2025.
2.2 Riassunto dei risultati della procedura di consultazione
In totale sono stati presentati 49 pareri17. L’avamprogetto è stato approvato dalla netta maggioranza: 42 partecipanti lo sostengono espressamente, mentre sei hanno rinunciato a presentare un parere materiale (AG, BL, GR, OW, TI, USI) e uno lo rigetta (Politbeobachter). L’esigenza di una regolamentazione e il suo contributo a un rafforzamento della competitività del settore spaziale svizzero godono di ampio consenso, specialmente tra i Cantoni. Tutti i partiti rappresentati nell’Assemblea federale che hanno preso parte alla consultazione appoggiano il progetto (Alleanza del Centro, I VERDI Svizzeri, PLR e PS); il PS chiede tuttavia una temporanea sospensione dell’iter per attendere gli sviluppi normativi a livello europeo. Diversi partecipanti mettono in luce la necessità di disporre di una legge il più possibile snella, equilibrata e favorevole all’innovazione, così da non ostacolare né la ricerca né l’emergere di nuovi modelli commerciali. Molteplici attori, in particolare le start-up, auspicano che gli oneri amministrativi non siano eccessivi. Le critiche più ricorrenti riguardano alcune definizioni e le conseguenti incertezze presenti nel primo capitolo generale. Swissmem, AEROSUISSE e Alleanza Sicurezza Svizzera, con pareri sostanzialmente identici, mettono in discussione il principio fondamentale della legge e invocano un sistema di autodichiarazione con rilascio automatico dell’autorizzazione al posto dell’obbligo di autorizzazione e un meccanismo di autoregolamentazione al posto della vigilanza statale, senza tuttavia precisare in che modo tali sistemi andrebbero configurati. Eccettuati i pareri appena visti, la gran parte dei partecipanti è favorevole all’introduzione di condizioni per l’autorizzazione e a un regime di vigilanza. Anche il disciplinamento delle responsabilità (dell’operatore) è stato oggetto di critiche da parte di alcuni partecipanti (AR, economiesuisse, ASDA/SVLR, SSLF, Habeas Avocats, VISCHER AG, Space Generation Advisory Council, ClearSpace), secondo i quali la responsabilità deve essere limitata in base a criteri finanziari o territoriali. Un Cantone (SG) si dichiara invece pienamente d’accordo con il regime proposto. L’autorità di vigilanza dovrebbe poter essere in grado di operare in maniera agile, efficiente ed economica e andrebbe integrata nelle strutture esistenti. Singoli pareri si soffermano sull’attuazione della legge e sulla collocazione dell’autorità di vigilanza. Mentre l’orientamento generale del progetto gode del consenso della maggioranza, alcuni partecipanti avanzano delle riserve in merito ad aspetti specifici o evidenziano la necessità di adeguamenti al fine di garantire un quadro normativo equilibrato, funzionale e competitivo sul piano internazionale.
2.3 Valutazione dei risultati della procedura di consultazione
È stato tenuto conto di gran parte delle numerose proposte relative a singole disposizioni, in special modo per quanto riguarda le definizioni, le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione e il disciplinamento delle responsabilità. Quanto detto riguarda in particolare le seguenti disposizioni dell’avamprogetto:
– articolo 3 (Definizioni): viene accolta la proposta di FR, ZH, SSLF, ASDA/SVLR, AEROSUISSE, Swissmem, Alleanza Sicurezza Svizzera, swissuniversities, ARIS, Habeas Avocats e VISCHER AG di non introdurre la definizione di «impresa» («azienda» nell’avamprogetto) e di precisare le definizioni «operazione spaziale», «oggetto spaziale», «attività spaziale» e «operatore»;
– articolo 4 (Campo di applicazione): viene accolta la proposta di SSLF di chiarire il concetto di «sede» di un’impresa;
– articolo 5 (Esclusione dal campo di applicazione): viene accolta la proposta di FR e di Habeas Avocats e VISCHER AG di precisare la deroga e viene introdotta una regolamentazione specifica per le operazioni spaziali svolte in base a un’autorizzazione estera in risposta alle preoccupazioni espresse da Habeas Avocats e SSLF riguardo al cosiddetto forum shopping18;
– articolo 6 (Applicazione del diritto svizzero agli oggetti spaziali): la disposizione viene precisata in base alle proposte di Habeas Avocats e VISCHER AG;
– articolo 7 (Prescrizioni complementari per le operazioni spaziali): vengono prese in considerazione le proposte redazionali di ASDA/SVLR, Habeas Avocats e VISCHER AG per precisare la disposizione;
– articolo 8 (Principio dell’obbligo d’autorizzazione): viene accolta la proposta di Habeas Avocats e VISCHER AG di non subordinare il principio al fatto che le imprese «intendono» svolgere operazioni spaziali;
– articolo 9 (Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione): vengono accolte le perplessità di ARIS sul criterio dello «stato della tecnica». In questo contesto possono essere considerate anche la richiesta dell’Università di Zurigo riguardo alla neutralità tecnologica del regime di autorizzazione e le osservazioni critiche di Habeas Avocats sull’obbligo per il richiedente di attestare il diritto di disporre senza restrizioni degli oggetti spaziali;
– articolo 11 (Autorizzazione): viene accolta la proposta di Habeas Avocats di indicare nell’autorizzazione anche il soggetto che svolge l’attività spaziale autorizzata;
– articolo 14 (Ricorso ad aziende terze): considerate le critiche di diversi partecipanti (VISCHER AG, economiesuisse, ASDA/SVLR), nel disegno di legge si precisa che si tratta solamente di imprese terze che ricorrono alle funzioni ausiliarie per lo svolgimento di operazioni spaziali. Vengono inoltre considerate le osservazioni critiche di Habeas Avocats sul trasferimento contrattuale degli obblighi di diligenza alle imprese terze coinvolte;
– articoli 16–18 (Assunzione di obblighi di un’altra azienda; Revoca, ritiro e modifica dell’autorizzazione): viene accolta la raccomandazione di Habeas Avocats di riorganizzare le disposizioni e di spostarle, con le dovute modifiche, nella sezione 9 tra i compiti dell’autorità di vigilanza;
– articolo 20 (Trasferimento a un ente estero): viene accolta la proposta di Habeas Avocats e AMSAT-HB di non richiedere la conclusione di un trattato internazionale in tutti i casi di trasferimento di operazioni spaziali a un operatore estero;
– articoli 23–28 (Responsabilità e assicurazione di responsabilità civile): vengono prese in considerazione le obiezioni relative a una responsabilità illimitata dell’operatore (AR, economiesuisse, ASDA/SVLR, SSLF, Habeas Avocats, VISCHER AG, Space Generation Advisory Council e ClearSpace);
– articoli 29–35 (Vigilanza e rimedi giuridici): la raccomandazione dell’Università di Zurigo di menzionare anche l’assegnazione di perizie nell’ambito del coinvolgimento di esperti viene accolta nel commento dell’articolo 33. Anche la richiesta di Habeas Avocats di precisare con maggiore coerenza e chiarezza le misure dell’autorità di vigilanza viene accolta. La proposta, sempre di Habeas Avocats, di disciplinare in modo più restrittivo la revoca dell’effetto sospensivo dei ricorsi viene parzialmente accolta;
– articolo 46 (Sanzioni): viene accolta la proposta di ASDA/SVLR e Habeas Avocats di prevedere, oltre alle sanzioni amministrative, anche sanzioni penali.
Non è stato dato seguito alle seguenti proposte19:
– richiesta di PS di sospendere temporaneamente l’iter per attendere gli sviluppi normativi a livello europeo. Tenuto conto del fatto che l’iter è appena iniziato (cfr. recente proposta di regolamento sulle attività spaziali della Commissione europea), che verosimilmente durerà ancora a lungo – il nuovo regolamento sarà applicato nell’UE dal 1° gennaio 2030 – e che le sue ripercussioni sulla legislazione svizzera saranno, con grande probabilità, minime, risulta opportuno procedere con l’emanazione di una legge nazionale sulle operazioni spaziali. Quanto detto vale ancora di più se si considera che per la maggior parte dei regolamenti UE l’eventuale recepimento a livello svizzero avverrà a livello di ordinanza (v. le considerazioni al n. 3.2);
– proposta di AEROSUISSE, Swissmem e Alleanza Sicurezza Svizzera di sostituire l’obbligo di dichiarazione con un sistema di autodichiarazione con rilascio automatico dell’autorizzazione e, al posto della vigilanza statale, un meccanismo di autoregolamentazione. Con un simile disciplinamento non potrebbe essere attuato l’obbligo della Svizzera, secondo l’articolo VI del Trattato sullo spazio, di assoggettare le operazioni spaziali private a un’autorizzazione e alla vigilanza da parte degli Stati firmatari. Il meccanismo di autoregolamentazione necessario che, stando alla proposta, dovrebbe coinvolgere l’amministrazione, l’economia e il mondo scientifico, porterebbe a un onere normativo e amministrativo non indifferente20. Inoltre, se vi prendessero parte anche gli attori spaziali verrebbe messa in discussione l’indipendenza dell’organismo di autoregolamentazione;
– proposta di ASDA/SVLR di sancire nella legge il primato della legge del 21 dicembre 194821 sulla navigazione aerea (LNA) in caso di conflitto tra la LNA e la LOS. Riguardo alla questione delle norme concorrenti o in conflitto nel diritto pubblico esiste un’ampia prassi dei Tribunali e non si ravvisa la necessità di inserire in un nuovo atto normativo una regola rigida secondo la quale la LNA sarebbe sempre preminente;
– proposta di SSLF, ASDA/SVLR e AR di inserire fra i requisiti di sicurezza anche la cibersicurezza. Quest’ultimo è un aspetto specifico che rientra nel concetto globale di sicurezza delle operazioni spaziali, che non deve essere menzionato esplicitamente a livello di legge. Verrà data la giusta importanza a questo aspetto nella valutazione delle domande di autorizzazione. Secondo l’articolo 9 capoverso 2 del disegno di legge, ove necessario il Consiglio federale può stabilire a livello di ordinanza le prove da fornire sulla cibersicurezza;
– proposta di ASDA/SVLR e Habeas Avocats di concedere le autorizzazioni solamente alle imprese spaziali sotto il controllo svizzero e proposta dell’Università di Zurigo di prevedere requisiti per gli attori che detengono partecipazioni qualificate a imprese del settore spaziale. Come precisato al n. 5.2, questi aspetti non sono prioritari;
– proposta di ASDA/SVLR di limitare nel tempo l’autorizzazione e di prevedere in ogni caso una verifica della stessa dopo due anni. Non risulta necessario imporre una regola così rigida. Nel quadro della sua attività di verifica costante (v. art. 31 lett. c), l’autorità di vigilanza può e deve intervenire in ogni momento in caso di irregolarità e, ove necessario, modificare l’autorizzazione (v. art. 36 lett. b);
– proposta di SSLF e Habeas Avocats di inasprire i requisiti per limitare i detriti spaziali e di dedicarvi una disposizione a sé stante. Da un lato, ASDA/SVLR chiede invece un ammorbidimento dei requisiti, dall’altro il disegno prevede le basi necessarie per disporre condizioni più severe in singoli casi. Occorre anche definire caso per caso se un’operazione spaziale debba concludersi con il ritorno dell’oggetto spaziale sulla Terra, con la sua disintegrazione nell’atmosfera oppure con il suo collocamento in un’orbita cimitero. Un ordine di priorità definito dalla legge come auspicato da Habeas Avocats e dall’Università di Zurigo potrebbe rivelarsi troppo rigido;
– proposta di SSLF di rifarsi direttamente, nella legge, alle risoluzioni ONU o a determinate norme, standard o linee guida internazionali. Riferimenti statici di questo tipo vengono solitamente evitati a livello di legge e vanno invece stabiliti a livello di ordinanza. In questo modo è possibile tenere conto più facilmente di eventuali modifiche nei testi presi come riferimento. Quanto detto vale anche per la proposta dell’Università di Zurigo di obbligare gli operatori a rispettare i principi guida delle Nazioni Unite e dell’OCSE per una condotta imprenditoriale responsabile. In virtù dell’articolo 54 capoverso 2 il Consiglio federale deve sempre poter dichiarare applicabili queste e altre norme;
– raccomandazione di VISCHER AG di non sottoporre a vigilanza le imprese terze coinvolte dall’operatore e di scartare la possibilità di una riserva sull’approvazione del ricorso a imprese terze. Le imprese terze coinvolte svolgono, fra le altre cose, importanti compiti per la sicurezza, ragion per cui è giustificato sottoporle alla stessa vigilanza dell’operatore, in particolare per quanto riguarda la cibersicurezza;
– proposta di Habeas Avocats di designare direttamente nella legge l’unità amministrativa competente per la vigilanza. Così facendo si contravverrebbe al principio secondo il quale il Consiglio federale provvede a un’organizzazione appropriata dell’Amministrazione (cfr. art. 178 cpv. 1 Cost. e art. 8 cpv. 1 e 43 della legge del 21 marzo 199722 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione [LOGA]). Questa competenza permette inoltre al Consiglio federale di reagire in modo tempestivo all’eventuale cambiamento di alcuni requisiti nello svolgimento della vigilanza;
– proposta di AEROSUISSE, Swissmem e Alleanza Sicurezza Svizzera di non istituire un’autorità di vigilanza speciale per le operazioni spaziali delle unità amministrative militari. Se tali unità amministrative svolgono operazioni spaziali risulta opportuno autorizzare il Consiglio federale a istituire un’autorità di vigilanza speciale, analogamente a quanto fatto per l’aviazione militare;
– diverse proposte di PLR, ARIS e AMSAT-HB di fissare nella legge un limite alla riscossione degli emolumenti, per esempio con un tetto massimo o una scala di tetti massimi per determinati emolumenti. In virtù dell’articolo 46a capoverso 4 LOGA, il Consiglio federale può prevedere eccezioni se ciò riveste un interesse pubblico preponderante. In base al principio «a maiore ad minus»23, questa clausola consente anche di prevedere una riduzione degli emolumenti per le organizzazioni di utilità pubblica o per altre organizzazioni che operano nel pubblico interesse;
– proposta di FR di limitare le sanzioni amministrative a un importo fisso. Fissare un tetto massimo potrebbe rivelarsi poco opportuno nel caso di operatori con una forte disponibilità finanziaria; d’altra parte, l’articolo 47 capoverso 3 dell’avamprogetto prevede già di tenere conto della situazione finanziaria dell’operatore nello stabilire l’importo di una sanzione;
– raccomandazione di VISCHER AG di eliminare la delega di compiti di vigilanza a organizzazioni estere. Le riserve espresse da VISCHER AG riguardo alle garanzie procedurali dello Stato di diritto vengono già, ove necessario, prese in considerazione nel trattato internazionale che deve essere concluso per delegare questi compiti. Si deve partire dal presupposto che proprio la garanzia procedurale dello Stato di diritto costituisca una parte fondamentale delle basi legali internazionali;
– proposta di ASDA/SVLR relativa al fatto che gli operatori si assumano i costi derivanti dalle misure di controllo dello spazio aereo connesse alle loro operazioni, in particolare le spese sostenute da altri utenti dello spazio aereo a seguito della chiusura dello stesso. Da un lato, esistono già basi legali per imputare le spese derivanti da misure di controllo dello spazio aereo24, dall’altro non è stato riconosciuto alcun bisogno d’intervento per il trasferimento delle spese sostenute da terzi a seguito della chiusura dello spazio aereo. Un disciplinamento di questo tipo sarebbe molto complesso e non giustificherebbe l’onere amministrativo e giudiziario in caso di applicazione.
3 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo
3.1 Legislazioni nazionali
Con la nuova legge federale la Svizzera traspone nel diritto nazionale i trattati sullo spazio dell’ONU che ha ratificato (cfr. n. 1.1.4). Per quanto riguarda gli Stati europei, la SEFRI ha commissionato uno studio di diritto comparato25 per analizzare il modo in cui altri Paesi hanno trasposto i trattati nella legislazione nazionale. Sono state oggetto dello studio le legislazioni di Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Lussemburgo e Regno Unito. La scelta dei Paesi si è basata sulle similitudini e sui parallelismi con la Svizzera, in particolare per quanto riguarda la politica in materia di ricerca e innovazione, le competenze tecnologiche e la partecipazione all’ESA.
Lo studio comparativo mostra che nella trasposizione delle prescrizioni ONU gli Stati hanno preso come modello le risoluzioni ONU sul diritto nazionale e le Sofia Guidelines26, pur tenendo conto delle particolarità nazionali. Ne risultano disposizioni nazionali diverse, a seconda della decisione del legislatore di stabilire prescrizioni minime (che riprendono principalmente gli impegni internazionali), di privilegiare una via di mezzo (con l’introduzione di determinate condizioni e incentivi aggiuntivi), oppure di elaborare una regolamentazione esaustiva con prescrizioni dettagliate e contenuti che vadano anche oltre gli impegni internazionali. Naturalmente, le leggi nazionali sullo spazio degli Stati europei risultano più ampie del presente progetto qualora lo Stato in questione disponga di un proprio programma spaziale e quindi di una propria agenzia spaziale, adotti politiche industriali di ampio respiro o gestisca impianti propri per il lancio di razzi. Oltre agli Stati oggetto dello studio dispongono di leggi nazionali anche Grecia, Italia, Portogallo, Principato del Liechtenstein, Slovacchia e Slovenia. A tutt’oggi non hanno invece una legislazione sullo spazio o dispongono solo di alcune prescrizioni, fra gli altri, Germania e Polonia.
Per il presente disegno è stata scelta una variante più ristretta (v. n. 1.2.2 segg.), che considera in modo esaustivo le particolarità e gli sviluppi del settore spaziale svizzero e che, in certi punti, va oltre quanto fissato dagli obblighi del diritto internazionale, ad esempio in materia di sostenibilità delle operazioni spaziali. Con la nuova legge il Consiglio federale intende creare condizioni quadro competitive per le imprese attive in Svizzera senza generare un onere normativo maggiore nel confronto internazionale (no al cosiddetto «swiss finish»). Lo scopo della legge è anzi proprio quello di rafforzare in modo duraturo l’attrattiva della piazza economica svizzera nel settore spaziale (art. 2 lett. d), in modo coerente con quanto previsto dall’articolo 4 capoverso 1 lettera b LSgrI, che raccomanda di non prevedere requisiti più severi nell’elaborazione di atti normativi.
3.2 Diritto spaziale dell’Unione europea
Nel mese di giugno 2025 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento sulle attività spaziali nell’Unione («Atto legislativo dell’UE sullo spazio», EU Space Act)27 nella quale sono riportate le attività spaziali fornite come servizi sul mercato interno. Alla base della proposta vi sarebbe il rapido aumento delle attività spaziali a livello mondiale: per stare al passo con l’ampliamento delle attività e con il numero crescente di attori commerciali, ma anche per rispettare gli impegni internazionali che imporrebbero la sorveglianza, 13 Stati membri avrebbero emanato norme nazionali sullo spazio. Questo quadro così frammentato ridurrebbe la competitività dell’industria spaziale nell’UE. Il nuovo regolamento europeo sullo spazio intende creare uno standard uniforme per l’Unione.
Con il regolamento proposto l’UE intende assoggettare le attività spaziali a requisiti di approvazione, registrazione e vigilanza, istituendo norme relative alla sicurezza, alla resilienza e alla sostenibilità. In linea di principio, la competenza degli Stati di rilasciare autorizzazioni deve rimanere inalterata, ma in futuro tali autorizzazioni dovranno essere compatibili con le norme dell’UE. La proposta non comprende solamente gli operatori di veicoli spaziali e gli operatori di lancio, ma anche i cosiddetti fornitori primari di dati spaziali28 e i fornitori. Stando alla proposta, anche i fornitori di servizi spaziali di Stati terzi rientrano nel campo di applicazione del regolamento qualora offrano i propri servizi nell’UE. Per il regolamento UE l’entrata in vigore è prevista al più presto il 1° gennaio 2030 e sarà concretizzata per mezzo di decreti attuativi.
In caso di adozione, per la Svizzera, in quanto Stato non membro, il testo non sarebbe vincolante. Il regolamento prevede che i regimi di autorizzazione e di vigilanza di Stati terzi possano essere riconosciuti equivalenti. Il presente disegno è stato elaborato in modo tale da essere compatibile con la normativa comunitaria; tuttavia, il campo di applicazione del disegno è più ristretto rispetto a quello della proposta di legge spaziale europea, in quanto le attività spaziali e i servizi associati sulla Terra rimangono oggetto esclusivo della legislazione settoriale. Le disposizioni in materia di autorizzazione e vigilanza delle operazioni spaziali sono compatibili con il progetto dell’UE. Anche le rispettive disposizioni d’esecuzione avranno un ruolo nel determinare l’equivalenza delle due normative. Il disegno è stato elaborato in modo tale da poter tenere conto – nella relativa ordinanza – di eventuali disposizioni più ampie previste dall’atto legislativo dell’UE sullo spazio o dai suoi decreti attuativi, ad esempio in ambito tecnico o in materia di sostenibilità. L’articolo 54 fornisce al Consiglio federale la competenza necessaria. La richiesta espressa durante la consultazione di rendere la proposta compatibile con le future normative europee sullo spazio è stata quindi presa in considerazione nell’elaborazione del disegno. Non è dunque necessario attendere l’entrata in vigore del regolamento UE, tanto più che ciò non avverrà prima di cinque anni e che il contenuto non è ancora definito.
4 Punti essenziali del progetto
4.1 La normativa proposta
I punti essenziali della nuova legge federale sulle operazioni spaziali (LOS) sono l’autorizzazione e la vigilanza delle operazioni spaziali, le questioni legate alla responsabilità e l’immatricolazione degli oggetti spaziali.
4.1.1 Obbligo di autorizzazione per le operazioni spaziali
Oltre alle disposizioni generali (oggetto, scopo, campo di applicazione e definizioni), viene disciplinato l’obbligo di autorizzazione per le operazioni spaziali. In questo modo si intende innanzitutto aumentare la sicurezza delle operazioni e diminuire il rischio che la Svizzera sia ritenuta responsabile di danni nello spazio e sulla Terra secondo il diritto internazionale. L’obbligo di autorizzazione costituisce inoltre la base per imporre determinati obblighi all’operatore nell’interesse della sostenibilità delle operazioni spaziali e della limitazione dell’inquinamento ambientale. Infine, è importante notare che il requisito dell’autorizzazione è anche nell’interesse degli attori privati: ad esempio, senza un’autorizzazione può diventare difficile per loro avvalersi dei servizi di imprese che trasportano satelliti nello spazio.
La LOS stabilisce i requisiti per il rilascio dell’autorizzazione. In singoli casi, per i quali sulla base di un profilo di rischio l’impresa può dimostrare che l’operazione spaziale da autorizzare comporta rischi limitati, possono essere concesse agevolazioni. Vengono inserite nella legge anche le condizioni per la revoca, il ritiro e la modifica dell’autorizzazione nonché per il trasferimento di un’operazione spaziale autorizzata a un altro operatore. Anche le attività autorizzate da un’autorità estera ma che un operatore con sede in Svizzera intende rilevare devono soddisfare determinate condizioni. In questo caso sono fatti salvi anche i trattati internazionali che devono essere stipulati per uno scenario di questo tipo. Infine, vengono statuiti i diritti e i doveri dei titolari dell’autorizzazione.
4.1.2 Disciplinamento della responsabilità in caso di danni provocati da oggetti spaziali
Dal lancio del primo satellite (Sputnik I, nel 1957) oltre 6 900 lanci hanno portato nell’orbita terrestre quasi 22 000 satelliti. Di questi, 15 000 sono ancora nello spazio e 12 400 sono operativi29. Il numero di oggetti spaziali in orbita aumenterà ulteriormente nei prossimi anni.
Vengono sfruttate diverse regioni dello spazio orbitale vicino alla Terra, fra cui:
– l’orbita terrestre bassa («Low Earth orbit», LEO), compresa tra gli strati più esterni dell’atmosfera e un’altitudine di 2000 chilometri: qui si collocano perlopiù satelliti usati per l’osservazione della Terra e la comunicazione (Internet a banda larga e Internet delle cose); anche le missioni degli astronauti (p. es. Stazione spaziale internazionale [ISS]) avvengono nell’orbita LEO;
– l’orbita terrestre media («Medium Earth orbit», MEO), zona compresa fra LEO e GEO: qui si trovano in particolare sistemi di posizionamento, navigazione e misurazione del tempo (PNT); e
– l’orbita geostazionaria («Geostationary orbit», GEO), a un’altitudine di 35 800 chilometri sopra l’equatore. Visti dalla Terra, i satelliti nell’orbita GEO rimangono sempre nello stesso punto della superficie terrestre e vengono utilizzati per le trasmissioni radiofoniche e la comunicazione.
La varietà degli oggetti spaziali e delle attività svolte nello spazio rende complessa la panoramica dei rischi legati alle operazioni spaziali. Si va da un rischio molto limitato, tendente allo zero, fino a un rischio molto elevato. Il rischio può interessare la Terra (p. es. con uno schianto incontrollato) o lo spazio (tramite la formazione di detriti spaziali).
Per i danni causati da oggetti spaziali, i trattati sullo spazio dell’ONU ratificati dalla Svizzera prevedono un regime di responsabilità interstatale basato sul diritto internazionale. Secondo tale regime, gli Stati firmatari sono responsabili, secondo il diritto internazionale, delle attività nazionali nello spazio e degli eventuali danni causati, indipendentemente dal fatto che siano coinvolti enti statali o privati. Con il presente progetto il Consiglio federale propone un regime di responsabilità nazionale che funga da alternativa al regime di diritto internazionale. È previsto che una persona danneggiata possa chiedere il risarcimento di un danno (fino a un limite massimo) nei confronti dell’operatore davanti a un tribunale civile (per questa variante decisionale si vedano le osservazioni preliminari sull’art. 23 segg. al n. 5.6). La LOS disciplina, inoltre, la procedura da applicare quando la persona danneggiata (con domicilio o sede in Svizzera) intende chiedere il risarcimento di un danno basandosi direttamente sulla Convenzione sulla responsabilità. È altresì previsto che la Confederazione possa esercitare il diritto di regresso nei confronti dell’operatore di un oggetto spaziale nel caso in cui questi abbia provocato un danno e – in base alla Convenzione sulla responsabilità – la Svizzera sia tenuta a versare un risarcimento. Infine, chi svolge operazioni spaziali ad alto rischio può essere tenuto a concludere un’assicurazione di responsabilità civile.
