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110 V 304

110 V 304

48. Estratto della sentenza del 19 novembre 1984 nella causa Pedroli contro Cassa di compensazione del Cantone Ticino e Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino

Regesto

o Art. 47 cpv. 2 LAVS. Inizio del termine di prescrizione relativa di un anno. Per "momento in cui la cassa di compensazione ha avuto conoscenza" del fatto giustificante la restituzione di una prestazione indebitamente versata, si deve intendere il momento nel quale l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto di tale fatto (modificazione della giurisprudenza).

Considerandi

2. a) La lite, nel merito, verte unicamente sul punto della prescrizione del diritto di esigere la restituzione di prestazioni complementari, pacifico essendo che le prestazioni sono state versate indebitamente.

Giusta l'art. 27 OPC, per ciò che concerne la restituzione di prestazioni complementari indebitamente riscosse sono applicabili per analogia le prescrizioni relative alla LAVS. L'art. 47 cpv. 2 LAVS dispone:

"Il diritto di esigere la restituzione si prescrive in un anno a

contare dal momento in cui la cassa di compensazione ha avuto conoscenza

del fatto, e al più tardi cinque anni dopo il pagamento della rendita..."

b) Nella fattispecie dev'essere stabilita la data di decorrenza del termine di prescrizione ai sensi del precitato disposto dell'art. 47 cpv. 2 LAVS.

Il Tribunale federale delle assicurazioni si è pronunciato circa la questione dell'inizio di tale termine in DTF 100 V 163. In questa sentenza, confermando precedente giurisprudenza, la Corte ha affermato che l'espressione "aver conoscenza" del fatto contenuta nella legge significa "rendersi conto" della circostanza di cui si tratta. Per detta giurisprudenza il termine di prescrizione di un anno comincia quindi a decorrere dal momento in cui l'amministrazione si rende conto dell'indebito versamento e non già da quando essa avrebbe oggettivamente potuto o dovuto rendersi conto dell'errore commesso. Nel caso contrario, ha concluso il Tribunale, sarebbe praticamente impossibile per l'amministrazione - specie trattandosi di errori di calcolo, ove si deve sempre presumere che gli organi dell'assicurazione avrebbero dovuto rendersene conto - esigere, dopo la scadenza di un anno a decorrere dalla decisione resa, la restituzione delle prestazioni versate a torto.

Nel ricorso di diritto amministrativo l'assicurato fa valere che la soluzione ritenuta dal Tribunale federale delle assicurazioni può trovare applicazione soltanto nelle fattispecie, come quella appunto oggetto della vertenza in DTF 100 V 163, nelle quali il versamento indebito di cui si chiede la restituzione è addebitabile agli organi dell'assicurazione, ma non in quelle ove esso sia dovuto all'omissione di un fattore di calcolo determinato da indicazioni incomplete o inesatte del richiedente. Per l'assicurato, ritenere determinante il momento in cui l'amministrazione effettivamente si rende conto dell'erronea indicazione del richiedente potrebbe rendere illusoria la prescrizione di un anno prevista dalla legge, dal momento che il termine di decorrenza della stessa non sarebbe di principio mai accertabile.

Le allegazioni del ricorrente giustificano un riesame della questione.

Si pone quindi il tema di reperire una soluzione per l'evenienza, non sottoposta finora all'esame del Tribunale federale delle assicurazioni, in cui la restituzione sia imputabile a colpa del richiedente, soluzione che rispetti il senso dell'art. 47 cpv. 2 LAVS. Ora, ritenuto che apparrebbe poco felice dal profilo teorico e difficilmente realizzabile dal profilo pratico riconoscere una diversa portata a questa stessa norma di legge a seconda che alla base della restituzione vi sia un'omissione del richiedente o un errore degli organi dell'assicurazione, la soluzione da ricercare dovrà essere estesa pure ai casi nei quali l'indebito versamento è riconducibile ad un errore dell'amministrazione, il che comporta una modificazione della giurisprudenza pubblicata in DTF 100 V 163.

La Corte ritiene che soddisfa la duplice esigenza di rispettare il senso dell'art. 47 cpv. 2 LAVS e di essere applicabile nelle possibili due menzionate ipotesi contemplate da questo disposto la prassi vigente relativa all'art. 82 cpv. 1 OAVS in materia di prescrizione del diritto a risarcimento di danni, il quale fa capo alla stessa nozione di "aver conoscenza" ritenuta all'art. 47 cpv. 2 LAVS, disposto questo dell'ordinanza che recita:

"Il diritto al risarcimento dei danni si prescrive quando la cassa di

compensazione non lo fa valere mediante una decisione entro un anno dal

momento in cui ha avuto conoscenza dei danni e, in ogni caso, decorsi

cinque anni dal giorno in cui si sono avverati i danni."

Secondo la costante giurisprudenza relativa a detta norma il momento in cui si "ha conoscenza" significa in questo contesto il momento nel quale, secondo le circostanze, ci si sarebbe dovuto accorgere, usando la dovuta attenzione, del fatto giustificante il risarcimento (cfr. DTF 108 V 52 consid. 5 e sentenze ivi citate). L'estensione di questa interpretazione in materia di restituzione dell'indebito, estensione che ovvia anzitutto all'anacronismo consistente ad attribuire nell'ambito di uno stesso sistema legale portata diversa ad uno stesso concetto, permette di raggiungere lo scopo perseguito dal legislatore con l'adozione dell'art. 47 cpv. 2 LAVS, ossia quello di obbligare l'amministrazione a dar prova di diligenza, da un lato, e proteggere l'assicurato, qualora esso venga meno a questo suo dovere di diligenza, d'altro lato.

Giova comunque rilevare che le considerazioni contenute in DTF 100 V 163, relative alle difficoltà che soluzioni quali quella ora ritenuta sono suscettibili di determinare per l'amministrazione nel chiedere la restituzione di prestazioni indebite, non possono essere disattese. Per non rendere illusoria la possibilità conferita agli organi dell'assicurazione di esigere la restituzione di prestazioni versate a torto qualora essa restituzione sia addebitabile ad un errore dell'amministrazione - per esempio in seguito ad un errore di calcolo - la presente nuova giurisprudenza deve essere compresa nel senso che quale inizio del termine di prescrizione è da ritenere non il giorno in cui l'errore è stato commesso, bensì quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto, in un secondo tempo - per esempio in occasione di un controllo contabile -, con l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, rendersi conto di tale errore.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, Art. 82 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1999, 1 gennaio 2000, 1 luglio 2000, 1 gennaio 2001, 1 gennaio 2002, 1 giugno 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 gennaio 2004, 1 marzo 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 luglio 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 1 gennaio 2012, 30 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2015, 1 giugno 2016, 1 settembre 2016, 1 gennaio 2017, 5 settembre 2017, 1 giugno 2018, 1 gennaio 2019, 1 maggio 2019, 1 gennaio 2020, 21 marzo 2020, 16 giugno 2020, 21 settembre 2020, 1 gennaio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, Art. 47 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 aprile 2000, 1 gennaio 2001, 1 febbraio 2001, 1 giugno 2002, 1 gennaio 2003, 1 gennaio 2004, 1 gennaio 2005, 1 aprile 2006, 1 gennaio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 giugno 2009, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 16 luglio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2015, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 giugno 2019, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Ordinanza concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione, Art. 27 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1997 e 1 gennaio 2017.

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