FF 2026 951
Decreto federale concernente il programma degli immobili del DDPS 2026 (Disegno)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 167 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 marzo 20262 sull’esercito 2026,
decreta:
Art. 1 Programma degli immobili
Il programma degli immobili del DDPS 2026 è approvato.
Art. 2 Stanziamento di crediti d’impegno
Sono stanziati i seguenti crediti d’impegno:
mio. fr. | |
|---|---|
| 48 |
| 30 |
| 19 |
| 36 |
| 89 |
| 20 |
| 320 |
Art. 3 Trasferimenti tra crediti d’impegno
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) è autorizzato a procedere a trasferimenti tra i crediti d’impegno di cui all’articolo 2 lettere a–f.
Mediante trasferimenti di credito, i singoli crediti d’impegno possono essere aumentati del 5 per cento al massimo.
Art. 4 Delega della facoltà di specificazione
La facoltà di specificazione per il credito d’impegno di cui all’articolo 2 lettera g è delegata al DDPS.
Art. 5 Indici e previsioni del rincaro
I crediti d’impegno si basano sugli indici seguenti:
credito d’impegno di cui all’articolo 2 lettera a: indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, Espace Mittelland, dell’ottobre 2025 (115,2 punti; ottobre 2020 = 100 punti);
credito d’impegno di cui all’articolo 2 lettera b: indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, tutta la Svizzera, dell’ottobre 2025 (116,2 punti; ottobre 2020 = 100 punti);
credito d’impegno di cui all’articolo 2 lettera c: indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, tutta la Svizzera, Genio civile, dell’ottobre 2024 (114,7 punti; ottobre 2020 = 100 punti);
credito d’impegno di cui all’articolo 2 lettera d: indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, tutta la Svizzera, dell’ottobre 2025 (116,2 punti; ottobre 2020 = 100 punti);
credito d’impegno di cui all’articolo 2 lettera e: indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, tutta la Svizzera, dell’ottobre 2024 (115,2 punti; ottobre 2020 = 100 punti);
credito d’impegno di cui all’articolo 2 lettera f: indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, tutta la Svizzera, dell’ottobre 2025 (116,2 punti; ottobre 2020 = 100 punti).
L’evoluzione del rincaro non è presa in considerazione nei costi di progetto esposti. I costi supplementari dovuti al rincaro sono compensati con la gestione dei costi all’interno dei singoli crediti d’impegno nel quadro dell’imprecisione dei costi preventivata e degli eventuali trasferimenti di credito tra i crediti d’impegno conformemente all’articolo 3. Qualora non fosse possibile compensare tutti i costi supplementari dovuti al rincaro, sarà richiesto al Parlamento un credito addizionale.
Art. 6 Disposizione finale
Il presente decreto non sottostà a referendum.