4.1.3 Vigilanza sulle operazioni spaziali
Conformemente agli impegni internazionali, il Consiglio federale propone di porre le operazioni spaziali sotto vigilanza permanente. L’autorità di vigilanza che verrà designata dal Consiglio federale verificherà, fra le altre cose, l’adempimento delle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione e, in caso affermativo, procederà al rilascio. Inoltre, verificherà costantemente che le operazioni spaziali autorizzate si svolgano in modo conforme alla legge, all’ordinanza e all’autorizzazione, raccoglierà le informazioni fornite dall’operatore in base all’obbligo di notifica e, se necessario, potrà rivolgersi a esperti per l’esercizio dei suoi compiti. I ricorsi contro le decisioni dell’autorità di vigilanza sono retti dalle disposizioni generali della procedura amministrativa federale.
4.1.4 Attività della Confederazione
Il Consiglio federale vuole continuare a migliorare le condizioni affinché in futuro anche la Confederazione possa svolgere operazioni spaziali. Fra queste si annoverano in particolare le operazioni spaziali militari che, a parte alcune eccezioni, sono autorizzate30. Sono autorizzati segnatamente l’utilizzo e l’esercizio di satelliti per l’osservazione della Terra e per le comunicazioni a supporto delle attività e degli interventi militari, purché rispettino gli obblighi nazionali e internazionali della Svizzera. Le peculiarità delle attività statali devono essere considerate tramite prescrizioni di diritto materiale e particolari prescrizioni procedurali. Il disegno opera una distinzione fra operazioni spaziali di unità amministrative civili e di unità amministrative militari:
– per le operazioni spaziali delle unità amministrative civili sono in linea di principio applicabili le prescrizioni della LOS, ad eccezione delle due seguenti condizioni di autorizzazione: la conclusione di un’assicurazione di responsabilità civile e il piano finanziario d’emergenza;
– per le operazioni spaziali delle unità amministrative militari il Consiglio federale stabilisce quali disposizioni della LOS si applicano. A tal fine, deve poter emanare disposizioni speciali.
4.1.5 Registro degli oggetti spaziali
In attuazione della Convenzione del 12 novembre 197431 sull’immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico (di seguito: Convenzione sull’immatricolazione), la LOS prevede disposizioni per la gestione di un registro svizzero degli oggetti spaziali. Sono iscritti nel registro gli oggetti spaziali per il cui esercizio la Svizzera ha rilasciato un’autorizzazione ai sensi della LOS. Le iscrizioni nel registro vengono notificate al DFAE per l’adempimento degli obblighi di notifica internazionali ai sensi della Convenzione sull’immatricolazione.
4.1.6 Emolumenti, sanzioni, protezione dei dati, cooperazione internazionale e assistenza amministrativa, disposizioni finali
La LOS stabilisce gli emolumenti che devono essere versati dagli operatori nell’ambito della vigilanza. Vengono altresì fissate le condizioni per infliggere sanzioni e disciplinate le precauzioni necessarie nel settore della protezione dei dati. La LOS prevede infine disposizioni sulla cooperazione internazionale e sull’assistenza amministrativa nonché le disposizioni finali usuali, comprese le disposizioni transitorie.
4.1.7 Modifica di altri atti normativi
A seguito dell’entrata in vigore della LOS è necessario modificare il Codice di procedura civile (CPC)32, la legge federale del 18 dicembre 198733 sul diritto internazionale privato (LDIP), la LNA e la legge del 30 aprile 199734 sulle telecomunicazioni (LTC). Queste modifiche sono contenute in allegato al disegno.
4.2 Compatibilità tra compiti e finanze
Con l’autorizzazione e la vigilanza delle operazioni spaziali e la gestione del registro degli oggetti spaziali, il presente progetto genera nuovi compiti per la Confederazione, con inevitabili ripercussioni finanziarie (v. n. 6.1). Tuttavia, l’onere supplementare è giustificato dall’effettivo adempimento degli impegni internazionali assunti dalla Svizzera, dalla maggiore sicurezza delle operazioni spaziali, dalla riduzione dei rischi di responsabilità per la Confederazione e dalla volontà di contribuire alla competitività degli attori svizzeri offrendo loro un quadro giuridico certo. Quanto detto vale ancora di più se si considera che in futuro potrebbe insediarsi nel Paese un grosso operatore satellitare e che, in assenza di un quadro giuridico, ciò potrebbe avere risvolti negativi per la Confederazione. Da ultimo, vanno considerate anche le riflessioni in materia di politica di sicurezza. Sebbene debba sostenere dei costi, grazie alla riscossione degli emolumenti per le procedure di autorizzazione la Confederazione otterrà anche delle entrate che copriranno parte dei costi.
4.3 Attuazione
Il disegno contiene diversi aspetti da concretizzare e attuare nel diritto di esecuzione. Per questo il Consiglio federale prevede di elaborare un’ordinanza relativa alla LOS che entri in vigore insieme alla legge e contenga le disposizioni necessarie all’esecuzione.
Nell’ordinanza il Consiglio federale stabilirà tra l’altro quale unità amministrativa sarà responsabile della vigilanza sulle operazioni spaziali civili e del rilascio delle autorizzazioni. Nel quadro dell’attuazione si potrà anche stabilire che, nell’esercizio delle loro attività, i titolari di autorizzazioni siano tenuti a rispettare direttive, raccomandazioni e norme riconosciute a livello internazionale. Questi strumenti possono anche essere dichiarati vincolanti.
Per le attività militari della Confederazione, il Consiglio federale emanerà a livello di ordinanza le prescrizioni necessarie e definirà quale unità amministrativa dovrà vigilare su tali attività.
Nell’applicazione del diritto sarà necessario stipulare trattati internazionali, per esempio con le autorità di vigilanza estere, per garantire l’assistenza amministrativa internazionale.
Nel quadro dell’esecuzione l’autorità federale competente utilizzerà, per quanto possibile e opportuno, mezzi elettronici per interagire con le imprese e le altre autorità, tenendo conto così dell’articolo 4 capoverso 1 lettera c della LSgrI in combinato disposto con l’articolo 3 capoverso 1 della legge del 17 marzo 202335 concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA).
I servizi cantonali sono responsabili dell’esecuzione nella misura in cui i tribunali cantonali sono competenti per eventuali controversie secondo gli articoli 23 e 26 LOS. A tal fine, il diritto cantonale designa il tribunale competente conformemente alle modifiche del Codice di procedura civile proposte; il tribunale designato è l’istanza cantonale unica competente per i casi di responsabilità (v. n. 1 dell’allegato).
5 Commento ai singoli articoli
Ingresso
La legge si basa sull’articolo 87 Cost., secondo cui la legislazione sull’aviazione e l’astronautica compete alla Confederazione (v. anche n. 7.1).
5.1 Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
A differenza del Trattato sullo spazio, che ha per oggetto «l’esplorazione e l’utilizzazione dello spazio extra-atmosferico» (cfr. art. I, III e IV), il disegno si limita a disciplinare gli aspetti delle attività spaziali che caratterizzano le operazioni spaziali. Questa limitazione è dettata da un principio giuridico fondamentale: quando viene emanata una nuova legge, si deve tenere conto degli atti normativi già in vigore e occorre evitare per quanto possibile ripetizioni e sovrapposizioni tra la nuova legge e le normative esistenti. Considerando che esistono già molteplici decreti e strutture esecutive riguardanti lo scopo delle attività spaziali (p. es. in materia di trasmissione di dati e informazioni, ricerca, osservazione della Terra e meteorologia), in presenza di un atto normativo nazionale l’approccio globale del Trattato sullo spazio comporterebbe inevitabilmente delle sovrapposizioni, che complicherebbero in maniera significativa anche l’esecuzione della legge. Applicando un approccio più limitato, il Consiglio federale segue il principio «solo il necessario, tutto il necessario».
Gli aspetti specifici legati alle attività spaziali comprendono in particolare tutte le norme che riguardano il posizionamento, la guida, la sorveglianza e la disattivazione dei singoli satelliti, fatto salvo il diritto delle telecomunicazioni36. L’utilizzo di un oggetto spaziale o le attività svolte al suo interno (p. es. trasmissione di dati e informazioni, ricerca, osservazione della Terra, meteorologia) sono disciplinati principalmente nella rispettiva legislazione settoriale. Ciò significa che prima di iniziare un’attività spaziale occorre sempre verificare quali atti normativi settoriali devono essere applicati oltre alla LOS. Per garantire la coerenza del sistema giuridico, la LOS deve stabilire che un’operazione spaziale è autorizzata solo se sono soddisfatti i requisiti previsti da altri atti normativi applicabili (che si riferiscono all’utilizzo previsto dell’oggetto spaziale). Qualora non esista una legislazione settoriale per un determinato utilizzo, secondo il principio della libertà economica (art. 27 Cost.) si può presumere che non vi siano limitazioni e che l’operazione spaziale sia consentita. Tuttavia, la LOS deve permettere al Consiglio federale e all’autorità di vigilanza di stabilire, in generale o caso per caso, eventuali restrizioni necessarie per raggiungere gli obiettivi della legge o per attuare la politica spaziale, estera o di sicurezza. Ad esempio, le attività che si possono svolgere soltanto nello spazio devono poter essere disciplinate, se necessario, dal Consiglio federale in un’ordinanza oppure dall’autorità che rilascia l’autorizzazione o da quella di vigilanza nell’ambito dell’applicazione del diritto (rilascio dell’autorizzazione e vigilanza). Ne sono un esempio gli interventi di manutenzione su altri satelliti per estendere la loro durata di vita (IOS) e la rimozione attiva dei detriti spaziali (ADR).
Se durante l’esecuzione della LOS dovesse emergere la necessità di introdurre ulteriori requisiti normativi per l’utilizzo mirato di oggetti spaziali, le norme corrispondenti non dovrebbero essere sancite nella legge, bensì in un apposito atto normativo settoriale. Ad esempio, le norme sul turismo spaziale dovrebbero essere inserite in un atto normativo di diritto privato, le norme sull’utilizzo dei dati primari relativi all’osservazione della Terra da parte dei Paesi in via di sviluppo nella legge del 19 marzo 197637 sulla cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali oppure nella legge del 5 ottobre 200738 sulla geoinformazione (LGI). Anche l’esercizio di satelliti propri da parte di swisstopo dovrebbe essere disciplinato nella LGI (cfr. la base legale per l’utilizzo di satelliti propri da parte del Servizio informazioni civile, art. 14 cpv. 1 della legge del 25 settembre 201539 sulle attività informative [LAIn]).
Nelle lettere a–e viene descritto l’oggetto della LOS, vale a dire lo svolgimento di operazioni spaziali sotto la sovranità svizzera, la vigilanza di tali operazioni, la gestione di un registro svizzero degli oggetti spaziali con i quali vengono svolte le operazioni, la responsabilità per i danni a persone e cose e la cooperazione internazionale nel campo d’applicazione della legge.
Art. 2 Scopo
Lo scopo e gli obiettivi formulati in questo articolo si ispirano alla Politica spaziale 2023 e al mandato legislativo del Consiglio federale del 16 febbraio 2022. Gli obiettivi principali sono i seguenti: attuare il diritto spaziale internazionale vincolante per la Svizzera, evitare i danni che possono verificarsi durante le operazioni spaziali e creare condizioni quadro interessanti per le imprese spaziali private. Queste ultime sarebbero così incentivate a stabilirsi in Svizzera, creando nuovi posti di lavoro, e sarebbero in grado di sviluppare al meglio le proprie operazioni spaziali. Inoltre, la legge intende contribuire affinché le attività spaziali – e di conseguenza anche le operazioni spaziali – siano sostenibili a lungo termine e l’inquinamento ambientale venga ridotto al minimo sia sulla Terra, per esempio in seguito a un incidente incontrollato, sia nello spazio, ad esempio a causa dei cosiddetti detriti spaziali. Infine, devono essere garantiti per le generazioni future l’accesso a lungo termine allo spazio e l’uso pacifico di quest’ultimo.
Art. 3 Definizioni
Lettera a: Operazione spaziale
La definizione si basa sulla descrizione di «space activity» riportata nell’articolo 2 delle Sofia Guidelines40, alla quale aggiunge la componente della «sorveglianza». Al centro dell’attenzione vi sono il posizionamento e la guida di un oggetto spaziale, da considerarsi come mezzo di trasporto o vettore di carico (v. in proposito la definizione di cui alla lett. b). La definizione comprende quindi tutte le attività relative alla funzione di trasporto dell’oggetto spaziale, funzione che solitamente si estende per un lungo periodo e si conclude solo quando l’oggetto ritorna sulla Terra o si disintegra nell’atmosfera. Fino a quel momento l’oggetto deve essere sorvegliato. La sorveglianza da parte dell’operatore non deve limitarsi all’osservazione passiva, ma deve includere anche il mantenimento della sicurezza di esercizio, ad esempio mediante l’esecuzione di aggiornamenti software. Anche un satellite non funzionante, che in determinate circostanze non viene più utilizzato per attività spaziali (lett. c), deve essere sorvegliato e mantenuto in condizioni di sicurezza fino al termine dell’operazione spaziale. L’operazione è considerata conclusa solo quando l’oggetto si trova di nuovo sulla Terra, se si è disintegrato parzialmente o interamente e se eventuali frammenti sono ritornati sulla Terra. Alla luce dei rischi di responsabilità civile permanenti, ciò significa che il posizionamento di un satellite in un’orbita per oggetti spaziali dismessi («orbita cimitero») o l’abbandono di un oggetto spaziale non funzionante su un corpo celeste non devono essere equiparati alla cessazione definitiva dell’operazione spaziale. In casi specifici sarà possibile garantire, mediante l’introduzione di oneri nell’autorizzazione (art. 11 cpv. 1 lett. d), che nessun oggetto spaziale rimanga su un corpo celeste. Bisogna inoltre considerare che le operazioni spaziali comprendono anche le interazioni tra i diversi satelliti o altri oggetti spaziali, ad esempio l’assemblaggio e la disgregazione di satelliti o di altri oggetti nello spazio per vari scopi tra cui collocarli su un’altra orbita.
Lettera b: Oggetto spaziale
La definizione di «oggetto spaziale» ricalca essenzialmente quella di «space object» dell’articolo 2 delle Sofia Guidelines. Ricadono in particolare sotto questa definizione satelliti e vettori. La versione tedesca del disegno presenta una particolarità terminologica: anche se la LOS riguarda le «operazioni spaziali» (in tedesco «Raumfahrtaktivitäten»), è coerente, dal punto di vista terminologico, designare esplicitamente gli «space objects» come oggetti spaziali (in tedesco «Weltraumgegenstände» anziché «Raumfahrtgegenstände»). Con la denominazione «Weltraumgegenstände» si fa riferimento alla finalità (ricerca, meteorologia, ecc.), non disciplinata dalla LOS, di ogni oggetto trasportato nello spazio e utilizzato per un’attività specifica (che può anch’essa non essere disciplinata dalla LOS).
Numero 1: la precisazione riguardante l’orbita intorno alla Terra o la traiettoria dell’oggetto spaziale per raggiungere destinazioni nello spazio extra-atmosferico punta a escludere dalla legge i voli suborbitali. A un determinato oggetto spaziale appartiene anche il cosiddetto carico utile (payload). Quest’ultimo può essere costituito da diversi componenti. In generale vale la seguente regola: se uno o più carichi utili, componenti o moduli si separano dall’oggetto spaziale e raggiungono una propria orbita, dopo la separazione costituiscono immediatamente oggetti spaziali autonomi41.
Numero 2: il vettore viene menzionato separatamente perché, a determinate condizioni, un veicolo di quel tipo o alcune sue parti non possono raggiungere in autonomia lo spazio extra-atmosferico. Ciò riguarda ad esempio il primo stadio (o i primi stadi) di un lanciatore.
Lettera c: Attività spaziale
Le attività spaziali devono essere distinte dalle operazioni spaziali42. Le prime, infatti, designano attività che vengono svolte su un oggetto spaziale, in particolare la ricerca, la registrazione di dati, l’osservazione della Terra o la fornitura di servizi di telecomunicazione e in generale ogni attività per la quale viene impiegato un oggetto spaziale. Tutte queste attività hanno in comune il fatto di basarsi su un’operazione spaziale. L’operazione spaziale riguarda l’oggetto in quanto mezzo di trasporto o vettore di carico, mentre l’attività spaziale riguarda il bene trasportato o il carico utile (p. es. telecamere ad alte prestazioni o transponder) nonché le attività correlate. Si può quindi presumere che le attività spaziali che si svolgono, ad esempio, su un determinato satellite, spesso non sono svolte dall’operatore di tale oggetto spaziale. In un’economia basata sulla specializzazione del lavoro, è prevedibile che alcune imprese si concentrino sull’esercizio dei satelliti e altre si concentrino sulle attività che si svolgeranno su tali satelliti. Tuttavia, nel campo dei servizi, come la rimozione di detriti spaziali (ADR) o la manutenzione e la riparazione dei satelliti in esercizio per estendere la loro durata di vita (IOS), sarà la stessa impresa a svolgere sia le operazioni spaziali (posizionamento, guida, aggancio e sgancio del satellite di servizio) sia le attività spaziali (p. es. manutenzione o recupero del satellite estraneo).
Lettera d: Operatore
Per operatore si intende principalmente una persona fisica o giuridica che svolge operazioni spaziali. Di norma si tratta di imprese riconducibili alle forme societarie di diritto privato più conosciute, come SA o Sagl. Tuttavia, in determinate circostanze le operazioni spaziali possono essere svolte anche da comunità di persone senza personalità giuridica, segnatamente da consorzi che operano sotto forma di società semplici43. È inoltre prevedibile che agiscano come operatori spaziali anche le persone giuridiche di diritto pubblico, ad esempio gli istituti della Confederazione o dei Cantoni oppure le società anonime di diritto speciale come Swisscom.
La precisazione «autonomamente e sotto la propria responsabilità» punta a garantire che le autorizzazioni vengano rilasciate solo agli operatori che guidano e controllano un oggetto spaziale effettivamente in piena autonomia e che la vigilanza debba essere esercitata soltanto su tali operatori. Ciò dovrebbe permettere di escludere dal rilascio di un’autorizzazione le cosiddette «società bucalettere», ossia quelle imprese che hanno sede legale in Svizzera ma che non svolgono alcuna attività operativa nel nostro Paese. Al contrario, le società che svolgono solo funzioni ausiliarie per conto e sotto la gestione operativa di un operatore non devono essere incluse tra gli operatori e non hanno bisogno di un’autorizzazione (v. in proposito art. 14). Ciò vale anche per le società affiliate o consociate dell’operatore che svolgono tali funzioni ausiliarie. Pertanto, per determinare se si è di fronte a un operatore, occorre capire chi si occupa effettivamente e quotidianamente della guida e del controllo di un oggetto spaziale. Anche se ciò avviene, ad esempio, attraverso gli impianti di un fornitore estero di servizi di telecomunicazione, deve essere considerato operatore la società che avvia la trasmissione degli impulsi di comando tramite il fornitore di servizi di telecomunicazione. È opportuno precisare che un’impresa coinvolta da un operatore nello svolgimento di operazioni spaziali (v. in proposito art. 14) non deve essere considerata essa stessa operatore.
Un caso particolare si verifica quando un oggetto spaziale non è guidato e controllato dalla Terra, ad esempio nel caso di satelliti senza propulsione propria o di oggetti che si muovono autonomamente sui corpi celesti. In questi casi, si considera operatore la persona che ha stabilito il posizionamento dell’oggetto nello spazio o sul corpo celeste.
Lettere e–g
Le lettere e–g riportano i trattati sullo spazio ratificati dalla Svizzera e pertinenti per la LOS. Le disposizioni dell’Accordo del 22 aprile 196844 sul salvataggio e il ricupero dei cosmonauti nonché sulla restituzione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico sono immediatamente esecutive (self-executing) e non devono perciò essere trasposte nel diritto nazionale.
Definizione esaminata e scartata «spazio extra-atmosferico»
Durante l’elaborazione del disegno ci si è chiesti se adottare come definizione legale il concetto di «spazio extra-atmosferico». Esistono legislazioni nazionali (come quelle australiana45 e danese46) che collocano la linea di separazione tra l’atmosfera terrestre (spazio aereo) e lo spazio cosmico (o extra-atmosferico) a 100 km sul livello del mare, sulla cosiddetta linea di Kármán. Per la National Aeronautics and Space Administration (NASA) e la US Air Force, invece, lo spazio cosmico inizia già a 50 miglia (~ 80 km) sul livello del mare, mentre la maggior parte delle legislazioni nazionali non stabilisce alcuna delimitazione numerica. A livello multilaterale, a causa di considerazioni politiche e strategiche divergenti, la Commissione delle Nazioni Unite sull’uso pacifico dello spazio extra-atmosferico (COPUOS)47 non ha tuttora trovato un accordo su dove finisce lo spazio aereo e dove inizia quello cosmico e nemmeno i trattati internazionali contengono una definizione di spazio extra-atmosferico. Una delimitazione numerica avrebbe il vantaggio di fare chiarezza, per lo meno a livello generale: lo spazio al di sotto di un certo limite sarebbe lo spazio aereo e quello al di sopra lo spazio extra-atmosferico. Ciò permetterebbe di sostituire il criterio attualmente in uso per determinare lo spazio aereo, ovvero «lo spazio in cui gli aeromobili possono circolare nell’atmosfera». Inoltre, introdurre una delimitazione di tipo numerico farebbe sì che i voli suborbitali al di sotto della linea di confine stabilita rientrino solo nel campo di applicazione della LNA. Tuttavia, poiché in determinate circostanze anche i voli suborbitali possono raggiungere un’altitudine ben superiore alla linea di confine, nella fase in cui si trovano al di sopra della linea sarebbero soggetti unicamente alla LOS. Questo doppio assoggettamento dei voli suborbitali provocherebbe notevoli difficoltà. Di conseguenza, anche se si dovesse definire un confine numerico tra spazio aereo e spazio extra-atmosferico, sarebbe necessario specificare a livello di legge quali disposizioni (della LNA e della LOS) si applicano ai voli suborbitali. Dato che una linea di confine fissata numericamente tra atmosfera terrestre e spazio cosmico non sarebbe in grado di risolvere il problema dei casi limite (voli suborbitali), è preferibile rinunciare a una definizione basata su numeri. In alternativa, si è stabilito che i voli suborbitali sono disciplinati dalla LNA (v. «Modifica di altri atti normativi»).
Art. 4 Campo di applicazione
Il campo di applicazione materiale (oggettivo) si riferisce alla definizione di «operazione spaziale» contenuta nell’articolo 3 lettera a, mentre il campo di applicazione personale (soggettivo) deriva dalla caratteristica di «operatore» secondo l’articolo 3 lettera d.
Le lettere a e b coprono le operazioni spaziali effettuate da enti sia governativi che non governativi e includono anche le persone fisiche e giuridiche straniere con sede all’estero che svolgono le proprie operazioni in territorio svizzero. Sono inoltre soggette alla LOS le operazioni spaziali svolte su imbarcazioni, piattaforme galleggianti o aeromobili immatricolati in Svizzera (lett. b). Poiché il diritto marittimo internazionale non prevede una definizione standard di imbarcazione, in questo contesto è opportuno menzionare esplicitamente le piattaforme galleggianti.
La lettera c si riferisce agli operatori che hanno il proprio domicilio oppure la sede statutaria o effettiva in Svizzera e svolgono le proprie operazioni spaziali in territorio straniero o neutrale. Nel caso delle comunità di persone senza personalità giuridica la sede statutaria corrisponde al luogo designato nel contratto di società. La valutazione volta a stabilire se un’impresa ha effettivamente sede in Svizzera si basa su disposizioni di diritto civile48. L’applicazione extraterritoriale del diritto svizzero è certamente insolita, ma tiene conto del fatto che, nonostante la Svizzera non abbia autorizzato né sorvegliato determinate operazioni spaziali, secondo la Convenzione sulla responsabilità potrebbe essere considerata Stato di lancio e condannata al risarcimento dei danni perché l’operatore ha il proprio domicilio o la propria sede in Svizzera. Tuttavia, l’articolo 5 capoverso 1 limita l’applicazione del diritto svizzero se l’operatore svolge operazioni spaziali in base a un’autorizzazione rilasciata da uno Stato estero.
Va sottolineato che la lettera c si riferisce soltanto agli operatori e non alle imprese terze che compiono funzioni ausiliarie per conto degli operatori. Pertanto, un’impresa svizzera coinvolta da un operatore che svolge le proprie operazioni in base a un’autorizzazione estera è soggetta solo al diritto estero applicabile. La LOS è invece applicabile alle imprese terze estere che compiono funzioni ausiliarie per un operatore in possesso di un’autorizzazione svizzera (v. art. 11 cpv. 1 lett. d n. 4, art. 14 e 31 cpv. 1 lett. b e c). Per la vigilanza di tali imprese, in caso di conflitti l’autorità di vigilanza dovrà ricorrere all’assistenza amministrativa internazionale (v. art. 53).
Art. 5 Esclusione dal campo di applicazione
Capoverso 1
L’articolo 19 prevede che, a determinate condizioni, un operatore possa svolgere le proprie operazioni spaziali in base a un’autorizzazione estera. In questo caso non si applicano le prescrizioni della LOS relative all’obbligo di autorizzazione e alla relativa vigilanza. Ciò permette di evitare sovrapposizioni di competenze. Rimangono applicabili segnatamente gli obblighi di informazione e di collaborazione (art. 20 e 32) nonché le disposizioni in materia di cooperazione internazionale (art. 52) e assistenza amministrativa (art. 53). Considerato quanto precede, risulta che la LOS si applica integralmente quando un operatore svizzero svolge le proprie operazioni spaziali in uno Stato in cui non sussiste alcun obbligo di autorizzazione o quando, pur sussistendo tale obbligo, il rilascio dell’autorizzazione è stato negato. Nel secondo caso, nel valutare un’eventuale domanda di rilascio di un’autorizzazione svizzera, occorrerà verificare attentamente se sia nell’interesse della Svizzera autorizzare un progetto che deve essere realizzato all’estero, ma per il quale lo Stato estero ha negato il rilascio dell’autorizzazione.
Capoverso 2
L’esercizio di attività di vigilanza da parte di uno Stato estero in territorio svizzero o su veicoli sotto la sovranità svizzera interferisce con la sovranità del nostro Paese. Pertanto, tali attività dovrebbero essere consentite solo sulla base di un trattato internazionale con lo Stato in questione.
Allo stesso modo, la vigilanza dell’autorità competente svizzera sulle operazioni spaziali svolte all’estero da operatori svizzeri potrebbe interferire con la sovranità dello Stato in cui si svolgono le operazioni. Alcune di queste attività potrebbero scatenare conflitti di sovranità piuttosto delicati. Tuttavia, si può ipotizzare che in casi come questi (operazioni spaziali svolte all’estero da un’impresa svizzera), vengano stipulati accordi bilaterali per definire le questioni riguardanti la vigilanza e l’immatricolazione. Ciò consente di prevenire fin dall’inizio potenziali conflitti di sovranità.
