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Decreto federale concernente il programma degli immobili del DDPS 2026 (Disegno)

BBl 2026 951 · Foglio federale

Del 17 apr 2026

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bbl-ff-ff/2026-951/it/decreto-federale-concernente-il-programma-degli-immobili-del-ddps-2026-disegno

Consultato il 1 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Foglio federale
Fonte

FF 2026 951

Decreto federale concernente il programma degli immobili del DDPS 2026 (Disegno)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 167 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 marzo 20262 sull’esercito 2026,

decreta:

Art. 1 Programma degli immobili

Il programma degli immobili del DDPS 2026 è approvato.

Art. 2 Stanziamento di crediti d’impegno

Sono stanziati i seguenti crediti d’impegno:

mio. fr.

  1. Risanamento di una caverna

48

  1. Risanamento fonico degli aerodromi militari

30

  1. Misure edili in relazione con le telecomunicazioni dell’esercito, 1a tappa

19

  1. Risanamento e ammodernamento della piazza di tiro di Vugelles‑La Mothe

36

  1. Misure edili in relazione con l’acquisto dell’aereo da combattimento F‑35A, credito addizionale

89

  1. Risanamento di un impianto di condotta, credito addizionale

20

  1. Altri progetti immobiliari 2026

320

Art. 3 Trasferimenti tra crediti d’impegno

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) è autorizzato a procedere a trasferimenti tra i crediti d’impegno di cui all’articolo 2 lettere a–f.

Mediante trasferimenti di credito, i singoli crediti d’impegno possono essere aumentati del 5 per cento al massimo.

Art. 4 Delega della facoltà di specificazione

La facoltà di specificazione per il credito d’impegno di cui all’articolo 2 lettera g è delegata al DDPS.

Art. 5 Indici e previsioni del rincaro

I crediti d’impegno si basano sugli indici seguenti:

  1. credito d’impegno di cui all’articolo 2 lettera a: indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, Espace Mittelland, dell’ottobre 2025 (115,2 punti; ottobre 2020 = 100 punti);

  2. credito d’impegno di cui all’articolo 2 lettera b: indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, tutta la Svizzera, dell’ottobre 2025 (116,2 punti; ottobre 2020 = 100 punti);

  3. credito d’impegno di cui all’articolo 2 lettera c: indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, tutta la Svizzera, Genio civile, dell’ottobre 2024 (114,7 punti; ottobre 2020 = 100 punti);

  4. credito d’impegno di cui all’articolo 2 lettera d: indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, tutta la Svizzera, dell’ottobre 2025 (116,2 punti; ottobre 2020 = 100 punti);

  5. credito d’impegno di cui all’articolo 2 lettera e: indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, tutta la Svizzera, dell’ottobre 2024 (115,2 punti; ottobre 2020 = 100 punti);

  6. credito d’impegno di cui all’articolo 2 lettera f: indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, tutta la Svizzera, dell’ottobre 2025 (116,2 punti; ottobre 2020 = 100 punti).

L’evoluzione del rincaro non è presa in considerazione nei costi di progetto esposti. I costi supplementari dovuti al rincaro sono compensati con la gestione dei costi all’interno dei singoli crediti d’impegno nel quadro dell’imprecisione dei costi preventivata e degli eventuali trasferimenti di credito tra i crediti d’impegno conformemente all’articolo 3. Qualora non fosse possibile compensare tutti i costi supplementari dovuti al rincaro, sarà richiesto al Parlamento un credito addizionale.

Art. 6 Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà a referendum.