Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 29 decisioni citanti è stata analizzata.

107 V 244

107 V 244

Rubrum

58. Estratto della sentenza del 3 dicembre 1981 nella causa Giannini contro Ufficio federale dell'assicurazione militare e Tribunale cantonale ticinese delle assicurazioni

Regesto

o Art. 56 cpv. 1 LAM. La norma di cui all'art. 85 cpv. 2 lett. b LAVS è applicabile per analogia pure nella procedura di ricorso alle autorità giudiziarie di primo grado nelle cause in materia di assicurazione militare.

Considerandi

2.

Giusta l'art. 55 LAM gli aventi diritto hanno la facoltà di ricorrere contro le decisioni degli organi dell'assicurazione militare. L'art. 56 cpv. 1 dispone che la procedura è regolata dai cantoni, precisando che essa, per quanto possibile, deve essere analoga a quella del Tribunale federale delle assicurazioni e soddisfare ad una serie di condizioni esplicitamente elencate dalla lett. a) alla lett. h). Alla lett. a) si rileva in particolare che la procedura deve essere speditiva e di massima gratuita per le parti.

La materia nel Cantone Ticino è stata regolata nel Decreto esecutivo concernente l'organizzazione e la procedura per le cause promosse contro le decisioni dell'assicurazione militare. Questo testo all'art. 3 prevede a quali presupposti formali debba rispondere la "petizione", ma nulla dice sugli atti incompleti...

Chiamata nell'ambito della presente vertenza a pronunciarsi sul tema, la Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni, ferma l'esigenza di mantenere semplice la procedura e, nell'intento di armonizzare l'applicazione dei vari rami delle assicurazioni sociali davanti alle autorità giudiziarie di primo grado, ha ritenuto, in assenza di una disposizione nella legislazione in materia di assicurazione militare di una norma che disponga i minimi di procedura, essere applicabile per analogia pure alla LAM l'art. 85 cpv. 2 lett. b LAVS, disposto questo già dichiarato dal legislatore richiamabile nelle cause in materia di LAI, LPC, LAF e di LIPG e ripresa letteralmente anche dall'art. 30bis cpv. 3 lett. b LAMI nonché dall'art. 108 cpv. 1 lett. b della non ancora vigente legge federale 20 marzo 1981 sull'assicurazione infortuni (LAINF). Questa norma prevede che l'atto di ricorso deve contenere un'esposizione dei fatti concisa, le conclusioni e una breve motivazione precisando che se il gravame non soddisfa tali requisiti l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un termine sufficiente per l'adeguamento, con la comminatoria che, altrimenti, essa non entrerà nel merito.

Una disposizione analoga è peraltro prevista anche dall'art. 52 cpv. 2 e 3 PA. Ne può essere dedotto che la norma di cui si tratta deve essere intesa come una regola di diritto procedurale amministrativo che ha valore generale e che è sempre applicabile quando la legge non dica altrimenti in quanto rispondente al principio che vieta il formalismo eccessivo.

Ora, interpretando l'art. 85 cpv. 2 lett. b LAVS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha dichiarato che nella procedura di prima istanza - contrariamente a quanto previsto dal disposto dell'art. 108 OG - la fissazione del termine in vista di migliorare il ricorso non deve aver luogo soltanto nei casi di difetto di chiarezza o di motivazione, bensì, generalmente, in qualsiasi caso in cui il ricorso non soddisfi le esigenze legali. Si tratta di una prescrizione formale che fa obbligo al giudice di prima istanza, eccettuati essendo i casi di abuso manifesto, di fissare un termine per rimediare alle imperfezioni dell'atto ricorsuale (DTF 104 V 178).

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 108 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 marzo 2000, 1 gennaio 2001, 1 febbraio 2001, 1 marzo 2001, 1 gennaio 2002, 1 giugno 2002, 1 agosto 2002, 1 gennaio 2003, 1 dicembre 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2004, 1 maggio 2004, 1 febbraio 2005, 1 luglio 2006, 1 gennaio 2007, 1 aprile 2007, 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, Art. 85 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 aprile 2000, 1 gennaio 2001, 1 febbraio 2001, 1 giugno 2002, 1 gennaio 2003, 1 gennaio 2004, 1 gennaio 2005, 1 aprile 2006, 1 gennaio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 giugno 2009, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 16 luglio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2015, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 giugno 2019, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni, Art. 108 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1999, 1 gennaio 2001, 1 luglio 2001, 1 giugno 2002, 1 gennaio 2003, 1 gennaio 2004, 1 febbraio 2004, 1 luglio 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 gennaio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2009, 1 gennaio 2012, 16 luglio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024 e 1 gennaio 2026.
  • Legge federale sull’assicurazione militare, Art. 55 e Art. 56 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2001, 1 gennaio 2003, 1 gennaio 2004, 1 luglio 2005, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 dicembre 2007, 1 agosto 2008, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2012, 16 luglio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 15 novembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023 e 1 gennaio 2024.
  • Legge federale sulla procedura amministrativa, Art. 52 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 marzo 2000, 1 gennaio 2001, 1 febbraio 2001, 1 gennaio 2002, 1 gennaio 2003, 1 gennaio 2004, 1 gennaio 2007, 1 aprile 2007, 1 maggio 2007, 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 maggio 2013, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 aprile 2019, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021 e 1 luglio 2022.

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