Capoverso 3
Secondo l’articolo XXII della Convenzione sulla responsabilità e l’articolo VII della Convenzione sull’immatricolazione, un’organizzazione internazionale può accettare i diritti e gli obblighi sanciti da tali atti normativi (ottenendo così l’adesione) qualora la maggioranza dei suoi membri sia partecipe del Trattato sullo spazio e abbia ratificato la Convenzione sulla responsabilità. È il caso ad esempio dell’ESA e dell’EUMETSAT. È quindi opportuno che il diritto svizzero tratti le organizzazioni come l’ESA allo stesso modo degli Stati esteri.
Art. 6 Applicazione del diritto svizzero agli oggetti spaziali
Capoverso 1
Questo principio è conforme al cosiddetto principio di bandiera, desumibile dall’articolo 1 e seguenti della legge del 23 settembre 195349 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera, ed è riconosciuto dal diritto internazionale. Questo principio ha un significato pratico, ad esempio, per quanto riguarda i requisiti di autorizzazione per lo svolgimento di determinate attività nello spazio. Se per ipotesi qualcuno volesse condurre ricerche sull’uomo a bordo di un oggetto spaziale immatricolato in Svizzera, dovrebbe disporre di un’autorizzazione ai sensi della legge del 30 settembre 201150 sulla ricerca umana (LRUm). Lo stesso vale, ad esempio, per l’esercizio di impianti nucleari su un satellite (cfr. art. 12 cpv. 3 e art. 15 segg. della legge del 21 marzo 200351 sull’energia nucleare [LENu] nonché art. 2, art. 7 segg., art. 22 cpv. 1 e art. 24 segg. dell’ordinanza del 10 dicembre 200452 sull’energia nucleare [OENu]).
Occorre tenere presente che, per garantire la certezza giuridica, l’applicazione del diritto svizzero è vincolata all’iscrizione nel registro. In alcuni casi l’iscrizione è il risultato di un accordo stipulato tra diversi Stati di lancio (v. art. 43 cpv. 1). Ai fini dell’applicazione del principio è sufficiente che sia prevista l’iscrizione nel registro svizzero. Il momento dell’iscrizione effettiva non è determinante.
Capoverso 2
Nei progetti di cooperazione internazionali può accadere che un oggetto spaziale di un operatore svizzero sia iscritto in un registro spaziale estero in base a un accordo ai sensi dell’articolo 43 capoverso 1, ma che a tale oggetto si applichi comunque il diritto svizzero. Ciò può verificarsi, ad esempio, quando uno Stato che autorizza il lancio di un razzo esige che il satellite di un operatore svizzero trasportato nello spazio mediante tale razzo venga iscritto nel proprio registro spaziale. Si pensi inoltre alle missioni spaziali in cui l’oggetto spaziale di un operatore svizzero viene collegato in modo permanente all’oggetto spaziale di un altro operatore che agisce in base a un’autorizzazione estera ed è soggetto alla vigilanza dell’autorità competente dello Stato in questione. In determinate circostanze, può anche succedere che diversi operatori in possesso di un’autorizzazione estera cooperino tra loro per costruire e gestire una stazione spaziale plurinazionale. In casi come questi deve essere possibile prevedere l’applicazione del diritto svizzero all’oggetto spaziale dell’operatore svizzero in un trattato internazionale senza l’obbligo di iscrivere tale oggetto nel registro svizzero. Ciò è importante in particolare per quanto riguarda eventuali requisiti di autorizzazione per determinate attività spaziali o l’applicazione del diritto svizzero della proprietà intellettuale all’oggetto spaziale svizzero.
Art. 7 Prescrizioni per le attività spaziali
Lo scopo per cui viene utilizzato un oggetto spaziale o ciò che viene fatto con esso (la cosiddetta attività spaziale, v. art. 3 lett. c) è disciplinato dalle prescrizioni che si applicano alle stesse attività sulla Terra. Ad esempio, le sperimentazioni cliniche con agenti terapeutici sull’uomo a bordo di un satellite devono essere conformi alle disposizioni della legge del 15 dicembre 200053 sugli agenti terapeutici (LATer) e della LRUm. Se non esistono prescrizioni specifiche per una determinata attività, il Consiglio federale deve poter stabilire requisiti minimi per le attività spaziali al fine di limitare i danni sulla Terra e nello spazio e di salvaguardare gli interessi pubblici nazionali, siano essi di sicurezza o strategici. Per quanto riguarda l’uso delle radiofrequenze, si fa riferimento alle disposizioni pertinenti del diritto nazionale e internazionale delle telecomunicazioni (v. anche art. 9 lett. g per il rilascio di un’autorizzazione ai sensi della LOS). Inoltre, la LOS fa riferimento ad altre disposizioni di diritto commerciale particolarmente importanti per le operazioni spaziali, in particolare alla legge federale del 13 dicembre 199654 sul materiale bellico, alla legge del 13 dicembre 199655 sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI), alla legge del 27 settembre 201356 sulle prestazioni di sicurezza private fornite all’estero (LPSP) e alla legge del 22 marzo 200257 sugli embarghi.
5.2 Sezione 2: Obbligo di autorizzazione
Sistema basato su concessioni o autorizzazioni?
In base all’articolo VI del Trattato sullo spazio, le operazioni spaziali possono essere condotte solo previa autorizzazione («authorization», «autorisation») dello Stato membro responsabile. Il compito di disciplinare nel dettaglio l’autorizzazione è lasciato al diritto nazionale. A tal fine in Svizzera esistono due tipi di sistemi: il sistema delle concessioni e il sistema delle autorizzazioni. Il primo riguarda l’utilizzo di beni pubblici o la fornitura di servizi riservata allo Stato («servizio pubblico»), come ad esempio la concessione del diritto di utenza per l’acqua e la concessione per il trasporto di viaggiatori. In linea di massima, non esiste alcun diritto al rilascio di una concessione e il titolare di quest’ultima (concessionario) può riscuotere tasse non commisurate ai costi. Il sistema delle autorizzazioni è invece caratterizzato dai seguenti elementi: l’obbligo di ottenere un’autorizzazione serve a proteggere i beni di polizia (in particolare la salute e la sicurezza) e chiunque soddisfi i requisiti ha diritto al rilascio di un’autorizzazione. Al titolare dell’autorizzazione possono essere richieste soltanto tasse commisurate ai costi.
Nel caso delle operazioni spaziali si potrebbe argomentare che lo spazio è un bene pubblico così come l’acqua; tuttavia, conformemente all’articolo II del Trattato sullo spazio, quest’ultimo non è soggetto alla sovranità degli Stati. Pertanto, il fatto che sia un bene pubblico non giustifica l’adozione di un sistema basato sulle concessioni. Allo stesso modo, non si può affermare che lo svolgimento di operazioni spaziali sia riservato alla Confederazione e che costituisca una sorta di «servizio pubblico»58. Inoltre, la riscossione di tasse non commisurate ai costi sarebbe in contraddizione con il principio di creare condizioni quadro favorevoli per gli operatori spaziali svizzeri, i quali devono potersi sviluppare nel miglior modo possibile, garantendo nel contempo l’incolumità delle persone e riducendo al minimo l’impatto sulla natura e sull’ambiente, compreso lo spazio. Per raggiungere questi obiettivi la soluzione ideale è un sistema di autorizzazioni orientato ai rischi. Ne consegue la decisione di non introdurre un sistema di concessioni per le operazioni spaziali.
Nessun requisito per le partecipazioni e la «governance»
Alcune legislazioni straniere, come quelle di Lussemburgo, Francia e del Principato del Liechtenstein, stabiliscono dei requisiti per l’azionariato o per gli azionisti che detengono una partecipazione più o meno rilevante all’interno di una società richiedente. In questo contesto si è deciso di non stabilire alcun requisito per una serie di motivi, in primo luogo perché lo scopo principale della LOS è quello di prevenire e contrastare i rischi. In tal senso l’azionariato di una società svolge un ruolo secondario, dato che secondo il diritto societario svizzero la responsabilità principale delle attività di una società spetta alla direzione e all’organo di gestione (nel caso di una società anonima: al consiglio d’amministrazione). Gli azionisti possono influenzare principalmente lo scopo e la direzione strategica di un’impresa. Per quanto riguarda la trasparenza dell’azionariato, secondo gli articoli 120 e 124 della legge del 19 giugno 201559 sull’infrastruttura finanziaria (LInFi) solo le società quotate in borsa sono tenute a comunicare i nomi dei principali azionisti. Sarebbe quindi eccessivo imporre requisiti di trasparenza più estesi a tutte le imprese che svolgono operazioni spaziali.
Lo stesso vale per il governo d’impresa (corporate governance). Il Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance è una raccomandazione elaborata dall’associazione mantello economiesuisse che riguarda principalmente le società anonime quotate in borsa, ma che contiene anche delle linee guida per società e organizzazioni non quotate in borsa, comprese quelle che non sono società anonime (cfr. introduzione del documento). Per le unità rese autonome della Confederazione, in particolare per le imprese statali, esistono principi guida nell’ambito della governance pubblica che in alcuni settori sono anche sanciti dalla legge. Al contrario, una normativa completa sul governo d’impresa esiste soltanto per le imprese che forniscono servizi finanziari (art. 21 segg. della legge del 15 giugno 201860 sui servizi finanziari). A ciò si aggiungono alcuni requisiti concernenti le borse e i sistemi multilaterali di negoziazione (art. 26 segg. e 44 segg. LInFi). Infine, per le imprese industriali e commerciali al di fuori del settore finanziario non esistono disposizioni di legge sul governo d’impresa che vadano oltre i requisiti del diritto societario e della società anonima. Non sarebbe quindi opportuno emanare norme di questo tipo per le imprese spaziali. In compenso, l’articolo 9 capoverso 1 lettera a stabilisce che l’impresa deve disporre delle capacità organizzative necessarie per svolgere le operazioni spaziali.
Art. 8 Principio
Conformemente al campo di applicazione della legge (art. 4), si stabilisce che ogni impresa che svolge operazioni spaziali necessita di un’autorizzazione dell’autorità di vigilanza. Lo stesso vale per le imprese con sede in uno Stato estero. Il fatto che l’autorità di vigilanza sia incaricata di esaminare e rilasciare le autorizzazioni consente un uso razionale delle risorse statali (v. anche le spiegazioni relative all’art. 31 segg.).
Le operazioni spaziali soggette all’obbligo di autorizzazione comprendono anche la costruzione e la gestione di impianti terrestri per il lancio di razzi (v. art. 3 lett. a). Tuttavia, il disegno parte dal presupposto che anche in futuro in Svizzera non verranno costruiti né gestiti impianti di questo genere. Se si volesse autorizzare la costruzione di strutture per il lancio di razzi, la legge dovrebbe introdurre una procedura obbligatoria di approvazione dei piani, come previsto dalla LNA per la costruzione di aerodromi e aeroporti (cfr. art. 37 segg. LNA e l’ordinanza del 23 novembre 199461 sull’infrastruttura aeronautica [OSIA]). Il fatto che il disegno non contenga alcuna disposizione in tal senso si traduce quindi in un cosiddetto silenzio qualificato: qualora venga presentata una domanda per la costruzione e la gestione di impianti di lancio terrestri quest’ultima dovrebbe essere respinta. Tuttavia, è improbabile che una domanda del genere venga presentata dal momento che, dal punto di vista della pianificazione territoriale, nel nostro Paese non esiste praticamente più nessuna area che possa essere presa in considerazione per questi scopi. Inoltre, in Svizzera la costruzione e l’esercizio di tali impianti sarebbero probabilmente così costosi che non sarebbe possibile garantire una gestione redditizia. Sembra quindi inverosimile che si possano trovare investitori disposti a finanziare queste strutture e il loro funzionamento.
Art. 9 Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione
Osservazioni preliminari
L’elenco di condizioni è volto a garantire che ogni domanda di autorizzazione venga esaminata in modo esaustivo affinché siano soddisfatti tutti i requisiti per un esercizio sicuro, sostenibile e rispettoso dell’ambiente e non venga compromesso alcun interesse nazionale. Questo approccio normativo si basa sull’autorizzazione di operazioni spaziali estese e complesse, in cui gli operatori guidano e controllano effettivamente gli oggetti spaziali. Nei casi più semplici sono previste agevolazioni. La strategia di partire da un modello standard onnicomprensivo e di concedere agevolazioni per i casi a basso rischio è conforme al metodo legislativo tradizionale, secondo cui spetta in primo luogo al richiedente provare che i rischi sono limitati.
Alternativa esaminata e scartata «requisiti generalmente poco vincolanti»
È stata esaminata l’opzione di imporre requisiti generalmente poco vincolanti, con la possibilità di richiedere condizioni più stringenti per le operazioni spaziali ad alto rischio. Tuttavia, l’opzione è stata scartata perché la strategia di partire da un modello di base per poi imporre ulteriori requisiti nei casi che presentano maggiori rischi è piuttosto inusuale. Secondo questo approccio, spetterebbe in primo luogo all’autorità che rilascia l’autorizzazione provare l’esistenza di rischi elevati per una determinata operazione spaziale. Qualora il richiedente non fosse d’accordo con la valutazione dell’autorità, potrebbe chiedere che venga emanata una decisione incidentale e impugnarla autonomamente. Ciò comporterebbe però un netto allungamento del processo, il che non è auspicabile.
Capoverso 1
In questo capoverso sono riportate soltanto le condizioni da soddisfare per il rilascio dell’autorizzazione. Se le condizioni sono soddisfatte deve essere rilasciata l’autorizzazione.
La procedura non è disciplinata ulteriormente e si basa sui seguenti atti normativi: la legge del 20 dicembre 196862 sulla procedura amministrativa (PA), la LOGA e l’ordinanza del 25 novembre 199863 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA), in particolare per quanto riguarda la partecipazione delle unità amministrative cointeressate (cfr. art. 14 segg. OLOGA). Ai termini per il rilascio dell’autorizzazione si applica l’ordinanza del 25 maggio 201164 concernente i principi e i termini ordinatori delle procedure di autorizzazione (OTOr).
Rispetto ad alcune legislazioni straniere, le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione sembrano essere redatte in maniera molto concisa. In effetti, si è scelto in modo consapevole di conformarsi alla tradizione legislativa svizzera, evitando di ricorrere a descrizioni prolisse e verbose, precise solo in apparenza.
Commento delle singole condizioni
Lettera a
L’uso del plurale «operazioni spaziali» indica che, in determinate circostanze, un’autorizzazione può essere rilasciata per diverse operazioni della stessa impresa per lo stesso progetto o che possono essere rilasciate diverse autorizzazioni a diversi operatori per lo stesso progetto se ogni operatore svolge soltanto un’operazione specifica (lancio, esercizio, controllo, ecc.). Tuttavia, ogni operazione da autorizzare deve essere descritta con sufficiente precisione. Non sono quindi contemplate le cosiddette autorizzazioni generali o le «licenze» valide per un numero illimitato di operazioni dello stesso operatore65. La prima condizione da adempiere per il richiedente è quella di disporre delle risorse organizzative, finanziarie e tecniche necessarie per svolgere le operazioni spaziali da autorizzare in totale sicurezza (senza compromettere altre operazioni). In conformità con il capoverso 2, il Consiglio federale dovrà determinare l’entità delle prove da fornire, tenendo conto dei rischi effettivi. Ad esempio, per i progetti più grandi che presentano rischi considerevoli, può esigere la presentazione di un piano di spesa e di un piano finanziario dettagliato nonché di misure volte a garantire la cibersicurezza.
La capacità finanziaria del richiedente potrebbe aumentare se quest’ultimo potesse costituire un diritto di pegno sul proprio oggetto spaziale. La legge federale del 7 ottobre 195966 sul registro aeronautico e la legge federale del 28 settembre 192367 sul registro del naviglio prevedono questa possibilità per gli aeromobili e le navi. A differenza di questi ultimi, tuttavia, gli oggetti spaziali non costituiscono di per sé beni preziosi e riscattabili. Inoltre, ad esempio, il funzionamento di un satellite richiede un software complesso e competenze specialistiche da parte del personale che si occupa di gestirlo. Il valore di tali attività non potrebbe essere garantito da un diritto di pegno e le attività non sarebbero facilmente trasferibili. Infine, in caso di insolvenza, il creditore pignoratizio diventerebbe un ulteriore attore al tavolo delle trattative che potrebbe rendere più difficile la cessazione regolare e controllata delle operazioni spaziali. Pertanto, si è deciso di non introdurre un diritto di pegno speciale nella LOS. È esclusa anche la costituzione di un pegno manuale secondo le disposizioni del Codice civile svizzero68 (art. 884 segg.): se l’oggetto in questione si trova nello spazio, dal punto di vista del diritto reale non è più controllabile e non è considerato una cosa mobile ai sensi dell’articolo 713 del Codice civile svizzero.
Lettera b
Nel caso in cui l’oggetto spaziale necessario per l’operazione non sia di proprietà del richiedente, il proprietario deve concedere contrattualmente a quest’ultimo il pieno diritto di disporre dell’oggetto. In questo modo si evita che eventuali istruzioni del proprietario siano contrarie alle condizioni di autorizzazione o alle istruzioni dell’autorità di vigilanza, scongiurando il rischio di conflitti irrisolvibili. In quanto tale, il proprietario dell’oggetto spaziale non è soggetto alla vigilanza dell’autorità. Tuttavia, il diritto di disporre dell’oggetto secondo la legislazione spaziale non ne contempla l’utilizzo (p. es. ricerca, osservazione della Terra, meteorologia). Pertanto, nelle disposizioni d’esecuzione (v. cpv. 2 lett. c) dovrà essere stabilito che il diritto di disporre degli oggetti spaziali coperto da garanzie contrattuali deve continuare a sussistere se il proprietario trasferisce la proprietà dell’oggetto a terzi.
Lettera c
La formula standard «garantire un’attività irreprensibile» è tratta dall’articolo 3 capoverso 2 lettera c della legge dell’8 novembre 193469 sulle banche (LBCR) e copre tutti gli aspetti.
Lettera d
Per garantire la sicurezza di un’operazione spaziale è fondamentale che il personale incaricato della guida e del controllo degli oggetti spaziali disponga delle competenze necessarie e sia affidabile. Se un satellite o un altro oggetto spaziale orbita intorno alla terra senza guida né controllo, questa condizione non è più applicabile per il rilascio dell’autorizzazione.
Lettera e
Lo stato della tecnica a cui gli oggetti spaziali devono conformarsi risulterà dalle norme e dagli standard tecnici pertinenti. Generalmente, queste norme e questi standard sono stati sviluppati per missioni complesse e puntano a garantire un livello di sicurezza giustificato per tali missioni, ma che in alcune circostanze potrebbe non essere adeguato per operazioni più semplici. Pertanto, in fase di applicazione occorre considerare anche le innovazioni e l’uso concreto di un oggetto spaziale. In tal modo si tiene conto anche del principio della neutralità tecnologica del disegno. Si dovrà stabilire, caso per caso, in che misura saranno necessarie perizie da parte di centri di verifica specializzati.
Lettera f
Nel momento in cui viene presentata la domanda di autorizzazione, potrebbe non essere possibile valutare in maniera esaustiva fino a che punto un’operazione spaziale avrà effetti «dannosi» sull’ambiente e sullo spazio o se gli effetti siano da considerarsi «dannosi» oppure no. È quindi preferibile ispirarsi al principio di precauzione: il richiedente deve provare di aver adottato le misure necessarie per evitare il più possibile l’inquinamento ambientale e spaziale. Anche in questo caso sarà possibile basarsi su standard e linee guida accettati a livello internazionale. Lo stesso vale, mutatis mutandis, per la prevenzione dei detriti spaziali. Le precauzioni per evitare danni ambientali nonché la formazione di detriti spaziali possono riguardare anche la costruzione dell’oggetto spaziale utilizzato.
Lettera g
Poiché gli oggetti spaziali sono generalmente guidati per mezzo di segnali radio, le operazioni spaziali sono soggette al diritto delle telecomunicazioni. Pertanto, ogni operazione spaziale deve rispettare i requisiti derivanti dal diritto nazionale e internazionale delle telecomunicazioni70. A differenza di quanto previsto per altre autorizzazioni (lett. h), non sarebbe accettabile che il richiedente possa presentare una domanda di autorizzazione ai sensi della LOS solo dopo aver ottenuto i necessari diritti d’utilizzazione delle frequenze. Tuttavia, poiché le procedure che precedono l’attribuzione di questi diritti da parte dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni sono lunghe e complesse, si è scelto di ritenere sufficiente che il richiedente abbia almeno chiesto l’attribuzione dei necessari diritti d’utilizzazione delle frequenze. Nell’ambito dell’ulteriore procedura prevista dalla LOS spetterà poi all’autorità di vigilanza, previa consultazione dell’UFCOM o dell’autorità estera competente per le telecomunicazioni, accertare se dal punto di vista del diritto delle telecomunicazioni nulla osta al rilascio dell’autorizzazione prevista dalla LOS.
Lettera h
La LOS non può disciplinare in maniera esaustiva gli aspetti specifici legati alle operazioni spaziali. Queste ultime, infatti, sono soggette anche alle cosiddette normative trasversali, come il diritto penale, le norme per la prevenzione degli infortuni in azienda nonché il diritto in materia di protezione dei dati e dell’ambiente. Vanno inoltre rispettate le regole in materia di utilizzo. Ad esempio, un’altra autorizzazione necessaria per utilizzare l’oggetto spaziale sarebbe quella che permette lo svolgimento di esperimenti sugli animali secondo l’articolo 18 della legge del 16 dicembre 200571 sulla protezione degli animali (LPAn). Inoltre, se le operazioni spaziali comportano un trasferimento di beni (ovvero di merci, tecnologie e software) entrano in gioco anche le autorizzazioni per i controlli alle esportazioni nonché eventuali obblighi di notificazione e di astenersi ai sensi della LPSP.
Lettera i
Questa integrazione garantisce il rispetto dei target levels of safety (obiettivi di sicurezza) prescritti per l’aviazione e la presa in carico della necessità di proteggere i beni e le persone sia a terra che nell’aria.
Lettera j
V. commento all’articolo 27.
Lettera k
Soprattutto gli oggetti spaziali soggetti a gestione e controllo non possono in nessun caso rimanere «senza padrone» finché non vengono regolarmente disattivati. Per questo occorre adottare le precauzioni necessarie affinché un oggetto spaziale non venga «abbandonato» in caso di fallimento del proprietario. Ad esempio, si potrebbero impiegare strumenti finanziari specifici (prestiti obbligatoriamente convertibili, cfr. art. 11 segg. LBCR) oppure una garanzia contrattuale con un eventuale terzo proprietario dell’oggetto spaziale o con un altro titolare dell’autorizzazione che assumerebbe la gestione e il controllo dell’oggetto qualora il proprietario fosse a rischio di insolvenza e adotterebbe le necessarie misure operative, ad esempio riportare l’oggetto spaziale sulla Terra in sicurezza, farlo disintegrare nell’atmosfera o collocarlo in un’orbita cimitero. In questo caso, anche l’impresa che rileva l’operazione spaziale in circostanze d’emergenza deve soddisfare i requisiti per il rilascio dell’autorizzazione concernenti il personale (e, in caso di effettivo rilevamento, ottenere un’autorizzazione).
Lettera l
Gli impegni internazionali derivano principalmente dai trattati sullo spazio ratificati dalla Svizzera, così come interpretati dalle autorità svizzere competenti. Questo approccio consente, tra l’altro, di respingere una domanda di autorizzazione per un’operazione spaziale che viola i principi del Trattato sullo spazio. Nella procedura per il rilascio di un’autorizzazione le autorità competenti devono anche potersi accertare che l’operazione o l’attività spaziale prevista non sia in contrasto né con la politica spaziale, né con gli interessi della Svizzera in materia di politica estera e di sicurezza. Ad esempio, ammesso che una certa operazione non sia in contrasto con questi ultimi interessi, la domanda di un’impresa potrebbe essere respinta a causa di un utilizzo militare o di intelligence da parte di un Paese straniero o della composizione indesiderata del gruppo di azionisti.
Lettera m
La durata d’uso e d’esercizio degli oggetti spaziali è limitata. Pertanto, può rivelarsi necessario pianificare misure volte a riportare sulla Terra un oggetto non funzionante o a collocarlo in un’orbita in cui non interferisca con altre operazioni72. Questa esigenza deve essere presa in conto già durante la progettazione dell’oggetto. Nel caso di operazioni spaziali semplici, di durata relativamente breve, che si concludono con il ritorno dell’oggetto spaziale nell’atmosfera terrestre e con la sua completa disintegrazione, non sono necessarie precauzioni particolari ai sensi della presente disposizione. Va segnalato che il posizionamento di un oggetto spaziale in un’orbita cimitero ai sensi dell’articolo 3 lettera a non è da considerarsi come cessazione dell’operazione spaziale.
Capoverso 2
Questa disposizione autorizza il Consiglio federale a stabilire in particolare i requisiti di sicurezza da soddisfare e le condizioni in base alle quali esigere dal richiedente l’esecuzione di rapporti di verifica o analisi dei rischi da parte di imprese terze specializzate. Tali perizie possono riguardare, ad esempio, il potenziale impatto sull’ambiente e la formazione di detriti spaziali, ma anche la fattibilità finanziaria del progetto. Inoltre, il Consiglio federale deve stabilire come deve essere coperto da garanzie reali o contrattuali il diritto di disporre degli oggetti spaziali (lett. c).
Art. 10 Agevolazioni
Capoversi 1 e 2
In alcuni casi è ipotizzabile che, dopo il posizionamento in orbita dei satelliti e durante la fase di esercizio, vi siano lievi rischi di danni, di inquinamento ambientale e di formazione di detriti spaziali. I rischi sembrano essere limitati, ad esempio, nel caso di operazioni spaziali in cui un singolo satellite di massa ridotta o un piccolo numero di satelliti di massa ridotta si muovono in orbita a bassa quota per un breve periodo e poi si disintegrano completamente nell’atmosfera al termine della missione. Si pensi in particolare ai satelliti impiegati nell’ambito di progetti di studio e di ricerca. In questi casi sarebbe sproporzionato pretendere che il richiedente soddisfi tutte le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione. Sarebbe piuttosto opportuno consentire all’autorità che rilascia l’autorizzazione di concedere delle agevolazioni adeguate ai singoli casi. Tali agevolazioni possono riguardare la prova dell’affidabilità o della competenza del personale (art. 9 cpv. 1 lett. c e d) o la prova dell’esistenza di un piano finanziario d’emergenza (art. 9 cpv. 1 lett. k). Al contrario, per le operazioni ad alto rischio è possibile chiedere la conclusione di un’assicurazione di responsabilità civile (v. art. 27).
