Lexipedia
HomeNewsEsploraRepertorio
Condizioni d’usoPrivacyAssistenza
Accedi

Messaggio concernente l’approvazione dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Mercosur

BBl 2026 766 · Foglio federale

Del 27 mar 2026

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bbl-ff-ff/2026-766/it/messaggio-concernente-l-approvazione-dell-accordo-di-libero-scambio-tra-gli-stati-dell-aels-e-il-mercosur

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Foglio federale
Fonte

Oggetto parlamentare: Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Mercosur. Approvazione (26.033)

FF 2026 766

Messaggio concernente l’approvazione dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Mercosur

1 Situazione iniziale

1.1 Contesto di politica estera

Il compito principale della politica economica esterna della Svizzera consiste nel creare condizioni di accesso il più possibile stabili, prevedibili, prive di ostacoli e non discriminatorie al maggior numero possibile di mercati esteri. Per migliorare l’accesso della Svizzera a questi mercati, la conclusione di accordi di libero scambio (ALS) con Paesi al di fuori dell’Unione europea (UE) è uno dei tre principali pilastri della nostra politica economica esterna, insieme all’appartenenza all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e agli accordi bilaterali con l’UE. Questo approccio è più che mai importante alla luce delle tendenze protezionistiche nel commercio globale, che rappresentano una grande sfida per la politica estera del nostro Paese. Oltre all’Accordo del 22 luglio 19721 con la Comunità economica europea e alla Convenzione del 4 gennaio 19602 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS), la Svizzera dispone attualmente di 39 ALS sottoscritti con 49 partner. Ai 35 ALS conclusi nel quadro dell’AELS3 si aggiungono quattro accordi bilaterali con le Isole Färöer4, il Giappone5, la Cina6 e il Regno Unito7.

La conclusione del presente ALS tra gli Stati dell’AELS e il Mercosur migliora la competitività delle imprese svizzere su questo mercato e riduce il rischio di discriminazioni nei confronti di altri Paesi che hanno già un tale accordo, come Israele, l’Egitto, gli Stati dell’Unione doganale dell’Africa australe o l’India. In tal modo la Svizzera non si trova inoltre svantaggiata rispetto a Stati terzi che hanno stipulato un ALS bilaterale con singoli Stati del Mercosur (p. es. Cile, Messico e Singapore con l’Uruguay, oppure Cile ed Emirati Arabi Uniti con il Brasile) e si assicura inoltre almeno per un certo periodo un vantaggio competitivo rispetto al Regno Unito e agli Stati Uniti, che non hanno un ALS con il Mercosur. Nel complesso, l’Accordo garantisce un ampio accesso al mercato e migliora le condizioni quadro giuridiche per le imprese svizzere.

1.2 Situazione economica e politica, nonché di politica economica esterna del Mercosur

1.2.1 Mercosur

Il «Mercado Común del Sur» (Mercosur), fondato nel 1991 da Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay, comprende un mercato di 280 milioni di consumatori ed è concepito come un’unione doganale. Il Venezuela vi ha aderito nel 2012, ma è stato sospeso nel 2016 a causa dei regressi democratici ed economici. La Bolivia è stata ammessa come sesto membro a pieno titolo nel 2023, ma il processo per l’attuazione formale a livello nazionale non è ancora stato completato. Bolivia e Venezuela non fanno parte dell’Accordo con l’AELS.

L’obiettivo del Mercosur è l’integrazione economica attraverso l’eliminazione degli ostacoli agli scambi intraregionali e l’introduzione di una tariffa doganale esterna comune. L’aliquota media della nazione più favorita applicata è di circa il 12 per cento. Nonostante la liberalizzazione formale degli scambi, sussistono ancora numerosi ostacoli tariffari e non tariffari all’interno del blocco, come deroghe alla tariffa doganale esterna comune, misure protettive nazionali e ostacoli di natura doganale.

Sebbene il commercio intraregionale sia inizialmente aumentato in modo significativo, a dominare è il commercio con Stati terzi. La Cina è il più importante partner commerciale esterno del Mercosur in generale, soprattutto per il Brasile (circa il 30 % delle esportazioni) e l’Uruguay, seguita dall’UE e dagli USA. Come blocco commerciale, finora il Mercosur ha concluso solo pochi accordi commerciali con Paesi terzi, tra cui Israele, l’Egitto, l’Unione doganale dell’Africa australe e, in misura ridotta, con l’India. Un accordo commerciale con Singapore è stato firmato nel dicembre 2023 ed è attualmente in attesa di ratifica; l’accordo firmato con la Palestina è stato finora ratificato solo dal Brasile. Il Mercosur ha inoltre concluso accordi economici complementari («Economic Complementarity Agreements») con Paesi della regione (Cile, Colombia, Cuba, Panama e Perù) per promuovere l’integrazione economica regionale, compreso il miglioramento delle condizioni per gli scambi di merci e servizi. Oltre all’Accordo con l’AELS, rappresenta una svolta significativa anche quello con l’UE, concluso dopo 25 anni di negoziati. Nonostante la sua struttura di unione doganale, che prevede negoziati congiunti sul commercio estero, i singoli Stati membri perseguono sempre più spesso politiche commerciali indipendenti: l’Uruguay ha concluso, ade esempio, accordi commerciali bilaterali con Cile, Messico e Singapore; il Brasile ha firmato accordi simili con Cile ed Emirati Arabi Uniti.

1.2.2 Brasile

Con una superficie di 8 515 770 km2 e una popolazione di 216,4 milioni di abitanti (2024), il Brasile è grande più di 200 volte la Svizzera; è membro dell’OMC dal 1995 ed è l’ottava economia del mondo in ordine di grandezza, la più grande dell’America Latina.

Il 1° gennaio 2023, Luiz Inácio Lula da Silva («Lula») del partito dei lavoratori («Partido dos Trabalhadores») ha assunto la presidenza del Brasile per la terza volta (Lula I: 2003–2007; Lula II: 2007–2011), dopo essere stato in carcere in seguito allo scandalo di corruzione Lava Jato. La priorità di Lula è la lotta alla povertà e alla fame e la sua politica economica adotta un approccio più pragmatico e moderato rispetto ai precedenti governi del partito dei lavoratori. Fino ad oggi, anche senza una propria maggioranza il governo Lula III è riuscito in parte a formare le alleanze necessarie nel senato brasiliano («Congresso Nacional»), anche con la destra conservatrice, per far passare un programma economico. Gli aspetti sociali e ambientali sono tornati ad avere un peso maggiore nella politica economica di Lula rispetto al suo predecessore Bolsonaro, sotto il quale avevano chiaramente perso slancio le riforme avviate dall’ex presidente Temer nel 2016. L’agenda ambientale e climatica è diventata parte centrale della politica economica e sono stati registrati successi come la riduzione del tasso di deforestazione in Amazzonia. Il più importante traguardo di politica economica del terzo mandato di Lula è la riforma fiscale globale, a conclusione di oltre 30 anni di dibattiti. La riforma prevede la sostituzione delle cinque imposte attuali con un sistema di imposta sul valore aggiunto duale con una componente a livello federale e una a livello regionale. In tal modo il governo mira a ridurre significativamente l’onere amministrativo sul settore produttivo. L’attuazione inizierà gradualmente dal 2026 e si prevede che la fase di transizione si concluderà entro il 2033. Rispetto agli altri Paesi della regione, il Brasile ha tradizionalmente perseguito una politica commerciale più protezionistica, volta a proteggere l’industria nazionale.

Nel 2024 il 68,8 per cento della produzione economica del prodotto interno lordo (PIL) è stato generato dal settore dei servizi, mentre l’industria e l’agricoltura rappresentavano rispettivamente il 24,7 per cento e il 6,5 per cento. Sempre nello stesso anno, il Brasile ha registrato una crescita economica del 3,4 per cento e un’inflazione relativamente bassa (4,8 %); il tasso di disoccupazione del 5,6 per cento (settembre 2025) è risultato il più basso dal 2014. Nonostante un leggero calo su base annua, il Brasile ha raggiunto una sostanziale eccedenza delle esportazioni nel 2024 e per il 2025 il Fondo monetario internazionale (FMI) prevede una crescita economica del 2,4 per cento. Il Paese è un candidato ufficiale all’adesione all’OCSE dal 2022, un passo che dovrebbe avviare riforme in settori quali la competitività, il clima degli investimenti, la governance e la sostenibilità, dando così slancio allo sviluppo economico e all’integrazione nelle catene globali del valore.

1.2.3 Argentina

Con una superficie di 2 780 400 km2 e una popolazione di 46,6 milioni di abitanti (2024), l’Argentina è grande quasi 67 volte la Svizzera; è membro dell’OMC dal 1995 ed è la terza economia più grande dell’America Latina, dopo Brasile e Messico.

Il presidente Javier Milei è entrato in carica alla fine del 2023 con la promessa di aiutare il Paese a superare la profonda crisi economica e di combattere la corruzione. Attraverso una politica monetaria restrittiva, tagli alla spesa e riforme economiche strutturali, è stato possibile evitare l’iperinflazione, stabilizzare le finanze statali ed eliminare ostacoli agli scambi e controlli dei flussi di capitale. Nell’aprile 2025 è stato approvato anche un prestito del FMI per stabilizzare la riserva valutaria e sostenere il consolidamento fiscale. Dopo una recessione nel 2024 ci si attende una crescita del 4–5 per cento nel 2025. Ciononostante l’auspicata grande crescita economica non si è ancora avverata, presumibilmente anche per il fatto che il governo ha tagliato radicalmente la spesa pubblica per risanare il bilancio, compresi gli investimenti pubblici e le prestazioni sociali, da cui è risultato un crollo dei consumi. Dopo aver perso le elezioni nella provincia più popolosa di Buenos Aires a inizio settembre 2025, a fine ottobre 2025, grazie anche al sostegno del governo statunitense volto a rafforzare il debole peso argentino, il partito di governo «La Libertad Avanza» è riuscito ad affermarsi come seconda forza politica nel Legislativo argentino («Congreso Nacional»). Questo traguardo rafforza la posizione di partenza del governo per affrontare le riforme strutturali nel mercato del lavoro e nel settore fiscale.

Nel 2024 il 52 per cento del PIL è stato generato dal settore dei servizi, mentre l’industria e il settore primario rappresentavano rispettivamente il 21,6 per cento e il 9,3 per cento. L’Argentina è uno dei maggiori esportatori di prodotti agricoli al mondo e possiede anche importanti giacimenti di risorse minerarie, tra cui i più grandi depositi di litio al mondo. Dispone inoltre di una base industriale diversificata, manodopera altamente qualificata e alcune interessanti aziende attive nel settore dell’economia digitale. Tuttavia la storia economica è caratterizzata da problemi economici, crisi del debito pubblico e cicli «boom-and bust» ricorrenti. Il Paese è un candidato all’adesione all’OCSE dal 2017; il processo era stato sospeso ed è stato riavviato nel 2023 dall’attuale amministrazione. Il processo in corso di avvicinamento agli standard dell’OCSE potrebbe contribuire a rafforzare le condizioni quadro istituzionali e a favorire lo sviluppo economico nel lungo periodo.

1.2.4 Uruguay

Membro dell’OMC dal 1995, l’Uruguay è un’economia più stabile rispetto agli altri Stati dell’America Latina. Per il 2025 il FMI prevede una crescita del 2,8 per cento. L’Uruguay ha una popolazione relativamente piccola (3,44 mio. di abitanti) e il PIL pro capite più alto (71 000 USD) rispetto agli altri tre Stati del Mercosur. Nel 2024 il 66,4 per cento del PIL è stato generato dal settore dei servizi, la quota più alta registrata negli Stati del Mercosur, mentre l’industria e il settore primario rappresentavano rispettivamente il 9,5 per cento e il 5,8 per cento. L’Uruguay persegue una politica commerciale aperta e pragmatica rispetto agli altri Stati del Mercosur, concentrandosi fortemente sulla diversificazione delle relazioni economiche e posizionandosi come un partner affidabile e orientato alle riforme nel commercio internazionale.

1.2.5 Paraguay

Grazie ai buoni risultati nel commercio estero e al grande potenziale di sviluppo, il Paraguay è una delle economie in più rapida crescita dell’America Latina ed è membro dell’OMC dal 1995. Per il 2025 il FMI prevede una crescita del 3,8 per cento. La popolazione comprende circa 6 milioni di abitanti, ma il Paese presenta un PIL pro capite relativamente basso (6600 USD). Nel 2024 il 47,5 per cento del PIL è stato generato dal settore dei servizi, la quota più bassa registrata negli Stati del Mercosur. L’industria e il settore primario rappresentavano rispettivamente il 33,5 per cento e l’11,4 per cento, la quota invece più alta registrata nel blocco.

1.3 Relazioni e accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati del Mercosur

1.3.1 Brasile

Le relazioni bilaterali tra la Svizzera e il Brasile sono eccellenti e diversificate e si sono notevolmente intensificate dopo il ritorno del presidente Lula nel 2023. Si basano su una fitta rete di dialoghi istituzionalizzati e di contatti ad alto livello: dal 2023 si sono svolti 15 incontri tra i membri del Consiglio federale e i loro omologhi brasiliani e due a livello presidenziale. Oggi la Svizzera e il Brasile intrattengono regolari dialoghi bilaterali nei settori della politica, dell’economia, della scienza, dei diritti umani e della proprietà intellettuale, nonché dialoghi ad hoc su temi quali la lotta alla corruzione, l’assistenza legale, la migrazione e la cooperazione multilaterale.

Le relazioni diplomatiche hanno una lunga tradizione. Nel corso dell’emigrazione di cittadini svizzeri in America Latina durante il XIX secolo, furono fondate città come Nova Friburgo. Dopo l’Argentina, il Brasile è ancora oggi uno dei Paesi latinoamericani con il maggior numero di cittadini svizzeri residenti (13 600). Nel 2027 i due Paesi celebreranno i 120 anni di relazioni diplomatiche. Oltre all’ambasciata a Brasília, la Svizzera dispone di consolati generali a San Paolo e Rio de Janeiro, nove consolati onorari, uno Swiss Business Hub (2004), rappresentanze di enti come Svizzera Turismo (2004), Swissnex (2014) e Pro Helvetia (2021) nonché due scuole svizzere. Questa rete è completata dalla camera di commercio Svizzera-Brasile (1945). Nel settore della scienza e dell’innovazione, il Brasile è il principale partner della Svizzera in America latina.

La cooperazione nel settore della sostenibilità è molto solida. Oltre agli otto milioni di franchi (2022–2026) destinati al fondo multidonatori per la bioeconomia e la gestione forestale («Amazon Bioeconomy and Forests Management Multi-Donor Trust Fund») della Banca interamericana di sviluppo (IDB), nel periodo 2025–2028 la Svizzera contribuisce per la seconda volta con cinque milioni di franchi al Fondo per l’Amazzonia. Altre iniziative riguardano la gestione delle risorse idriche (programmi SIRWASH) e l’agricoltura sostenibile (produzione di soia e carne nello stato di Tocantins). La Svizzera valuta inoltre progetti di cooperazione nuovi ed esistenti con l’obiettivo di promuovere buone condizioni di lavoro. In vista della COP30 di Belém la Svizzera ha sostenuto il programma «Road to Belém» volto a promuovere la sostenibilità. A novembre 2025, durante la COP30, è stato firmato un memorandum d’intesa bilaterale ai sensi dell’articolo 6 dell’Accordo di Parigi sul clima.

Per quanto riguarda i diritti umani, dal 2017 è in corso un dialogo regolare che fa della Svizzera uno dei pochi Paesi partner del Brasile in questo ambito. Il sesto incontro (2024) ha riguardato la libertà di espressione e la lotta alla disinformazione. La Svizzera sostiene inoltre un progetto di formazione dei difensori dei diritti umani dal 2024 al 2026. Nel 2022 il Brasile ha adottato due raccomandazioni svizzere (sull’ambiente e sulle popolazioni indigene) all’interno del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite. Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), e in particolare la Segreteria di stato dell’economia (SECO), valuta inoltre la possibilità di promuovere il dialogo con il Brasile su questioni legate al lavoro e all’occupazione istituendo un dialogo tripartito ad alto livello, un approccio già adottato con altri singoli partner di libero scambio.

Con il Brasile la Svizzera ha stipulato un Accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale (20198), una Convenzione per evitare le doppie imposizioni (20219), una Convenzione di sicurezza sociale (201910), un Accordo concernente la cooperazione scientifica e tecnologica (201211) e un Accordo concernente il traffico aereo di linea (202112).

1.3.2 Argentina

Le relazioni bilaterali tra Svizzera e Argentina sono sempre state intense e diversificate. Nel 1834 la Svizzera ha aperto un consolato a Buenos Aires, che è stato trasformato in consolato generale nel 1876 e in legazione nel 1891. Negli anni Sessanta la Svizzera ha assunto mandati di potenza protettrice per l’Argentina in Venezuela e a Cuba e, dal 1982 al 1990, per il Regno Unito rispetto all’Argentina durante e dopo la guerra delle Falkland/Malvinas.

Alla fine del XIX secolo numerosi svizzeri emigrarono in Argentina – soprattutto dal Ticino e dal Vallese – e vi fondarono diversi villaggi. Oggi il Paese ospita la più grande comunità svizzera dell’America Latina, composta da circa 15 000 persone, il 90 per cento circa delle quali con la doppia cittadinanza. Oltre 40 associazioni svizzere mantengono e promuovono il patrimonio culturale svizzero nel Paese latinoamericano.

Nell’ambito dei diritti umani, per molto tempo vi è stata una stretta collaborazione, soprattutto a livello multilaterale. Attualmente questi temi non sono tuttavia una priorità per l’amministrazione Milei. In occasione dell’esame periodico universale (EPU) del 2023 presso il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, la Svizzera ha raccomandato misure in merito a riforme giudiziarie, alla lotta al femminicidio e alla protezione delle comunità indigene, che sono state adottate dall’amministrazione precedente.

Da molti anni esiste con l’Argentina una collaborazione scientifica dinamica. Un memorandum d’intesa firmato dal Fondo nazionale svizzero nel 2016 ha reso possibili dieci progetti pilota e tra il 2018 e il 2023 ha generato un totale di 138 progetti con partecipazione argentina: questo dato colloca l’Argentina al 30° posto a livello mondiale e al secondo posto in America Latina tra i Paesi partner. Questa collaborazione è inoltre completata da 13 progetti presso l’Università di San Gallo (2021–2024). Oltre al Cile, l’Argentina è l’unico Paese della regione con cui la Svizzera ha concluso un accordo bilaterale sullo scambio di tirocinanti, anche se non è ancora stato reso operativo.

Con l’Argentina la Svizzera ha già stipulato un Accordo di commercio e di pagamenti (195713), un Accordo sulla protezione degli investimenti (199214) e un Accordo contro la doppia imposizione (201515). Nel 2024 è stata firmata una Convenzione di sicurezza sociale.16

1.3.3 Uruguay

Svizzera e Uruguay intrattengono da lunga data strette relazioni. La Svizzera nominò il suo primo viceconsole a Montevideo già nel 1859, a cui seguì l’istituzione di un consolato nel 1864. Durante la Prima guerra mondiale la Svizzera rappresentò gli interessi dell’Impero germanico in Uruguay e viceversa. Nel 1947 venne aperta l’attuale ambasciata a Montevideo; dal 2012 i servizi consolari vengono invece forniti dall’ambasciata svizzera a Buenos Aires.

Dalla fine del XIX secolo l’Uruguay è stato spesso definito «la Svizzera dell’America del Sud»: un riferimento alle istituzioni stabili, alle piccole dimensioni e ad alcune forme di democrazia diretta. Per le sue riforme all’inizio del XX secolo, il presidente José Batlle y Ordóñez si ispirò alla Costituzione federale svizzera, di cui la Costituzione uruguaiana del 1919 adottò numerosi elementi.

Il Paese era inoltre una delle mete preferite dagli emigranti svizzeri: negli anni 1861–1862 contadini provenienti da diversi Cantoni fondarono la colonia di Nueva Helvecia, una città che oggi conta circa 12 000 abitanti e in cui l’eredità svizzera è ancora visibile. Il numero di persone in Uruguay che si identificano con la Svizzera supera notevolmente il numero di cittadini svizzeri effettivi.

Entrambi i Paesi si adoperano attivamente per rafforzare il multilateralismo, in particolare nell’ambito delle Nazioni Unite e dell’OMC. L’Uruguay è anche membro dell’iniziativa plurilaterale Future of Trade and Investment Partnership, una piattaforma di cooperazione istituita dalla Svizzera che riunisce economie aperte di piccole e medie dimensioni con un chiaro interesse per un commercio basato su regole.

Dal 2022 Svizzera e Uruguay dispongono di un accordo bilaterale basato sull’articolo 6 dell’Accordo di Parigi sul clima17, ma non è ancora stato approvato alcun progetto specifico nell’ambito di questo accordo.

Con l’Uruguay la Svizzera ha già stipulato un Accordo sulla protezione degli investimenti (199118), un Accordo per evitare le doppie imposizioni (201119), una Convenzione di sicurezza sociale (201520) e un Accordo concernente il traffico aereo di linea (201821).

1.3.4 Paraguay

La Svizzera e il Paraguay intrattengono relazioni diplomatiche dal 1892. Già nel 1887 la Svizzera aprì un consolato ad Asunción, il quale venne trasformato in ambasciata nel 1968, chiusa poi nel 2015. Da allora gli interessi diplomatici della Svizzera sono gestiti dall’Ambasciata di Montevideo, mentre i servizi consolari dall’Ambasciata di Buenos Aires. Dal 2024, quando il Paraguay ha chiuso l’Ambasciata di Berna, i suoi interessi diplomatici e consolari in Svizzera sono rappresentati dall’Ambasciata di Parigi.

Due ex capi di Stato paraguaiani avevano radici svizzere: Eduardo Schaerer (1912–1916), figlio di un argoviese, e José Patricio Guggiari (1928–1932), discendente di una famiglia ticinese.

La Svizzera e il Paraguay intrattengono buone relazioni a livello multilaterale, in particolare nel campo dei diritti umani. Entrambi i Paesi si adoperano attivamente per rafforzare il multilateralismo, in particolare nell’ambito delle Nazioni Unite e dell’OMC. Il Paraguay è il membro più recente dell’iniziativa plurilaterale «Future of Trade and Investment Partnership» e, insieme alla Svizzera e ad altre economie di piccole e medie dimensioni, si adopera a favore di un commercio libero e basato su regole.

Con il Paraguay la Svizzera ha già stipulato un Accordo commerciale (196922), un Accordo di cooperazione tecnica e scientifica (197123), un Accordo concernente il traffico aereo di linea (198724) e un Accordo concernente la tutela degli investimenti (199225).

1.4 Commercio e investimenti tra la Svizzera e gli Stati del Mercosur

1.4.1 Mercosur

Le relazioni commerciali tra la Svizzera e gli Stati del Mercosur seguono uno schema chiaro: la Svizzera esporta principalmente prodotti industriali di alta qualità e prodotti chimico-farmaceutici, mentre le importazioni consistono principalmente in materie prime e prodotti agricoli. Il Brasile è il partner commerciale più importante, seguito dall’Argentina. Il commercio bilaterale tra Svizzera e Brasile rappresenta quasi un quarto (23 %) del commercio tra Svizzera e America Latina e questo Paese è il mercato di sbocco più importante per le esportazioni svizzere nella regione (+11,5 % nel 2024). Fatta eccezione per l’Argentina, la bilancia commerciale della Svizzera con questi Paesi è positiva, grazie soprattutto alle forti esportazioni verso il Brasile. I partner più piccoli come il Paraguay contribuiscono poco al volume degli scambi, ma seguono sostanzialmente lo stesso schema commerciale. Nel 2024 il volume degli scambi bilaterali (compreso l’oro) ammontava a 7,2 miliardi di franchi, mentre le esportazioni svizzere rappresentavano circa 4 miliardi di franchi. Anche gli investimenti svizzeri nei Paesi del Mercosur sono considerevoli e ammontano a 21,2 miliardi di franchi con 107 370 posti di lavoro generati da aziende svizzere.

1.4.2 Brasile

Con un volume degli scambi bilaterali pari a 4,8 miliardi di franchi (2024, «totale 2»), il Brasile è il più importante partner commerciale della Svizzera in America Latina. Il commercio bilaterale tra Svizzera e Brasile rappresenta quasi un quarto (23 %) del commercio tra Svizzera e America Latina. Questo Paese è il mercato di sbocco più importante per le esportazioni svizzere nella regione, che nel 2024 ammontavano a 3,1 miliardi di franchi, registrando un incremento dell’11,5 per cento. A differenza di quasi tutti gli altri mercati della regione, la Svizzera registra un surplus commerciale con il Brasile, le cui importazioni in Svizzera ammontano a circa 1,6 miliardi di franchi. I prodotti chimici e farmaceutici rappresentano la principale merce di esportazione della Svizzera verso il Brasile (78,4 % di tutte le esportazioni), a cui si aggiungono macchinari ed elettronica, strumenti di precisione, orologi e gioielli, prodotti agricoli e forestali, prodotti della pesca e metalli. La merce più importante per l’economia svizzera importata dal Brasile sono i metalli preziosi, che rappresentano quasi i due terzi delle importazioni da questo Paese (59,4 %), seguiti da prodotti agricoli e forestali. Le importazioni dal Brasile alla voce «totale 1», esclusi l’oro e i metalli preziosi, sono invece significativamente inferiori (634 mio. di fr.). Negli scambi di servizi, il Brasile è il 19° partner più importante della Svizzera. Il volume degli scambi ammonta a 2,6 miliardi di franchi ed è chiaramente dominato dalle esportazioni svizzere; dal 2015 gli scambi bilaterali di servizi sono cresciuti in media dell’8,6 per cento all’anno.

