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Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Gabinetto dei ministri dell’Ucraina sulla cooperazione nel processo di ricostruzione dell’Ucraina

BBl 2026 798 · Foglio federale

Del 31 mar 2026

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bbl-ff-ff/2026-798/it/accordo-tra-il-consiglio-federale-svizzero-e-il-gabinetto-dei-ministri-dell-ucraina-sulla-cooperazione-nel-processo-di-ricostruzione-dell-ucraina

Consultato il 4 set 2026

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  2. Confederazione
  3. Foglio federale
Fonte

Oggetto parlamentare: Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Gabinetto dei Ministri dell’Ucraina sulla cooperazione nel processo di ricostruzione dell’Ucraina. Approvazione (26.028)

FF 2026 798

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Gabinetto dei ministri dell’Ucraina sulla cooperazione nel processo di ricostruzione dell’Ucraina

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,
di seguito denominato «Parte svizzera»,
e
il Gabinetto dei ministri dell’Ucraina,
di seguito denominato «Parte ucraina»,

di seguito denominati congiuntamente «le Parti»,

desiderando consolidare le relazioni e la cooperazione di lunga data tra di loro;

riconoscendo l’importanza della Ukraine Recovery Conference del 2022 a Lugano come una prima pietra miliare di un processo che ha definito i principi chiave della ricostruzione (Principi di Lugano) e ne ha progressivamente delineato l’architettura complessiva, e quindi basandosi sui Principi di Lugano;

basandosi sul programma nazionale svizzero 2025–2028 per l’Ucraina;

riconoscendo le impellenti necessità derivanti dalle conseguenze della guerra in Ucraina;

affermando la loro volontà di cooperare, secondo un approccio globale, per la resilienza dell’economia e la ricostruzione dell’Ucraina;

riconoscendo il desiderio reciproco delle Parti di promuovere l’integrazione economica dell’Ucraina nel mercato europeo e nel quadro normativo dell’Unione europea (UE);

riconoscendo l’importante ruolo del settore privato nel contribuire a una ricostruzione efficiente e sostenibile dell’Ucraina in virtù della sua esperienza, capacità d’innovazione e diversità;

accogliendo con favore l’Accordo di libero scambio aggiornato tra l’Ucraina e gli Stati dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), firmato a Kiev l’8 aprile 20251;

riaffermando il loro impegno per la democrazia, i diritti dell’uomo e le libertà politiche ed economiche fondamentali in conformità con i loro obblighi di diritto internazionale, compresi i principi e gli obiettivi sanciti dallo Statuto delle Nazioni Unite e dalla Dichiarazione universale dei diritti umani;

affermando il loro impegno a prevenire e combattere la corruzione nel commercio e negli investimenti internazionali nonché a promuovere i principi della trasparenza e del buongoverno societario e la responsabilità sociale d’impresa ai fini dello sviluppo sostenibile, e affermando inoltre il loro obiettivo di incoraggiare le imprese a rispettare le linee guida e i principi pertinenti riconosciuti a livello internazionale in tale ambito, come le linee guida dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per le imprese multinazionali sulla condotta responsabile d’impresa, i principi di governo societario dell’OCSE, il Global Compact delle Nazioni Unite e i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani;

riaffermando il loro impegno per lo sviluppo socio-economico, la tutela della salute e della sicurezza nonché per il rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori, compresi i principi sanciti dalle pertinenti convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL);

hanno convenuto di concludere il presente Accordo:

Art. 1 Obiettivo

L’obiettivo del presente Accordo è sostenere l’Ucraina nel processo di ricostruzione, contribuendo in particolare al funzionamento dei servizi pubblici e delle infrastrutture nonché alla stabilizzazione e allo sviluppo dell’economia ucraina.

Art. 2 Portata e campo d’applicazione

La Parte svizzera sostiene la ricostruzione dell’Ucraina attraverso un’assistenza tecnica e finanziaria non rimborsabile (di seguito denominata «assistenza») per l’acquisto di beni e servizi da imprese svizzere destinati a progetti di ricostruzione (di seguito denominati «progetto» o «progetti») come stabilito dal presente Accordo, in particolare per rafforzare i servizi pubblici nei settori energia, trasporti e mobilità, macchinari per processi manifatturieri e produttivi, edilizia, acqua nonché servizi di pronto soccorso e protezione dalle catastrofi, o in altri settori in linea con le esigenze e le priorità dell’Ucraina.