Eventuali agevolazioni devono essere esaminate in base a un profilo di rischio elaborato dal richiedente. Il profilo deve illustrare in che misura l’operazione spaziale da autorizzare consente di ridurre al minimo i rischi riportati nella legge. È necessario valutare la probabilità che un rischio si concretizzi e l’entità del danno che ne può derivare. Per quanto riguarda il rischio di collisione (cpv. 2 lett. b) occorre tenere presente che tale rischio dipende dal numero di altri oggetti spaziali presenti nelle orbite vicine. Tuttavia, con una propulsione minima che può essere utilizzata per manovre evasive, il rischio di collisione viene notevolmente ridotto. Per l’elaborazione del profilo di rischio, il richiedente può basarsi su standard riconosciuti a livello internazionale ed eventualmente su valutazioni già disponibili.
Capoverso 3
Per aiutare il richiedente nella stesura del profilo di rischio l’autorità di vigilanza emana delle direttive nelle quali raccomanda gli standard internazionali da rispettare. Spetta poi alla stessa autorità valutare i profili caso per caso e, se necessario, coinvolgere esperti indipendenti o organizzazioni competenti.
Art. 11 Autorizzazione
Capoverso 1 lettera a
Le disposizioni d’esecuzione dovranno stabilire quali elementi deve contenere la descrizione precisa delle operazioni spaziali (oggetto utilizzato, scopo delle operazioni, orbite secondo l’iscrizione nel Registro internazionale delle frequenze [MIFR]73, ecc.).
Capoverso 1 lettera b
L’ammissibilità di una determinata attività spaziale – come l’osservazione della Terra o la telecomunicazione – dipende in primo luogo dalle prescrizioni applicabili. Inoltre, l’attività deve essere conforme alla politica spaziale svizzera e non in contrasto con gli interessi della Svizzera in materia di politica estera e di sicurezza (v. art. 9 cpv. 1 lett. l). Qualora l’attività non sia disciplinata da alcuna norma settoriale, nell’autorizzazione è possibile stabilire le condizioni necessarie per raggiungere gli obiettivi della presente legge, eventualmente in conformità con le disposizioni d’esecuzione del Consiglio federale (v. art. 7 cpv. 2). Per facilitare il compito all’autorità di vigilanza, l’autorizzazione deve stabilire chi svolge le attività spaziali (l’operatore oppure una o più imprese terze, art. 13 cpv. 1).
Capoverso 1 lettera c
Con ogni autorizzazione o con lo svolgimento delle operazioni spaziali autorizzate viene occupata un’orbita terrestre. È nell’interesse di altri potenziali operatori far sì che tale orbita non possa essere riservata per un periodo illimitato tramite autorizzazione senza che le operazioni autorizzate vengano effettivamente svolte. È quindi giustificato imporre al titolare dell’autorizzazione un termine entro il quale iniziare l’operazione.
Tuttavia, l’autorizzazione in sé è valida a tempo indeterminato, dal momento che l’operatore deve svolgere le operazioni spaziali autorizzate fino alla loro cessazione (art. 12). Una volta che le operazioni sono state portate a termine, l’autorizzazione decade automaticamente in quanto priva di oggetto.
Capoverso 1 lettera d
L’elenco delle condizioni e degli oneri non è esaustivo. A seconda delle circostanze, possono essere imposti ulteriori requisiti. Prima di inserire eventuali oneri nell’autorizzazione l’autorità di vigilanza dovrà sentire il richiedente, in conformità con l’articolo 30 PA74. Ciò vale anche nel caso in cui, nell’ambito della vigilanza, l’autorità intenda stabilire successivamente nuovi requisiti (v. art. 36 lett. b).
Commento: condizioni e oneri
Numero 1
Se al momento del rilascio dell’autorizzazione l’autorità competente richiede la conclusione di un’assicurazione di responsabilità civile (v. art. 27), nell’autorizzazione sarà riportato l’importo minimo della somma assicurata.
Numero 2
È ipotizzabile che nella sua ordinanza il Consiglio federale dichiari applicabili in linea generale alcune norme internazionali non vincolanti (v. art. 54 cpv. lett. b). Tuttavia, se ciò non accadesse, l’autorità di vigilanza potrebbe comunque dichiarare applicabili queste norme, decidendo caso per caso e stabilendo se devono essere considerate semplici raccomandazioni o se l’operatore è obbligato a rispettarle. Le norme possono riguardare in particolare i requisiti tecnici degli oggetti spaziali utilizzati. Ciò include, ad esempio, anche le regole per prevenire l’inquinamento luminoso del cielo notturno.
Numero 3
Qualora venga introdotto un sistema di sorveglianza e tracciamento dello spazio («Space Surveillance and Tracking» [SST]), dovrebbe essere possibile obbligare gli operatori a integrarsi in questo sistema. La misura in cui tale obbligo debba essere imposto anche agli operatori che hanno già ottenuto un’autorizzazione e sono già attivi dovrà essere definita mediante disposizioni transitorie.
Numero 4
In linea di massima gli operatori sono liberi di coinvolgere imprese terze per le funzioni ausiliarie relative allo svolgimento di operazioni spaziali (art. 14 cpv. 1). Tuttavia, a seconda della complessità delle operazioni e dei rischi connessi, in alcuni casi può essere necessario subordinare tale coinvolgimento all’approvazione dell’autorità di vigilanza o stabilire nell’autorizzazione degli oneri che l’impresa terza coinvolta è tenuta a soddisfare. Questa limitazione della libertà economica è giustificata dal fatto che tale impresa può svolgere funzioni essenziali per la sicurezza, in particolare la cibersicurezza.
Numero 6
In presenza di grandi progetti l’operatore potrebbe essere obbligato a prevedere nel proprio statuto un aumento condizionato del capitale tramite la conversione di obbligazioni o buoni di partecipazione per far fronte ai casi di insolvenza (cfr. art. 13 LBCR).
Capoverso 2
La disposizione si riferisce ai progetti nei quali un’operazione spaziale si svolge in diverse tappe. In casi come questi, sebbene l’autorizzazione debba coprire l’intero progetto, l’autorità di vigilanza deve poter decidere di sottoporre ogni tappa al rilascio di un apposito nullaosta (in francese: permis d’éxecution). Nella procedura di nullaosta i soggetti terzi (p. es. le associazioni ambientaliste) non hanno qualità di parte (cfr. art. 64 cpv. 3 LENu). Qualora necessario, il Consiglio federale disciplinerà in maniera più precisa la procedura di nullaosta nell’ordinanza di esecuzione.
5.3 Sezione 3: Diritti e obblighi dell’operatore
Art. 12 Obblighi di diligenza
Al momento del rilascio dell’autorizzazione, si verifica se il richiedente soddisfa i requisiti per garantire il corretto svolgimento dell’operazione spaziale. L’obiettivo è, una volta rilasciata l’autorizzazione, imporre all’operatore i relativi obblighi di diligenza.
I capoversi 1 e 2 spiegano nel dettaglio in cosa consistono questi obblighi di diligenza. Anche se vengono rispettate tutte le prescrizioni, le norme e le condizioni per l’autorizzazione, possono emergere rischi nuovi e inaspettati. In virtù dell’obbligo generale di diligenza, l’operatore deve essere in grado di reagire a questi rischi e di adottare misure appropriate per contrastarli, anche nel caso in cui le operazioni spaziali debbano essere concluse prima della scadenza a causa di eventi imprevedibili. Di norma, ogni operatore è libero di rinunciare a un’autorizzazione e sospendere un’operazione autorizzata. Nel settore spaziale questa libertà deve essere limitata per evitare che satelliti abbandonati circolino in orbita. Per questo gli operatori devono essere obbligati a svolgere le operazioni fino alla cessazione programmata oppure a provvedere affinché un’impresa terza rilevi le operazioni autorizzate e le porti avanti fino alla cessazione programmata. Se un’operazione non può essere portata a termine come previsto, in base al capoverso 3 l’operatore deve rispettare l’obbligo di ridurre al minimo i danni. In particolare, deve adottare tutte le misure opportune per riportare l’oggetto spaziale sulla Terra in sicurezza, farlo disintegrare nell’atmosfera o collocarlo in un’orbita cimitero prendendo in considerazione, entro limiti ragionevoli, anche l’ipotesi di stipulare un prestito. Se non è in grado di allontanare autonomamente l’oggetto dall’orbita, la misura ragionevolmente esigibile sarà quella di organizzare una misura sostitutiva da parte di un altro operatore.
Art. 13 Attività spaziali consentite
L’autorizzazione ai sensi del diritto spaziale riguarda il funzionamento tecnico (p. es. la guida) di un oggetto spaziale (p. es. un satellite) come piattaforma per lo svolgimento di attività spaziali. Per questo tipo di utilizzo non è necessaria un’autorizzazione secondo la presente legge, ma sono eventualmente necessarie altre autorizzazioni fondate su altri atti normativi; è inoltre probabile che sia prevista l’applicazione di norme supplementari contenute in ulteriori atti. In caso contrario, l’operatore può utilizzare il satellite per qualsiasi scopo in virtù della libertà economica (art. 27 Cost.) o trasferirne l’utilizzo a un’impresa terza previa conclusione di un apposito contratto. Per garantire un controllo efficace, le attività spaziali consentite ai fini dell’utilizzo devono essere riportate nell’autorizzazione (art. 11 lett. b). Sia l’operatore che l’eventuale impresa terza devono rispettare il diritto nazionale e internazionale applicabile (p. es. art. III e IV del Trattato sullo spazio). Se l’uso di un oggetto spaziale viene modificato, ad esempio se un satellite per l’osservazione della Terra viene utilizzato per la raccolta di dati meteorologici, l’autorizzazione deve essere modificata di conseguenza (cpv. 3 e 4).
Art. 14 Coinvolgimento di imprese terze
Va osservato un particolare obbligo di diligenza in caso di coinvolgimento di imprese terze per le funzioni ausiliarie relative allo svolgimento di operazioni spaziali. Queste funzioni ausiliarie possono essere di diverso tipo e riguardare alcuni aspetti secondari ma comunque importanti delle operazioni spaziali, ad esempio la cibersicurezza oppure la guida di un satellite. È quindi ipotizzabile che non solo l’operatore, ma anche gli utenti di un satellite radioamatoriale, inviino piccoli impulsi di comando per orientare il satellite in modo tale da consentire una trasmissione radio senza interferenze. Finché l’operatore mantiene le funzioni fondamentali di guida e sorveglianza di un oggetto spaziale, la delega di queste funzioni ausiliarie non è da considerarsi trasferimento di operazioni spaziali autorizzate ai sensi degli articoli 17 e 18. Ciò vale anche nel caso in cui un operatore incarichi un’altra impresa di riportare sulla Terra il proprio oggetto spaziale non funzionante. L’impresa che svolge questa operazione necessita però a sua volta di un’autorizzazione ai sensi della legge spaziale.
Imprese come queste, infatti, potrebbero trovarsi all’estero ed essere soggette a una vigilanza meno rigorosa rispetto alle imprese insediate in Svizzera. L’operatore deve quindi essere sicuro di affidarsi soltanto a imprese in grado di svolgere i compiti delegati in maniera efficace e soprattutto autonoma. Così facendo si vuole evitare il fenomeno delle catene di subappalti, difficile da controllare. Qualora si riveli necessario coinvolgere diverse imprese terze, l’operatore deve stipulare un contratto con ciascuna di loro e definire chi deve svolgere quali compiti. Questa limitazione della libertà economica è giustificata dal fatto che, in determinate circostanze, un’impresa terza può assumere funzioni importanti per la sicurezza di un’operazione spaziale.
Esattamente come gli operatori, le imprese terze coinvolte devono svolgere i compiti assegnati conformemente all’autorizzazione e nel rispetto degli obblighi di diligenza (cpv. 2). Per questo sono anch’esse soggette alla vigilanza da parte dell’autorità (v. art. 31 cpv. 1 lett. c). Tuttavia, spetta innanzitutto agli operatori controllare l’adempimento dei compiti da parte delle imprese, intervenire in caso di irregolarità e, se necessario, interrompere la collaborazione (cpv. 3).
Art. 15 Obblighi di notifica
Capoverso 1
Gli obblighi di notifica descritti alla lettera a si riferiscono soprattutto alle situazioni in cui emergono rischi nuovi. Occorre provvedere affinché l’autorità di vigilanza possa reagire modificando le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione. Anche l’obbligo di notificare eventuali modifiche delle attività spaziali (lett. b) è giustificato dal fatto che potrebbe essere necessario un adeguamento dell’autorizzazione. L’obbligo di notifica relativo al trasferimento di operazioni spaziali (lett. c) deve consentire all’autorità di vigilanza di decidere se sia necessaria un’approvazione preventiva o la conclusione di un trattato internazionale (v. art. 17 e 18). Altri fatti da notificare sono l’imminente cessazione delle operazioni spaziali (lett. d), ma anche quelli che potrebbero comportare l’attivazione di un piano d’emergenza contro il rischio di insolvenza. In base alla lettera e il Consiglio federale può definire altre fattispecie soggette all’obbligo di notifica. Benché gli obblighi di notifica non possano essere imposti in maniera diretta, per la loro violazione sono previste sanzioni, il che aumenta la pressione sugli operatori affinché li rispettino (v. art. 49 cpv. 2 lett. b).
Capoverso 2
Se a causa di un guasto un satellite o un altro oggetto spaziale rischiasse di precipitare e schiantarsi, l’operatore è tenuto a informarne immediatamente la Centrale nazionale d’allarme (CENAL) e l’autorità di vigilanza. In tal caso la CENAL adotterà tutte le misure d’emergenza necessarie in conformità con l’articolo 9 dell’ordinanza dell’11 novembre 202075 sulla protezione della popolazione (OPPop). Se l’operatore informa solo l’autorità di vigilanza, quest’ultima coinvolgerà la CENAL nell’ambito dell’assistenza amministrativa (v. art. 53 cpv. 1). Se l’oggetto rischia di schiantarsi in territorio straniero, la CENAL informerà immediatamente la centrale di allarme estera competente.
Art. 16 Rilevamento di obblighi di un altro operatore
Capoverso 1
Questa disposizione riguarda la vigilanza nei confronti di altri operatori. Qualora ritiri un’autorizzazione per cattiva condotta oppure obblighi un operatore a svolgere una misura che quest’ultimo non è in grado di adempiere autonomamente perché non dispone dell’attrezzatura e del personale necessari (v. art. 34 cpv. 5 e 35 cpv. 4), l’autorità di vigilanza deve garantire che le operazioni saranno rilevate temporaneamente da un’altra impresa idonea. Naturalmente, qualora sia interessata, un’impresa può anche rilevare operazioni spaziali per un periodo più lungo tramite il trasferimento contrattuale dell’autorizzazione. In tal caso non sono tuttavia previsti indennizzi.
Capoverso 2
Il trasferimento delle concessioni di radiocomunicazione presuppone il consenso dell’autorità concedente (art. 24d cpv. 2 LTC).
Capoverso 3
Qualora i compiti vengano affidati a un altro operatore, l’autorità di vigilanza dovrà verificare se l’impresa da incaricare è effettivamente in grado di rilevare l’operazione spaziale in questione. Se necessario, specificherà quali documenti e quali mezzi tecnici dovranno essere forniti dall’operatore originario.
5.4 Sezione 4: Trasferimento di operazioni spaziali autorizzate a un altro operatore
Art. 17 Trasferimento a un operatore svizzero
Capoverso 1
In questo capoverso si precisa che le operazioni spaziali autorizzate possono essere trasferite a un’altra impresa solo trasferendo l’autorizzazione. Ciò è in linea con il fatto che l’operatore o il titolare dell’autorizzazione deve effettivamente svolgere le operazioni spaziali in prima persona (v. spiegazioni sulla definizione di operatore ai sensi dell’art. 3 lett. d). Non sono quindi previste disposizioni sul controllo dell’operatore (p. es. maggioranze degli azionisti) e non è necessario registrare separatamente il trasferimento della guida e del controllo dell’oggetto. D’altro canto, il trasferimento della proprietà di un oggetto spaziale non è un processo che deve essere autorizzato separatamente (v. spiegazioni sulle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione: art. 9 cpv. 1 lett. b).
Capoverso 2
Se l’autorizzazione per le operazioni spaziali a basso rischio è stata rilasciata senza alcuna agevolazione il suo trasferimento è soggetto all’approvazione dell’autorità di vigilanza. In casi come questi è sufficiente rispettare l’obbligo di notifica. Tuttavia, anche in caso di trasferimenti notificati, il titolare dell’autorizzazione deve soddisfare le condizioni per il rilascio della stessa durante l’intera operazione. L’autorità di vigilanza esamina questo aspetto d’ufficio e interviene se necessario. Se le operazioni spaziali cambiano o subiscono modifiche, può essere necessario presentare una nuova domanda o modificare l’autorizzazione (v. art. 36).
Da sottolineare che il trasferimento dell’utilizzo di un oggetto spaziale non va equiparato al trasferimento dell’operazione spaziale autorizzata. Ad esempio, se in un primo momento l’impresa X che gestisce il satellite Y concede i diritti d’utilizzazione delle frequenze a Swisscom ma in seguito li assegna a un altro fornitore di servizi di telecomunicazione, l’utilizzo del satellite non subisce alcuna modifica. A livello di ordinanza è possibile prevedere l’obbligo di comunicare i cambiamenti dei diritti d’utilizzazione all’autorità di vigilanza. Per maggiori dettagli sulle modifiche dell’utilizzo si veda il commento all’articolo 13.
Capoverso 3
Dopo il trasferimento, l’operatore che ha rilevato l’operazione diventa il nuovo titolare dell’autorizzazione; occorre quindi dimostrare che le condizioni organizzative, finanziarie e di personale per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettere a–d nonché j e k sono soddisfatte. Si presume che le operazioni spaziali non subiranno modifiche e che quindi non sarà necessario esaminare gli aspetti tecnici (misure di sicurezza e di prevenzione dei detriti spaziali, ecc.). Se invece nel quadro del trasferimento sono previsti cambiamenti alle operazioni spaziali, l’autorizzazione deve essere modificata di conseguenza (v. art. 36).
Non è necessario specificare chi fornisce la prova ai sensi del capoverso 3, se l’operatore originario o quello che rileva l’autorizzazione. Tra le modalità di trasferimento che l’autorità di vigilanza può disporre vi è il trasferimento di documenti e materiali. Per il resto, agli aspetti del trasferimento relativi al diritto privato si applicano senza limitazioni le norme del diritto privato. Ciò significa che, ad esempio, anche la validità di eventuali clausole di esclusione di responsabilità nei contratti di diritto privato deve essere valutata secondo i principi del diritto privato.
Capoverso 4
Se l’autorizzazione non subisce alcuna modifica materiale e di conseguenza l’operatore non riceve una nuova autorizzazione, quest’ultimo è tenuto ad adempiere gli obblighi conformemente all’autorizzazione originaria.
Art. 18 Trasferimento a un operatore estero
Se le operazioni spaziali autorizzate vengono trasferite a un’impresa o a un’organizzazione di diritto pubblico soggetta a sovranità straniera, la Svizzera non può più esercitare la vigilanza. Tuttavia, in caso di danni verificatisi dopo il trasferimento, ai sensi della Convenzione sulla responsabilità il nostro Paese potrebbe essere ritenuto responsabile in quanto Stato di lancio originario delle operazioni in questione. Secondo il diritto internazionale, lo status di Stato di lancio rimane in vigore se un’operazione viene trasferita a un ente non soggetto alla sovranità svizzera. Ciò solleva la questione di come la Svizzera possa ridurre i rischi di responsabilità permanenti che derivano dal diritto internazionale.
Occorre differenziare come segue. Nel caso in cui solo alcune parti minime delle operazioni spaziali vengano trasferite a un operatore estero e le operazioni spaziali in sé comportano rischi limitati, anche la necessità di ridurre i rischi di responsabilità appare limitata. Ad esempio, questo succede quando, per l’esercizio di un satellite radioamatoriale autorizzato dalla Svizzera, un partner estero invia piccoli impulsi di comando per modificare l’orientamento del satellite in modo da consentire una trasmissione radio senza interferenze. In casi come questi, il rischio che la Svizzera possa essere ritenuta responsabile delle attività del partner estero secondo il diritto internazionale è trascurabile. Diverso è invece il caso in cui la totalità delle operazioni spaziali autorizzate dalla Svizzera che comportano rischi elevati viene trasferita a un operatore estero. In questi casi, l’autorità di vigilanza deve poter esigere che venga concluso preventivamente un trattato internazionale con lo Stato in questione. Un trattato internazionale dovrebbe garantire che il nuovo Paese responsabile delle operazioni spaziali trasferite si assuma la responsabilità di Stato di lancio (il che comporta anche l’immatricolazione dell’oggetto spaziale) e risarcisca la Svizzera in caso di danni. Se il nuovo Stato responsabile non è disposto a firmare un trattato internazionale, l’autorità di vigilanza vieta il trasferimento e punisce le violazioni del divieto con una sanzione. A questo punto occorrerebbe trovare un’altra impresa o un altro Stato che siano disposti ad assumersi tale responsabilità.
5.5 Sezione 5: Operazioni spaziali svolte in base a un’autorizzazione estera
Art. 19 Obbligo di approvazione
Capoverso 1
Come esplicitato nell’articolo 4 lettera c, è ipotizzabile che un operatore svizzero intenda svolgere attività spaziali in base a un’autorizzazione estera. L’operatore potrebbe essere tentato di scegliere appositamente per il proprio progetto uno Stato estero in cui i requisiti in materia di vigilanza e rilascio delle autorizzazioni sono poco vincolanti (forum shopping). Considerando che, in base al diritto internazionale, la Svizzera potrebbe essere ritenuta responsabile anche in caso di operazioni spaziali basate su un’autorizzazione estera, la possibilità di svolgere tali operazioni in base a un’autorizzazione estera dovrebbe essere limitata mediante un obbligo di approvazione76.
Capoverso 2
In ogni caso, l’approvazione può essere concessa soltanto se le operazioni spaziali non sono in contrasto con interessi nazionali superiori ed è adempiuta una delle condizioni di cui alle lettere a e b.
Lettera a
L’approvazione deve essere concessa se la Svizzera ha riconosciuto l’equivalenza delle norme dello Stato in questione. Il riconoscimento può essere concesso con un atto unilaterale o nell’ambito di un accordo internazionale. Il Consiglio federale preciserà i dettagli della procedura nelle disposizioni d’esecuzione.
Lettera b
Anche qualora la Svizzera non abbia riconosciuto l’equivalenza delle norme dello Stato in questione, l’approvazione deve essere concessa se il richiedente dimostra, in base a un profilo di rischio ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2, che le operazioni spaziali comportano rischi limitati. In casi come questi, anche il rischio che la Svizzera possa essere ritenuta responsabile di eventuali danni in base al diritto internazionale è da considerarsi limitato.
Capoverso 3
Se l’autorità di vigilanza rifiuta l’approvazione, il richiedente ha due possibilità: chiedere il rilascio di una nuova autorizzazione ai sensi della LOS oppure rinunciare allo svolgimento delle operazioni spaziali in Svizzera. Se il richiedente svolge le operazioni spaziali senza la necessaria autorizzazione può essere passibile di sanzioni (v. art. 49 cpv. 1 lett. a).
Capoverso 4
Può capitare che, che nel corso del tempo, l’operatore modifichi le operazioni che svolge in base a un’autorizzazione estera a tal punto che i rischi connessi non possono più essere considerati limitati oppure che lo Stato estero modifichi il proprio ordinamento giuridico in modo tale da portare la Svizzera a non riconoscere più l’equivalenza delle sue norme con quelle dello Stato estero. In entrambi i casi, l’autorità di vigilanza deve avere la possibilità di revocare l’approvazione concessa. Le conseguenze della revoca sono mutatis mutandis le stesse del rifiuto (cpv. 3).
Art. 20 Obblighi di notifica e di prova
Gli obblighi di notifica di cui all’articolo 15 riguardano soltanto gli operatori che hanno ottenuto un’autorizzazione svizzera. È tuttavia nell’interesse generale che il Consiglio federale possa imporre determinati obblighi di notifica e di prova anche alle imprese soggette alla sovranità svizzera che svolgono operazioni spaziali in base a un’autorizzazione estera. Ciò può riguardare, ad esempio, i casi in cui l’autorità di vigilanza deve verificare se i rischi che sono stati considerati limitati al momento in cui è stata concessa l’approvazione ai sensi dell’articolo 19 debbano essere rivalutati a causa di cambiamenti delle operazioni spaziali.
Art. 21 Rilevamento di operazioni con autorizzazione estera
Se un operatore straniero volesse trasferire le sue operazioni spaziali autorizzate secondo il diritto estero a un’impresa che ricade nel campo di applicazione della legge, per motivi legali non potrebbe trasferire l’autorizzazione estera. Sottoporre a vigilanza le operazioni spaziali svolte in base a un’autorizzazione estera sarebbe in contrasto con la sovranità svizzera. In questo caso dovrebbe quindi essere rilasciata una nuova autorizzazione conforme al diritto svizzero. Nell’esaminare i requisiti per l’autorizzazione, tuttavia, si deve tenere conto per quanto possibile dell’autorizzazione originariamente concessa dall’autorità estera.
Art. 22 Trasferimento della sede di un operatore con autorizzazione estera in Svizzera
Capoverso 1
Se un operatore che svolge operazioni spaziali in base a un’autorizzazione di uno Stato estero trasferisce il proprio domicilio op
pure la propria sede statutaria o effettiva in Svizzera e la Svizzera ha riconosciuto l’equivalenza delle norme dello Stato in questione in materia di autorizzazione e vigilanza delle operazioni spaziali, è logico considerare che l’autorizzazione dello Stato estero debba valere come un’autorizzazione svizzera. Dopo il trasferimento della sede l’autorità di vigilanza svizzera garantirà la supervisione delle operazioni spaziali. A tal fine avrà a disposizione, per analogia, tutti i mezzi d’intervento previsti dagli articoli 34 e 35. Ciò significa che, in casi estremi, l’autorità di vigilanza svizzera potrà ritirare l’autorizzazione originariamente rilasciata da uno Stato estero.