Gli investimenti diretti svizzeri in Brasile segnano una tendenza positiva e alla fine del 2023 ammontavano a 15,4 miliardi di franchi: la Svizzera è dunque il terzo investitore in Brasile (2024) e le aziende elvetiche impiegano 93 508 persone nel Paese.

1.4.3 Argentina

Con un volume di scambi bilaterali pari a 2,3 miliardi di franchi (2024), l’Argentina è il quarto partner commerciale della Svizzera e il terzo mercato di sbocco per le esportazioni nella regione. Nell’ultimo decennio le esportazioni elvetiche sono aumentate in modo significativo, passando da 455 milioni di franchi (2011) a 720 milioni di franchi (2024). Nonostante una diminuzione di un terzo durante la pandemia, in particolare a causa di un crollo di quasi il 40 per cento delle esportazioni argentine di metalli preziosi verso la Svizzera, il volume degli scambi è nel frattempo tornato pressoché al livello iniziale. La bilancia commerciale della Svizzera con l’Argentina è negativa a causa dell’elevato livello di importazioni di oro. Il volume degli scambi segue uno schema tipico delle relazioni economiche bilaterali tra la Svizzera e i Paesi sudamericani: la Svizzera esporta soprattutto prodotti chimici e farmaceutici (82 %) e, in misura molto minore, orologi e macchinari. In compenso, oltre ad alcuni prodotti agricoli, importa soprattutto oro (oltre il 94 %), che poi viene raffinato in Svizzera.

La Svizzera ha investito 3 miliardi di franchi e creato circa 11 500 posti di lavoro in Argentina e rappresenta così uno dei suoi principali partner d’investimento.

1.4.4 Uruguay

Con un volume di scambi bilaterali pari a 177 milioni di franchi nel 2024, l’Uruguay è il dodicesimo partner commerciale della Svizzera in America Latina per importanza. Gli scambi commerciali con questo Paese si situano a un livello basso, ma stabile. Anche nel 2022 non è stato possibile tornare al volume degli scambi bilaterali antecedente alla pandemia. Le esportazioni dalla Svizzera consistono principalmente in prodotti chimico-farmaceutici (73 %), mentre le importazioni sono costituite principalmente da prodotti agricoli e forestali (85 %).

Alla fine del 2023 gli investimenti svizzeri in Uruguay ammontavano a 2,6 miliardi di franchi, un valore cinque volte superiore rispetto a quello registrato nel 2010. Numerose aziende svizzere hanno stabilito sedi regionali e beneficiano delle condizioni favorevoli in varie aree di libero scambio. Questi fattori si riflettono anche nel numero crescente di posti di lavoro creati, che nel 2024 ammontavano a 1180. L’Uruguay si colloca quindi al quinto posto in termini di volume di investimenti diretti svizzeri in America Latina, ma solo al 14° posto per quanto riguarda il numero di persone impiegate.

1.4.5 Paraguay

Con un volume di scambi bilaterali pari a 42,8 milioni di franchi nel 2024, il Paraguay rappresenta un piccolo partner economico in America Latina. Dal 2011 il commercio bilaterale si situa a un livello moderato, oscillando tra i 20 e i 30 milioni di franchi, anche se nel 2024 è aumentato di nuovo di circa il 10 per cento. Le imprese elvetiche esportano soprattutto prodotti chimici e farmaceutici (41,7 %), strumenti di precisione (24,4 %) e macchinari (13 %), mentre la Svizzera importa quasi esclusivamente prodotti agricoli (89,6 %).

Le imprese elvetiche effettuano importanti investimenti diretti in Paraguay, pari a circa 170 milioni di dollari statunitensi (2023). La Svizzera rientra quindi tra i principali investitori in questo Paese. In totale gli investimenti svizzeri generano più di 1000 posti di lavoro in Paraguay.

1.5 Alternative esaminate

Secondo la clausola della nazione più favorita (NPF) prevista dall’articolo I dell’Accordo generale del 15 aprile 199426 sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1994), i Paesi membri non possono per principio discriminare i propri partner commerciali: qualsiasi vantaggio accordato a un Paese deve essere infatti esteso a tutti gli altri membri dell’OMC. L’articolo XXIV del GATT 1994 prevede tuttavia un’eccezione che consente ai membri, a determinate condizioni, di derogare al principio della NPF istituendo un’unione doganale o una zona di libero scambio. Per la Svizzera l’unico modo per beneficiare di condizioni concorrenziali paragonabili a quelle riservate ad altri partner preferenziali del Mercosur è quello di concludere un ALS.

L’alternativa sarebbe stata quella di rinunciare alla conclusione di un ALS, nel qual caso si sarebbe protratto il trattamento tariffario discriminatorio delle merci svizzere importate nel Mercosur rispetto a quelle di altri partner commerciali che beneficiano di concessioni tariffarie. Dato che anche l’UE ha concluso un ALS con il Mercosur nel 2024, ma non lo ha ancora ratificato, la rinuncia a concludere un ALS da parte della Svizzera avrebbe comportato il rischio di discriminazione del nostro Paese rispetto a questo importante concorrente sul mercato del Mercosur. La mancanza di un accordo con il Mercosur avrebbe anche significato rinunciare a una maggiore certezza del diritto per gli operatori economici svizzeri e a una più intensa cooperazione tra le autorità negli organismi previsti a tal fine.

1.6 Svolgimento e risultato dei negoziati

Nel 2000 gli Stati dell’AELS e il Mercosur avevano firmato una dichiarazione di cooperazione. A seguito di un processo esplorativo, nel 2017 hanno avviato negoziati in vista di un accordo di libero scambio. Nel 2019, in occasione del decimo ciclo di negoziati, le due parti hanno concluso i negoziati a livello di sostanza. Non è tuttavia stato possibile portare a termine il processo, anche a causa di vari cambiamenti politici e della pandemia di COVID-19. Nel 2024 i negoziati sono ricominciati, per poi intensificarsi nel 2025. Dopo un totale di quattordici cicli e numerosi altri incontri e contatti a livello tecnico, diplomatico e politico, i negoziati si sono conclusi il 2 luglio 2025. L’Accordo è stato firmato il 16 settembre 2025.

1.7 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

L’Accordo con il Mercosur rientra nell’obiettivo 3 («La Svizzera contribuisce allo sviluppo di un ordine economico mondiale basato su regole e garantisce alla sua economia l’accesso ai mercati internazionali»), contenuto nel messaggio del 24 gennaio 202427 e nel decreto federale del 6 giugno 202428 sul programma di legislatura 2023–2027. Il progetto è quindi conforme agli obiettivi della legislatura. L’ALS con il Mercosur è in linea con la strategia di politica economica esterna definita dal Consiglio federale negli anni 200429, 201130 e 202131.

2 Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione

Secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge del 18 marzo 200532 sulla consultazione (LCo), occorre indire una consultazione per la preparazione di trattati internazionali che sottostanno a referendum. Nel presente caso, conformemente all’articolo 3a capoverso 1 lettera b LCo, si è però deciso di rinunciare alla consultazione perché non vi era da attendersi nessuna nuova informazione (v. anche cap. 3). L’attuazione dell’Accordo non richiede adeguamenti legislativi e le posizioni delle cerchie interessate erano note.

3 Consultazione delle commissioni parlamentari, dei Cantoni e delle altre cerchie interessate

Il mandato dell’11 gennaio 2017 relativo ai negoziati con il Mercosur è stato sottoposto per consultazione alle Commissioni della politica estera (CPE) delle Camere federali, in conformità all’articolo 152 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 200233 sul Parlamento (LParl). Entrambe le CPE hanno preso atto del progetto di mandato del Consiglio federale e lo hanno approvato, la CPE-S il 20 marzo 2017 e la CPE-N il 13 aprile 2017. Le due CPE sono state informate a intervalli regolari sullo stato di avanzamento dei negoziati e hanno avuto la possibilità di pronunciarsi al riguardo. Lo stesso dicasi per i Cantoni. Durante i negoziati diverse delegazioni parlamentari hanno visitato gli Stati del Mercosur per informarsi, ad esempio, sulla situazione politica ed economica.

Le cerchie interessate della società civile, come le organizzazioni non governative (ONG) e le associazioni, sono state regolarmente informate sullo stato di avanzamento dei negoziati, in particolare nel quadro delle riunioni semestrali del Gruppo di collegamento commercio estero–ONG/ONG-Roundtable (oggi «Sounding Board economia esterna»). Hanno quindi avuto modo di porre domande ai negoziatori e di esprimere le proprie posizioni. I negoziatori hanno inoltre tenuto incontri ad hoc con i rappresentanti della società civile per approfondire temi quali la tutela dell’ambiente, i diritti delle popolazioni indigene e il commercio agricolo. Anche i Cantoni sono stati regolarmente informati sullo stato delle discussioni, verbalmente e per iscritto. Nel 2018 il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca ha organizzato un viaggio di studio negli Stati del Mercosur, a cui hanno partecipato vari rappresentanti di gruppi d’interesse provenienti dalla Svizzera. Questi canali hanno permesso di tener conto dei pareri dei Cantoni, del Parlamento e della società civile nella posizione assunta dalla Svizzera già durante i negoziati.

4 Punti essenziali dell’Accordo

4.1 Contenuto e valutazione

Con i suoi 29 allegati e due protocolli aggiuntivi, l’Accordo ha un campo di applicazione settoriale molto ampio. Contiene disposizioni in materia di:

  • – commercio di beni industriali, compresi il pesce e gli altri prodotti del mare;

  • – prodotti agricoli trasformati e non trasformati;

  • – regole d’origine;

  • – agevolazione degli scambi;

  • – misure di salvaguardia;

  • – ostacoli tecnici agli scambi;

  • – misure sanitarie e fitosanitarie;

  • – dialoghi;

  • – scambi di servizi;

  • – investimenti;

  • – protezione dei diritti di proprietà intellettuale;

  • – appalti pubblici;

  • – concorrenza;

  • – commercio e sviluppo sostenibile;

  • – risoluzione delle controversie.

Il presente ALS è un accordo preferenziale che in diversi settori, per quanto riguarda l’accesso ai mercati e la certezza del diritto, si spinge oltre il livello attualmente previsto dagli accordi dell’OMC. Per quanto riguarda gli interessi prioritari della Svizzera relativi agli scambi di merci, l’Accordo pone fine alla discriminazione del nostro Paese rispetto agli altri Stati che dispongono già di ALS con il blocco del Mercosur – come Israele, Egitto, Unione doganale dell’Africa australe o India – ma anche rispetto a Paesi con i quali singoli Stati membri del Mercosur hanno concluso ALS bilaterali, come l’Uruguay con Cile, Messico e Singapore o il Brasile con Cile ed Emirati Arabi Uniti. Consente inoltre di evitare che la Svizzera si trovi svantaggiata rispetto all’UE, che nel 2024 ha stipulato un ALS con gli Stati del Mercosur. Nel contempo la Svizzera si assicura almeno per un certo periodo un vantaggio competitivo rispetto al Regno Unito e agli Stati Uniti, che non hanno un ALS con il Mercosur.

L’Accordo con il Mercosur contribuisce a rafforzare la certezza del diritto in particolare nei settori dei servizi, degli investimenti e della proprietà intellettuale. Crea infine un quadro istituzionale per la cooperazione tra le autorità, permettendo loro di monitorare l’attuazione dell’Accordo, di svilupparlo e di risolvere eventuali problemi.

4.2 Versioni linguistiche dell’Accordo

La versione originale del presente Accordo è quella inglese. Il fatto di averlo concluso in questa lingua è in linea con la prassi costante pluriennale della Svizzera e con l’articolo 5 capoverso 1 lettera c dell’ordinanza del 4 giugno 201034 sulle lingue, compreso il relativo commento. L’inglese è anche la lingua di lavoro ufficiale dell’AELS. La negoziazione, la preparazione e la revisione di versioni originali dell’ALS nelle lingue ufficiali delle Parti avrebbero assorbito risorse sproporzionate vista la lunghezza dei rispettivi testi.

A causa della mancanza di una versione originale dell’Accordo in una delle lingue ufficiali svizzere, per la pubblicazione è necessaria una traduzione nelle tre lingue ufficiali, salvo per gli allegati e le appendici, dato che gli allegati contano diverse centinaia di pagine e contengono essenzialmente disposizioni di carattere tecnico. Secondo gli articoli 5 capoverso 1 lettera b e 13 capoverso 3 della legge del 18 giugno 200435 sulle pubblicazioni ufficiali (LPubb), la pubblicazione di tali testi può limitarsi al titolo, accompagnato da un rimando o dall’indicazione dell’ente presso il quale i testi possono essere ottenuti. Tuttavia, i testi pubblicati mediante rimando devono essere disponibili anche sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale Fedlex (art. 13a cpv. 1 lett. a LPubb). Secondo l’articolo 14 capoverso 2 lettera b LPubb, il Consiglio federale può decidere di non far tradurre i testi pubblicati solo con il titolo corredato di un rimando o dell’indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti, se gli interessati usano tali testi esclusivamente nella lingua originale. Gli allegati e i relativi protocolli d’intesa si rivolgono soprattutto agli esperti in materia di import-export. Gli allegati, disponibili soltanto in inglese, possono essere richiesti all’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Pubblicazioni federali36, o consultati sul sito Internet del Segretariato dell’AELS37. Inoltre, le traduzioni dell’allegato 1 sulle regole d’origine sono pubblicate sul sito dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini come servizio a favore degli operatori economici interessati (www.bazg.admin.ch).

5 Commento ai singoli articoli

5.1 Preambolo

Il preambolo fissa gli obiettivi generali della cooperazione tra le Parti nel quadro dell’ALS. Le Parti riaffermano il loro impegno per i diritti umani, lo Stato di diritto, la democrazia, lo sviluppo economico e sociale, i diritti dei lavoratori, i diritti fondamentali e i principi del diritto internazionale (in particolare lo Statuto del 26 giugno 194538 delle Nazioni Unite, la Dichiarazione universale dei diritti umani e i principi delle pertinenti convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro [OIL]39), la protezione dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile nonché le pari opportunità per tutti. Il preambolo menziona inoltre la liberalizzazione degli scambi di merci e servizi in conformità alle norme dell’OMC, la promozione degli investimenti e della concorrenza, la protezione della proprietà intellettuale e l’espansione del commercio mondiale. Le Parti ribadiscono inoltre il loro sostegno ai principi del buon governo societario e di una condotta aziendale responsabile, così come figurano nei pertinenti strumenti dell’OCSE o delle Nazioni Unite, quali le linee guida dell’OCSE destinate alle imprese multinazionali, i principi dell’OCSE sul governo societario e il Patto mondiale dell’ONU, una convenzione volontaria conclusa tra l’ONU e imprese e ONG con la quale le imprese e le organizzazioni aderenti si impegnano a rispettare dieci principi universalmente riconosciuti concernenti i diritti umani, il lavoro, l’ambiente e la lotta contro la corruzione. Le Parti riaffermano infine la loro intenzione di promuovere la trasparenza e di combattere la corruzione.

5.2 Capitolo 1:
Disposizioni generali (art. 1.1–1.6)

L’articolo 1.1 definisce gli obiettivi dell’Accordo, ossia istituire una zona di libero scambio per liberalizzare gli scambi di merci e servizi, aumentare reciprocamente le possibilità d’investimento, prevenire, eliminare o ridurre inutili ostacoli tecnici agli scambi e inutili misure sanitarie e fitosanitarie, promuovere la concorrenza, garantire una protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale, liberalizzare reciprocamente i mercati degli appalti pubblici e sviluppare il commercio internazionale tenendo conto della sostenibilità.

L’articolo 1.2 definisce il campo d’applicazione geografico, ossia il territorio degli Stati Parte conformemente al diritto internazionale.

L’articolo 1.3 indica le relazioni commerciali ed economiche disciplinate e stabilisce che l’Accordo non intacca i diritti e gli obblighi che regolano le relazioni commerciali tra i singoli Stati dell’AELS e tra i singoli Stati del Mercosur. Inoltre, in virtù del Trattato di unione doganale del 29 marzo 192340 tra la Svizzera e il Liechtenstein, la Svizzera applica anche per il Liechtenstein le disposizioni sugli scambi di merci.

L’articolo 1.4 disciplina il rapporto con altri accordi internazionali. Sostanzialmente garantisce che le Parti rispettino anche i loro obblighi sul piano internazionale.

L’articolo 1.5 stabilisce l’adempimento degli obblighi derivanti dall’ALS a tutti i livelli statali da parte degli Stati contraenti.

L’articolo 1.6 (Trasparenza) riguarda gli obblighi d’informazione delle Parti. Esse devono pubblicare o rendere altrimenti accessibili al pubblico le loro leggi, regolamentazioni, sentenze giudiziarie e decisioni amministrative di applicazione generale, nonché i rispettivi accordi internazionali che possono incidere sul funzionamento dell’Accordo. A tale obbligo di carattere generale si aggiunge il dovere di informare e rispondere a domande riguardanti misure che possono incidere sull’attuazione dell’Accordo. Le Parti non sono obbligate a rivelare informazioni considerate confidenziali in virtù della loro legislazione e la cui divulgazione può ostacolare l’applicazione della legge, essere altrimenti contraria all’interesse pubblico o pregiudicare gli interessi commerciali legittimi di un qualsiasi operatore economico.

5.3 Capitolo 2:
Scambi di merci (art. 2.1–2.17)

L’articolo 2.1 definisce il campo d’applicazione del capitolo 2 dell’Accordo, che copre l’insieme degli scambi di merci, ossia i prodotti industriali, i prodotti della pesca e i prodotti agricoli.

L’articolo 2.2 integra i diritti e gli obblighi pertinenti dell’OMC per quanto riguarda il trattamento nazionale per l’imposizione fiscale e la regolamentazione interna.

L’articolo 2.3 disciplina il regime tariffario preferenziale stabilito dalle Parti per quanto riguarda i dazi all’importazione. Inoltre, questo articolo specifica il concetto di «dazi all’importazione»: si tratta di oneri di qualsiasi tipo in relazione all’importazione di merci, salvo quelli consentiti in virtù di altre disposizioni dell’Accordo o dagli articoli menzionati dell’Accordo generale del 15 aprile 199441 sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1994). Sono inoltre escluse le misure autorizzate dall’organo di conciliazione dell’OMC e le misure adottate a salvaguardia della posizione finanziaria esterna e della bilancia dei pagamenti di uno Stato Parte. Il paragrafo 4 stabilisce che gli obblighi previsti dagli elenchi di impegni tariffari (allegati II-V) non devono essere compromessi dall’introduzione di nuove linee tariffarie.

Il trattamento doganale preferenziale che le Parti si accordano reciprocamente è disciplinato negli allegati II–V. Le concessioni tariffarie del Mercosur agli Stati dell’AELS e alla Svizzera sono riportata nell’allegato II, quelle della Svizzera nell’allegato V42. Le Parti si impegnano a non aumentare più in futuro i dazi preferenziali fissati in questi allegati. Nel caso della Svizzera fanno eccezione i prodotti ai quali viene applicato il meccanismo di compensazione dei prezzi e quelli che sono oggetto di uno sconto fisso sulla normale aliquota di dazio. Le concessioni agli Stati del Mercosur sostituiscono le preferenze tariffali accordate unilateralmente dalla Svizzera in virtù del Sistema di preferenze generalizzate (SPG). A titolo di deroga, la Svizzera continua a concedere al Paraguay concessioni SPG per lo zucchero finché il Paese si qualifica come beneficiario di tale sistema.

Con l’entrata in vigore dell’Accordo gli Stati dell’AELS eliminano completamente i dazi sui prodotti industriali, sul pesce e sugli altri prodotti del mare. Gli Stati del Mercosur aboliranno i dazi sulla maggior parte dei prodotti industriali attualmente importati dalla Svizzera (97,2 %) immediatamente o gradualmente nell’arco di un periodo transitorio compreso tra quattro e 15 anni. Diversi importanti prodotti svizzeri d’esportazione – come orologi, macchinari, strumenti di precisione e prodotti farmaceutici – potranno essere immessi sul mercato degli Stati del Mercosur in esenzione da dazi, in alcuni casi con periodi di transizione.

Per alcuni prodotti industriali sensibili – per ragioni economiche e/o politiche – il Mercosur non era disposto a concedere alla Svizzera né la franchigia doganale né una soppressione parziale dei dazi. Sono stati esclusi alcuni prodotti chimici sensibili per il Mercosur di cui al capitolo 38 del Sistema armonizzato (SA) e il settore tessile non è stato liberalizzato completamente.

Nel settore agricolo la Svizzera riceve concessioni per circa il 97 per cento delle sue importazioni attuali nel Mercosur. Inoltre, una volta entrato in vigore l’Accordo, gli Stati dell’AELS beneficeranno di un contingente annuo di formaggio in franchigia di dazio di 990 tonnellate e di una riduzione dei dazi del 50 per cento nell’ambito di un contingente per il vino. Il Mercosur concede alla Svizzera l’accesso al mercato in franchigia di dazio – eventualmente dopo un periodo di transizione che può durare fino a 15 anni durante il quale i dazi vengono soppressi in modo graduale – per diversi prodotti agricoli trasformati, in particolare il caffè torrefatto, le bevande energetiche e i dolciumi. Per quanto riguarda i prodotti sensibili per il Mercosur, come i biscotti e gli integratori alimentari, la Svizzera beneficia solo di riduzioni dei dazi. Per il cioccolato e gli alimenti per neonati, gli Stati dell’AELS beneficiano di un accesso al mercato in franchigia di dazio nell’ambito di contingenti bilaterali concessi dal Mercosur, in parte con periodi di transizione e un graduale aumento dei contingenti; nel complesso questi contingenti supereranno in modo significativo le attuali importazioni dalla Svizzera. Sono esclusi i prodotti molto sensibili per il Mercosur, come i gelati, la pasta ripiena e i panettoni. Inoltre, 110 indicazioni geografiche e denominazioni d’origine svizzere godranno di una protezione speciale negli Stati del Mercosur, tra cui numerose denominazioni di vini e formaggi svizzeri (v. n. 5.11.3).

In questi negoziati l’interesse del Mercosur verteva principalmente sull’accesso per i suoi prodotti al mercato degli Stati dell’AELS. Per permettere la conclusione di un accordo, la Svizzera ha accordato concessioni che in alcuni casi vanno al di là dei precedenti ALS. Come per altri ALS, essa concede l’accesso in franchigia di dazio per i prodotti agricoli che non produce o per le merci deperibili importate al di fuori del periodo di produzione svizzero. Il libero scambio si applica anche a prodotti non destinati al consumo (fiori, prodotti agricoli per scopi industriali, ecc.) o a prodotti per i quali la Svizzera è competitiva, come il formaggio.

La Svizzera concede un accesso al mercato in franchigia di dazio per la maggior parte delle voci di tariffa nell’ambito dei contingenti OMC, comprese alcune voci non in franchigia di dazio negli ALS attuali.

A differenza di altri accordi, la Svizzera concede inoltre concessioni limitate sotto forma di contingenti bilaterali al di fuori dei contingenti OMC per prodotti come carne bovina, carne di pollame e vino. In totale la Svizzera concede al Mercosur 25 contingenti bilaterali, di cui 14 in franchigia di dazio e 11 con un’aliquota di dazio ridotta.

Di norma i contingenti sono di entità limitata: per mele, pere e ciliegie, ad esempio, ammontano a 150 tonnellate l’uno. In altri casi l’entità dei contingenti corrisponde all’incirca alle importazioni attuali dagli Stati del Mercosur. Per determinati prodotti attualmente importati nell’ambito dei contingenti OMC, come la carne, vengono concessi contingenti aggiuntivi al di fuori dei contingenti OMC, in aggiunta alla franchigia doganale che si applica alla maggior parte dei contingenti OMC menzionati in precedenza.

La Svizzera concede in particolare contingenti di carne in franchigia doganale: 3000 t di carne bovina, 1000 t di carne di pollame, 200 t di carne ovina e 200 t di carne suina. I primi due contingenti citati sono inferiori al volume delle importazioni dal Mercosur dal 1988 e quindi servono solo a consolidare una situazione esistente da tempo. I contingenti per la carne suina e ovina superano le importazioni attuali, ma sono ancora esigui.

