FF 2026 950
Decreto federale concernente il programma d’armamento 2026 (Disegno)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 167 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 marzo 20262 sull’esercito 2026,
decreta:
Art. 1 Programma d’armamento
Il programma d’armamento 2026 è approvato.
Art. 2 Stanziamento di crediti d’impegno
Sono stanziati i seguenti crediti d’impegno:
mio. fr. | |
|---|---|
| 1000 |
| 800 |
| 70 |
| 150 |
| 30 |
| 100 |
| 240 |
| 50 |
Art. 3 Trasferimenti tra crediti d’impegno
Il Consiglio federale è autorizzato a procedere a trasferimenti tra i crediti d’impegno.
Mediante trasferimenti di credito, i singoli crediti d’impegno possono essere aumentati del 10 per cento al massimo.
Art. 4 Disposizione finale
Il presente decreto non sottostà a referendum.