L’assistenza fornita dalla Parte svizzera in virtù del presente Accordo rientra nel credito d’impegno della Segreteria di Stato dell’economia. Tale credito d’impegno è soggetto all’approvazione del preventivo annuale da parte del Parlamento svizzero. L’importo dell’assistenza finanziaria è comunicato alla Parte ucraina all’inizio di ogni esercizio mediante gli organi di contatto di cui all’articolo 12.

Art. 3 Obblighi

L’importazione di beni forniti da imprese svizzere nel territorio doganale dell’Ucraina in virtù del presente Accordo è esentata da imposte e tributi doganali nonché da tutti gli altri pagamenti obbligatori riscossi in Ucraina in conformità con la legislazione ucraina.

I beni e servizi forniti da imprese svizzere nel territorio doganale dell’Ucraina in virtù del presente Accordo sono esentati dall’imposta sul valore aggiunto nonché da tutte le altre imposte, tasse e pagamenti obbligatori riscossi in Ucraina in conformità con la legislazione ucraina.

La Parte ucraina garantisce:

  1. il costante rispetto dei diritti dell’uomo, dello Stato di diritto, della democrazia e delle libertà fondamentali in Ucraina; e

  2. il buongoverno, la trasparenza e la responsabilità dell’Esecutivo ucraino nei confronti dei suoi cittadini.

In collaborazione con le imprese svizzere selezionate per un progetto ai sensi dell’articolo 5, la Parte ucraina garantisce che le proprie autorità competenti forniscano, nell’ambito delle loro competenze, l’assistenza necessaria per facilitare l’esecuzione dei contratti stipulati da tali imprese in virtù del presente Accordo. Tale assistenza comprende il rilascio di permessi, licenze e altre autorizzazioni ufficiali necessarie per l’adempimento degli obblighi contrattuali.

In quanto responsabile del coordinamento, la Parte ucraina provvede all’attuazione dei progetti e fornisce alla Parte svizzera le relative informazioni.

I provvedimenti sanzionatori svizzeri definiti nell’ordinanza del 4 marzo 20222 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina e nell’ordinanza del 16 marzo 20223 che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia devono essere osservati rigorosamente.

Art. 4 Elenco di beni e servizi che devono essere forniti dalle imprese svizzere

La Parte ucraina individua le proprie esigenze di ricostruzione e ne stabilisce l’ordine di priorità ai fini del presente Accordo. La Parte svizzera collabora con la Parte ucraina per definire in che modo le imprese svizzere possano soddisfare tali esigenze.

La Parte ucraina fornisce alla Parte svizzera un elenco di beni e servizi nei settori di cui all’articolo 2 che potrebbe soddisfare le esigenze individuate secondo il paragrafo 1. La Parte svizzera esamina l’elenco, in particolare alla luce dei criteri di cui all’articolo 6, e ne informa le associazioni di categoria svizzere competenti affinché possano trasmettere tali informazioni alle imprese svizzere.

In considerazione dell’elenco di cui al paragrafo 2, la Parte svizzera e la Parte ucraina definiscono i beni e i servizi forniti da imprese svizzere che devono essere finanziati in virtù del presente Accordo.

Le autorità statali ucraine o le imprese pubbliche o gli altri enti pubblici che beneficiano dell’assistenza, in particolare le autorità esecutive e gli organi esecutivi degli organismi rappresentativi di autogoverno locale (di seguito denominati «autorità riceventi») forniscono le specifiche tecniche dei beni e servizi di cui al paragrafo 3.

Art. 5 Meccanismo di selezione

La procedura di appalto pubblico è condotta dalla Svizzera in conformità con la propria legislazione in materia di appalti pubblici, fatte salve le disposizioni del presente Accordo, in quanto appalto rientrante nell’allegato 5 capoverso 1 lettera d della legge federale del 21 giugno 20194 sugli appalti pubblici (LAPub). L’articolo 6 capoverso 2 LAPub non è applicabile. Sono ammessi a presentare un’offerta unicamente gli offerenti svizzeri.

Le autorità riceventi possono partecipare alla valutazione delle offerte presentate. Nel processo di selezione i seguenti elementi sono presi in debita considerazione:

  1. l’impatto del progetto sul processo di ripresa e ricostruzione dell’Ucraina;

  2. il contributo agli obiettivi di sviluppo sostenibile, alla lotta contro i cambiamenti climatici e alla transizione verde nonché all’uso sostenibile ed efficiente dell’energia e delle risorse disponibili in loco;

  3. l’impatto positivo del progetto sullo sviluppo economico e sociale, in particolare in termini di mantenimento o creazione di posti di lavoro in Ucraina o di formazione professionale; e

  4. se l’impresa svizzera partecipante all’appalto stia impiegando o si sia adoperata per impiegare persone provenienti dall’Ucraina in possesso di uno statuto di protezione temporanea o di un altro statuto giuridico in Svizzera.