Capoverso 2
D’altro canto, è altrettanto logico che la Svizzera non riconosca un’autorizzazione estera in caso di trasferimento della sede in Svizzera se non ha preventivamente riconosciuto l’equivalenza delle norme dello Stato in questione in materia di autorizzazione e vigilanza delle operazioni spaziali. In tal caso è lecito esigere che l’operatore chieda preventivamente un’autorizzazione secondo il diritto svizzero. Tuttavia, se il rilascio dell’autorizzazione viene negato e dopo il trasferimento della sede l’operatore continua a svolgere operazioni, quest’ultimo è comunque soggetto al diritto svizzero e può essere passibile di sanzioni (v. art. 49 cpv. 1 lett. a). Per rimediare all’inadempienza, l’autorità di vigilanza può disporre nei suoi confronti, per analogia, tutte le misure previste dagli articoli 34 e 35.
Capoverso 3
È possibile che lo Stato estero in questione subordini il trasferimento della sede alla conclusione di un trattato internazionale. Nella situazione speculare – ovvero il trasferimento di sede di un operatore svizzero in uno Stato estero – il disegno non prevede tale requisito. A seconda dei casi, tuttavia, in tali circostanze l’autorizzazione svizzera può essere ritirata (v. art. 35 cpv. 1 lett. c. e il relativo commento).
5.6 Sezione 6: Responsabilità e assicurazione di responsabilità civile
Osservazioni preliminari
Secondo l’articolo VII del Trattato sullo spazio e gli articoli II e III della Convenzione sulla responsabilità, la Svizzera è responsabile per i danni eventualmente arrecati da un oggetto spaziale lanciato dal suo territorio («Stato di lancio»)77. Tuttavia, in base all’articolo VIII della Convenzione, questa responsabilità internazionale riguarda solo i rapporti tra gli Stati. Solo il Paese in cui si trova il domicilio o la sede della persona fisica o giuridica che ha subìto un danno può avanzare una domanda di risarcimento e può farlo solo nei confronti della Svizzera, non dell’operatore dell’oggetto spaziale. Inoltre, tale domanda andrebbe presentata per via diplomatica (art. IX della Convenzione sulla responsabilità). Occorre sottolineare che il regime di responsabilità internazionale ai sensi dell’articolo VII della Convenzione sulla responsabilità non si applica se i cittadini dello Stato di lancio e i cittadini stranieri che partecipano in qualsiasi modo all’esercizio dell’oggetto spaziale o che si trovano nelle immediate vicinanze di una zona di lancio o di recupero designata su invito dello Stato di lancio hanno subìto un danno. Tali casi sono pertanto soggetti al rispettivo diritto nazionale applicabile. Indipendentemente da ciò, l’articolo XI della Convenzione indica che gli Stati sono liberi di prevedere mezzi di ricorso interni (nazionali) anche per valutare le domande di risarcimento del danno soggette alla Convenzione sulla responsabilità: se esistono mezzi del genere e la persona danneggiata se ne avvale, la procedura diplomatica prevista dalla Convenzione viene abbandonata.
Ciò solleva la questione dell’opportunità di introdurre un regime nazionale speciale di responsabilità per i danni causati dagli oggetti spaziali. La responsabilità generale per colpa ai sensi dell’articolo 41 CO costituisce una norma generale applicabile anche ai danni causati da oggetti spaziali. In base a tale norma, il colpevole è responsabile dei danni cagionati ad altri sia in modo intenzionale, sia per negligenza. Al danneggiato spetta, tra l’altro, l’onere di provare il nesso di causalità tra il comportamento della persona che ha causato il danno e il danno stesso, nonché la colpa per aver causato il danno. Nel contesto in oggetto l’onere della prova rende la responsabilità per colpa poco attraente perché il danneggiato potrebbe incontrare grandi difficoltà a dimostrare che l’operatore ha commesso una violazione specifica dell’obbligo di diligenza che ha poi provocato il verificarsi del danno. Tuttavia, per i casi più importanti l’articolo II della Convenzione sulla responsabilità prevede la responsabilità causale, il che significa che non è necessario dimostrare la violazione di un obbligo. Pertanto, non si può presumere che un soggetto giuridico danneggiato con sede o domicilio all’estero chieda il risarcimento dei danni in base all’articolo 41 CO anziché invocare la responsabilità della Svizzera in base al diritto internazionale. In secondo luogo, è nell’interesse del nostro Paese che, nella misura del possibile, le domande di risarcimento del danno presentate per danni causati da operatori svizzeri siano giudicate dai tribunali nazionali, dal momento che i procedimenti fondati sul diritto internazionale (ancora mai tenutisi) hanno un elevato grado di imprevedibilità. È quindi vantaggioso introdurre un regime di responsabilità nazionale equivalente al regime di responsabilità internazionale. Concretamente si tratta di introdurre, sul modello degli articoli II e III della Convenzione sulla responsabilità, una responsabilità causale in caso di danni sulla superficie terrestre o agli aeromobili in volo (art. 23) e una per colpa in caso di danni a o su un altro oggetto spaziale (art. 24). In entrambi i casi il soggetto responsabile dei danni è l’operatore. Si tratta di norme di diritto civile che devono essere applicate dai tribunali civili.
La responsabilità diretta dell’operatore tende a ridurre il rischio che la Confederazione debba pagare per eventuali danni causati dagli operatori svizzeri in base al regime di responsabilità internazionale. Tuttavia, spetta alle persone danneggiate decidere se intendono rivendicare la responsabilità nazionale o se preferiscono intentare un’azione legale attraverso il loro Stato di origine in base alla Convenzione sulla responsabilità e quindi far sì che il danno venga indennizzato dalla Confederazione. Nel farlo, terranno conto del fatto che le azioni civili per danni in Svizzera rischiano di comportare costi elevati e sceglieranno di intraprendere un’azione civile solo se la solidità finanziaria dell’operatore responsabile o la sua copertura assicurativa sono presumibilmente sufficienti a coprire il danno.
Va notato che, rispetto ad alcune normative estere in materia di responsabilità, per gli operatori la responsabilità causale non è particolarmente allettante. Ad ogni modo, regolamentazioni simili sono in vigore in vari Paesi, tra cui Danimarca, Lussemburgo, Regno Unito e Principato del Liechtenstein.
Alternative esaminate e scartate
«Responsabilità diretta della Confederazione con diritto di regresso nei confronti dell’operatore»
Un’alternativa potrebbe essere quella di prevedere, sul modello della Convenzione sulla responsabilità, una responsabilità diretta della Confederazione abbinandola a un diritto di regresso. Si tratterebbe di una norma di diritto pubblico. Dal punto di vista del diritto procedurale, la norma verrebbe introdotta con la richiesta di emanazione di una decisione e se la decisione fosse negativa potrebbe essere impugnata davanti a un tribunale amministrativo. Tale responsabilità statale nazionale costituirebbe un forte incentivo per le persone danneggiate a far valere i propri diritti in materia di responsabilità direttamente presso l’autorità amministrativa federale competente, invece di avviare un’azione di responsabilità internazionale contro la Svizzera. Ciò sarebbe vantaggioso in quanto, rispetto ai tribunali civili cantonali, le autorità federali che conoscono la materia dovrebbero avere maggiore dimestichezza nell’accertare i fatti in caso di danni provocati da oggetti spaziali e nel valutare le questioni di causalità e/o di colpevolezza. Con il diritto di regresso la Confederazione potrebbe rivalersi sull’operatore responsabile del danno o eventualmente sulla sua compagnia di assicurazione. In proposito, si dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di stabilire un importo massimo, come avviene in altri Paesi con il diritto di regresso basato su procedimenti internazionali in materia di responsabilità. Ad esempio, le norme vigenti in Austria, Finlandia e Danimarca limitano l’importo di regresso a un massimo di 60 milioni di euro.
Il modello della responsabilità diretta dello Stato per i danni causati da operatori privati sarebbe innovativo, ma una regolamentazione di questo tipo esiste già in Finlandia. Il Consiglio federale ha deciso di scartarlo in quanto la responsabilità diretta dell’operatore è più conforme al sistema tradizionale del diritto svizzero. Si è inoltre tenuto conto del fatto che un procedimento per responsabilità statale avrebbe comportato un notevole dispendio di risorse per la Confederazione e che quest’ultima sarebbe stata direttamente responsabile delle azioni compiute da privati.
«Responsabilità diretta dell’operatore con copertura federale sussidiaria»
Un’altra opzione sarebbe quella di prevedere la responsabilità civile degli operatori con una copertura federale sussidiaria a posteriori. Questa copertura si applicherebbe nel caso in cui l’operatore o la sua compagnia di assicurazione non fossero in grado di pagare l’intero importo del risarcimento del danno stabilito da un tribunale cantonale. In un caso del genere l’importo residuo verrebbe coperto dalla Confederazione. Secondo questo regime, le persone danneggiate dovrebbero presentare la domanda di riparazione in prima battuta a un tribunale civile cantonale, mentre per la copertura federale a posteriori dovrebbero avviare un’ulteriore procedura amministrativa presso il DFF. A livello pratico, un tale sistema di responsabilità a due livelli sarebbe piuttosto oneroso da gestire senza contare che, a quanto risulta, nessun altro Paese contempla un sistema di questo tipo nella propria legislazione spaziale. Solo la Francia prevede un’analoga responsabilità sussidiaria dello Stato sotto forma di garanzia statale a posteriori per i crediti di responsabilità non coperti.
Così come il modello della responsabilità diretta dello Stato, anche quello della responsabilità diretta dell’operatore con copertura federale sussidiaria sarebbe innovativo. Il Consiglio federale lo ha però scartato per gli stessi motivi: la responsabilità diretta dell’operatore senza responsabilità sussidiaria della Confederazione è più conforme al sistema tradizionale del diritto svizzero.
Art. 23 Responsabilità in caso di danni alla superficie terrestre o a un aeromobile in volo
Capoverso 1
In linea di massima la responsabilità diretta è dell’operatore solo se un determinato oggetto spaziale è iscritto nel registro spaziale svizzero o un operatore svolge operazioni spaziali soggette ad autorizzazione. La norma sulla responsabilità si applica quindi anche a un operatore che svolge le proprie operazioni senza l’autorizzazione richiesta dalla legge svizzera («illegalmente»).
La disposizione proposta rappresenta una responsabilità causale, ovvero l’operatore è responsabile indipendentemente dal fatto di avere la colpa per il verificarsi dell’evento o per l’entità del danno. La sua responsabilità è giustificata dal fatto di aver creato un pericolo con le sue attività. La responsabilità causale è modellata sulle disposizioni analoghe contenute nella legge del 19 dicembre 195878 sulla circolazione stradale (art. 58 segg. LCStr), nella legge del 13 giugno 200879 sulla responsabilità civile in materia nucleare (LRCN) e nella LNA (art. 64).
In singoli casi, l’obbligo di pagare un risarcimento potrebbe mettere a dura prova la solidità finanziaria di un operatore e causarne il fallimento. Se vi fossero indizi di un possibile fallimento, l’autorità di vigilanza dovrebbe attivare il piano d’emergenza di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettera k oppure ordinare una misura sostitutiva ai sensi dell’articolo 35 capoverso 4 per evitare che gli oggetti spaziali dell’operatore fallito rimangano abbandonati («senza padrone»).
Capoverso 2
Questa disposizione contiene i motivi per i quali generalmente si viene esonerati dalla responsabilità in caso di responsabilità causale (cfr. art. 59 cpv. 1 LCStr).
Capoverso 3
In un certo senso, questa disposizione riflette il contenuto dell’articolo XI paragrafo 2 della Convenzione sulla responsabilità, secondo il quale le procedure ai sensi della Convenzione sono escluse se le domande di risarcimento del danno vengono presentate presso istanze giurisdizionali nazionali o presso organi amministrativi nazionali. Nel diritto svizzero, viceversa, è necessario stabilire che la responsabilità civile dell’operatore ai sensi della presente disposizione è esclusa se vi è una procedura di risarcimento del danno pendente ai sensi della Convenzione sulla responsabilità. Non è infatti possibile far valere o riesaminare gli stessi fatti contemporaneamente davanti a due istanze diverse.
Art. 24 Responsabilità in caso di danni a o su un altro oggetto spaziale
Questa disposizione, ispirata all’articolo III della Convenzione sulla responsabilità, prevede una responsabilità per colpa dell’operatore se un oggetto spaziale iscritto nel registro svizzero o con il quale vengono svolte operazioni spaziali soggette ad autorizzazione danneggia un altro oggetto spaziale in un luogo diverso dalla superficie terrestre o provoca danni a persone o beni che si trovano a bordo di tale oggetto spaziale. Sono contemplati anche i danni che si verificano durante la fase di lancio (cpv. 1). Il capoverso 2 precisa che la responsabilità dell’operatore si basa sull’articolo 23 nel caso in cui un evento ai sensi del capoverso 1 provochi un ulteriore danno alla superficie terrestre. Come per la responsabilità causale (art. 23), è esclusa qualsiasi azione legale ai sensi di questa disposizione se vi è una procedura di risarcimento del danno pendente ai sensi della Convenzione sulla responsabilità (cpv. 3).
Art. 25 Limitazione del risarcimento del danno
Osservazioni preliminari
Come accennato nel numero 2.2 e spiegato più dettagliatamente nel rapporto sui risultati della consultazione (v. nota a piè di pagina 17), la responsabilità illimitata dell’operatore prevista dall’avamprogetto è stata oggetto di numerose critiche. Considerando che anche tutti gli altri Stati europei che hanno introdotto un regime nazionale di responsabilità per le operazioni spaziali limitano in un modo o nell’altro la responsabilità degli operatori, è opportuno prevedere una limitazione di questo tipo anche nel diritto svizzero. In caso contrario, rispetto a questi Stati la Svizzera risulterebbe una sede poco attraente per gli attori del settore spaziale, compromettendo così il raggiungimento dell’obiettivo della legge, ovvero creare condizioni quadro competitive a livello internazionale per questi attori (art. 2 lett. d). Occorre inoltre tenere conto del fatto che, in casi concreti, la responsabilità illimitata potrebbe portare al fallimento di un’impresa con tutta una serie di conseguenze, tra cui la presenza di satelliti «senza padrone», situazione da evitare in quanto potrebbe comportare interventi da parte delle autorità i cui costi sarebbero a carico della Confederazione.
La disposizione proposta introduce una soluzione differenziata per la limitazione del risarcimento del danno.
Capoverso 1
Nei casi in cui non sussiste l’obbligo di concludere un’assicurazione di responsabilità civile ai sensi dell’articolo 27, il Consiglio federale deve stabilire l’importo massimo del risarcimento del danno sulla base di normative estere comparabili. Sarebbe ipotizzabile fissare tale importo direttamente a livello di legge, come avviene in altre normative nazionali80. Tuttavia, per garantire una certa flessibilità, necessaria anche per modifiche dovute all’evolversi delle circostanze, sembra più vantaggioso scartare questa opzione e adottare la norma di delega proposta, partendo dal presupposto che nella sua prima decisione (e in quelle successive), il Consiglio federale si baserà sulle normative in vigore in altri Stati europei. Va notato che l’importo massimo fissato dal Consiglio federale può essere ridotto in ogni autorizzazione sulla base di una valutazione dei rischi. Ciò costituisce un incentivo affinché gli operatori che concludono volontariamente un’assicurazione di responsabilità civile facciano in modo di ottenere una copertura assicurativa realistica.
Capoverso 2
Nei casi in cui l’operatore è obbligato a concludere un’assicurazione di responsabilità civile, il risarcimento del danno si limita alla somma assicurata stabilita nell’autorizzazione. Il Consiglio federale stabilirà la somma assicurata minima per l’assicurazione di responsabilità civile obbligatoria (art. 27).
Tuttavia, in caso di danni ingenti, a causa della limitazione le persone danneggiate potrebbero non ricevere un risarcimento del danno completo. In casi del genere spetta a queste persone decidere se intendono rivendicare la responsabilità nazionale o se preferiscono intentare un’azione legale attraverso il loro Stato di origine in base alla Convenzione sulla responsabilità e quindi far sì che il danno venga totalmente indennizzato dalla Confederazione (v. n. 5.6 Osservazioni preliminari).
Art. 26 Applicazione del Codice delle obbligazioni
Alle questioni di responsabilità non disciplinate nella LOS (legge speciale) sono applicabili le disposizioni del Codice delle obbligazioni. Ciò vale in particolare anche per la prescrizione delle domande di risarcimento del danno.
Art. 27 Assicurazione di responsabilità civile
In linea di massima, l’operatore deve essere libero di decidere se concludere o meno un’assicurazione che copra i suoi rischi. Nel considerare i vari aspetti può supporre che l’assicurazione sottoscritta dall’impresa responsabile del lancio, di cui utilizza i servizi, copra almeno i danni che possono verificarsi durante la fase di lancio. Questa assicurazione coprirebbe dunque anche i danni provocati dall’oggetto spaziale nel caso in cui quest’ultimo precipiti al suolo in modo incontrollato a seguito di una manovra di lancio fallita. Di conseguenza, in un caso del genere la Confederazione potrebbe far valere presso la compagnia di assicurazione i propri diritti di regresso ai sensi dell’articolo 29. Non appena un oggetto spaziale, dopo un lancio avvenuto con successo, si separa dal vettore e non è più coperto dall’assicurazione iniziale (che potrebbe anche coprire un certo periodo dopo il lancio), il compito di concludere un’assicurazione per il proseguimento dell’operazione è esclusivamente dell’operatore. Spetta quindi a quest’ultimo valutare i rischi durante la fase operativa e assicurare l’oggetto contro ogni potenziale rischio finanziario.
Tuttavia, nel caso di operazioni spaziali ad alto rischio, l’autorità di vigilanza deve poter esigere la conclusione di un’assicurazione di responsabilità civile con una determinata somma assicurata. Il Consiglio federale è incaricato di stabilire una somma minima. I rischi devono essere valutati nell’ambito della procedura di autorizzazione. In base alla valutazione, l’autorità che rilascia l’autorizzazione può stabilire una somma assicurata specifica per i singoli casi. A tal fine l’autorità di vigilanza può obbligare l’operatore a collaborare (cfr. art. 13 PA) e chiedergli di fornire la necessaria documentazione. Se i rischi sono ritenuti elevati, l’autorità di vigilanza rilascia l’autorizzazione solo se viene fornita la prova che è stata sottoscritta un’adeguata assicurazione. Qualora emerga che i rischi elevati riguardano solo alcune fasi operative (p. es. la fase di rientro controllato dell’oggetto spaziale sulla Terra), sarà possibile limitare l’obbligo di assicurazione a queste fasi.
Va notato che anche le legislazioni dei Paesi che non prevedono la responsabilità diretta dell’operatore contengono almeno una clausola che in alcuni casi permette all’autorità che rilascia l’autorizzazione di richiedere la conclusione di un’assicurazione a copertura di un regresso dello Stato (cfr. p. es. la legge belga e quella finlandese). Alcuni ordinamenti giuridici stabiliscono espressamente che la compagnia di assicurazione o la banca devono essere indipendenti dagli operatori (cfr. art. 6 cpv. 4 della legge sullo spazio lussemburghese del 15 dicembre 2020 e art. 8 cpv. 1 della legge sullo spazio del Principato del Liechtenstein del 3 ottobre 2023). In Svizzera leggi analoghe non prevedono tale requisito (cfr. p. es. art. 9 cpv. 1 LRCN).
Alternativa esaminata e scartata «obbligo generalizzato di concludere un’assicurazione per l’intera durata di vita del satellite»
È stata presa in considerazione l’ipotesi di obbligare gli operatori a concludere un’assicurazione di responsabilità civile. Gli operatori sarebbero stati esonerati da tale obbligo solo qualora avessero dimostrato che determinate operazioni presentavano rischi ridotti. Tuttavia, dalle discussioni con il settore assicurativo è emerso che nella maggior parte dei casi i rischi di responsabilità civile sono considerati estremamente bassi, motivo per cui l’introduzione di un obbligo generalizzato di concludere un’assicurazione non sarebbe giustificato. Piuttosto, è consigliabile richiedere un’assicurazione di responsabilità civile solo nei casi in cui emergono effettivamente rischi elevati.
5.7 Sezione 7: Procedura in caso di domanda di risarcimento del danno da parte della Confederazione secondo la Convenzione sulla responsabilità e regresso
Art. 28 Procedura
Capoverso 1
Il disciplinamento della responsabilità sancito negli articoli 23 e 24 si applica soltanto se un soggetto giuridico svizzero (o straniero) ha subìto un danno provocato da un oggetto spaziale iscritto nel registro spaziale svizzero o con il quale vengono svolte operazioni spaziali soggette ad autorizzazione conformemente al diritto svizzero. Se invece un soggetto giuridico svizzero viene danneggiato da un oggetto spaziale iscritto in un registro spaziale estero o per il cui esercizio è stata rilasciata (o avrebbe dovuto essere stata rilasciata) un’autorizzazione estera, la questione della responsabilità è disciplinata dalla Convenzione sulla responsabilità o da un’altra normativa estera in materia di responsabilità. In questo caso il soggetto giuridico (svizzero) che ha subìto il danno deve avere la possibilità di chiedere all’autorità federale competente che venga avviata una procedura ai sensi dell’articolo VIII e seguenti della Convenzione sulla responsabilità.
Capoverso 2
L’autorità è tenuta a entrare in materia, a meno che nello Stato estero esista un regime di responsabilità equivalente a quello previsto dal diritto svizzero. In tal caso, è ragionevole respingere la domanda e sollecitare il soggetto danneggiato a far valere la domanda di risarcimento del danno in base al diritto estero. Questa limitazione della libertà di scelta della persona danneggiata è irrilevante, tanto più che la Convenzione sulla responsabilità non conferisce comunque a questa persona alcun diritto nei confronti del proprio Stato di avviare una procedura di risarcimento del danno ai sensi della Convenzione stessa. Qualora la persona danneggiata non fosse d’accordo con la valutazione dell’equivalenza del diritto estero da parte dell’autorità competente può impugnare la decisione di non entrata in materia dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
Capoversi 3 e 4
Se nessuno Stato estero ha autorizzato l’operazione spaziale in questione, l’autorità federale competente deve indirizzare la domanda di risarcimento del danno a uno o più Stati che possono essere considerati Stati di lancio (cpv. 3). Tuttavia, qualora fosse più opportuno, l’autorità federale competente può rinunciare all’avvio di una procedura di risarcimento del danno internazionale, ad esempio nel caso di danni lievi per i quali l’avvio e lo svolgimento di una procedura ai sensi della Convenzione sulla responsabilità comporterebbero costi eccessivamente elevati e per i quali sarebbe più conveniente che fosse la Confederazione a coprire i danni. In un caso del genere il danno subìto dal soggetto giuridico svizzero deve essere coperto dall’autorità federale competente. In alcuni casi, l’avvio di una procedura ai sensi della Convenzione sulla responsabilità potrebbe rivelarsi inopportuno anche per motivi di politica estera. Per questo, l’autorità federale competente deve avere la possibilità di coprire i danni evitando di provocare reazioni indesiderate a livello di politica estera (cpv. 4).
Capoverso 5
Se la Confederazione ha ottenuto una risarcimento del danno in virtù della procedura secondo la Convenzione sulla responsabilità, deve trasferirla al soggetto giuridico danneggiato. Può tuttavia dedurre dall’importo una quota appropriata delle spese sostenute per lo svolgimento della procedura. A seconda dell’importo del risarcimento del danno si deve decidere quale quota delle spese procedurali può essere trasferita al soggetto danneggiato.
Art. 29 Regresso
A differenza dell’articolo 28, questa disposizione riguarda i casi in cui persone fisiche o giuridiche che hanno il domicilio o la sede all’estero hanno sollecitato il proprio Stato d’origine a presentare una domanda di risarcimento del danno nei confronti della Svizzera ai sensi della Convenzione sulla responsabilità.
Capoversi 1–3
Qualora in base al diritto internazionale sia tenuta a risarcire un danno, la Confederazione deve avere la possibilità di far valere il regresso sull’operatore che ha causato il danno o, se del caso, sulla sua compagnia di assicurazione (cpv. 1). È coerente limitare il diritto di regresso agli stessi importi massimi previsti per la responsabilità diretta dell’operatore (cpv. 2 e 3). Se e in che misura in casi specifici la Confederazione ricorre al regresso è una decisione discrezionale, in cui l’autorità competente valuterà in particolare se il regresso possa comportare ulteriori costi per la Confederazione a seguito del fallimento dell’operatore (v. in proposito le osservazioni preliminari sull’art. 25 nonché il commento al cpv. 5 qui sotto).
Capoverso 4
Se un operatore svolge le sue operazioni senza autorizzazione o in base a un’autorizzazione estera è lecito far valere interamente il regresso nei suoi confronti in caso di danni perché, in queste situazioni, la Confederazione non ha alcuna possibilità, o solo in misura insufficiente, di intervenire nell’ambito della vigilanza contro le irregolarità che aumentano i rischi di responsabilità ai sensi della Convenzione sulla responsabilità.
Capoverso 5
Inoltre, nell’esercitare il diritto di regresso è molto importante che l’autorità competente provveda, d’intesa con l’autorità di vigilanza, affinché le operazioni spaziali possano proseguire o eventualmente essere portate a termine conformemente alla legge e all’autorizzazione. Se con il regresso della Confederazione si delineasse il fallimento dell’operatore e se quest’ultimo non fosse più in grado di controllare o gestire i suoi satelliti, l’autorità di vigilanza deve attivare il piano d’emergenza di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettera k oppure ordinare una misura sostitutiva ai sensi dell’articolo 35 capoverso 4 per garantire che i satelliti non causino alcun danno.
5.8 Sezione 8: Vigilanza e tutela giurisdizionale
Art. 30 Autorità di vigilanza
In base agli articoli 8 capoverso 1 e 43 LOGA il Consiglio federale dispone di una vasta competenza organizzativa81. Ha quindi il compito di stabilire nell’ordinanza quale unità amministrativa (p. es. Ufficio federale XX, Segreteria di Stato YY) deve fungere da autorità di vigilanza per le operazioni spaziali ai sensi della presente legge82. Questa disposizione gli permette inoltre di istituire un’autorità di vigilanza speciale per le operazioni spaziali delle unità amministrative militari, come già avviene nell’ambito dell’aviazione militare (cfr. art. 3 cpv. 2 LNA). Sebbene in alcune vecchie leggi l’autorità di vigilanza competente venga menzionata direttamente nella legge (p. es. nella LNA), da quando è entrata in vigore la revisione della LOGA il 1° febbraio 200383 in linea generale si è deciso di non stabilire norme in materia di competenza.
Varianti esaminate e scartate «istituzione indipendente» e «commissione decisionale»
È stata presa in considerazione anche l’idea di dare vita a un’istituzione indipendente della Confederazione nonché a una Commissione federale per gli affari spaziali.