La Svizzera concede ulteriori contingenti in franchigia doganale: 2000 t di miele, 100 t di burro, 300 t di latte e 1000 t di olio d’oliva. Accorda altri contingenti (con riduzione dei dazi all’interno dei singoli contingenti) per prodotti vegetali, in particolare: 3000 t di olio di soia e di arachidi, 1500 t di frumento per l’alimentazione umana, 1000 t di frumento e 8000 t di mais per l’alimentazione animale, nonché contingenti di entità limitata per frutta, verdura e prodotti a base di frutta e verdura.

La Svizzera concede un contingente in franchigia di dazio di 50 000 hl di vino rosso. Se le importazioni nell’ambito del contingente bilaterale del vino rosso dovessero raggiungere o superare una media annuale di 45 000 hl per tre anni consecutivi, il contingente per l’anno successivo verrebbe automaticamente aumentato a 55 000 hl e rimarrebbe tale fino a quando è adempiuta la condizione relativa al volume delle importazioni registrate nei tre anni precedenti.

L’Amministrazione federale è stata regolarmente in contatto con i rappresentanti dei settori agricoli svizzeri coinvolti durante la preparazione di tali concessioni, di cui è stato analizzato attentamente il potenziale impatto sul mercato svizzero.

Nel 2020 è stato pubblicato uno studio di Agroscope43. Diverse analisi effettuate in seguito, che tengono conto degli ultimi sviluppi nelle importazioni, sembrano indicare che i contingenti bilaterali per la carne bovina e di pollame non avranno alcun impatto sulle importazioni totali in Svizzera di queste due categorie di carne. Per quanto riguarda i vini, l’abolizione dei dazi all’interno del contingente previsto comporterà un risparmio di 60–75 centesimi per bottiglia. Questa riduzione dei dazi e il contingente, che corrisponde al 5 per cento delle importazioni di vino rosso, non sono abbastanza elevati da esercitare una pressione significativa sulle vendite di vini svizzeri. Secondo le analisi, l’Accordo avrà un impatto molto moderato o nullo anche sugli altri settori. La portata delle concessioni accordate in tutti i settori agricoli è quindi accettabile per l’agricoltura svizzera. Inoltre, la Svizzera e gli altri Stati dell’AELS hanno negoziato un efficace meccanismo di protezione nel caso in cui, contrariamente alle aspettative, le concessioni accordate nell’ambito dell’Accordo dovessero causare distorsioni sui mercati agricoli svizzeri, meccanismo che consente la sospensione temporanea delle concessioni in casi urgenti (cfr. n. 5.5). La Svizzera si riserva inoltre espressamente il diritto di adottare speciali clausole di salvaguardia agricola («Special Agricultural Safeguards») nel quadro dell’OMC.

Nell’ambito dell’Accordo, la Svizzera stabilisce il metodo che intende utilizzare per gestire i contingenti bilaterali, scegliendo tra uno dei metodi già utilizzati per i contingenti OMC.

Per i prodotti agricoli trasformati che contengono materie prime sensibili per l’agricoltura svizzera e che beneficiano di una compensazione di prezzo, la Svizzera concede uno sconto equivalente all’elemento di protezione industriale o sotto forma di sconto fisso sulla normale aliquota di dazio applicata a tali prodotti. I tassi preferenziali che ne risultano corrispondono in ampia misura alle concessioni accordate ad altri partner di libero scambio. La Svizzera ha inoltre accordato al Mercosur l’accesso al mercato in franchigia di dazio per un esiguo numero di confetture ed estratti esenti da dazi anche nei confronti dell’UE. Per altri prodotti agricoli trasformati (p. es. caffè, cacao o determinate bevande distillate) che non contengono materie prime sensibili per l’agricoltura, la Svizzera accorda al Mercosur la franchigia doganale, come nel caso dell’UE e di altri partner di libero scambio.

Il trattamento doganale preferenziale migliora l’accesso al mercato degli Stati del Mercosur per gli operatori economici svizzeri e riduce il potenziale di discriminazione rispetto ai loro concorrenti, in particolare europei: anche l’UE ha infatti concluso un ALS con il Mercosur. Scaduti i periodi di transizione, l’eliminazione dei dazi consentirà di realizzare un risparmio annuo di 155 milioni di franchi (in base all’attuale livello di importazioni).

L’articolo 2.4 concerne le merci reintrodotte dopo una riparazione e stabilisce che le merci reintrodotte dopo essere state temporaneamente esportate per essere riparate o importate a tale scopo non sono soggette a dazi. Le riparazioni consistono in operazioni che consentano di ovviare a difetti o di ripristinare la funzione originaria della merce. Non sono comprese le operazioni che producono merci nuove, trasformano un prodotto semilavorato in un prodotto finito o sono impiegate per migliorare le prestazioni tecniche di una merce.

L’articolo 2.5 contiene disposizioni sullo scambio di informazioni sul commercio, in particolare statistiche commerciali e aliquote di dazio. In questo modo si pone la base per un’analisi dettagliata dell’utilizzo e del funzionamento dell’Accordo.

L’articolo 2.6 (Restrizioni quantitative) riprende i diritti e gli obblighi delle pertinenti disposizioni dell’OMC.

L’articolo 2.7 (Licenze d’importazione) riprende i diritti e gli obblighi previsti dalle pertinenti disposizioni dell’OMC. Stabilisce che le procedure in materia di licenze d’importazione devono essere adottate solo in assenza di altre procedure adeguate. Dispone inoltre che tali procedure siano trasparenti, non discriminatorie, prevedibili e il meno restrittive possibile per il commercio e che esistano rimedi giuridici efficaci.

All’articolo 2.8 gli Stati Parte definiscono le regole d’origine che le merci devono soddisfare per poter beneficiare dei dazi preferenziali previsti dall’Accordo. I dettagli sono definiti nell’allegato I (v. n. 5.3.2). Specificano in particolare quali merci possono essere considerate originarie, quale prova d’origine va utilizzata per il trattamento doganale preferenziale e come si articola la cooperazione tra le amministrazioni interessate.

L’articolo 2.9 contiene misure di agevolazione degli scambi. Gli Stati Parte si impegnano in particolare a pubblicare su Internet le leggi, ordinanze e aliquote rilevanti e a rispettare le norme internazionali durante la definizione delle proprie procedure doganali. Inoltre, gli esportatori possono presentare le proprie dichiarazioni doganali per via elettronica. Queste disposizioni sono definite in dettaglio nell’allegato VI (n. 5.3.3).

Negli articoli 2.10, 2.11 e 2.12 l’Accordo integra i principali diritti e obblighi secondo l’OMC per quanto riguarda le imprese commerciali di Stato (art. 2.10), le eccezioni generali, volte tra l’altro a proteggere l’ordine e la salute pubblici (art. 2.11), e le eccezioni in materia di sicurezza nazionale (art. 2.12).

L’articolo 2.13 (Bilancia dei pagamenti) autorizza gli Stati Parte, in caso di difficoltà inerenti alla bilancia dei pagamenti, ad adottare misure che siano conformi agli accordi pertinenti dell’OMC. Tali misure devono essere di durata limitata, non discriminatorie e avere una portata non superiore a quanto necessario per ovviare alle difficoltà in questione. Le Parti si impegnano a informare immediatamente il Comitato misto sull’adozione di tali misure.

L’articolo 2.14 costituisce un Sottocomitato per gli scambi di merci (allegato VI), i cui compiti consistono nel monitoraggio, nella verifica e nell’adeguamento delle misure adottate nonché nell’attuazione degli impegni presi dalle Parti. Il Sottocomitato deve inoltre regolare lo scambio di informazioni su questioni doganali e preparare gli emendamenti tecnici relativi agli scambi di merci.

L’articolo 2.15 regola la gestione dei contingenti tariffari in modo tale da non causare un sottoutilizzo dei contingenti. Tale gestione è trasparente e non più onerosa del necessario sotto il profilo amministrativo. Le Parti garantiscono che le informazioni pertinenti siano a disposizione del pubblico e che eventuali modifiche alla gestione dei contingenti tariffari siano notificate alle altre Parti. Qualora uno Stato Parte ritenga che vi siano contingenti sottoutilizzati, può avviare consultazioni. I prodotti del Mercosur importati nell’ambito di un contingente in uno Stato dell’AELS sono accompagnati da un documento ufficiale rilasciato dallo Stato Parte esportatore del Mercosur.

L’articolo 2.16 fa riferimento a un Protocollo d’intesa sull’uso di termini vinicoli tra gli Stati Parte (cfr. n. 5.3.1).

L’articolo 2.17 stabilisce che dopo tre anni dall’entrata in vigore dell’Accordo, le Parti possono, su richiesta, procedere a un riesame degli impegni tariffari stabiliti negli allegati II-V e, se necessario, avviare negoziati sulla possibilità di migliorare le condizioni di accesso al mercato.

5.3.1 Protocollo d’intesa sui termini vinicoli

L’uso di termini vinicoli tra le Parti è disciplinato da un protocollo d’intesa che costituisce parte integrante del capitolo 2 dell’Accordo. La sezione A elenca i termini vinicoli degli Stati del Mercosur il cui uso sul territorio degli Stati dell’AELS è stato riconosciuto da questi ultimi. Si tratta dei termini «Gran Reserva» o «Crianza». Le condizioni per poter utilizzare questi termini sono indicate nelle rispettive note a piè di pagina. La sezione B elenca i termini vinicoli degli Stati dell’AELS il cui uso sul territorio degli Stati del Mercosur è stato riconosciuto da questi ultimi. Al momento l’elenco è vuoto. Una clausola evolutiva consente di integrare e aggiornare gli elenchi in futuro. Anche l’accordo di libero scambio tra l’UE e il Mercosur prevede un tale protocollo d’intesa.

5.3.2 Allegato I
sulle regole d’origine

L’articolo 2 (Principi generali) specifica le merci che possono essere considerate originarie. È il caso dei prodotti interamente ottenuti nel territorio di uno Stato Parte (art. 3). Per contro, i prodotti per i quali sono stati utilizzati materiali provenienti da Paesi terzi sono considerati originari solo se sono stati sottoposti a una lavorazione o trasformazione sufficiente (art. 4). I materiali che hanno già il carattere originario possono essere impiegati senza che ciò pregiudichi l’origine (principio del cumulo dell’origine, art. 6).

L’articolo 3 definisce quali prodotti possono essere considerati prodotti completamente ottenuti nel territorio di una Parte: si tratta di merci i cui materiali sono stati completamente ottenuti nel territorio di uno Stato Parte e trasformati in un prodotto (p. es. animali, latte, formaggio, carne, prodotti della pesca o scarti di produzione).

Secondo l’articolo 4 (Lavorazione o trasformazione sufficienti), le merci prodotte utilizzando materiali di Parti terze sono considerate sufficientemente lavorate o trasformate se soddisfano i criteri (regole di lista) indicati nell’appendice 1 (Regole specifiche per prodotto). I prodotti agricoli di base devono soddisfare le stesse condizioni dei prodotti originari. Ai prodotti agricoli trasformati si applicano norme che tengono conto delle esigenze dell’agricoltura e dell’industria alimentare di trasformazione. Le regole di lista corrispondono in gran parte a quelle della Convenzione regionale del 15 giugno 201144 sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (Convenzione PEM), ma sono più dettagliate. Per i prodotti chimici e farmaceutici si utilizzanoi moderni metodi di produzione, come la fermentazione o l’uso di colture cellulari; per i prodotti tessili si applicano le stesse regole di lista della Convenzione PEM, mentre per i macchinari nella maggior parte dei casi il riferimento è costituito da un salto di voce tariffale o da una partecipazione massima di Parti terze del 50 per cento. A difesa degli interessi dell’industria orologiera svizzera, la quota di materiali provenienti da Parti terze in tale settore è limitata al 40 per cento.

L’articolo 5 elenca le operazioni minime che, a prescindere dalle disposizioni dell’articolo 4, non sono sufficienti a determinare il carattere originario di un prodotto. Si tratta di operazioni semplici quali il confezionamento, il taglio, la pulizia, la colorazione, lo snocciolamento e la pelatura di frutta e verdura o la macellazione di animali, che di per sé non rappresentano un’operazione suscettibile di determinare il carattere originario.

Oltre al consueto cumulo tra le Parti, le disposizioni sul cumulo dell’origine dell’articolo 6 prevedono anche il cumulo con materiali dell’UE (il cosiddetto «cumulo esteso»). Questa opzione è importante perché le regole di lista (art. 4) sono un po’ più restrittive rispetto agli accordi di libero scambio conclusi di recente e i materiali dell’UE non devono sottostare a tali regole. Le disposizioni dettagliate relative al cumulo esteso sono riportate nell’appendice 5 (Cumulo esteso). È quindi possibile il cumulo con i materiali dell’UE se le regole di lista AELS-Mercosur e UE-Mercosur sono identiche o equivalenti. L’annesso I dell’appendice 5 specifica il grado di lavorazione di questi materiali. Per i prodotti agricoli dei capitoli 1–24 del sistema armonizzato (SA) deve esserci un cambio di sottovoce (numero a 6 cifre del SA) e il valore aggiunto nel Paese esportatore deve essere superiore al valore dei materiali dell’UE utilizzati. Per i prodotti industriali dei capitoli 25–97 del SA si applica una di queste regole o una loro combinazione, a seconda della posizione tariffale.

L’articolo 13 (Principio di territorialità) stabilisce che le regole d’origine devono essere rispettate all’interno della zona in questione e che in linea di principio le merci di ritorno perdono il carattere originario.

Secondo l’articolo 14 (Inalterabilità), per il trasporto da uno Stato Parte all’altro le merci originarie possono transitare in Paesi terzi, a condizione che non siano immesse sui mercati di questi Paesi. Le merci originarie non possono essere trasformate durante il trasporto, ma possono essere trasbordate. È possibile frazionare le partite in Parti terze. Questa disposizione aumenta la flessibilità logistica dell’industria esportatrice svizzera, agevolando così le esportazioni. Per principio, le autorità doganali del Paese importatore presuppongono che queste disposizioni siano rispettate, salvo informazioni contrarie.

Gli articoli 16–23 contengono le disposizioni relative alla prova d’origine. Gli esportatori situati negli Stati AELS utilizzano come unica prova d’origine la dichiarazione d’origine secondo l’appendice 2; gli esportatori autorizzati sono esentati dall’obbligo di firma. Gli esportatori situati nel Mercosur rilasciano inizialmente un certificato di origine secondo l’appendice 3 o un certificato di origine sostitutivo secondo l’appendice 4; gli Stati Parte del Mercosur possono introdurre in un secondo momento anche il sistema della dichiarazione d’origine.

L’articolo 26 disciplina la cooperazione di importatori ed esportatori con le autorità competenti. Gli importatori e gli esportatori devono presentare i documenti pertinenti su richiesta, conservarli per almeno tre anni e segnalare eventuali irregolarità notate nella compilazione di una prova d’origine. Le autorità doganali possono effettuare ispezioni in qualsiasi momento.

Il rifiuto del trattamento preferenziale (art. 27) è possibile se una merce non soddisfa le disposizioni dell’allegato I o se l’esportatore o l’importatore non è in grado di dimostrare la conformità alle disposizioni in materia di origine.

L’articolo 29 costituisce la base del controllo a posteriori delle prove d’origine. Nel quadro del controllo si accerta se una determinata prova d’origine è autentica e se i prodotti in questione sono effettivamente qualificabili come merci originarie. Le autorità competenti della Parte esportatrice effettuano, su richiesta della Parte importatrice, un simile controllo presso l’esportatore. A tal fine possono esigere dall’esportatore documenti che attestino l’origine o effettuare un controllo presso la sede sociale dell’esportatore o del produttore. Il termine di risposta a una domanda di controllo a posteriori è di 12 mesi, ma può essere prolungato su richiesta dell’autorità competente della Parte esportatrice.

L’articolo 30 (Cooperazione) disciplina la cooperazione tra le autorità competenti. Esse si informano reciprocamente in merito agli indirizzi delle autorità competenti, ai sistemi degli esportatori autorizzati e ai timbri impiegati per la validazione dei certificati d’origine. Le questioni e i problemi legati all’applicazione vengono discussi direttamente tra le autorità competenti, nel quadro del Sottocomitato per gli scambi di merci.

5.3.3 Allegato VI
sull’agevolazione degli scambi

Articoli 1–3: l’impegno degli Stati Parte a pubblicare su Internet le prescrizioni applicabili nel commercio transnazionale e a fornire su richiesta informazioni vincolanti aumentano la trasparenza (art. 2) e la certezza del diritto per gli operatori economici. Gli Stati Parte eseguono controlli effettivi per agevolare il commercio e promuoverne lo sviluppo e semplificano le procedure per gli scambi di merci. Creano trasparenza pubblicando le leggi, le ordinanze e le decisioni generali in Internet. Su richiesta, comunicano decisioni vincolanti (art. 3) sulla classificazione tariffaria delle merci e sulle aliquote di dazio applicabili, sul valore in dogana, su emolumenti e tasse, disposizioni concernenti il transito ai valichi di frontiera o i punti d’entrata per determinate merci e sulle regole d’origine applicabili.

Articolo 4: al fine di semplificare le procedure del commercio internazionale, i controlli, le formalità e i documenti richiesti devono essere limitati al minimo indispensabile. Per ridurre i costi ed evitare inutili ritardi negli scambi commerciali, gli Stati Parte applicano procedure efficaci e per quanto possibile fondate su norme internazionali.

Articoli 6–11: gli Stati Parte applicano un sistema di gestione dei rischi (art. 8) atto a semplificare lo sdoganamento delle merci poco pericolose. L’obiettivo è permettere che gran parte delle merci possa passare rapidamente la frontiera, limitando i controlli al minimo indispensabile. Ad eccezione dello sdoganamento in Paraguay e Uruguay, non è necessario ricorrere ad agenti doganali per lo sdoganamento (art. 10). Secondo l’articolo 11, tasse, emolumenti e formalità devono essere fissati in funzione del valore del servizio fornito e non di quello della merce (ad valorem) e le aliquote corrispondenti devono essere pubblicate in Internet.

Le sanzioni (art. 12) possono essere imposte solo alle persone legalmente responsabili della violazione della legislazione doganale. La multa deve essere commisurata alla gravità della violazione, per cui le violazioni minori vanno sanzionate in modo adeguato.

Articoli 14–16: gli Stati Parte concedono l’ingresso temporaneo delle merci nel territorio doganale (art. 14) esentandole dal pagamento dei dazi a determinate condizioni. In conformità alle norme internazionali, è concesso il traffico di perfezionamento attivo e passivo, che prevede l’esenzione parziale o totale dei dazi a determinate condizioni (art. 15). Al fine di semplificare gli scambi, i diversi organi responsabili dei controlli alle frontiere devono coordinarsi tra loro (art. 16).

Articoli 17–21: gli Stati Parte prevedono procedure di ricorso efficaci, rapide, non discriminatorie e facilmente accessibili (art. 17) per garantire il diritto di presentare mezzi di ricorso contro atti amministrativi, decisioni e sentenze delle autorità doganali o di altre autorità competenti. Tutte le informazioni fornite in relazione all’importazione, all’esportazione, al transito o a decisioni vincolanti sono trattate come confidenziali e non possono essere pubblicate senza il consenso della persona o dell’autorità che le ha fornite (art. 18). La cooperazione tra gli Stati Parte mira a raggiungere gli obiettivi di cui all’articolo 1 (Principi generali).

5.4 Capitolo 3:
Difesa commerciale OMC e misure di salvaguardia globali (art. 3.1–3.6)

Le disposizioni del capitolo 3 riguardano le misure di difesa commerciale nell’ambito dell’OMC. L’articolo 3.1 (Rapporto con gli accordi dell’OMC) afferma che i diritti e gli obblighi derivati dagli accordi OMC pertinenti – in particolare dagli articoli VI, XVI e XIX del GATT 1994, dall’Accordo antidumping dell’OMC, dall’Accordo sulle sovvenzioni e le misure compensative dell’OMC e dall’Accordo sulle misure di salvaguardia dell’OMC – rimangono in vigore. Le misure di cui al capitolo 3 sono applicate in modo equo e trasparente e, salvo disposizioni diverse del capitolo, nel pieno rispetto dei requisiti pertinenti dell’OMC.

L’articolo 3.2 (Antidumping) stabilisce che gli Stati Parte si sforzano di applicare l’Accordo antidumping dell’OMC in modo tale che incida il meno possibile sugli scambi tra le Parti. Prevede inoltre requisiti per l’applicazione di tali misure che vanno oltre le norme dell’OMC: in particolare, uno Stato Parte non avvia un’inchiesta se una sua inchiesta precedente sullo stesso prodotto dello stesso Stato Parte si è conclusa con esito finale negativo meno di un anno dalla presentazione di una domanda (assenza di dumping o di misure non autorizzate), salvo nel caso in cui le circostanze siano cambiate. Se avvia comunque un’inchiesta, lo Stato Parte spiega il cambiamento delle circostanze che la giustificano.

L’articolo 3.3 (Misure di salvaguardia globali) prevede che gli Stati Parte applichino le misure di salvaguardia globali in modo tale che incidano il meno possibile sul commercio bilaterale; l’articolo contiene anche obblighi di informazione e consultazione.

L’articolo 3.4 (Trasparenza) garantisce che, dopo l’imposizione di misure provvisorie, gli Stati Parte interessati abbiano rapidamente accesso ai fatti e ai calcoli importanti (p. es. in relazione a dumping, sovvenzioni e nesso di causalità). Prima della determinazione finale, lo Stato Parte che applica le misure deve comunicare tutte le circostanze e le considerazioni essenziali.

L’articolo 3.5 (Notifica e consultazioni) stabilisce che lo Stato Parte importatore informa tempestivamente gli Stati Parti esportatori prima di avviare un’inchiesta antidumping o sulle sovvenzioni e notifica qualsiasi decisione (avvio, misure provvisorie e definitive). Eventuali consulenze vanno offerte, su richiesta, entro dieci giorni.

L’articolo 3.6 esclude il capitolo 3 dal meccanismo di risoluzione delle controversie previsto dal capitolo 15.

In questo contesto, va notato che, a differenza dell’UE, gli Stati dell’AELS non rinunciano all’opzione di adottare speciali clausole di salvaguardia agricola («Special Agricultural Safeguards») nell’Accordo.

5.5 Capitolo 4:
Misure di salvaguardia bilaterali (art. 4.1–4.7)

Le disposizioni sulle misure di salvaguardia bilaterali (cap. 4) consentono agli Stati Parte, a determinate condizioni, di sospendere temporaneamente la riduzione dei dazi prevista dall’Accordo se questa causa, o rischia di causare, gravi perturbazioni del mercato.

L’articolo 4.1 (Definizioni) stabilisce che i termini «grave pregiudizio», «minaccia di grave pregiudizio», «industria nazionale» e «prodotto simile o direttamente concorrente» hanno lo stesso significato come nell’Accordo sulle misure di salvaguardia dell’OMC (ASFG).

L’articolo 4.2 disciplina le condizioni per l’applicazione di misure di salvaguardia bilaterali. Uno Stato Parte può, in circostanze eccezionali, applicare misure di salvaguardia alle importazioni da un altro Stato Parte se le importazioni di un prodotto (a condizioni preferenziali) sono aumentate in quantità talmente elevate da causare o rischiare di causare un grave pregiudizio alla propria industria nazionale. Le misure di salvaguardia bilaterali sono applicate unicamente in seguito a un’inchiesta svolta dalle autorità competenti secondo l’allegato VIII (Procedure d’inchiesta e di trasparenza) e sono applicate unicamente nella misura in cui sono in grado di prevenire o porre rimedio a un pregiudizio. L’allegato VIII contiene norme dettagliate sullo svolgimento di inchieste svolte dalle autorità (p. es. riguardo a tempi e confidenzialità) che si basano sull’ASFG.

L’articolo 4.3 (Applicazione di misure di salvaguardia bilaterali) stabilisce che le misure di salvaguardia possono assumere la forma di una sospensione temporanea dell’ulteriore riduzione dell’aliquota di dazio oppure di un aumento dell’aliquota di dazio o di una riduzione della preferenza tariffale per il prodotto in questione.

L’articolo 4.4 (Tutela dell’accesso al mercato) stabilisce che, nell’applicazione delle misure di salvaguardia bilaterali, si tutelino per quanto possibile i flussi commerciali non problematici fra gli Stati Parte. A tal fine, lo Stato Parte importatore può fissare un contingente d’importazione pari alla media precedente. Senza un contingente, la preferenza tariffale può essere al massimo dimezzata. Gli Stati Parte coinvolti possono chiedere una compensazione (p. es. altri profitti doganali).

Secondo l’articolo 4.5 (Durata), le misure di salvaguardia bilaterali sono applicate unicamente per il periodo necessario di massimo due anni; in circostanze eccezionali, dopo il riesame e la notifica, le misure possono essere applicate fino a un periodo massimo complessivo di tre anni

Al massimo 12 anni dopo l’entrata in vigore dell’Accordo (in caso di riduzioni lente dei tributi doganali, al massimo 18 anni dopo), le misure di salvaguardia bilaterali non sono più consentite.