Art. 6 Criteri di ammissibilità delle imprese svizzere

Affinché un’offerta di un’impresa svizzera sia presa in considerazione ai fini di un finanziamento ad opera della Parte svizzera in virtù del presente Accordo, l’impresa svizzera che presenta l’offerta deve soddisfare i seguenti criteri:

  1. avere sede in Svizzera ed essere iscritta nel registro di commercio;

  2. offrire beni o servizi in grado di soddisfare le esigenze di ricostruzionedell’Ucraina;

  3. offrire beni e servizi di origine svizzera o, se non di origine svizzera, con una quota di valore aggiunto svizzero pari ad almeno il 20 per cento, secondo l’articolo 3 dell’ordinanza del 25 ottobre 20065 concernente l’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni;

  4. indicare le imprese o i partner locali in Ucraina con cui intende collaborare ai fini dell’esecuzione del contratto;

  5. garantire che la consegna dei beni o la prestazione dei servizi in questione sia conforme alla legislazione svizzera in materia di controllo delle esportazioni e di sanzioni. La vendita, la consegna, l’esportazione, il transito e il trasporto verso l’Ucraina o per l’uso in Ucraina di beni di cui all’allegato 2 dell’ordinanza del 3 giugno 20166 sul controllo dei beni a duplice impiego sono vietati se tali beni sono destinati in tutto o in parte a scopi militari o a destinatari finali militari; e

  6. garantire il rispetto delle disposizioni svizzere in materia di anticorruzione, in particolare degli articoli 322ter–322decies e dell’articolo 102 capoverso 2 del Codice penale svizzero7.

Art. 7 Contratti tra autorità riceventi e imprese svizzere

Con l’impresa svizzera selezionata secondo l’articolo 5 le autorità riceventi stipulano un contratto separato basato sul modello di contratto elaborato dalla Commissione mista di cui all’articolo 11 del presente Accordo e contenente le condizioni e modalità d’acquisto di beni o servizi.

Il modello di contratto elaborato dalla Commissione mista comprende in particolare disposizioni sugli obblighi previsti dalle ordinanze di cui all’articolo 3 paragrafo 6, sul consenso al trattamento di dati personali di cui all’articolo 14, sull’obbligo d’informazione e di controllo di cui all’articolo 15 nonché sulla prevenzione e sulla lotta contro la corruzione di cui all’articolo 17.

Dopo la firma di un contratto, la Parte ucraina ne trasmette una copia alla Parte svizzera mediante gli organi di contatto di cui all’articolo 12.

La Parte ucraina sorveglia l’attuazione dei progetti previsti nei contratti in conformità con la propria legislazione mediante le proprie autorità competenti (di seguito denominate «autorità di sorveglianza»).

Art. 8 Modalità di pagamento

Nel quadro dell’attuazione dei contratti tra le imprese svizzere e le autorità riceventi, queste ultime presentano alla Parte svizzera le rispettive fatture emesse dalle prime.

A seguito dell’adempimento del paragrafo 1 e della verifica delle fatture ad opera della Parte svizzera, quest’ultima effettua i pagamenti alla rispettiva impresa svizzera.

Art. 9 Supporto all’attuazione

La Parte svizzera o una terza parte da essa incaricata può fornire supporto all’attuazione del presente Accordo, in particolare degli articoli 4, 5, 7 e 8.

Art. 10 Monitoraggio, valutazione e audit

La Parte svizzera o una terza parte da essa incaricata monitora l’impatto che i beni e servizi forniti nell’ambito del presente Accordo hanno sullo sviluppo dell’Ucraina. La Parte svizzera o una terza parte da essa incaricata può condurre valutazioni e audit relativi all’attuazione del presente Accordo.

La Parte ucraina collabora pienamente con la Parte svizzera o con la terza parte da essa incaricata e garantisce in particolare che tutti i documenti necessari allo svolgimento del suo compito siano disponibili, compresi i contratti stipulati con le imprese svizzere.

Art. 11 Commissione mista

Le Parti istituiscono una Commissione mista composta da rappresentanti di ciascuna Parte.

