FF 2026 847
Decreto federale concernente l’iniziativa popolare «Per l’uguaglianza delle persone con disabilità (Iniziativa per l’inclusione)» (Disegno)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1;
esaminata l’iniziativa popolare «Per l’uguaglianza delle persone con disabilità (Iniziativa per l’inclusione)», depositata il 5 settembre 20242;
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 febbraio 20263,
decreta:
Art. 1
L’iniziativa popolare del 5 settembre 2024 «Per l’uguaglianza delle persone con disabilità (Iniziativa per l’inclusione)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.
L’iniziativa ha il tenore seguente:
La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 8 cpv. 4
Abrogato
Art. 8a4 Diritti delle persone con disabilità
La legge assicura l’uguaglianza, di diritto e di fatto, tra le persone con disabilità e le persone senza disabilità in tutti gli ambiti della vita. Le persone con disabilità hanno diritto, entro i limiti della proporzionalità, alle misure di sostegno e di adeguamento necessarie a tal fine, in particolare all’assistenza personale e tecnica.
Le persone con disabilità hanno diritto di scegliere liberamente la modalità di alloggio e il luogo in cui abitare e hanno diritto, entro i limiti della proporzionalità, alle misure di sostegno e di adeguamento necessarie a tal fine.
Art. 2
L’Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l’iniziativa.