In circostanze critiche, previa notifica, uno Stato Parte può adottare misure di salvaguardia bilaterali provvisorie secondo l’articolo 4.6, se sussistono prove inconfutabili che l’aumento delle importazioni ha causato o minaccia di causare un grave pregiudizio. La durata della misura di salvaguardia bilaterale provvisoria non supera i 200 giorni.

L’articolo 4.7 (Notifica e consultazioni tra Stati Parte) stabilisce che prima di adottare misure di salvaguardia definitive lo Stato Parte importatore deve inviare una notifica allo Stato Parte esportatore interessato con almeno 30 giorni di anticipo e offrire consultazioni. Se non è trovata una soluzione consensuale entro 30 giorni dalla notifica, lo Stato Parte importatore può applicare la misura di salvaguardia bilaterale prevista.

5.6 Capitolo 5:
Ostacoli tecnici agli scambi (art. 5.1–5.12)

Il capitolo 5 riguarda gli ostacoli tecnici agli scambi (Technical Barriers to Trade; TBT) e si basa sui principi normativi dell’OMC e in particolare sul principio della non discriminazione. Analogamente alla legislazione dell’OMC, prevede meccanismi per migliorare sul lungo periodo la convergenza dei regolamenti tecnici, evitando così ulteriori ostacoli tecnici agli scambi. Contempla inoltre la possibilità di una cooperazione più stretta tra le autorità competenti rispetto a quella dell’OMC nell’ottica di risolvere eventuali problemi commerciali futuri. Non prevede però un’armonizzazione del diritto. Le esportazioni di prodotti degli Stati del Mercosur in Svizzera devono quindi sempre essere pienamente conformi ai requisiti svizzeri ed essere valutate (certificate o autorizzate) secondo le procedure applicabili in Svizzera. Lo stesso dicasi per i prodotti svizzeri esportati negli Stati del Mercosur.

Secondo l’articolo 5.1, il campo d’applicazione del capitolo 5 comprende l’elaborazione, l’adozione e l’applicazione delle norme, dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformità che possono incidere sugli scambi di merci tra le Parti, ad eccezione delle questioni sanitarie e fitosanitarie (v. n. 5.7 e cap. 6 dell’ALS).

L’articolo 5.2 fissa gli obiettivi del capitolo sugli ostacoli tecnici agli scambi. L’ALS è volto in particolare a facilitare gli scambi di merci tra le Parti e l’accesso ai rispettivi mercati, ad agevolare lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le Parti in materia di regolamenti tecnici, a promuovere l’attuazione delle buone pratiche normative e a risolvere gli eventuali problemi commerciali di cui al presente capitolo.

L’articolo 5.3 (Recepimento dell’Accordo TBT) recepisce l’Accordo dell’OMC del 15 aprile 199445 sugli ostacoli tecnici agli scambi (Accordo TBT) nell’ALS. Le disposizioni dell’Accordo TBT sono quindi parte integrante dell’ALS. Pertanto, le controversie su un articolo dell’Accordo TBT inserito nell’ALS possono essere trattate sia nell’ambito delle procedure previste dall’ALS (cfr. n. 5.16 e cap. 15 dell’ALS) sia attraverso il meccanismo di risoluzione delle controversie dell’OMC.

Secondo l’articolo 5.4, le Parti si impegnano a promuovere e attuare, a seconda della situazione, iniziative di agevolazione degli scambi per prevenire, eliminare o ridurre gli ostacoli tecnici agli scambi (par. 1). Una Parte può presentare proposte alle altre Parti a questo proposito (par. 2), le quali prendono debitamente in considerazione la proposta e vi rispondono entro un termine ragionevole. Se respinge una proposta, la Parte in questione spiega i motivi della sua decisione (par. 3). Se una Parte propone iniziative settoriali già concordate tra ogni Parte e l’UE, le Parti interessate negoziano senza indebito ritardo la proposta settoriale al fine di accordare le une alle altre un trattamento equivalente (par. 4). Questa clausola mira a evitare che le merci dell’AELS siano discriminate sul mercato del Mercosur, in particolare rispetto a quelle del settore armonizzato dell’UE. I paragrafi 5–8 stabiliscono le modalità di partecipazione a un’iniziativa e le procedure per integrare nell’ALS i risultati di un accordo raggiunto nell’ambito di un’iniziativa proposta in applicazione del presente articolo. Secondo il paragrafo 9, le disposizioni del capitolo 5 sono integrate dalle disposizioni settoriali dell’Allegato IX sui prodotti elettrici ed elettronici (cfr. n. 5.6.1).

In conformità con i principi dell’Accordo TBT, nell’articolo 5.5 (Regolamenti tecnici) le Parti concordano di utilizzare le buone pratiche normative per quanto riguarda l’elaborazione, l’adozione e l’applicazione di regolamenti tecnici. In questo contesto, si impegnano in particolare a rafforzare il ruolo delle norme internazionali pertinenti come base per i regolamenti tecnici e a tenere debitamente conto delle caratteristiche e delle esigenze delle microimprese e delle piccole e medie imprese (par. 1 lett. a–e). Secondo il paragrafo 2, ogni Stato Parte garantisce inoltre che le merci importate da altri Stati Parte pienamente conformi ai regolamenti tecnici pertinenti possano circolare liberamente all’interno del proprio territorio. Ogni Stato Parte si impegna quindi a trattare le merci importate da un altro Stato Parte – una volta immesse sul proprio mercato – allo stesso modo in cui tratta le proprie. Se uno Stato Parte trattiene presso un punto d’entrata merci esportate da un altro Stato Parte (par. 3) o se le ritira dal proprio mercato (par. 4) a causa di una presunta inosservanza di un regolamento tecnico, ne notifica prontamente i motivi all’importatore o alla persona responsabile dell’immissione in commercio della merce.

Secondo l’articolo 5.6 (Norme), gli Stati Parte devono garantire che i loro organismi di standardizzazione si conformino al Codice di procedura per l’elaborazione, l’adozione e l’applicazione di norme di cui all’Accordo TBT (par. 1). Secondo il paragrafo 2, le autorità regolatrici degli Stati Parte devono basare le proprie prescrizioni nazionali sulle norme delle organizzazioni internazionali di normazione menzionate. A tal fine, il paragrafo specifica che cosa si intende per «norme internazionali appropriate» ai sensi dell’Accordo TBT. Le Parti incoraggiano i loro organismi di standardizzazione nonché gli organismi di standardizzazione regionali a cooperare nell’ambito delle loro attività di normazione internazionali e a utilizzare le norme internazionali pertinenti come base per le norme da essi elaborate (par. 3).

Affinché un prodotto possa essere immesso sul mercato, occorre verificarne la conformità ai regolamenti tecnici applicabili, la quale va stabilita in funzione del potenziale rischio che tale prodotto rappresenta. L’articolo 5.7 paragrafo 1 elenca diversi meccanismi per il riconoscimento dei risultati delle procedure di valutazione della conformità svolte nel territorio di uno Stato Parte. Gli Stati Parte riconoscono che la scelta dei meccanismi appropriati dipende dal quadro istituzionale e giuridico di ogni Stato Parte (par. 2) e incoraggiano l’accettazione reciproca dei risultati delle valutazioni della conformità degli organismi terzi accreditati che sono stati riconosciuti in base agli accordi internazionali menzionati nell’articolo a cui partecipano i loro organismi di accreditamento (par. 3). Inoltre, il paragrafo 4 ricorda agli Stati Parte di accettare, ove possibile, le dichiarazioni di conformità dei produttori come garanzia di conformità positiva alle norme tecniche nazionali. Grazie a questo sistema, le imprese possono commercializzare più facilmente i prodotti che presentano bassi rischi per i consumatori e l’ambiente.

L’articolo 5.8 riguarda gli obblighi di trasparenza. Gli Stati Parte riaffermano gli obblighi di trasparenza derivanti dall’Accordo TBT (par. 1). In particolare, garantiscono che gli operatori economici e altre persone interessate siano autorizzati a partecipare a consultazioni pubbliche e si adoperano per accordare almeno 60 giorni a uno Stato Parte per presentare osservazioni scritte in merito ai regolamenti tecnici proposti che gli Stati Parte notificano sulla base dei propri obblighi nell’ambito dell’OMC (par. 2 lett. a-c). Le ragionevoli richieste di estensione del periodo previsto per presentare le osservazioni vengono debitamente prese in considerazione (par. 3). Ogni Stato Parte provvede inoltre affinché tutti i regolamenti tecnici in vigore siano pubblicamente accessibili su un sito web ufficiale e forniscono, su richiesta, l’elenco delle norme designate che conferiscono la presunzione di conformità ai regolamenti tecnici a cui si riferiscono (par. 4).

Le norme tecniche degli Stati Parte possono contenere requisiti vincolanti in materia di marcatura ed etichettatura delle merci al fine di assicurarne la tracciabilità e garantire la sicurezza e la salute dei consumatori. Al fine di evitare inutili ostacoli agli scambi, gli Stati Parte convengono nell’articolo 5.9 che i loro regolamenti tecnici che comprendono o riguardano la marcatura o l’etichettatura sono conformi ai principi pertinenti dell’Accordo TBT. Inoltre, nel paragrafo 2 si impegnano a richiedere unicamente le informazioni relative all’indicazione della conformità della merce ai requisiti tecnici obbligatori rilevanti per i consumatori, gli utenti del prodotto o le autorità competenti (lett. a). Inoltre, lo Stato Parte che richiede l’approvazione, la registrazione o la certificazione preventiva delle etichette o delle marcature delle merci provvede affinché le richieste presentate siano evase senza indebito ritardo e senza discriminazioni (lett. b). Lo Stato Parte che richiede l’uso di un numero di identificazione unico comunica tale numero agli operatori economici di un altro Stato Parte senza indebito ritardo (lett. c). Purché le informazioni sulle etichette non inducano in errore né generino confusione né siano incompatibili con i requisiti legislativi pertinenti dello Stato Parte importatore, gli Stati Parte accettano anche informazioni in altre lingue oltre a quella prescritta dallo Stato Parte importatore e le nomenclature, i pittogrammi, i simboli o gli elementi grafici adottati nelle norme internazionali (lett. d). Ove possibile, lo Stato Parte accetta che le aggiunte e le correzioni dell’etichettatura siano effettuate nei depositi doganali o in altre aree designate presso il punto d’entrata in alternativa all’etichettatura nel Paese di origine (lett. e). Si adopera inoltre per accettare etichette non permanenti o staccabili o l’inserimento di informazioni pertinenti nella documentazione di accompagnamento, anziché in etichette apposte fisicamente sul prodotto, tranne nel caso in cui tale etichettatura non sia prescritta per motivi di salute o di sicurezza pubblica (lett. f). Queste disposizioni non si applicano alla marcatura o all’etichettatura dei medicinali (par. 3).

All’articolo 5.10 le Parti convengono di rafforzare la cooperazione tecnica su questioni concernenti gli ostacoli tecnici agli scambi per migliorare la comprensione reciproca delle rispettive regolamentazioni in materia e agevolare il commercio bilaterale. A tal fine, si impegnano in particolare a cooperare nell’ambito di attività di organismi di standardizzazione internazionali e del Comitato dell’OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi, ad aumentare la comunicazione tra le rispettive autorità competenti, a scambiarsi informazioni su temi di reciproco interesse e a rafforzare le capacità tecniche e istituzionali degli enti nazionali competenti attraverso attività congiunte (par. 1 lett. a-d). Le proposte di cooperazione vengono prese in debita considerazione tenendo conto dei diversi livelli di sviluppo delle Parti interessate (par. 2).

Secondo l’articolo 5.11, su richiesta di una Parte si svolgono consultazioni tecniche se l’altra Parte prevede di adottare o ha già adottato una misura suscettibile di creare un ostacolo agli scambi (par. 1). Le consultazioni si svolgono entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, tranne nel caso in cui la richiesta non identifichi la questione come urgente, nel qual caso le Parti si impegnano a svolgere discussioni tecniche entro un periodo più breve. Le consultazioni si svolgono secondo modalità convenute dagli Stati Parte interessati. Il Comitato misto ne è informato (par. 2). Le consultazioni lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi di una Parte derivanti dalla procedura prevista nel capitolo 15 (v. n. 5.16) concernente la risoluzione delle controversie (par. 3).

L’articolo 5.12 prevede che le Parti designino organi di contatto per facilitare l’attuazione del capitolo concernente gli ostacoli tecnici agli scambi.

5.6.1 Allegato IX
sui prodotti elettrici ed elettronici

L’articolo 1 definisce il campo d’applicazione dell’Allegato IX, che comprende le procedure di valutazione della conformità nell’ambito delle norme tecniche in materia di sicurezza elettrica e compatibilità elettromagnetica per l’immissione sul mercato di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

L’articolo 2 (Definizioni) definisce i termini «aspetti in materia di sicurezza delle apparecchiature elettriche ed elettroniche» e «compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature» utilizzati nell’allegato ed elenca le apparecchiature e i prodotti esenti (par. 1 e 2).

Per facilitare il commercio e l’accesso di questi prodotti ai rispettivi mercati dei singoli Stati Parte, l’allegato si basa su strumenti internazionali vigenti. Secondo l’articolo 3 (Accettazione dei rapporti di prova nell’ambito della procedura di valutazione della conformità), uno Stato Parte che richiede rapporti di prova nell’ambito delle procedure di valutazione della conformità o di autorizzazione per i prodotti che rientrano nel campo di applicazione dell’allegato, deve accettare tali rapporti secondo le norme nazionali pertinenti dello Stato Parte importatore, se sono emessi da organismi di certificazione che testano i laboratori di prova in conformità alle norme e alle procedure stabilite nel quadro del programma di certificazione internazionale della Commissione elettrotecnica internazionale (IECEE CB Scheme46). Deve inoltre accettare i rapporti di prova emessi da laboratori di prova accreditati da un organismo di accreditamento che ha firmato l’Accordo di mutuo riconoscimento (Mutual Recognition Arrangement) della International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC MRA47) nonché rapporti di prova emessi da laboratori di prova che hanno concluso un accordo volontario con un organismo di valutazione della conformità accettato dallo Stato Parte importatore.

L’articolo 4 sui controlli documentali prevede che la persona responsabile dell’immissione in commercio del prodotto metta a disposizione i documenti su richiesta delle autorità competenti di uno Stato Parte importatore. Dopo che i prodotti sono stati immessi sul mercato, non vengono addebitate spese per i controlli documentali svolti dagli organismi di sorveglianza del mercato (par. 1 e 2).

5.7 Capitolo 6:
Misure sanitarie e fitosanitarie (art. 6.1–6.11)

Il capitolo 6 sulle misure sanitarie e fitosanitarie (sanitary and phytosanitary measures) si basa sui principi del diritto dell’OMC, in particolare sul principio della non discriminazione. Contempla inoltre la possibilità di una cooperazione più stretta tra le autorità competenti rispetto a quella dell’OMC nell’ottica di risolvere eventuali problemi commerciali futuri. Non prevede però un’armonizzazione legislativa. Le esportazioni dal Mercosur in Svizzera devono quindi sempre essere pienamente conformi ai requisiti svizzeri in materia sanitaria e fitosanitaria; lo stesso dicasi per i prodotti svizzeri esportati negli Stati del Mercosur.

Come indicato nell’articolo 1 (Campo d’applicazione), le disposizioni si applicano alle misure come definite nell’Accordo dell’OMC del 15 aprile 199448 sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (Accordo SPS) che possono incidere sugli scambi commerciali tra le Parti.

Secondo l’articolo 6.2 (Recepimento dell’Accordo SPS), l’Accordo SPS è inserito nell’ALS. Le disposizioni dell’Accordo SPS e le decisioni adottate nell’ambito del Comitato SPS dell’OMC sono quindi parte integrante dell’ALS. Pertanto, le controversie su un articolo dell’Accordo SPS recepito nell’ALS possono essere trattate sia nell’ambito delle procedure previste dall’ALS (cfr. n. 5.16 e cap. 15 dell’ALS) sia attraverso il meccanismo di risoluzione delle controversie dell’OMC.

L’articolo 6.3 (Norme internazionali) elenca le organizzazioni internazionali competenti le cui norme, linee guida e raccomandazioni vengono riconosciute valide a livello internazionale dagli Stati Parte e che questi ultimi utilizzano come base per le rispettive misure SPS.

Secondo l’articolo 6.4, se uno Stato Parte reputa che un altro Stato Parte abbia adottato una misura sanitaria o fitosanitaria o un progetto di misura sanitaria o fitosanitaria che possa creare un ostacolo agli scambi, si svolgono consultazioni per trovare una soluzione reciprocamente accettabile (par. 1 e 2). Sono possibili consultazioni anche sulle procedure e i criteri utilizzati da uno Stato Parte importatore per effettuare i controlli all’importazione (par. 3). In ogni caso, le consultazioni si svolgono entro 30 giorni dal ricevimento della domanda; in caso di merci deperibili o di misure di emergenza applicata da uno Stato Parte, le autorità competenti si consultano senza indebito ritardo. Tali consultazioni si svolgono secondo modalità convenute dagli Stati Parte coinvolti. Il Comitato misto ne è informato (par. 4 e 5). Le consultazioni lasciano impregiudicate le consultazioni nell’ambito della procedura prevista dal capitolo 15 (v. n. 5.16) concernente la risoluzione delle controversie (par. 6).

L’articolo 6.5 (Controlli all’importazione) concretizza l’Accordo SPS per quanto riguarda il controllo delle merci al confine. Gli Stati Parte si impegnano a svolgere rapidi controlli basandosi sulle norme internazionali (par. 1). Se respinge un prodotto a causa di una non conformità ai requisiti sanitari e fitosanitari, lo Stato Parte importatore notifica allo Stato Parte esportatore i risultati dei controlli all’importazione il più rapidamente possibile e, di norma, entro cinque giorni lavorativi dalla data del rifiuto; su richiesta, fornisce inoltre la giustificazione (par. 2). Se viene evidenziata una non conformità ai requisiti sanitari e fitosanitari, le autorità dello Stato Parte importatore intraprendono azioni sulla base della non conformità individuata che non risultano più restrittive degli scambi di quanto necessario (par. 3). Secondo il paragrafo 4, le merci soggette a controlli a campione o di routine non sono trattenute in attesa dei risultati delle analisi. Se è necessario trattenere un prodotto in dogana a causa di un rischio individuato, lo Stato Parte importatore decide al più presto, soprattutto nel caso di merci deperibili (par. 5). Se un prodotto viene respinto presso un punto d’entrata, lo Stato Parte importatore garantisce che esistono procedure giuridiche adeguate che consentono all’importatore o al suo rappresentante di impugnare la decisione (par. 6).

Secondo l’articolo 6.6, i certificati ufficiali richiesti da uno Stato Parte importatore sono in linea con le norme internazionali pertinenti (par. 1). Inoltre, questo articolo stabilisce che lo Stato Parte che introduce o modifica un certificato informa il più presto possibile gli altri Stati Parte, accordando un periodo di tempo sufficiente per conformarsi ai nuovi requisiti (par. 2).

All’articolo 6.7 (Riconoscimento di prodotti e stabilimenti per l’importazione di prodotti di origine animale) gli Stati Parte convengono di utilizzare gli audit del sistema SPS dello Stato Parte esportatore come loro metodo di valutazione preferenziale per autorizzare l’importazione di una specifica categoria di alimenti di origine animale. Devono inoltre giustificare la necessità di utilizzare un approccio «impianto per impianto» per l’approvazione degli stabilimenti (par. 1). Sebbene uno Stato Parte importatore possa controllare uno stabilimento specifico (par. 2), si dovrebbero evitare il più possibile le ispezioni individuali in loco, che comportano costi elevati per gli esportatori e le autorità elvetiche. I costi risultanti dallo svolgimento degli audit sono di norma a carico dello Stato Parte importatore (par. 3). I paragrafi 4–6 regolano gli obblighi in materia di trasparenza degli Stati Parte per quanto riguarda gli elenchi degli stabilimenti autorizzati e le categorie di alimenti di origine animale approvate.

Secondo l’articolo 6.8, gli Stati Parte si adoperano per rafforzare la loro cooperazione, per migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e agevolare l’accesso ai loro mercati. La cooperazione tra le autorità è un fattore chiave per rispondere in modo pragmatico ai problemi specifici che gli esportatori possono incontrare. Questa cooperazione può assumere la forma di collaborazioni tra istituzioni scientifiche degli Stati Parte, di una cooperazione tecnica bilaterale, dello scambio di posizioni nelle sedi regionali o multilaterali o dello scambio di informazioni sulle procedure utilizzate per effettuare i controlli all’importazione (lett. a–d).

L’articolo 6.9 riguarda gli obblighi di trasparenza e notifiche. Gli Stati Parte riaffermano i loro obblighi internazionali in materia e concordano di notificare qualsiasi progetto di misure sanitarie e fitosanitarie conformemente all’Accordo SPS nonché i cambiamenti nello stato di salute degli animali e dello stato fitosanitario, come la comparsa o la diffusione di parassiti (par. 1 lett. a–c). Se non viene effettuata alcuna notifica tramite il sistema SPS dell’OMC, le misure sanitarie e fitosanitarie vengono notificate direttamente agli Stati Parte coinvolti (par. 2). Ogni Stato Parte garantisce inoltre che le norme vigenti siano pubblicamente accessibili su un sito web ufficiale e fornisce su richiesta informazioni supplementari (par. 3). Lo Stato Parte che adotta una misura sanitaria o fitosanitaria di emergenza lo notifica immediatamente agli altri Stati Parte (par. 4).

L’articolo 6.10 consente a ogni Stato Parte di chiedere a un altro Stato Parte di prendere in considerazione l’estensione reciproca di un trattamento equivalente in materia di misure sanitarie e fitosanitarie che questo Stato Parte applica all’UE o ai suoi Stati membri. Dato che il Mercosur e l’UE hanno concluso un ALS, gli Stati del Mercosur devono considerare di concedere agli Stati dell’AELS un trattamento equivalente a quello applicato agli Stati dell’UE, a condizione che gli Stati dell’AELS abbiano concordato lo stesso trattamento con l’UE. In tal modo dovrebbe essere possibile evitare eventuali discriminazioni nei confronti delle merci provenienti dall’UE sul mercato del Mercosur.

L’articolo 6.11 (Organi di contatto e autorità competenti) stabilisce che gli Stati Parte devono scambiarsi i nominativi e gli indirizzi degli organi di contatto e delle autorità competenti per facilitare l’attuazione del capitolo sulle misure sanitarie e fitosanitarie (par. 1 e 2). Ogni Stato Parte notifica agli altri Stati Parte qualsiasi cambiamento nella struttura, nell’organizzazione e nella ripartizione delle responsabilità delle sue autorità competenti e dei suoi organi di contatto (par. 3).

5.8 Capitolo 7:
Dialoghi (art. 7.1–7.4)

Nel capitolo 7 i Paesi dell’AELS e del Mercosur concordano di aumentare lo scambio di informazioni e di intensificare la cooperazione su questioni complesse e sfaccettate che richiedono approcci coordinati su scala globale e che sono trattate principalmente negli organismi internazionali e nei forum multilaterali pertinenti. Date queste premesse, gli Stati Parte hanno stabilito di condurre un dialogo più stretto sulla lotta alla resistenza antimicrobica in relazione all’impiego eccessivo di antibiotici negli allevamenti, nonché sui livelli massimi di residui nei prodotti fitosanitari, sul benessere degli animali e sulla biotecnologia agricola.

All’articolo 7.1 (Cooperazione nella lotta alla resistenza antimicrobica), gli Stati Parti riconoscono che la resistenza antimicrobica costituisce una grave minaccia per la salute umana e animale (par. 1). Convengono dunque di cooperare e di seguire le norme, linee guida e raccomandazioni elaborate nel quadro delle organizzazioni internazionali pertinenti e di iniziative volte a promuovere un uso ridotto degli antibiotici nella produzione animale e nelle pratiche veterinarie. Sostengono inoltre l’attuazione dei piani d’azione internazionali sulla resistenza antimicrobica (par. 2 e 3).

Nell’articolo 7.2 (Livelli massimi di residui), gli Stati Parte convengono di scambiarsi informazioni sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi e sulla salute degli animali e delle piante nonché su nuove politiche e regolamentazioni nazionali, in particolare quelle volte a migliorare il processo di omologazione dei medicinali veterinari, dei prodotti antiparassitari e degli additivi per alimenti e mangimi e i loro usi (lett. a e b). Si adoperano inoltre per la cooperazione scientifica, facilitando la collaborazione, il dialogo e lo scambio di informazioni, in particolare per quanto riguarda la valutazione del rischio e la determinazione dei livelli massimi di residui (lett. c).

