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Decreto federale concernente l’iniziativa popolare «Per un’alimentazione sicura – mediante il rafforzamento di una produzione nazionale sostenibile, più derrate alimentari vegetali e acqua potabile pulita (Iniziativa sull’alimentazione)»

BBl 2026 800 · Foglio federale

Del 31 mar 2026

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bbl-ff-ff/2026-800/it/decreto-federale-concernente-l-iniziativa-popolare-per-un-alimentazione-sicura-mediante-il-rafforzamento-di-una-produzione-nazionale-sostenibile-piu-derrate-alimentari-vegetali-e-acqua-potabile-pulita-iniziativa-sull-alimentazione

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Foglio federale
Fonte

Oggetto parlamentare: «Per un’alimentazione sicura – mediante il rafforzamento di una produzione nazionale sostenibile, più derrate alimentari vegetali e acqua potabile pulita (Iniziativa sull’alimentazione)». Iniziativa popolare (25.067)

FF 2026 800

Decreto federale concernente l’iniziativa popolare «Per un’alimentazione sicura – mediante il rafforzamento di una produzione nazionale sostenibile, più derrate alimentari vegetali e acqua potabile pulita (Iniziativa sull’alimentazione)»

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1;
esaminata l’iniziativa popolare «Per un’alimentazione sicura – mediante il rafforzamento di una produzione nazionale sostenibile, più derrate alimentari vegetali e acqua potabile pulita (Iniziativa sull’alimentazione)», depositata il 16 agosto 20242;
visto il messaggio del Consiglio federale del 13 agosto 20253,

decreta:

Art. 1

L’iniziativa popolare del 16 agosto 2024 «Per un’alimentazione sicura – mediante il rafforzamento di una produzione nazionale sostenibile, più derrate alimentari vegetali e acqua potabile pulita (Iniziativa sull’alimentazione)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

L’iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 74a4 Conservazione degli ecosistemi e della biodiversità

Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono alla conservazione degli ecosistemi e della biodiversità.

La Confederazione non ammette più in particolare il superamento dei valori massimi per i composti azotati e il fosforo, il cui rispetto è essenziale per la qualità dell’acqua, la fertilità del suolo e la biodiversità e che sono stati definiti nel 2008 dall’Ufficio federale dell’agricoltura e dall’Ufficio federale dell’ambiente come obiettivi ambientali per l’agricoltura.

Art. 104a cpv. 1, frase introduttiva e lett. a, abis e c, nonché cpv. 2 e 3

Al fine di garantire l’approvvigionamento della popolazione con derrate alimentari, acqua potabile pulita compresa, la Confederazione crea presupposti per:

  • a. preservare le basi della produzione agricola, in particolare le terre coltive, la biodiversità e la fertilità del suolo nonché promuovere le sementi e il materiale vegetale naturali e riproducibili;

  • abis. preservare le risorse delle falde freatiche per la captazione sostenibile di acqua potabile;

  • c. un’agricoltura e una filiera alimentare orientate verso il mercato e al contempo sostenibili e rispettose del clima;

La Confederazione si adopera affinché il grado di autoapprovvigionamento netto sia di almeno il 70 per cento. A tale scopo adotta in particolare misure per promuovere un’alimentazione maggiormente basata su derrate alimentari di origine vegetale e un’agricoltura e una filiera alimentare orientate in tal senso.

La Confederazione e i Cantoni impostano le loro sovvenzioni, la promozione della ricerca, della consulenza e della formazione nonché altri incentivi statali in modo che non contraddicano le disposizioni ai capoversi 1 e 25.

Art. 197 n. 156

Disposizione transitoria degli art. 74a e 104a cpv. 1, frase introduttiva e lett. a, abis e c, nonché cpv. 2 e 3

La Confederazione e i Cantoni emanano le loro disposizioni d’esecuzione degli articoli 74a e 104a capoverso 1, frase introduttiva e lettere a, abis e c, nonché capoversi 2 e 3 entro cinque anni dall’accettazione di tali articoli da parte del Popolo e dei Cantoni.

La legislazione d’esecuzione della Confederazione disciplina in particolare gli strumenti che consentono di adempiere le nuove prescrizioni di cui agli articoli 74a e 104a capoverso 1, frase introduttiva e lettere a, abis e c, nonché capoversi 2 e 3 entro 10 anni dalla loro adozione. La legge stabilisce degli obiettivi intermedi in vista del raggiungimento del grado di autoapprovvigionamento netto.

Gli adeguamenti necessari alla produzione agricola sono concepiti in modo da essere socialmente accettabili e sono sostenuti finanziariamente dalla Confederazione.

Art. 2

L’Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l’iniziativa.

Consiglio nazionale, 20 marzo 2026

Il presidente: Pierre-André Page
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 20 marzo 2026

Il presidente: Stefan Engler
La segretaria: Martina Buol