Esternalizzando la vigilanza a un’istituzione indipendente sul modello dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) si potrebbero concentrare le competenze necessarie garantendo la massima indipendenza. Il rilascio delle autorizzazioni sarebbe affidato all’autorità di vigilanza, il che però farebbe sì che oltre all’istituzione (dotata di consiglio d’amministrazione, segreteria, personale, infrastruttura, ecc.) dovrebbe essere costituita un’autorità autonoma preposta al rilascio delle autorizzazioni, anch’essa con infrastruttura e personale propri. Questa sovrapposizione di competenze gonfierebbe in modo sproporzionato le strutture preposte all’attuazione della LOS, senza contare che la separazione tra vigilanza e rilascio delle autorizzazioni non è obbligatoria. Considerando che attualmente e nel prossimo futuro l’industria spaziale non dovrebbe raggiungere le dimensioni del mercato finanziario, il Consiglio federale non ritiene opportuno creare un’istituzione indipendente per vigilare sulle operazioni spaziali.
Sul modello della ElCom o della ComCom sarebbe anche possibile affidare il ruolo di autorità di vigilanza a una commissione decisionale indipendente. Quest’ultima avrebbe però bisogno del supporto di una segreteria professionale, i cui compiti e la cui organizzazione dovrebbero essere stabiliti dal Consiglio federale, con il risultato che la segreteria funzionerebbe come un ufficio federale. In questo caso, per il Consiglio federale non è chiaro quali sarebbero i vantaggi di una commissione. A differenza di ElCom e ComCom, un’autorità di vigilanza spaziale non ha compiti di regolamentazione del mercato, bensì di vigilanza di polizia economica. Per questi motivi, il Consiglio federale ha scartato la variante.
Art. 31 Compiti dell’autorità di vigilanza
L’elenco non è esaustivo e si limita a definire i compiti e le attività principali in materia di vigilanza. In altri punti la legge attribuisce all’autorità di vigilanza ulteriori compiti e competenze, ad esempio per quanto riguarda l’assistenza amministrativa. Inoltre, il Consiglio federale può affidarle compiti supplementari.
Lettera a
L’obbligo di verifica non comprende soltanto l’autorizzazione delle operazioni spaziali ma si estende anche ad altre autorizzazioni, come quelle necessarie per il trasferimento di un’autorizzazione. Il fatto che durante l’esame delle domande l’autorità possa coinvolgere altri servizi cointeressati si evince già dall’articolo 14 e seguenti dell’OLOGA e non è necessario specificarlo in questa disposizione. Nel diritto di polizia il fatto che le autorizzazioni vengano rilasciate dall’autorità di vigilanza (e non da un’autorità indipendente preposta al rilascio delle autorizzazioni) rappresenta la regola (cfr. p. es. la vigilanza dell’UFT sulle ferrovie e sul rilascio delle autorizzazioni di sicurezza e di accesso alla rete, art. 8a e 8d della legge del 20 dicembre 195784 sulle ferrovie; art. 17 e 22 della legge del 23 giugno 200685 sugli impianti a fune per quanto riguarda le autorizzazioni d’esercizio degli impianti a fune; art. 27 e 56 segg. LNA per quanto riguarda l’autorizzazione d’esercizio per le imprese commerciali di trasporto aereo nonché la verifica e la certificazione della navigabilità degli aeromobili). Non ci sono motivi per cui il settore spaziale dovrebbe derogare a questo modello standard. È difficile che si verifichino conflitti di interesse teoricamente ipotizzabili tra la vigilanza86 e il rilascio delle autorizzazioni. Se tuttavia, nel corso del tempo, dovessero manifestarsi, il Consiglio federale stabilirà nell’ordinanza che il rilascio delle autorizzazioni e l’esercizio della vigilanza all’interno dell’autorità saranno suddivisi tra diversi rami amministrativi. Va notato che, anche nei casi in cui esiste un’autorità di vigilanza indipendente, il rilascio delle autorizzazioni non è separato dalla vigilanza (cfr. p. es. il rilascio delle autorizzazioni alle banche [art. 3 LBCR] e alle altre infrastrutture del mercato finanziario [art. 4 LInFi] da parte della FINMA, nonostante quest’ultima eserciti la vigilanza sugli attori del mercato finanziario e disciplini il mercato anche tramite ordinanze, direttive, ecc., cfr. art. 5 segg. LFINMA).
Lettera b
L’obbligo di approvazione per ricorrere a un’impresa terza si applica anche se l’impresa in questione ha la sede legale o il centro operativo all’estero. Il fatto che l’autorità di vigilanza ne verifichi l’idoneità ai sensi dell’articolo 14 non costituisce un atto di sovranità vietato in territorio straniero.
Lettera c
Dato che vigilare costantemente sulle operazioni autorizzate è un compito impegnativo, è probabile che l’autorità di vigilanza deleghi singoli compiti a un’istituzione nazionale o internazionale idonea, ad esempio un istituto specializzato dotato delle risorse necessarie (v. art. 33 e 52 cpv. 2 lett. e).
Vigilanza sulle imprese terze: sebbene le imprese terze coinvolte non siano titolari di un’autorizzazione, sono vincolate al rispetto delle relative condizioni (art. 14 cpv. 2). È quindi lecito sottoporre anche loro a una vigilanza senza limitazioni.
Lettera d
Per evitare che l’operatore diventi insolvente è importante che l’autorità di vigilanza intervenga tempestivamente ordinando l’attivazione dell’apposito piano di emergenza.
Lettera e
Per motivi di coerenza, in quanto unità amministrativa, l’autorità di vigilanza dovrebbe essere responsabile anche della preparazione degli affari del Consiglio federale riguardanti la presente legge, in particolare le revisioni della LOS e della relativa ordinanza.
Art. 32 Obbligo di informazione e di collaborazione
Se un operatore o un’impresa terza coinvolta ha la sede legale o il centro operativo all’estero, l’autorità di vigilanza può essere costretta a imporre l’acquisizione di informazioni mediante l’assistenza amministrativa (v. art. 53). Nei confronti degli operatori e delle imprese terze con sede in Svizzera potrebbe invece imporre l’acquisizione di informazioni sulla base di una decisione di esecuzione amministrativa diretta (cfr. art. 41 cpv. 1 lett. b, cpv. 2 e 3 PA).
Art. 33 Consultazione di singoli esperti
Si può ipotizzare che, in alcuni casi, per svolgere le sue attività l’autorità di vigilanza abbia bisogno di competenze specifiche, ad esempio per valutare la sicurezza o la compatibilità ambientale di un oggetto spaziale. Che si tratti di esaminare una domanda di autorizzazione o di esercitare la vigilanza, di norma essa deve poter agire con rapidità. L’eventuale pubblicazione di bandi per l’attribuzione di mandati a esperti, necessaria ai sensi della legge del 21 giugno 201987 sugli appalti pubblici (LAPub), sarebbe in contrasto con questo requisito, motivo per cui è da escludersi l’applicazione della LAPub. I mandati conferiti agli esperti devono contenere incarichi di verifica specifici e non limitarsi alla valutazione sommaria di una domanda. In determinate circostanze, per valutare alcune questioni può essere opportuno consultare un’organizzazione internazionale come l’ESA. I mandatari (ovvero esperti e organizzazioni) con sede in Svizzera sono soggetti al segreto d’ufficio secondo l’articolo 320 del Codice penale svizzero (CP)88. Per quanto riguarda i mandatari con sede o domicilio all’estero, il rispetto del segreto deve essere garantito da un apposito contratto.
Oltre ai mandati di verifica previsti dall’articolo 33, per chiarire questioni di carattere fondamentale l’autorità di vigilanza commissionerà l’elaborazione di perizie. Per l’assegnazione di tali mandati non è però necessaria alcuna base legale e un’eventuale deroga all’applicazione della LAPub non sarebbe giustificata.
Art. 34 Misure
Capoverso 1
Nell’autorizzazione viene fissato un termine entro il quale l’operatore deve iniziare le operazioni spaziali (art. 11 cpv. 1 lett. c). Qualora il termine non venga rispettato, l’autorità di vigilanza può revocare l’autorizzazione. Le viene consapevolmente concessa una certa discrezionalità. Se il ritardo è giustificato da motivi validi può modificare l’autorizzazione per tenerne conto (art. 36).
Capoversi 2 e 3
Se, durante la sua attività corrente, l’autorità di vigilanza constata che le operazioni spaziali non vengono svolte secondo gli obblighi, fornisce all’operatore le necessarie direttive e gli impone un termine per il ripristino di una situazione conforme. L’obbligo per l’autorità di sentire l’operatore prima di fissare un termine si desume dall’articolo 30 PA. Se l’inadempienza è stata commessa da un’impresa terza, secondo le direttive dell’autorità di vigilanza l’operatore deve assicurarsi che l’impresa adempia i suoi obblighi entro il termine stabilito. In caso contrario, l’operatore deve interrompere la collaborazione con l’impresa (v. art. 14 cpv. 3). La sanzione comminata aumenta la pressione affinché il gestore ponga rimedio alla situazione illegale (cpv. 3).
Capoverso 4
In caso di potenziale fallimento dell’operatore, se necessario l’autorità di vigilanza ordina l’attivazione del piano finanziario di emergenza per garantire che l’operazione spaziale autorizzata possa svolgersi in sicurezza.
Capoverso 5
Ai sensi della cosiddetta clausola generale di polizia, l’autorità di vigilanza deve essere autorizzata a ordinare misure urgenti in caso di pericolo immediato per l’incolumità delle persone, per gli interessi di sicurezza nazionale e per l’ambiente. Per questi ordini urgenti non è necessario consultare preventivamente l’operatore (cfr. art. 30 cpv. 2 lett. e PA). Innanzitutto, anche in situazioni di urgenza l’autorità di vigilanza si rivolgerà all’operatore chiedendogli di adottare le necessarie misure immediate. Se ciò non è possibile a causa delle circostanze o se l’intervento non ha esito positivo, l’autorità di vigilanza può ordinare che un altro operatore adotti senza indugio le misure urgenti necessarie o chiedere a un’altra unità amministrativa o a un’organizzazione internazionale idonea di farlo. Un’organizzazione internazionale idonea potrebbe essere l’ESA.
Art. 35 Ritiro dell’autorizzazione
Capoverso 1
Lettere a e b
I due motivi qui elencati per ritirare un’autorizzazione riguardano situazioni in cui i requisiti previsti da altre leggi non sono soddisfatti o non lo sono più. Non ha senso, infatti, mantenere l’autorizzazione se è accertato che i necessari diritti di utilizzo delle frequenze sono stati negati o ritirati (lett. a) o se le attività sull’oggetto spaziale vengono svolte in violazione del diritto (lett. b). Tuttavia, in entrambi i casi l’autorità di vigilanza responsabile dell’utilizzo delle frequenze o dell’attività spaziale in questione deve intervenire preventivamente nei confronti dell’utilizzatore dell’oggetto. Ad esempio, se l’UFCOM constata che un satellite provoca interferenze nel traffico delle telecomunicazioni89, in base agli articoli 34 e 58 della LTC e al diritto in materia di vigilanza deve obbligare l’impresa responsabile a eliminare tali interferenze. Qualora ciò non accada, l’UFCOM può ritirare i diritti d’utilizzazione delle frequenze. In tal caso, suggerirà all’autorità di vigilanza responsabile dell’operazione spaziale, nell’ambito dell’assistenza amministrativa (art. 53 cpv. 2), di ritirare l’autorizzazione rilasciata in base al diritto spaziale o di adottare una misura sostitutiva. Allo stesso modo, l’autorità di vigilanza competente per determinate attività spaziali procederà in tal senso qualora constati che le norme applicabili in materia sono state violate e che l’inadempienza persiste nonostante gli interventi. L’autorizzazione dovrà inoltre essere ritirata se si scopre successivamente che non esiste alcuna autorizzazione all’esportazione o che si applicano disposizioni sanzionatorie.
Lettera c
In caso di trasferimento della sede di un operatore svizzero in uno Stato estero può essere necessario ritirare l’autorizzazione svizzera. A tal proposito occorre tenere conto delle circostanze del singolo caso. Se lo Stato estero riconosce l’autorizzazione svizzera sulla base di un’apposita decisione, non sarebbe giustificato ritirare tale autorizzazione. Il ritiro sarebbe invece corretto se lo Stato estero, non riconoscendo l’autorizzazione svizzera, rilasciasse all’operatore un’autorizzazione secondo il proprio diritto. Se nello Stato in cui l’operatore svizzero trasferisce la propria sede non sussiste alcun obbligo di autorizzazione e le operazioni spaziali non sono soggette a vigilanza, occorrerà decidere, sulla base di una valutazione dei rischi, se mantenere o no l’autorizzazione svizzera. In tal caso, l’autorità di vigilanza dovrebbe continuare a vigilare sulle operazioni spaziali ricorrendo, se necessario, all’assistenza amministrativa (art. 53); eventualmente, cercherà di concordare le modalità dell’assistenza amministrativa con lo Stato in questione (v. art. 52 cpv. 2 lett. c).
Capoversi 2–4
Queste disposizioni regolano il ritiro dell’autorizzazione qualora risulti che, dopo l’adozione delle misure di cui all’articolo 34 capoversi 1–4, un operatore non sia più in grado o non sia disposto a garantire lo svolgimento corretto delle sue operazioni spaziali. A tal fine è previsto il seguente ordine a cascata:
– obbligo di trasferire le operazioni spaziali a un altro operatore su base contrattuale (cpv. 2);
– obbligo per l’operatore di portare a termine le operazioni spaziali (cpv. 3);
– obbligo per un altro operatore o richiesta a un’altra unità amministrativa o organizzazione internazionale idonea di portare a termine le operazioni spaziali dell’operatore originario (cpv. 4).
Come alternativa al ritiro, in questi casi la legge belga prevede la sospensione dell’autorizzazione. Tuttavia, questo strumento si rivela poco appropriato nel presente contesto perché neppure durante la sospensione il titolare dell’autorizzazione avrebbe una base per svolgere le sue operazioni spaziali e ciò porterebbe l’autorità di vigilanza ad adottare misure sostitutive durante il periodo di sospensione, provocando inutili disagi. Si può ipotizzare che, nel caso in cui l’autorità di vigilanza scopra un’inadempienza, faccia tutto il possibile per convincere l’operatore a ripristinare una situazione conforme alla legge (eventualmente con il supporto di un’impresa terza). In caso di esito negativo, sarebbe troppo tardi per una sospensione e l’autorizzazione dovrebbe essere ritirata.
Capoverso 5
In caso di revoca o di ritiro di un’autorizzazione ci si chiede se l’impresa possa avere diritto a un risarcimento per i danni derivati dalla revoca o dal ritiro. La questione principale riguarda gli eventuali investimenti non ammortizzati90. In base al principio secondo cui le limitazioni della libertà economica e della proprietà motivate dal diritto di polizia non prevedono alcuna compensazione91, di norma l’obbligo di indennizzo (a titolo di espropriazione materiale) deve essere negato. Per evitare controversie legali è consigliabile sancire per legge il principio dell’assenza di indennizzo, principio che si limita, nella fattispecie, ai casi di inadempienza e che appare dunque giustificato in questo contesto. Se il motivo della revoca o del ritiro dell’autorizzazione è da attribuire all’autorità di vigilanza, ad esempio perché durante la procedura di rilascio non ha tenuto conto tempestivamente di un aspetto rilevante, è ipotizzabile un indennizzo per espropriazione materiale qualora l’autorizzazione debba essere ritirata alla luce delle nuove circostanze.
Art. 36 Modifica dell’autorizzazione
In caso di cambiamenti significativi delle circostanze l’autorizzazione deve essere modificata. A seconda dei casi, ciò può essere nell’interesse dell’operatore, ad esempio se quest’ultimo ritiene che un determinato requisito non sia più necessario o se intende far autorizzare un nuovo utilizzo dell’oggetto spaziale. Per questo, in presenza di cambiamenti significativi delle circostanze, l’operatore deve avere il diritto di chiedere una modifica dell’autorizzazione (lett. a). La legge danese considera cambiamenti delle circostanze anche le modifiche apportate dall’autorità di vigilanza e quelle che riguardano la garanzia di uno svolgimento sicuro e conforme alla legge (lett. b). Questo approccio non è consigliabile. Infatti, potrebbe capitare che l’autorità di vigilanza si renda conto solo a posteriori di non aver tenuto sufficientemente conto, al momento del rilascio dell’autorizzazione, di un aspetto già noto relativo all’ambiente o alla sicurezza. Anche in un caso del genere l’autorità dovrebbe essere in grado di emanare successivamente le misure necessarie per non correre il rischio di compromettere lo svolgimento sicuro e conforme alla legge delle operazioni.
Art. 37 Inchiesta relativa a infortuni e incidenti gravi
Qualora si verifichi un infortunio o un incidente grave durante un’operazione spaziale, un’apposita inchiesta deve chiarirne le circostanze, lo svolgimento e le cause. Il Consiglio federale deve poter incaricare un’organizzazione idonea di svolgere l’inchiesta. L’incarico può essere attribuito in singoli casi oppure in maniera astratta e generale nell’ordinanza. All’inizio del periodo di validità della legge dovrebbe trattarsi più che altro di attribuzioni per casi specifici. All’attribuzione di questi mandati non è possibile applicare la LAPub (cpv. 3). Se saranno necessarie disposizioni procedurali, il Consiglio federale le inserirà nell’ordinanza. Inoltre, disciplinerà le modalità di copertura delle spese generate dall’inchiesta (cpv. 4), eventualmente sulla base dell’articolo 26a LNA. Tale articolo prevede che una parte delle spese può essere addossata al responsabile del danno, che le spese di rimozione sono a carico dell’esercente dell’aeromobile (nel settore spaziale dell’operatore) e che il Cantone sul cui territorio si è verificato l’infortunio assume le spese di sorveglianza in loco.
Art. 38 Tutela giurisdizionale
I ricorsi contro le decisioni dell’autorità di vigilanza sono retti dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia amministrativa federale (cpv. 1). In virtù del capoverso 2 l’autorità di vigilanza può, nel singolo caso e a determinate condizioni, revocare l’effetto sospensivo dei ricorsi. Se l’autorità di vigilanza emana un ordine urgente ai sensi dell’articolo 34 capoverso 5, l’effetto sospensivo è ritirato per legge e non può essere ripristinato nemmeno dal tribunale (cpv. 3). Questa soluzione rigorosa è giustificata nei casi in cui la sicurezza ha la massima priorità.
5.9 Sezione 9: Operazioni spaziali della Confederazione
Art. 39 Operazioni spaziali delle unità amministrative civili
Osservazioni preliminari
Se, nell’ambito dei suoi compiti, un’unità dell’Amministrazione federale civile centrale o decentralizzata o un istituto di diritto pubblico della Confederazione desidera utilizzare per conto proprio un satellite, occorre verificare se necessita dell’autorizzazione dell’autorità di vigilanza. La questione se tale unità amministrativa sia autorizzata a svolgere un’operazione spaziale deve essere valutata in base alla legislazione materiale applicabile, chiarendo innanzitutto se l’operazione in questione serve a consentire all’unità amministrativa di svolgere i propri compiti in modo razionale. In questo caso, l’operazione spaziale sarebbe considerata un’attività amministrativa ausiliaria per la quale non è richiesta alcuna base legale92. Si pensi ad esempio a swisstopo che chiede di utilizzare un satellite per adempiere i compiti previsti dalla legge sulla geoinformazione e dall’ordinanza del 21 maggio 200893 sulla misurazione nazionale (OMN). Tuttavia, il rilascio di autorizzazioni tra autorità federali non è consentito poiché esse appartengono alla stessa comunità (Confederazione) e sono sullo stesso piano in termini di gerarchia amministrativa. Una deroga a tale principio è contenuta nel diritto delle telecomunicazioni, secondo il quale gli utenti statali delle frequenze sono soggetti alle stesse regole di attribuzione delle frequenze degli utenti privati.
Capoversi 1 e 2
Il disegno prevede una soluzione simile e stabilisce l’obbligo per l’autorità di vigilanza di approvare un apposito progetto (cpv. 1). Per ottenere l’approvazione le condizioni di autorizzazione devono applicarsi per analogia, ad eccezione della conclusione di un’assicurazione di responsabilità civile94 e della presentazione di un piano finanziario d’emergenza (cpv. 2). Per quanto riguarda le operazioni spaziali condotte da un’unità amministrativa militare, la presente legge sostanzialmente non si applica, così come avviene per la LNA nel settore dell’aviazione (art. 106 cpv. 2 LNA). Cionondimeno, il Consiglio federale può dichiarare applicabili alcuni elementi essenziali (v. art. 40 sotto).
Capoversi 3–5
Se in un caso specifico l’autorità di vigilanza rifiuta l’approvazione, una procedura ordinaria di ricorso è esclusa perché le autorità federali, in quanto membri della stessa comunità, non possono fare ricorso l’una contro l’altra. In un caso del genere la decisione può essere impugnata mediante una procedura di escalation che si conclude davanti al Consiglio federale, purché l’unità amministrativa richiedente e l’autorità di vigilanza non appartengano allo stesso dipartimento (cpv. 3)95. Lo stesso deve valere per eventuali ordini dell’autorità di vigilanza nei confronti dell’unità amministrativa interessata (cpv. 4 e 5). Occorre sottolineare che quanto sopra non si applica alle unità giuridicamente autonome in cui la Confederazione detiene la maggioranza del capitale e dei voti (p. es. RUAG Holding o RUAG International, La Posta, FFS e Swisscom). Tali unità sono soggette alla vigilanza e all’obbligo di autorizzazione ordinari.
Non va inoltre dimenticato che i programmi federali devono essere conformi alla Dichiarazione di taluni governi europei sulla fase di utilizzo dei vettori Ariane, Vega e Soyuz al Centro spaziale della Guiana96. Questa dichiarazione, vincolante per gli Stati firmatari, è stata riveduta nel 2017 e nel 2025. La Svizzera ha firmato il testo riveduto e notificherà la ratifica nel 2026. La versione riveduta entrerà in vigore quando sarà stato raggiunto un numero sufficiente di ratifiche.
Art. 40 Operazioni spaziali delle unità amministrative militari
Fatta salva la norma sulla responsabilità ai sensi dell’articolo 41, la LOS non si applica alle operazioni spaziali in ambito militare e di politica di sicurezza; tuttavia, il Consiglio federale deve dichiarare applicabili (eventualmente con alcune modifiche) le parti della legge che ritiene essenziali per il raggiungimento degli obiettivi in materia di sicurezza, ambiente e sostenibilità.
Art. 41 Responsabilità
In linea di principio, le unità amministrative di cui agli articoli 39 capoverso 1 e 40 capoverso 1 rispondono dei danni causati dalla loro attività secondo la legge sulla responsabilità (cfr. art. 1, 3 segg. e 19 della legge del 14 marzo 195897 sulla responsabilità [LResp])98. Tuttavia, questo regime non sarebbe appropriato nel presente contesto per la seguente ragione: il criterio della «illiceità» dell’azione dannosa contenuto nel concetto di responsabilità sancito dalla LResp rappresenta un grosso ostacolo99, che non è invece previsto per la responsabilità statale secondo la Convenzione sulla responsabilità. Pertanto, ai sensi del diritto materiale la responsabilità degli operatori «federali» (compresi quelli del settore militare) deve essere disciplinata dalla LOS100. Solo la procedura deve essere regolata dalla LResp nei casi in cui un’operazione spaziale debba essere considerata come adempimento di un compito federale.
5.10 Sezione 10: Immatricolazione
Art. 42 Compiti dell’autorità di vigilanza
Con la ratifica della Convenzione sull’immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico (Convenzione sull’immatricolazione), la Svizzera si è impegnata a introdurre un registro nazionale degli oggetti spaziali. Le principali disposizioni in merito devono essere sancite a livello di legge, mentre le disposizioni direttamente applicabili della Convenzione sull’immatricolazione (p. es. art. II, III, VI e VII) non devono essere trasposte. È opportuno affidare la gestione del registro all’autorità di vigilanza, la quale deve presentare al DFAE una domanda affinché quest’ultimo trasmetta al Segretario generale delle Nazioni Unite le informazioni richieste dalla Convenzione sull’immatricolazione.
Art. 43 Iscrizione nel registro
Sono iscritti nel registro spaziale svizzero gli oggetti spaziali per il cui esercizio la Svizzera ha rilasciato un’autorizzazione ai sensi della presente legge (cpv. 1). Questi oggetti vengono iscritti nel registro d’ufficio. A tal fine non è necessario prevedere un termine specifico. Per quanto riguarda il contenuto del registro (cpv. 2) è possibile fare riferimento all’articolo IV paragrafo 1 della Convenzione sull’immatricolazione, formulato in maniera sufficientemente precisa. Nell’ordinanza (cpv. 3) il Consiglio federale inserirà un elenco completo delle informazioni e terrà conto anche della risoluzione A/RES/62/101 e di altri strumenti normativi dell’ONU101. Per quanto riguarda le orbite, riporterà le apposite voci nel Registro internazionale delle frequenze (MIFR).
Art. 44 Modifica delle voci iscritte nel registro
Le modifiche del registro devono essere effettuate d’ufficio. La cancellazione si applica nel caso in cui un dato oggetto spaziale non si trovi più nello spazio in via definitiva. Se invece un satellite viene portato in un’orbita cimitero, la voce viene modificata di conseguenza. Le modifiche devono essere notificate al Segretario generale delle Nazioni Unite.
Art. 45 Consultazione
Il registro deve contenere tutti i dati pertinenti, compresi quelli soggetti a segreto d’affari o per i quali esiste un interesse alla riservatezza, ad esempio per motivi di politica di sicurezza. Di conseguenza, il registro non deve essere integralmente accessibile al pubblico. Il Consiglio federale deve stabilire nell’ordinanza le voci accessibili al pubblico e le modalità di consultazione del registro.
5.11 Sezione 11: Emolumenti
Art. 46 Obbligo di versare emolumenti
È consuetudine riscuotere emolumenti per alcuni servizi amministrativi che non vanno a beneficio della collettività. In questi casi si applicano il principio di equivalenza e il principio di copertura dei costi. Ciò significa che il totale degli emolumenti non può superare i costi per i servizi fatturati e che ogni emolumento deve essere proporzionato al servizio fornito. Se necessario, l’emolumento per le singole attività di controllo (lett. b) sarà accompagnato da un’imputazione dei costi per misure sostitutive ai sensi dell’articolo 34 capoverso 5 e 35 capoverso 4. Come accennato nel n. 1.2.4, si decide consapevolmente di non riscuotere alcuna tassa di vigilanza forfettaria.