Nell’articolo 7.3 (Benessere degli animali) gli Stati Parte riconoscono che gli animali sono esseri senzienti. Si impegnano inoltre a raggiungere un’intesa sulle questioni relative al benessere degli animali tenendo conto delle linee guida e raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (OMA) e a rispettare condizioni commerciali intese a proteggere il benessere degli animali (par. 1). In quest’ottica si impegnano a scambiarsi informazioni, competenze ed esperienze al fine di migliorare i rispettivi approcci agli standard normativi in vari settori (par. 2), e a cooperare nelle sedi internazionali pertinenti al fine di promuovere l’ulteriore sviluppo di buone pratiche in materia di benessere degli animali e la loro attuazione (par. 3).

L’articolo 7.4 (Biotecnologia agricola) prevede che il dialogo tra gli Stati Parte comprende lo scambio di informazioni su una serie di temi, tra cui la legislazione e le buone pratiche in materia, sulle posizioni nazionali nel contesto delle organizzazioni internazionali competenti, sulle procedure di autorizzazione di organismi geneticamente modificati (OGM) e sulla tolleranza della presenza di basse quantità di OGM non autorizzati negli scambi di merci.

5.9 Capitolo 8:
Scambi di servizi (art. 8.1–8.21)

Le disposizioni sugli scambi di servizi (in particolare le quattro modalità di fornitura, l’accesso al mercato, il trattamento nazionale e le eccezioni) si basano sull’Accordo generale sugli scambi di servizi49 (GATS), benché, come in altri ALS, alcune di loro siano state precisate e adattate al contesto bilaterale. Le disposizioni sull’agevolazione degli investimenti e sulle persone di contatto (cfr. n. 10.1) si applicano alle presenze commerciali nel settore dei servizi e in settori diversi da quello dei servizi (cap. 8 e 9, cfr. n. 5.10.1).

Le disposizioni del capitolo 8 sono precisate negli Allegati X-XIV e vengono integrate da norme settoriali. Questo riguarda gli obblighi specifici, le deroghe alla clausola della nazione più favorita, i servizi finanziari, i servizi di telecomunicazione e la circolazione di persone fisiche che forniscono servizi.

L’articolo 8.1 riguarda la portata e il campo d’applicazione, mentre l’articolo 8.2 le definizioni. Le definizioni di base, come quelle relative alle quattro modalità di fornitura, sono riprese dal GATS nel capitolo 8. Le definizioni di «persona fisica di un altro Stato Parte» e «persona giuridica di un altro Stato Parte» sono state adottate dal GATS con alcune precisazioni relative al contenuto di tali definizioni. In particolare, le persone fisiche comprendono sia i cittadini sia i residenti permanenti. Rientrano inoltre nel campo di applicazione dell’Accordo anche le persone giuridiche con sede e attività in uno Stato Parte.

L’articolo 8.3 (Trattamento della nazione più favorita) si allinea in ampia misura alla disposizione corrispondente del GATS. L’allegato XI elenca i settori che escludono gli Stati Parte dall’obbligo di trattamento della nazione più favorita. Viene inoltre precisato che gli ALS con Paesi terzi notificati secondo le disposizioni dell’articolo V del GATS sono esclusi dall’obbligo derivante dalla suddetta clausola. Ciò nonostante, gli Stati Parte si impegnano, su domanda di una di esse, a negoziare i vantaggi accordati da uno Stato Parte attraverso tali accordi.

Nell’articolo 8.4 (Accesso al mercato) vengono integrate le corrispondenti disposizioni sull’accesso al mercato del GATS; anche l’articolo 8.5 (Trattamento nazionale) comprende i principi del GATS, mentre l’articolo 8.6 (Impegni aggiuntivi) illustra in particolare dove vanno elencati questi ultimi. Le disposizioni dell’articolo 8.7 (Regolamentazione nazionale) si basano su quelle del GATS e riguardano i settori per i quali le Parti hanno assunto impegni.

Le disposizioni dell’articolo 8.8 (Riconoscimento) e dell’articolo 8.9 (Procedure di riconoscimento) stabiliscono i principi relativi al riconoscimento delle qualifiche e delle licenze. Nell’articolo 8.10 (Circolazione di persone fisiche) sono state adottate le disposizioni del GATS. L’articolo stabilisce inoltre che il capitolo non si applica a misure concernenti persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di uno Stato Parte, né a misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l’occupazione a titolo permanente. L’articolo dispone inoltre che ogni Stato Parte può applicare misure per regolamentare l’ingresso di persone fisiche di un altro Stato Parte nei rispettivi territori. L’articolo 8.11 (Trasparenza) contiene i principi più importanti concernenti la divulgazione di informazioni in relazione alla prestazione di servizi. L’articolo 8.12 (Divulgazione di informazioni confidenziali) è identico al corrispondente articolo del GATS. L’articolo 8.13 (Monopoli e prestatori esclusivi di servizi) è stato ripreso dal GATS e adattato al contesto bilaterale.

L’articolo 8.14 (Pagamenti e trasferimenti) riprende in ampia misura le disposizioni del GATS. Gli Stati Parte non impongono tuttavia restrizioni ai pagamenti e ai trasferimenti non solo per transazioni correnti connesse ai loro impegni specifici, ma per tutte le transazioni correnti con un altro Stato Parte, purché tali pagamenti non compromettano la bilancia dei pagamenti.

L’articolo 8.15 (Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti) stabilisce che in determinate circostanze, ossia qualora sussistano o rischino di sussistere gravi difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti, uno Stato Parte può adottare o mantenere restrizioni agli scambi di servizi, anche se aveva assunto impegni per determinate misure di liberalizzazione.

Gli articoli 8.16 (Eccezioni generali) e 8.17 (Eccezioni in materia di sicurezza) sono stati ripresi dal GATS e inseriti nell’ALS senza modifiche.

Gli articoli 8.18 (Elenchi di impegni specifici) e 8.19 (Modifica degli elenchi) riprendono i principi del GATS, anche se in forma adattata al contesto bilaterale. L’articolo 8.20 (Riesame) prevede che gli Stati Parte, in vista di un’ulteriore liberalizzazione degli scambi di servizi, riesaminino periodicamente i propri elenchi di impegni specifici (allegato X) e di esenzioni alla clausola della nazione più favorita (allegato XI). L’articolo 8.21 (Allegati) elenca gli allegati appartenenti al presente capitolo (allegati X–XV).

5.9.1 Impegni specifici (art. 8.18 e allegato X)

Gli impegni specifici riguardanti l’accesso al mercato e il trattamento nazionale nel settore degli scambi di servizi figurano in elenchi stilati dagli Stati Parte. Come per il GATS, gli Stati Parte hanno assunto i loro impegni in base a elenchi positivi. Secondo questo approccio, uno Stato Parte si impegna a non applicare restrizioni riguardanti l’accesso al mercato e a non discriminare i prestatori di servizi e i servizi di un altro Stato Parte nei settori, nei sottosettori o nelle attività iscritti nell’elenco e per le modalità previste di fornitura dei servizi, tenendo conto delle condizioni e limitazioni iscritte nel proprio elenco in modo esplicito e trasparente. La mancanza di un settore nell’elenco di uno Stato Parte significa, quindi, che in quel settore lo Stato Parte non si è assunto alcun impegno.

Nel presente Accordo, gli Stati del Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay) hanno esteso il proprio livello di impegni rispetto a quelli esistenti nell’ambito del GATS. Soprattutto Argentina e Brasile, le maggiori economie del Mercosur, hanno assunto impegni supplementari sostanziali in importanti settori dei servizi per la Svizzera, come i servizi finanziari (servizi bancari, riassicurazioni), i servizi di trasporto e logistica (servizi di supporto e di assistenza nel settore dei trasporti), la manutenzione degli aeromobili, e l’accesso per gli installatori e i fornitori di servizi di manutenzione di macchinari e impianti. Gli Stati del Mercosur hanno assunto impegni sostanziali anche in materia di servizi professionali (p. es. servizi legali e prestazioni di architettura) o di servizi tecnici e scientifici (ricerca e sviluppo).

Il Brasile ha inserito un nuovo requisito nel suo elenco di impegni: nel caso di servizi transfrontalieri forniti digitalmente, l’altro Stato Parte deve aver generato, nel corso dei tre anni precedenti, almeno il 67 per cento della propria produzione interna di elettricità da fonti energetiche a basse emissioni di carbonio; in caso contrario, gli impegni saranno sottoposti al Comitato misto e potranno essere temporaneamente sospesi. Il Brasile giustifica questa mossa con il suo impegno generale a favore della sostenibilità.

Il livello generalmente elevato degli impegni garantisce che gli esportatori di servizi svizzeri non siano discriminati rispetto ai concorrenti di altri Paesi, come l’UE, che hanno o stanno negoziando un accordo preferenziale con gli Stati del Mercosur. Il livello di impegni che la Svizzera concede agli Stati del Mercosur corrisponde essenzialmente a quello di precedenti accordi analoghi (p. es. AELS–Cile).

5.9.2 Allegato XII
sui servizi finanziari

Per tenere debitamente conto delle specificità del settore finanziario, le disposizioni generali del capitolo 8 sono integrate da disposizioni specifiche dell’allegato XII.

L’articolo 1 (Campo d’applicazione e definizioni) contiene le definizioni relative alle attività finanziarie (servizi bancari, assicurativi e di investimento) e le eccezioni relative alla politica monetaria e al sistema di sicurezza sociale. Sono riprese dal corrispondente allegato del GATS.

L’articolo 2 (Trattamento nazionale) si basa sul Memorandum d’intesa dell’OMC sugli impegni nel settore dei servizi finanziari, che non è tuttavia vincolante per i membri dell’OMC. Gli Stati Parte si impegnano dunque, in particolare, ad accettare in modo non discriminatorio la partecipazione di prestatori di servizi finanziari aventi una presenza commerciale negli altri Stati Parte ai sistemi pubblici di pagamento e di compensazione, alle agevolazioni di finanziamento ufficiali, agli organismi di autoregolamentazione, alle borse valori o ad altre organizzazioni o associazioni necessarie per la fornitura di servizi finanziari. L’articolo stabilisce inoltre che i prestatori stranieri devono essere trattati allo stesso modo dei prestatori nazionali, se uno Stato Parte impone ai prestatori di servizi finanziari di essere membri di un organismo di autoregolamentazione.

Inoltre l’articolo 3 (Trasparenza) e l’articolo 4 (Procedure di autorizzazione) obbligano gli Stati Parte ad adottare ulteriori disposizioni in materia di trasparenza e di gestione delle procedure di autorizzazione. In tema di trasparenza, ad esempio, le autorità competenti di ogni Stato Parte sono tenute a fornire, su richiesta degli interessati, le informazioni necessarie concernenti i requisiti e le procedure per l’ottenimento di autorizzazioni. Gli Stati Parte si impegnano inoltre a trattare rapidamente le domande di autorizzazione. Se tutti i requisiti sono soddisfatti devono accordare l’autorizzazione richiesta entro un periodo di tempo ragionevole.

Gli articoli 5 (Regolamentazione interna) e 6 (Misure prudenziali) disciplinano le misure prudenziali degli Stati Parte. Rispetto alle disposizioni dell’allegato del GATS sui servizi finanziari, queste misure sono più equilibrate, perché vanno applicate secondo il principio della proporzionalità e non possono limitare gli scambi di servizi né esplicare effetti discriminatori in quest’ambito.

5.9.3 Allegato XIII
sui servizi di telecomunicazione

Norme specifiche concernenti i servizi di telecomunicazione che integrano le disposizioni generali del capitolo 8 figurano nell’allegato XIII dell’Accordo. Queste norme supplementari si basano in ampia misura sul corrispondente documento di riferimento del GATS relativo ai servizi di telecomunicazione.

L’articolo 1 (Campo d’applicazione e definizioni) riprende una serie di definizioni fondamentali dal documento di riferimento del GATS e specifica il campo d’applicazione.

L’articolo 2 (Clausole di salvaguardia volte a garantire la competitività) contiene disposizioni volte a evitare pratiche che limitano la concorrenza (p. es. sovvenzioni trasversali illecite).

L’articolo 3 comprende, per analogia con il documento di riferimento del GATS, norme minime per disciplinare l’interconnessione con i prestatori di servizi che dominano il mercato. Questi ultimi sono tenuti a concedere agli altri prestatori di servizi l’interconnessione in maniera non discriminatoria e a prezzi commisurati ai costi. Se gli operatori interessati non raggiungono un accordo sull’interconnessione, le autorità di regolamentazione devono provvedere alla risoluzione della controversia e, se necessario, fissare condizioni di interconnessione adeguate.

Analogamente al documento di riferimento del GATS, l’articolo 4 contiene disposizioni sul servizio universale in base alle quali ogni Stato Parte definisce il tipo di servizio universale che intende offrire. L’articolo dispone inoltre che le misure relative al servizio universale non devono influire sulla concorrenza.

L’articolo 5 (Procedura di autorizzazione) impone agli Stati Parte di concedere le autorizzazioni relative alle licenze in modo non discriminatorio. Di norma le licenze vanno rilasciate entro 12 mesi.

L’articolo 6 (Autorità di regolamentazione) garantisce l’indipendenza delle autorità di regolamentazione. Le decisioni prese devono essere neutrali e indipendenti.

L’articolo 7 (Risorse limitate) stabilisce che ciascuno Stato Parte deve condurre le procedure per l’assegnazione dei diritti d’uso delle risorse limitate, quali frequenze, numeri e diritti di passaggio, in modo obiettivo, tempestivo, trasparente e non discriminatorio, e deve rendere pubblico lo stato attuale delle bande di frequenza assegnate, senza la necessità di identificare dettagliatamente le frequenze per usi governativi specifici.

L’articolo 8 (Servizi di roaming internazionali) stabilisce che gli Stati Parte devono, ove possibile, concordare tariffe di roaming ragionevoli al fine di ridurre tali costi.

5.9.4 Allegato XIV
sulla circolazione di persone fisiche che forniscono servizi

L’articolo 1 (Campo d’applicazione) definisce che l’allegato si applica alla circolazione di persone fisiche che forniscono servizi. Queste disposizioni valgono per le misure nazionali relative alle categorie di persone iscritte nell’elenco degli impegni.

L’articolo 2 (Principi generali) dispone che l’ingresso e il soggiorno temporaneo di persone fisiche siano agevolati compatibilmente con gli impegni specifici degli Stati Parte.

L’articolo 3 (Flusso di informazioni) disciplina la messa a disposizione di informazioni concernenti in particolare i visti, i permessi di lavoro, i documenti necessari, i requisiti, le modalità di richiesta, la procedura e i permessi d’ingresso e di soggiorno temporaneo, nonché i permessi di lavoro e il rinnovo dei permessi di soggiorno temporaneo.

L’articolo 4 dispone che ciascuno Stato Parte designi un organo di contatto per facilitare l’accesso alle informazioni sull’ingresso, sul soggiorno temporaneo e sul lavoro dei prestatori di servizi degli altri Stati Parte.

L’articolo 5 disciplina le procedure di domanda delle autorizzazioni d’ingresso, di soggiorno temporaneo o dei permessi di soggiorno. I richiedenti devono essere informati tempestivamente sia sullo stato di avanzamento della domanda sia sulla necessità di presentare ulteriori documenti. Le autorità competenti degli Stati Parte devono informare senza indugio il richiedente in merito alla decisione riguardo alla domanda e, se del caso, in merito alla durata del soggiorno e ad altre condizioni.

5.10 Capitolo 9:
Investimenti (art. 9.1–9.19)

A complemento del capitolo 8 (Scambi di servizi, v. n. 5.9), il capitolo sugli investimenti autorizza gli investitori di uno Stato Parte a costituire o rilevare un’impresa in un altro Stato Parte, nei settori diversi da quello dei servizi, alle stesse condizioni vigenti per gli investitori nazionali (cosiddetto establishment). Il capitolo mira ad aumentare la certezza del diritto e la trasparenza delle attività di investimento internazionali elencando tutti gli impegni e le restrizioni sul trattamento nazionale negli elenchi di impegni (liste positive) dell’allegato XV dell’Accordo.

Le disposizioni sugli stabilimenti contenute nei capitoli 8 (Scambi di servizi) e 9 (Investimenti) dell’Accordo nonché le disposizioni concernenti la collaborazione e agevolazione degli investimenti (comprese le persone di contatto nell’allegato XVI) applicabili a entrambi i capitoli integrano l’Accordo del 14 aprile 199150 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Argentina concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti, quello con il Paraguay del 13 gennaio 199251 e quello con l’Uruguay del 7 ottobre 198852. Tali accordi disciplinano la fase successiva allo stabilimento (cosiddetta post-establishment). Insieme al presente ALS, gli accordi menzionati coprono l’intero ciclo di un investimento: dall’accesso al mercato, allo sfruttamento dell’investimento fino alla sua liquidazione.

L’articolo 9.1 (Portata e campo d’applicazione) stabilisce che le disposizioni del capitolo si applicano alle presenze commerciali in tutti i settori ad eccezione di quelli dei servizi. In questi ultimi settori gli investimenti sono disciplinati dalle diposizioni sulla modalità di fornitura «presenza commerciale» del capitolo sugli scambi di servizi (v. n. 5.9). Le disposizioni sull’agevolazione degli investimenti e sulla cooperazione (art. 9.16–9.19, cfr. n. 9.10.1) si applicano alle presenze commerciali nel settore dei servizi e in settori diversi da quello dei servizi (art. 9.1 par. 2). Il capitolo non pregiudica l’interpretazione o l’applicazione di altri accordi internazionali in materia di investimenti o di imposizione fiscale dei quali uno o più Stati sono firmatari (art. 9.1 par. 3). Le misure nel settore degli appalti pubblici sono escluse dal campo d’applicazione (art. 9.1 par. 4).

L’articolo 9.2 elenca le principiali definizioni, che si ispirano a quelle del GATS.

L’articolo 9.3 (Trattamento nazionale) dispone che gli investitori degli Stati Parte hanno il diritto di costituire o acquistare un’impresa in un altro Stato Parte alle stesse condizioni vigenti per gli investitori nazionali. Il principio del trattamento nazionale copre la costituzione, l’acquisizione e la gestione non soltanto di imprese con personalità giuridica, vale a dire persone giuridiche, ma anche di filiali o uffici di rappresentanza (cfr. art. 9.2). Il capitolo si applica a imprese che sono state costituite secondo la legislazione di uno Stato Parte e che svolgono un’importante attività economica sul territorio di tale Stato Parte.

Secondo l’articolo 9.4, gli impegni specifici relativi al trattamento nazionale sono definiti negli elenchi di impegni specifici di ciascuno Stato Parte compresi nell’allegato XV dell’Accordo secondo il metodo degli elenchi positivi. Nei settori o sottosettori ivi indicati, gli Stati Parte si impegnano a non discriminare gli investitori degli altri Stati Parte secondo le condizioni e limitazioni contenute nei propri elenchi. La non iscrizione di un settore nell’elenco di uno Stato Parte significa che quest’ultimo non assume nessun impegno.

In virtù dell’articolo 9.5 gli Stati Parte possono modificare gli elenchi. Rimane possibile modificare impegni o revocarne dall’elenco, a condizione che gli altri Stati Parte siano informati e su richiesta consultati (art. 9.5 par. 1) e che il livello generale degli impegni assunti dallo Stato Parte in questione non si riduca (art. 9.5 par. 2).

A norma dell’articolo 9.6, un investitore e il suo personale in posizioni chiave (p. es. dirigenti, consulenti ed esperti) possono entrare e soggiornare temporaneamente nel territorio di un altro Stato Parte. Sono espressamente fatte salve la legislazione nazionale e le regolamentazioni (regulations) degli Stati Parte, per cui questa disposizione non comporta per la Svizzera nessun obbligo ulteriore.

All’articolo 9.7 (Diritto di legiferare), gli Stati Parte riaffermano il diritto di adottare misure nell’interesse pubblico, in particolare per motivi di salute, sicurezza e protezione dell’ambiente (art. 9.7 par. 1). Gli Stati Parte si impegnano inoltre a non rinunciare a tali misure di protezione né ad allentarle allo scopo di attrarre investimenti stranieri (art. 9.7 par. 2).

Secondo l’articolo 9.8 (Condotta responsabile d’impresa), gli Stati Parte sono tenuti a promuovere una condotta responsabile d’impresa; sono comprese anche le catene di approvvigionamento. A questo proposito riconoscono l’importanza di principi e linee guida riconosciuti a livello internazionale, come le Linee guida dell’OCSE per le imprese multinazionali sulla condotta responsabile d’impresa, la Dichiarazione tripartita dell’OIL sui principi relativi alle imprese multinazionali e alla politica sociale, il Global Compact delle Nazioni Unite e i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani.

L’articolo 9.9 (Trasparenza) prevede che gli Stati Parte pubblichino le misure e gli accordi che incidono sulla presenza commerciale rilevanti per gli investitori.

L’articolo 9.10 (Divulgazione di informazioni confidenziali) stabilisce che gli Stati Parte non sono obbligati a fornire informazioni confidenziali la cui divulgazione possa ostacolare l’applicazione della legge o essere altrimenti contraria all’interesse pubblico o pregiudicare gli interessi commerciali legittimi di singole imprese, pubbliche o private.

L’articolo 9.11 (Pagamenti e trasferimenti) si riferisce alle presenze commerciali in settori diversi da quello dei servizi e prevede la libertà di movimento dei capitali e dei pagamenti, fatte salve le circostanze di cui all’articolo 9.12. Il paragrafo 2 chiarisce che le uniche ragioni che giustificano l’adozione di una restrizione delle transazioni di capitale incompatibili con gli obblighi specifici del capitolo 9 sono le misure richieste dal Fondo Monetario Internazionale o quelle conformi all’articolo 9.11.

L’articolo 9.12 statuisce che le restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti possono essere imposte soltanto in caso di gravi difficoltà, reali o imminenti, in materia di bilancia dei pagamenti e di posizione finanziaria esterna. La disposizione si basa sull’articolo XII del GATS.

Gli articoli 9.13 (Eccezioni generali) e 9.14 (Eccezioni in materia di sicurezza) dispongono che per le consuete eccezioni finalizzate al mantenimento dell’ordine pubblico e alla salvaguardia della sicurezza si applicano gli articoli XIV e XIVbis del GATS.

L’articolo 9.15 stabilisce un riesame periodico del presente capitolo al fine di sviluppare ulteriormente gli impegni degli Stati Parte nell’ambito del Comitato misto tenendo conto in particolare degli impegni assunti con parti terze in accordi conclusi dopo l’entrata in vigore del presente Accordo.

5.10.1 Agevolazione degli investimenti e persone di contatto (aspetti rilevanti per i capitoli 8 e 9 secondo l’art. 9.1, l’art. 9.17, l’art. 9.19 e l’allegato XVI)

Secondo il campo di applicazione (art. 9.1 par. 2), le disposizioni relative all’agevolazione degli investimenti e alla cooperazione – in particolare l’articolo 9.16 (Amministrazione del presente capitolo), l’articolo 9.17 (Organi di contatto), l’articolo 9.18 (Fornitura di informazioni) e l’articolo 9.19 (Cooperazione tra agenzie preposte alla promozione degli investimenti) – si applicano alle presenze commerciali nel settore dei servizi e in settori diversi da quello dei servizi (cap. 8 e 9).

L’articolo 9.16 riguarda l’amministrazione di questo capitolo. Su richiesta di uno Stato Parte, il Comitato misto deve scambiare informazioni e considerare gli sviluppi pertinenti ai fini dello stabilimento e dell’espansione delle presenze commerciali e della facilitazione degli investimenti, adoperarsi per risolvere e prevenire le controversie che possono sorgere in merito all’interpretazione o all’applicazione del capitolo. Esso deve altresì individuare e, se del caso, attuare opportunità di cooperazione e di ulteriore facilitazione degli investimenti reciprocamente concordate dagli Stati Parte interessati.

Secondo l’articolo 9.17 (Organi di contatto), gli Stati Parte designano organi di contatto per facilitare la comunicazione tra gli Stati Parte ed essere a disposizione degli investitori per eventuali richieste (art. 9.17 par. 1 e 2). Gli organi di contatto figurano nell’allegato XVI (art. 9.17 par. 3).

Secondo l’articolo 9.18 (Fornitura di informazioni), questi organi di contatto forniscono agli investitori e agli altri Stati Parte informazioni sulla rispettiva piazza d’investimento (leggi, misure di promozione degli investimenti, ecc.).

Secondo l’articolo 9.19, gli Stati Parte rafforzano inoltre la cooperazione tra agenzie preposte alla promozione degli investimenti. Tale cooperazione include la condivisione di esperienze e l’identificazione di eventuali aree di cooperazione (art. 9.19 par. 1). Gli organi di contatto competenti per le agenzie degli altri Stati Parte figurano nell’allegato XVI (art. 9.19 par. 2); l’organo di contatto svizzero è Switzerland Global Enterprise (SG-E).

5.10.2 Impegni specifici (art. 9.3 e 9.4 e allegato XV)

Negli elenchi di impegni di cui all’allegato XV figurano i settori in cui gli Stati Parte assumono impegni per quanto riguarda il trattamento nazionale e, dove necessario, condizioni e riserve (art. 9.3 e 9.4).