La Commissione mista:

  1. garantisce il corretto funzionamento e l’effettiva attuazione del presente Accordo;

  2. valuta ulteriori miglioramenti del presente Accordo;

  3. si adopera per risolvere eventuali controversie che possono sorgere in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo;

  4. valuta qualsiasi altra questione che potrebbe incidere sul funzionamento del presente Accordo;

  5. elabora un modello di contratto tra le autorità riceventi e le imprese svizzere; e

  6. si dota di un regolamento interno in occasione della sua prima riunione.

La Commissione mista può prendere decisioni in merito all’attuazione del presente Accordo. Una decisione entra in vigore alla data di ricevimento dell’ultima notifica con cui una Parte informa l’altra Parte dell’adempimento dei propri requisiti interni, salvo altrimenti convenuto. Su altre questioni la Commissione mista può formulare raccomandazioni.

La Commissione mista può valutare e raccomandare alle Parti eventuali emendamenti del presente Accordo.

La Commissione mista si riunisce entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo e successivamente, di norma, ogni 12 mesi, salvo altrimenti convenuto dalle Parti. Una Parte può chiedere in qualsiasi momento, mediante notifica scritta all’altra Parte, la convocazione di una riunione della Commissione mista.

Le riunioni della Commissione mista sono presiedute a turno da ciascuna Parte, salvo altrimenti convenuto dalle Parti. Si svolgono in un formato che consente la partecipazione virtuale.

Art. 12 Organi di contatto

Ogni Parte designa un organo di contatto di livello sovraordinato per facilitare la comunicazione tra le Parti su qualsiasi questione relativa al presente Accordo nonché altri organi di contatto se previsto dal presente Accordo.

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, ogni Parte notifica per scritto all’altra Parte gli organi di contatto designati.

Ogni Parte notifica senza indugio all’altra Parte qualsiasi modifica relativa agli organi di contatto designati.

Art. 13 Confidenzialità

Le Parti trattano in modo confidenziale tutte le circostanze e informazioni che non sono né pubblicamente note né generalmente accessibili e di cui sono venute a conoscenza nel quadro dell’attuazione del presente Accordo.

La divulgazione di informazioni confidenziali da parte di una Parte non costituisce una violazione dell’obbligo di confidenzialità se avviene in adempimento della legislazione nazionale o all’interno della pubblica amministrazione.

Le informazioni confidenziali possono essere comunicate a terzi solo previo consenso scritto della Parte che le ha originariamente fornite.

Il presente articolo continuerà a essere vincolante tra le Parti anche dopo la scadenza del presente Accordo.

Art. 14 Trattamento di dati

Le unità amministrative competenti svizzere e ucraine possono trattare dati relativi a persone fisiche o giuridiche connessi all’attuazione del presente Accordo, in particolare quelli relativi ai contratti stipulati nell’ambito del presente Accordo quali cognome, nome/i, data di nascita, luogo d’origine, nazionalità, numero di passaporto o numero AVS.

Art. 15 Diritto di controllo da parte del Controllo federale delle finanze

Il Controllo federale delle finanze (CDF) o terzi da esso incaricati hanno in qualsiasi momento il diritto di essere informati e di effettuare controlli, tra cui anche ispezioni in loco, relativamente a qualsiasi aspetto connesso al presente Accordo.

Tramite le autorità di sorveglianza la Parte ucraina provvede a rendere disponibili tutti i documenti relativi al presente Accordo o da esso derivanti e a consentire al CDF di accedervi nell’esercizio delle sue funzioni relative all’attuazione del presente Accordo.

Art. 16 Sviluppo sostenibile, diritti dell’uomo e lavoro

Le Parti ribadiscono gli impegni assunti in virtù di accordi internazionali e l’adesione ai principi sanciti dagli strumenti internazionali pertinenti per contribuire all’obiettivo dello sviluppo sostenibile e per garantire che tale obiettivo sia integrato e trovi espressione nelle relazioni tra le Parti nell’ambito del presente Accordo. Le Parti riconoscono che lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la protezione dell’ambiente sono componenti interdipendenti e di reciproco supporto dello sviluppo sostenibile. Sottolineano i vantaggi della cooperazione sulle questioni ambientali e occupazionali nel settore commerciale come parte di un approccio globale al commercio e allo sviluppo sostenibile.

