FF 2026 896
Decreto federale concernente l’approvvigionamento con materiale medico importante (Controprogetto diretto all’iniziativa popolare «Sì alla sicurezza dell’approvvigionamento medico») (Disegno)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1;
esaminata l’iniziativa popolare «Sì alla sicurezza dell’approvvigionamento medico», depositata il 3 ottobre 20242;
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 marzo 20263,
decreta:
I
La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 117cApprovvigionamento con materiale medico importante
Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché l’approvvigionamento con materiale medico importante sia assicurato per l’uomo e gli animali.
La Confederazione sorveglia l’approvvigionamento con tale materiale.
Per quanto necessario, emana prescrizioni per assicurare l’approvvigionamento con tale materiale. In particolare, la legge può prevedere che la Confederazione promuova l’approvvigionamento con tale materiale mediante incentivi economici e che se lo procuri, lo fabbrichi o lo faccia fabbricare.
Nell’ambito delle relazioni di politica estera, la Confederazione si adopera ad assicurare l’approvvigionamento con tale materiale.
II
Il presente controprogetto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni. Se l’iniziativa popolare del 3 ottobre 2024 «Sì alla sicurezza dell’approvvigionamento medico» non è ritirata, è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni unitamente all’iniziativa, secondo la procedura di cui all’articolo 139b della Costituzione federale.