Gli impegni assunti dalla Svizzera nei confronti degli Stati del Mercosur corrispondono sostanzialmente al livello d’impegno già assunto in accordi precedenti. Visto il livello più basso d’impegno del Mercosur, la Svizzera ha avanzato una serie di riserve per evitare squilibri eccessivi. Come di consueto, la Svizzera non ha assunto impegni specifici per quanto riguarda l’acquisto di terreni o alcune disposizioni sul diritto societario. Nel settore dell’energia e in quello dell’estrazione di petrolio e gas, in cui non ha contratto alcun impegno, si riserva il diritto di vietare o limitare le partecipazioni straniere a privatizzazioni di società o enti statali. Essa avanza inoltre una riserva per quanto concerne le sovvenzioni nonché un meccanismo generale di notifica e controllo applicato agli investimenti esteri sul proprio territorio. Anche se attualmente in Svizzera non esistono meccanismi del genere, la riserva consentirà di reagire con flessibilità a eventuali sviluppi futuri. A livello settoriale ha espresso una riserva, ad esempio, sulla produzione di sale (monopolio sul sale).

Gli Stati del Mercosur si sono impegnati a garantire il trattamento nazionale agli investitori degli Stati dell’AELS in molti settori, in particolare in quello manifatturiero, minerario ed energetico. Come gli Stati dell’AELS, gli Stati del Mercosur non hanno assunto impegni in alcuni singoli settori e hanno formulato sia riserve che si applicano a tutti i settori sia riserve valide per settori specifici.

L’Argentina si è impegnata a garantire in linea di principio il trattamento nazionale nel settore manifatturiero, ad eccezione della produzione di macchinari per l’agricoltura, l’industria mineraria, la trasformazione alimentare e la produzione tessile nonché della riparazione di navi e della produzione di combustibili e prodotti fossili e nucleari. Si è impegnata a garantire in linea di principio il trattamento nazionale anche nel settore energetico per la generazione di elettricità per quanto riguarda tutti i vettori energetici, ad eccezione dell’estrazione e della produzione di combustibili fossili e nucleari. L’Argentina esprime inoltre una riserva intersettoriale in relazione alle sovvenzioni o alla privatizzazione delle imprese statali (p. es. diritti preferenziali per i dipendenti) e si riserva il diritto di adottare misure relative all’acquisizione di proprietà rurali, di terreni in prossimità di importanti corsi d’acqua o laghi e di terreni in zone di sicurezza di confine. Si riserva inoltre il diritto di adottare misure potenzialmente discriminatorie per promuovere lo sviluppo delle regioni meno sviluppate (riduzione delle disparità regionali), l’inclusione sociale e lo sviluppo industriale.

Anche il Brasile prevede riserve intersettoriali per quanto riguarda le sovvenzioni e gli investimenti critici. Ad esempio, nelle zone di confine è richiesta un’autorizzazione per la costruzione e la gestione di impianti industriali di particolare interesse per la sicurezza nazionale e per altre attività specifiche (p. es. ricerche minerarie). In tale contesto devono essere soddisfatti alcuni requisiti (p. es. la maggioranza delle azioni deve rimanere in mani brasiliane). Anche l’acquisto di proprietà rurali da parte di stranieri è soggetto a determinate condizioni e necessita di un’autorizzazione. Il Brasile si riserva inoltre il diritto di adottare misure per ridurre le disuguaglianze regionali, proteggere la popolazione indigena e promuovere lo sviluppo rurale e l’inclusione sociale. Le riserve settoriali avanzate dal Brasile concernono in particolare la produzione di elettricità.

Il Paraguay ha espresso riserve concernenti il trattamento nazionale in relazione alle sovvenzioni. Inoltre, durante la privatizzazione delle aziende statali fa valere ad esempio il diritto di concedere ai dipendenti diritti preferenziali nell’acquisto di azioni. Il Paese prevede inoltre riserve per l’acquisizione di terreni e requisiti di residenza per gli investitori stranieri nelle zone di confine e può adottare o mantenere misure potenzialmente discriminatorie volte a favorire lo sviluppo delle regioni meno privilegiate o l’inclusione sociale. Le riserve settoriali avanzate dal Paraguay concernono la produzione di elettricità.

L’Uruguay non ha assunto impegni nel settore minerario per quanto riguarda l’estrazione di petrolio e gas e nel settore manifatturiero per quanto riguarda la produzione di prodotti del tabacco. Si riserva il diritto di adottare misure discriminatorie nell’assegnazione di sovvenzioni e, per quanto riguarda l’acquisto e la proprietà di aziende agricole da parte di società statali, e di limitare la vendita di azioni di società statali esistenti in modo che solo i cittadini uruguaiani possano acquistarle.

5.11 Capitolo 10:
Proprietà intellettuale (art. 10.1)

5.11.1 Disposizioni del capitolo (art. 10)

Nell’articolo 10 gli Stati Parte si impegnano a garantire una protezione dei diritti di proprietà intellettuale adeguata, efficace e non discriminatoria e misure volte ad attuare tale protezione (par. 1). Rispetto alle norme minime multilaterali previste dall’Accordo dell’OMC del 15 aprile 199453 sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS), l’Accordo migliora in alcuni punti determinati standard di protezione e aumenta la certezza del diritto. Rende inoltre più prevedibile la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e contribuisce quindi a migliorare le condizioni quadro per il commercio di prodotti e servizi innovativi. Il paragrafo 3 conferma che i principi del trattamento nazionale e della nazione più favorita si applicano conformemente alle disposizioni pertinenti dell’Accordo TRIPS anche nel quadro delle relazioni di libero scambio; questo aspetto è particolarmente rilevante in vista di eventuali futuri accordi di libero scambio conclusi dagli Stati del Mercosur. In conformità all’Accordo TRIPS, il paragrafo 4 specifica inoltre che gli Stati Parte sono liberi di scegliere il proprio regime di esaurimento. Su richiesta di uno Stato Parte, il Comitato misto riesamina le disposizioni concernenti la proprietà intellettuale (capitolo, allegato, appendice) (par. 6). La Svizzera si avvarrà di questa opportunità e si adopererà a favore di un ulteriore rafforzamento dei diritti di proprietà intellettuale.

5.11.2 Disposizioni dell’allegato XVII

L’allegato XVII disciplina tutte le norme di protezione materiali relative ai diversi settori della proprietà intellettuale (art. 1–10). In alcuni punti oltrepassano il livello di protezione garantito dall’Accordo TRIPS. L’allegato disciplina anche gli standard minimi per le procedure di registrazione e concessione (art. 11) e i principi d’esecuzione del diritto per via amministrativa, civile e penale (art. 12–20). Viene infine concordata una cooperazione bilaterale nel settore della proprietà intellettuale (art. 21).

Secondo l’articolo 1 (Campo d’applicazione) la definizione di proprietà intellettuale comprende nell’Accordo tutte le categorie di diritti immateriali ai sensi delle sezioni 1–7 della Parte II dell’Accordo TRIPS (diritto d’autore e diritti affini, marchi per prodotti e servizi, indicazioni geografiche [comprese le denominazioni d’origine], design, brevetti, varietà vegetali, topografie di prodotti a semiconduttori e informazioni confidenziali) nonché i diritti di proprietà intellettuale previsti dall’allegato in questione (comprese le indicazioni di provenienza [«swissness»]).

Nell’articolo 2 (Accordi internazionali) gli Stati Parte confermano i loro diritti e obblighi in virtù dei diversi accordi internazionali sulla proprietà intellettuale a cui hanno aderito: l’Accordo TRIPS; la Convenzione di Parigi del 188354 per la protezione della proprietà industriale, riveduta a Stoccolma il 14 luglio 1967 (Convenzione di Parigi); la Convenzione di Berna del 188655 per la protezione delle opere letterarie e artistiche, riveduta a Parigi il 24 luglio 1971 e la Convenzione internazionale del 19656 sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Convenzione di Roma). Gli Stati Parte si adoperano inoltre al meglio a ratificare i seguenti accordi, ad aderirvi se non ne sono ancora parte o a rispettarne le disposizioni materiali: il Trattato di cooperazione del 197057 in materia di brevetti, riveduto il 3 ottobre 2001; il Protocollo del 198958 relativo all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi; l’Atto di Ginevra del 199959 relativo all’Accordo dell’Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali; l’Accordo di Nizza del 195760 sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, riveduto a Ginevra il 13 maggio 1977; il Trattato di Budapest del 197761 sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti; la Convenzione internazionale del 199162 per la protezione delle novità vegetali (a condizione che una Parte non sia ancora membro dell’UPOV 1978; tutti gli Stati del Mercosur lo sono); il Trattato OMPI del 199663 sul diritto d’autore; il Trattato OMPI 199664 sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT), il Trattato di Marrakech del 201365 volto a facilitare l’accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa; e il Trattato di Pechino del 201266 sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive. Su richiesta, le Parti intendono consultarsi per quanto riguarda i futuri sviluppi nel settore degli accordi internazionali o le rispettive relazioni bilaterali con Paesi terzi.

In base alle loro risorse e fatte salve le loro politiche nazionali, secondo l’articolo 3 gli Stati Parte sono tenuti a fornire incentivi per promuovere l’innovazione tecnologica e il trasferimento di tecnologia.

Secondo l’articolo 4 (Accesso alla sanità), rispetto alle disposizioni dell’allegato XVII sono fatte salve la Dichiarazione di Doha del 14 novembre 2001 sull’Accordo TRIPS e sulla salute pubblica e la modifica dell’Accordo TRIPS approvata il 6 dicembre 2005 dal Consiglio generale dell’OMC.

Secondo l’articolo 5 (Diritti d’autore e diritti affini), gli Stati Parte devono garantire agli autori, agli artisti interpreti o esecutori, ai produttori di fonogrammi e agli organismi di radiodiffusione una protezione adeguata ed efficace delle loro opere, esecuzioni, registrazioni sonore e trasmissioni (par. 1). Gli Stati Parte possono prevedere per i diritti affini le stesse limitazioni previste per il diritto d’autore (par. 2). I paragrafi 3 e 4 garantiscono i diritti minimi e le condizioni di protezione minime per gli organismi di radiodiffusione. Le limitazioni devono adempiere il test a tre fasi secondo l’Accordo TRIPS (par. 5).

Nell’articolo 6 (Marchi) le Parti estendono la protezione dei marchi garantita dall’Accordo TRIPS ai marchi di forma e ai marchi acustici. A tutela dei marchi famosi e notori, gli Stati Parte definiscono criteri qualitativi compatibili con le disposizioni della legge del 28 agosto 199267 sulla protezione dei marchi (LPM) e fanno anche riferimento alle raccomandazioni pertinenti dell’OMPI. Gli Stati Parte si impegnano infine ad offrire ai titolari un rimedio giuridico per agire contro le iscrizioni dei loro marchi in dizionari, enciclopedie e opere simili.

La protezione materiale dei brevetti è disciplinata dall’articolo 7 in conformità all’Accordo TRIPS. Il paragrafo 1 contiene i criteri per la brevettazione e riporta gli impegni di cui all’articolo 27 dell’Accordo TRIPS. I paragrafi 2 e 3 contengono i criteri di esclusione della brevettabilità secondo l’Accordo TRIPS. L’articolo elenca inoltre una serie di requisiti minimi per la procedura di rilascio dei brevetti, tra cui in particolare la possibilità di apportare modifiche e correzioni (par. 4), la rapida pubblicazione delle domande di brevetto pendenti (par. 5 e 6) e la possibilità di richiedere una pubblicazione prima della fine dei primi 18 mesi dal deposito (par. 7). Il paragrafo 9 contiene un’eccezione per le azioni necessarie per l’omologazione di un medicinale.

L’articolo 8 stabilisce che per i design industriali gli Stati Parte devono accordare un periodo di protezione complessivo di almeno 15 anni (Argentina, Paraguay e Uruguay) o di almeno 25 anni (Brasile, Stati dell’AELS). L’articolo contiene anche una «clausola di riparazione» che ammette periodi di protezione più brevi per pezzi di ricambio utilizzati per riparare un prodotto.

L’articolo 9 obbliga gli Stati Parte a garantire una protezione adeguata ed efficace delle indicazioni geografiche. Questi si impegnano quindi a garantire per tutti i prodotti agricoli e alimentari il livello di protezione più elevato che l’Accordo TRIPS riserva alle indicazioni geografiche dei vini e degli alcolici. Infine, l’articolo fa riferimento all’appendice dell’allegato XVII (Indicazioni geografiche), che regola in modo specifico la protezione delle indicazioni geografiche incluse negli elenchi di impegni tra la Svizzera e gli Stati del Mercosur.

L’articolo 10 (Indicazioni false o fuorvianti) protegge le indicazioni di provenienza per merci e servizi, ossia denominazioni come «Switzerland», «Schweiz» e «swiss», da un uso fuorviante o sleale. Gli Stati Parte devono prevedere mezzi adeguati per impedirne la registrazione e l’utilizzo. Il paragrafo 4 dispone infine che gli stemmi, le bandiere e gli altri emblemi nazionali sono protetti in conformità alla Convenzione di Parigi.

Nell’articolo 11 (Acquisizione e mantenimento) gli Stati Parte si impegnano a garantire che le procedure per la registrazione e la concessione dei diritti di proprietà intellettuale siano conformi ai requisiti dell’Accordo TRIPS.

Secondo l’articolo 12, gli Stati Parte devono garantire in generale che esistano misure attuative per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale che corrispondano almeno all’Accordo TRIPS. Devono garantire procedure efficaci, corrette, eque e non eccessivamente onerose.

Gli articoli 13 e 14 disciplinano le misure di assistenza doganale. Secondo l’articolo 13 (Sospensione dello svincolo), i titolari dei diritti devono avere la possibilità di chiedere assistenza alle autorità doganali (par. 1) e di registrare i propri diritti presso le autorità doganali (par. 2) per sospendere lo svincolo di merci sospettate di violare i loro diritti, perlomeno di marchio o d’autore, o le indicazioni geografiche, sia all’atto dell’importazione che dell’esportazione. Le autorità doganali sono inoltre autorizzate a trattenere d’ufficio una merce, se vi è il sospetto fondato di una violazione di tali diritti (par. 4). Se lo svincolo delle merci è sospeso, le autorità doganali devono informare i titolari dei diritti della sospensione dello svincolo dei beni e fornire loro le informazioni necessarie per far valere i propri diritti (par. 8). In caso di violazioni, i titolari dei diritti possono chiedere il rimborso delle spese sostenute per la procedura d’esecuzione (par. 10). Infine, l’articolo contiene anche una disposizione derogatoria facoltativa per le piccole quantità di merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori (par. 11). Secondo l’articolo 14 (Diritto d’ispezione), i richiedenti hanno il diritto di ispezionare ed esaminare le merci temporaneamente trattenute.

L’obiettivo delle misure cautelari e superprovvisorie di cui all’articolo 15 è consentire ai titolari dei diritti di prevenire precocemente eventuali danni; tali misure evidenziano l’importanza di una decisione rapida in tali casi.

Secondo l’articolo 16 (Ritiro dal mercato), le autorità giudiziarie devono essere autorizzate a ordinare, su richiesta del titolare del diritto, il ritiro dal mercato e la distruzione dei prodotti che vìolano i diritti di proprietà intellettuale, unitamente alle macchine utilizzate per fabbricarli.

L’articolo 17 (Rimedi civili) prevede che le autorità giudiziarie degli Stati Parte siano autorizzate a ordinare il risarcimento dei danni in caso di violazione dei diritti di proprietà intellettuale per compensare il danno effettivamente subìto (par. 2 lett. a). Il paragrafo 2 lettera b stabilisce i criteri per il calcolo dei danni.

Secondo l’articolo 18, gli Stati Parte devono prevedere provvedimenti e sanzioni penali per le violazioni intenzionali su scala commerciale dei diritti di proprietà intellettuale non solo per i marchi e i diritti d’autore, come nell’Accordo TRIPS, ma anche per tutti gli altri diritti.

Secondo l’articolo 19, gli Stati Parte devono garantire che le loro autorità competenti possano chiedere ai richiedenti di fornire garanzie adeguate o assicurazioni equivalenti.

Quanto alle sentenze giudiziarie e amministrative definitive, l’articolo 20 stabilisce, tra le altre cose, il requisito secondo cui tali sentenze devono essere emesse per iscritto e rese pubblicamente accessibili.

Nell’articolo 21 conclusivo gli Stati Parte convengono di intensificare la cooperazione nel campo della proprietà intellettuale; l’articolo elenca esempi di possibili settori di questa cooperazione.

5.11.3 Indicazioni geografiche (appendice dell’allegato XVII)

L’appendice disciplina la protezione delle indicazioni geografiche specifiche che vigono tra la Svizzera e gli Stati del Mercosur, che figurano negli elenchi annessi (I e II). L’appendice prevede un livello di protezione più elevato per tutti i prodotti, compresi quelli non agricoli. Per la Svizzera si tratta ad esempio dei termini «Schweiz» per gli orologi e i cosmetici, «Cioccolato svizzero» nonché «Gruyère», «Sbrinz», «Tête de Moine» e «Raclette du Valais» per i formaggi. Sono ora protette anche le indicazioni d’origine svizzere per il vino. Per «Gruyère» e «Sbrinz» è prevista una clausola di anteriorità («grandfathering»): i produttori degli Stati del Mercosur che già utilizzavano queste denominazioni prima di una certa data limite e che rispettano determinati requisiti di confezionamento possono continuare a utilizzarle. Non possono però essere aggiunti nuovi produttori.

5.12 Capitolo 11:
Appalti pubblici (art. 11.1–11.34)

Il capitolo 11 disciplina le condizioni, le procedure e, nell’allegato XVIII, la portata dell’accesso degli Stati Parte agli appalti pubblici. Le disposizioni giuridiche sono strettamente in linea con l’Accordo riveduto dell’OMC sugli appalti pubblici (AAP 2012)68. Gli Stati del Mercosur non hanno aderito all’AAP e non intendono aderirvi nel prossimo futuro. Tuttavia, nell’ambito dell’ALS firmato tra il Mercosur e Singapore il 7 dicembre 2023 e dell’Accordo di partenariato UE-Mercosur, hanno assunto impegni nel settore degli appalti pubblici.

L’articolo 11.1 (Definizioni) elenca i principali concetti della legislazione sugli appalti pubblici che fungono da base per l’applicazione del capitolo.

L’articolo 11.2 (Portata e campo d’applicazione) estende il campo d’applicazione del capitolo agli appalti pubblici di merci e servizi, compresi i servizi edili. I settori coperti figurano negli elenchi che definiscono il livello di accesso al mercato di cui all’Allegato XVIII. Nel paragrafo 2 l’articolo precisa inoltre che l’Accordo non si applica, ad esempio, all’acquisizione o alla locazione di terreni ed edifici esistenti, agli accordi di cooperazione, alla fornitura o all’acquisizione di servizi fiduciari o di deposito nonché ai contratti di pubblico impiego.

L’articolo 11.3 (Valutazione dei contratti) stabilisce i requisiti per la stima del valore dell’appalto, che viene utilizzato per stabilire se l’appalto in questione è soggetto all’Accordo.

L’articolo 11.4 (Sicurezza ed eccezioni generali) stabilisce le eccezioni riguardanti la sicurezza e le eccezioni generali che consentono a uno Stato Parte di non applicare le disposizioni del capitolo, in particolare se si tratta di tutelare interessi essenziali di sicurezza, la morale pubblica, l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica.

L’articolo 11.5 (Trattamento nazionale e non discriminazione) stabilisce i principi della non discriminazione e del trattamento nazionale, che rappresentano gli elementi fondamentali dell’AAP 2012 e di tutti gli accordi di libero scambio dell’AELS.

L’articolo 11.6 (Utilizzo di mezzi elettronici) descrive le regole per lo svolgimento elettronico degli appalti. Queste disposizioni riguardano l’autenticazione, la crittografia e i requisiti di compatibilità dei sistemi elettronici.

L’articolo 11.7 (Svolgimento degli appalti) specifica che le procedure d’appalto devono essere svolte con trasparenza e imparzialità per evitare conflitti d’interesse e impedire pratiche fraudolente.

L’articolo 11.8 (Regole d’origine) prevede che per gli appalti pubblici vigano le stesse regole d’origine che si applicano nel corso di normali scambi commerciali.

Analogamente all’Accordo di partenariato UE-Mercosur, l’articolo 11.9 (Rifiuto di concedere vantaggi) prevede la possibilità di negare a un prestatore di servizi di un altro Stato Parte i vantaggi previsti dal capitolo se tale prestatore di servizi è una persona giuridica di un altro Stato Parte che non svolge attività commerciali significative nel territorio di tale altro Stato Parte.

L’articolo 11.10 (Compensazioni) ribadisce il principio centrale secondo cui le compensazioni (offsets) sono vietate negli appalti pubblici, fatte salve le eccezioni concesse dall’AELS ai singoli Stati del Mercosur in base al trattamento differenziato di cui all’allegato XVIII.

L’articolo 11.11 (Informazioni sul sistema degli appalti) disciplina lo scambio di informazioni sui sistemi di gestione degli appalti al fine di aumentare la trasparenza.

L’articolo 11.12 (Bandi) contiene regole sul contenuto e sui dettagli dei bandi. Gli Stati Parte vengono in particolare invitati a pubblicare i loro bandi gratuitamente e attraverso un unico punto di accesso.

L’articolo 11.13 (Condizioni di partecipazione) descrive le condizioni di partecipazione e di esclusione degli offerenti. Tra i motivi di esclusione rientrano le false dichiarazioni o il fallimento.

L’articolo 11.14 (Sistemi di registrazione e procedure di qualificazione) disciplina le procedure di qualificazione e registrazione degli offerenti. Gli Stati Parte sono in particolare tenuti a non introdurre sistemi che creano ostacoli inutili alla partecipazione degli offerenti di un altro Stato Parte ai loro appalti.

L’articolo 11.15 (Procedure selettive) riguarda il ricorso a una procedura selettiva per determinare gli offerenti qualificati a presentare offerte.

Nell’articolo 11.16 (Elenchi a uso ripetuto) gli Stati Parte stabiliscono le condizioni per mantenere un elenco a uso ripetuto degli offerenti, in particolare riguardo all’accesso e al periodo di validità.

L’articolo 11.17 (Informazioni sulle decisioni dei committenti) specifica quali obblighi di informazione si applicano alle decisioni dei committenti in relazione agli articoli 11.15 e 11.16

Secondo l’articolo 11.18 (Documentazione di gara) i committenti mettono a disposizione degli offerenti la documentazione di gara corredata di tutte le informazioni loro necessarie per elaborare e presentare offerte valide.

L’articolo 11.19 (Specifiche tecniche) stabilisce come vengono definite le specifiche tecniche; queste ultime non devono avere lo scopo o l’effetto di creare inutili ostacoli agli scambi tra gli Stati Parte. Come nell’AAP 2012, il paragrafo 6 precisa che le specifiche tecniche possono essere applicate per promuovere la conservazione delle risorse naturali o proteggere l’ambiente.

L’articolo 11.20 (Modifiche della documentazione di gara e delle specifiche tecniche) disciplina le procedure con cui vengono trasmesse a tutti gli offerenti le modifiche del bando o della documentazione di gara.

L’articolo 11.21 (Termini) sancisce il principio generale dei termini minimi per la preparazione e la presentazione di un’offerta. Corrispondono ai termini usuali dell’AAP 2012 e vengono precisati nell’allegato XVIII.

L’articolo 11.22 (Procedure per incarico diretto) disciplina la procedura per incarico diretto nella quale un committente può scegliere liberamente un offerente senza procedura di selezione, se sono soddisfatte le rispettive condizioni contenute nel capitolo.

L’articolo 11.23 (Aste elettroniche) stabilisce i requisiti relativi alle informazioni da comunicare sulla procedura e sui criteri di valutazione per le aste elettroniche.

L’articolo 11.24 (Trattative) elenca le condizioni alle quali uno Stato Parte può incaricare i propri committenti di condurre trattative, soprattutto se la valutazione non permette di determinare l’offerta più vantaggiosa.

L’articolo 11.25 (Trattamento delle offerte) stabilisce che il committente adotta procedure di ricevimento, spoglio e trattamento delle offerte che garantiscono l’equità e l’imparzialità della gara d’appalto e la confidenzialità delle offerte.

Secondo l’articolo 11.26 (Aggiudicazione), l’appalto è assegnato all’offerente che è in grado di soddisfare i criteri di aggiudicazione precisati nel bando e nella relativa documentazione e che ha presentato l’offerta più vantaggiosa oppure – se il prezzo è l’unico criterio – il prezzo più basso.

L’articolo 11.27 (Trasparenza delle informazioni sugli appalti) disciplina la trasparenza delle decisioni prese riguardo all’aggiudicazione dell’appalto: il committente comunica prontamente agli offerenti tali decisioni.

L’articolo 11.28 (Divulgazione di informazioni) riguarda il tipo di informazioni che gli Stati Parte e i loro committenti possono o non possono divulgare.