Le Parti ribadiscono in particolare i loro impegni derivanti:

  1. dagli accordi ambientali multilaterali a cui hanno aderito, come la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) conclusa a New York il 9 maggio 19928 e l’Accordo di Parigi concluso a Parigi il 12 dicembre 20159;

  2. dagli strumenti internazionali in materia di diritti dell’uomo cui hanno aderito, come lo Statuto delle Nazioni Unite10 e la Dichiarazione universale dei diritti umani; e

  3. dalla loro adesione all’OIL e dalla Dichiarazione dell’OIL sui principi e i diritti fondamentali del lavoro e i suoi seguiti, adottata all’86a sessione della Conferenza internazionale del lavoro nel 1998.

Art. 17 Prevenzione e lotta contro la corruzione

Consapevoli del fatto che la corruzione pregiudica il buongoverno e il corretto impiego delle risorse necessarie allo sviluppo e compromette inoltre una concorrenza leale e aperta fondata sui prezzi e sulla qualità, le Parti uniscono gli sforzi per combatterla.

Qualsiasi tipo di offerta, dono, pagamento, remunerazione o beneficio, proposto o accettato da chiunque, direttamente o indirettamente, al fine di trarre vantaggio dal presente Accordo, è considerato un atto illecito o una pratica di corruzione.

Le Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che non si verifichino pratiche di corruzione durante il processo di selezione o l’attuazione dei progetti. Si informano a vicenda non appena vengono a conoscenza di informazioni che danno adito a sospetti e adottano le misure necessarie per porre rimedio alla situazione il prima possibile e in modo reciprocamente soddisfacente.

Art. 18 Risoluzione delle controversie

Le Parti si impegnano in qualsiasi momento a interpretare e applicare il presente Accordo in modo concorde e si adoperano, attraverso la cooperazione e le consultazioni, per risolvere in modo reciprocamente soddisfacente qualsiasi questione emersa in relazione al presente articolo.

Una Parte può richiedere per scritto all’altra Parte di consultarsi sull’interpretazione o applicazione del presente Accordo. La Parte interpellata vi risponde entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Le consultazioni hanno luogo in seno alla Commissione mista.

Le consultazioni iniziano entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di consultazione. Se la Parte interpellata non risponde entro dieci giorni o non avvia consultazioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, la Parte richiedente può chiedere l’istituzione di un collegio arbitrale.

Se attraverso le consultazioni la questione emersa non è risolta entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, la Parte richiedente può chiedere l’istituzione di un collegio arbitrale mediante richiesta scritta all’altra Parte.

Il collegio arbitrale è composto da tre membri, nominati conformemente alle Regole della Corte permanente di arbitrato del 2012 (Regole di arbitrato CPA 2012), mutatis mutandis. La data dell’istituzione del collegio arbitrale coincide con quella della nomina del suo presidente.

Salvo altrimenti convenuto dalle Parti in causa, le procedure del collegio sono rette dalle Regole di arbitrato CPA 2012, mutatis mutandis.

Le procedure si svolgono in inglese. Le udienze del collegio arbitrale hanno luogo a Ginevra.

Le sentenze del collegio arbitrale sono definitive e vincolanti per le Parti in causa.

Art. 19 Emendamenti

Gli emendamenti del presente Accordo sono effettuati in forma scritta. Salvo altrimenti convenuto, entrano in vigore alla data di ricevimento dell’ultima notifica scritta con cui una Parte informa l’altra Parte, per via diplomatica, del completamento delle procedure interne di ratifica richieste per l’entrata in vigore degli emendamenti.

Art. 20 Durata e denuncia

Il presente Accordo è valido fino al 31 dicembre 2036, sempre che non venga denunciato da una delle Parti in conformità con i paragrafi 2 o 3.

Ogni Parte può denunciare il presente Accordo in qualsiasi momento mediante notifica scritta all’altra Parte. La denuncia ha effetto tre mesi dopo la data in cui l’altra Parte riceve la notifica.

In caso di violazione grave o ripetuta del presente Accordo, in particolare degli articoli 3 e 17, ogni Parte ha il diritto di denunciare il presente Accordo in qualsiasi momento mediante notifica scritta. La denuncia ha effetto a partire dalla data in cui l’altra Parte riceve la notifica.

Art. 21 Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricevimento dell’ultima notifica scritta con cui una Parte informa l’altra Parte, per via diplomatica, del completamento delle procedure interne di ratifica richieste per la sua entrata in vigore.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Roma il 10 luglio 2025 in due esemplari originali in lingua inglese, tedesca e ucraina, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze d’interpretazione prevale la versione inglese. In nome del Consiglio federale svizzero: Jacques Gerber Per il Gabinetto dei ministri dell’Ucraina: Yuliia Svyrydenko