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101 IA 161

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Rubrum

28. Sentenza 12 maggio 1975 nella causa X contro Procuratore pubblico della giurisdizione sottocenerina.

Regesto

o Art. 87 OG. Danno irreparabile risultante da una decisione incidentale emanata in un procedimento penale. Non dà luogo di regola ad un danno irreparabile ai sensi dell'art. 87 OG una decisione incidentale con cui è respinta l'istanza del prevenuto intesa ad ottenere l'apertura dell'istruzione formale o un complemento d'istruzione (conferma della giurisprudenza).

Fatti

In base ad informazioni preliminari il Procuratore pubblico della giurisdizione sottocenerina poneva con atto 26 novembre 1974 in stato d'accusa avanti le Assise correzionali X, quale prevenuto colpevole di falsità in documenti aggravata.

Con istanza 13 gennaio 1975 X chiedeva alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello del Cantone Ticino, ai sensi dell'art. 163 del codice di procedura penale ticinese (CPPT), che si facesse luogo all'istruzione formale.

La Camera dei ricorsi penali respingeva con decisione 14 febbraio 1975 l'istanza, non considerando dati i presupposti per procedere alla richiesta formalizzazione dell'istruzione.

Contro tale diniego X è insorto con tempestivo ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, fondato sull'art. 4 Cost.

Considerandi

Considerando in diritto:

L'art. 87 OG dispone che il ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 4 Cost. non è ammissibile che contro le decisioni finali emanate in ultima istanza e quelle incidentali, anch'esse emanate in ultima istanza, se da queste ultime risulti un danno irreparabile per l'interessato.

Poiché la decisione della Camera dei ricorsi penali censurata dal ricorrente non è più suscettibile d'impugnazione sul piano cantonale è adempiuto il requisito del previo esaurimento dei rimedi di diritto cantonale.

La decisione impugnata non è finale, perché concerne solamente una fase del procedimento penale. Essa ha una funzione meramente strumentale rispetto a quella destinata a concludere il procedimento instaurato nei confronti del ricorrente. Trattasi, cioè, di una decisione incidentale. Manca però ad essa il requisito del danno irreparabile per l'interessato, alla cui esistenza è subordinata l'impugnabilità con ricorso di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 87 OG. Il diniego della formalizzazione dell'istruzione non comporta infatti per il ricorrente un pregiudizio giuridico irreparabile. Gli articoli 177 e 178 CPPT gli assicurano il diritto di richiedere nuovi mezzi di prova; questi possono, d'altronde, esser chiesti ed ordinati non soltanto nella fase degli atti preparatori, bensì anche in quella del dibattimento, ove il magistrato li ritenga opportuni ai fini dell'accertamento dei fatti. In un procedimento, come quello penale, dominato dal principio dell'officialità, il magistrato possiede un esteso potere d'ordinare qualsiasi sorta di misure probatorie, in quanto ne ravvisi la necessità, che può essere ognora dimostrata dall'interessato. Quest'ultimo può d'altronde aggravarsi del rifiuto eventualmente oppostogli, impugnando avanti la seconda istanza cantonale la sentenza di merito. L'ipotetica protrazione nel tempo di un procedimento suscettibile d'essere concluso al termine di un'eventuale istruzione formale in cui nuovi mezzi probatori avessero dimostrato l'innocenza o quanto meno la non punibilità del prevenuto, costituirebbe un pregiudizio di fatto e non di diritto (v., in particolare DTF 98 Ia 328 e rif., in cui gli inconvenienti che derivano ad un prevenuto dalla circostanza d'essere rinviato a giudizio, anziché prosciolto in istruttoria, sono espressamente definiti come pregiudizio di fatto, e non giuridico ai sensi dell'art. 87 OG; nello stesso senso, DTF 98 Ia 240). Il Tribunale federale ha pertanto, in costante giurisprudenza, ritenuto inammissibili, perché diretti contro decisioni incidentali non comportanti un danno irreparabile, i ricorsi proposti contro il diniego di procedere ad una istruzione formale o ad un complemento d'istruzione. Non v'è alcuna ragione di modificare tale giurisprudenza consolidata, risultata da un attenta disamina dei contrapposti interessi concettuali e della natura del ricorso di diritto pubblico.

Un riesame si giustifica ancor meno nella fattispecie concreta, in cui non è neppure affermato che il diniego dell'istruzione formale implicherebbe verosimilmente la perdita irreversibile di mezzi di prova (cfr. in proposito, in materia di diritto amministrativo, DTF 98 Ib 287 /288).

Da quanto sopra discende che il gravame va dichiarato manifestamente inammissibile mancando uno dei presupposti essenziali richiesti dall'art. 87 OG.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 87 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 marzo 2000, 1 gennaio 2001, 1 febbraio 2001, 1 marzo 2001, 1 gennaio 2002, 1 giugno 2002, 1 agosto 2002, 1 gennaio 2003, 1 dicembre 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2004, 1 maggio 2004, 1 febbraio 2005, 1 luglio 2006, 1 gennaio 2007, 1 aprile 2007, 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 4 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 7 febbraio 1999, 1 gennaio 2000, 10 giugno 2001, 2 dicembre 2001, 3 marzo 2002, 1 aprile 2003, 1 agosto 2003, 8 febbraio 2004, 2 marzo 2005, 27 novembre 2005, 21 maggio 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 30 novembre 2008, 17 maggio 2009, 27 settembre 2009, 29 novembre 2009, 7 marzo 2010, 28 novembre 2010, 1 gennaio 2011, 11 marzo 2012, 23 settembre 2012, 3 marzo 2013, 9 febbraio 2014, 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.

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