L’articolo 11.29 (Procedure nazionali di ricorso in caso di contestazioni da parte di offerenti) descrive le procedure amministrative o giudiziarie che devono consentire a un offerente di presentare un ricorso in caso di violazioni del presente capitolo o di inosservanza delle misure di attuazione del capitolo predisposte da uno Stato Parte.

L’articolo 11.30 (Modifiche e rettifiche del campo d’applicazione) disciplina le procedure da seguire in caso di modifiche e le rettifiche al campo d’applicazione dell’Accordo.

L’articolo 11.31 (Futuri negoziati) offre agli Stati Parte la possibilità di negoziare tra di loro l’estensione delle concessioni che una di esse ha accordato a una Parte terza dopo l’entrata in vigore dell’ALS.

L’articolo 11.32 (Lavori nel settore degli appalti pubblici) stabilisce le funzioni del Comitato misto o di qualsiasi altro eventuale sottocomitato costituito da quest’ultimo, ossia esaminare l’attuazione e l’applicazione del capitolo, scambiare informazioni e valutare in che misura e con quali mezzi svolgere la cooperazione tra gli Stati Parte.

Nell’articolo 11.33 (Cooperazione) gli Stati Parte confermano la loro volontà di cooperare al fine di comprendere meglio i rispettivi sistemi d’appalto e migliorare lo scambio di esperienze e buone pratiche, soprattutto per quanto riguarda gli appalti sostenibili e le misure a livello politico per le microimprese e le piccole e medie imprese (MPMI). Questa cooperazione comprende anche la promozione di reti, seminari e workshop su temi di comune interesse.

Nell’articolo 11.34 (Facilitazione della partecipazione delle MPMI) gli Stati Parte riconoscono l’importanza della partecipazione delle MPMI agli appalti pubblici e concordano di scambiarsi informazioni sulle misure esistenti per agevolare tale partecipazione.

5.12.1 Disposizioni dell’allegato XVIII

L’allegato XVIII precisa alcune disposizioni del capitolo 11, ad esempio i termini, i mezzi d’informazione per i bandi e l’accesso al mercato garantito dall’articolo 11.2.

L’AELS e il Mercosur hanno concordato di concedersi reciprocamente un accesso non discriminatorio ai loro mercati degli appalti pubblici per quanto riguarda i committenti governativi centrali, considerato che i valori soglia corrispondono agli standard internazionali. Dato che gli elenchi di impegni tariffari sono già stati negoziati nel 2019, la Svizzera ha indicato in una nota a piè di pagina della sua offerta che è disposta ad adattare il suo elenco di enti, beni e servizi basato sull’AAP 1994 all’AAP 2012, che per lei è entrato in vigore il 1° gennaio 2021. L’elenco che figura nell’AAP 2012 funge infatti ora da riferimento per i negoziati sull’accesso al mercato svizzero, come è stato il caso di recente con la modernizzazione dell’ALS tra l’AELS e il Cile o con la conclusione dell’ALS tra l’AELS e la Malaysia. Il dispositivo di decisione comprende quindi già l’approvazione dell’aggiornamento dell’elenco in materia di accesso al mercato della Svizzera, che sarà effettuato dopo l’entrata in vigore dell’Accordo.

Dati i diversi livelli di sviluppo e le sensibilità specifiche del Mercosur, gli Stati dell’AELS hanno accettato di concedere un trattamento speciale e differenziato, in particolare attraverso misure transitorie per l’attuazione di alcuni impegni (p. es. l’abbassamento graduale dei valori soglia). Il Paraguay dispone di un periodo transitorio di tre anni per notificare l’attuazione degli impegni assunti nell’allegato XVIII. L’AELS ha inoltre accettato esenzioni permanenti (p. es. per l’applicazione di misure di compensazione) richieste dal Brasile per tenere conto della nuova politica industriale del governo. In cambio, il Brasile ha incluso unilateralmente otto dei suoi stati (su un totale di 27) a livello sub-centrale nella sua offerta di accesso al mercato.

Dato che i Paesi del Mercosur non sono membri dell’AAP, l’ALS apre nuove opportunità per gli offerenti svizzeri di partecipare a bandi di gara di enti a livello di governo centrale. Nel complesso, il Mercosur concede alla Svizzera un livello di accesso al mercato paragonabile a quello ottenuto dall’UE nell’accordo di partenariato, ad eccezione della minore copertura aggiuntiva a livello sub-centrale da parte del Brasile, giustificata dal fatto che l’UE ha fatto concessioni più generose al Brasile in altri punti dell’accordo.

5.13 Capitolo 12:
Concorrenza (art. 12.1–12.5)

La liberalizzazione degli scambi di beni e servizi e degli investimenti esteri può essere compromessa da pratiche aziendali anticoncorrenziali. Per questo motivo l’ALS contiene disposizioni volte a proteggere la concorrenza da comportamenti e pratiche anticoncorrenziali. Le disposizioni corrispondenti non mirano però ad armonizzare le politiche delle singole Parti in materia di concorrenza.

Nell’articolo 12.1 (Regole di concorrenza) gli Stati Parte riconoscono che le pratiche commerciali anticoncorrenziali o altre pratiche concordate sono incompatibili con il buon funzionamento dell’ALS. Queste disposizioni si applicano anche alle imprese statali (par. 2), ma non comportano alcun obbligo diretto per le imprese (par. 3).

Per porre fine a tali comportamenti anticoncorrenziali, l’articolo 12.2 (Cooperazione) prevede in particolare che gli Stati Parte possano scambiarsi informazioni pertinenti, e questo nel rispetto delle rispettive disposizioni nazionali sulla confidenzialità.

Secondo l’articolo 12.3 (Consultazioni) gli Stati Parte possono consultarsi in seno al Comitato misto qualora le pratiche anticoncorrenziali si protraggano. Dal ricevimento della richiesta di consultazioni, il Comitato misto ha 60 giorni di tempo per esaminare le informazioni fornite dagli Stati Parte per trovare una soluzione reciprocamente accettabile.

L’articolo 12.4 stabilisce che, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, gli Stati Parte possono intraprendere una cooperazione tecnica per applicare efficacemente la legislazione in materia di concorrenza, ad esempio tramite lo sviluppo delle capacità.

L’articolo 12.5 esclude l’intero capitolo 12 dal meccanismo di risoluzione delle controversie previsto nel capitolo 15.

5.14 Capitolo 13 e Protocollo d’intesa: commercio e sviluppo sostenibile

Ai fini di una politica estera coerente, la Svizzera si adopera per realizzare gli obiettivi dello sviluppo sostenibile anche nell’ambito della sua politica economica esterna. Il Consiglio federale intende promuovere una crescita compatibile con tali obiettivi sia in Svizzera che nei Paesi partner. Il concetto di sviluppo sostenibile comprende lo sviluppo socioeconomico e la protezione dell’ambiente. Nei suoi nuovi ALS la Svizzera si adopera quindi per includervi disposizioni relative agli aspetti ambientali e sociali legati al commercio.

Queste disposizioni rafforzano le norme materiali internazionali pertinenti: per i diritti umani, quelle dell’ONU; per il lavoro, quelle dell’OIL e, per l’ambiente, quelle degli accordi multilaterali sull’ambiente. Nelle loro relazioni economiche preferenziali, gli Stati Partner si impegnano a rispettare il quadro di riferimento così definito in modo da conciliare le finalità economiche perseguite con gli ALS e i loro obiettivi in materia di protezione dell’ambiente e diritti dei lavoratori. L’accordo negoziato con il Mercosur contiene ampie disposizioni sul commercio e sullo sviluppo sostenibile basate sulle disposizioni modello rivedute dell’AELS. Il capitolo corrispondente dell’Accordo è integrato da un Protocollo d’intesa (Record of Understanding), che ne costituisce parte integrante. Il Protocollo d’intesa specifica alcuni impegni del capitolo 13 negoziato nel 2019 e lo rafforza nei settori della protezione delle foreste (compreso il ruolo delle comunità indigene in questo contesto), della tutela della biodiversità, delle pratiche agricole sostenibili e del commercio inclusivo.

5.14.1 Capitolo 13
sul commercio e sullo sviluppo sostenibile
(art. 13.1–13.17)

Il capitolo 13 (Commercio e sviluppo sostenibile) riguarda le misure legislative, normative o amministrative adottate o mantenute dagli Stati Parte su questioni ambientali e occupazionali relative al commercio e agli investimenti (art. 13.1, Campo d’applicazione). L’articolo 13.2 definisce il contesto e gli obiettivi del capitolo. Nel paragrafo 2 gli Stati dell’AELS e del Mercosur ribadiscono il loro impegno per uno sviluppo sostenibile che includa lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la protezione dell’ambiente: tre dimensioni interdipendenti dello sviluppo sostenibile che si rafforzano reciprocamente. Gli Stati Parte si impegnano a promuovere il commercio internazionale nonché a sviluppare le loro relazioni commerciali in modo da contribuire allo sviluppo sostenibile (par. 3). In questo contesto vengono richiamati anche l’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile e gli altri strumenti internazionali di riferimento riguardanti la protezione ambientale e i diritti dei lavoratori (par. 1).

Nell’articolo 13.3 gli Stati Parte sanciscono i principi fondamentali in materia di diritto di legiferare e livelli di protezione. Il paragrafo 1 riconosce il diritto di ogni Stato Parte di stabilire il proprio livello di protezione del lavoro e dell’ambiente e di definire le proprie leggi in materia di lavoro, promuovendo elevati livelli di protezione del lavoro e dell’ambiente compatibilmente con le norme, i principi e gli accordi internazionali pertinenti. Nel paragrafo 2 dichiarano che nell’elaborare e attuare misure normative nei settori dell’ambiente e del lavoro occorre prendere in considerazione informazioni scientifiche e tecniche nonché le norme internazionali rilevanti.

Nell’articolo 13.4 sul mantenimento dei livelli di protezione nell’applicazione delle leggi, regolamentazioni o norme, gli Stati Parte si impegnano ad applicare efficacemente le rispettive legislazioni nazionali nei settori della protezione dell’ambiente e dei diritti del lavoro (par. 1). Nel paragrafo 2 convengono di non ridurre il livello di protezione previsto nella legislazione nazionale al solo fine di attirare investimenti o di assicurarsi vantaggi competitivi sul piano commerciale. Non possono inoltre offrire alle imprese la possibilità di derogare alla legislazione vigente in materia di ambiente e lavoro.

All’articolo 13.5 (Norme e accordi internazionali sul lavoro) gli Stati Parte riconoscono la piena occupazione e il lavoro dignitoso per tutti come base per lo sviluppo sostenibile (par. 1). Nel paragrafo 2 si impegnano, richiamando gli obblighi derivanti dalla loro appartenenza all’OIL, a rispettare, promuovere e realizzare i principi e i diritti fondamentali sul lavoro. Gli Stati Parte devono pertanto provvedere affinché le loro leggi, regolamentazioni e pratiche in materia di lavoro incorporino e proteggano i principi e i diritti fondamentali del lavoro (par. 3). Ribadiscono inoltre il loro impegno ad attuare in modo efficace le convenzioni dell’OIL che hanno ratificato e ad adoperarsi costantemente per ratificare le convenzioni classificate dall’OIL come «aggiornate» (par. 4). A questo proposito, il Consiglio federale intende trasmettere nel 2027 al Parlamento, dopo la prevista consultazione nella Commissione federale tripartita inerente alle attività dell’OIL, il messaggio sulla ratifica delle convenzioni fondamentali sulla salute e sicurezza del lavoro (n. 155, 198169) e sul quadro promozionale per la sicurezza e la salute sul lavoro (n. 187, 200670).

Nell’articolo 13.5 paragrafo 6 gli Stati Parte si impegnano a promuovere gli obiettivi strategici dell’Agenda dell’OIL per il lavoro dignitoso, come definiti nella Dichiarazione dell’OIL del 2008 sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta. A tal fine, gli Stati Parte prestano particolare attenzione allo sviluppo e al potenziamento di misure per la sicurezza e la salute sul lavoro, per condizioni di lavoro dignitose per tutti (salari, guadagni, orari di lavoro e altre condizioni lavorative), per un sistema di ispezione del lavoro e per la non discriminazione per quanto riguarda le condizioni di lavoro, anche per i lavoratori migranti (par. 7). Secondo il paragrafo 8 gli Stati Parte garantiscono che siano disponibili procedimenti amministrativi e giudiziari accessibili a livello nazionale per contrastare efficacemente le violazioni dei diritti del lavoro. Nel paragrafo 9, infine, gli Stati Parte riaffermano che la violazione dei principi e dei diritti fondamentali del lavoro non può essere invocata quale un vantaggio comparativo legittimo e che le norme in materia di lavoro non devono essere utilizzate per scopi di protezionismo commerciale.

Nell’articolo 13.6 ogni Stato Parte riafferma il proprio impegno a recepire efficacemente nelle proprie leggi gli accordi multilaterali sull’ambiente che ha ratificato. Ribadisce inoltre il proprio impegno a rispettare i principi ambientali previsti dagli strumenti internazionali elencati nell’articolo 13.2.

Nell’articolo 13.7 gli Stati Parte riconoscono l’importanza della promozione del commercio e degli investimenti a favore dello sviluppo sostenibile e si impegnano a facilitare la diffusione di beni, servizi e tecnologie che contribuiscono allo sviluppo sostenibile, comprese le merci e i servizi forniti nell’ambito di programmi o con un marchio che promuovono metodi di produzione ecologici, il rispetto nelle norme sociali e il commercio equo.

Nell’articolo 13.8 (Commercio e cambiamenti climatici), gli Stati Parte riconoscono l’importanza di perseguire gli obiettivi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e dell’Accordo di Parigi nonché il ruolo del commercio e degli investimenti nel far fronte al cambiamento climatico (par. 1). Nel paragrafo 2 gli Stati Parte si impegnano ad attuare efficacemente gli impegni derivanti dall’UNFCCC e dall’Accordo di Parigi, a promuovere il contributo del commercio e degli investimenti alla transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio e a cooperare su questioni riguardanti il cambiamento climatico attinenti al commercio.

Nell’articolo 13.9 (Commercio e biodiversità) paragrafo 1, gli Stati Parte riconoscono l’importanza della conservazione e dell’uso sostenibile della biodiversità nonché il ruolo del commercio per la realizzazione di questi obiettivi. Nel paragrafo 2 gli Stati Parte si impegnano ad adempiere i loro obblighi derivanti Convenzione del 3 marzo 197371 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), ad attuare misure efficaci per combattere i reati contro le specie selvatiche organizzati a livello transnazionale, a intensificare i loro sforzi per contrastare la diffusione di specie esotiche invasive in relazione ad attività commerciali. Si impegnano inoltre a promuovere, in conformità ai diritti e agli obblighi derivanti dagli accordi internazionali di cui sono firmatari, la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dall’uso commerciale delle risorse genetiche e, ove opportuno, le misure per l’accesso alle risorse genetiche e per l’ottenimento dell’assenso preliminare in conoscenza di causa. Infine, ove necessario, cooperano su questioni riguardanti il commercio, la conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità. Disposizioni supplementari sulla biodiversità sono state incluse nel Protocollo d’intesa aggiuntivo (parte III).

Nell’articolo 13.10 gli Stati Parte riconoscono l’importanza di una gestione sostenibile delle foreste e del commercio associato per prevenire le emissioni di gas serra e la perdita di biodiversità risultanti dalla deforestazione e dal degrado delle foreste e dei relativi ecosistemi, come pure dall’uso del suolo e dai cambiamenti d’uso del suolo (par. 1). Nel paragrafo 2 gli Stati Parte si impegnano a promuovere l’applicazione efficace della CITES per quanto riguarda le specie di legname minacciate, a promuovere lo sviluppo e l’uso di programmi di certificazione per prodotti provenienti da foreste gestite in modo sostenibile e a combattere il disboscamento illegale migliorando l’applicazione delle leggi e la governance forestale e garantendo che tra gli Stati Parte sia scambiato soltanto legname ottenuto legalmente. Si impegnano inoltre ad attuare misure per promuovere il ripristino delle foreste ai fini della loro conservazione o uso sostenibile e a promuovere l’inclusione delle comunità locali e delle popolazioni indigene che dipendono dalle foreste – con il loro libero assenso preliminare in conoscenza di causa – in catene di approvvigionamento sostenibili del legname e dei prodotti forestali diversi dal legno, al fine di incrementare i loro mezzi di sussistenza e promuovere la conservazione e l’uso sostenibile delle foreste. Infine, cooperano con l’obiettivo di una gestione sostenibile delle foreste, ad esempio nell’ambito dell’iniziativa congiunta delle Nazioni Unite per la riduzione delle emissioni da deforestazione e degrado delle foreste (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, REDD+). Disposizioni supplementari sulla gestione sostenibile delle foreste sono state incluse nel Protocollo d’intesa aggiuntivo (parte V).

Nell’articolo 13.11 (Commercio e gestione sostenibile della pesca e dell’acquacoltura) gli Stati Parte riconoscono l’importanza della conservazione e della gestione sostenibile delle risorse marine viventi e degli ecosistemi marini nonché il ruolo del commercio per la realizzazione di questi obiettivi (par. 1). Nel paragrafo 2 gli Stati Parte si impegnano ad attuare, in linea con i loro obblighi internazionali, politiche e misure efficaci e trasparenti di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN) e ad escludere dal commercio internazionale i prodotti derivanti da tale pratica. Si impegnano inoltre a promuovere l’utilizzo di linee guida internazionali, come le linee guida volontarie sui sistemi di documentazione delle catture dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), a cooperare nelle sedi internazionali pertinenti per la lotta contro la pesca INN, a promuovere lo sviluppo di un’acquacoltura sostenibile e responsabile e a raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030 in materia di sovvenzioni alla pesca.

All’articolo 13.12 gli Stati Parte riconoscono l’importanza dell’agricoltura e dei sistemi alimentari sostenibili e ribadiscono il loro impegno comune a realizzare gli obiettivi dell’Agenda 2030 (par. 1). Nel paragrafo 2 si impegnano a promuovere un’agricoltura sostenibile e le relative attività commerciali, a promuovere sistemi alimentari sostenibili nonché, se del caso, a cooperare e a scambiarsi informazioni su questi temi. Questo comprende anche l’istituzione di un dialogo sulle buone pratiche in materia di agricoltura e sistemi alimentari sostenibili, nell’ambito del quale gli Stati Parte si scambiano informazioni sui progressi compiuti. Disposizioni supplementari sulle pratiche agricole sostenibili sono state incluse nel Protocollo d’intesa aggiuntivo (parte V).

Secondo l’articolo 13.13, gli Stati Parte si adoperano per rafforzare la cooperazione al fine di raggiungere tutti gli obiettivi del capitolo. L’articolo 13.17 stabilisce infine che l’attuazione del capitolo viene sottoposta a un riesame periodico del Comitato misto.

5.14.2 Protocollo d’intesa concernente il capitolo 13

Le Parti hanno adottato un Protocollo d’intesa (Record of Understanding) volto a precisare e rafforzare le disposizioni del capitolo 13, in particolare per quanto riguarda la protezione dell’ambiente. Le Parti riaffermano il loro diritto sovrano di determinare le proprie politiche in questo settore, tenendo conto delle rispettive priorità nazionali, capacità e specifiche sfide, in particolare quelle con cui si trovano confrontati i Paesi in via di sviluppo e senza sbocco sul mare (parte I).

In materia di norme di protezione del lavoro e dell’ambiente, ogni Stato Parte può stabilire i propri livelli di protezione. Allo stesso tempo si impegna tuttavia a perseguire standard elevati, in conformità con i principi e gli accordi internazionali citati nell’Accordo. Le misure adottate devono essere basate su dati scientifici e rispettare gli impegni assunti nell’ambito dell’OMC, in particolare dell’Accordo SPS e dell’Accordo TBT. Gli Stati Parte riaffermano l’impegno a non indebolire né omettere di attuare le proprie leggi relative all’ambiente e al lavoro al solo fine di incentivare il commercio o gli investimenti (parte II).

Per quanto concerne la biodiversità, gli Stati Parte si impegnano ad attuare gli accordi multilaterali di cui sono firmatari, come la Convenzione sulla diversità biologica (CBD), la CITES e il quadro globale del 2022 sulla biodiversità di Kunming–Montreal (GBF). In conformità con i loro impegni internazionali, riconoscono l’importanza di un’equa ripartizione dei benefici derivanti dall’uso delle risorse genetiche, compresi i dati digitali associati, e si impegnano a ridurre costantemente gli incentivi dannosi per la biodiversità entro il 2030, potenziando quelli positivi (parte III).

In relazione alla gestione sostenibile delle foreste, gli Stati Parte riaffermano gli impegni assunti nell’articolo 13.10 dell’Accordo, secondo la CBD, la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e l’Accordo di Parigi. In particolare si impegnano anche ad attuare misure volte a prevenire un’ulteriore deforestazione e a promuovere la stabilizzazione o l’aumento della copertura forestale. Riconoscono le difficoltà socioeconomiche che i Paesi in via di sviluppo devono affrontare e il contributo di tali Paesi alla sicurezza alimentare globale. Sottolineano altresì l’importanza del sostegno finanziario, tecnologico e istituzionale per raggiungere questi obiettivi. Gli Stati Parte intendono inoltre collaborare per offrire opportunità di accesso al mercato ai prodotti del Mercosur ottenuti in modo sostenibile e che contribuiscono alla conservazione, al ripristino, all’uso sostenibile e alla gestione delle foreste e degli ecosistemi vulnerabili. Gli Stati Parte riconoscono in tale contesto il ruolo delle popolazioni indigene e delle comunità locali, soprattutto il contributo delle loro conoscenze in materia di uso sostenibile del territorio e in materia di protezione, conservazione e uso sostenibile delle foreste e della biodiversità (parte IV).

Per quanto riguarda l’agricoltura sostenibile, gli Stati Parte riconoscono l’importanza di attuare politiche agricole intese a promuovere un’agricoltura sostenibile e la sicurezza alimentare nonché il ruolo di un sistema commerciale multilaterale basato su regole, non discriminatorio, aperto, corretto, inclusivo, equo e trasparente. Confermano i loro impegni nel quadro dell’OMC, in particolare per quanto riguarda la riduzione progressiva delle misure di sostegno a favore dell’agricoltura. Riconoscono che l’attuazione di pratiche agricole sostenibili comprende la rinuncia all’impiego di ormoni promotori della crescita nella produzione di carne, l’abolizione graduale di agenti antimicrobici come promotori della crescita degli animali e l’adozione di misure per garantire la salute e il benessere degli animali. I dialoghi previsti dall’Accordo servono per approfondire la cooperazione in questi settori (parte V).

Per quanto riguarda le norme sul lavoro, gli Stati Parte si impegnano nella tutela dei diritti del lavoro in linea con gli obblighi derivanti dall’adesione all’OIL. Si impegnano ad attuare le convenzioni che hanno ratificato, a continuare gli sforzi per ratificare le convenzioni fondamentali e a garantire l’accesso ai procedimenti amministrativi e giudiziari in caso di violazioni dei diritti del lavoro (parte VI).

Il Protocollo d’intesa sottolinea inoltre l’importanza della cooperazione interregionale e multilaterale per quanto riguarda il cambiamento climatico, la biodiversità, l’inquinamento ambientale e le norme sul lavoro. Gli Stati Parte si impegnano a cooperare per l’attuazione dei rispettivi impegni internazionali (parte VII).

Particolare attenzione è rivolta al commercio inclusivo e alla partecipazione delle donne al commercio internazionale (Donne nel commercio). Inoltre gli Stati Parte riconoscono che il commercio può avere un effetto diverso sui due sessi, per cui si impegnano a promuovere le pari opportunità nelle politiche commerciali e di investimento. Intendono cooperare per migliorare le condizioni delle donne nel commercio, ad esempio attraverso lo scambio di informazioni e buone pratiche (parte VIII).

5.14.3 Attuazione, consultazioni e risoluzione delle controversie

Spetta al Comitato misto dell’AELS monitorare l’attuazione del capitolo sullo sviluppo sostenibile e del Protocollo d’intesa aggiuntivo. La società civile sarà coinvolta nel monitoraggio delle disposizioni in materia di sostenibilità, ad esempio attraverso il «Sounding Board economia esterna» della SECO, un forum accessibile al pubblico.

L’articolo 13.14 (Attuazione, consultazioni e gruppo di esperti) prevede che gli Stati Parte designino degli organi di contatto per l’attuazione del capitolo sul commercio e sullo sviluppo sostenibile e del Protocollo d’intesa aggiuntivo.

In caso di controversie sull’interpretazione e applicazione delle disposizioni di questi ultimi, si applicano soltanto i meccanismi di risoluzione delle controversie previsti nel capitolo 13. Gli Stati Parte riconoscono l’importanza dell’accesso alle informazioni e della possibilità per le Parti interessate di presentare osservazioni in merito al capitolo 13 e al Protocollo d’intesa aggiuntivo.

