Fonte

FF 2026 950

Decreto federale concernente il programma d’armamento 2026 (Disegno)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 167 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 marzo 20262 sull’esercito 2026,

decreta:

Art. 1 Programma d’armamento

Il programma d’armamento 2026 è approvato.

Art. 2 Stanziamento di crediti d’impegno

Sono stanziati i seguenti crediti d’impegno:

mio. fr.

  1. Difesa terra-aria a media gittata, acquisto complementare

    (ambito di capacità efficacia contro obiettivi aerei)

1000

  1. Difesa terra-aria a corta gittata

    (ambito di capacità efficacia contro obiettivi aerei)

800

  1. Difesa dai mini-droni

    (ambito di capacità efficacia contro obiettivi aerei)

70

  1. Radar a medio raggio parzialmente mobile

    (ambito di capacità Rete informativa integrata e sensori)

150

  1. Sviluppo di capacità nello spazio cosmico

    (ambito di capacità Rete informativa integrata e sensori)

30

  1. Incremento della resilienza per l’utilizzo congiunto di servizi civili

    (ambito di capacità condotta e interconnessione)

100

  1. Guerra elettronica

    (ambito di capacità efficacia nel ciberspazio e nello spazio elettromagnetico)

240

  1. Pistola 26

    (ambito di capacità efficacia contro obiettivi al suolo)

50

Art. 3 Trasferimenti tra crediti d’impegno

Il Consiglio federale è autorizzato a procedere a trasferimenti tra i crediti d’impegno.

Mediante trasferimenti di credito, i singoli crediti d’impegno possono essere aumentati del 10 per cento al massimo.

Art. 4 Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà a referendum.