Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 19 decisioni citanti è stata analizzata.

121 II 305

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Rubrum

48. Estratto della sentenza della I Corte di diritto pubblico dell'8 agosto 1995 nella causa Comune di Breganzona c Eredi Fu Emilio Censi (ricorso di diritto amministrativo)

Regesto

o Art. 5 cpv. 2 LPT, art. 4 e 22ter Cost. Decorrenza dell'interesse compensatorio sull'indennità per espropriazione materiale. Nel caso in cui l'autorità di ricorso in materia di piano regolatore abbia indebitamente tardato a statuire su un gravame interposto contro l'imposizione di un vincolo pianificatorio costitutivo di espropriazione materiale, si giustifica di far risalire il decorso degli interessi compensatori per il periodo costituente ritardata giustizia.

Fatti

Il 15 febbraio 1974 il Consiglio comunale di Breganzona adottò un piano regolatore (PR). La particella n. 149 - allora di proprietà di Emilio Censi -, fu inserita in una zona per costruzioni di interesse pubblico (EP). Emilio Censi contestò senza successo il vincolo pianificatorio davanti al Consiglio di Stato e al Gran Consiglio. Quest'ultima autorità si pronunciò sul ricorso il 10 febbraio 1987, ossia dopo che erano trascorsi oltre 11 anni dall'entrata in vigore del vincolo.

L'11 agosto 1987 Emilio Censi ha fatto valere pretese per espropriazione materiale.

Considerandi

4.

(...)

c) La corresponsione di interessi sulla quota d'indennità per l'espropriazione materiale.

Tanto la prima quanto la seconda istanza cantonale (nella motivazione subordinata) hanno considerato che l'obbligo del Comune di Breganzona di corrispondere interessi sulla quota d'indennità per espropriazione materiale (fr. 105'560.-- pari a 130.-- fr./m2) principia dalla data dell'istanza (11 agosto 1987) con la quale il dott. Emilio Censi adì il Tribunale d'espropriazione.

aa) Di per sé conforme alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 113 Ib 33 consid. 3b, DTF 114 Ib 125, 294 consid. 5 e riferimenti), questa soluzione non tiene però conto delle particolarità del caso concreto. Essa trascura infatti di considerare che, tra il momento in cui con l'approvazione del Consiglio di Stato (3 febbraio 1976) la restrizione indotta dal vincolo EP è entrata in vigore ed ha fatto nascere la pretesa al pagamento dell'indennità per l'espropriazione materiale (sentenze citate), ed il momento in cui il Gran Consiglio ha finalmente liquidato il ricorso interposto dal dott. Censi contro l'imposizione del vincolo (10 febbraio 1987) sono trascorsi oltre 11 anni. Ciò costituisce un caso particolarmente crasso di ritardata giustizia lesiva dell'art. 4 Cost. Tenendo conto di una durata normale della procedura di ricorso davanti al parlamento cantonale (1 anno; v. la sentenza del 7 aprile 1982 nella causa Amacher c. Gran Consiglio, apparsa in Rep. 1983 pag. 318 segg. e l'art. 80 cpv. 1 della legge ticinese di procedura per le cause amministrative [LPamm]), ben si può dire che si è accumulato un ritardo di dieci anni. D'altro canto, non si può muovere rimprovero al dott. Censi, per aver atteso che l'istanza di ricorso cantonale si pronunciasse sul suo gravame avverso l'imposizione del vincolo EP, prima di notificare le proprie pretese al Comune; nell'ipotesi, infatti, di un esito favorevole del gravame, il fondo avrebbe ricuperato la sua vocazione edilizia, ed il pregiudizio sarebbe scomparso; neppure una corresponsione d'interessi sul capitale investito nel fondo sarebbe entrata in considerazione (v. DTF 120 Ib 473 consid. 5e).

bb) In considerazione di tutte le circostanze, si deve pertanto ritenere che gli effetti dell'istanza 11 agosto 1987 del dott. Censi debbono esser fatti risalire nel tempo per il periodo decennale costituente ritardata giustizia. L'indennità per espropriazione materiale (fr. 105'560.--) frutterà quindi interesse dall'11 agosto 1977. Per quanto concerne il tasso d'interesse, si giustifica di applicare i tassi variabili di interesse compensatorio stabiliti dal Tribunale federale nelle istruzioni alle Commissioni federali di stima, i quali, come è notorio, sono regolarmente applicati nel Cantone Ticino.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 4 e Art. 22ter — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 10 giugno 2001, 2 dicembre 2001, 3 marzo 2002, 1 aprile 2003, 1 agosto 2003, 8 febbraio 2004, 2 marzo 2005, 27 novembre 2005, 21 maggio 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 30 novembre 2008, 17 maggio 2009, 27 settembre 2009, 29 novembre 2009, 7 marzo 2010, 28 novembre 2010, 1 gennaio 2011, 11 marzo 2012, 23 settembre 2012, 3 marzo 2013, 9 febbraio 2014, 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.
  • Legge federale sulla pianificazione del territorio, Art. 5 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 settembre 2000, 1 giugno 2003, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 settembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 luglio 2011, 1 novembre 2012, 1 gennaio 2014, 1 maggio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2026, 1 aprile 2026 e 1 luglio 2026.

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