FF 2026 772
Decreto federale che accorda la garanzia federale alle Costituzioni rivedute dei Cantoni di Berna, Glarona, Neuchâtel, Ginevra e Giura (Disegno)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 51 capoverso 2 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 6 marzo 20262,
decreta:
Art. 1
La garanzia federale è accordata alla modifica della Costituzione del Cantone di Berna del 6 giugno 19933 (art. 3 cpv. 2, 84 cpv. 2, secondo periodo, e 93, titolo marginale e cpv. 4 e 5), accettata nella votazione popolare del 22 settembre 2024.
Art. 2
La garanzia federale è accordata alle modifiche della Costituzione del Cantone di Glarona del 1° maggio 19884 (art. 56 cpv. 2, 57a, 62 cpv. 4, 63 cpv. 5, 117 cpv. 2, 119 cpv. 1 e 2, 128 cpv. 1, frase introduttiva e lett. c, 1a e 3, 130 cpv. 1–3 e 5, 131 cpv. 1 lett. b, c, e–i, l e m, 1a e 2, frase introduttiva e lett. b–d, 132 capoverso unico e 133 cpv. 1–3), accettate nella Landsgemeinde del 4 maggio 2025.
Art. 3
La garanzia federale è accordata alla modifica della Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel del 24 settembre 20005 (art. 10a), accettata nella votazione popolare del 24 novembre 2024.
Art. 4
La garanzia federale è accordata alle modifiche della Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra del 14 ottobre 20126 (art. 71 cpv. 1 lett. b e c, 77 cpv. 1 lett. b e c, 123, rubrica e cpv. 2 e 3 nonché 127), accettate nella votazione popolare del 18 maggio 2025.
Art. 5
La garanzia federale è accordata alla modifica della Costituzione della Repubblica e Cantone del Giura del 20 marzo 19777 (art. 109 cpv. 1), accettata nella votazione popolare del 24 novembre 2024.
La garanzia federale è accordata alla modifica della Costituzione della Repubblica e Cantone del Giura del 20 marzo 1977 (art. 15 delle disposizioni finali e transitorie), accettata nella votazione popolare del 18 maggio 2025.
Art. 6
Il presente decreto non sottostà a referendum.