Fonte

FF 2026 802

Codice civile svizzero (Doppio cognome dopo il matrimonio)

Preambolo

Codice civile svizzero

(Doppio cognome dopo il matrimonio)

Modifica del 20 marzo 2026

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 17 novembre 20231;
visto il parere del Consiglio federale del 24 gennaio 20242,

decreta:

I

Il Codice civile3 è modificato come segue:

Art. 30a

b. In caso di morte di un coniuge

In caso di morte di un coniuge, il coniuge superstite, se ha cambiato cognome in occasione del matrimonio, può dichiarare in ogni tempo all’ufficiale dello stato civile di voler riprendere un cognome portato prima del matrimonio.

Art. 119

A. Cognome

Il coniuge che ha cambiato cognome in occasione del matrimonio conserva il nuovo cognome anche dopo il divorzio; può tuttavia dichiarare in ogni tempo all’ufficiale dello stato civile di voler riprendere un cognome portato prima del matrimonio.

Art. 160

B. Cognome

I. Cognome dei coniugi e formazione di un cognome coniugale

Ciascun coniuge conserva il proprio cognome.

Ciascuno dei fidanzati può tuttavia dichiarare all’ufficiale dello stato civile di voler portare uno dei cognomi seguenti:

  1. il cognome dell’altro fidanzato;

  2. uno dei due cognomi del proprio doppio cognome o del doppio cognome dell’altro fidanzato; o

  3. un doppio cognome formato dai cognomi dei due fidanzati.

I fidanzati possono anche dichiarare all’ufficiale dello stato civile di voler portare uno dei loro cognomi attuali quale cognome coniugale. In tal caso ciascuno dei fidanzati può dichiarare di voler portare un doppio cognome, aggiungendo al cognome coniugale il cognome attuale dell’altro fidanzato il cui cognome non diventa cognome coniugale.

Se uno dei fidanzati porta già un doppio cognome, soltanto uno di questi due cognomi può essere utilizzato per formare il nuovo doppio cognome o il cognome coniugale.

I due cognomi del doppio cognome possono essere uniti da un trattino.

Art. 160a

II. Cognome dei figli comuni

I fidanzati determinano insieme il cognome che porteranno i loro figli.

Il cognome dei figli può essere il cognome di uno dei fidanzati.

Se uno dei fidanzati porta un doppio cognome, i figli possono portare soltanto uno dei due cognomi che lo compongono.

In casi motivati l’ufficiale dello stato civile può liberare i fidanzati dall’obbligo di determinare il cognome dei figli.

Se i genitori portano un cognome coniugale, i figli assumono tale cognome.

Art. 270 cpv. 1 e 2

Se i genitori sono uniti in matrimonio, il figlio ne assume il cognome da essi scelto per i figli comuni in occasione del matrimonio.

Entro un anno dalla nascita del primo figlio, i genitori possono chiedere congiuntamente che il figlio porti il cognome dell’altro genitore. Se quest’ultimo porta un doppio cognome, il figlio può assumere soltanto uno dei due cognomi che lo compongono.

Art. 270a

II. Figlio di genitori non coniugati

Se i genitori non sono coniugati e l’autorità parentale spetta a uno solo di essi, il figlio assume il cognome di tale genitore. Il genitore che detiene l’autorità parentale può chiedere che il figlio porti il cognome dell’altro genitore. Se l’autorità parentale è esercitata congiuntamente, i genitori determinano insieme il cognome dei figli. Il cognome dei figli può essere il cognome di uno dei genitori.

Se l’autorità parentale congiunta è istituita dopo la nascita del primo figlio, entro un anno dalla sua istituzione i genitori possono dichiarare all’ufficiale dello stato civile che il figlio porterà il cognome dell’altro genitore. La dichiarazione vale per tutti i figli comuni, a prescindere dall’attribuzione dell’autorità parentale.

Se l’autorità parentale non spetta ad alcuno dei genitori, il figlio assume il cognome della madre.

Se il genitore di cui il figlio assume il cognome porta un doppio cognome, il figlio può portare soltanto uno dei due cognomi che lo compongono.

Le modifiche dell’attribuzione dell’autorità parentale non hanno ripercussioni sul cognome del figlio. Sono fatte salve le disposizioni sul cambiamento del nome.

Titolo finale, art. 8a

Cognome

a. Ripresa di un cognome precedente

Il coniuge che ha cambiato cognome in occasione del matrimonio prima dell’entrata in vigore della modifica del presente Codice del 30 settembre 2011 può in ogni tempo dichiarare all’ufficiale dello stato civile di voler riprendere un cognome portato prima del matrimonio.

Titolo finale, art. 8abis

b. Adozione di un doppio cognome

Il coniuge unitosi in matrimonio prima dell’entrata in vigore della modifica del presente Codice del 20 marzo 2026 può in ogni tempo dichiarare all’ufficiale dello stato civile di voler portare un doppio cognome secondo l’articolo 160 capoversi 2−5. La modifica del cognome del coniuge non ha effetti sul cognome dei figli.

Il coniuge che prima dell’entrata in vigore della modifica del presente Codice del 30 settembre 2011 ha scelto di portare un doppio cognome può in ogni tempo dichiarare all’ufficiale dello stato civile di voler invertire l’ordine dei cognomi del proprio doppio cognome. I due cognomi del doppio cognome possono essere uniti da un trattino.

Lo stesso vale per le coppie che hanno convertito la loro unione domestica registrata in matrimonio conformemente all’articolo 35 della legge del 18 giugno 20044 sull’unione domestica registrata.

Titolo finale, art. 13d

Abrogato

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 20 marzo 2026

Il presidente: Pierre-André Page
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 20 marzo 2026

Il presidente: Stefan Engler
La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 31 marzo 2026

Termine di referendum: 9 luglio 2026

Modifica di altri atti normativi

(cifra II)

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 22 giugno 20015 sui documenti d’identità

Art. 2 cpv. 4

Su domanda del richiedente, il documento d’identità può riportare un nome ricevuto in seno a un ordine religioso o un nome d’arte nonché indicazioni riguardanti caratteristiche particolari quali menomazioni, protesi o impianti.

2. Legge del 18 giugno 20046 sull’unione domestica registrata

Art. 30a Cognome

Il partner che ha cambiato cognome in occasione della registrazione dell’unione domestica conserva il nuovo cognome anche dopo lo scioglimento della stessa; può tuttavia dichiarare in ogni tempo all’ufficiale dello stato civile di voler riprendere un cognome portato prima della registrazione dell’unione domestica.

Art. 37c Disposizioni transitorie della modifica del 20 marzo 2026

Chi vive in unione domestica registrata può dichiarare in ogni tempo all’ufficiale dello stato civile di voler portare un doppio cognome. Il doppio cognome è formato dai cognomi portati dai partner prima della registrazione dell’unione domestica.

Se prima della registrazione dell’unione domestica uno dei partner portava già un doppio cognome, soltanto uno di questi due cognomi può essere utilizzato per formare il nuovo doppio cognome.

I due cognomi del doppio cognome possono essere uniti da un trattino.

La modifica del cognome del partner non ha effetti sul cognome dei figli.