Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 3 decisioni citanti è stata analizzata.

110 IV 6

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Rubrum

3. Sentenza del 2 ottobre 1984 della Corte di cassazione nella causa X. c. Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino (ricorso di diritto amministrativo)

Regesto

o Art. 55 CP, espulsione ordinata dal giudice; esecuzione. Ove l'espellendo non intenda ritornare nello Stato di cui è cittadino, egli deve essere espulso verso lo Stato di sua scelta, sempreché disponga di un documento di viaggio che lo autorizzi ad entrarvi e di mezzi finanziari sufficienti per pagarsi il viaggio colà. Tale suo diritto può essere limitato solo da gravi ragioni di ordine pubblico.

Fatti

Condannato dalla Corte delle assise criminali del Cantone Ticino alla pena di tre anni di reclusione e all'espulsione dalla Svizzera per la durata di 15 anni, il cittadino italiano X. sarà liberato condizionalmente il 16 ottobre 1984. Il 4 luglio 1984 X. chiedeva al Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino di poter abbandonare la Svizzera il giorno della sua liberazione da un valico non confinante con l'Italia.

Il Dipartimento di giustizia respingeva tale domanda. Esso rilevava che X. non era oggetto di una domanda di estradizione da parte delle autorità italiane né risultava ricercato da queste ultime. Egli non sarebbe stato consegnato alla polizia italiana, bensì espulso da un valico ticinese di sua scelta, con la possibilità di comunicare detto posto di frontiera all'ultimo momento ed unicamente all'agente di polizia che lo avrebbe accompagnato al confine. Contro questa decisione X. è insorto con ricorso di diritto amministrativo, chiedendo che essa sia annullata a che sia ordinato al Dipartimento di giustizia di accogliere la sua istanza.

Il Tribunale federale ha accolto il ricorso

Considerandi

Considerando in diritto:

a) Il ricorrente adduce che l'interesse pubblico svizzero è adempiuto ove la persona espulsa esca dalla Svizzera e non vi ritorni per la durata dell'espulsione; a tal fine sarebbe indifferente se l'uscita abbia luogo verso un paese piuttosto che verso un altro.

b) Il Tribunale federale non ha mai avuto sin qui occasione di pronunciarsi espressamente sulla questione se una persona colpita da espulsione giudiziaria possa scegliere liberamente il paese dove intende recarsi uscendo dalla Svizzera. In DTF 103 Ib 22 esso si è limitato a stabilire che l'espulsione di uno straniero la cui estradizione sia stata rifiutata dalla Svizzera è consentita soltanto verso una frontiera differente da quella dello Stato che ne aveva invano chiesto l'estradizione. Alla fattispecie della negata estradizione può essere assimilata quella in cui appaia verosimile che lo Stato che ricerca l'espellendo si astenga intenzionalmente dal chiedere la sua estradizione, nel convincimento che le autorità svizzere lo espellerebbero comunque verso di esso.

c) Il legislatore federale non ha disciplinato in alcun modo l'esecuzione dell'espulsione giudiziaria. In tali condizioni il principio della libertà personale non può essere limitato più di quanto sia strettamente necessario. Ciò significa, in concreto, che ove l'espellendo non intenda ritornare nello Stato di cui è cittadino, egli deve essere espulso verso lo Stato (confinante o non confinante) di sua scelta, sempreché ne abbia la possibilità, ossia disponga di un documento di viaggio che lo autorizzi ad entrarvi e di mezzi finanziari sufficienti per pagarsi il viaggio colà. Tale suo diritto può essere limitato solo da gravi ragioni di ordine pubblico. Questa situazione particolare non appare data nella fattispecie, in cui essa non è stata fatta valere né dall'autorità cantonale, né da quella federale, chiamata ad esprimersi sul ricorso. Discende da quanto sopra che il gravame va accolto e che va consentito al ricorrente di lasciare la Svizzera attraverso un valico autorizzato di sua scelta, a sue spese e purché disponga di un documento di viaggio che gli permetta di entrare nello Stato di sua scelta.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 55 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1995, 1 febbraio 1997, 1 settembre 1997, 1 gennaio 1998, 1 aprile 1998, 1 gennaio 1999, 1 marzo 2000, 1 maggio 2000, 1 luglio 2000, 15 dicembre 2000, 1 gennaio 2002, 1 aprile 2002, 1 luglio 2002, 1 ottobre 2002, 1 aprile 2003, 1 dicembre 2003, 1 gennaio 2004, 1 marzo 2004, 1 aprile 2004, 1 luglio 2004, 1 agosto 2004, 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.

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