Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 20 decisioni citanti è stata analizzata.

116 V 20

116 V 20

Rubrum

5. Estratto della sentenza del 9 febbraio 1990 nella causa C. contro Cassa di compensazione del Cantone dei Grigioni e Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni

Regesto

o Art. 28 LAI: Statuto del detenuto nell'AI; diritto a rendita. Per sapere se il diritto alla rendita d'invalidità debba essere sospeso nel caso di detenzione o di altra forma di privazione della libertà personale disposta dall'autorità penale, il criterio deve essere ricercato nel regime cui il privato della libertà è soggetto. Non determinante al riguardo è quello dedotto da chi - ente pubblico o assicurato - sostenga le spese di mantenimento del detenuto nella misura in cui trattasi, quale conseguenza della condanna o della misura, di elemento estraneo al tema dell'invalidità (precisazione della giurisprudenza).

Considerandi

3.

a) Il Tribunale federale delle assicurazioni ha modificato la sua giurisprudenza sullo statuto del detenuto invalido (DTF 113 V 273). In precedenza (v. sentenza cit. e richiami) si era asserito, con riferimento all'art. 41 LAI, che ogni cambiamento importante delle circostanze idonee a influire sul grado di invalidità e quindi sul diritto alla rendita era motivo di revisione. La revisione era data non solo nel caso di una modificazione sensibile dello stato di salute, ma anche quando, pur rimanendo lo stesso immutato, le conseguenze sulla capacità di guadagno o di esercitare le mansioni abituali avessero subito cambiamento importante.

In quest'ordine di idee si era di regola ammesso che la detenzione o altra forma di privazione della libertà personale disposta dall'autorità penale comportasse un cambiamento di statuto dell'assicurato invalido, ragione per cui il detenuto non era da considerare persona attiva né persona non attiva impedita di svolgere le sue mansioni abituali. Si giustificava pertanto la revisione del diritto a rendita secondo l'art. 41 LAI, con conseguente soppressione della prestazione durante il periodo di detenzione (DTF 110 V 284, DTF 107 V 219, DTF 102 V 167).

b) Giusta i più recenti criteri giurisprudenziali invece la privazione della libertà personale disposta dall'autorità penale più non giustifica la soppressione, ma solo la sospensione del diritto a rendita (DTF 113 V 273).

Si è infatti argomentato che la circostanza che il beneficiario di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità sconti una pena privativa della libertà non costituisce motivo giuridico di revisione ai sensi dell'art. 41 LAI. Da un canto perché lo stato di salute non subisce modificazioni per il fatto della detenzione; d'altro canto perché non si potrebbe accennare a un autentico cambiamento di statuto giuridico. Del resto, durante l'espiazione della pena il condannato è di regola astretto a svolgere un lavoro corrispondente alle sue attitudini. Ciò non significa che il versamento della rendita debba perdurare durante l'esecuzione di una pena o di una misura. Non esiste, su questo tema, ragione per rimettere in forse una prassi ancorata del diritto assicurativo sull'invalidità. Prassi che trova giustificazione nel fatto che il detenuto mantenuto dalla pubblica collettività non deve trarre vantaggio economico dall'esecuzione della pena, quando si ritenga che il detenuto non invalido perde, di solito, il salario o, se indipendente, il suo reddito professionale (DTF 113 V 276 consid. 2).

4.

Nell'evenienza concreta, l'insorgente anzitutto argomenta che la citata giurisprudenza non gli sarebbe applicabile dal momento che nei suoi confronti il procedimento penale è stato abbandonato, data la manifesta incapacità di volere.

Sta di fatto che il Tribunale federale delle assicurazioni, già secondo la precedente giurisprudenza, aveva applicato il principio allora vigente della soppressione della rendita anche nel caso di misure assunte per gli anormali mentali in virtù dell'art. 43 CP (RCC 1980 pag. 554). Deve inoltre essere ricordato che pure secondo il nuovo disciplinamento giurisprudenziale non solo la detenzione, ma pure ogni altra forma di privazione della libertà personale disposta dall'autorità penale, compreso il soggiorno in una casa d'educazione al lavoro, costituisce un motivo di sospensione del diritto alla rendita d'invalidità (DTF 113 V 278 consid. 2c).

