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Rubrum

43. Estratto della sentenza 8 marzo 1985 della I Corte di diritto pubblico nella causa Comune di Barbengo contro Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, Camponovo e Comune di Lamone (ricorso di diritto pubblico)

Regesto

o Autonomia comunale in materia di domicilio? (art. 64 Cost., art. 5 cpv. 1, 6 cpv. 1 e 23 CC). 1. Legittimazione ricorsuale secondo l'art. 88 OG del Comune e delle corporazioni di diritto pubblico in genere (riepilogo della giurisprudenza; consid. 2). 2. Concetto di autonomia comunale e potere cognitivo del Tribunale federale nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico che concerne tale violazione; in materia di domicilio il diritto ticinese - come del resto il diritto federale - non conferisce ai Comuni alcuna autonomia (consid. 3).

Fatti

Dario Camponovo, celibe, è insegnante di scuola elementare presso il relativo Consorzio di Barbengo, Grancia e Carabietta.

Dal 1968 è domiciliato a Barbengo e nel 1973 ha locato un appartamento a Lamone. Membro del consiglio comunale, egli presiede a Barbengo la società di pallacanestro e fa parte del comitato direttivo di un'associazione locale per la protezione dell'ambiente e della natura. Pranza e cena regolarmente a Barbengo, ove è invitato dai genitori della fidanzata la domenica e durante le feste infrasettimanali. Nel 1973 il Comune di Lamone aveva chiesto alla cancelleria comunale di Barbengo il trapasso degli atti di domicilio riguardanti Camponovo. Senza esito, finché nel febbraio 1981 lo stesso Comune di Barbengo ha invitato l'ufficio controllo abitanti di Lamone a domandare il trasferimento di domicilio. Sentito l'interessato, il Comune di Lamone vi si è opposto.

Con istanza del 5 giugno 1981 il Municipio di Barbengo ha adito il Consiglio di Stato del Cantone Ticino perché accertasse, come autorità di vigilanza sui comuni, il domicilio di Dario Camponovo. L'esecutivo cantonale si è risolto il 15 febbraio 1984 per il Comune di Lamone; nel contempo ha ordinato la radiazione dell'interessato dai cataloghi elettorali di Barbengo e la sua iscrizione in quelli di Lamone. Il 28 febbraio 1984 Dario Camponovo è insorto al Tribunale cantonale amministrativo, cui ha proposto di confermare il suo domicilio a Barbengo. La corte ha accolto l'impugnativa il 3 aprile 1984.

L'11 maggio 1984 il Comune di Barbengo ha introdotto al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico per violazione della propria autonomia. Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino si è rimesso al giudizio del Tribunale federale. Dario Camponovo e il Tribunale cantonale amministrativo hanno concluso per il rigetto di ogni censura. Il Comune di Lamone non si è pronunciato sul rimedio.

Considerandi

2.

La legittimazione a deporre un ricorso di diritto pubblico dev'essere verificata d'ufficio (DTF 110 Ia 74 consid. 1, 10 consid. 1a, DTF 109 Ia 172 consid. 4a, 170 consid. 3a, 118 consid. 2, 93). Ora, per giurisprudenza costante, la facoltà dell'art. 88 OG spetta alle corporazioni di diritto pubblico solo eccezionalmente, quando siano colpite da un atto d'imperio in condizioni di parità con altri soggetti giuridici o siano lese nella loro autonomia, esistenza o integrità territoriale (DTF 109 Ia 174, DTF 108 Ia 85 consid. 1b, DTF 103 Ia 59 consid. 1, 68 consid. 1a). Nella seconda ipotesi una corporazione pubblica può criticare anche l'inosservanza di taluni principi dedotti dall'art. 4 Cost., sempre che la medesima sia intimamente legata alla trasgressione dell'autonomia, esistenza o integrità territoriale (DTF 109 Ia 44 consid. 2a, DTF 107 Ia 178 consid. 1a, 104 Ia 387 consid. 1, 127). Se l'autonomia sussista e sia stata disattesa, è problema di merito, non di legittimazione (DTF 109 Ia 44 consid. 2a, DTF 108 Ia 84 consid. 1a, DTF 107 Ia 178 consid. 1a).

3.

L'art. 5 cpv. 1 della legge organica comunale del Canton Ticino (LOC) prescrive:

È domiciliato in un comune il cittadino che vi risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente.