Gli Stati Parte possono svolgere consultazioni attraverso gli organi di contatto di cui sopra o all’interno del Comitato misto dell’Accordo. Uno Stato Parte può inoltre chiedere consultazioni nell’ambito delle procedure di consultazione di cui all’articolo 13.15 inviando una richiesta scritta e notificandola agli altri Stati Parte. La richiesta deve contenere una sintesi della questione e le disposizioni pertinenti. Le consultazioni devono iniziare prontamente, in ogni caso entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Gli Stati Parte in causa possono chiedere pareri esterni. Se necessario, dopo 60 giorni è possibile richiedere consultazioni in seno al Comitato misto. Le consultazioni e le posizioni assunte sono confidenziali. Tuttavia, l’esito delle consultazioni deve essere reso pubblico in un rapporto, salvo altrimenti convenuto dagli Stati Parte in consultazione.

Se un’eventuale controversia sull’interpretazione o sull’applicazione delle disposizioni del capitolo sul commercio e sullo sviluppo sostenibile non può essere risolta entro 120 giorni attraverso la procedura di consultazione di cui all’articolo 13.15, uno Stato Parte può chiedere la costituzione di un gruppo di esperti secondo l’articolo 13.16. Nella sua prima riunione il Comitato misto trova un’intesa sulla costituzione, sulla composizione e sul regolamento interno del gruppo di esperti. Se una questione che richiede l’intervento di un gruppo di esperti si presenta prima che il Comitato misto abbia raggiunto un’intesa, si applicano mutatis mutandis gli articoli pertinenti del capitolo 15 (Risoluzione delle controversie) dell’Accordo.

Un gruppo di esperti è composto da tre membri, che devono disporre di conoscenze specialistiche riconosciute nel campo interessato ed essere indipendenti dai governi degli Stati Parte. Il gruppo di esperti ha il compito di redigere un rapporto con raccomandazioni su come risolvere la controversia. Il rapporto e le raccomandazioni vengono pubblicati. Gli Stati Parte concordano le misure necessarie per attuare tali raccomandazioni. Il Comitato misto ha il compito di monitorare l’attuazione delle raccomandazioni.

5.15 Capitolo 14:
Disposizioni istituzionali (art. 14)

Per assicurare il buon funzionamento dell’ALS e l’applicazione corretta delle sue disposizioni, gli Stati Parte istituiscono un Comitato misto (art. 14). Quest’ultimo è composto da rappresentanti di ogni Stato Parte e ha in particolare il compito di valutare e sorvegliare l’attuazione dell’Accordo (par. 2 lett. a), di considerare la possibilità di eliminare ulteriori ostacoli agli scambi e altre misure restrittive degli scambi tra le Parti (par. 2 lett. b) e di svolgere consultazioni in caso di controversie sull’interpretazione o sull’applicazione del presente Accordo (par. 2 lett. e).

Il Comitato misto ha inoltre la facoltà di costituire sottocomitati e gruppi di lavoro (oltre al Sottocomitato per gli scambi di merci) che lo assistano nell’adempimento dei suoi compiti (par. 3). Questi sottocomitati e gruppi di lavoro operano su mandato del Comitato misto oppure, nel caso del Sottocomitato appena citato, in base al mandato definito nell’allegato VII.

Il Comitato misto può inoltre raccomandare agli Stati Parte eventuali emendamenti all’Accordo (par. 5 lett. a) e decidere di modificare qualsiasi allegato o appendice di quest’ultimo (par. 5 lett. b).

In quanto organo paritetico, il Comitato misto prende decisioni e formula raccomandazioni su base consensuale (par. 6). Per adottare decisioni vincolanti è dunque necessaria l’approvazione di tutti gli Stati Parte.

5.16 Capitolo 15:
Risoluzione delle controversie (art. 15.1–15.17)

Secondo l’articolo 15.1 (Portata e campo d’applicazione) il capitolo 15 dell’Accordo prevede una procedura dettagliata di risoluzione delle controversie concernenti l’interpretazione o l’applicazione dell’Accordo.

Se la controversia riguarda disposizioni dell’Accordo e dell’OMC, lo Stato Parte ricorrente può scegliere, secondo l’articolo 15.2 (Scelta del foro), la procedura di risoluzione dell’Accordo o quella dell’OMC. Una volta scelto, il foro non può più essere cambiato.

L’articolo 15.3 stabilisce che i singoli Stati dell’AELS, i singoli Stati del Mercosur e il Mercosur stesso possono essere Parti in causa.

Secondo l’articolo 15.4, le Parti in causa possono convenire di ricorrere alle procedure dei buoni uffici, della conciliazione o della mediazione, anche mentre è in corso una procedura di risoluzione delle controversie. Esse possono iniziare e terminare queste procedure in qualsiasi momento. Tali procedure sono confidenziali e non pregiudicano i diritti delle Parti in causa nelle altre procedure.

L’articolo 15.5 disciplina le consultazioni formali che le Parti in causa devono avviare dinanzi al Comitato misto prima di poter esigere la costituzione di un collegio arbitrale. La Parte che richiede consultazioni (Parte ricorrente) ne informa anche le Parti non coinvolte nella controversia (par. 2). Qualora non si giunga a una soluzione reciprocamente concordata entro 45 giorni (o entro 30 giorni in casi urgenti), ogni Parte in causa può richiedere consultazioni in seno al Comitato misto (par. 4). Qualora si giunga a una soluzione consensuale, le Parti in causa ne informano le altre Parti (par. 9).

Secondo l’articolo 15.6, se la controversia non può essere risolta entro 105 giorni (o 60 giorni per i casi urgenti) mediante la procedura di consultazione summenzionata, la Parte ricorrente può esigere la costituzione di un collegio arbitrale (par. 1). Il mandato del collegio arbitrale specificato nel paragrafo 2 prevede che quest’ultimo esamini la questione oggetto della richiesta di istituzione di un collegio arbitrale alla luce delle disposizioni pertinenti dell’Accordo, tragga conclusioni di diritto e di fatto, motivandole e fornisca eventuali raccomandazioni su come risolvere la controversia e attuare la decisione.

Secondo l’articolo 15.7 (Composizione del collegio arbitrale) quest’ultimo è composto da tre membri, due dei quali sono nominati rispettivamente dalla Parte ricorrente e dalla Parte convenuta. Le Parti in causa designano di comune accordo il terzo arbitro, che presiede il collegio arbitrale. Se non riescono a trovare un accordo, la nomina spetta ai membri del collegio arbitrale già nominati.

L’articolo 15.8 stabilisce che il regolamento interno del collegio arbitrale è specificato nell’Allegato XIX e che il Comitato misto lo completa durante la prima riunione.

Il regolamento interno di cui all’Allegato XIX, già in vigore, prevede che le procedure di cui al capitolo 15 si svolgano in lingua inglese (art. 2) e che non vi siano comunicazioni ex parte con il collegio arbitrale (art. 3). L’articolo 1 disciplina inoltre l’onere della prova nelle dichiarazioni delle Parti in causa e la possibilità di ricorrere a esperti esterni.

L’articolo 15.9 (Diritto applicabile) prevede che il collegio arbitrale esamini la questione per la quale è stata richiesta la sua costituzione alla luce delle disposizioni pertinenti dell’Accordo, in conformità alle norme di interpretazione del diritto internazionale pubblico.

Secondo l’articolo 15.10, le udienze del collegio arbitrale sono aperte al pubblico, salvo altrimenti convenuto dalle Parti in causa. Il luogo in cui si tengono le udienze è deciso di comune accordo dalle Parti in causa o, altrimenti, dal collegio arbitrale.

Come previsto dall’articolo 15.11 (Rapporti intermedi e lodo arbitrale), entro 90 giorni dalla sua costituzione il collegio arbitrale presenta alle Parti in causa un rapporto intermedio sul quale possono prendere posizione entro 14 giorni (par. 1). Il collegio arbitrale presenta il lodo arbitrale entro 30 giorni dal momento in cui le Parti in causa hanno ricevuto il rapporto intermedio (par. 1). Qualsiasi decisione del collegio arbitrale è definitiva e vincolante per le Parti in causa (par. 3).

L’articolo 15.12 enuncia le condizioni alle quali la procedura arbitrale può essere sospesa o chiusa.

Secondo l’articolo 15.13, le Parti in causa devono adottare misure adeguate per l’attuazione del lodo arbitrale e conformarsi alla decisione in esso contenuta (par. 1). Qualora non sia possibile conformarsi immediatamente alla decisione, le Parti in causa si adoperano per convenire un termine ragionevole a tale scopo. In assenza di un’intesa, ciascuna parte può chiedere al collegio arbitrale originario di fissare un termine (par. 1). In caso di disaccordo su una misura adottata da una parte per conformarsi alla decisione finale, l’altra parte può rivolgersi al collegio arbitrale che ha emanato la decisione finale (par. 3).

L’articolo 15.14 (Compensazione e sospensione di vantaggi) stabilisce che la Parte ricorrente può sospendere temporaneamente i benefici concessi dall’Accordo alla Parte convenuta se non viene raggiunta un’intesa (par. 1). In tal caso, la sospensione provvisoria delle concessioni garantite deve corrispondere alla portata dei vantaggi che secondo il collegio arbitrale sono interessati dalle misure giudicate incompatibili con l’Accordo.

L’articolo 15.15 disciplina i termini del collegio arbitrale e stabilisce che questi possono essere modificati di comune accordo dalle Parti in causa o, su richiesta di una di esse, dal collegio arbitrale (par. 1) e stabilisce come procedere se il collegio arbitrale ritiene di non potersi attenere a un determinato periodo di tempo previsto dal capitolo (par. 2).

L’articolo 15.16 (Spese) stabilisce che nel caso di una procedura di risoluzione delle controversie ogni Parte in causa si assume le proprie spese legali e le altre spese sostenute in relazione all’arbitrato e che le spese del collegio arbitrale sono sostenute in parti uguali dalle Parti in causa.

Secondo l’articolo 15.17, tutte le Parti devono rispettare la confidenzialità delle informazioni presentate durante la procedura.

5.17 Capitolo 16:
Disposizioni finali (art. 16.1–16.6)

Il capitolo 16 disciplina l’entrata in vigore dell’Accordo (art. 16.5), gli emendamenti (art. 16.2), il ritiro di uno Stato Parte e l’estinzione dell’Accordo (art. 16.4) nonché l’adesione all’ALS di nuovi Stati del Mercosur o dell’AELS (art. 16.3). Qualsiasi Stato che diviene membro dell’AELS o del Mercosur può aderire al presente Accordo a condizioni e secondo modalità convenute dagli Stati Parte e dallo Stato aderente.

L’articolo 16.1 stabilisce che gli allegati, le appendici, i protocolli d’intesa e le note a piè di pagina costituiscono parte integrante dell’ALS.

Il Governo di Norvegia agisce in qualità di Depositario dell’Accordo (art. 16.6).

Secondo l’articolo 16.2 (Emendamenti), le Parti possono presentare al Comitato misto proposte di emendamento dell’ALS (esclusi gli allegati e le appendici, v. par. seguente) per esame e raccomandazione (par. 1). Gli emendamenti sono soggetti a ratifica o approvazione secondo le rispettive procedure delle Parti (par. 2). Di norma, gli emendamenti al testo principale di un accordo di libero scambio influiscono sugli obblighi fondamentali di diritto internazionale, per cui sottostanno in Svizzera all’approvazione dell’Assemblea federale, a meno che non abbiano una portata limitata ai sensi dell’articolo 7a capoverso 2 della legge del 21 marzo 199772 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA).

Il Comitato misto può decidere autonomamente di emendare gli allegati e le appendici dell’Accordo (art. 14.1 par. 5). Questa regola di base serve a semplificare la procedura per gli emendamenti tecnici e, quindi, la gestione dell’Accordo. Anche questo tipo di emendamenti è però sottoposto per principio all’approvazione dell’Assemblea federale. In base all’articolo 7a capoverso 2 LOGA, il Consiglio federale può tuttavia approvare autonomamente a nome della Svizzera le corrispondenti decisioni del Comitato misto, se queste hanno una portata limitata. Sono di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a capoverso 2 LOGA le decisioni del Comitato misto corrispondenti ai casi elencati nell’articolo 7a capoverso 3 LOGA, a condizione che non sussista un caso di cui all’articolo 7a capoverso 4 LOGA. Tali condizioni sono esaminate caso per caso. Le decisioni del Comitato misto riguardano spesso aggiornamenti tecnici e relativi al sistema (p. es. in relazione alle regole d’origine preferenziali e all’agevolazione degli scambi). Diversi allegati degli accordi di libero scambio dell’AELS vengono aggiornati regolarmente, soprattutto per tenere conto degli sviluppi del sistema commerciale internazionale (p. es. OMC, OMD, altre relazioni di libero scambio dell’AELS e dei loro partner). Il Consiglio federale informa l’Assemblea federale sugli emendamenti approvati in virtù dell’articolo 7a capoverso 2 LOGA nel quadro del suo rapporto annuale sui trattati internazionali che ha concluso (art. 48a cpv. 2 LOGA).

6 Ripercussioni

6.1 Ripercussioni per la Confederazione

6.1.1 Ripercussioni finanziarie

Le ripercussioni finanziarie dell’ALS tra l’AELS e il Mercosur si limitano a una parziale perdita di entrate doganali sulle importazioni di prodotti agricoli da quest’ultimo. Nell’ambito del Sistema di preferenze generalizzate, la Svizzera concede da diversi anni agli Stati del Mercosur un accesso al mercato in franchigia di dazio per quasi tutti i prodotti industriali e ha abolito i dazi sui rimanenti prodotti a partire dal 1° gennaio 202473. Nel 2024 la riduzione delle entrate doganali a seguito delle concessioni tariffarie sui prodotti agricoli previste dagli accordi sarebbe ammontata al massimo a 14,8 milioni di franchi.

Il potenziale impatto finanziario è quindi limitato e va messo in relazione ai benefici che l’Accordo apporterà alla Svizzera, in particolare grazie alla maggiore certezza del diritto e al miglior accesso al mercato del Mercosur per i beni e servizi svizzeri.

6.1.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale

Il presente Accordo può essere attuato in linea di massima nel quadro delle risorse di personale esistenti. Il crescente numero di ALS da attuare e sviluppare può avere ripercussioni sul personale dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC). L’eventuale fabbisogno di risorse sarà esaminato nel contesto della pianificazione dettagliata per l’attuazione del programma di trasformazione DaziT.

6.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

L’Accordo non ha ripercussioni né sulle finanze né sul personale dei Cantoni e dei Comuni, delle città, degli agglomerati e delle regioni di montagna. Le ripercussioni economiche (v. n. 6.3) andranno per contro in linea di massima a beneficio dell’intera Svizzera.

6.3 Ripercussioni sull’economia

Migliorando l’accesso ai rispettivi mercati di beni e servizi e aumentando la certezza del diritto per quanto riguarda gli investimenti, la protezione della proprietà intellettuale nonché gli scambi economici bilaterali in generale, l’ALS con il Mercosur rafforza la piazza economica elvetica aumentandone la capacità di generare valore aggiunto e di creare e preservare posti di lavoro.

Nello specifico, l’Accordo elimina o riduce, in linea con le nostre politiche agricole e di commercio esterno, gli ostacoli tariffari e non tariffari agli scambi tra Svizzera e Mercosur che si rivelano inefficienti. Migliorare l’accesso al mercato del Mercosur per i beni e i servizi svizzeri significa anche promuovere la competitività in questi Paesi. Nel contempo l’Accordo previene una possibile discriminazione rispetto ad altri partner di libero scambio degli Stati del Mercosur (v. n. 5.3, 5.6 e 5.7). Dalle analisi emerge che nel 2040 le esportazioni svizzere verso gli Stati del Mercosur sarebbero superiori del 55 per cento rispetto a quelle che si avrebbero senza l’ALS74. L’abolizione o la riduzione dei dazi e degli ostacoli non tariffari agli scambi, unitamente all’agevolazione degli scambi di servizi, riducono i costi d’approvvigionamento delle aziende elvetiche, il che si ripercuote positivamente anche sui consumatori in Svizzera. Lo stesso vale, viceversa, per gli Stati del Mercosur.

Le concessioni agricole della Svizzera sono state analizzate in dettaglio e sono sostenibili per l’agricoltura svizzera (cfr. n. 5.3). A questo riguardo l’Amministrazione federale ha intrattenuto frequenti contatti con gli esponenti del settore.

6.4 Ripercussioni sulla società e sull’ambiente

Questo ALS, come tutti gli altri, è innanzitutto un accordo economico, inteso a consolidare le condizioni quadro e la certezza del diritto negli scambi economici tra le Parti. Questo si ripercuoterà positivamente sulla competitività delle piazze economiche della Svizzera e del Mercosur nonché sulla capacità delle rispettive economie di creare e preservare posti di lavoro. Grazie al maggiore impegno bilaterale e multilaterale e a condizioni quadro economiche rette da norme di diritto internazionale favorevoli agli scambi, gli ALS promuovono in generale lo Stato di diritto e concorrono allo sviluppo economico e al benessere, in particolare sostenendo il settore privato e il libero mercato.

Le attività economiche richiedono risorse e manodopera e hanno quindi un impatto sulla società e sull’ambiente. Ai fini della sostenibilità occorre rafforzare la capacità economica e aumentare il benessere badando però, sul lungo periodo, a ridurre a un livello sopportabile le ripercussioni sull’ambiente e il consumo delle risorse e a garantire o migliorare la coesione sociale. Di conseguenza, l’Accordo contiene una serie di disposizioni volte a promuovere le relazioni economiche e commerciali bilaterali compatibilmente con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, in particolare nell’ampio capitolo sul commercio e sullo sviluppo sostenibile e nel relativo Protocollo d’intesa (v. n. 5).

Le corrispondenti disposizioni nel settore del commercio e dello sviluppo sostenibile sono giuridicamente vincolanti. In un’altra disposizione dell’Accordo, gli Stati Parte riaffermano i loro diritti e obblighi derivanti da altri accordi internazionali (art. 1.4), in particolare da accordi e convenzioni nei settori commerciale, ambientale, sociale e dei diritti umani. Ai fini della coerenza sono particolarmente rilevanti le disposizioni derogatorie contenute nei capitoli sugli scambi di merci e servizi (art. 2.11 e 8.16). L’Accordo non pregiudica pertanto le possibilità di limitare il commercio di beni particolarmente pericolosi o nocivi previste dalle regole dell’OMC e dagli accordi multilaterali sull’ambiente. Anzi, le disposizioni dell’Accordo conferiscono esplicitamente agli Stati Parte, in analogia alle regole dell’OMC, la possibilità di adottare misure per tutelare la vita e la salute di persone, animali e piante e per preservare le risorse naturali non rinnovabili. Le corrispondenti normative nazionali sui prodotti sono fatte salve. Le suddette disposizioni dell’Accordo mirano a garantire che non siano violate né le legislazioni sull’ambiente e sul lavoro degli Stati partner né le norme ambientali e sociali internazionali.

Il potenziale impatto dell’Accordo sull’ambiente e sulla società è stato analizzato in due studi commissionati all’esterno. La valutazione dell’impatto ambientale dell’ALS è stata commissionata nell’ambito del piano d’azione «Economia verde» del Consiglio federale75 dalla SECO in collaborazione con l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG). Questo studio è stato condotto dal World Trade Institute dell’Università di Berna76 e pubblicato nel 2020.

Esso analizza le ripercussioni ambientali, sia positive che negative, che potrebbero derivare da una modifica dei flussi commerciali bilaterali tra Svizzera e Stati del Mercosur. L’analisi si avvale di un modello di simulazione dei flussi commerciali che si basa sull’esito dei negoziati dell’agosto 2019, momento in cui le Parti hanno trovato un accordo a livello di sostanza. Da allora le concessioni doganali hanno subito solo modifiche marginali, per cui le conclusioni tratte sono tuttora valide. Per i risultati dello studio, l’anno di riferimento è il 2040.

Lo studio giunge alla conclusione che l’impatto ambientale complessivo, come le variazioni delle emissioni di gas serra e la deforestazione, sarà probabilmente basso. Ciò è imputabile al fatto che l’ALS non modifica pressoché i flussi attuali nel commercio di prodotti a forte impatto ambientale e non ne crea di nuovi. Di conseguenza, non sono stati identificati settori specifici di prodotti la cui produzione risulta particolarmente inquinante e il cui commercio aumenterebbe in maniera significativa a causa dell’Accordo.

La SECO ha anche commissionato uno studio sull’impatto sociale dell’Accordo, condotto dal Geneva Graduate Institute in collaborazione con il World Trade Institute dell’Università di Berna e pubblicato nel 202577.

Questo secondo studio tiene conto della valutazione dell’impatto ambientale e, come quest’ultima, si basa sull’analisi dei flussi commerciali, ma si avvale anche di metodi qualitativi come il confronto di indicatori e la consultazione di gruppi di interesse in Svizzera e negli Stati del Mercosur. I risultati quantitativi dei flussi commerciali rispecchiano i risultati della valutazione dell’impatto ambientale. L’Accordo non comporterà spostamenti significativi dei flussi commerciali in aree potenzialmente sensibili dal punto di vista sociale e i salari reali aumenteranno in tutti i Paesi.

La valutazione qualitativa si concentra sui diritti del lavoro e sui diritti umani di base, come la salute, l’alimentazione e il tenore di vita, giungendo alla conclusione che non si prevedono cambiamenti significativi al riguardo. Tuttavia, dalla consultazione dei gruppi di interesse è emerso che la mancanza di informazioni e i negoziati paralleli tra gli Stati del Mercosur e l’UE generano aspettative eccessive.

I due studi forniscono insieme un quadro completo delle potenziali ripercussioni dell’Accordo.

7 Aspetti giuridici

7.1 Costituzionalità

Il progetto si fonda sull’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)78, secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e a ratificare i trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost., l’Assemblea federale approva i trattati internazionali, ad eccezione di quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 24 cpv. 2 LParl; art. 7a cpv. 1 LOGA).

7.2 Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera

La Svizzera, gli altri Stati dell’AELS e i quattro Stati del Mercosur sono membri dell’OMC. Le Parti sono dell’avviso che il presente Accordo sia conforme agli impegni risultanti dalla loro appartenenza all’OMC. Gli ALS sono sottoposti a una verifica da parte degli organi competenti dell’OMC e, in seno a questa organizzazione, possono essere oggetto di una procedura di risoluzione delle controversie.

La conclusione di ALS con Stati terzi non contravviene né agli impegni internazionali della Svizzera, compresi quelli nei confronti dell’UE, né agli obiettivi della sua politica europea. In particolare, le disposizioni del presente Accordo sono compatibili con gli impegni commerciali della Svizzera nei confronti dell’UE e con gli altri accordi bilaterali conclusi tra il nostro Paese e l’UE.

7.3 Validità per il Liechtenstein

In qualità di membro dell’AELS, il Principato del Liechtenstein è uno degli Stati firmatari dell’ALS con il Mercosur. Ciò è conforme al Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 192379 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein. A norma di questo trattato, la Svizzera opera anche nell’interesse del Liechtenstein nei settori ivi contemplati e nella misura ivi prevista. L’articolo 1.3 paragrafo 2 dell’ALS stabilisce che in tali settori la Svizzera rappresenta il Liechtenstein.

7.4 Forma dell’atto

Secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numeri 1–3 Cost., i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo, se sono di durata indeterminata e indenunciabili, prevedono l’adesione a un’organizzazione internazionale e comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali. Secondo l’articolo 22 capoverso 4 LParl, contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono importanti le disposizioni che dovrebbero essere emanate sotto forma di legge federale sulla base dell’articolo 164 capoverso 1 Cost.

Il presente Accordo contiene disposizioni importanti che fissano norme di diritto ai sensi dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. e 22 capoverso 4 LParl (p. es. concessioni tariffarie e disposizioni sulla parità di trattamento). Tali disposizioni sono sostanzialmente analoghe a quelle convenute dalla Svizzera nell’ambito di altri accordi internazionali e presentano contenuti simili in termini giuridici, economici e politici. Il decreto federale che approva l’Accordo sottostà pertanto a referendum facoltativo ai sensi dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

Il presente Accordo può essere denunciato in qualsiasi momento con un termine di preavviso di sei mesi (art. 16.4). Non prevede l’adesione a un’organizzazione internazionale e la sua attuazione non richiede modifiche legislative.

Come descritto nel numero 5.12.1, la Svizzera si impegna ad armonizzare i propri impegni di accesso al mercato per gli appalti pubblici con quelli dell’Accordo riveduto sugli appalti pubblici dell’OMC (AAP 2012). Il decreto federale contiene una norma secondo la quale il Consiglio federale è autorizzato a modificare l’allegato XVIII dell’Accordo di libero scambio in modo tale che gli impegni di accesso al mercato della Svizzera corrispondano a quelli dell’AAP 2012.

7.5 Entrata in vigore

L’articolo 16.5 dispone che l’Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito presso il Depositario dello strumento di ratifica da parte di almeno uno Stato del Mercosur e di almeno uno Stato dell’AELS per quanto concerne gli Stati in questione. Per lo Stato dell’AELS o del Mercosur che deposita il suo strumento di ratifica dopo l’entrata in vigore dell’Accordo, quest’ultimo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento (par. 3).