Art. 47 Aliquote degli emolumenti
Il Consiglio federale determinerà le aliquote degli emolumenti all’interno dell’ordinanza. Sono disponibili diverse opzioni (p. es. importi fissi per determinati servizi o importi variabili in base al tempo impiegato, ecc.). Nel determinare le aliquote degli emolumenti il Consiglio federale farà anche attenzione a raggiungere un regime tariffario competitivo a livello internazionale. In virtù dell’articolo 46a capoverso 4 LOGA, il Consiglio federale potrà prevedere eccezioni alla riscossione di emolumenti se ciò è giustificato da un interesse pubblico preponderante. Questa disposizione consente anche di prevedere riduzioni degli emolumenti per organizzazioni senza scopo di lucro o che operano in altri modi nell’interesse pubblico.
Art. 48 Spese
Sebbene non siano servizi amministrativi, le perizie e i mandati di verifica generano costi esterni. Possono quindi essere fatturati in tutto o in parte come spese (cpv. 1). Le spese possono essere parzialmente addebitate se una perizia contiene nuovi risultati che possono essere utilizzati anche dai richiedenti successivi (e dall’autorità di vigilanza). In questo caso, infatti, sarebbe inopportuno addebitare la totalità delle spese al richiedente la cui domanda ha dato avvio alla perizia. Ciò dovrà essere appositamente sancito nell’ordinanza.
A seconda del preventivo dell’organizzazione o dell’esperto consultato può capitare che una perizia o un mandato di verifica comportino costi particolarmente elevati. In un caso del genere il richiedente deve avere la possibilità di ritirare la domanda e, se necessario, di commissionare autonomamente le verifiche necessarie (cpv. 2). Inoltre, è libero di presentare una domanda modificata con i documenti tecnici necessari in un secondo momento. Quando verrà emanata l’ordinanza occorrerà valutare l’opportunità di fissare un importo minimo per adempiere l’obbligo dell’autorità di vigilanza di informare il richiedente. I costi devono essere valutati in relazione a quelli che l’operazione spaziale prevista causerà all’operatore.
5.12 Sezione 12: Sanzioni
Art. 49 Sanzioni amministrative
Osservazioni preliminari: le sanzioni amministrative pecuniarie compaiono spesso negli atti normativi della cosiddetta vigilanza in ambito economico102. Si distinguono dalle disposizioni penali per il fatto di essere indirizzate esclusivamente alle imprese e non alle persone fisiche. In linea di massima queste sanzioni amministrative vengono inflitte indipendentemente dall’esistenza di una colpa103; tuttavia è necessario dimostrare che l’impresa in questione ha violato un obbligo di diligenza oggettivo («lacuna nell’organizzazione»; da notare però che, secondo la giurisprudenza, questa lacuna si verifica già nel caso in cui è possibile fornire la prova del comportamento illecito104). Dal punto di vista giuridico le sanzioni amministrative non sono sentenze penali, bensì decisioni e vengono quindi inflitte conformemente alla PA. Tuttavia, le disposizioni della PA devono essere interpretate tenendo conto delle garanzie procedurali penali previste dalla Costituzione federale e dalla Convenzione del 4 novembre 1950105 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)106. Nei confronti delle imprese con sede all’estero le sanzioni amministrative possono essere inflitte soltanto mediante l’assistenza amministrativa.
Capoverso 1
La sanzione prevista (fino al 10 % della cifra d’affari annua) si ispira a un modello ampiamente diffuso (cfr. art. 60 LTC, art. 90 della legge del 24 marzo 2006107 sulla radiotelevisione [LRTV] e art. 25 della legge del 17 dicembre 2010108 sulle poste [LPO]). Permette di annullare retroattivamente il successo economico di pratiche efficaci sul piano commerciale ma illegali, creando così un incentivo per gli operatori a comportarsi in maniera conforme alla legge. Sono inclusi gli operatori ai sensi della definizione di cui all’articolo 3 lettera d, perciò anche comunità di persone senza personalità giuridica.
La prima fattispecie sanzionatoria riguarda gli operatori che svolgono le loro operazioni senza aver chiesto il rilascio della necessaria autorizzazione, o che continuano a svolgerle nonostante sia stato loro ingiunto di cessarle per non aver richiesto un’autorizzazione svizzera. La sanzione si applica anche agli operatori che rilevano operazioni spaziali da un operatore estero e le svolgono senza la necessaria autorizzazione svizzera, violando così l’articolo 21. In un caso del genere, sebbene non si consideri Stato di lancio, la Svizzera è autorizzata e obbligata a intervenire contro i comportamenti illegali in virtù della sua potenziale responsabilità ai sensi del diritto internazionale. Eventuali sanzioni imposte all’operatore originario sono disciplinate dalla legislazione estera applicabile (lett. a).
La seconda fattispecie sanzionatoria (lett. b) contiene una clausola generale per gravi violazioni degli obblighi. L’espressione «disposizioni legali» comprende anche le disposizioni d’ordinanza che obbligano gli operatori ad applicare norme e raccomandazioni internazionali. Tuttavia, a livello oggettivo, gli aspetti più importanti rimangono la sicurezza delle operazioni spaziali o la limitazione dell’inquinamento ambientale e la prevenzione dei detriti spaziali. Il fatto che anche le imprese terze associate possano essere sanzionate è logico, considerando le loro funzioni potenzialmente rilevanti in materia di sicurezza.
Infine, devono essere sanzionabili anche gli operatori che violano le prescrizioni in materia di coinvolgimento di imprese terze e trasferimento di operazioni spaziali (lett. c). Una sanzione sarà presa in considerazione in particolare se un operatore viola il divieto dell’autorità di vigilanza ai sensi dell’articolo 18 di trasferire le operazioni a un operatore straniero perché lo Stato estero rifiuta di concludere un trattato internazionale.
Capoverso 2
In teoria sarebbe possibile punire le violazioni lievi con una multa di diritto penale amministrativo anziché con sanzioni amministrative. Ciò complicherebbe però notevolmente il sistema sanzionatorio. Il vantaggio della soluzione proposta è che viene utilizzata la stessa procedura per tutte le sanzioni. Per quanto riguarda gli obblighi di notifica, di prova e di collaborazione menzionati nelle lettere b–d è importante che si possano sanzionare non solo l’omissione o il rifiuto di fornire informazioni, ma anche il fatto di fornire informazioni false o incomplete.
Capoverso 3
Oltre alla gravità della violazione, per commisurare l’importo di una sanzione si deve tenere conto anche della capacità finanziaria dell’impresa. Ciò è particolarmente importante se si considera che l’autorità di vigilanza non ha alcun interesse a portare un’impresa al fallimento e a dover poi adottare misure sostitutive.
Capoverso 4
Nello spirito di una «cultura positiva della sicurezza» (positive safety culture109), non si dovrebbero infliggere sanzioni se una lieve violazione una tantum degli obblighi non ha compromesso la sicurezza delle operazioni spaziali e non ha comportato né un danno ambientale né la formazione di detriti spaziali.
Capoverso 5
Il vigente diritto generale nell’ambito della procedura amministrativa non contiene disposizioni esplicite sulla prescrizione del perseguimento per gli atti o le omissioni passibili di sanzioni amministrative. È quindi opportuno fissare un termine di quattro anni, in modo che gli operatori abbiano un certo grado di certezza giuridica. Il termine corrisponde a quello sancito per la prescrizione delle contravvenzioni di diritto penale amministrativo (cfr. art. 11 cpv. 1 della legge federale del 22 marzo 1974110 sul diritto penale amministrativo).
Capoverso 6
Secondo l’articolo 6 paragrafo 1 CEDU, le sentenze devono essere rese pubblicamente. Sebbene le decisioni di prima istanza sulle sanzioni amministrative non siano interessate da tale obbligo, è giustificato prevedere nella legge che l’autorità di vigilanza possa pubblicare le proprie decisioni sull’imposizione di sanzioni amministrative e menzionare le imprese sanzionate. Portando a conoscenza del pubblico e dei media la prassi in materia di sanzioni, la pubblicazione delle decisioni assicura la trasparenza nel quadro della corretta applicazione delle disposizioni legali pertinenti da parte delle autorità (cfr. in proposito anche il rapporto del Consiglio federale «Sanzioni amministrative pecuniarie» del 23 febbraio 2022111, n. 5.7.2). Nel pubblicare una decisione sanzionatoria, l’autorità di vigilanza dovrà garantire la protezione di eventuali segreti d’affari, censurando i passaggi in questione.
Art. 50 Contravvenzione
Le sanzioni amministrative di cui all’articolo 49 possono, per loro natura, riferirsi solo agli operatori che agiscono come persone giuridiche o comunità di persone senza personalità giuridica. Tuttavia, non è escluso a priori che anche persone fisiche possano svolgere operazioni spaziali, in alcuni casi anche senza aver richiesto o ottenuto la necessaria autorizzazione. Per tali casi occorre creare una fattispecie di contravvenzione di diritto penale che consenta di sanzionare anche le persone fisiche che attuano comportamenti illeciti nei confronti delle imprese. Per semplicità, si rimanda alle fattispecie di cui all’articolo 49. Con questa tecnica di rimando non viene violato il principio «nessuna pena senza legge» in quanto si chiarisce in modo inequivocabile quali comportamenti sono punibili.
5.13 Sezione 13: Protezione dei dati
Art. 51 [senza titolo]
Con la nuova legge del 25 settembre 2020112 sulla protezione dei dati (LPD), entrata in vigore il 1° settembre 2023, gli articoli 57h–57t LOGA sono stati ampiamente riveduti. Le nuove disposizioni della LOGA disciplinano il trattamento dei dati concernenti persone giuridiche da parte delle unità amministrative della Confederazione. Sulla base di queste disposizioni l’autorità di vigilanza può, ad esempio, registrare le domande di autorizzazione per le operazioni spaziali all’interno di sistemi di gestione degli affari e trattare i dati in essi contenuti per lo svolgimento dei suoi compiti (art. 57hbis e 57r LOGA). L’esame preliminare del rischio ai sensi dei numeri 2 e 4.1 delle Direttive del Consiglio federale per l’esame preliminare dei rischi e la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati in caso di trattamento di dati personali da parte dell’Amministrazione federale del 28 giugno 2023113 (Direttive VIPD) ha dimostrato che il trattamento dei dati personali previsto non implica presumibilmente un rischio elevato per i diritti fondamentali delle persone interessate; pertanto non è stato necessario effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati.
Capoverso 1
Nel primo periodo il riferimento alle disposizioni della LOGA è di natura puramente dichiarativa ma è funzionale alla comprensione del secondo periodo. Infatti, la norma estende le suddette disposizioni, valide solo per il trattamento dei dati delle persone giuridiche, al trattamento dei dati delle comunità di persone senza personalità giuridica. Si tratta di un’estensione necessaria in questo contesto perché è probabile che in alcuni casi le operazioni spaziali vengano svolte da consorzi di imprese costituiti sotto forma di società semplici per occuparsi di progetti specifici. Ai sensi del diritto sulla protezione dei dati, non sarebbe opportuno considerare il trattamento dei dati di questi consorzi in modo diverso rispetto al trattamento dei dati di aziende che agiscono come persone giuridiche. Se delle persone fisiche partecipano a una società semplice, a queste persone si applicano le disposizioni della LPD. Occorre notare che qui la dottrina considera la nozione di persona giuridica in maniera più ampia: anche le società di persone non dotate di una personalità propria in senso giuridico ma che hanno capacità di essere parte e capacità processuale sono considerate persone giuridiche (p. es. le società in nome collettivo). Tuttavia, le società semplici non rientrano in questa ampia accezione di persona giuridica.
Capoverso 2
Ai sensi dell’articolo 57r LOGA, nell’adempimento dei suoi compiti l’autorità di vigilanza può trattare dati concernenti persone giuridiche, compresi dati degni di particolare protezione (p. es. dati relativi a procedure sanzionatorie). Tuttavia, l’articolo non copre la comunicazione di tali dati, che è invece disciplinata dall’articolo 57s LOGA. Inoltre, non sono coperti nemmeno il trattamento e la comunicazione dei dati personali degni di particolare protezione, che potrebbero anch’essi essere oggetto di trattamento durante l’adempimento dei compiti. È quindi necessario creare una base legale speciale per la comunicazione dei dati delle persone giuridiche nonché per il trattamento e la comunicazione dei dati personali degni di particolare protezione. Secondo la disposizione proposta, nel contesto delle procedure di autorizzazione e nell’esercizio della sua attività, l’autorità di vigilanza deve essere autorizzata a trattare i dati delle persone fisiche relativi all’affidabilità di tali persone. Inoltre, l’autorità di vigilanza sarebbe autorizzata a comunicare alcuni dati degni di particolare protezione ad altri servizi competenti per le singole operazioni e attività spaziali nonché alle autorità di perseguimento penale. Ciò riguarda soprattutto i dati degni di particolare protezione concernenti persone giuridiche (p. es. dati relativi alla loro capacità finanziaria) e i dati personali degni di protezione.
5.14 Sezione 14: Cooperazione internazionale e assistenza amministrativa
Art. 52 Cooperazione internazionale
Capoverso 1
Generalmente la conclusione dei trattati internazionali è soggetta all’approvazione dell’Assemblea federale (art. 166 cpv. 2 Cost.). Tuttavia, la legge può delegare la conclusione di questi trattati al Consiglio federale. La delega al Consiglio federale della competenza di concludere trattati ha lo scopo di alleggerire il lavoro dell’Assemblea federale, gravata da un gran numero di dossier che spesso riguardano temi specifici e di natura tecnica materialmente limitati a un ambito ben definito114. A parte queste deleghe relative ad ambiti specifici, in base all’articolo 7a capoversi 2 e 3 LOGA il Consiglio federale è già autorizzato a concludere trattati internazionali, purché siano «di portata limitata». In particolare, sono considerati di portata limitata i trattati internazionali che servono all’esecuzione di trattati già approvati dall’Assemblea federale e che disciplinano la collaborazione tra le autorità (cfr. art. 7a cpv. 3 LOGA). Considerando che in futuro verranno conclusi sempre più accordi (soprattutto bilaterali) sulla cooperazione internazionale nel settore spaziale e che l’obiettivo sarà quello di concretizzare le convenzioni già esistenti, l’inserimento di una delega al Consiglio federale appare sensato. Continuano però a rimanere di competenza dell’Assemblea federale i trattati che sottostanno al referendum facoltativo ai sensi dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost.115 nonché gli accordi che comportano spese superiori a determinati limiti.
Capoverso 2
In questa disposizione la norma che attribuisce la delega viene precisata al fine di semplificare l’applicazione del diritto. L’elenco non è esaustivo. Ad esempio, in base alle lettere a e b il Consiglio federale potrebbe concludere autonomamente nuovi accordi ONU sulla prevenzione dei detriti spaziali (a meno che non debbano essere attuati mediante una legge federale). Al contrario, eventuali accordi in materia di vigilanza e assistenza amministrativa (lett. c–f) dovrebbero essere di natura bilaterale. L’eventuale partecipazione della Confederazione a una persona giuridica che svolge operazioni spaziali (lett. g) sarebbe limitata dalle soglie finanziarie di cui al capoverso 1. Potrebbe trattarsi di università o privati che, ad esempio, si avvalgono dello space tracking per monitorare la posizione di un determinato oggetto spaziale.
Art. 53 Assistenza amministrativa
Capoversi 1 e 2
Queste disposizioni riguardano in primo luogo l’assistenza amministrativa tra autorità federali. Tuttavia, in alcuni casi (p. es. gli esperimenti sugli animali nello spazio) potrebbero essere coinvolti anche servizi cantonali. L’assistenza amministrativa è fondamentale per un’applicazione efficiente delle leggi. Ad esempio, l’UFCOM deve potersi rivolgere all’autorità di vigilanza qualora constati che una decisione basata sulla LTC relativa all’eliminazione delle interferenze non è stata rispettata. In quel caso, l’autorità di vigilanza è tenuta a porre rimedio alla situazione intervenendo in base al diritto spaziale nei confronti dell’operatore che gestisce il satellite e, come ultima ratio, a ritirare l’autorizzazione. Viceversa, l’autorità di vigilanza deve informare le altre autorità competenti se scopre che su un satellite si svolgono attività che potrebbero essere vietate ai sensi di altri atti normativi o che si discostano dal quadro normativo consentito. Si pensi ad esempio al caso di un esperimento sugli animali nello spazio che è stato autorizzato a patto di rispettare determinate condizioni, condizioni che probabilmente non vengono rispettate. In un caso del genere l’autorità di vigilanza non deve intervenire presso l’impresa responsabile dell’esperimento, bensì rivolgersi all’autorità cantonale competente per la protezione degli animali, la quale si assumerà la responsabilità di interpellare l’impresa in questione. Se la legalità non può essere ripristinata in altro modo, l’autorità per la protezione degli animali può chiedere all’autorità di vigilanza il ritiro dell’autorizzazione ai sensi della legge spaziale, dato che uno dei requisiti, ovvero la conformità legale dell’esperimento, non è più soddisfatto.
L’assistenza amministrativa non viene fornita soltanto ai servizi federali responsabili di singole operazioni spaziali, bensì anche alle autorità che monitorano le attività correlate, tra cui la SECO, che controlla l’importazione e l’esportazione di beni, tecnologie e software utilizzati per le operazioni spaziali.
Viceversa, anche le altre autorità competenti per le singole operazioni e attività spaziali devono poter comunicare all’autorità di vigilanza i dati necessari per la sua attività, compresi i dati degni di particolare protezione (cfr. in proposito art. 114 cpv. 2 della legge del 18 marzo 2005116 sulle dogane).
Capoversi 3 e 4
Queste disposizioni disciplinano l’assistenza amministrativa internazionale nella misura in cui quest’ultima non è regolamentata da un accordo bilaterale. In qualche modo si tratta di una sorta di assistenza amministrativa volontaria nei confronti di altri Stati con i quali non è stato (ancora) concluso un accordo in materia di assistenza amministrativa. Grazie a questa assistenza amministrativa internazionale volontaria, la Svizzera crea le basi per poter beneficiare dello stesso tipo di assistenza da parte di altri Paesi (diritto di reciprocità). Le condizioni per l’assistenza amministrativa volontaria sono conformi alle norme in uso in altri ambiti giuridici.
Capoverso 5
Questa disposizione è necessaria ai sensi del diritto sulla protezione dei dati per poter trasmettere all’autorità estera i dati in questione, ad esempio quelli dei responsabili delle operazioni spaziali acquisiti durante le procedure di autorizzazione e vigilanza o quelli relativi alla capacità finanziaria di un operatore.
Capoverso 6
L’audizione preliminare delle persone interessate dalla comunicazione dei dati è necessaria in quanto il diritto di essere sentiti ai sensi dell’articolo 29 PA sussiste solo se un’autorità emana una decisione. Le decisioni relative alla fornitura di assistenza amministrativa non vengono prese sotto forma di decisioni ufficiali. Pertanto, durante l’audizione preliminare è possibile far valere il diritto a non comunicare i segreti d’affari.
5.15 Sezione 15: Disposizioni finali
Art. 54 Esecuzione
Capoverso 2
Lettera a: tra gli strumenti normativi menzionati non vi sono soltanto le norme tecniche (come ISO, ECSS e CEN/CENELEC) o le linee guida dell’ONU, ma anche le Linee guida dell’OCSE per le imprese multinazionali sulla condotta responsabile d’impresa.
Lettera b: questa disposizione consente di designare come tali gli strumenti non vincolanti o di dichiararli direttamente vincolanti. Nel secondo caso, l’operatore deve attuare gli strumenti e qualsiasi violazione di questo obbligo può essere sanzionata. Conformemente all’articolo 14 capoverso 2 della legge del 18 giugno 2004117 sulle pubblicazioni ufficiali, nell’ordinanza il Consiglio federale può stabilire che gli strumenti non vincolanti non siano pubblicati nelle tre lingue ufficiali o non siano pubblicati affatto.
Art. 55 Modifica di altri atti normativi
Si rimanda alla voce «Allegato».
Art. 56 Disposizioni transitorie
Si può ipotizzare che all’entrata in vigore della legge vi siano già degli operatori con sede statutaria o effettiva in Svizzera che svolgono operazioni spaziali. È quindi necessario accordare a questi operatori un termine di sei mesi per comunicare all’autorità di vigilanza le loro operazioni e iscrivere i loro oggetti spaziali nell’apposito registro svizzero (cpv. 1 e 2). In linea di principio le operazioni spaziali in corso devono essere considerate approvate. Se, al contrario, vi sono indizi che le operazioni spaziali di un operatore non sono conformi alla presente legge, l’autorità di vigilanza deve avere la facoltà di obbligare entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge l’operatore a presentare una nuova domanda di autorizzazione e di disporre successivamente le necessarie condizioni (cpv. 3 e 4). Gli operatori svizzeri che all’entrata in vigore della legge svolgono operazioni spaziali in base a un’autorizzazione estera devono chiedere l’approvazione di cui all’articolo 19 entro sei mesi (cpv. 5). La norma contenuta nel capoverso 6 serve ad applicare la disposizione sanzionatoria se un operatore esiste da meno di tre esercizi.
Art. 57 Referendum ed entrata in vigore
In quanto legge federale, la LOS sottostà a referendum facoltativo conformemente all’articolo 141 capoverso 1 lettera a Cost. (cpv. 1). Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore in modo da poterla coordinare con la legislazione esecutiva che dovrà elaborare (cpv. 2).
5.16 Allegato: Modifica di altri atti normativi (art. 55)
5.16.1 Codice di procedura civile
I Cantoni sono tenuti a designare un tribunale competente a decidere, in istanza cantonale unica, sulle azioni di risarcimento presentate a causa di un incidente provocato da operazioni spaziali. In quanto materia specialistica, le operazioni spaziali giustificano la concentrazione delle conoscenze giuridiche e tecniche in un unico tribunale cantonale. Ciò è anche nell’interesse dell’economia procedurale, in quanto viene esclusa la possibilità di un ricorso cantonale. Secondo le disposizioni della legge del 17 giugno 2005118 sul Tribunale federale (LTF), le decisioni dell’istanza cantonale unica possono essere impugnate presso il Tribunale federale.
5.16.2 Legge federale del 18 dicembre sul diritto internazionale privato
Nella sezione 6 viene introdotta, sul modello degli articoli II e III della Convenzione sulla responsabilità, una responsabilità causale in caso di danni sulla superficie terrestre o agli aeromobili in volo (art. 23) e una per colpa in caso di danni a o su un altro oggetto spaziale (art. 24). Si tratta di norme di diritto civile e, data l’internazionalità degli attori e l’estensione mondiale del danno, spesso si tratterà di una questione di carattere internazionale. Per questo sono necessarie modifiche alla LDIP.
La competenza dei tribunali svizzeri non pone alcun problema. Poiché l’operatore, in quanto danneggiatore, ha sede in Svizzera o deve svolgere operazioni spaziali soggette ad autorizzazione in Svizzera sul territorio svizzero per rientrare nel campo d’applicazione del progetto, la competenza ricadrà sulla Svizzera (art. 2 della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [Convenzione di Lugano, CLug]119, art. 5 n. 3 CLug e art. 129 LDIP). Anche nel caso di operatori con sede e attività spaziali all’estero che hanno ripercussioni in Svizzera, la competenza spetta al luogo in cui si verifica l’evento in Svizzera.
Per contro, la norma generale relativa al diritto applicabile in caso di atti illeciti porta spesso al diritto estero, poiché secondo l’articolo 133 capoverso 2 LDIP il diritto applicabile è determinato dal luogo in cui l’effetto si produce, sempreché il danneggiatore dovesse presumere che l’effetto si sarebbe prodotto in questo Stato. Se una persona subisce un danno in Svizzera da parte di un operatore straniero si applica il diritto svizzero. Tuttavia, poiché nei casi di cui agli articoli 23 e 24 sarebbe un operatore svizzero a danneggiare una persona all’estero o un oggetto spaziale estero, si applicherebbe il diritto estero. Ciò potrebbe impedire il raggiungimento dell’obiettivo degli articoli 23 e 24, che mirano a rendere i mezzi di ricorso nazionali più convenienti rispetto a quelli internazionali. È quindi necessario introdurre una disposizione speciale per le pretese derivanti da incidenti nello spazio che preveda l’applicazione del diritto svizzero.
5.16.3 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea
Gli aeromobili e gli ordigni balistici possono muoversi per un periodo limitato nello spazio extra-atmosferico senza tuttavia raggiungere un’orbita terrestre (sulla differenza tra spazio aereo e spazio extra-atmosferico e la decisione di non dare una definizione di quest’ultimo nella LOS v. commento all’art. 3 nel n. 5.1). Le quattro modifiche della LNA garantiscono che i voli suborbitali siano soggetti alle norme del diritto aeronautico. Secondo l’articolo 2 capoverso 3 e il nuovo articolo 108 capoverso 1 lettera abis in combinato disposto con l’articolo 108 capoverso 2 LNA, per questi voli e per i relativi ordigni balistici il Consiglio federale può prevedere norme speciali, tenendo conto così delle particolarità dei voli suborbitali. Qualora pertinente e funzionale allo scopo, può dichiarare applicabili per analogia alcune disposizioni della LOS, ad esempio in materia di autorizzazione e trasferimento dell’autorizzazione.
In alcune circostanze potrebbe essere opportuno definire un regime specifico per gli «ordigni balistici suborbitali». In tal caso bisognerebbe considerare la legislazione dell’UE sui voli suborbitali vigente in quel momento. La competenza del Consiglio federale si evincerebbe dall’articolo 2 capoverso 3 LNA.
Un’attenzione particolare deve essere dedicata alla responsabilità per i danni alle persone e alle cose. Se un volo suborbitale viene lanciato dalla Svizzera, ai sensi del diritto aeronautico la responsabilità si applica a tutti i danni che possono verificarsi durante l’intero volo, compresi i danni dovuti a una collisione tra l’ordigno balistico e un satellite durante la breve fase di lancio nello spazio. La stessa regola sulla responsabilità applicabile in Svizzera entra in gioco quando un volo suborbitale viene lanciato in territorio straniero ma provoca danni nello spazio aereo o sul territorio svizzero. Se in questo caso (lancio da territorio straniero) il danno si verifica nella fase in cui l’ordigno balistico si trova nello spazio extra-atmosferico (p. es. collisione con un satellite), la persona danneggiata potrebbe chiedere un risarcimento del danno secondo la Convenzione sulla responsabilità oppure appellarsi alle norme dello Stato di lancio che disciplinano la responsabilità nazionale.