Identica norma si ritrova all'art. 5 cpv. 1 della legge ticinese sull'esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni (LVE). Secondo il ricorrente, "la concessione del diritto di cittadinanza rientra nell'attività propria del Comune, il quale, in questo campo, ha notevole libertà di decisione".

a) È vero che il concetto di domicilio enunciato dall'art. 5 cpv. 1 LOC permette un certo margine d'apprezzamento. Ciò non basta tuttavia per affermare che l'autorità di applicazione fruisce di una sfera autonoma costituzionalmente protetta. Il Tribunale federale ha già avuto modo di spiegare che un Comune beneficia di autonomia tutelabile con ricorso di diritto pubblico solo ove l'ordinamento cantonale non contempli una regolamentazione esaustiva e lasci al Comune un ragguardevole ambito di indipendenza (DTF 109 Ia 45 consid. 2b, DTF 108 Ia 193 consid. 3, 86 consid. 2, 76 consid. 2a, DTF 108 Ib 238 consid. 3a). Poco importa che la materia in cui il Comune pretende d'essere autonomo sia regolata dal diritto federale, cantonale o comunale; è irrilevante altresì che la decisione impugnata emani da un'autorità di ricorso o di sorveglianza. Decisiva è la latitudine d'autonomia che la costituzione o la legislazione cantonale assicura al Comune nella materia specifica (DTF 108 Ia 194 consid. 3). Da parte sua, il Tribunale federale vaglia la decisione querelata con libero esame se la disciplina che delimita l'autonomia del Comune è di diritto costituzionale; se si tratta di una legge cantonale, invece, il Tribunale federale limita la propria cognizione all'arbitrio (DTF 109 Ia 45 consid. 2b, DTF 108 Ia 194 consid. 3, 76 consid. 2a, DTF 104 Ia 138 consid. 3a, 45 consid. 1).

b) In concreto né la costituzione ticinese, né la legge organica comunale né - del resto - la legge sull'esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni garantiscono ai Comuni la facoltà di decidere autonomamente chi risieda nel comprensorio comunale con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente. Certo, il domicilio civile - regolato in maniera esclusiva dall'art. 23 CC (art. 64 Cost. in relazione con l'art. 5 cpv. 1 CC) - non tocca il diritto pubblico cantonale (art. 6 cpv. 1 CC) e non esclude, sotto questo profilo, una possibile autonomia dei Comuni. Anche la circostanza per cui, stando alla corte cantonale, gli art. 23 CC e 5 cpv. 1 LOC (rispettivamente 5 cpv. 1 LVE) coincidono nel loro significato (cfr. Rivista di diritto amministrativo ticinese, RDAT, 1982 pag. 73 n. 30 consid. 4d) non preclude di per sé ogni potere normativo o decisionale ai Comuni, quantunque in tema di concessione e rifiuto di domicilio il Comune ticinese agisca per mera competenza delegata (BORGHI, Giurisprudenza amministrativa ticinese, pag. 85 n. 214). Determinante è, nella specie, che il diritto cantonale non conferisce ai Comuni alcuna autonomia nella definizione del domicilio. Inoltre, pur prescindendo da tale rilievo, vi sarebbe da chiedersi in che potrebbe consistere simile autonomia: per vero, il solo fatto che due o più comuni siano abilitati a pronunciarsi sul domicilio di uno stesso soggetto giuridico contraddice a priori la nozione di sovranità (v. DTF 110 Ia 50).

Dato che non si ravvisa, nel caso particolare, alcuna autonomia comunale, un'eventuale violazione della medesima risulta esclusa d'acchito. Non occorre quindi dirimere, nella prospettiva dell'art. 4 Cost., il merito della controversia, segnatamente le considerazioni che hanno indotto la corte cantonale ad accertare il domicilio di Dario Camponovo a Barbengo.

Dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

Il ricorso è respinto.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice civile svizzero, Art. 5, Art. 6 e Art. 23 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 gennaio 2001, 1 marzo 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2004, 1 giugno 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 luglio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2010, 1 febbraio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 4 e Art. 64 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 7 febbraio 1999, 1 gennaio 2000, 10 giugno 2001, 2 dicembre 2001, 3 marzo 2002, 1 aprile 2003, 1 agosto 2003, 8 febbraio 2004, 2 marzo 2005, 27 novembre 2005, 21 maggio 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 30 novembre 2008, 17 maggio 2009, 27 settembre 2009, 29 novembre 2009, 7 marzo 2010, 28 novembre 2010, 1 gennaio 2011, 11 marzo 2012, 23 settembre 2012, 3 marzo 2013, 9 febbraio 2014, 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.
  • Legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati, Art. 5 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 15 giugno 2000, 1 gennaio 2002, 1 aprile 2004, 1 luglio 2006, 1 gennaio 2007, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2011, 1 agosto 2014, 15 settembre 2018, 1 marzo 2019, 1 ottobre 2021, 1 gennaio 2022 e 1 giugno 2022.

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