Fonte

FF 2026 803

Codice penale svizzero (CP)

Preambolo

Codice penale svizzero

(CP)

Modifica del 20 marzo 2026

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 19 febbraio 20251,

decreta:

I

Il Codice penale2 è modificato come segue:

Art. 64 cpv. 3, primo periodo

3 Se già nel corso dell’esecuzione della pena detentiva vi è da attendersi che l’autore supererà con successo il periodo di prova in libertà, il giudice dispone la liberazione condizionale dalla pena detentiva al più presto per il giorno in cui l’autore avrà scontato i due terzi della pena detentiva o diciassette anni se la pena detentiva è a vita. …

Art. 64c cpv. 6, secondo periodo

6 … La soppressione dell’internamento a vita secondo il capoverso 3 è possibile al più presto quando l’autore ha espiato due terzi della pena o diciassette anni di pena detentiva a vita.

Art. 77a cpv. 1

1 La pena detentiva una cui parte, ma di regola almeno la metà o almeno tredici anni nel caso della pena detentiva a vita, è già stata scontata è eseguita in forma di lavoro esterno se non vi è da attendersi che il detenuto si dia alla fuga o commetta nuovi reati.

Art. 80a

Esecuzione della pena detentiva a vita se è stato ordinato un internamento

Se è stato condannato a una pena detentiva a vita di cui ha espiato venticinque anni e il giudice ha inoltre ordinato un internamento secondo l’articolo 64 capoverso 1 o 1bis, il detenuto può essere collocato in un’istituzione particolare, specializzata nell’esecuzione dell’internamento.

Art. 86 cpv. 4 e 5

4 Abrogato

5 In caso di pena detentiva a vita, la liberazione condizionale è possibile al più presto dopo diciassette anni.

Disposizione transitoria della modifica del 20 marzo 2026

In deroga all’articolo 388 capoverso 3, le disposizioni concernenti l’esame delle condizioni per la liberazione condizionale (art. 64 cpv. 3, primo periodo, 64c cpv. 6, secondo periodo, e 86 cpv. 5) non si applicano all’esecuzione di sentenze sulla base delle quali il condannato, al momento dell’entrata in vigore della modifica del 20 marzo 2026, ha scontato più di dieci anni di pena detentiva a vita.

II

Il diritto penale minorile del 20 giugno 20034 è modificato come segue:

Art. 19 cpv. 1bis

Se il collocamento in un istituto chiuso è stato ordinato per assassinio (art. 112 CP5) e per evitare che il minore metta gravemente in pericolo terzi, l’autorità d’esecuzione decide fondandosi sulla valutazione della commissione di cui all’articolo 62d capoverso 2 CP.

Art. 19c cpv. 2 lett. c

L’autorità d’esecuzione fonda la richiesta:

  1. sulla valutazione della commissione di cui all’articolo 62d capoverso 2 CP; e

Art. 27a cpv. 2 lett. c

L’autorità d’esecuzione fonda la richiesta:

  1. sulla valutazione della commissione di cui all’articolo 62d capoverso 2 CP; e

Art. 28 cpv. 3

Se la privazione della libertà è stata inflitta conformemente all’articolo 25 capoverso 2, l’autorità d’esecuzione decide fondandosi sulla valutazione della commissione di cui all’articolo 62d capoverso 2 CP6.

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 20 marzo 2026

Il presidente: Stefan Engler
La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 20 marzo 2026

Il presidente: Pierre-André Page
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 31 marzo 2026

Termine di referendum: 9 luglio 2026