Dato quanto precede, deve essere concluso che ricorre nel presente caso una di queste ipotesi.

5.

a) Resta da esaminare se, data la particolarità della fattispecie, i principi sopra esposti siano comunque applicabili in concreto.

Al riguardo occorre anzitutto rilevare che senz'altro è vero che, in generale, il detenuto è mantenuto dall'ente pubblico, nel senso che i costi di una misura penale sono di massima assunti dalla collettività. È pure vero d'altro canto che chi è privato della libertà ed è invalido non dovrebbe, dal profilo economico, essere avantaggiato rispetto a chi è valido e per il fatto della detenzione non può esercitare un'attività lucrativa dipendente o indipendente. È comunque da rilevare che, già secondo la precedente giurisprudenza, si era ammesso che il condannato, cui la rendita era stata soppressa, riacquistava il diritto a rendita nel momento del passaggio al regime di semi-libertà, oppure a quello della libertà condizionale. Questa Corte ha in particolare osservato che il detenuto posto al beneficio di un tale regime ha la possibilità di esercitare un'attività lucrativa e che, trattandosi di un invalido, il danno alla salute può, con l'istituzione del nuovo regime, nuovamente far insorgere un'incapacità di guadagno (DTF 110 V 289 consid. 3, DTF 107 V 223 consid. 4). Orbene, a precisazione di quanto questa Corte ha affermato adottando la recente giurisprudenza, non si può prescindere dal considerare, se non lo statuto, quantomeno le modalità che accompagnano la misura privativa della libertà personale. Non determinante è invece (DTF 113 V 277 consid. 2b) il criterio dedotto da chi sostenga le spese di mantenimento del detenuto, ente pubblico o assicurato. È evidente che in un caso il privato della libertà non è immediatamente costretto a sopperire, con il guadagno, ai suoi bisogni di esistenza, il che si verifica nell'altro. Ma ciò non è che una conseguenza della condanna o della misura, mentre in sostanza può in ambedue le ipotesi verificarsi che il condannato, in quanto nullatenente, non possa far fronte ai suoi obblighi pecuniari, e che a ciò si ovvii mediante l'intervento dell'ente pubblico. In altri termini, anche l'assicurato valido, internato in un Cantone in cui la collettività non assume i costi dell'internamento, sarà, se nullatenente, mantenuto dall'ente pubblico per quanto riguarda l'assunzione dei costi dell'internamento. Né motivo di tale intervento sarà l'invalidità, bensì la nullatenenza dell'assicurato.

b) Risulta dalle precedenti considerazioni che il criterio - quando si escluda il lavoro cui il recluso è tenuto e che comporta la modesta retribuzione di un peculio -, anziché dedurlo da chi sostenga le spese di mantenimento del detenuto, deve essere ricercato nel regime cui il privato della libertà è soggetto. Se tale regime, malgrado la condanna o la misura, consente comunque alla persona valida privata della libertà di attendere a un'attività lucrativa sufficiente quantomeno a garantire la sussistenza, allora si accorderà la rendita di invalidità al detenuto invalido, il quale, nelle stesse condizioni, non può, e solo per ragioni di salute, attendere ad analoga attività.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 43 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1995, 1 febbraio 1997, 1 settembre 1997, 1 gennaio 1998, 1 aprile 1998, 1 gennaio 1999, 1 marzo 2000, 1 maggio 2000, 1 luglio 2000, 15 dicembre 2000, 1 gennaio 2002, 1 aprile 2002, 1 luglio 2002, 1 ottobre 2002, 1 aprile 2003, 1 dicembre 2003, 1 gennaio 2004, 1 marzo 2004, 1 aprile 2004, 1 luglio 2004, 1 agosto 2004, 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità, Art. 28 e Art. 41 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1997, 1 luglio 1999, 1 gennaio 2001, 1 giugno 2002, 1 gennaio 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 giugno 2009, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 16 luglio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.

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