Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 3 decisioni citanti è stata analizzata.

106 II 114

106 II 114

Rubrum

21. Estratto della sentenza della II Corte civile del 19 giugno 1980 nella causa Fondazione Opera Pia San Giovanni Bosco c. Consiglio di Stato del Cantone Ticino (ricorso di diritto amministrativo)

Regesto

o Fondazioni. Scopo parzialmente ecclesiastico di una fondazione; prevalenza nella fattispecie dello scopo sociale e conseguente assoggettamento integrale della fondazione alla vigilanza delle autorità civili.

Fatti

Mediante atto pubblico del 3 marzo 1937 fu istituita, con sede a Mezzovico, la fondazione Pia Opera S. Giovanni Bosco. Quale scopo fu indicato "quello di erigere o di acquistare un fabbricato dove si possano raccogliere i parrocchiani d'ambo le parrocchie suddette a conferenze, a corsi d'istruzione, a trattenimenti onesti, ricreativi ed a manifestazioni religiose (escluse assemblee parrocchiali) come pure per raccogliere bambini sotto la direzione di persone competenti e giudiziose onde dare aiuto e sollievo alle famiglie distratte dai lavori dei campi e del bestiame".

Le due parrocchie menzionate sono quelle di Mezzovico e di Vira. L'atto di costituzione precisava che la fondazione sarebbe stata sempre ed esclusivamente opera parrocchiale e, come tale, soggetta alla sorveglianza dell'Ordinario diocesano. Il regolamento contenente le norme per il funzionamento della fondazione doveva essere approvato dall'autorità ecclesiastica. L'amministrazione veniva affidata al parroco pro tempore di Mezzovico. La fondazione fu iscritta nel registro di commercio di Lugano il 2 dicembre 1937.

Il 16 agosto 1966 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino emanò una decisione con la quale sottoponeva la Fondazione Pia Opera S. Giovanni Bosco alla vigilanza del Municipio di Mezzovico-Vira, quale autorità inferiore, ed a quella dello stesso Consiglio di Stato, quale autorità superiore. La decisione fu impugnata.

Il 5 luglio 1979 la Fondazione, dichiarandosi fondazione di diritto ecclesiastico, chiese di essere esonerata dalla vigilanza delle autorità civili.

Con decisione 24 ottobre 1979 il Consiglio di Stato accertò che la Fondazione Pia Opera S. Giovanni Bosco, in Mezzovico, costituiva una fondazione mista di diritto privato e ne confermò l'assoggettamento alla vigilanza del Municipio di Mezzovico-Vira, quale autorità inferiore, e dello stesso Consiglio di Stato, quale autorità superiore.

La Fondazione insorge con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della decisione del Consiglio di Stato.

Considerandi

Considerando in diritto:

2.

L'autorità cantonale ammette che lo scopo perseguito dalla ricorrente è parzialmente ecclesiastico e che inoltre essa presenta un legame organico con le autorità ecclesiastiche. E, difatti, la fondazione venne costituita per adempiere uno scopo di assistenza spirituale (conferenze, corsi di istruzione, manifestazioni religiose, trattenimenti destinati ai parrocchiani di Mezzovico-Vira). D'altra parte, i fondatori la sottoposero alla sorveglianza dell'Ordinario diocesano e stabilirono che il regolamento dovesse essere approvato dall'autorità ecclesiastica.

Ma a ragione l'autorità cantonale richiama anche l'altro scopo della fondazione, che è quello di affidare (durante una parte della giornata) a persone competenti i bambini i cui genitori sono occupati nei lavori agricoli e, quindi, di portare aiuto e sollievo alle famiglie. Trattasi di uno scopo tipicamente sociale, suggerito, come si legge nell'introduzione all'atto pubblico di costituzione della fondazione, dal fatto che nel territorio delle parrocchie di Mezzovico-Vira non esisteva "alcun asilo d'infanzia, né comunale, né privato", e non concepito come un mezzo per adempiere un compito di assistenza spirituale religiosa o di attività pastorale. È inesatto affermare, come fa la ricorrente, che il fine di riunire i bambini fosse quello di favorirne l'educazione e la manifestazione religiosa o di istruirli ai sacri sacramenti. Una siffatta interpretazione non trova appoggio nello scopo della fondazione definito nell'atto di costituzione. Del resto, non risulta neppure che dei bambini dovesse necessariamente occuparsi il parroco od altra persona ecclesiastica, l'atto di fondazione parlando unicamente di persone "competenti e giudiziose".

Da questo profilo, e pur ammettendo che le due fattispecie non siano identiche, vi è da chiedersi se la sentenza pubblicata in DTF 81 II 577 abbia operato le necessarie distinzioni. Comunque, contrariamente a quel giudizio, non si può ritenere che il fatto di mettere a disposizione di bambini di genitori occupati altrove un locale e personale qualificato, rappresenti un'attività specifica dell'azione cattolica, quando nulla permette di sostenere che tale tempo libero sia essenzialmente riservato all'istruzione ed all'educazione religiose.

Se quindi la fondazione ricorrente presenta un carattere misto, essa rimane soggetta alla vigilanza degli enti pubblici giusta l'art. 84 CC (RIEMER, Die Stiftungen, in Berner Kommentar zum Personenrecht, parte sistem. n. 204 e 365; EGGER, n. 2 all'art. 87 CC).

Dispositivo

Il Tribunale federale pronuncia:

Il ricorso è respinto.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice civile svizzero, Art. 84 e Art. 87 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 gennaio 2001, 1 marzo 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2004, 1 giugno 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 luglio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2010, 1 febbraio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.

Citato in