Art. 108 cpv. 1 lett. abis
Per i voli suborbitali possono essere utilizzati aeromobili oppure ordigni balistici. Gli aeromobili possono essere stati progettati specificamente per questo scopo oppure vengono apportate modifiche tecniche a un aeromobile esistente. Le disposizioni di autorizzazione richieste possono essere emanate in base al diritto aeronautico vigente. Questo settore offre infatti la flessibilità necessaria per adeguare le disposizioni a livello di ordinanza o per emanarne di nuove. Diversa è invece la situazione delle disposizioni operative, che definiscono il quadro in modo più ristretto. Per avere un buon margine di manovra anche in questo caso occorre delegare al Consiglio federale la competenza di emanare eventuali norme derogatorie. L’articolo 108 LNA si presta allo scopo in quanto consente al Consiglio federale di prevedere che alcune disposizioni della legge non si applichino agli aeromobili di speciali categorie o di fissare norme speciali per queste categorie, tra cui rientrano gli aeromobili di Stato o i cosiddetti ultraleggeri (le categorie interessate saranno definite in un apposito elenco). Con una nuova lettera abis vengono inseriti nell’elenco gli aeromobili impiegati per i voli suborbitali. Così facendo, il quadro normativo per i voli suborbitali può essere impostato in maniera flessibile in funzione delle necessità. Per quanto riguarda gli ordigni balistici esiste già un certo margine di manovra: il Consiglio federale può infatti emanare prescrizioni particolari in virtù dell’articolo 2 capoverso 3 LNA. Finora, tuttavia, lo ha fatto molto raramente. Attualmente le uniche, generiche norme sugli ordigni balistici sono contenute nell’articolo 23 dell’ordinanza del 14 novembre 1973120 sulla navigazione aerea (ONA) e nell’articolo 72 dell’ordinanza del 23 novembre 1994121 sull’infrastruttura aeronautica (OSIA) e disciplinano soltanto razzi pirotecnici, modelli di razzo e proiettili antigrandine e stabiliscono che i razzi con o senza occupanti devono essere autorizzati dall’UFAC. Esiste una grande flessibilità per modificare queste disposizioni o emanarne di nuove.
5.16.4 Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni
Art. 25 cpv. 1, primo periodo
Questo articolo è precisato e adeguato alla terminologia degli accordi internazionali per quanto concerne l’utilizzazione delle frequenze per l’esercizio di satelliti. In particolare, viene chiarito che l’UFCOM gestisce, nel rispetto degli accordi internazionali, i diritti d’utilizzazione delle frequenze appartenenti alla Svizzera e tutte le relative posizioni orbitali in vista dell’esercizio di satelliti.
Inoltre, il testo italiano dell’articolo viene uniformato alle versioni tedesca e francese sostituendo l’espressione «assegnati alla Svizzera» con l’espressione «appartenenti alla Svizzera».
Art. 25a
L’Unione internazionale delle telecomunicazioni (International Telecommunication Union [ITU]) è un’organizzazione delle Nazioni Unite che è competente, tra l’altro, per il coordinamento e la gestione dello spettro delle frequenze e di tutte le relative posizioni orbitali in vista dell’esercizio di satelliti.
In base alla Costituzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni del 22 dicembre 1992122, tutti gli Stati membri – compresa la Svizzera – devono avere un equo accesso ai diritti d’utilizzazione delle frequenze e a tutte le relative posizioni orbitali in vista dell’esercizio di satelliti nello spazio extra-atmosferico. Tale accesso deve inoltre garantire un impiego efficiente delle frequenze, che rappresentano una risorsa limitata. Mentre alcuni diritti sono stabiliti attraverso un apposito piano (bande predefinite), la maggior parte (bande non predefinite) deve essere sottoposta a una procedura di coordinamento secondo le regole dell’ITU.
Su richiesta, l’UFCOM si occupa di questa procedura (SAT filing). Il processo di SAT filing viene effettuato dall’ITU e si articola in diverse fasi. L’UFCOM funge da autorità notificante per conto della Svizzera comunicando all’ITU tutte le misure relative alla registrazione, nonché alle procedure di coordinamento e notifica di una rete di satelliti da parte del nostro Paese.
Capoverso 1
Nel capoverso 1 viene presentata in modo astratto la procedura di coordinamento delle frequenze, basata sulla Costituzione dell’ITU, sulla Convenzione dell’ITU del 22 dicembre 1992123 e sul Regolamento delle radiocomunicazioni del 17 novembre 1995124. Una volta portata a termine con successo la procedura e dopo aver effettuato l’iscrizione nel MIFR, la Svizzera disporrà dei diritti d’utilizzazione delle frequenze nelle posizioni orbitali corrispondenti.
Capoverso 2
In Svizzera l’UFCOM si occupa su richiesta della registrazione, del coordinamento e della notifica presso l’ITU. Una volta avvenuta la notifica, il richiedente si vedrà attribuire i diritti d’utilizzazione delle frequenze sotto forma di concessione di radiocomunicazione ai sensi dell’articolo 22 e seguenti della LTC. Tuttavia, i diritti non vengono ceduti bensì semplicemente trasferiti al richiedente affinché li usi. L’attribuzione dei diritti d’utilizzazione delle frequenze secondo la procedura qui descritta non autorizza automaticamente a utilizzare le frequenze delle stazioni satellitari di terra: per questo si applicano le norme nazionali del territorio sovrano in cui si trova la stazione di terra.
Capoverso 3
Qui sono elencate le condizioni per l’avvio di una procedura di coordinamento e notifica presso l’ITU e per la concessione dei relativi diritti d’utilizzazione delle frequenze. Oltre alle disposizioni del diritto delle telecomunicazioni ai sensi dell’articolo 23 e seguenti della LTC in combinato disposto con l’articolo 16 e seguenti dell’ordinanza del 18 novembre 2020125 sull’utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze (OUS), nelle lettere a–c sono definite alcune condizioni supplementari. La richiesta di avere il proprio domicilio o la propria sede in Svizzera è giustificata in quanto i diritti di utilizzare le frequenze nello spazio extra-atmosferico non sono di per sé legati alla Svizzera. Poiché la procedura di coordinamento e notifica segue le disposizioni fissate dall’ITU, l’UFCOM deve avere la possibilità di stabilire condizioni supplementari. Inoltre, il richiedente deve farsi carico dei costi relativi alla procedura presso l’ITU.
Capoverso 4
Questa disposizione dà all’UFCOM la possibilità di respingere le domande di registrazione, coordinamento e notifica all’ITU se l’utilizzazione richiesta è in conflitto con interessi pubblici. Ciò include le situazioni contrarie all’ordine pubblico svizzero, che perseguono scopi palesemente illegali o che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
6 Ripercussioni
6.1 Ripercussioni per la Confederazione
Dal punto di vista istituzionale, per lo svolgimento dei nuovi compiti derivanti dalla presente legge è necessario istituire un’autorità di vigilanza per le operazioni spaziali. L’autorità di vigilanza svolge i compiti principali di cui all’articolo 31 e tutti gli ulteriori compiti affidatile dalla legge o dal Consiglio federale, per esempio per quanto riguarda la cooperazione internazionale e l’assistenza amministrativa. Sarà insediata in un’unità già esistente dell’Amministrazione federale centrale che potrà avvalersi delle conoscenze di esperti esterni oppure delegare singoli compiti di vigilanza a un’istituzione idonea a livello nazionale o internazionale. L’insediamento dell’autorità di vigilanza in un’unità dell’Amministrazione federale centrale già esistente con la consulenza di esperti esterni è la variante più economica fra quelle esaminate al numero 5.8. Secondo la pianificazione attuale, la legislazione non entrerà in vigore prima del 2028. Entro tale data, la nuova autorità dovrà essere operativa. Quest’ultima avrà un costo per la Confederazione (risorse, infrastrutture, spese per beni e servizi), ma sono escluse ripercussioni sull’effettivo del personale che vadano oltre lo stretto coordinamento tra gli uffici federali interessati.
Il disegno deve consentire di raggiungere un certo equilibrio fra gli interessi della Confederazione e gli interessi del settore privato. Visti gli impegni internazionali già assunti dalla Svizzera, la Confederazione copre il rischio di responsabilità per i danni causati dagli attori privati e questo rischio deve essere controbilanciato da una responsabilità nazionale dell’operatore. Per le operazioni spaziali ad alto rischio deve dunque essere possibile richiedere all’operatore una copertura assicurativa. Inoltre, in caso di danni causati da privati per i quali deve rispondere la Svizzera, è previsto un diritto di regresso nei confronti dell’impresa in questione, sempre che la persona danneggiata avvii una procedura secondo la Convenzione internazionale sulla responsabilità e che la Confederazione sia tenuta a versare un risarcimento. La limitazione del regresso in caso di responsabilità internazionale della Confederazione potrebbe avere come effetto che la Confederazione debba coprire le domande di risarcimento per eventuali danni ingenti non coperti dall’assicurazione. Tuttavia, questo rischio esiste già: la legge in vigore prevede infatti una responsabilità internazionale illimitata della Confederazione, ma nessuna possibilità di regresso nei confronti dei responsabili del danno. L’introduzione del diritto di regresso (seppur limitato) ridurrà quindi il rischio che la Confederazione debba assumersi la responsabilità per i danni causati dagli oggetti spaziali svizzeri.
La Confederazione deve quindi sostenere dei costi, ma grazie agli emolumenti per la procedura di autorizzazione genera anche delle entrate. Gli emolumenti devono rispettare il principio di equivalenza e di copertura dei costi.
6.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna
Secondo il regime di responsabilità di cui al numero 5.6 (responsabilità dell’operatore), le azioni di risarcimento fondate sulla presente legge sono di competenza dei tribunali civili cantonali. In determinati casi concreti è possibile che l’onere in termini di risorse non sia indifferente. Per il resto, il disegno non comporterà costi supplementari per i Cantoni o i Comuni. È tuttavia ipotizzabile che l’autorità di vigilanza si rivolga ai servizi cantonali competenti qualora necessiti di assistenza amministrativa nello svolgimento dei suoi compiti (v. Assistenza amministrativa, art. 53, n. 5.14).
6.3 Ripercussioni sull’economia
Attualmente in Svizzera operano circa 250 attori nel settore spaziale. Il campo di applicazione del disegno è tuttavia molto ristretto e riguarda solamente una minima parte di questi attori, in particolare gli operatori satellitari. Ad oggi, si tratta di meno di 10 aziende. I produttori e i fornitori di componenti o sottosistemi di oggetti spaziali e i fruitori di applicazioni spaziali non rientrano nel campo d’applicazione. Le ripercussioni sull’economia sono esigue. Per questo motivo si è dunque rinunciato a un esame approfondito.
Chi svolge operazioni spaziali deve richiedere un’autorizzazione, e dunque sostenere dei costi. Questi ultimi comprendono, oltre ai costi una tantum per l’ottenimento dell’autorizzazione, anche costi ricorrenti nel quadro della redazione di rapporti per consentire all’autorità competente di esercitare la sua attività di vigilanza nonché costi correnti derivanti dall’adempimento dell’obbligo di diligenza per l’intera durata dell’operazione spaziale. Il disegno introduce, per determinati casi, una responsabilità causale dell’operatore che, tendenzialmente, ne aumenta i rischi di responsabilità. Nel caso di operatori che svolgono operazioni ad alto rischio, l’impresa dovrà versare i premi per un’assicurazione di responsabilità civile al fine di coprire eventuali domande di risarcimento del danno nell’ambito del diritto civile oppure un diritto di regresso della Confederazione. Per i progetti complessi, nell’ambito della procedura di autorizzazione e di vigilanza possono essere svolti ulteriori accertamenti a carico del richiedente. Infine, qualora necessario, devono essere adottate misure organizzative adeguate, ad esempio per formare il personale. Non è possibile stimare in anticipo l’ammontare dei costi una tantum e dei costi ricorrenti a carico delle aziende, dato che questi ultimi dipendono fortemente dal tipo di operazione spaziale e dai rischi connessi. A titolo di esempio, l’autorizzazione per l’esercizio di un piccolo satellite di ricerca nell’orbita terrestre bassa sarà decisamente meno onerosa dell’autorizzazione per una costellazione di satelliti di grandi dimensioni, per una stazione spaziale o per un satellite geostazionario delle dimensioni di un camion. Di conseguenza, seppur nel rispetto dell’obiettivo della legge, il progetto prevede che l’autorità di vigilanza alleggerisca l’onere normativo degli operatori che svolgono attività che comportano rischi limitati.
L’attuale assenza di una regolamentazione può costituire un ostacolo allo sviluppo degli operatori satellitari in Svizzera e all’insediamento di nuove aziende: il fatto di non poter presentare un’autorizzazione per le loro operazioni spaziali rappresenta un handicap sempre maggiore. La nuova legge federale consentirà a questi soggetti di operare in un quadro normativo moderno e ben definito e sotto un’apposita vigilanza; un quadro giuridico al passo con i tempi può anche costituire un vantaggio commerciale. Con la nuova legge sulle operazioni spaziali la Svizzera diventa più attrattiva per l’insediamento di aziende spaziali innovative. In generale, il Consiglio federale parte dal presupposto che la regolamentazione proposta avrà un effetto positivo sulla Svizzera in quanto polo economico e dell’innovazione.
6.4 Ripercussioni sull’ambiente
In accordo con la Politica spaziale 2023 del Consiglio federale, il disegno rispetta la sostenibilità a lungo termine delle attività spaziali e la limitazione dell’inquinamento ambientale sulla Terra e nello spazio. La presenza sempre maggiore di detriti spaziali nell’orbita terrestre desta la preoccupazione del Consiglio federale. Oltre all’impegno a livello multilaterale, la legge deve contribuire a garantire l’accesso allo spazio per le generazioni future. Per ottenere un’autorizzazione allo svolgimento di operazioni spaziali costituisce dunque una premessa importante il fatto che l’operatore abbia adottato misure per preservare al meglio l’ambiente ed evitare il più possibile la produzione di detriti spaziali (art. 9 cpv. 1 lett. f). Nel quadro dell’applicazione del diritto dovranno inoltre essere stabiliti i criteri e gli standard da applicare per consentire l’adeguamento agli sviluppi giuridici, scientifici, tecnici e sociali del settore.
7 Aspetti giuridici
7.1 Costituzionalità
La legge federale proposta si fonda sull’articolo 87 Cost. secondo cui la legislazione sull’astronautica compete alla Confederazione. Finora, la vasta base di competenza sancita nella Costituzione federale del 1999 non è stata trasposta nelle disposizioni esecutive di diritto interno126. Con il presente disegno la situazione cambierà e ci si avvarrà della vasta competenza della Confederazione in materia di legislazione ed esecuzione nel settore spaziale.
7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Negli anni Sessanta e Settanta la Svizzera ha ratificato quattro dei cinque trattati internazionali dell’ONU sulle attività spaziali:
– Trattato del 27 gennaio 1967127 sulle norme per l’esplorazione e l’utilizzazione, da parte degli Stati, dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, ratificato dalla Svizzera il 18 dicembre 1969 ed entrato in vigore in Svizzera il medesimo giorno; il trattato è stato ratificato da 118 Stati;
– Accordo del 22 aprile 1968128 sul salvataggio e il ricupero dei cosmonauti nonché sulla restituzione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, ratificato dalla Svizzera il 18 dicembre 1969 ed entrato in vigore in Svizzera il medesimo giorno; l’accordo è stato ratificato da 100 Stati;
– Convenzione del 29 marzo 1972129 sulla responsabilità internazionale per danni cagionati da oggetti spaziali, ratificata dalla Svizzera il 22 gennaio 1974 ed entrata in vigore in Svizzera il medesimo giorno; l’accordo è stato ratificato da 100 Stati;
– Convenzione del 12 novembre 1974130 sull’immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, ratificata dalla Svizzera il 15 febbraio 1978 ed entrata in vigore in Svizzera il medesimo giorno; la convenzione è stata ratificata da 78 Stati.
La legge federale proposta adempie e precisa tre dei quattro impegni assunti. Le disposizioni dell’Accordo sul salvataggio e il ricupero dei cosmonauti nonché sulla restituzione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico sono immediatamente esecutive (self-executing131) e non devono quindi essere trasposte nel diritto nazionale. Il disegno traspone nel diritto nazionale gli obblighi dei trattati sullo spazio, in particolare l’obbligo di autorizzazione, la vigilanza e la gestione di un registro svizzero. Sebbene non sia un obbligo derivante dal diritto internazionale, l’introduzione di un regime nazionale di responsabilità è consentito. Per quanto riguarda le condizioni della responsabilità, la soluzione proposta ricalca quella della Convenzione sulla responsabilità. In aggiunta viene messa a disposizione una procedura nazionale per presentare una domanda di risarcimento del danno ai sensi della Convenzione (art. 28). La sostenibilità delle operazioni spaziali e la protezione dell’ambiente vengono invece integrate nelle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione (cfr. art. 9 cpv. 1 lett. f) e nella vigilanza. A tal proposito, per tenere in debita considerazione questi importanti aspetti, il Consiglio federale propone soluzioni che vanno oltre gli impegni internazionali della Svizzera. Tutte le modifiche e le integrazioni proposte sono altresì compatibili con gli impegni internazionali assunti dal nostro Paese.
Non rientrano invece in questi obblighi tutta una serie di strumenti non vincolanti a livello giuridico e di dichiarazioni politiche d’intenti in relazione alle operazioni spaziali (le cosiddette soft law), così come diverse norme tecniche (p. es. norme ISO). A titolo di esempio è possibile citare la risoluzione 62/10113 del 17 dicembre 2007132 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite sull’immatricolazione degli oggetti spaziali, le direttive del 21 giugno 2019133 della Commissione delle Nazioni Unite sull’uso pacifico dello spazio extra-atmosferico (Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, COPUOS) per la sostenibilità a lungo termine delle attività nello spazio, la Zero Debris Charter dell’ESA del 22 maggio 2024, gli ESA Space Debris Mitigation Requirements del 30 ottobre 2023134 e la norma ISO 24113:2023 Space systems — Space debris mitigation requirements del 3 maggio 2023135. Durante i lavori preliminari sono stati tenuti in considerazione questi e altri strumenti non vincolanti in materia di operazioni spaziali. Gli aspetti correlati dovranno essere concretizzati nell’applicazione del diritto. In particolare, occorrerà chiarire fino a che punto si intendono vincolare le operazioni spaziali svizzere al rispetto di questi strumenti di soft law e alle norme tecniche. Sono possibili diversi gradi di vincolo (v. sopra n. 5.2 nonché art. 11 cpv. 1 lett. d n. 2 e 3).
Le operazioni spaziali previste dal disegno di legge sono servizi di trasporto ai sensi dell’Accordo generale sugli scambi di servizi dell’OMC136 (GATS). La Svizzera non ha contratto impegni specifici per tali servizi nell’ambito del GATS, bensì nel quadro di diversi accordi di libero scambio. Il disegno contiene un obbligo di autorizzazione per fornire questi servizi e trasferirli a terzi, incluso il trasferimento a terzi all’estero e il rilevamento di operazioni estere: questo obbligo è in linea con la prassi normativa internazionale nel settore. In conformità con le disposizioni del GATS, i requisiti di autorizzazione possono essere riconosciuti unilateralmente. Il disegno non contiene né limitazioni quantitative di accesso al mercato né norme che potrebbero discriminare operatori spaziali esteri. Possono soddisfare i requisiti di autorizzazione anche società estere. L’ordinanza di esecuzione attuerà la procedura di autorizzazione conformemente ai relativi obblighi (cfr. art. VI GATS e le «Discipline sulla regolamentazione interna dei servizi»137). Il disegno è quindi conforme agli obblighi commerciali internazionali della Svizzera.
7.3 Forma dell’atto
Il progetto contiene importanti norme di diritto sull’esercizio delle operazioni spaziali che, conformemente all’articolo 164 capoverso 1 lettera a Cost. e all’articolo 22 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 2002138 sul Parlamento (LParl), sono emanate sotto forma di legge federale. In quanto tale, la legge è sottoposta a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. a Cost).
7.4 Subordinazione al freno alle spese
Il progetto non prevede disposizioni in materia di sussidi implicanti nuove sovvenzioni uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove sovvenzioni ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi. Non sottostà pertanto al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost).
7.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale
Nell’assegnazione e nell’adempimento dei compiti statali va osservato il principio della sussidiarietà (art. 5a Cost.). Secondo l’articolo 43a capoverso 1 Cost., la Confederazione assume unicamente i compiti che superano la capacità dei Cantoni o che esigono un disciplinamento uniforme da parte sua. Nel contempo, deve fare ricorso in modo moderato alle proprie competenze, lasciando ai Cantoni un margine sufficiente per l’adempimento dei loro compiti.
In base all’articolo 87 Cost. la Confederazione dispone di una vasta competenza legislativa nel settore spaziale, che nella dottrina viene qualificata a volte come esclusiva, a volte come concorrente. Questo aspetto ha tuttavia un’importanza marginale, dato che ad oggi nessun Cantone ha adottato una normativa in materia di operazioni spaziali. La vasta competenza di cui gode la Confederazione prevede la possibilità di delegare competenze ai Cantoni139, possibilità non contemplata dal disegno ma neppure da escludere in futuro. La vasta competenza federale include, oltre alla legislazione, anche l’esecuzione140.
La nuova legge rispetta inoltre i requisiti dell’equivalenza fiscale (art. 43a cpv. 2 e 3 Cost.).
7.6 Conformità alla legge sui sussidi
Il progetto non ha lo scopo di fornire aiuti finanziari o indennità a privati. La legge non prevede neppure agevolazioni finanziarie per attori privati, che potrebbero essere considerate sovvenzioni indirette.
7.7 Delega di competenze legislative
Le competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la Costituzione non lo escluda (art. 164 cpv. 2 Cost.). Secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost. vige in particolare il limite generale secondo cui tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale.
Alcune disposizioni del disegno prevedono la competenza del Consiglio federale di emanare disposizioni di esecuzione. Alla luce dell’articolo 164 capoversi 1 e 2 Cost. ciò è giustificato dato che, in tali casi, i principi sono disciplinati a livello di legge definendo così il quadro all’interno del quale deve muoversi la regolamentazione da parte del Consiglio federale. Inoltre, è sensato prevedere la competenza del Consiglio federale di emanare disposizioni di esecuzione in tutti i casi in cui sarà necessario un rapido adeguamento ai nuovi sviluppi tecnologici e a un’eventuale armonizzazione internazionale. Le norme che comportano un elevato onere di concretizzazione devono essere disciplinate a livello di ordinanza. Sono previste deleghe nei seguenti articoli:
− articolo 7 capoverso 2: il Consiglio federale può stabilire requisiti minimi per l’utilizzo di oggetti spaziali al fine di prevenire danni alle persone e alle cose, evitare l’inquinamento ambientale sulla Terra e nello spazio e salvaguardare gli interessi pubblici nazionali;
− articolo 9 capoverso 2: in relazione alle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione, il Consiglio federale stabilisce, tenendo conto dei rischi legati alle operazioni spaziali previste, i requisiti che le prove da fornire devono soddisfare e il momento della procedura in cui devono essere fornite tali prove;
− articolo 15 capoverso 1 lettera e: il Consiglio federale può stabilire altri fatti da notificare all’autorità di vigilanza;
− articolo 20: il Consiglio federale stabilisce quali fatti devono essere notificati o comprovati all’autorità di vigilanza da parte delle aziende che svolgono operazioni spaziali in base a un’autorizzazione estera e hanno sede in Svizzera;
− articolo 27: il Consiglio federale è incaricato di determinare la somma assicurata minima;
− articolo 30: il Consiglio federale designa l’autorità di vigilanza;
− articolo 40 capoversi 1 e 2: norma che stabilisce quali disposizioni della LOS si applicano anche alle unità amministrative militari;
− articolo 43 capoverso 3: norma su eventuali altre informazioni da inserire nel registro spaziale svizzero;
− articolo 45: il Consiglio federale stabilisce le voci del registro accessibili al pubblico e le modalità di consultazione del registro;
− articolo 47: norma sulle aliquote degli emolumenti;
− articolo 56 capoverso 1: nel quadro delle disposizioni transitorie, il Consiglio federale definisce le informazioni relative alle operazioni spaziali in corso che devono essere comunicate all’autorità di vigilanza.
7.8 Protezione dei dati
I dati destinati a essere trattati dall’autorità di vigilanza riguardano prevalentemente persone giuridiche. Il trattamento dei dati di persone giuridiche non è più disciplinato dalla LPD totalmente riveduta, bensì dagli articoli 57h–57t LOGA. Nell’ambito delle procedure di autorizzazione e nell’esercizio dei propri compiti, l’autorità di vigilanza può anche essere chiamata a trattare e comunicare dati degni di particolare protezione. Può trattarsi segnatamente di dati concernenti persone giuridiche ai sensi della LOGA (dati relativi a segreti professionali, d’affari o di fabbricazione), così come di dati personali soggetti alla LPD (dati concernenti la salute). L’articolo 51 crea le basi legali formali necessarie a tale scopo.
Elenco delle abbreviazioni
ADR | active debris removal |
AFF | Amministrazione federale delle finanze (DFF) |
AMSAT-HB | Amateurfunkverein Schweiz |
ARIS | Akademische Raumfahrt Initiative Schweiz |
armasuisse | Ufficio federale dell’armamento |
ASDA/SVLR | Association Suisse de Droit Aérien et Spatial / Schweizerische Vereinigung für Luft- und Raumrecht |
CFQS | Commissione federale per le questioni spaziali |
DATEC | Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni |
DDIP | Direzione del diritto internazionale pubblico (DFAE) |
DDPS | Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport |
DEFR | Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca |
DFAE | Dipartimento federale degli affari esteri |
DFF | Dipartimento federale delle finanze |
DPS | Divisione Prosperità e sostenibilità (DFAE) |
DSI | Divisione Sicurezza internazionale (DFAE) |
ESA | Agenzia spaziale europea |
EUMETSAT | Organizzazione europea per l’utilizzo dei satelliti meteorologici |
IKAR | Comitato di coordinamento interdipartimentale per le questioni spaziali |
IOS | in-orbit-servicing |
LOS | Legge sulle operazioni spaziali |
ONU | Organizzazione delle Nazioni Unite |
PLR | PLR. I liberali radicali |
PS | Partito socialista svizzero |
SECO | Segreteria di Stato dell’economia (DEFR) |
SEFRI | Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (DEFR) |
SEPOS | Segreteria di Stato della politica di sicurezza (DDPS) |
SG | Segreteria generale |
SSLF | Swiss Space Law Forum |
UFAC | Ufficio federale dell’aviazione civile (DATEC) |
UFAM | Ufficio federale dell’ambiente (DATEC) |
UFCOM | Ufficio federale delle comunicazioni (DATEC) |
UFPP | Ufficio federale della protezione della popolazione (DDPS) |
UNOOSA | Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari dello spazio extra-atmosferico (United Nations Office for Outer Space Affairs) |
USTRA | Ufficio federale delle strade (DATEC) |